
{"id":37123,"date":"2015-09-24T21:42:03","date_gmt":"2015-09-24T20:42:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=37123"},"modified":"2015-09-25T08:53:59","modified_gmt":"2015-09-25T07:53:59","slug":"d-lgs-n-1512015-collocamento-obbligatorio-controlli-a-distanza-dimissioni-pari-opportunita-et-al","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=37123","title":{"rendered":"D. LGS. N. 151\/2015: COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO, CONTROLLI A DISTANZA, DIMISSIONI, PARI OPPORTUNIT\u00c0 ET AL."},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">DISPOSIZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE E DEGLI ADEMPIMENTI A CARICO DI CITTADINI E IMPRESE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO E PARI OPPORTUNIT\u00c0<\/span><\/p>\n<p><em>Testo del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 151, emanato<\/em> <em>in attuazione della legge-delega 10 dicembre 2014 n. 183 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2015<\/em><!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">..<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA<\/p>\n<p>Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione;<\/p>\n<p>Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonch\u00e9 in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell\u2019attivit\u00e0 ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro;<\/p>\n<p>Visto l\u2019articolo 1, comma 3, della citata legge n. 183 del 2014 che delega il Governo ad adottare uno o pi\u00f9 decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;<\/p>\n<p>Visto l\u2019articolo 1, comma 4, lettera g), della citata legge n. 183 del 2014 recante il criterio di delega relativo alla razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilit\u00e0 di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio, al fine di favorirne l&#8217;inclusione sociale, l&#8217;inserimento e l&#8217;integrazione nel mercato del lavoro, avendo cura di valorizzare le competenze delle persone;<\/p>\n<p>Visto l\u2019articolo 1, comma 4, lettere z) e aa), della citata legge n. 183 del 2014 recanti i criteri di delega relativi alla valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate e all\u2019integrazione del sistema informativo con la raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato nonch\u00e9 di dati relativi alle buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilit\u00e0 e agli ausili ed adattamenti utilizzati sui luoghi di lavoro;<\/p>\n<p>Visto l\u2019articolo 1, comma 5, della citata legge n. 183 del 2014 che delega il Governo ad adottare uno o pi\u00f9 decreti legislativi per introdurre disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese, allo scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro nonch\u00e9 in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;<\/p>\n<p>Visto l\u2019articolo 1, comma 6, della citata legge n. 183 del 2014 che stabilisce i principi e criteri direttivi a cui deve attenersi il Governo nell&#8217;esercizio della delega di cui all\u2019articolo 1, comma 5, tra i quali la revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto dell&#8217;eventuale natura formale della violazione, in modo da favorire l&#8217;immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, nonch\u00e9 la valorizzazione degli istituti di tipo premiale e la previsione di modalit\u00e0 semplificate per garantire data certa nonch\u00e9 l&#8217;autenticit\u00e0 della manifestazione di volont\u00e0 del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;<\/p>\n<p>VISTO l\u2019articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, lettera f) recante il criterio di delega relativo alla revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto dell&#8217;evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell&#8217;impresa con la tutela della dignit\u00e0 e della riservatezza del lavoratore;<\/p>\n<p>VISTO l\u2019articolo 1, comma 9, lettere e) ed l), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, recanti i criteri di delega relativi all\u2019eventuale riconoscimento, compatibilmente con il diritto ai riposi settimanali ed alle ferie annuali retribuite, della possibilit\u00e0 di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al contratto collettivo nazionale in favore del lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute e alla semplificazione e razionalizzazione degli organismi, delle competenze e dei fondi operanti in materia di parit\u00e0 e pari opportunit\u00e0 nel lavoro e riordino delle procedure connesse alla promozione di azioni positive;<\/p>\n<p>VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;<\/p>\n<p>VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, recante attuazione dell&#8217;articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;<\/p>\n<p>VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il Codice delle pari opportunit\u00e0 tra uomo e donna;<\/p>\n<p>VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell\u201911 giugno 2015;<\/p>\n<p>ACQUISITA l&#8217;intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell&#8217;articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 30 luglio 2015;<\/p>\n<p>ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;<\/p>\n<p>VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2015;<\/p>\n<p>SULLA PROPOSTA del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per le parti di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, il Ministro dell\u2019interno, il Ministro della giustizia, il Ministro dell\u2019economia e delle finanze e il Ministro della salute;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">E M A N A<\/p>\n<p>il seguente decreto legislativo:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>TITOLO I<\/strong><br \/>\n<strong>Razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti e revisione del regime delle sanzioni<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>CAPO I<\/strong><br \/>\n<strong>Razionalizzazione e semplificazione in materia di inserimento mirato delle persone con disabilit\u00e0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 1<\/strong><br \/>\n<strong> (Collocamento mirato)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con uno o pi\u00f9 decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell\u2019articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilit\u00e0 sulla base dei seguenti principi:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">a) promozione di una rete integrata con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, nonch\u00e9 con l\u2019INAIL, in relazione alle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilit\u00e0 da lavoro, per l\u2019accompagnamento e il supporto della persona con disabilit\u00e0 presa in carico al fine di favorirne l\u2019inserimento lavorativo;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">b) promozione di accordi territoriali con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente pi\u00f9 rappresentative sul piano nazionale, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni delle persone con disabilit\u00e0 e i loro familiari, nonch\u00e9 con le altre organizzazioni del terzo settore rilevanti, al fine di favorire l\u2019inserimento lavorativo delle persone con disabilit\u00e0;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">c) individuazione, nelle more della revisione delle procedure di accertamento della disabilit\u00e0, di modalit\u00e0 di valutazione bio-psico-sociale della disabilit\u00e0, definizione dei criteri di predisposizione dei progetti di inserimento lavorativo che tengano conto delle barriere e dei facilitatori ambientali rilevati, definizione di indirizzi per gli uffici competenti funzionali alla valutazione e progettazione dell&#8217;inserimento lavorativo in ottica bio-psico-sociale;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">d) analisi delle caratteristiche dei posti di lavoro da assegnare alle persone con disabilit\u00e0, anche con riferimento agli accomodamenti ragionevoli che il datore di lavoro \u00e8 tenuto ad adottare;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">e) promozione dell\u2019istituzione di un responsabile dell\u2019inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro, con compiti di predisposizione di progetti personalizzati per le persone con disabilit\u00e0 e di risoluzione dei problemi legati alle condizioni di lavoro dei lavoratori con disabilit\u00e0, in raccordo con l\u2019INAIL per le persone con disabilit\u00e0 da lavoro;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">f) individuazione di buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. All\u2019attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie gi\u00e0 disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 2<br \/>\n<\/strong><strong>(Modifica dell\u2019articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. All\u2019articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono aggiunte in fine le seguenti parole: \u201c, nonch\u00e9 alle persone nelle condizioni di cui all\u2019articolo 1, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222;\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART.3<\/strong><br \/>\n<strong>(Modifica dell&#8217;articolo 3 della legge del 12 marzo 1999, n. 68)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. L\u2019articolo 3, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 \u00e8 abrogato con effetto dal 1\u00b0 gennaio 2017.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. All\u2019articolo 3, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, le parole da: \u201ce l\u2019obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione\u201d sono soppresse con effetto dal 1\u00b0 gennaio 2017.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 4<br \/>\n<\/strong><strong>(Modifica dell\u2019articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. All\u2019articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il comma 3, \u00e8 inserito il seguente:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">\u201c3-bis. I lavoratori, gi\u00e0 disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di riserva di cui all\u2019articolo 3 nel caso in cui abbiano una riduzione della capacit\u00e0 lavorativa superiore al 60 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, o con disabilit\u00e0 intellettiva e psichica, con riduzione della capacit\u00e0 lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dagli organi competenti.\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 5<\/strong><br \/>\n<strong>(Modifica dell\u2019articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. All\u2019articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:<\/p>\n<p>a) l\u2019ultimo periodo del comma 2 \u00e8 soppresso;<\/p>\n<p>b) dopo il comma 3, \u00e8 inserito il seguente:<\/p>\n<p>\u201c3-bis. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille possono autocertificare l\u2019esonero dall\u2019obbligo di cui all\u2019articolo 3 per quanto concerne i medesimi addetti e sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all\u2019articolo 13 un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilit\u00e0 non occupato.\u201d;<\/p>\n<p>c) il comma 8-ter \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>\u201c8-ter. I datori di lavoro pubblici possono assumere in una unit\u00e0 produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unit\u00e0 produttive della medesima regione. I datori di lavoro pubblici che si avvalgono di tale facolt\u00e0 trasmettono in via telematica, a ciascuno degli uffici competenti, il prospetto di cui all&#8217;articolo 9, comma 6.\u201d.<\/p>\n<p>2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell\u2019economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabilite le modalit\u00e0 di versamento dei contributi di cui al comma 1, lettera b).<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 6<br \/>\n<\/strong><strong>(Modifica dell\u2019articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. All\u2019articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">a) il comma 1 \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>\u201c1. Ai fini dell\u2019adempimento dell\u2019obbligo previsto dall\u2019articolo 3, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici assumono i lavoratori mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti o mediante la stipula delle convenzioni di cui all\u2019articolo 11. La richiesta nominativa pu\u00f2 essere preceduta dalla richiesta agli uffici competenti di effettuare la preselezione delle persone con disabilit\u00e0 iscritte nell\u2019elenco di cui all\u2019articolo 8 che aderiscono alla specifica occasione di lavoro, sulla base delle qualifiche e secondo le modalit\u00e0 concordate dagli uffici con il datore di lavoro.\u201d;<\/p>\n<p>b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:<\/p>\n<p>\u201c1-bis. Nel caso di mancata assunzione secondo le modalit\u00e0 di cui al comma 1 entro il termine di cui all\u2019articolo 9, comma 1, gli uffici competenti avviano i lavoratori\u00a0secondo l\u2019ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o altra specificamente concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili. Gli uffici possono procedere anche previa chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro.<\/p>\n<p>1-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua uno specifico monitoraggio degli effetti delle previsioni di cui al comma 1 in termini di occupazione delle persone con disabilit\u00e0 e miglioramento dell\u2019incontro tra domanda e offerta di lavoro. Da tale monitoraggio non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 7<br \/>\n<\/strong><strong>(Modifica dell\u2019articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. All\u2019articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">a) al comma 1, il primo periodo \u00e8 sostituito dai seguenti: \u201cLe persone di cui al comma 1 dell&#8217;articolo 1, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacit\u00e0 lavorative, si iscrivono nell&#8217;apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato nel cui ambito territoriale si trova la residenza dell\u2019interessato, il quale pu\u00f2, comunque, iscriversi nell\u2019elenco di altro servizio nel territorio dello Stato, previa cancellazione dall\u2019elenco in cui era precedentemente iscritto. Per ogni persona, il comitato tecnico di cui al comma 1-bis annota in una apposita scheda le capacit\u00e0 lavorative, le abilit\u00e0, le competenze e le inclinazioni, nonch\u00e9 la natura e il grado della disabilit\u00e0 e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l&#8217;incontro tra domanda e offerta di lavoro.\u201d;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">b) dopo il comma 1 \u00e8 inserito il seguente:<\/p>\n<p>\u201c1-bis. Presso i servizi per il collocamento mirato opera un comitato tecnico, composto da funzionari dei servizi medesimi e da esperti del settore sociale e medico-legale, con particolare riferimento alla materia della disabilit\u00e0, con compiti di valutazione delle capacit\u00e0 lavorative, di definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all&#8217;inserimento e di predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di disabilit\u00e0. Agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali gi\u00e0 previste a legislazione vigente. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, indennit\u00e0, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.\u201d.<\/p>\n<p>2. Ogni riferimento all&#8217;organismo di cui all&#8217;articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, contenuto nella legge n. 68 del 1999 si intende effettuato al comitato tecnico di cui all\u2019articolo 8, comma 1-bis, della legge n. 68 del 1999.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 8<br \/>\n<\/strong><strong>(Modifica dell\u2019articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. All\u2019articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">a) i commi 2 e 5 sono abrogati;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">b) dopo il comma 6 \u00e8 inserito il seguente:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">\u201c6-bis. Al fine di razionalizzare la raccolta sistematica dei dati disponibili sul collocamento mirato, di semplificare gli adempimenti, di rafforzare i controlli, nonch\u00e9 di migliorare il monitoraggio e la valutazione degli interventi di cui alla presente legge, nella Banca dati politiche attive e passive di cui all\u2019articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, \u00e8 istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una specifica sezione denominata \u201cBanca dati del collocamento mirato\u201d che raccoglie le informazioni concernenti i datori di lavoro pubblici e privati obbligati e i lavoratori interessati. I datori di lavoro trasmettono alla Banca dati i prospetti di cui al comma 6 e le informazioni circa gli accomodamenti ragionevoli adottati. Ai fini dell\u2019alimentazione della Banca dati del collocamento mirato, le comunicazioni di cui all\u2019articolo 9-bis del decreto-legge 1\u00b0 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono integrate con le informazioni relative al lavoratore disabile assunto ai sensi della presente legge. Gli uffici competenti comunicano le informazioni relative alle sospensioni di cui all\u2019articolo 3, comma 5, agli esoneri autorizzati di cui all\u2019articolo 5, comma 3, alle convenzioni di cui agli articoli 11, 12 e 12-bis e nonch\u00e9 a quelle di cui all\u2019articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Gli uffici competenti comunicano altres\u00ec le informazioni sui soggetti iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, le schede di cui all\u2019articolo 8, comma 1, e gli avviamenti effettuati. L\u2019INPS alimenta la Banca dati con le informazioni relative agli incentivi di cui il datore di lavoro beneficia ai sensi dell\u2019articolo 13. L\u2019INAIL alimenta la Banca dati con le informazioni relative agli interventi in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilit\u00e0 da lavoro. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano alimentano la Banca dati con le informazioni relative agli incentivi e alle agevolazioni in materia di collocamento delle persone con disabilit\u00e0 erogate sulla base di disposizioni regionali, nonch\u00e9 ai sensi dell\u2019articolo 14. Le informazioni della Banca dati del collocamento mirato sono rese disponibili alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e agli altri enti pubblici responsabili del collocamento mirato con riferimento al proprio ambito territoriale di competenza, nonch\u00e9 all\u2019INAIL ai fini della realizzazione dei progetti personalizzati in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilit\u00e0 da lavoro. Le informazioni sono utilizzate e scambiate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra le amministrazioni competenti anche per elaborazioni a fini statistici, di ricerca\u00a0e di studio. A tali fini le informazioni della Banca dati del collocamento mirato possono essere integrate con quelle del Casellario dell\u2019assistenza, di cui all\u2019articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, mediante l\u2019utilizzo del codice fiscale. Successivamente all\u2019integrazione le informazioni acquisite sono rese anonime.\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell\u2019articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i dati da trasmettere nonch\u00e9 le altre modalit\u00e0 attuative del comma 1, lettera b), ferme restando le modalit\u00e0 di trasmissione di cui all\u2019articolo 8, comma 4, del decreto- legge n. 76 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 99 del 2013.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 9<br \/>\n<\/strong><strong>(Modifica dell\u2019articolo 12-bis della legge 12 marzo 1999, n. 68)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. All\u2019articolo 12-bis, comma 5, lettera b), della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono apportate le seguenti modificazioni:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">a) le parole: \u201canche in deroga a quanto previsto dall\u2019articolo 7, comma 1, lettera c)\u201d sono soppresse;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">b) le parole: \u201c, con diritto di prelazione nell\u2019assegnazione delle risorse\u201d sono soppresse.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 10<br \/>\n<\/strong><strong>(Modifica dell\u2019articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. All\u2019articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">a) il comma 1 \u00e8 sostituito dai seguenti:<\/p>\n<p>\u201c1. Nel rispetto dell\u2019articolo 33 del regolamento UE n. 651\/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro \u00e8 concesso a domanda un incentivo per un periodo di trentasei mesi:<\/p>\n<p>a) nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacit\u00e0 lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in\u00a0materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;<\/p>\n<p>b) nella misura del 35 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacit\u00e0 lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a).<\/p>\n<p>1-bis. L\u2019incentivo di cui al comma 1 \u00e8 altres\u00ec concesso, nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disabilit\u00e0 intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacit\u00e0 lavorativa superiore al 45 per cento, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per tutta la durata del contratto.<\/p>\n<p>1-ter. L&#8217;incentivo di cui ai commi 1 e 1-bis \u00e8 corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. La domanda per la fruizione dell\u2019incentivo \u00e8 trasmessa, attraverso apposita procedura telematica, all&#8217;INPS, che provvede, entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilit\u00e0 di risorse per l&#8217;accesso all\u2019incentivo. A seguito della comunicazione, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all&#8217;ammontare previsto dell\u2019incentivo spettante e al richiedente \u00e8 assegnato un termine perentorio di sette giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che d\u00e0 titolo all&#8217;incentivo. Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni lavorativi, il richiedente ha l&#8217;onere di comunicare all&#8217;INPS, attraverso l\u2019utilizzo della predetta procedura telematica, l&#8217;avvenuta stipula del contratto che d\u00e0 titolo all&#8217;incentivo. In caso di mancato rispetto dei termini perentori di cui al terzo e quarto periodo, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L&#8217;incentivo di cui al presente articolo \u00e8 riconosciuto dall&#8217;INPS in base all&#8217;ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l&#8217;effettiva stipula del contratto che d\u00e0 titolo all&#8217;incentivo e, in caso di insufficienza delle risorse a disposizione determinate ai sensi del decreto di cui al comma 5, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell&#8217;incentivo, l&#8217;INPS non prende in considerazione ulteriori domande fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet istituzionale. L&#8217;INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell&#8217;incentivo, inviando relazioni trimestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell&#8217;economia e delle finanze. L\u2019INPS provvede all\u2019attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie gi\u00e0 disponibili a legislazione vigente.\u201d;<\/p>\n<p>b) il comma 2 \u00e8 abrogato;<\/p>\n<p>c) al comma 3 le parole \u201channo proceduto all\u2019assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disabili con le modalit\u00e0 di cui al comma 2\u201d sono sostituite dalle seguenti: \u201cprocedono all\u2019assunzione di lavoratori disabili e ne fanno domanda con le modalit\u00e0 di cui al comma 1-ter\u201d;<\/p>\n<p>d) al comma 4 le parole: \u201c, annualmente ripartito fra le regioni e le province autonome proporzionalmente alle richieste presentate e ritenute ammissibili secondo le modalit\u00e0 e i criteri definiti nel decreto di cui al comma 5\u201d sono soppresse;<\/p>\n<p>e) al comma 4 dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: \u201cA valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo e nei limiti del 5 per cento delle risorse complessive, possono essere finanziate sperimentazioni di inclusione lavorativa delle persone con disabilit\u00e0 da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le risorse sono attribuite per il tramite delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.\u201d;<\/p>\n<p>f) il comma 5 \u00e8 sostituito dal seguente: \u201c5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell\u2019economia e delle finanze, \u00e8 definito l\u2019ammontare delle risorse del Fondo di cui al comma 4 che vengono trasferite all\u2019INPS a decorrere dal 2016 e rese disponibili per la corresponsione dell\u2019incentivo al datore di lavoro di cui ai commi 1 e 1-bis. Con il medesimo decreto \u00e8 stabilito l\u2019ammontare delle risorse attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le finalit\u00e0 di cui al secondo periodo del comma 4. Il decreto di cui al presente comma \u00e8 aggiornato annualmente al fine di attribuire le risorse che affluiscono al Fondo di cui al comma 4 per il versamento dei contributi di cui all\u2019articolo 5, comma 3-bis.\u201d;<\/p>\n<p>g) i commi 8 e 9 sono abrogati.<\/p>\n<p>2. L\u2019incentivo di cui ai commi 1 e 1-bis dell\u2019articolo 13 della legge n. 68 del 1999, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applica alle assunzioni effettuate a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2016.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 11<br \/>\n<\/strong><strong>(Modifica dell\u2019articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. All\u2019articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">a) al comma 3, dopo le parole: \u201ccontributi versati dai datori di lavoro ai sensi della presente legge\u201d sono inserite le seguenti: \u201cnon versati al Fondo di cui all\u2019articolo 13,\u201d;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">b) al comma 4, la lettera b) \u00e8 sostituita dalla seguente:<\/p>\n<p>\u201cb) contributi per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie all\u2019adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacit\u00e0 lavorativa superiore al 50 per cento, incluso l\u2019apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l\u2019integrazione lavorativa della persona con disabilit\u00e0, nonch\u00e9 per istituire il responsabile dell\u2019inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro;\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 12<br \/>\n<\/strong><strong>(Soppressione dell\u2019albo nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. L\u2019albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista, istituito dall\u2019articolo 2 della legge 14 luglio 1957, n. 594, \u00e8 soppresso.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 13<br \/>\n<\/strong><strong>(Modificazioni alla legge 29 marzo 1985, n. 113)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. Alla legge 29 marzo 1985, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">a) all\u2019articolo 1:<\/p>\n<p>1) il comma 1 \u00e8 abrogato;<\/p>\n<p>2) al comma 3, primo periodo, le parole: \u201cAll\u2019albo professionale\u201d sono sostituite dalle seguenti: \u201cNell\u2019elenco di cui all\u2019articolo 6, comma 7, della presente legge\u201d;<\/p>\n<p>3) al comma 3, secondo periodo, le parole: \u201call\u2019albo\u201d sono sostituite dalle seguenti: \u201dnell\u2019elenco\u201d;<\/p>\n<p>4) al comma 4 le parole: \u201call\u2019albo professionale\u201d sono sostituite dalle seguenti: \u201cnell\u2019elenco di cui all\u2019articolo 6, comma 7, della presente legge\u201d e le parole \u201cda inoltrare tramite il competente ispettorato provinciale del lavoro,\u201d sono soppresse;<\/p>\n<p>b) all\u2019articolo 2:<\/p>\n<p>1) al comma 1 le parole: \u201cAi fini dell&#8217;iscrizione nell&#8217;albo professionale nazionale di cui all&#8217;articolo 1\u201d sono soppresse;<\/p>\n<p>2) al comma 12 le parole: \u201cper l\u2019iscrizione all\u2019albo professionale nazionale e\u201d sono soppresse;<\/p>\n<p>c) all\u2019articolo 3:<\/p>\n<p>1) al comma 2 le parole: \u201call\u2019albo professionale di cui all&#8217;articolo 1 della presente legge\u201d sono sostituite dalle seguenti: \u201cnell\u2019elenco di cui all\u2019articolo 6, comma 7, della presente legge\u201d;<\/p>\n<p>2) al comma 3 le parole: \u201call\u2019albo professionale disciplinato dalla presente legge\u201d sono sostituite dalle seguenti: \u201cnell\u2019elenco di cui all\u2019articolo 6, comma 7, della presente legge\u201d.<\/p>\n<p>d) all\u2019articolo 6:<\/p>\n<p>1) ovunque ricorrano, le parole: \u201cufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione\u201d, \u201cufficio provinciale del lavoro\u201d, \u201cufficio provinciale\u201d, \u201cufficio del lavoro\u201d sono sostituite dalle seguenti: \u201cservizio competente\u201d;<\/p>\n<p>2) il comma 7 \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>\u201c7. I privi della vista, abilitati secondo le norme di cui all\u2019articolo 2, che risultano disoccupati, si iscrivono nell\u2019apposito elenco tenuto dal servizio competente nel cui ambito territoriale si trova la residenza dell\u2019interessato. Il servizio verifica il possesso dell\u2019abilitazione e la condizione di privo della vista e rilascia apposita certificazione. L\u2019interessato pu\u00f2 comunque iscriversi nell\u2019elenco di un unico altro servizio nel territorio dello Stato.\u201d;<\/p>\n<p>3) al comma 8 le parole: \u201call\u2019albo professionale\u201d sono sostituite dalle seguenti: \u201cnell\u2019elenco\u201d.<\/p>\n<p>2. I privi della vista iscritti in pi\u00f9 di un elenco, oltre a quello tenuto dal servizio competente nel cui ambito territoriale hanno la residenza, scelgono l\u2019elenco presso cui mantenere l\u2019iscrizione entro trentasei mesi dall\u2019entrata in vigore della presente disposizione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>CAPO II<br \/>\n<\/strong><strong>Razionalizzazione e semplificazione in materia di costituzione e gestione del rapporto di<br \/>\nlavoro<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 14<br \/>\n<\/strong><strong>(Deposito contratti collettivi aziendali o territoriali)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. I benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali sono riconosciuti a condizione che tali contratti siano depositati in via telematica presso la Direzione territoriale del lavoro competente, che li mette a disposizione, con le medesime modalit\u00e0, delle altre amministrazioni ed enti pubblici interessati.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 15<br \/>\n<\/strong><strong>(Libro unico del lavoro)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. A decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2017, il libro unico del lavoro \u00e8 tenuto, in modalit\u00e0 telematica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabilite le modalit\u00e0 tecniche e organizzative per l\u2019interoperabilit\u00e0, la tenuta, l\u2019aggiornamento e la conservazione dei dati contenuti nel libro unico del lavoro di cui all\u2019articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 16<br \/>\n<\/strong><strong>(Comunicazioni telematiche)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. Tutte le comunicazioni in materia di rapporti di lavoro, collocamento mirato, tutela delle condizioni di lavoro, incentivi, politiche attive e formazione professionale, ivi compreso il nulla osta al lavoro subordinato per cittadini extracomunitari nel settore dello spettacolo, si effettuano esclusivamente in via telematica secondo i modelli di comunicazione, i dizionari terminologici e gli standard tecnici di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 299 del 27 dicembre 2007.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono individuate le comunicazioni di cui al comma 1 e si procede all\u2019aggiornamento dei modelli esistenti, al fine di armonizzare e semplificare le informazioni richieste.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">3. All\u2019attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie gi\u00e0 previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 17<br \/>\n<\/strong><strong>(Banche dati in materia di politiche del lavoro)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. All&#8217;articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">a) al comma 2, dopo le parole: &#8220;opportunit\u00e0 di impiego&#8221; sono inserite le seguenti: &#8220;nonch\u00e9 le informazioni relative agli incentivi, ai datori di lavoro pubblici e privati, ai\u00a0collaboratori e ai lavoratori autonomi, agli studenti e ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia per motivi di lavoro. Nell&#8217;ambito della Banca dati di cui al comma 1 \u00e8 costituita un&#8217;apposita sezione denominata \u00abFascicolo dell&#8217;azienda\u00bb che contiene le informazioni di cui all&#8217;articolo 9-bis del decreto-legge 1\u00b0 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608&#8221;;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">b) al comma 3, dopo le parole: &#8220;l&#8217;Istituto nazionale di previdenza sociale,&#8221; sono inserite le seguenti: &#8220;l&#8217;Istituto nazionale per l&#8217;assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. Con uno o pi\u00f9 decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell\u2019interno, sono individuate le informazioni di cui all&#8217;articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, i soggetti che possono inserire, aggiornare e consultare le informazioni, nonch\u00e9 le modalit\u00e0 di inserimento, aggiornamento e consultazione, nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e fermo restando che la relativa trasmissione avviene nel rispetto dei principi e secondo le regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">3. Le disposizioni di cui al presente articolo sostituiscono la comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali di cui all\u2019articolo 39 del decreto legislativo n. 196 del 2003.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">4. All\u2019attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie gi\u00e0 disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 18<br \/>\n<\/strong><strong>(Abrogazione autorizzazione al lavoro estero)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. Al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">a) l\u2019articolo 1, comma 4, \u00e8 abrogato;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">b) l\u2019articolo 2 \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">ART. 2<br \/>\n(Condizioni di lavoro dei lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all&#8217;estero)<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. Il contratto di lavoro dei lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all&#8217;estero prevede:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">a) un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente pi\u00f9 rappresentative per la categoria di appartenenza del lavoratore, e, distintamente, l&#8217;entit\u00e0 delle prestazioni in denaro o in natura connesse con lo svolgimento all&#8217;estero del rapporto di lavoro;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">b) la possibilit\u00e0 per i lavoratori di ottenere il trasferimento in Italia della quota di valuta trasferibile delle retribuzioni corrisposte all&#8217;estero, fermo restando il rispetto delle norme valutarie italiane e del Paese d&#8217;impiego;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">c) un&#8217;assicurazione per ogni viaggio di andata nel luogo di destinazione e di rientro dal luogo stesso, per i casi di morte o di invalidit\u00e0 permanente;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">d) il tipo di sistemazione logistica;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">e) idonee misure in materia di sicurezza.\u201d;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">c) l\u2019articolo 2-bis \u00e8 abrogato.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 346, \u00e8 abrogato.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 19<br \/>\n<\/strong><strong>(Semplificazione in materia di collocamento della gente di mare)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. Al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">a) all\u2019articolo 7, il comma 4 \u00e8 abrogato;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">b) all\u2019articolo 8, il comma 1 \u00e8 abrogato;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">c) l\u2019articolo 10 \u00e8 abrogato;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">d) all\u2019articolo 8, comma 2, primo periodo, dopo le parole: \u201cqualifiche professionali del personale marittimo ed i relativi requisiti minimi\u201d sono inserite le seguenti: \u201cin raccordo con quanto previsto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e dalla sua normativa di attuazione\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all\u2019articolo 16, comma 2, si provvede ad apportare le opportune modificazioni al modello \u201cBCNL\u201d e al modello \u201cscheda anagrafico-professionale\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>CAPO III<br \/>\n<\/strong><strong>Razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><br \/>\n<\/strong><strong>ART. 20<br \/>\n<\/strong><strong>(Modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">a) all\u2019articolo 3:<\/p>\n<p>1) il comma 8 \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>\u201c8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente decreto e le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista. Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all\u2019articolo 21. Sono comunque esclusi dall\u2019applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e delle altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l\u2019insegnamento privato supplementare e l\u2019assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.\u201d;<\/p>\n<p>2) al comma 12-bis, le parole: \u201cdei soggetti che prestano la propria attivit\u00e0, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all&#8217;articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,\u201d sono sostituite dalle seguenti: \u201cdei soggetti che svolgono attivit\u00e0 di volontariato in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 39, e all&#8217;articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e delle associazioni religiose, dei volontari accolti nell&#8217;ambito dei programmi internazionali di educazione non formale,\u201d;<\/p>\n<p>b) all\u2019articolo 5:<\/p>\n<p>1) il comma 1 \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>\u201c1. Presso il Ministero della salute \u00e8 istituito il Comitato per l&#8217;indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attivit\u00e0 di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Comitato \u00e8 presieduto dal Ministro della salute ed \u00e8 composto da:<\/p>\n<p>a) il Direttore Generale della competente Direzione Generale e i Direttori dei competenti uffici del Ministero della salute;<\/p>\n<p>b) due Direttori Generali delle competenti Direzioni Generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;<\/p>\n<p>c) il Direttore Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco e del soccorso pubblico del Ministero dell\u2019interno;<\/p>\n<p>d) il Direttore Generale della competente Direzione Generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;<\/p>\n<p>e) il Coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;<\/p>\n<p>f) quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuati per un quinquennio in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome.\u201d;<\/p>\n<p>2) al comma 4, le parole: \u201cobiettivi di cui al comma 2\u201d sono sostituite dalle seguenti: \u201cobiettivi di cui al comma 3\u201d;<\/p>\n<p>3) il comma 5 \u00e8 sostituito dal seguente: \u201c5. Le riunioni del Comitato si svolgono presso la sede del Ministero della salute, con cadenza temporale e modalit\u00e0 di funzionamento fissate con regolamento interno, da adottare a maggioranza qualificata. Le funzioni di segreteria sono svolte da personale del Ministero della salute.\u201d.<\/p>\n<p>c) all\u2019articolo 6:<\/p>\n<p>1) il comma 1 \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>\u201c1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali \u00e8 istituita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione \u00e8 composta da:<\/p>\n<p>a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con funzioni di presidente;<\/p>\n<p>b) un rappresentante del Ministero della salute;<\/p>\n<p>c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;<\/p>\n<p>d) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;<\/p>\n<p>e) un rappresentante del Ministero dell&#8217;interno;<\/p>\n<p>f) un rappresentante del Ministero della difesa, un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un rappresentante del Ministero dell\u2019istruzione, dell\u2019universit\u00e0 e della ricerca o un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri &#8211; Dipartimento della funzione pubblica quando il Presidente della Commissione, ravvisando profili di specifica competenza, ne disponga la convocazione;<\/p>\n<p>g) sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;<\/p>\n<p>h) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente pi\u00f9 rappresentative a livello nazionale;<\/p>\n<p>i) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente pi\u00f9 rappresentative a livello nazionale;<\/p>\n<p>l) tre esperti in medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale;<\/p>\n<p>m) un rappresentante dell\u2019ANMIL.\u201d;<\/p>\n<p>2) al comma 2, dopo le parole: \u201ccon particolare riferimento a quelle relative \u201d sono inserite le seguenti: \u201calle differenze di genere e a quelle relative\u201d;<\/p>\n<p>3) al comma 5, \u00e8 aggiunto il seguente periodo: \u201cCon decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati le modalit\u00e0 e i termini per la designazione e l\u2019individuazione dei componenti di cui al comma 1, lettere g), h), i) e l).\u201d;<\/p>\n<p>4) al comma 6, le parole: \u201cMinistero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono sostituite dalle seguenti: \u201cMinistero del lavoro e delle politiche sociali\u201d;<\/p>\n<p>5) al comma 8:<\/p>\n<p>5.1) alla lettera f), \u00e8 inserito, in fine, il seguente periodo: \u201cLa Commissione procede al monitoraggio dell\u2019applicazione delle suddette procedure al fine di un\u2019eventuale rielaborazione delle medesime;\u201d;<\/p>\n<p>5.2) alla lettera g), le parole: \u201cdiscutere in ordine ai\u201d sono sostituite dalle seguenti: \u201celaborare i\u201d;<\/p>\n<p>5.3) alla lettera m), \u00e8 aggiunto, in fine, il seguente periodo: \u201cLa Commissione monitora ed eventualmente rielabora le suddette procedure, entro 24 mesi dall\u2019entrata in vigore del decreto con il quale sono stati recepiti i modelli semplificati per l\u2019adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese;\u201d;<\/p>\n<p>5.4) alla lettera m-quater) \u00e8 aggiunto infine il seguente periodo: \u201cLa Commissione monitora l\u2019applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di verificare l\u2019efficacia della metodologia individuata, anche per eventuali integrazioni alla medesima.\u201d;<\/p>\n<p>d) all\u2019articolo 12, comma 1, le parole: \u201ce gli enti pubblici nazionali,\u201d sono sostituite dalle seguenti: \u201c, gli enti pubblici nazionali, le regioni e le province autonome,\u201d;<\/p>\n<p>e) all\u2019articolo 28, dopo il comma 3-bis \u00e8 inserito il seguente: \u201c3-ter. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, l\u2019Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento tecnico delle Regioni e i soggetti di cui all\u2019articolo 2, comma 1, lettera ee), rende disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio. L\u2019Inail e le aziende sanitarie locali svolgono la predetta attivit\u00e0 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.\u201d;<\/p>\n<p>f) all\u2019articolo 29, il comma 6-quater \u00e8 sostituito dal seguente: \u201c6-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi previo parere della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono individuati strumenti di supporto per la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e al presente articolo, tra i quali gli strumenti informatizzati secondo il prototipo europeo OIRA (Online Interactive Risk Assessment).\u201d;<\/p>\n<p>g) all\u2019articolo 34 sono apportate le seguenti modificazioni:<\/p>\n<p>1) il comma 1-bis \u00e8 abrogato;<\/p>\n<p>2) al comma 2-bis le parole: \u201cdi cui al comma 1-bis\u201d sono sostituite dalle seguenti: \u201cdi primo soccorso nonch\u00e9 di prevenzione incendi e di evacuazione\u201d;<\/p>\n<p>h) all\u2019articolo 53, comma 6, le parole: \u201cal registro infortuni ed\u201d sono soppresse;<\/p>\n<p>i) all\u2019articolo 55 dopo il comma 6 \u00e8 aggiunto il seguente:<\/p>\n<p>\u201c6-bis. In caso di violazione delle disposizioni previste dall\u2019articolo 18, comma 1, lettera g), e dall&#8217;articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a pi\u00f9 di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a pi\u00f9 di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati.\u201d;<\/p>\n<p>l) all\u2019articolo 69, comma 1, lettera e), dopo le parole: \u201cil lavoratore incaricato dell\u2019uso di una attrezzatura di lavoro\u201d sono inserite le seguenti: \u201co il datore di lavoro che ne fa uso\u201d;<\/p>\n<p>m) dopo l\u2019articolo 73 \u00e8 inserito il seguente:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">ART. 73-bis<br \/>\n(Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore)<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. All&#8217;Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, \u00e8 soppressa la voce n. 294, relativa alla legge 16 giugno 1927, n. 1132, e riprendono vigore le disposizioni del regio\u00a0decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132, nel testo vigente alla data del 24 giugno 2008.Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono disciplinati i gradi dei certificati di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore, i requisiti per l\u2019ammissione agli esami, le modalit\u00e0 di svolgimento delle prove e di rilascio e rinnovo dei certificati. Con il medesimo decreto \u00e8, altres\u00ec, determinata l\u2019equipollenza dei certificati e dei titoli rilasciati in base alla normativa vigente.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. Fino all\u2019emanazione del predetto decreto, resta ferma l\u2019applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 1\u00b0 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 16 aprile 1974, cos\u00ec come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 7 febbraio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 15 marzo 1979.\u201d;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">n) all\u2019articolo 87 sono apportate le seguenti modificazioni:<\/p>\n<p>1) al comma 2, lettera e), le parole: \u201c80, comma 2\u201d sono sostituite dalle seguenti: \u201c80, comma 1\u201d;<\/p>\n<p>2) al comma 3, lettera d), le parole: \u201ccommi 3 e 4\u201d sono sostituite dalle seguenti: \u201ccommi 3 e 3-bis\u201d;<\/p>\n<p>3) al comma 4, lettera b), le parole: \u201cdel comma 2\u201d sono sostituite dalle seguenti: \u201cdel comma 3\u201d;<\/p>\n<p>4) al comma 6, le parole: \u201cai luoghi\u201d sono sostituite dalle seguenti: \u201calle attrezzature\u201d e le parole: \u201c\u00e8 considerata una unica violazione ed \u00e8 punita con la pena prevista dal comma 2, lettera b)\u201d sono sostituite dalle seguenti: \u201c\u00e8 considerata una unica violazione, penale o amministrativa a seconda della natura dell\u2019illecito, ed \u00e8 punita con la pena o la sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente previste dal comma 3, alinea, o dal comma 4, alinea\u201d;<\/p>\n<p>o) all\u2019articolo 98, comma 3, sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: \u201cL\u2019allegato XIV \u00e8 aggiornato con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I corsi di cui all\u2019allegato XIV, solo per il modulo giuridico (28 ore), e i corsi di aggiornamento possono svolgersi in modalit\u00e0 e-learning nel rispetto di quanto previsto dall\u2019allegato I dell\u2019Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011 emanato per la formazione dei lavoratori ai sensi dell&#8217;articolo 37, comma 2.\u201d;<\/p>\n<p>p) all\u2019articolo 190, il comma 5-bis \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>\u00ab5-bis. L\u2019emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti pu\u00f2 essere stimata in fase preventiva facendo riferimento alle banche dati sul rumore approvate dalla Commissione consultiva permanente di cui all\u2019articolo 6, riportando la fonte documentale cui si \u00e8 fatto riferimento.\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 21<br \/>\n<\/strong><strong>(Semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">a) all\u2019articolo 28, terzo comma, il secondo periodo \u00e8 sostituito dai seguenti: \u201cEntro il 31 dicembre l\u2019Istituto assicuratore rende disponibili al datore di lavoro gli altri elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo con modalit\u00e0 telematiche sul proprio sito istituzionale. L\u2019Istituto con proprio provvedimento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce le modalit\u00e0 di fruizione del servizio di cui al secondo periodo.\u201d;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">b) all\u2019articolo 53:<\/p>\n<p>1) al primo comma, secondo periodo, le parole: \u201cda certificato medico\u201d sono sostituite dalle seguenti: \u201cdei riferimenti al certificato medico gi\u00e0 trasmesso all\u2019Istituto assicuratore per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio\u201d e il terzo periodo \u00e8 soppresso;<\/p>\n<p>2) al quarto comma, primo periodo, dopo le parole: \u201ccertificato medico\u201d sono inserite le seguenti: \u201ctrasmesso all\u2019Istituto assicuratore, per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, nel rispetto delle relative disposizioni,\u201d;<\/p>\n<p>3) al quinto comma le parole: \u201ccorredata da certificato medico\u201d sono sostituite dalle seguenti: \u201ccorredata dei riferimenti al certificato medico gi\u00e0 trasmesso per via telematica al predetto Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio\u201d e il quarto periodo \u00e8 soppresso;<\/p>\n<p>4) al settimo comma le parole: \u201c, che deve corredare la denuncia di infortunio,\u201d sono soppresse, la parola: \u201crilasciato\u201d \u00e8 sostituita dalle seguenti: \u201ctrasmesso, per via telematica nel rispetto delle relative disposizioni, all\u2019Istituto assicuratore\u201d e dopo le parole: \u201cprimo approdo\u201d sono inserite le seguenti: \u201co dalla struttura sanitaria competente al rilascio\u201d;<\/p>\n<p>5) dopo il settimo comma, sono inseriti i seguenti:<\/p>\n<p>\u201cQualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale \u00e8 obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all\u2019Istituto assicuratore.<\/p>\n<p>Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all\u2019Istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione.<\/p>\n<p>La trasmissione per via telematica del certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, di cui ai commi ottavo e nono, \u00e8 effettuata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall\u2019Istituto assicuratore. I dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente dall\u2019istituto assicuratore ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalit\u00e0 telematica, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.\u201d;<\/p>\n<p>c) all\u2019articolo 54:<\/p>\n<p>1) al primo comma, le parole: \u201cche abbia per conseguenza la morte o l\u2019inabilit\u00e0 al lavoro per pi\u00f9 di tre giorni\u201d sono sostituite dalle seguenti: \u201cmortale o con prognosi superiore a trenta giorni\u201d;<\/p>\n<p>2) il quinto comma \u00e8 sostituito dal seguente: \u201cPer il datore di lavoro soggetto agli obblighi del presente titolo, l\u2019adempimento di cui al primo comma si intende assolto con l\u2019invio all\u2019Istituto assicuratore della denuncia di infortunio di cui all\u2019articolo 53 con modalit\u00e0 telematica. Ai fini degli adempimenti di cui al presente articolo, l\u2019Istituto assicuratore mette a disposizione, mediante la cooperazione applicativa di cui all\u2019articolo 72, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i dati relativi alle denunce degli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni.\u201d;<\/p>\n<p>d) all&#8217;articolo 56:<\/p>\n<p>1) il primo comma \u00e8 sostituito dal seguente: \u201cL\u2019Istituto assicuratore mette a disposizione, mediante la cooperazione applicativa di cui all\u2019articolo 72, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i dati relativi alle denunce degli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni.\u201d;<\/p>\n<p>2) al secondo comma, l\u2019alinea \u00e8 sostituito dal seguente: \u201cNel pi\u00f9 breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro giorni dalla disponibilit\u00e0 dei dati con le modalit\u00e0 di cui al primo comma, la direzione territoriale del lavoro \u2013 settore ispezione del lavoro competente per territorio o i corrispondenti uffici della regione siciliana e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, procedono, su richiesta del lavoratore infortunato, di un superstite o dell\u2019Istituto assicuratore, ad una inchiesta ai fini di accertare:\u201d;<\/p>\n<p>3) il terzo comma \u00e8 sostituito dal seguente: \u201cLa direzione territoriale del lavoro \u2013 settore ispezione del lavoro competente per territorio o i corrispondenti uffici della regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano, qualora lo ritengano necessario ovvero ne siano richiesti dall\u2019Istituto assicuratore o dall\u2019infortunato o dai suoi superstiti, eseguono l\u2019inchiesta sul luogo dell\u2019infortunio.\u201d;<\/p>\n<p>4) al quarto comma, le parole: \u201calla direzione provinciale del lavoro \u2013 settore ispezione del lavoro\u201d sono sostituite dalle seguenti: \u201calla direzione\u00a0territoriale del lavoro \u2013 settore ispezione del lavoro competente per territorio o ai corrispondenti uffici della regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano\u201d.<\/p>\n<p>e) all\u2019articolo 238:<\/p>\n<p>1) al secondo comma, dopo le parole: \u201cDetto certificato\u201d sono inserite le seguenti: \u201c, salvo quanto previsto dall\u2019articolo 25 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,\u201d e le parole: \u201cesso \u00e8 compilato secondo un modulo speciale e portante un talloncino per la ricevuta, approvato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da quello per le poste e le telecomunicazioni sentito l&#8217;Istituto assicuratore. Questo ha cura di fornire periodicamente ed in numero sufficiente i detti moduli ai medici, ai Comuni, agli ospedali ed agli uffici postali della circoscrizione e, occorrendo, anche agli esercenti le aziende\u201d sono sostituite dalle seguenti: \u201ce deve essere trasmesso all\u2019Istituto assicuratore per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio\u201d;<\/p>\n<p>2) il terzo comma \u00e8 sostituito dal seguente: \u201cIl datore di lavoro deve fornire all\u2019Istituto assicuratore tutte le notizie necessarie per l\u2019istruttoria delle denunce di cui al secondo comma.\u201d;<\/p>\n<p>3) il quarto comma \u00e8 sostituito dal seguente: \u201cLa trasmissione per via telematica del certificato di cui al secondo comma \u00e8 effettuata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall\u2019Istituto assicuratore. I dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente dall\u2019istituto assicuratore ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalit\u00e0 telematica, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.\u201d;<\/p>\n<p>4) i commi quinto e sesto sono abrogati;<\/p>\n<p>f) all\u2019articolo 251, dopo il primo comma, \u00e8 inserito il seguente: \u201cI dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente dall\u2019istituto assicuratore ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalit\u00e0 telematica, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.\u201d.<\/p>\n<p>2. Le modificazioni di cui al comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), hanno efficacia a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e, contestualmente, sono abrogati i commi 6 e 7 dell\u2019articolo 32 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.<\/p>\n<p>3. A decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, con la trasmissione per via telematica del certificato di malattia professionale, ai sensi degli articoli 53 e 251 del decreto del Presidente della\u00a0Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come modificati dal presente decreto, si intende assolto, per le malattie professionali indicate nell\u2019elenco di cui all\u2019articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, l\u2019obbligo di trasmissione della denuncia di cui al medesimo articolo 139 ai fini dell\u2019alimentazione del Registro nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate, di cui all\u2019articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.<\/p>\n<p>4. \u00a0A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, \u00e8 abolito l\u2019obbligo di tenuta del registro infortuni.<\/p>\n<p>5. Agli adempimenti derivanti dal presente articolo le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie gi\u00e0 disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>CAPO IV<br \/>\n<\/strong><strong>Revisione del regime delle sanzioni<\/strong><strong><br \/>\n<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 22<br \/>\n<\/strong><strong>(Modifica di disposizioni sanzionatorie in materia di lavoro e legislazione sociale)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. All\u2019articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni, il comma 3 \u00e8 sostituito dai seguenti:<\/p>\n<p>\u201c3. Ferma restando l\u2019applicazione delle sanzioni gi\u00e0 previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altres\u00ec la sanzione amministrativa pecuniaria:<\/p>\n<p>a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;<\/p>\n<p>b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;<\/p>\n<p>c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.<\/p>\n<p>3-bis. In relazione alla violazione di cui al comma 3, fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 3-quater, trova applicazione la procedura di diffida di cui all\u2019articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni.<\/p>\n<p>3-ter. Nel caso di cui al comma 3-bis, la diffida prevede, in relazione ai lavoratori irregolari ancora in forza presso il datore di lavoro e fatta salva l\u2019ipotesi in cui risultino regolarmente occupati per un periodo lavorativo successivo, la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale\u00a0con riduzione dell\u2019orario di lavoro non superiore al cinquanta per cento dell\u2019orario a tempo pieno, o con contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi, nonch\u00e9 il mantenimento in servizio degli stessi per almeno tre mesi. In tale ipotesi, la prova della avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle sanzioni e dei contributi e premi previsti, ai sensi dell\u2019articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, \u00e8 fornita entro il termine di centoventi giorni dalla notifica del relativo verbale.<\/p>\n<p>3-quater. Le sanzioni sono aumentate del venti per cento in caso di impiego di lavoratori stranieri ai sensi dell\u2019articolo 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o di minori in et\u00e0 non lavorativa.<\/p>\n<p>3-quinquies. In caso di irrogazione della sanzione di cui al comma 3, non trovano applicazione le sanzioni di cui all\u2019articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonch\u00e9 le sanzioni di cui all\u2019articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.\u201d.<\/p>\n<p>2. All\u2019articolo 14, comma 1, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:<\/p>\n<p>a) la lettera b) \u00e8 abrogata;<\/p>\n<p>b) alla lettera d), l\u2019alinea \u00e8 sostituito dal seguente: \u201cd) il trenta per cento dell\u2019importo delle sanzioni amministrative di cui all\u2019articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni, nonch\u00e9 delle somme aggiuntive di cui all\u2019articolo 14, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, ed i maggiori introiti derivanti dall\u2019incremento delle sanzioni di cui alla lettera c) sono versati ad apposito capitolo dell\u2019entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati:\u201d.<\/p>\n<p>3. I maggiori introiti derivanti dall\u2019incremento delle sanzioni amministrative e delle somme aggiuntive, previsto dall\u2019articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 145 del 2013, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto, con riferimento alle violazioni commesse prima della predetta data, continuano ad essere versati ad apposito capitolo dell\u2019entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati alle destinazioni di cui all\u2019articolo 14, comma 1, lettera d), n. 1) e 2), del medesimo decreto-legge.<\/p>\n<p>4. All\u2019articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:<\/p>\n<p>a) al comma 4, lettera c), le parole: \u201c1.950 euro\u201d sono sostituite dalle seguenti: \u201c2.000 euro\u201d e le parole \u201c3.250 euro\u201d sono sostituite dalle seguenti: \u201c3.200 euro\u201d;<\/p>\n<p>b) al comma 5, lettera b), le parole \u201c3.250 euro\u201d sono sostituite dalle seguenti: \u201c3.200 euro\u201d;<\/p>\n<p>c) dopo il comma 5, \u00e8 inserito il seguente:<\/p>\n<p>\u201c5-bis. Su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle altre condizioni di cui ai commi 4 e 5, la revoca \u00e8 altres\u00ec concessa subordinatamente al pagamento del venticinque per cento della somma aggiuntiva dovuta. L\u2019importo residuo, maggiorato del cinque per cento, \u00e8 versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell\u2019istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell\u2019importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell\u2019istanza di cui al presente comma costituisce titolo esecutivo per l\u2019importo non versato.\u201d.<\/p>\n<p>5. All\u2019articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 7 \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>\u201c7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l\u2019omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1, 2 e 3 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali \u00e8 punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a pi\u00f9 di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 500 a 3.000 euro. Se la violazione si riferisce a pi\u00f9 di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 1.000 a 6.000 euro. Ai fini del primo periodo, la nozione di omessa registrazione si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione e la nozione di infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei dati di cui ai commi 1 e 2 diverse rispetto alla qualit\u00e0 o quantit\u00e0 della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate. La mancata conservazione per il termine previsto dal decreto di cui al comma 4 \u00e8 punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza. Autorit\u00e0 competente a ricevere il rapporto ai sensi dell\u2019articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, \u00e8 la Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente.\u201d.<\/p>\n<p>6. All\u2019articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, il secondo comma \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>\u201cIl datore di lavoro che non provvede, se tenutovi, alla corresponsione degli assegni \u00e8 punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro. Se la violazione si riferisce a pi\u00f9 di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 1.500 a 9.000 euro. Se la violazione si riferisce a pi\u00f9 di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 3.000 a 15.000 euro\u201d.<\/p>\n<p>7. All\u2019articolo 5 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, il primo comma \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>\u201cSalvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, o di omissione o inesattezza nelle registrazioni\u00a0apposte su detto prospetto paga, si applica al datore di lavoro la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 900 euro. Se la violazione si riferisce a pi\u00f9 di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 600 a 3.600 euro. Se la violazione si riferisce a pi\u00f9 di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 1.200 a 7.200 euro. Nell\u2019ipotesi in cui il datore di lavoro adempia agli obblighi di cui agli articoli precedenti attraverso la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro, non si applicano le sanzioni di cui al presente articolo ed il datore di lavoro \u00e8 sanzionabile esclusivamente ai sensi dell\u2019articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>TITOLO II<br \/>\n<\/strong><strong>Disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunit\u00e0<br \/>\n<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>CAPO I<br \/>\n<\/strong><strong>Disposizioni in materia di rapporto di lavoro<\/strong><strong><br \/>\n<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 23<br \/>\n<\/strong><strong>(Modifiche all\u2019articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e all\u2019articolo 171 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. L\u2019articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>ART. 4. Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo.<\/p>\n<p>1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilit\u00e0 di controllo a distanza dell&#8217;attivit\u00e0 dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unit\u00e0 produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in pi\u00f9 regioni, tale accordo pu\u00f2 essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente pi\u00f9 rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unit\u00e0 produttive dislocate negli ambiti di competenza di pi\u00f9 Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.<\/p>\n<p>2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.<\/p>\n<p>3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalit\u00e0 d\u2019uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.\u201d.<\/p>\n<p>4. L\u2019articolo 171 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>\u201cART. 171. Altre fattispecie.<\/p>\n<p>1. La violazione delle disposizioni di cui all\u2019articolo 113 e all\u2019articolo 4, primo e secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, \u00e8 punita con le sanzioni di cui all\u2019articolo 38 della legge n. 300 del 1970.\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 24<br \/>\n<\/strong><strong>(Cessione dei riposi e delle ferie)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. Fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalit\u00e0 stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente pi\u00f9 rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 25<br \/>\n<\/strong><strong>(Esenzioni dalla reperibilit\u00e0)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. All\u2019articolo 5, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, \u00e8 aggiunto, in fine, il seguente periodo: \u201cCon il medesimo decreto sono stabilite le esenzioni dalla reperibilit\u00e0 per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 26<br \/>\n<\/strong><strong>(Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. Al di fuori delle ipotesi di cui all\u2019articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalit\u00e0 telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di\u00a0lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente con le modalit\u00e0 individuate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 3.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. Entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo di cui al comma 1 il lavoratore ha la facolt\u00e0 di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i dati di identificazione del rapporto di lavoro da cui si intende recedere o che si intende risolvere, i dati di identificazione del datore di lavoro e del lavoratore, le modalit\u00e0 di trasmissione nonch\u00e9 gli standard tecnici atti a definire la data certa di trasmissione.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">4. La trasmissione dei moduli di cui al comma 1 pu\u00f2 avvenire anche per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali nonch\u00e9 degli enti bilaterali e delle commissioni di certificazione di cui agli articoli 2, comma 1, lettera h), e articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">5. Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che alteri i moduli di cui al comma 1 \u00e8 punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000. L&#8217;accertamento e l&#8217;irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">6. All\u2019attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie gi\u00e0 disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">7. I commi da 1 a 4 non sono applicabili al lavoro domestico e nel caso in cui le dimissioni o la risoluzione consensuale intervengono nelle sedi di cui all\u2019articolo 2113, quarto comma, del codice civile o avanti alle commissioni di certificazione di cui all\u2019articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">8. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione a far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 e dalla medesima data sono abrogati i commi da 17 a 23-bis dell\u2019articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>CAPO II<br \/>\n<\/strong><strong>Disposizioni in materia di pari opportunit\u00e0<\/strong><strong><br \/>\n<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 27<br \/>\n<\/strong><strong>(Modifica al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, le espressioni: \u201cprovinciali\u201d e \u201cprovinciale\u201d ovunque ricorrono sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: \u201cdelle citt\u00e0 metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56\u201d e\u00a0\u201cdella citt\u00e0 metropolitana e dell\u2019ente di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 28<br \/>\n<\/strong><strong>(Modifica all\u2019articolo 8 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. All\u2019articolo 8 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">a) al comma 2, lettera e), dopo le parole: \u201cpari opportunit\u00e0 nel lavoro\u201d, sono inserite le seguenti: \u201cche ne abbiano fatto richiesta\u201d;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">b) al comma 2-bis, dopo le parole: \u201cLe designazioni di cui al comma\u201d sono inserite le parole: \u201c2\u201d;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">c) al comma 3:<\/p>\n<p>1) alla lettera a), le parole: \u201csei esperti\u201d sono sostitute dalle seguenti: \u201ctre esperti\u201d;<\/p>\n<p>2) la lettera b) \u00e8 sostituita dalla seguente: \u201cb) quattro rappresentanti, rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico, del Dipartimento della funzione pubblica, del Dipartimento per le pari opportunit\u00e0 e del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri;\u201d;<\/p>\n<p>3) la lettera c) \u00e8 sostituita dalla seguente: \u201cc) tre rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in rappresentanza delle Direzioni generali della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, per l\u2019inclusione e le politiche sociali;\u201d;<\/p>\n<p>4) la lettera c-bis \u00e8 abrogata.<\/p>\n<p>1. Il Comitato nazionale per l&#8217;attuazione dei principi di parit\u00e0 di trattamento ed uguaglianza di opportunit\u00e0 tra lavoratori e lavoratrici gi\u00e0 costituito alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo continua ad operare nell\u2019attuale composizione fino alla naturale scadenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 29<br \/>\n<\/strong><strong>(Modifica all\u2019articolo 9 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. All\u2019articolo 9, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, il comma 2 \u00e8 sostituito dal seguente: \u201c2. Il Comitato delibera in ordine al proprio funzionamento e, per lo svolgimento dei propri compiti, pu\u00f2 costituire specifici gruppi di lavoro.\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 30<br \/>\n<\/strong><strong>(Modifica dell\u2019articolo 10 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. L\u2019articolo 10 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>\u201cART. 10<br \/>\n(Compiti del Comitato)<\/p>\n<p>1. Il Comitato adotta ogni iniziativa utile, nell&#8217;ambito delle competenze statali, per il perseguimento delle finalit\u00e0 di cui all&#8217;articolo 8, comma 1, e in particolare:<\/p>\n<p>a) formula proposte sulle questioni generali relative all&#8217;attuazione degli obiettivi della parit\u00e0 e delle pari opportunit\u00e0, nonch\u00e9 per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente che direttamente incide sulle condizioni di lavoro delle donne;<\/p>\n<p>b) informa e sensibilizza l&#8217;opinione pubblica sulla necessit\u00e0 di promuovere le pari opportunit\u00e0 per le donne nella formazione e nella vita lavorativa;<\/p>\n<p>c) formula, entro il mese di febbraio di ogni anno, gli indirizzi in materia di promozione delle pari opportunit\u00e0 per le iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da programmare nell\u2019anno finanziario successivo, indicando obiettivi e tipologie di progetti di azioni positive che intende promuovere. Sulla base di tali indirizzi il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblica apposito bando di finanziamento dei progetti di azione positiva;<\/p>\n<p>d) partecipa attraverso propri rappresentanti alla commissione di valutazione dei progetti di azione positiva. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti la composizione della commissione, i criteri di valutazione dei progetti e di erogazione dei finanziamenti, nonch\u00e9 le modalit\u00e0 di svolgimento delle attivit\u00e0 di monitoraggio e controllo dei progetti approvati. Ai componenti della commissione non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;<\/p>\n<p>e) collabora, su richiesta, alla stesura di codici di comportamento diretti a specificare le regole di condotta conformi alla parit\u00e0 e a individuare le manifestazioni anche indirette delle discriminazioni;<\/p>\n<p>f) verifica lo stato di applicazione della legislazione vigente in materia di parit\u00e0;<\/p>\n<p>g) elabora iniziative per favorire il dialogo tra le parti sociali, al fine di promuovere la parit\u00e0 di trattamento, avvalendosi dei risultati dei monitoraggi effettuati sulle prassi nei luoghi di lavoro, nell&#8217;accesso al lavoro, alla formazione e promozione professionale, nonch\u00e9 sui contratti collettivi, sui codici di comportamento, ricerche o scambi di esperienze e buone prassi;<\/p>\n<p>h) propone soluzioni alle controversie collettive, anche indirizzando gli interessati all&#8217;adozione di azioni positive per la rimozione delle discriminazioni pregresse o di situazioni di squilibrio nella posizione di uomini e donne in relazione allo stato delle\u00a0assunzioni, della formazione e della promozione professionale, delle condizioni di lavoro e retributive;<\/p>\n<p>i) elabora iniziative per favorire il dialogo con le organizzazioni non governative che hanno un legittimo interesse a contribuire alla lotta contro le discriminazioni fra donne e uomini nell&#8217;occupazione e nell&#8217;impiego;<\/p>\n<p>l) pu\u00f2 richiedere alle Direzioni interregionali e territoriali del lavoro di acquisire presso i luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e della promozione professionale;<\/p>\n<p>m) promuove una adeguata rappresentanza di donne negli organismi pubblici nazionali e locali competenti in materia di lavoro e formazione professionale;<\/p>\n<p>n) provvede allo scambio di informazioni disponibili con gli organismi europei corrispondenti in materia di parit\u00e0 fra donne e uomini nell&#8217;occupazione e nell&#8217;impiego;<\/p>\n<p>o) promuove la rimozione, anche attraverso azioni positive, degli ostacoli che limitano l&#8217;uguaglianza tra uomo e donna nella progressione professionale e di carriera, lo sviluppo di misure per il reinserimento della donna lavoratrice dopo la maternit\u00e0, la pi\u00f9 ampia diffusione del lavoro a tempo parziale e degli altri strumenti di flessibilit\u00e0 a livello aziendale che consentano una migliore conciliazione tra vita lavorativa e impegni familiari;<\/p>\n<p>p) svolge le attivit\u00e0 di monitoraggio e controllo dei progetti gi\u00e0 approvati, verificandone la corretta attuazione e l\u2019esito finale.\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 31<br \/>\n<\/strong><strong>(Modifica all\u2019articolo 12 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">1. All\u2019articolo 12 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">a) il comma 3 \u00e8 sostituito dal seguente: \u201c3. Le consigliere e i consiglieri di parit\u00e0 regionali, delle citt\u00e0 metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, effettivi e supplenti, sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su designazione delle regioni, delle citt\u00e0 metropolitane e degli enti di area vasta, sulla base dei requisiti di cui all&#8217;articolo 13, comma 1, e previo espletamento di una procedura di valutazione comparativa.\u201d;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">b) il comma 4 \u00e8 sostituito dal seguente: \u201c4. In caso di mancata designazione delle consigliere e dei consiglieri di parit\u00e0 regionali, delle citt\u00e0 metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del mandato o in caso di designazione effettuata in assenza dei requisiti richiesti dall&#8217;articolo 13, comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nei trenta giorni successivi, indice una procedura di valutazione comparativa, nel rispetto dei requisiti di cui all&#8217;articolo 13, comma 1, di durata non superiore,\u00a0complessivamente, ai 90 giorni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature.\u201d;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">c) al comma 5, le parole: \u201cnella Gazzetta Ufficiale\u201d sono sostituite dalle seguenti: \u201csul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it.\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 32<br \/>\n<\/strong><strong>(Modifica all\u2019articolo 14 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. L\u2019articolo 14 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>\u201cART. 14<br \/>\n(Mandato)<\/p>\n<p>2. Il mandato delle consigliere e dei consiglieri di cui all&#8217;articolo 12, effettivi e supplenti, ha la durata di quattro anni ed \u00e8 rinnovabile per una sola volta. In ogni caso, per la determinazione della durata complessiva del mandato si computano tutti i periodi svolti in qualit\u00e0 di consigliera e consigliere, sia effettivo che supplente, anche non continuativi e anche di durata inferiore a quattro anni. La procedura di rinnovo si svolge secondo le modalit\u00e0 previste dall&#8217;articolo 12. Le consigliere e i consiglieri di parit\u00e0 continuano a svolgere le loro funzioni fino al completamento della procedura di cui all\u2019articolo 12, comma 4. Non si applicano, al riguardo, le disposizioni di cui all\u2019articolo 6, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145.\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 33<\/strong><br \/>\n<strong>(Modifica dell\u2019articolo 15 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. L\u2019articolo 15 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">\u201cART. 15<br \/>\n(Compiti e funzioni)<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. Le consigliere ed i consiglieri di parit\u00e0 intraprendono ogni utile iniziativa, nell&#8217;ambito delle competenze dello Stato, ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunit\u00e0 per lavoratori e lavoratrici, svolgendo in particolare i seguenti compiti:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">a) rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, anche in collaborazione con le direzioni interregionali e territoriali del lavoro, al fine di svolgere le funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni nell&#8217;accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, ivi compresa la progressione professionale e di carriera, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione,\u00a0nonch\u00e9 in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">b) promozione di progetti di azioni positive, anche attraverso l&#8217;individuazione delle risorse dell\u2019Unione europea, nazionali e locali finalizzate allo scopo;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">c) promozione della coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi dell\u2019unione europea e di quelli nazionali e regionali in materia di pari opportunit\u00e0;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">d) promozione delle politiche di pari opportunit\u00e0 nell\u2019ambito delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">e) collaborazione con le direzioni interregionali e territoriali del lavoro al fine di rilevare l\u2019esistenza delle violazioni della normativa in materia di parit\u00e0, pari opportunit\u00e0 e garanzia contro le discriminazioni, anche mediante la progettazione di appositi pacchetti formativi;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">f) diffusione della conoscenza e dello scambio di buone prassi e attivit\u00e0 di informazione e formazione culturale sui problemi delle pari opportunit\u00e0 e sulle varie forme di discriminazione;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">g) collegamento e collaborazione con i competenti assessorati e con gli organismi di parit\u00e0 degli enti locali.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. La consigliera nazionale di parit\u00e0, nell\u2019ambito delle proprie competenze, determina le priorit\u00e0 d\u2019intervento e i programmi di azione, nel rispetto della programmazione annuale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Svolge i compiti di cui al comma 1 e pu\u00f2 svolgere, avvalendosi delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dei relativi enti strumentali, inchieste indipendenti in materia di discriminazioni sul lavoro e pu\u00f2 pubblicare relazioni indipendenti e raccomandazioni in materia di discriminazioni sul lavoro.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">3. Le consigliere e i consiglieri nazionale e regionali partecipano ai tavoli di partenariato locale e ai comitati di sorveglianza di cui al regolamento (CE) n. 1303\/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. Le consigliere e i consiglieri regionali, delle citt\u00e0 metropolitane e degli enti di area vasta sono inoltre componenti delle commissioni di parit\u00e0 del corrispondente livello territoriale, ovvero di organismi diversamente denominati che svolgono funzioni analoghe. La consigliera o il consigliere nazionale, o in sua sostituzione la supplente o il supplente, \u00e8 componente del Comitato nazionale di cui all\u2019articolo 8.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">4. Le regioni forniscono alle consigliere ed ai consiglieri di parit\u00e0 il supporto tecnico necessario: alla rilevazione di situazioni di squilibrio di genere; all&#8217;elaborazione dei dati contenuti nei rapporti sulla situazione del personale di cui all&#8217;articolo 46; alla promozione e alla realizzazione di piani di formazione e riqualificazione professionale; alla promozione di progetti di azioni positive.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">5. Su richiesta delle consigliere e dei consiglieri di parit\u00e0, le Direzioni interregionali e territoriali del lavoro, territorialmente competenti, acquisiscono nei luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e promozione professionale, delle retribuzioni, delle condizioni di lavoro, della cessazione del rapporto di lavoro, ed ogni altro elemento utile, anche in base a specifici criteri di rilevazione indicati nella richiesta.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">6. Entro il 31 dicembre di ogni anno le consigliere ed i consiglieri di parit\u00e0 regionali, delle citt\u00e0 metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, presentano un rapporto sull&#8217;attivit\u00e0 svolta, redatto sulla base di indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, agli organi che hanno provveduto alla designazione e alla nomina. La consigliera o il consigliere di parit\u00e0 che non abbia provveduto alla presentazione del rapporto o vi abbia provveduto con un ritardo superiore a tre mesi decade dall&#8217;ufficio con provvedimento adottato, su segnalazione dell&#8217;organo che ha provveduto alla designazione, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">7. Entro il 31 marzo di ogni anno la consigliera o il consigliere nazionale di parit\u00e0 elabora, anche sulla base dei rapporti di cui al comma 6, un rapporto al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro per le pari opportunit\u00e0 sulla propria attivit\u00e0 e su quella svolta dalla Conferenza nazionale di cui all\u2019articolo 19. Si applica quanto previsto nell&#8217;ultimo periodo del comma 6 in caso di mancata o ritardata presentazione del rapporto.\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 34<\/strong><br \/>\n<strong>(Modifica dell\u2019articolo 16 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. L\u2019articolo 16 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>\u201cART. 16<br \/>\n(Sede e attrezzature)<\/p>\n<p>1. L\u2019ufficio delle consigliere e dei consiglieri di parit\u00e0 regionali, delle citt\u00e0 metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, \u00e8 ubicato rispettivamente presso le regioni, le citt\u00e0 metropolitane e gli enti di area vasta. L\u2019ufficio della consigliera o del consigliere nazionale di parit\u00e0 \u00e8 ubicato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L\u2019ufficio \u00e8 funzionalmente autonomo, dotato del personale, delle apparecchiature e delle strutture necessarie e idonee allo svolgimento dei suoi compiti. Il personale, la strumentazione e le attrezzature necessari devono essere prontamente assegnati dagli enti presso cui l\u2019ufficio \u00e8 ubicato, nell\u2019ambito delle risorse esistenti e a invarianza della spesa.<\/p>\n<p>2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali pu\u00f2 predisporre con gli enti territoriali, nel cui ambito operano le consigliere e i consiglieri di parit\u00e0, convenzioni quadro allo scopo di definire le modalit\u00e0 di organizzazione e di funzionamento dell&#8217;ufficio delle consigliere e dei consiglieri di parit\u00e0, nonch\u00e9 gli indirizzi generali per l&#8217;espletamento dei compiti di cui all&#8217;articolo 15, comma 1, lettere b), c), d), e g).\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 35<br \/>\n<\/strong><strong>(Modifica degli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. Gli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono sostituiti dai seguenti:<\/p>\n<p>\u201cART. 17\u00a0Permessi<\/p>\n<p>1. Le consigliere e i consiglieri di parit\u00e0, nazionale e regionali, hanno diritto per l&#8217;esercizio delle loro funzioni, ove si tratti di lavoratori dipendenti, ad assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di cinquanta ore lavorative mensili medie. Nella medesima ipotesi le consigliere e i consiglieri di parit\u00e0 delle citt\u00e0 metropolitane e degli enti territoriali di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, hanno diritto ad assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di trenta ore lavorative mensili medie. L\u2019eventuale retribuzione dei suddetti permessi \u00e8 rimessa alla disponibilit\u00e0 finanziaria dell\u2019ente di pertinenza che, su richiesta, \u00e8 tenuto a rimborsare al datore di lavoro quanto in tal caso corrisposto per le ore di effettiva assenza. Ai fini dell&#8217;esercizio del diritto di assentarsi dal luogo di lavoro di cui al presente comma, le consigliere e i consiglieri di parit\u00e0 devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro almeno tre giorni prima dell\u2019inizio dell\u2019assenza. Le consigliere e i consiglieri di parit\u00e0 supplenti hanno diritto ai permessi solo nei casi in cui non ne usufruiscano le consigliere e i consiglieri di parit\u00e0 effettivi.<\/p>\n<p>2. L\u2019ente territoriale che ha proceduto alla designazione pu\u00f2 attribuire, a proprio carico, alle consigliere e ai consiglieri di parit\u00e0 regionali, delle citt\u00e0 metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, che siano lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi o liberi professionisti, una indennit\u00e0 mensile, differenziata tra il ruolo di effettivo e quello di supplente, sulla base di criteri determinati dalla Conferenza unificata di cui all\u2019articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riconoscimento della predetta indennit\u00e0 alle consigliere e ai consiglieri di parit\u00e0 supplenti \u00e8 limitato ai soli periodi di effettivo esercizio della supplenza.<\/p>\n<p>3. Alla consigliera e al consigliere nazionale di parit\u00e0 \u00e8 attribuita un\u2019indennit\u00e0 annua. La consigliera e il consigliere nazionale di parit\u00e0, ove lavoratore dipendente, usufruiscono, inoltre, di un numero massimo di permessi non retribuiti. In alternativa a quanto previsto dal primo e dal secondo periodo, la consigliera e il consigliere\u00a0nazionale di parit\u00e0 possono richiedere il collocamento in aspettativa non retribuita per la durata del mandato, percependo in tal caso un\u2019indennit\u00e0 complessiva annua. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell\u2019economia e delle finanze, sono stabiliti, nei limiti delle disponibilit\u00e0 del Fondo di cui all\u2019articolo 18, i criteri e le modalit\u00e0 per determinare la misura dell\u2019indennit\u00e0 di cui al primo periodo, differenziata tra il ruolo di effettivo e quello di supplente, il numero massimo dei permessi non retribuiti di cui al secondo periodo, i criteri e le modalit\u00e0 per determinare la misura dell\u2019indennit\u00e0 complessiva di cui al terzo periodo, le risorse destinate alle missioni legate all\u2019espletamento delle funzioni e le spese per le attivit\u00e0 della consigliera o del consigliere nazionale di parit\u00e0.\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 18<br \/>\n<\/strong><strong>(Fondo per l\u2019attivit\u00e0 delle Consigliere e dei consiglieri nazionali di parit\u00e0)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. Il Fondo per l\u2019attivit\u00e0 delle consigliere e dei consiglieri di parit\u00e0 nazionali, effettivi e supplenti, \u00e8 alimentato dalle risorse di cui all\u2019articolo 47, comma 1, lettera d), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. Il Fondo \u00e8 destinato a finanziare le spese relative alle attivit\u00e0 della consigliera o del consigliere nazionale di parit\u00e0, le spese per missioni, le spese relative al pagamento di compensi per indennit\u00e0, differenziati tra effettivi e supplenti, i rimborsi e le remunerazioni dei permessi spettanti ai sensi dell\u2019articolo 17, comma 1.\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. Per l\u2019anno 2015, alle spese di cui all\u2019articolo 18 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, nel limite complessivo di 140.000 euro per tale anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno del fondo di cui all\u2019articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze \u00e8 autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 36<\/strong><br \/>\n<strong>(Modifica dell\u2019articolo 19 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. L\u2019articolo 19 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>\u201cART. 19<br \/>\nConferenza nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parit\u00e0)<\/p>\n<p>1. La Conferenza nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parit\u00e0, che comprende tutte le consigliere e i consiglieri, nazionale, regionali, delle citt\u00e0 metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, \u00e8 coordinata dalla consigliera o dal consigliere nazionale di parit\u00e0, in collaborazione con due consigliere o consiglieri di parit\u00e0 in rappresentanza rispettivamente delle o dei consiglieri regionali, delle citt\u00e0 metropolitane e degli enti di area vasta.<\/p>\n<p>2. La Conferenza opera al fine di rafforzare le funzioni delle consigliere e dei consiglieri di parit\u00e0, di accrescere l&#8217;efficacia della loro azione, di consentire lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi. La Presidenza del Consiglio dei ministri \u2013 Dipartimento per le pari opportunit\u00e0 e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuovono iniziative volte a garantire il coordinamento e l\u2019integrazione degli interventi necessari ad assicurare l\u2019effettivit\u00e0 delle politiche di promozione delle pari opportunit\u00e0 per i lavoratori e le lavoratrici.<\/p>\n<p>3. Dallo svolgimento delle attivit\u00e0 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 37<br \/>\n<\/strong><strong>(Modifica al decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo l\u2019articolo 19 \u00e8 inserito il seguente:<\/p>\n<p>\u201cART. 19-bis<br \/>\n(Disposizione transitoria)<\/p>\n<p>1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi della legge 7 aprile 2014, n. 56, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro degli affari regionali, sono individuate le citt\u00e0 metropolitane e gli enti di area vasta presso cui collocare le consigliere e i consiglieri di parit\u00e0 per lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 di supporto gi\u00e0 espletata dalle province.<\/p>\n<p>2. Fino alla effettiva costituzione dei nuovi enti territoriali, in applicazione dell\u2019articolo 1, comma 85, lettera f), della legge 7 aprile 2014, n. 56, le consigliere e i consiglieri di parit\u00e0, effettivi e supplenti, continuano a svolgere le funzioni che non possono essere in alcun modo interrotte. Le disposizioni del presente capo si applicano alle consigliere e ai consiglieri di parit\u00e0 in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini della determinazione della durata dell\u2019incarico o del rinnovo dello stesso, si computano anche i periodi gi\u00e0 espletati in qualit\u00e0 di consigliera e consigliere di parit\u00e0, sia effettivo che supplente, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 38<br \/>\n<\/strong><strong>(Modifica dell\u2019articolo 20 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. L\u2019articolo 20 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>\u201cART. 20<br \/>\n(Relazione al Parlamento)<\/p>\n<p>1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle informazioni fornite dalle Consigliere nazionale, regionali, delle citt\u00e0 metropolitane e degli enti di area vasta, nonch\u00e9 delle indicazioni fornite dal Comitato nazionale di parit\u00e0, acquisito il parere del Dipartimento per le pari opportunit\u00e0, presenta al Parlamento, ogni due anni, una relazione contenente i risultati del monitoraggio sull&#8217;applicazione della legislazione in materia di parit\u00e0 e pari opportunit\u00e0 nel lavoro e sulla valutazione degli effetti delle disposizioni del presente decreto.\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 39<br \/>\n<\/strong><strong>(Modifica all\u2019articolo 39 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. All\u2019articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, dopo le parole: \u201cdi procedura civile\u201d sono aggiunte le seguenti: \u201co da altre disposizioni di legge\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 40<\/strong><br \/>\n<strong>(Modifica all\u2019articolo 43 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198)<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>All\u2019articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, dopo le parole : \u201ccomunque denominati,\u201d, sono inserite le seguenti: \u201cdai centri per l\u2019impiego,\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>ART. 41<\/p>\n<p>(Modifica dell\u2019articolo 44 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198)<\/p>\n<ol>\n<li>L\u2019articolo 44 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, \u00e8 sostituito dal seguente:<\/li>\n<\/ol>\n<p>\u201cART. 44<br \/>\n(Finanziamento)<\/p>\n<p>1. Entro il termine indicato nel bando di cui all\u2019articolo 10, comma 1, lettera c), i datori di lavoro pubblici e privati, le associazioni e le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di essere ammessi al rimborso totale o parziale di oneri finanziari connessi all&#8217;attuazione di progetti di azioni positive presentati in base al medesimo bando.<\/p>\n<p>2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione di cui all\u2019articolo 10, comma 1, lettera d), ammette i progetti di azioni positive al beneficio di cui al comma 1 e, con lo stesso provvedimento, autorizza le relative spese.\u00a0L&#8217;attuazione dei progetti di cui al comma 1 deve comunque avere inizio entro due mesi dal rilascio dell&#8217;autorizzazione.<\/p>\n<p>3. I progetti di azioni concordate dai datori di lavoro con le organizzazioni sindacali comparativamente pi\u00f9 rappresentative sul piano nazionale hanno precedenza nell&#8217;accesso al beneficio di cui al comma 1.<\/p>\n<p>4. L&#8217;accesso ai fondi dell\u2019Unione europea destinati alla realizzazione di programmi o progetti di azioni positive, ad eccezione di quelli di cui all&#8217;articolo 45, \u00e8 subordinato al parere del Comitato di cui all&#8217;articolo 8.\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 42<br \/>\n<\/strong><strong>(Modifiche e abrogazioni)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. All\u2019articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, la lettera d) \u00e8 sostituita dalla seguente: \u201cd) l&#8217;espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dagli articoli 20 e 48 del codice delle pari opportunit\u00e0 tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. L\u2019articolo 11 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, \u00e8 abrogato.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>TITOLO III<br \/>\n<\/strong><strong>Disposizioni finali<br \/>\n<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 43<br \/>\n<\/strong><strong>(Entrata in vigore)<\/strong><\/p>\n<p>1.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.<\/p>\n<p>Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sar\u00e0 inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E\u2019 fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>DISPOSIZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE E DEGLI ADEMPIMENTI A CARICO DI CITTADINI E IMPRESE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO E PARI OPPORTUNIT\u00c0 Testo del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 151, emanato in attuazione della legge-delega 10 dicembre 2014 n. 183 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-37123","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-21-lavoro"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/37123","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=37123"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/37123\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=37123"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=37123"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=37123"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}