
{"id":37125,"date":"2015-09-25T08:52:13","date_gmt":"2015-09-25T07:52:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=37125"},"modified":"2015-09-25T08:52:13","modified_gmt":"2015-09-25T07:52:13","slug":"d-lgs-n-1502015-nuovo-sistema-dei-servizi-per-limpiego","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=37125","title":{"rendered":"D. LGS. N. 150\/2015: NUOVO SISTEMA DEI SERVIZI PER L&#8217;IMPIEGO"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SERVIZIO PER IL LAVORO E DI POLITICHE ATTIVE<\/span><\/p>\n<p><em>Testo del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, emanato in attuazione della legge-delega 10 dicembre 2014 n. 183, pubblicato nella<\/em> Gazzetta Ufficiale <em>del 23 settembre 2015<\/em><\/p>\n<p><!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA<\/p>\n<p>Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;<\/p>\n<p>Visto \u00a0l\u2019articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, che allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonch\u00e9 di assicurare l&#8217;esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, delega il Governo ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, uno o pi\u00f9 decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;<\/p>\n<p>Visto l\u2019articolo 1, comma 4, della citata legge n. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo, tra l\u2019altro, alla razionalizzazione degli incentivi all&#8217;assunzione; alla istituzione, anche ai sensi dell&#8217;articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un&#8217;Agenzia nazionale per l&#8217;occupazione partecipata da Stato, regioni e province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali; all\u2019attribuzione all&#8217;Agenzia di competenze gestionali in materia di servizi per l&#8217;impiego, politiche attive e ASpI; al rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi; alla valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati; alla introduzione di principi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di presa in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di remunerazione, proporzionate alla difficolt\u00e0 di collocamento, a fronte dell&#8217;effettivo inserimento almeno per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a ci\u00f2 destinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica statale o regionale; alla semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche attive, con l&#8217;impiego delle tecnologie informatiche;<\/p>\n<p>Visto l\u2019articolo 15 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante: \u201cDisposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuit\u00e0 dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonch\u00e9 norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali\u201d;<\/p>\n<p>Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell\u201911 giugno 2015;<\/p>\n<p>Acquisita l\u2019intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell\u2019articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 30 luglio 2015;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;<\/p>\n<p>Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2015;<\/p>\n<p>Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell\u2019economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">EMANA<\/p>\n<p>il seguente decreto legislativo:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>CAPO I<br \/>\n<\/strong><strong>Rete dei servizi per le politiche del lavoro<br \/>\n<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 1<br \/>\n<\/strong><strong>(Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e province autonome, per le parti di rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro, mediante l\u2019individuazione di strategie, obiettivi e priorit\u00e0 che identificano la politica nazionale in materia, ivi comprese le attivit\u00e0 relative al collocamento dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. La rete dei servizi per le politiche del lavoro \u00e8 costituita dai seguenti soggetti, pubblici o privati:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">a) l\u2019Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, di cui all\u2019articolo 4 del presente decreto, di seguito denominata \u00abANPAL\u00bb;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">b) le strutture regionali per le Politiche Attive del Lavoro di cui all\u2019articolo 11 del presente decreto;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">c) l\u2019INPS, in relazione alle competenze in materia di incentivi e strumenti a sostegno del reddito;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">d) l\u2019INAIL, in relazione alle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilit\u00e0 da lavoro;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">e) le Agenzie per il lavoro, di cui all\u2019articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all\u2019attivit\u00e0 di intermediazione ai sensi dell\u2019articolo 12 del presente decreto;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">f) i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all\u2019articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">g) i fondi bilaterali di cui all\u2019articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">h) l\u2019Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e Italia Lavoro S.p.A.;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">i) il sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le universit\u00e0 e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">3. La rete dei servizi per le politiche del lavoro promuove l\u2019effettivit\u00e0 dei diritti al lavoro, alla formazione ed all\u2019elevazione professionale previsti dagli articoli 1, 4, 35 e 37 della Costituzione ed il diritto di ogni individuo ad accedere a servizi di collocamento gratuito, di cui all\u2019art. 29 della Carta dei diritti fondamentali dell\u2019Unione europea, mediante interventi e servizi volti a migliorare l\u2019efficienza del mercato del lavoro, assicurando, tramite l\u2019attivit\u00e0 posta in essere dalle strutture pubbliche e private, accreditate o autorizzate, ai datori di lavoro il soddisfacimento dei fabbisogni di competenze ed ai lavoratori il sostegno nell\u2019inserimento o nel reinserimento al lavoro.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">4. L\u2019ANPAL esercita il ruolo di coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro, nel rispetto delle competenze costituzionalmente riconosciute alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano esercitano nelle materie disciplinate dal presente decreto le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti, delle relative norme di attuazione e delle norme speciali recanti deleghe di funzioni e, in riferimento alla provincia autonoma di Bolzano, anche in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 2<br \/>\n<\/strong><strong>(Indirizzi generali in materia di politiche attive del lavoro)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono fissate:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">a) le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell\u2019azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio, alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">b) la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere erogate su tutto il territorio nazionale.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Con il decreto di cui al comma 1 possono, altres\u00ec, essere determinati i tempi entro i quali debbono essere convocate le diverse categorie di utenti, ivi compresi i disoccupati che non siano beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito collegate allo stato di disoccupazione, nonch\u00e9 i tempi e le modalit\u00e0 di definizione del relativo percorso di inserimento o di reinserimento lavorativo, prevedendo opportuni margini di adeguamento da parte delle regioni e province autonome.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 3<br \/>\n<\/strong><strong>(Competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di politiche attive del lavoro)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1.\u00a0Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali spettano, oltre a quanto previsto dall\u2019articolo 1, comma 1, il potere di indirizzo e vigilanza sull\u2019ANPAL, nonch\u00e9 le competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, nonch\u00e9 quelle in materia di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, esprime parere preventivo sui seguenti atti dell\u2019ANPAL:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">a) circolari e altri atti interpretativi di norme di legge o regolamento;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">b) modalit\u00e0 operative e ammontare dell\u2019assegno individuale di ricollocazione di cui all\u2019articolo 23 del presente decreto;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">c) atti di programmazione e riprogrammazione in relazione ai programmi comunitari gestiti dall\u2019ANPAL in qualit\u00e0 di autorit\u00e0 di gestione<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">3. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali compete inoltre, anche su proposta dell\u2019ANPAL, l\u2019adozione dei seguenti atti:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">a) definizione del concetto di offerta di lavoro congrua, ai fini di cui all\u2019articolo 25 del presente decreto, in relazione al grado di vicinanza rispetto alla specifica professionalit\u00e0, alla distanza dal domicilio e ai tempi di trasporto con mezzi pubblici, tenuto conto della durata della disoccupazione;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">b) definizione delle linee di indirizzo per l\u2019attuazione della normativa nazionale in materia di politiche attive del lavoro, servizi pubblici per il lavoro, ivi comprese quelle inerenti il collocamento della gente di mare di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 2006, n. 231, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il collocamento dei disabili di cui alla legge n. 68 del 1999 e l\u2019inserimento lavorativo dei lavoratori stranieri;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">c) indirizzo sul sistema della formazione professionale continua, ivi compresa quella finanziata dai fondi interprofessionali di cui all\u2019articolo 118 della legge n. 388 del 2000, nonch\u00e9 dai fondi bilaterali di cui all\u2019articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">4. Con intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite linee guida per l\u2019accreditamento degli enti di formazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 4<br \/>\n<\/strong><strong>(Istituzione dell\u2019Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. E\u2019 istituita, a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2016, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l\u2019ANPAL, al cui funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali gi\u00e0 disponibili a legislazione vigente. Per quanto non specificamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all\u2019articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. L\u2019ANPAL \u00e8 dotata di personalit\u00e0 giuridica, autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio ed \u00e8 posta sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ne monitora periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">3. L\u2019ANPAL \u00e8 sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell\u2019articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">4. La dotazione organica dell\u2019ANPAL, non superiore a 395 unit\u00e0 ripartite tra le diverse qualifiche, incluse le qualifiche dirigenziali, \u00e8 definita con i decreti di cui al comma 9. Nell\u2019ambito della predetta dotazione organica \u00e8 prevista una posizione dirigenziale di livello generale, con funzioni di direttore generale, e sette posizioni dirigenziali di livello non generale, corrispondenti a quelle trasferite ai sensi del comma 5. Al personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo dell\u2019ANPAL si applica, rispettivamente, la contrattazione collettiva dell\u2019Area I e la contrattazione collettiva del comparto Ministeri.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">5. In relazione al trasferimento di funzioni all\u2019ANPAL la direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali \u00e8 soppressa e i relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e cinque dirigenti di livello non generale sono trasferiti all\u2019ANPAL. Sono altres\u00ec trasferiti all\u2019ANPAL ulteriori due uffici dirigenziali di livello non generale dalla direzione generale dei sistemi informativi, innovazione tecnologica e comunicazione nonch\u00e9 dalla direzione generale per le politiche del personale, l&#8217;innovazione organizzativa, il bilancio &#8211; ufficio procedimenti disciplinari.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">6. L\u2019ISFOL, negli anni 2016 e 2017, non pu\u00f2 procedere ad assunzioni in relazione alle cessazioni di personale, avvenute negli anni 2015 e 2016, presso il medesimo Istituto e i risparmi derivanti da tali mancate assunzioni affluiscono al bilancio dell\u2019ANPAL, a copertura degli oneri di funzionamento. Conseguentemente, il contributo istituzionale per l\u2019ISFOL \u00e8 ridotto per un importo pari ai risparmi conseguiti a decorrere dall\u2019anno 2016 ed \u00e8 trasferito all\u2019ANPAL. Concorrono alla copertura di tali oneri di funzionamento anche le risorse derivanti dalle economie per le cessazioni del personale delle aree funzionali, gi\u00e0 in servizio presso la Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, soppressa ai sensi del comma 5, avvenute nell\u2019anno 2015, in relazione alle quali l\u2019ANPAL, nell\u2019anno 2016, non pu\u00f2 procedere a nuove assunzioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">7. In relazione ai trasferimenti di personale dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall\u2019ISFOL, con i decreti di cui al comma 9 sono trasferite al bilancio dell\u2019ANPAL le somme relative alla copertura degli oneri di funzionamento e di personale, ivi inclusa le componenti accessorie della retribuzione. 8<\/p>\n<p>8. L\u2019ANPAL ha sede in Roma e, in fase di prima applicazione e fino alla definizione di un piano logistico generale relativo agli enti coinvolti nella riorganizzazione utilizza le sedi gi\u00e0 in uso al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e all\u2019ISFOL.<\/p>\n<p>9. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell\u2019economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione si provvede alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire dal Ministero del lavoro e dalle politiche sociali e dell\u2019ISFOL all\u2019ANPAL, ivi compresa la cessione dei contratti ancora in corso, nonch\u00e9 delle modalit\u00e0 e procedure di trasferimento. Gli schemi di decreto, corredati da relazione tecnica, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perch\u00e9 su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Ai dipendenti transitati nei ruoli dell\u2019ANPAL \u00e8 riconosciuto il diritto di opzione per il regime previdenziale dell\u2019ente di provenienza. I dipendenti trasferiti ad ANPAL da enti che applicano un differente contratto collettivo nazionale sono inseriti in ruoli ad esaurimento con applicazione del contratto collettivo nazionale di provenienza.<\/p>\n<p>10. Con i decreti ed entro il termine di cui al successivo comma 11 sono determinate le conseguenti riduzioni delle dotazioni organiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell\u2019ISFOL.<\/p>\n<p>11. Fatto salvo quanto previsto dal decreto di cui all\u2019articolo 1, comma 7, lettera l), della legge n. 183 del 2014, in applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo sono apportate, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le conseguenti modifiche al decreto di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in relazione alla individuazione della struttura dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali assegnataria dei compiti di cui al comma 2. Per i medesimi scopi si provvede per l\u2019ISFOL ai sensi dell\u2019articolo 10. I provvedimenti di cui al presente comma sono adottati in modo da garantire l\u2019invarianza di spesa della finanza pubblica.<\/p>\n<p>12. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali \u00e8 nominato il presidente dell\u2019ANPAL di cui al successivo articolo 6.<\/p>\n<p>13. A far data dalla nomina di cui al comma 12, ANPAL subentra nella titolarit\u00e0 delle azioni di Italia Lavoro S.p.A. ed il suo presidente ne diviene amministratore unico, senza diritto a compensi, con contestuale decadenza del consiglio di amministrazione di Italia Lavoro S.p.A. Nei successivi trenta giorni, Italia Lavoro S.p.A. adotta il nuovo statuto, che prevede forme di controllo da parte ANPAL tali da assicurare la funzione di struttura in house di Italia Lavoro S.p.A., ed \u00e8 soggetto all\u2019approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell\u2019economia e delle finanze.<\/p>\n<p>14. ANPAL non pu\u00f2 trasferire la titolarit\u00e0 delle azioni di Italia Lavoro S.p.A., n\u00e9 i diritti di opzione in sede di aumento del capitale sociale, n\u00e9 i diritti di prelazione dei diritti inoptati, e non pu\u00f2 concedere alcun altro diritto sulle azioni.<\/p>\n<p>15. Una quota non inferiore al 50 per cento dei posti messi a concorso dall\u2019ANPAL sono riservati a personale in possesso di specifici requisiti di professionalit\u00e0 e competenza acquisiti presso enti di ricerca sui temi della formazione e delle politiche sociali e del lavoro, ovvero enti per la formazione e la gestione di azioni nel campo delle politiche del lavoro, dell\u2019occupazione e dell\u2019inclusione, per un periodo non inferiore a un anno.<\/p>\n<p>16. In relazione alle attivit\u00e0 di cui all\u2019articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, l\u2019ANPAL si avvale dell\u2019Organismo Indipendente di Valutazione della Performance del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.<\/p>\n<p>17. L\u2019ANPAL, al fine di promuovere possibili sinergie logistiche, stipula apposite convenzioni a titolo gratuito con:<\/p>\n<p>a) l\u2019Ispettorato nazionale del lavoro, in relazione allo svolgimento di funzioni e compiti di vigilanza e controllo;<\/p>\n<p>b) l\u2019INPS, allo scopo di realizzare la necessaria collaborazione con l\u2019Istituto, in relazione allo svolgimento di funzioni e compiti di gestione coordinata dei sistemi informativi;<\/p>\n<p>c) l\u2019INAIL, allo scopo di raccordare le attivit\u00e0 in materia di collocamento e reinserimento lavorativo delle persone con disabilit\u00e0 da lavoro;<\/p>\n<p>d) l\u2019ISFOL, al fine di coordinare le attivit\u00e0 istituzionali fra i due enti e il Ministero vigilante.<\/p>\n<p>18. Entro quarantacinque giorni dall\u2019entrata in vigore del presente decreto \u00e8 adottato lo statuto dell\u2019ANPAL, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell\u2019articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell\u2019economia delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in conformit\u00e0 ai principi e ai criteri direttivi stabiliti dall\u2019articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 5<br \/>\n<\/strong><strong>(Risorse finanziarie dell\u2019Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1.Le risorse complessive attribuite all\u2019ANPAL a decorrere dall\u2019anno 2016 sono costituite:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">a) dal finanziamento annuale, per il funzionamento dell\u2019Agenzia, iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">b) dal Fondo per le politiche attive del lavoro di cui all\u2019articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">c) dal Fondo di rotazione di cui all\u2019articolo 9, comma 5, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">d) dalle risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni secondo quanto disposto dall\u2019articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2.\u00a0A decorrere dal 2016 le entrate del contributo integrativo, di cui all\u2019articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relativo ai datori di lavoro non aderenti ai fondi interprofessionali per la formazione continua, sono versate per il 50 per cento al predetto Fondo di rotazione e per il restante 50 per cento al Fondo sociale per l\u2019occupazione e la formazione, di cui all\u2019articolo 18 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">3. Con il decreto di cui al successivo comma 4 pu\u00f2 essere individuata una quota non superiore al 20 per cento delle entrate annue del Fondo di rotazione di cui all\u2019articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993, destinata a far fronte ad esigenze gestionali e operative, ivi incluso l\u2019incremento della dotazione organica.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell\u2019economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, possono essere assegnate all\u2019ANPAL quote di risorse relative agli anni decorrenti dal 2016:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">a) alla quota parte del Fondo per l\u2019occupazione alimentata secondo i criteri stabiliti con il comma 2;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">b) all\u2019articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">c) alle somme gi\u00e0 destinate al piano gestionale di cui all\u2019articolo 29, comma 2, del presente decreto.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 6<br \/>\n<\/strong><strong>(Organi dell\u2019Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. Sono organi dell\u2019ANPAL e restano in carica per tre anni rinnovabili per una sola volta:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">a) il presidente;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">b) il consiglio di amministrazione;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">c) il consiglio di vigilanza;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">d) il collegio dei revisori.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. Il presidente, scelto tra personalit\u00e0 di comprovata esperienza e professionalit\u00e0 nel campo delle politiche e delle istituzioni del mercato del lavoro, \u00e8 nominato per un triennio con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il trattamento economico del presidente \u00e8 determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell\u2019economia e delle finanze.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. Il consiglio di amministrazione \u00e8 composto dal presidente e da due membri, nominati per tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, uno su proposta della Conferenza delle regioni e province autonome, uno su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra personalit\u00e0 di comprovata esperienza e professionalit\u00e0 nel campo delle politiche e delle istituzioni del mercato del lavoro e cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, anche se nominati nel corso dello stesso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Il trattamento economico dei consiglieri di amministrazione \u00e8 determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell\u2019economia e delle finanze, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell\u2019ANPAL e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">3. Il consiglio di vigilanza, composto da dieci membri scelti tra esperti di comprovata esperienza e professionalit\u00e0 nel campo delle politiche e delle istituzioni del mercato del lavoro, designati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti comparativamente pi\u00f9 rappresentative sul piano nazionale e nominati per tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I membri del consiglio di vigilanza cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, anche se nominati nel corso di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. I membri del consiglio di vigilanza non percepiscono alcun compenso, indennit\u00e0, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato e hanno diritto unicamente al rimborso delle spese sostenute per la trasferta dal luogo di residenza. Il consiglio di vigilanza elegge al proprio interno il presidente.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">4. Il collegio dei revisori \u00e8 nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed \u00e8 composto da tre membri effettivi, di cui due in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno in rappresentanza del Ministero dell\u2019economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono nominati i membri supplenti in rappresentanza dei predetti Ministeri. I componenti del collegio sono scelti tra dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale non generale delle amministrazioni di cui all\u2019articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o altro personale di cui all\u2019articolo 3 del medesimo decreto legislativo, iscritti al Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero tra soggetti in possesso di specifica professionalit\u00e0 in materia di controllo e contabilit\u00e0 pubblica. Ai componenti del collegio dei revisori compete, per lo svolgimento della loro attivit\u00e0, un compenso determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell\u2019economia e delle finanze, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell\u2019ANPAL e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">5. All\u2019onere per gli organi dell\u2019ANPAL si fa fronte mediante i risparmi di spesa di cui all\u2019articolo 4, comma 6, e all\u2019articolo 10, comma 1.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 7<br \/>\n<\/strong><strong>(Attribuzioni degli organi dell\u2019 Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro )<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell\u2019ANPAL, presiede il consiglio di amministrazione, di cui convoca e presiede le riunioni e definisce l\u2019ordine del giorno, pu\u00f2 assistere alle sedute del consiglio di sorveglianza.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. Il presidente \u00e8 interlocutore unico del governo, dei ministeri, degli altri enti e istituzioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">3. Il consiglio di amministrazione approva i piani annuali dell\u2019azione in materia di politiche attive, da adottarsi con il decreto di cui all\u2019articolo 2 del presente decreto, delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo, delibera i piani d&#8217;impiego dei fondi disponibili e adotta, su proposta del direttore generale, i regolamenti di contabilit\u00e0 e di organizzazione. Il consiglio esercita, inoltre, ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell&#8217;ANPAL.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">4. Il consiglio di vigilanza formula proposte sulle linee di indirizzo generale, propone gli obiettivi strategici e vigila sul perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi strategici adottati dal consiglio di amministrazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 8<\/strong><br \/>\n<strong>(Direttore generale)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. Il direttore generale \u00e8 scelto tra esperti ovvero tra personale incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche di cui all\u2019articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 o altro personale di cui all\u2019articolo 3 del medesimo decreto legislativo, in possesso di provata esperienza e professionalit\u00e0 nelle materie di competenza dell\u2019ANPAL ed \u00e8 nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, se dipendente delle amministrazioni pubbliche, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Al fine di garantire l\u2019invarianza finanziaria \u00e8 reso indisponibile nella dotazione organica dell\u2019amministrazione di provenienza e per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Conformemente a quanto previsto dall\u2019articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001, il mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, ovvero l&#8217;inosservanza delle direttive impartite dal consiglio di amministrazione comportano, previa contestazione e ferma restando l&#8217;eventuale responsabilit\u00e0 disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l&#8217;impossibilit\u00e0 di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale, nonch\u00e9, in relazione alla gravit\u00e0 dei casi, la revoca dell\u2019incarico.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. Il direttore generale predispone il bilancio, coordina l\u2019organizzazione interna del personale, degli uffici e dei servizi, assicurandone l&#8217;unit\u00e0 operativa e di indirizzo, pu\u00f2 assistere alle sedute del consiglio di amministrazione su invito dello stesso, formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell&#8217;ANPAL, consistenza degli organici e promozione dei dirigenti, ed esercita ogni altro potere attribuitogli dal presidente e dal consiglio di amministrazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">3. Il direttore generale resta in carica per un periodo di tre anni, rinnovabile per una sola volta.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 9<br \/>\n<\/strong><strong>(Funzioni e compiti dell\u2019Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. All\u2019ANPAL sono conferite le seguenti funzioni:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">a) coordinamento della gestione dell\u2019Assicurazione Sociale per l\u2019Impiego, dei servizi per il lavoro, del collocamento dei disabili di cui alla legge n. 68 del 1999, nonch\u00e9 delle politiche di attivazione dei lavoratori disoccupati, con particolare riferimento ai beneficiari di prestazioni di sostegno del reddito collegate alla cessazione del rapporto di lavoro;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">b) definizione degli standard di servizio in relazione alle misure di cui all\u2019articolo 18 del presente decreto;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">c) determinazione delle modalit\u00e0 operative e dell\u2019ammontare dell\u2019assegno di ricollocazione e di altre forme di coinvolgimento dei privati accreditati ai sensi dell\u2019articolo 12;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">d) coordinamento dell\u2019attivit\u00e0 della rete Eures, di cui alla decisione di esecuzione della Commissione del 26 novembre 2012 che attua il regolamento (UE) n. 492\/2011 del Parlamento europeo e del consiglio del 5 aprile 2011;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">e) definizione delle metodologie di profilazione degli utenti, allo scopo di determinarne il profilo personale di occupabilit\u00e0, in linea con i migliori standard internazionali, nonch\u00e9 dei costi standard applicabili ai servizi e alle misure di cui all\u2019articolo 18 del presente decreto;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">f) promozione e coordinamento, in raccordo con l\u2019Agenzia per la coesione territoriale, dei programmi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, nonch\u00e9 di programmi cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">g) sviluppo e gestione integrata del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all\u2019articolo 13 del presente decreto, ivi compresa la predisposizione di strumenti tecnologici per il supporto all\u2019attivit\u00e0 di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e l\u2019interconnessione con gli altri soggetti pubblici e privati;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">h) gestione dell\u2019albo nazionale di cui all\u2019articolo 4 del decreto legislativo n. 276 del 2003;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">i) gestione dei programmi operativi nazionali nelle materie di competenza, nonch\u00e9 di progetti cofinanziati dai Fondi comunitari;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">l) definizione e gestione di programmi per il riallineamento delle aree per le quali non siano rispettati i livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro o vi sia un rischio di mancato rispetto dei medesimi livelli essenziali e supporto alle regioni, ove i livelli essenziali delle prestazioni non siano stati assicurati, mediante interventi di gestione diretta dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">m) definizione di metodologie di incentivazione alla mobilit\u00e0 territoriale;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">n) vigilanza sui fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all\u2019articolo 118 della legge n. 388 del 2000, nonch\u00e9 dei fondi bilaterali di cui all\u2019articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">o) assistenza e consulenza nella gestione delle crisi di aziende aventi unit\u00e0 produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in pi\u00f9 regioni e, a richiesta del gruppo di coordinamento e controllo del progetto di riconversione e riqualificazione industriale, assistenza e consulenza nella gestione delle crisi aziendali complesse di cui all\u2019articolo 27 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">p) gestione di programmi di reimpiego e ricollocazione in relazione a crisi di aziende aventi unit\u00e0 produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in pi\u00f9 regioni, di programmi per l\u2019adeguamento alla globalizzazione cofinanziati con il Fondo Europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), nonch\u00e9 di programmi sperimentali di politica attiva del lavoro;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">q) gestione del Repertorio nazionale degli incentivi all\u2019occupazione, di cui all\u2019articolo 30.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. In aggiunta ai compiti di cui al comma 1, all\u2019ANPAL possono essere attribuiti ulteriori compiti e funzioni, mediante la stipula di apposite convenzioni con le regioni e le province autonome, in materia di gestione diretta dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 1o<br \/>\n<\/strong><strong>(Funzioni e compiti dell\u2019Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede al rinnovo degli organi dell\u2019ISFOL, con riduzione del consiglio di amministrazione a tre membri, di cui di cui due designati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tra cui il presidente, e uno dalla Conferenza dei presidenti delle regioni, individuati nell\u2019ambito degli assessorati regionali competenti nelle materie oggetto di attivit\u00e0 dell&#8217;Istituto. In relazione a tale riduzione, il contributo istituzionale per l\u2019ISFOL \u00e8 ridotto di euro centomila a decorrere dall\u2019anno 2016 e trasferito all\u2019ANPAL.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. Entro i sessanta giorni successivi al rinnovo degli organi dell\u2019ISFOL di cui al comma 1, si provvede alla modifica dello statuto e del regolamento dell\u2019ISFOL cui sono assegnate le seguenti funzioni:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">a) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione, coerentemente con gli indirizzi strategici stabiliti dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, degli esiti delle politiche statali e regionali in materia di istruzione e formazione professionale, formazione in apprendistato e percorsi formativi in alternanza, formazione continua, integrazione dei disabili nel mondo del lavoro, inclusione sociale dei soggetti che presentano maggiori difficolt\u00e0 e misure di contrasto alla povert\u00e0, servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro, anche avvalendosi dei dati di cui all\u2019articolo 13;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">b) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e dei servizi per il lavoro, ivi inclusa la verifica del raggiungimento degli obiettivi da parte dell\u2019ANPAL, nonch\u00e9 delle spese per prestazioni connesse allo stato di disoccupazione, studio, monitoraggio e valutazione delle altre politiche pubbliche che direttamente o indirettamente producono effetti sul mercato del lavoro;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">c) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione in materia di terzo settore;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">d) gestione di progetti comunitari, anche in collaborazione, con enti, istituzioni pubbliche, universit\u00e0 o soggetti privati operanti nel campo della istruzione, formazione e della ricerca.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">3. Per il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche di rispettiva competenza, l\u2019INPS garantisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all\u2019ANPAL e all\u2019ISFOL il pieno accesso ai dati contenuti nei propri archivi gestionali.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 11<\/strong><br \/>\n<strong>(Organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro a livello regionale e delle Province Autonome)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula, con ogni regione e con le province autonome di Trento e Bolzano, una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro nel territorio della regione o provincia autonoma, nel rispetto del presente decreto nonch\u00e9 dei seguenti principi:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">a) attribuzione delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di politiche attive del lavoro alle regioni e alle province autonome, che garantiscono l\u2019esistenza e funzionalit\u00e0 di uffici territoriali aperti al pubblico, denominati centri per l\u2019impiego;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">b) individuazione, da parte delle strutture regionali, di misure di attivazione dei beneficiari di ammortizzatori sociali residenti nel territorio della regione o provincia autonoma, ai sensi degli articoli 21 e 22;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">c) disponibilit\u00e0 di servizi e misure di politica attiva del lavoro a tutti i residenti sul territorio italiano, a prescindere dalla regione o provincia autonoma di residenza;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">d) attribuzione alle regioni e province autonome delle funzioni e dei compiti di cui all\u2019articolo 18, nonch\u00e9 dei seguenti compiti:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. servizi per il collocamento dei disabili, di cui alla legge n. 68 del 1999;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. avviamento a selezione nei casi previsti dall\u2019articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">e) possibilit\u00e0 di attribuire all\u2019ANPAL, sulla base della convenzione, una o pi\u00f9 funzioni di cui alla lettera d).<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. Alle regioni e province autonome restano inoltre assegnate le competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro, e in particolare:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">a) identificazione della strategia regionale per l\u2019occupazione, in coerenza con gli indirizzi generali definiti ai sensi dell\u2019articolo 2 del presente decreto;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">b) accreditamento degli enti di formazione, nell\u2019ambito dei criteri definiti ai sensi dell\u2019articolo 3, comma 4.<\/p>\n<p>3. Nel definire l\u2019offerta formativa, le regioni e province autonome riservano una congrua quota di accesso alle persone in cerca di occupazione identificate e selezionate dai centri per l\u2019impiego.<\/p>\n<p>4. In via transitoria le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere che i compiti, le funzioni e gli obblighi in materia di politiche attive del lavoro, siano attribuiti, in tutto o in parte, a soggetti accreditati ai sensi dell\u2019articolo 12.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 12<\/strong><br \/>\n<strong>(Accreditamento dei servizi per il lavoro)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. Le Regioni e le Province autonome definiscono i propri regimi di accreditamento, ai sensi dell\u2019articolo 7 del decreto legislativo n. 276 del 2003, secondo criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei seguenti principi:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">a) coerenza con il sistema di autorizzazione allo svolgimento delle attivit\u00e0 di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">b) definizione di requisiti minimi di solidit\u00e0 economica ed organizzativa, nonch\u00e9 di esperienza professionale degli operatori, in relazione ai compiti da svolgere;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">c) obbligo di interconnessione con il sistema informativo di cui all\u2019articolo 13 del presente decreto, nonch\u00e9 l&#8217;invio all\u2019ANPAL di ogni informazione utile a garantire un efficace coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">d) raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">e) definizione della procedura di accreditamento dei soggetti abilitati ad operare con lo strumento dell\u2019assegno di ricollocazione di cui all\u2019articolo 23.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. Qualora ne facciano richiesta all\u2019ANPAL, le agenzie per il lavoro di cui alle lettere a) e c) dell\u2019articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003 vengono accreditate ai servizi per il lavoro su tutto il territorio nazionale.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. ANPAL istituisce l\u2019albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro secondo i criteri di cui al comma 1, nel quale vengono iscritte le agenzie per il lavoro di cui al comma 2 nonch\u00e9 le agenzie che intendono operare nel territorio di regioni che non abbiano istituito un proprio regime di accreditamento.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">3. All\u2019articolo 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003, dopo il comma 5 \u00e8 aggiunto il seguente:<\/p>\n<p>\u201c5-bis. L\u2019iscrizione alla sezione dell\u2019albo di cui all\u2019articolo 4, comma 1, lettera c), dei soggetti autorizzati secondo il regime particolare di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), e f-bis), nonch\u00e9 al comma 2 del presente articolo, comporta automaticamente l\u2019iscrizione degli stessi alle sezioni dell\u2019Albo di cui alle lettere d) ed e) dell\u2019articolo 4, comma 1.\u201d. 20<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 13<br \/>\n<\/strong><strong>(Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. In attesa della realizzazione di un sistema informativo unico, l\u2019ANPAL realizza, in cooperazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, l\u2019INPS e l\u2019ISFOL, valorizzando e riutilizzando le componenti informatizzate realizzate dalle predette amministrazioni, il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, che si compone del nodo di coordinamento nazionale e dei nodi di coordinamento regionali, nonch\u00e9 il portale unico per la registrazione alla Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. Costituiscono elementi del sistema informativo unitario dei servizi per il lavoro:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">a) il sistema informativo dei percettori di ammortizzatori sociali, di cui all\u2019articolo 4, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">b) l\u2019archivio informatizzato delle comunicazioni obbligatorie, di cui all\u2019articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">c) i dati relativi alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro, ivi incluse la scheda anagrafica e professionale di cui al comma 3;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">d) il sistema informativo della formazione professionale, di cui all\u2019articolo 15 del presente decreto.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">3. Il modello di scheda anagrafica e professionale dei lavoratori, di cui all\u2019articolo 1-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, viene definita dall\u2019ANPAL, unitamente alle modalit\u00e0 di interconnessione tra i centri per l\u2019impiego e il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">4. Allo scopo di semplificare gli adempimenti per i datori di lavoro, le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro di cui all\u2019articolo 4-bis del decreto legislativo n. 181 del 2000, all\u2019articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, all\u2019articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, nonch\u00e9 all&#8217;articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono comunicate per via telematica all\u2019ANPAL che le mette a disposizione dei centri per l\u2019impiego, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell\u2019INPS, dell\u2019INAIL e dell\u2019Ispettorato nazionale del lavoro per le attivit\u00e0 di rispettiva competenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">5. Allo scopo di certificare i percorsi formativi seguiti e le esperienze lavorative effettuate, l\u2019ANPAL definisce apposite modalit\u00e0 di lettura delle informazioni in esso contenute a favore di altri soggetti interessati, nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">6. Allo scopo di monitorare gli esiti occupazionali dei giovani in uscita da percorsi di istruzione e formazione, l\u2019ANPAL stipula una convenzione con il Ministero dell\u2019istruzione, dell\u2019universit\u00e0 e della ricerca scientifica per lo scambio reciproco dei dati individuali e dei relativi risultati statistici.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">7. Il sistema di cui al presente articolo viene sviluppato nell\u2019ambito dei programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali, nel rispetto dei regolamenti e degli atti di programmazione approvati dalla Commissione europea.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 14<br \/>\n(Fascicolo elettronico del lavoratore e coordinamento dei sistemi informativi)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. Le informazioni del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro costituiscono il patrimonio informativo comune del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell\u2019INPS, dell\u2019INAIL, dell\u2019ISFOL, delle regioni e province autonome, nonch\u00e9 dei centri per l\u2019impiego, per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali. Esse costituiscono, inoltre, la base informativa per la formazione e il rilascio del fascicolo elettronico del lavoratore, contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche e ai versamenti contributivi ai fini della fruizione di ammortizzatori sociali. Il fascicolo \u00e8 liberamente accessibile, a titolo gratuito, mediante metodi di lettura telematica, da parte dei singoli soggetti interessati.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. L\u2019ANPAL partecipa al Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali accede alla banca dati istituita presso l\u2019ANPAL di cui all\u2019articolo 13 del presente decreto, al fine dello svolgimento dei compiti istituzionali, nonch\u00e9 ai fini statistici e del monitoraggio sulle politiche attive e passive del lavoro e sulle attivit\u00e0 svolte dall\u2019ANPAL.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">4. Al fine di garantire la interconnessione sistematica delle banche dati in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell\u2019ANPAL, dell\u2019INPS, dell\u2019INAIL e dell\u2019ISFOL in tema di lavoro e la piena accessibilit\u00e0 reciproca delle stesse, \u00e8 istituto un comitato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, cos\u00ec costituito:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">a) il Ministro del lavoro e delle politiche sociali o un suo delegato, che lo presiede;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">b) il Direttore generale dell\u2019ANPAL o un suo delegato;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">c) il Direttore generale dell\u2019INPS o un suo delegato;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">d) il Direttore generale dell\u2019INAIL o un suo delegato;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">e) il Presidente dell\u2019ISFOL;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">f) un rappresentante dell\u2019AGID;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">g) tre rappresentanti delle regioni e province autonome, designati dalla Conferenza delle regioni e province autonome.<\/p>\n<p>5. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, indennit\u00e0, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.<\/p>\n<p>6. Su indicazione del comitato di cui al comma 4 gli enti partecipanti stipulano convenzioni con altri soggetti del sistema statistico nazionale (SISTAN) al fine di integrare le banche dati.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 15<br \/>\n(Albo nazionale degli enti accreditati a svolgere attivit\u00e0 di formazione professionale e sistema informativo professionale)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. Allo scopo di realizzare il fascicolo elettronico del lavoratore di cui all\u2019articolo 14, l\u2019ANPAL gestisce l\u2019albo nazionale degli enti di formazione accreditati dalle regioni e province autonome, definendo le procedure per il conferimento dei dati da parte delle regioni e province autonome e realizza, in cooperazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, il Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Universit\u00e0 e della Ricerca, l\u2019ISFOL ed i fondi interprofessionali per la formazione continua, un sistema informativo della formazione professionale, ove siano registrati i percorsi formativi svolti dai soggetti residenti in Italia, finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. Per la realizzazione del sistema informativo di cui al comma 1, L\u2019ANPAL definisce le modalit\u00e0 e gli standard di conferimento dei dati da parte dei soggetti che vi partecipano.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">3. Le informazioni contenute nel sistema informativo della formazione professionale sono messe a disposizione delle regioni e province autonome.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">4. Le disposizioni della legislazione vigente che si riferiscono alla registrazione dei dati all\u2019interno del libretto formativo di cui all\u2019articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 276 del 2003, sono da intendersi riferite al fascicolo elettronico del lavoratore di cui al presente articolo.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">5. Dall\u2019attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 16<br \/>\n<\/strong><strong>(Monitoraggio e valutazione)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. L\u2019ANPAL svolge attivit\u00e0 di monitoraggio e valutazione sulla gestione delle politiche attive e i servizi per il lavoro nonch\u00e9 sui risultati conseguiti dai soggetti pubblici o privati accreditati a svolgere tali funzioni, utilizzando il sistema informativo di cui all\u2019articolo 13.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. A fini di monitoraggio e valutazione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha accesso a tutti i dati gestionali trattati dall\u2019ANPAL. Per le medesime finalit\u00e0 l\u2019ANPAL mette a disposizione dell\u2019ISFOL i dati di cui al comma 1, nonch\u00e9 l\u2019intera base dati di cui all\u2019articolo 13.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">3. L\u2019ANPAL assicura, con cadenza almeno annuale, rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure. Dagli esiti del monitoraggio e della valutazione di cui ai commi 1 e 2 sono desunti elementi per l&#8217;implementazione ovvero per eventuali correzioni delle misure e degli interventi introdotti, anche alla luce dell&#8217;evoluzione del quadro macroeconomico, degli andamenti produttivi, delle dinamiche del mercato del lavoro e, pi\u00f9 in generale, di quelle sociali.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">4. Allo scopo di assicurare la valutazione indipendente delle politiche del lavoro, l\u2019ANPAL organizza banche dati informatizzate anonime, rendendole disponibili, a scopo di ricerca scientifica, a gruppi di ricerca collegati a universit\u00e0, enti di ricerca o enti che hanno anche finalit\u00e0 di ricerca italiani ed esteri. I risultati delle ricerche condotte mediante l&#8217;utilizzo delle banche dati sono resi pubblici e comunicati all\u2019ANPAL ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">5. All\u2019attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell\u2019ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 17<br \/>\n<\/strong><strong>(Fondi interprofessionali per la formazione continua)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. I primi due periodi dell\u2019articolo 118, comma 2, della legge n. 388 del 2000 sono cos\u00ec riformulati: \u201cL\u2019attivazione dei fondi \u00e8 subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della conformit\u00e0 alle finalit\u00e0 di cui al comma 1 dei criteri di gestione delle strutture di funzionamento dei fondi medesimi, della professionalit\u00e0 dei gestori, nonch\u00e9 dell\u2019adozione di criteri di gestione improntati al principio di trasparenza. La vigilanza sulla gestione dei fondi \u00e8 esercitata dall\u2019ANPAL, istituita ai sensi dell\u2019articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, che ne riferisce gli esiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>CAPO II<br \/>\n<\/strong><strong>PRINCIPI GENERALI E COMUNI IN MATERIA DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO<br \/>\n<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 18<br \/>\n<\/strong><strong>(Servizi e misure di politica attiva del lavoro)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. Allo scopo di costruire i percorsi pi\u00f9 adeguati per l\u2019inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano costituiscono propri uffici territoriali, denominati centri per l\u2019impiego, per svolgere in forma integrata, nei confronti dei disoccupati, lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione, le seguenti attivit\u00e0:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">a) orientamento di base, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e profilazione;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">b) ausilio alla ricerca di una occupazione, anche mediante sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla registrazione;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">c) orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze ed analisi degli eventuali fabbisogni in termini di formazione, esperienze di lavoro o altre misure di politica attiva del lavoro, con riferimento all\u2019adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro espressa a livello territoriale, nazionale ed europea;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">d) orientamento individualizzato all\u2019autoimpiego e tutoraggio per le fasi successive all\u2019avvio dell\u2019impresa;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">e) avviamento ad attivit\u00e0 di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell\u2019autoimpiego e dell\u2019immediato inserimento lavorativo;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">f) accompagnamento al lavoro, anche attraverso l\u2019utilizzo dell\u2019assegno individuale di ricollocazione;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">g) promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, anche mediante lo strumento del tirocinio;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">h) gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all\u2019attivit\u00e0 di lavoro autonomo;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">i) gestione di incentivi alla mobilit\u00e0 territoriale;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">l) gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">m) promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile, ai sensi dell\u2019articolo 26 del presente decreto.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. Le regioni e le province autonome svolgono le attivit\u00e0 di cui al comma 1 direttamente ovvero, con l\u2019esclusione di quelle previste dagli articoli 20 e 23, comma 2, mediante il coinvolgimento dei soggetti privati accreditati sulla base dei costi standard definiti dall\u2019ANPAL e garantendo in ogni caso all\u2019utente facolt\u00e0 di scelta.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">3. Le norme del presente capo si applicano al collocamento dei disabili, di cui alla legge n. 68 del 1999, in quanto compatibili.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 19<br \/>\n<\/strong><strong>(Stato di disoccupazione)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. Sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all\u2019articolo 13, la propria immediata disponibilit\u00e0 allo svolgimento di attivit\u00e0 lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con i centro per l\u2019impiego.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. I riferimenti normativi allo stato di disoccupazione ai sensi dell&#8217;articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, si intendono riferiti alla definizione di cui al presente articolo.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">3. Lo stato di disoccupazione \u00e8 sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">4. Allo scopo di accelerare la presa in carico, i lavoratori dipendenti possono effettuare la registrazione di cui al comma 1 dal momento della ricezione della comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del periodo di preavviso. Nei casi di cui al presente comma i lavoratori sono considerati \u201ca rischio di disoccupazione\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">5. Sulla base delle informazioni fornite in sede di registrazione, gli utenti dei servizi per l\u2019impiego vengono assegnati ad una classe di profilazione, allo scopo di valutarne il livello di occupabilit\u00e0, secondo una procedura automatizzata di elaborazione dei dati in linea con i migliori standard internazionali.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">6. La classe di profilazione \u00e8 aggiornata automaticamente ogni novanta giorni, tenendo conto della durata della disoccupazione e delle altre informazioni raccolte mediante le attivit\u00e0 di servizio.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">7. Allo scopo di evitare l\u2019ingiustificata registrazione come disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione. Sulla base di specifiche convenzioni l\u2019ANPAL consente alle amministrazioni pubbliche interessate l\u2019accesso ai dati essenziali per la verifica telematica della condizione di non occupazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 20<br \/>\n<\/strong><strong>(Patto di servizio personalizzato)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. Allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione, i lavoratori disoccupati contattano i centri per l\u2019impiego, con le modalit\u00e0 definite da questi, entro 30 giorni dalla data della dichiarazione di cui all\u2019articolo 19, comma 1, e, in mancanza, sono convocati dai centri per l\u2019impiego, entro il termine stabilito con il decreto di cui all\u2019articolo 2, comma 1, per la profilazione e la stipula di un patto di servizio personalizzato.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. Il patto di cui al comma 1 deve contenere almeno i seguenti elementi:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">a) l\u2019individuazione di un responsabile delle attivit\u00e0;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">b) la definizione del profilo personale di occupabilit\u00e0 secondo le modalit\u00e0 tecniche predisposte dall\u2019ANPAL;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">c) la definizione degli atti di ricerca attiva che devono essere compiuti e la tempistica degli stessi;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">d) la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attivit\u00e0;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">e) le modalit\u00e0 con cui la ricerca attiva di lavoro \u00e8 dimostrata al responsabile delle attivit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">3. Nel patto di cui al comma 1 deve essere inoltre riportata la disponibilit\u00e0 del richiedente alle seguenti attivit\u00e0:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">a) partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro quali, in via esemplificativa, la stesura del curriculum vitae e la preparazione per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">b) partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">c) accettazione di congrue offerte di lavoro, come definite ai sensi dell\u2019articolo 25 del presente decreto.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">4. Trascorsi sessanta giorni dalla data di registrazione di cui all\u2019articolo 19, comma 1, il disoccupato che non sia stato convocato dai centri per l\u2019impiego ha diritto a richiedere all\u2019ANPAL, tramite posta elettronica, le credenziali personalizzate per l\u2019accesso diretto alla procedura telematica di profilazione predisposta dall\u2019ANPAL al fine di ottenere l\u2019assegno di ricollocazione di cui all\u2019articolo 23.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 21<br \/>\n<\/strong><strong>(Rafforzamento dei meccanismi di condizionalit\u00e0 e livelli essenziali delle prestazioni<br \/>\nrelative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. La domanda di Assicurazione Sociale per l\u2019Impiego, di cui all\u2019articolo 2 della legge n. 92 del 2012, di Nuova Assicurazione Sociale per l\u2019Impiego (NASpI) o Indennit\u00e0 di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e la domanda di indennit\u00e0 di mobilit\u00e0 di cui all\u2019articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, resa dall&#8217;interessato all&#8217;INPS, equivale a dichiarazione di immediata disponibilit\u00e0, ed \u00e8 trasmessa dall\u2019INPS all\u2019ANPAL, ai fini dell\u2019inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche attive.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. I beneficiari delle prestazioni a sostegno del reddito di cui al comma 1, ancora privi di occupazione, contattano i centri per l\u2019impiego, con le modalit\u00e0 definite da questi, entro il termine di 15 giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 1, e, in mancanza, sono convocati dal centro per l\u2019impiego entro il termine stabilito con il decreto di cui all\u2019articolo 2, comma 1, per stipulare il patto di servizio di cui all\u2019articolo 20.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">3. Ai fini della concessione dell\u2019Assegno di disoccupazione (ASDI) di cui all\u2019articolo 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015 \u00e8 necessario che il richiedente abbia sottoscritto un patto di servizio personalizzato, redatto dal centro per l\u2019impiego, in collaborazione con il richiedente, a seguito di uno o pi\u00f9 colloqui individuali.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">4. Il beneficiario di prestazioni \u00e8 tenuto ad attenersi ai comportamenti previsti nel patto di servizio personalizzato , di cui all\u2019articolo 20, nei tempi ivi previsti, restando comunque fermi gli obblighi e le sanzioni di cui al presente articolo.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">5. Oltre agli obblighi derivanti dalla specifica disciplina, il lavoratore che fruisce di benefici legati allo stato di disoccupazione soggiace agli obblighi di cui al presente articolo.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">6. Oltre che per i contatti con il responsabile delle attivit\u00e0 di cui all\u2019articolo 20, comma 2, lett. d), previsti dal patto di servizio personalizzato, il beneficiario pu\u00f2 essere convocato nei giorni feriali dai competenti servizi per il lavoro con preavviso di almeno 24 ore e non pi\u00f9 di 72 ore secondo modalit\u00e0 concordate nel medesimo patto di servizio personalizzato.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">7. Con riferimento all\u2019Assicurazione Sociale per l\u2019Impiego, alla Nuova Assicurazione Sociale per l\u2019Impiego (NASpI),alla Indennit\u00e0 di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL) e all\u2019indennit\u00e0 di mobilit\u00e0, si applicano le seguenti sanzioni:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">a) in caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti di cui all\u2019articolo 20, commi 1 e 2, lett. d), e ai commi 2 e 6 del presente articolo:<\/p>\n<p>1) la decurtazione di un quarto di una mensilit\u00e0, in caso di prima mancata presentazione;<\/p>\n<p>2) la decurtazione di una mensilit\u00e0, alla seconda mancata presentazione;<\/p>\n<p>3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;<\/p>\n<p>b) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all\u2019articolo 20, comma 3, lettera a), le medesime conseguenze di cui alla lettera a) del presente comma 7; 29<\/p>\n<p>c) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di cui all\u2019articolo 20, comma 3, lettera b):<\/p>\n<p>1) la decurtazione di una mensilit\u00e0, alla prima mancata partecipazione;<\/p>\n<p>2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;<\/p>\n<p>d) in caso di mancata accettazione di un\u2019offerta di lavoro congrua di cui all\u2019articolo 20, comma 3, lettera c), in assenza di giustificato motivo, la decadenza dalla prestazione.<\/p>\n<p>8. Con riferimento all\u2019Assegno di disoccupazione (ASDI) si applicano le seguenti sanzioni:<\/p>\n<p>a) in caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti di cui al comma 3:<\/p>\n<p>1) la decurtazione di un quarto di una mensilit\u00e0 e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, in caso di prima mancata presentazione;<\/p>\n<p>2) la decurtazione di una mensilit\u00e0 e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, alla seconda mancata presentazione;<\/p>\n<p>3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;<\/p>\n<p>b) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all\u2019articolo 20, comma 3, lettera a):<\/p>\n<p>1) la decurtazione di una mensilit\u00e0 e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, in caso di prima mancata presentazione;<\/p>\n<p>2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.<\/p>\n<p>c) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di cui all\u2019articolo 20, comma 3, lettera b), la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione;<\/p>\n<p>d) in caso di mancata accettazione di un\u2019offerta di lavoro congrua di cui all\u2019articolo 20, comma 3, lettera c), in assenza di giustificato motivo, la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.<\/p>\n<p>9. In caso di decadenza dallo stato di disoccupazione prodottasi ai sensi dei commi 7, 8 e dell\u2019articolo 23, comma 4, non \u00e8 possibile una nuova registrazione prima che siano decorsi due mesi.<\/p>\n<p>10. In caso di violazione degli obblighi di cui ai commi 7 e 8, il centro per l\u2019impiego adotta le relative sanzioni, inviando pronta comunicazione, per il tramite del sistema informativo di cui all\u2019articolo 13, all\u2019ANPAL ed all\u2019INPS, che emette i provvedimenti conseguenti e provvede a recuperare le somme indebite eventualmente erogate.<\/p>\n<p>11. La mancata adozione dei provvedimenti di decurtazione o decadenza della prestazione determina responsabilit\u00e0 disciplinare e contabile del funzionario responsabile, ai sensi dell\u2019articolo 1 della legge n. 20 del 1994.<\/p>\n<p>12. Avverso il provvedimento del centro per l\u2019impiego di cui al comma 10 \u00e8 ammesso ricorso all\u2019ANPAL, che provvede ad istituire un apposito comitato, con la partecipazione delle parti sociali.<\/p>\n<p>13. L\u2019INPS provvede annualmente a versare le risorse non erogate in relazione a prestazioni oggetto di provvedimenti di decurtazione o decadenza per il 50 per cento al Fondo per le politiche attive di cui all\u2019articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013, e per il restante 50 per cento alle regioni e province autonome cui fanno capo i centri per l\u2019impiego che hanno adottato i relativi 30\u00a0provvedimenti, per l\u2019impiego in strumenti di incentivazione del personale connessi al raggiungimento di particolari obiettivi.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 22<br \/>\n<\/strong><strong>(Rafforzamento dei meccanismi di condizionalit\u00e0 e livelli essenziali<br \/>\ndelle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito<br \/>\nin costanza di rapporto di lavoro)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. I lavoratori dipendenti per i quali la riduzione di orario connessa all\u2019attivazione di una procedura di sospensione o riduzione dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa per integrazione salariale, contratto di solidariet\u00e0, o intervento dei fondi di solidariet\u00e0 di cui agli articoli 26 e 28 del decreto legislativo adottato in attuazione dell\u2019articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 183 del 2014 , sia superiore al 50 per cento dell\u2019orario di lavoro, calcolato in un periodo di dodici mesi., devono essere convocati in orario compatibile con la prestazione lavorativa, dal centro per l\u2019impiego con le modalit\u00e0 ed i termini stabiliti con il decreto di cui all\u2019articolo 2, comma 1, per stipulare il patto di servizio personalizzato di cui all\u2019articolo 20, ad esclusione degli elementi di cui al comma 2, lettere c) ed e) del predetto articolo.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. Allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa ed in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio, il patto di servizio personalizzato pu\u00f2 essere stipulato sentito il datore di lavoro e con l\u2019eventuale concorso dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all\u2019articolo 118 della legge n. 388 del 2000, e il lavoratore di cui al comma 1 pu\u00f2 essere avviato alle attivit\u00e0 di cui all\u2019articolo 20, comma 3, lett. a) e b), ovvero alle attivit\u00e0 socialmente utili di cui all\u2019articolo 26, comma 1, del presente decreto.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">3. Con riferimento ai lavoratori di cui al comma 1, si applicano le seguenti sanzioni:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">a) in caso di mancata presentazione alle convocazioni ovvero agli appuntamenti di cui al comma 1 e mancata partecipazione alle iniziative di orientamento di cui all\u2019articolo 20, comma 3, lettera a), in assenza di giustificato motivo:<\/p>\n<p>1) la decurtazione di un quarto di una mensilit\u00e0 per la prima mancata presentazione;<\/p>\n<p>2) la decurtazione di una mensilit\u00e0, per la seconda mancata presentazione;<\/p>\n<p>3) la decadenza dalla prestazione per la ulteriore mancata presentazione;<\/p>\n<p>b) in caso di mancata partecipazione alle iniziative di cui all\u2019articolo 20, comma 3 lettera b), ovvero alle iniziative di cui all\u2019articolo 26:<\/p>\n<p>1) la decurtazione di una mensilit\u00e0 per la prima mancata partecipazione;<\/p>\n<p>2) la decadenza dalla prestazione per la ulteriore mancata presentazione.<\/p>\n<p>4. In caso di violazione degli obblighi di cui al comma 3, trovano applicazione le disposizioni di cui all\u2019articolo 21, commi da 10 a 13.<\/p>\n<p>5. L\u2019INPS provvede annualmente a versare le risorse non erogate in relazione a prestazioni oggetto di provvedimenti di sospensione o decadenza per il 50 per cento al Fondo per le politiche attive di cui all\u2019articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013 e per il restante 50 per cento alle regioni e province autonome cui fanno capo i centri per l\u2019impiego che hanno adottato i relativi provvedimenti, per essere impiegate in strumenti di incentivazione del personale connessi al raggiungimento di particolari obiettivi.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 23<br \/>\n<\/strong><strong>(Assegno di ricollocazione).<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. Ai disoccupati percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l\u2019Impiego (NASpI) di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi \u00e8 riconosciuta, qualora ne facciano richiesta al centro per l\u2019impiego presso il quale hanno stipulato il patto di servizio personalizzato di cui all\u2019articolo 20, comma 1, ovvero mediante la procedura di cui all\u2019articolo 20, comma 4, una somma denominata \u00abassegno individuale di ricollocazione\u00bb, graduata in funzione del profilo personale di occupabilit\u00e0, spendibile presso i centri per l\u2019impiego o presso i servizi accreditati ai sensi dell\u2019articolo 12. L\u2019assegno di ricollocazione \u00e8 rilasciato nei limiti delle disponibilit\u00e0 assegnate a tale finalit\u00e0 per la regione o per la provincia autonoma di residenza ai sensi dell\u2019articolo 24.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. L\u2019assegno di ricollocazione \u00e8 rilasciato dal centro per l\u2019impiego sulla base degli esiti della procedura di profilazione, ovvero alle condizioni e secondo le modalit\u00e0 di cui all\u2019articolo 20, comma 4.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">3. L\u2019assegno di ricollocazione non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell\u2019imposta sul reddito delle persone fisiche e non \u00e8 assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">4. L\u2019assegno di cui al comma 1 \u00e8 spendibile al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro presso i centri per l\u2019impiego o presso i soggetti privati accreditati ai sensi dell\u2019articolo 12 del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7. La scelta del centro per l\u2019impiego o dell\u2019operatore accreditato \u00e8 riservata al disoccupato titolare dell\u2019assegno di ricollocazione. Il servizio \u00e8 richiesto dal disoccupato, a pena di decadenza dallo stato di disoccupazione e dalla prestazione a sostegno del reddito, entro due mesi dalla data di rilascio dell\u2019assegno e ha una durata di sei mesi, prorogabile per altri sei nel caso non sia stato consumato l\u2019intero ammontare dell\u2019assegno..<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">5. La richiesta del servizio di assistenza alla ricollocazione, per tutta la sua durata, sospende il patto di servizio personalizzato eventualmente stipulato ai sensi dell\u2019articolo 20. Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve prevedere:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">a) l\u2019affiancamento di un tutor al soggetto di cui al comma 1;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">b) il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area, con eventuale percorso di riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti nell\u2019area stessa;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">c) l\u2019assunzione dell\u2019onere del soggetto di cui al comma 1 di svolgere le attivit\u00e0 individuate dal tutor;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">d) l\u2019assunzione dell\u2019onere del soggetto di cui al comma 1 di accettare l\u2019offerta di lavoro congrua rispetto alle sue capacit\u00e0, aspirazioni, e possibilit\u00e0 effettive, in rapporto alle condizioni del mercato del lavoro nel territorio di riferimento nonch\u00e9 al periodo di disoccupazione;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">e) l\u2019obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al centro per l\u2019impiego e all\u2019ANPAL il rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata, di svolgere una delle attivit\u00e0 di cui alla lettera c), o di una offerta di lavoro congrua, a norma del punto d), al fine dell\u2019irrogazione delle sanzioni di cui all\u2019art. 21, commi 7 e 8;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">f) la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l\u2019eventuale conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">6. In caso di utilizzo dell\u2019assegno di ricollocazione presso un soggetto accreditato ai sensi dell\u2019articolo 12, lo stesso \u00e8 tenuto a darne immediata comunicazione al centro per l\u2019impiego che ha rilasciato al disoccupato l\u2019assegno di ricollocazione. Il centro per l\u2019impiego \u00e8 di conseguenza tenuto ad aggiornare il patto di servizio.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">7. Le modalit\u00e0 operative e l&#8217;ammontare dell\u2019assegno di ricollocazione, sono definite con delibera consiglio di amministrazione dell\u2019ANPAL, previa approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei seguenti principi:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">a) riconoscimento dell\u2019assegno di ricollocazione prevalentemente a risultato occupazionale ottenuto;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">b) definizione dell\u2019ammontare dell\u2019assegno di ricollocazione in maniera da mantenere l\u2019economicit\u00e0 dell\u2019attivit\u00e0, considerando una ragionevole percentuale di casi per i quali l\u2019attivit\u00e0 propedeutica alla ricollocazione non fornisca il risultato occupazionale;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">c) graduazione dell\u2019ammontare dell\u2019assegno di ricollocazione in relazione al profilo personale di occupabilit\u00e0;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">d) obbligo, per il soggetto erogatore del servizio di cui al comma 5, di fornire un\u2019assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">e) obbligo, per il soggetto erogatore del servizio di cui al comma 5, di comunicare le offerte di lavoro effettuate nei confronti degli aventi diritto.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">8. L\u2019ANPAL realizza il monitoraggio e la valutazione comparativa dei soggetti erogatori del servizio di cui al comma 5, con riferimento agli esiti di ricollocazione raggiunti nel breve e nel medio periodo per ogni profilo di occupabilit\u00e0. A tal fine, l\u2019ANPAL istituisce un sistema informatico al quale i centri per l\u2019impiego e i soggetti erogatori del servizio di cui al comma 5 sono obbligati a conferire le informazioni relative alle richieste, all\u2019utilizzo e all\u2019esito del servizio. Gli esiti della valutazione sono pubblici e l\u2019ANPAL ne cura la distribuzione ai centri per l\u2019impiego. L\u2019ANPAL segnala ai soggetti erogatori del servizio di cui al comma 5 gli elementi di criticit\u00e0 riscontrati nella fase di valutazione al fine di consentire le opportune azioni correttive. Decorso un anno dalla segnalazione, ove le criticit\u00e0 permangano, l\u2019ANPAL valuta la revoca dalla facolt\u00e0 di operare con lo strumento dell\u2019assegno di ricollocazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 24<br \/>\n<\/strong><strong>(Finanziamento dell\u2019assegno di ricollocazione)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. Al finanziamento dell\u2019assegno di ricollocazione concorrono le seguenti risorse:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">a) il Fondo di cui all\u2019articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">b) risorse dei programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali, nella misura da determinare ai sensi del comma 2.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. Allo scopo di garantire il finanziamento dell\u2019assegno di ricollocazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica delle compatibilit\u00e0 finanziaria e dell\u2019assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica da parte del Ministero dell\u2019economia e delle finanze, le regioni e le province autonome, definiscono, con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, un piano di utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonch\u00e9 dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei regolamenti dell\u2019Unione Europea in materia di fondi strutturali.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">3. Nei casi di cui all&#8217;articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92 del 2012, l\u2019INPS versa all\u2019ANPAL una somma pari al trenta per cento dell&#8217;indennit\u00e0 mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, volta a finanziare il Fondo politiche attive del lavoro di cui all\u2019articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013. All&#8217;articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92 del 2012, le parole \u201ccinquanta per cento\u201d sono sostituite dalle seguenti: \u201cventi per cento\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 25<br \/>\n<\/strong><strong>(Offerta di lavoro congrua)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla definizione di offerta di lavoro congrua, su proposta dell\u2019ANPAL, sulla base dei seguenti principi:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">a) coerenza con le esperienze e le competenze maturate;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">b) distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">c) durata della disoccupazione;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">d) retribuzione superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla indennit\u00e0 percepita nell\u2019ultimo mese precedente, da computare senza considerare l\u2019eventuale integrazione a carico dei fondi di solidariet\u00e0, di cui agli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo attuativo della delega di cui all\u2019articolo 1, comma 2, della legge n. 183 del 2014.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. I fondi di solidariet\u00e0 di cui agli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo attuativo della delega di cui all\u2019articolo 1, comma 2, della legge n. 183 del 2014 , possono prevedere che le prestazioni integrative di cui all\u2019articolo 3, comma 11, lettera a), della legge n. 92 del 2012, continuino ad applicarsi in caso di accettazione di una offerta di lavoro congrua, nella misura massima della differenza tra l\u2019indennit\u00e0 complessiva inizialmente prevista, aumentata del 20 per cento, e la nuova retribuzione.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">3. Fino alla data di adozione del provvedimento di cui al comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui all\u2019articolo 4, comma 41, e 42 della legge 28 giugno 2012, n. 92.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 26<br \/>\n<\/strong><strong>(Utilizzo diretto dei lavoratori titolari di strumenti di sostegno al reddito)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. Allo scopo di permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze acquisite, i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro possono essere chiamati a svolgere attivit\u00e0 a fini di pubblica utilit\u00e0 a beneficio della comunit\u00e0 territoriale di appartenenza, sotto la direzione ed il coordinamento di amministrazioni pubbliche di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel territorio del comune ove siano residenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. Allo scopo di dar corso alle attivit\u00e0 di cui al comma 1, le regioni e province autonome stipulano, con le amministrazioni di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, operanti sul territorio, specifiche convenzioni, sulla base della convenzione quadro predisposta dall\u2019ANPAL.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">3. L&#8217;utilizzazione dei lavoratori nelle attivit\u00e0 di cui al comma 1 non determina l&#8217;instaurazione di un rapporto di lavoro e deve avvenire in modo da non incidere sul corretto svolgimento del rapporto di lavoro in corso.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">4. I lavoratori utilizzati, percettori di trattamenti di sostegno al reddito, sono impegnati nei limiti massimi di orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso e il livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attivit\u00e0 analoghe presso il soggetto promotore dell&#8217;intervento.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">5. Le convenzioni di cui al comma 2 possono prevedere l\u2019adibizione alle attivit\u00e0 di cui al comma 1, da parte di lavoratori disoccupati, con pi\u00f9 di sessanta anni, che non abbiano ancora maturato il diritto al pensionamento di vecchiaia o anticipato. I lavoratori di cui al presente comma, utilizzati in attivit\u00e0 di cui al comma 1, non possono eccedere l\u2019orario di lavoro di 20 ore settimanali e ad essi compete un importo mensile pari all\u2019assegno sociale, eventualmente riproporzionato in caso di orario di lavoro inferiore alle 20 ore settimanali. Tale assegno \u00e8 erogato dall&#8217;INPS previa certificazione delle presenze secondo le modalit\u00e0 fissate dall&#8217;INPS a cura dell&#8217;ente utilizzatore e per esso trovano applicazione, in quanto non diversamente disposto, le disposizioni in materia di Nuova Assicurazione Sociale per l\u2019Impiego. Gli oneri restano a carico delle amministrazioni regionali e delle province autonome stipulanti.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">6. All&#8217;assegno di cui al comma 5 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo n. 22 del 2015.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">7. L&#8217;assegno di cui al comma 5 \u00e8 incompatibile con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell&#8217;assicurazione generale obbligatoria per l&#8217;invalidit\u00e0, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell&#8217;assicurazione medesima, nonch\u00e9 delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e con i trattamenti di pensionamento anticipato. In caso di avvio alle attivit\u00e0 di cui al comma 1, i titolari di assegno o di pensione di invalidit\u00e0 possono optare per il trattamento di cui al comma 5. Sono invece cumulabili con il trattamento di cui al predetto comma 5, gli assegni e le pensioni di invalidit\u00e0 civile nonch\u00e9 le pensioni privilegiate per infermit\u00e0 contratta a causa del servizio obbligatorio di leva.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">8. I soggetti utilizzatori attivano in favore dei soggetti coinvolti nelle attivit\u00e0 di cui al comma 1 idonee coperture assicurative presso l\u2019Istituto nazionale per l&#8217;assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) contro gli infortuni e le malattie professionali connesse allo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa, nonch\u00e9 per la responsabilit\u00e0 civile verso terzi.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">9. Le attivit\u00e0 di cui al comma 1 sono organizzate in modo che il lavoratore possa godere di un adeguato periodo di riposo, entro i termini di durata dell&#8217;impegno. Durante i periodi di riposo \u00e8 corrisposto l&#8217;assegno.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">10. Le assenze per malattia, purch\u00e9 documentate, non comportano la sospensione dell&#8217;assegno di cui al comma 5. I soggetti utilizzatori stabiliscono tra le condizioni di utilizzo il periodo massimo di assenze per malattia compatibile con il buon andamento del progetto. Le assenze dovute a motivi personali, anche se giustificate, comportano la sospensione dell&#8217;assegno. E facolt\u00e0 del soggetto utilizzatore concordare l&#8217;eventuale recupero delle ore non prestate e in tal caso non viene operata detta sospensione. Nel caso di assenze protratte e ripetute nel tempo che compromettano i risultati del progetto, \u00e8 facolt\u00e0 del soggetto utilizzatore richiedere la sostituzione del lavoratore. Nel caso di assenze per infortunio o malattia professionale al lavoratore viene corrisposto l&#8217;assegno per le giornate non coperte dall&#8217;indennit\u00e0 erogata dall&#8217;INAIL e viene riconosciuto il diritto a partecipare alle attivit\u00e0 progettuali al termine del periodo di inabilit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">11. Per i periodi di impegno nelle attivit\u00e0 di lavori socialmente utili per i quali \u00e8 erogato l&#8217;assegno di cui al comma 5, trova applicazione il riconoscimento d&#8217;ufficio di cui al comma 9 dell&#8217;articolo 7 della legge n. 223 del 1991, ai soli fini dell&#8217;acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento. \u00c8 comunque consentita la possibilit\u00e0 di riscatto dei periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini pensionistici, ai sensi della normativa vigente in materia, con particolare riguardo agli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">10. Gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 si applicano ai soli progetti di attivit\u00e0 e lavori socialmente utili in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 27<br \/>\n<\/strong><strong>(Collocamento della gente di mare)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. Al collocamento della gente di mare si applicano le norme del presente decreto.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. Le Capitanerie di porto possono svolgere attivit\u00e0 di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro ai sensi dell\u2019articolo 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003, in raccordo con le strutture regionali e con l\u2019ANPAL.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">3. Sulla base di specifiche convenzioni tra l\u2019ANPAL e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vengono individuate le Capitanerie di porto autorizzate a svolgere attivit\u00e0 di intermediazione ai sensi del comma 2, prevedendo altres\u00ec le modalit\u00e0 di accesso al sistema informativo di cui all\u2019articolo 14 del presente decreto.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 28<br \/>\n<\/strong><strong>(Livelli essenziali delle prestazioni)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. Ferma restando le necessit\u00e0 di prevedere obiettivi annuali ai sensi dell\u2019articolo 2 del presente decreto, anche al fine di tener conto della situazione di fatto e delle peculiarit\u00e0 territoriali, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni le norme contenute nei seguenti articoli del presente decreto:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">a) articolo 11, comma 1, lettere da a) a d);<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">b) articolo 18;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">c) articolo 20;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">d) articolo 21, comma 2;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">e) articolo 23.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>CAPO III<br \/>\n<\/strong><strong>Riordino degli incentivi all\u2019occupazione<br \/>\n<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 29<br \/>\n<\/strong><strong>(Riordino degli incentivi)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. L\u2019articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, \u00e8 abrogato. Sono fatti salvi gli effetti in relazione alle assunzioni e trasformazioni intervenute prima dell\u2019entrata in vigore del presente decreto, fino a completa fruizione degli incentivi spettanti.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. Presso il Fondo sociale per l&#8217;occupazione e la formazione di cui all&#8217;articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, viene creato un apposito piano gestionale per il finanziamento di politiche attive del lavoro.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">3. Sul piano gestionale di cui al comma 2 affluiscono le seguenti risorse:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">a) le risorse di cui all\u2019articolo 1, comma 12, del decreto-legge n. 76 del 2013, relative agli anni 2015 e 2016;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">b) le risorse di cui all\u2019articolo 32, comma 5.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 30<br \/>\n<\/strong><strong>(Repertorio nazionale degli incentivi all\u2019occupazione)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. Allo scopo di assicurare la trasparenza e il coordinamento degli incentivi all\u2019occupazione, \u00e8 istituito, presso l\u2019ANPAL, il repertorio nazionale degli incentivi occupazionali e del lavoro, contenente, in relazione a ciascuno schema incentivante, almeno le seguenti informazioni:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">a) categorie di lavoratori interessati;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">b) categorie di datori di lavoro interessati;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">c) modalit\u00e0 di corresponsione dell\u2019incentivo;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">d) importo e durata dell\u2019incentivo;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">e) ambito territoriale interessato;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">f) conformit\u00e0 alla normativa in materia di aiuti di stato.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. Ai fini del presente decreto costituiscono incentivi all\u2019occupazione i benefici normativi o economici riconosciuti ai datori di lavoro in relazione all\u2019assunzione di specifiche categorie di lavoratori.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">3. Le regioni e le province autonome che intendano prevedere un incentivo all\u2019occupazione ne danno comunicazione all\u2019ANPAL.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">4. Allo scopo di assicurare la massima trasparenza e la riduzione degli oneri amministrativi, i benefici economici connessi ad un incentivo all\u2019occupazione sono riconosciuti di regola mediante conguaglio sul versamento dei contributi previdenziali.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 31<br \/>\n<\/strong><strong>(Principi generali di fruizione degli incentivi)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. Al fine di garantire un&#8217;omogenea applicazione degli incentivi si definiscono i seguenti principi:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">a) gli incentivi non spettano se l&#8217;assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all&#8217;assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">b) gli incentivi non spettano se l&#8217;assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell&#8217;utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l&#8217;utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l&#8217;utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l&#8217;assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all\u2019assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unit\u00e0 produttive ;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest&#8217;ultimo in rapporto di collegamento o controllo;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">e) con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all\u2019assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all\u2019utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all\u2019utilizzatore;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">f) nei casi in cui le norme incentivanti richiedano un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di \u201cimpresa unica\u201d di cui all\u2019articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) N. 1408\/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, escludendo dal computo della base occupazionale media di riferimento sono esclusi i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidit\u00e0, pensionamento per raggiunti limiti d&#8217;et\u00e0, riduzione volontaria dell&#8217;orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l\u2019attivit\u00e0 in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, di cui all&#8217;articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">3.L&#8217;inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l&#8217;instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte\u00a0dell&#8217;incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione. 44<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 32<br \/>\n<\/strong><strong>(Incentivi per il contratto di apprendistato per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di alta formazione e ricerca)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. A titolo sperimentale, per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2016, si applicano i seguenti benefici:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">a) non trova applicazione il contributo di licenziamento di cui all\u2019articolo 2, commi 31 e 32, della legge n. 92 del 2012;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">b) l\u2019aliquota contributiva del 10 per cento di cui all\u2019articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, \u00e8 ridotta al 5 per cento;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">c) \u00e8 riconosciuto lo sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro di finanziamento dell\u2019ASpI di cui all\u2019articolo 42, comma 6, lettera f), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e dello 0,30 per cento, previsto dall\u2019articolo 25 della legge n. 845 del 1978.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. Agli incentivi di cui al comma 1 non si applica la previsione di cui all\u2019articolo 47, comma 7, del decreto legislativo n. 81 del 2015.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">3. Ai sensi degli articoli 41, comma 3, e 43, comma 1, del decreto legislativo15 giugno 2015, n. 81, in materia di disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, a titolo sperimentale, per gli anni 2015 e 2016 le risorse di cui di cui all&#8217;articolo 68, comma 4, lettera a), della legge n. 144 del 1999, sono incrementate di 27 milioni di euro per ciascuna annualit\u00e0 da destinare al finanziamento dei percorsi formativi degli anni 2015\/2016 e 2016\/2017 rivolti all\u2019apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, e dei percorsi formativi rivolti all\u2019alternanza scuola lavoro ai sensi dell\u2019articolo 1, comma 7, lettera d), della legge n. 183 del 2014 e del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. La sperimentazione di cui al primo periodo del presente comma \u00e8 finalizzata a elaborare modelli per l\u2019occupazione dei giovani di cui all\u2019articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ed \u00e8 promossa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell\u2019istruzione dell\u2019universit\u00e0 e della ricerca, d\u2019intesa con le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche avvalendosi degli enti di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma da destinare prioritariamente ai percorsi di formazione nell\u2019ambito del sistema di istruzione e formazione professionale.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">4. All\u2019articolo 22, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole da: \u00abdi cui il 50 per cento\u00bb fino alla fine del comma sono soppresse.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">5. All\u2019articolo 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53, il comma 4 \u00e8 abrogato. Le conseguenti relative risorse, pari a 7.500.000 euro per l\u2019anno 2015 e a 14.993.706,97 euro annui a decorrere dal 2016, restano a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all&#8217;articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ed affluiscono al piano gestionale di cui all\u2019articolo 29, comma 2.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, pari a 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per quanto attiene al comma 3 e 45\u00a0valutati in 0,5 milioni di euro per l\u2019anno 2015, 6,2 milioni di euro per l\u2019anno 2016, 10,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, 5,4 milioni di euro per l\u2019anno 2019, 0,1 milioni di euro per l\u2019anno 2020 per quanto attiene ai commi 1 e 2,si provvede:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">a) quanto a 20 milioni di euro per l\u2019anno 2015 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all\u2019articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">b) quanto a 20 milioni di euro per l\u2019anno 2016 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all\u2019articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">c) quanto a 7,5 milioni di euro per l\u2019anno 2015, 13,2 milioni di euro per l\u2019anno 2016, 10,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, 5,4 milioni di euro per l\u2019anno 2019 e 0,1 milioni di euro per l\u2019anno 2020 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui all\u2019articolo 29, comma 3.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">7. Ai sensi dell\u2019articolo 17, comma 12 della legge 31 dicembre 2009, n.196, il Ministero dell\u2019economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell\u2019articolo 1, comma 2, della legge n. 92 del 2012, provvedono al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni delle minori relative entrate, il Ministro dell\u2019economia e delle finanze provvede, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto alla rideterminazione dei benefici contributivi di cui al comma 1.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">8. Per gli anni 2016 e 2017, per l\u2019assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l\u2019erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, \u00e8 dovuto, in via sperimentale e limitatamente al predetto biennio, un premio speciale unitario ai sensi dell&#8217;art. 42 del T.U. 1124\/1965. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell\u2019economia e delle finanze, su proposta dell\u2019INAIL, sono stabiliti l\u2019ammontare del premio speciale e le modalit\u00e0 di applicazione tali da assicurare anche il rigoroso rispetto del limite di spesa di cui al quarto periodo del presente comma. Ai fini della determinazione del premio e del suo aggiornamento annuo si fa riferimento al minimale giornaliero di rendita. Per favorire l&#8217;integrazione scuola-lavoro, nel calcolo per la determinazione del predetto premio speciale unitario non si tiene conto dei maggiori oneri inerenti i rischi lavorativi per i periodi di formazione svolti negli ambienti di lavoro nel limite massimo di minori entrate per premi per l\u2019INAIL pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, in relazione alle quali \u00e8 previsto un trasferimento di pari importo all\u2019ente da parte del bilancio dello Stato. Ai relativi oneri pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 si provvede:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">a) quanto a 1 milione di euro per l\u2019anno 2016 e a 5 milioni di euro per l\u2019anno 2017 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all\u2019articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">b) quanto a 1 milione di euro per l\u2019anno 2016 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui all&#8217;articolo 29, comma 3;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">c) quanto a 3 milioni di euro per l\u2019anno 2016 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all&#8217;articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>CAPO IV<br \/>\n<\/strong><strong>Disposizioni urgenti e finali<br \/>\n<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 33<br \/>\n<\/strong><strong>(Centri per l\u2019impiego)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, l\u2019importo di cui all\u2019articolo 15, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, \u00e8 incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. Ai fini di cui al comma 1 \u00e8 apportata una riduzione pari a 50 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 della dotazione di cui all&#8217;articolo 1, comma 12, lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2013. Le predette risorse sono versate al Fondo di rotazione di cui all\u2019articolo 9, comma 5, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 34<br \/>\n<\/strong><strong>(Abrogazioni e norme di coordinamento)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">a) articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">b) articolo 4, comma 12, della legge 28 giugno 2012, n. 92;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">c) articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 24 giugno 1997, n. 196;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">d) decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">e) decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">f) articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">g) decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, ad eccezione degli articoli 1-bis e 4-bis;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">h) articolo 4, commi 13 e 15, della legge 28 giugno 2012, n. 92;<\/p>\n<p>l) articolo 17, commi da 2 a 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.<\/p>\n<p>2. Fermo quanto previsto dall\u2019articolo 25, comma 3, le disposizioni di cui all\u2019articolo 4, commi da 40 a 45, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogate a far data dall\u2019adozione del decreto di cui agli articoli 20, comma 1, 21, comma 2 e 22, comma 2, e non trovano, comunque, applicazione a far data dalla stipula del patto di servizio personalizzato.<\/p>\n<p>3. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:<\/p>\n<p>a) l\u2019articolo 9, comma 3, le parole: \u00abil cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abil cui reddito corrisponda a un&#8217;imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell\u2019articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917\u00bb;<\/p>\n<p>b) agli articoli 10, comma 1, e 15, comma 12, le parole: \u00abun reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00ab il cui reddito corrisponda a un&#8217;imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell\u2019articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 35<br \/>\n<\/strong><strong>(Entrata in vigore)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sar\u00e0 inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi\u00a0della Repubblica italiana. E\u2019 fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SERVIZIO PER IL LAVORO E DI POLITICHE ATTIVE Testo del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, emanato in attuazione della legge-delega 10 dicembre 2014 n. 183, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2015<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-37125","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-21-lavoro"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/37125","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=37125"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/37125\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=37125"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=37125"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=37125"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}