
{"id":37128,"date":"2015-09-24T11:45:10","date_gmt":"2015-09-24T10:45:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=37128"},"modified":"2015-09-25T08:54:30","modified_gmt":"2015-09-25T07:54:30","slug":"d-lgs-n-2015-cassa-integrazione-guadagni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=37128","title":{"rendered":"D. LGS. N. 148\/2015: CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO<\/span><\/p>\n<p><em>Testo del decreto legislativo 14 settembre 2015 n.\u00a0 148, emanato in attuazione della legge-delega 10 dicembre 2014 n. 183, pubblicato nella<\/em> Gazzetta Ufficiale <em>del<\/em> 23<em> settembre 2015 <\/em><!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #ffffff;\"><strong>.<\/strong><\/span>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Visti<strong>\u00a0<\/strong>gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonch\u00e9 in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell\u2019attivit\u00e0 ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Visto l\u2019articolo 1, comma 1, della citata legge n. 183 del 2014, il quale, allo scopo di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro, delega il Governo ad adottare uno o pi\u00f9 decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle peculiarit\u00e0 dei diversi settori produttivi;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Visto l\u2019articolo 1, comma 2, lettera a), della citata legge n. 183 del 2014, il quale indica i princ\u00ecpi e criteri direttivi cui il Governo si attiene nell&#8217;esercizio della delega di cui al comma 1, con riferimento agli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Visto l\u2019articolo 1, comma 2, lettera a), n. 1), della citata legge n. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo alla impossibilit\u00e0 di autorizzare le integrazioni salariali in caso di cessazione definitiva di attivit\u00e0 aziendale o di un ramo di essa;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Visto l\u2019articolo 1, comma 2, lettera a), n. 2), della citata legge n. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo alla semplificazione delle procedure burocratiche attraverso l&#8217;incentivazione di strumenti telematici e digitali, considerando anche la possibilit\u00e0 di introdurre meccanismi standardizzati a livello nazionale di concessione dei trattamenti prevedendo strumenti certi ed esigibili;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Visto l\u2019articolo 1, comma 2, lettera a), n. 3), della citata legge n. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo alla necessit\u00e0 di regolare l&#8217;accesso alla cassa integrazione guadagni solo a seguito di esaurimento delle possibilit\u00e0 contrattuali di riduzione dell&#8217;orario di lavoro, eventualmente destinando una parte delle risorse attribuite alla cassa integrazione a favore dei contratti di solidariet\u00e0;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Visto l\u2019articolo 1, comma 2, lettera a), n. 4), della citata legge n. 183 del 2014,recante il criterio di delega relativo alla revisione dei limiti di durata da rapportare al numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria e della cassa integrazione guadagni straordinaria e individuazione dei meccanismi di incentivazione della rotazione;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Visto l\u2019articolo 1, comma 2, lettera a), n. 5), della citata legge n. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo alla previsione di una maggiore compartecipazione da parte delle imprese utilizzatrici;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Visto l\u2019articolo 1, comma 2, lettera a), n. 6), della citata legge n. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo alla riduzione degli oneri contributivi ordinari e rimodulazione degli stessi tra i settori in funzione dell&#8217;utilizzo effettivo;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Visto l\u2019articolo 1, comma 2, lettera a), n. 7), della citata legge n. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo alla revisione dell&#8217;ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dei fondi di solidariet\u00e0 di cui all&#8217;articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, fissando un termine certo per l&#8217;avvio dei fondi medesimi, anche attraverso l&#8217;introduzione di meccanismi standardizzati di concessione, e previsione della possibilit\u00e0 di destinare gli eventuali risparmi di spesa derivanti dall&#8217;attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera al finanziamento delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 della citata legge n. 183 del 2014;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Visto l\u2019articolo 1, comma 2, lettera a), n. 8), della citata legge n. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo alla revisione dell&#8217;ambito di applicazione e delle regole di funzionamento dei contratti di solidariet\u00e0, con particolare riferimento all&#8217;articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonch\u00e9 alla messa a regime dei contratti di solidariet\u00e0 di cui all&#8217;articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell\u201911 giugno 2015;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Vista l&#8217;intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell&#8217;articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 30 luglio 2015;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2015;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Sulla Proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell\u2019economia e delle finanze;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Emana il seguente decreto legislativo:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>TITOLO I<br \/>\nTRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>CAPO I<br \/>\nDISPOSIZIONI GENERALI<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 1<br \/>\n(Lavoratori beneficiari)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. Sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale di cui al presente titolo i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti di cui all\u2019articolo 2, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. I lavoratori di cui al comma 1 devono possedere, presso l\u2019unit\u00e0 produttiva per la quale \u00e8 richiesto il trattamento, un\u2019anzianit\u00e0 di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione. Tale condizione non \u00e8 necessaria per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">3. Ai fini del requisito di cui al comma 2, l\u2019anzianit\u00e0 di effettivo lavoro del lavoratore che passa alle dipendenze dell\u2019impresa subentrante nell\u2019appalto, si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore \u00e8 stato impiegato nell\u2019attivit\u00e0 appaltata.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 2<br \/>\n(Apprendisti)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. Sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. Gli apprendisti di cui al comma 1, che sono alle dipendenze di imprese per le quali trovano applicazione le sole integrazioni salariali straordinarie, sono destinatari dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, limitatamente alla causale di intervento per crisi aziendale di cui all\u2019articolo 21, comma 1, lettera b). Nei casi in cui l\u2019impresa rientri nel campo di applicazione sia delle integrazioni salariali ordinarie che di quelle straordinarie, oppure delle sole integrazioni salariali ordinarie, gli apprendisti di cui al comma 1 sono destinatari esclusivamente dei trattamenti ordinari di integrazione salariale.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">3. Nei riguardi degli apprendisti di cui al comma 1 sono estesi gli obblighi contributivi previsti per le integrazioni salariali di cui essi sono destinatari. Restano fermi gli obblighi di cui all\u2019articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e\u00a0successive modificazioni. Alle contribuzioni di cui al primo periodo non si applicano le disposizioni di cui all\u2019articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">4. Alla ripresa dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell\u2019orario di lavoro, il periodo di apprendistato \u00e8 prorogato in misura equivalente all\u2019ammontare delle ore di integrazione salariale fruite.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 3<br \/>\n(Misura)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1.Il trattamento di integrazione salariale ammonta all\u201980 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell\u2019orario contrattuale. Il trattamento si calcola tenendo conto dell\u2019orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga. Nel caso in cui la riduzione dell\u2019orario di lavoro sia effettuata con ripartizione dell\u2019orario su periodi ultrasettimanali predeterminati, l\u2019integrazione \u00e8 dovuta, nei limiti di cui ai periodi precedenti, sulla base della durata media settimanale dell\u2019orario nel periodo ultrasettimanale considerato.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. Ai lavoratori con retribuzione fissa periodica, la cui retribuzione sia ridotta in conformit\u00e0 di norme contrattuali per effetto di una contrazione di attivit\u00e0, l\u2019integrazione \u00e8 dovuta entro i limiti di cui al comma 1, ragguagliando ad ora la retribuzione fissa goduta in rapporto all\u2019orario normalmente praticato.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">3. Agli effetti dell\u2019integrazione le indennit\u00e0 accessorie alla retribuzione base, corrisposte con riferimento alla giornata lavorativa, sono computate secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni di legge e di contratto collettivo che regolano le indennit\u00e0 stesse, ragguagliando in ogni caso ad ora la misura delle indennit\u00e0 in rapporto a un orario di otto ore.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">4. Per i lavoratori retribuiti a cottimo e per quelli retribuiti in tutto o in parte con premi di produzione, interessenze e simili, l\u2019integrazione \u00e8 riferita al guadagno medio orario percepito nel periodo di paga per il quale l\u2019integrazione \u00e8 dovuta.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">5. L\u2019importo del trattamento di cui al comma 1 \u00e8 soggetto alle disposizioni di cui all\u2019articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e non pu\u00f2 superare per l\u2019anno 2015 gli importi massimi mensili seguenti, comunque rapportati alle ore di integrazione salariale autorizzate e per un massimo di dodici mensilit\u00e0, comprensive dei ratei di mensilit\u00e0 aggiuntive:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">a) euro 971,71 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilit\u00e0 aggiuntive, \u00e8 pari o inferiore a euro 2.102,24;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">b) euro 1.167,91 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilit\u00e0 aggiuntive, \u00e8 superiore a euro 2.102,24.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">6. Con effetto dal 1\u00b0 gennaio di ciascun anno, a decorrere dall\u2019anno 2016, gli importi del trattamento di cui alle lettere a) e b) del comma 5, nonch\u00e9 la retribuzione mensile di riferimento di cui alle medesime lettere, sono aumentati nella misura del 100 per cento dell\u2019aumento derivante dalla variazione annuale dell\u2019indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">7. Il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l\u2019indennit\u00e0 giornaliera di malattia, nonch\u00e9 la eventuale integrazione contrattualmente prevista.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">8. L\u2019integrazione non \u00e8 dovuta per le festivit\u00e0 non retribuite e per le assenze che non comportino retribuzione.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">9. Ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l\u2019assegno per il nucleo familiare di cui all\u2019articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">10. Gli importi massimi di cui al comma 5 devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall\u2019articolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 4<br \/>\n(Durata massima complessiva)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. Per ciascuna unit\u00e0 produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile, fatto salvo quanto previsto all\u2019articolo 22, comma 5.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. Per le imprese industriali e artigiane dell\u2019edilizia e affini, nonch\u00e9 per le imprese di cui all\u2019articolo 10, comma 1, lettere n) e o), per ciascuna unit\u00e0 produttiva il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 5<br \/>\n(Contribuzione addizionale)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale \u00e8 stabilito un contributo addizionale, in misura pari a:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">a) 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all\u2019interno di uno o pi\u00f9 interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 6<br \/>\n(Contribuzione figurativa)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. I periodi di sospensione o riduzione dell\u2019orario di lavoro per i quali \u00e8 ammessa l&#8217;integrazione salariale sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia. Per detti periodi il contributo figurativo \u00e8 calcolato sulla base della retribuzione globale cui \u00e8 riferita l&#8217;integrazione salariale.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa sono versate, a carico della gestione o fondo di competenza, al fondo pensionistico di appartenenza del lavoratore beneficiario.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 7<br \/>\n(Modalit\u00e0 di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. Il pagamento delle integrazioni salariali \u00e8 effettuato dall\u2019impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. L&#8217;importo delle integrazioni \u00e8 rimborsato dall\u2019INPS all\u2019impresa o conguagliato da questa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">3. Per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto o, se richiesti antecedentemente, non ancora conclusi entro tale data, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i sei mesi di cui al primo periodo decorrono da tale data.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">4. Nel caso delle integrazioni salariali ordinarie, la sede dell&#8217;INPS territorialmente competente pu\u00f2 autorizzare il pagamento diretto, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove\u00a0spettante, in presenza di serie e documentate difficolt\u00e0 finanziarie dell\u2019impresa, su espressa richiesta di questa.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">5. Nel caso delle integrazioni salariali straordinarie, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pu\u00f2 autorizzare, contestualmente al trattamento di integrazione salariale, il pagamento diretto da parte dell\u2019INPS, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, in presenza di serie e documentate difficolt\u00e0 finanziarie dell\u2019impresa, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio competente accerti l\u2019assenza di difficolt\u00e0 di ordine finanziario della stessa.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 8<br \/>\n(Condizionalit\u00e0 e politiche attive del lavoro)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. I lavoratori beneficiari di integrazioni salariali per i quali \u00e8 programmata una sospensione o riduzione superiore al 50 per cento dell\u2019orario di lavoro, calcolato in un periodo di 12 mesi, sono soggetti alle disposizioni di cui all\u2019articolo 22 del decreto legislativo adottato in attuazione dell\u2019articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. Il lavoratore che svolga attivit\u00e0 di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">3. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell\u2019INPS dello svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 di cui al comma 2. Le comunicazioni a carico dei datori di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, di cui all\u2019articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono valide al fine dell\u2019assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui al presente comma.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>CAPO II<br \/>\nINTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 9<br \/>\n(Gestione di appartenenza delle integrazioni salariali ordinarie)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. I trattamenti ordinari di integrazione salariale afferiscono alla Gestione prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti istituita presso l\u2019INPS, di cui all\u2019articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che eroga le relative prestazioni e riceve i relativi contributi ordinari e addizionali, di cui all\u2019articolo 13.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. La gestione di cui al comma 1 evidenzia, per ciascun trattamento, le prestazioni e la contribuzione ordinaria e addizionale.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 10<br \/>\n(Campo di applicazione)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. La disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi si applicano a:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell\u2019energia, acqua e gas;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attivit\u00e0 lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">c) imprese dell\u2019industria boschiva, forestale e del tabacco;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attivit\u00e0 di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">i) imprese addette all\u2019armamento ferroviario;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di propriet\u00e0 pubblica;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">m) imprese industriali e artigiane dell\u2019edilizia e affini;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">n) imprese industriali esercenti l&#8217;attivit\u00e0 di escavazione e\/o lavorazione di materiale lapideo;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">o) imprese artigiane che svolgono attivit\u00e0 di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attivit\u00e0 di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attivit\u00e0 di escavazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 11<br \/>\n(Causali)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. Ai dipendenti delle imprese indicate all\u2019articolo 10, che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto \u00e8 corrisposta l&#8217;integrazione salariale ordinaria nei seguenti casi:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all\u2019impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">b) situazioni temporanee di mercato.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 12<br \/>\n(Durata)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. Le integrazioni salariali ordinarie sono corrisposte fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. Qualora l&#8217;impresa abbia fruito di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova domanda pu\u00f2 essere proposta per la medesima unit\u00e0 produttiva per la quale l&#8217;integrazione \u00e8 stata concessa, solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attivit\u00e0 lavorativa.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">3. L&#8217;integrazione salariale ordinaria relativa a pi\u00f9 periodi non consecutivi non pu\u00f2 superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, ad eccezione dei trattamenti richiesti da imprese di cui all\u2019articolo 10, lettere m), n), e o).<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">5. Nei limiti di durata definiti nei commi da 1 a 4, non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell\u2019unit\u00e0 produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell\u2019integrazione salariale.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">6. Con riferimento all\u2019unit\u00e0 produttiva oggetto di sospensione o riduzione dell\u2019orario di lavoro, nella domanda di concessione dell\u2019integrazione salariale l\u2019impresa comunica il numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 13<br \/>\n(Contribuzione)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. A carico delle imprese di cui all\u2019articolo 10 \u00e8 stabilito un contributo ordinario, nella misura di:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">a) 1,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano fino a 50 dipendenti;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">b) 2,00 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano oltre 50 dipendenti;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">c) 4,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell\u2019industria e artigianato edile;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">d) 3,30 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell\u2019industria e artigianato lapidei;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">e) 1,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese<\/p>\n<p>dell\u2019industria e artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti;<\/p>\n<p>f) 2,00 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell\u2019industria e artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti.<\/p>\n<p>2. Ai fini della determinazione del limite di dipendenti, indicato al comma 1, il limite anzidetto \u00e8 determinato, con effetto dal 1\u00b0 gennaio di ciascun anno, sulla base del numero medio di dipendenti in forza nell&#8217;anno precedente dichiarato dall&#8217;impresa. Per le imprese costituite nel corso dell&#8217;anno solare si fa riferimento al numero di dipendenti alla fine del primo mese di attivit\u00e0. L&#8217;impresa \u00e8 tenuta a fornire all&#8217;INPS apposita dichiarazione al verificarsi di eventi che, modificando la forza lavoro in precedenza comunicata, influiscano ai fini del limite di cui al comma 1. Agli effetti di cui al presente articolo sono da comprendersi nel calcolo tutti i lavoratori, compresi i lavoratori a domicilio e gli apprendisti, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all&#8217;interno che all&#8217;esterno dell&#8217;azienda.<\/p>\n<p>3. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ordinaria \u00e8 stabilito il contributo addizionale di cui all\u2019articolo 5. Il contributo addizionale non \u00e8 dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 14<br \/>\n(Informazione e consultazione sindacale)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. Nei casi di sospensione o riduzione dell&#8217;attivit\u00e0 produttiva, l\u2019impresa \u00e8 tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonch\u00e9 alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente pi\u00f9 rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell&#8217;orario di lavoro, l&#8217;entit\u00e0 e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto della situazione avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell&#8217;impresa.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">3. L&#8217;intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 1, ridotti a 10 per le imprese fino a 50 dipendenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">4. Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la sospensione o la riduzione dell&#8217;attivit\u00e0 produttiva, l&#8217;impresa \u00e8 tenuta a comunicare ai soggetti di cui al comma 1 la durata prevedibile della sospensione o riduzione e il numero dei lavoratori interessati. Quando la sospensione o riduzione dell\u2019orario di lavoro sia superiore a sedici ore settimanali si procede, a richiesta dell&#8217;impresa o dei soggetti di\u00a0cui al comma 1, da presentarsi entro tre giorni dalla comunicazione di cui al primo periodo, a un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attivit\u00e0 produttiva e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro. La procedura deve esaurirsi entro i cinque giorni successivi a quello della richiesta.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">5. Per le imprese dell\u2019industria e dell\u2019artigianato edile e dell\u2019industria e dell\u2019artigianato lapidei, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa oltre le 13 settimane continuative.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">6. All&#8217;atto della presentazione della domanda di concessione di integrazione salariale deve essere data comunicazione dell&#8217;esecuzione degli adempimenti di cui al presente articolo.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 15<br \/>\n(Procedimento)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. Per l&#8217;ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale, l\u2019impresa presenta in via telematica all\u2019INPS domanda di concessione nella quale devono essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell&#8217;orario di lavoro e la presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste. Tali informazioni sono inviate dall\u2019INPS alle Regioni e Province autonome, per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, ai fini delle attivit\u00e0 e degli obblighi di cui all\u2019articolo 8, comma 1.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. La domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall\u2019inizio della sospensione o riduzione dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">3. Qualora la domanda venga presentata dopo il termine indicato nel comma 2, l\u2019eventuale trattamento di integrazione salariale non potr\u00e0 aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">4. Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del diritto all&#8217;integrazione salariale, l\u2019impresa \u00e8 tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all\u2019integrazione salariale non percepita.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 16<br \/>\n(Concessione)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. A decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2016 le integrazioni salariali ordinarie sono concesse dalla sede dell&#8217;INPS territorialmente competente.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore\u00a0del presente decreto, sono definiti i criteri di esame delle domande di concessione.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 17<br \/>\n(Ricorsi)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. Avverso il provvedimento di rigetto della domanda di trattamento di integrazione salariale \u00e8 ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione da parte dell\u2019INPS, al comitato di cui all&#8217;articolo 25 della legge n. 88 del 1989.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 18<br \/>\n(Disposizioni particolari per le imprese del settore agricolo)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. Restano in vigore le disposizioni di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni per quanto compatibili con il presente decreto.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. La disposizione di cui all\u2019articolo 3, comma 5, non si applica, limitatamente alla previsione di importi massimi delle prestazioni, ai trattamenti concessi per intemperie stagionali nel settore agricolo.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>CAPO III<br \/>\nINTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 19<br \/>\n(Gestione di appartenenza delle integrazioni salariali straordinarie)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. I trattamenti straordinari di integrazione salariale afferiscono alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali istituita presso l\u2019INPS, di cui all\u2019articolo 37 della legge n. 88 del 1989, che eroga le relative prestazioni e riceve i relativi contributi ordinari e addizionali, di cui all\u2019articolo 23.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. La gestione di cui al comma 1 evidenzia l\u2019apporto dello Stato, le prestazioni e la contribuzione ordinaria e addizionale.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 20<br \/>\n(Campo di applicazione)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione alle seguenti imprese, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano\u00a0occupato mediamente pi\u00f9 di quindici dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">a) imprese industriali, comprese quelle edili e affini;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">b) imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell\u2019attivit\u00e0 dell\u2019impresa che esercita l\u2019influsso gestionale prevalente;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">c) imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attivit\u00e0 in dipendenza di situazioni di difficolt\u00e0 dell\u2019azienda appaltante, che abbiano comportato per quest\u2019ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">d) imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attivit\u00e0 in conseguenza della riduzione delle attivit\u00e0 dell\u2019azienda appaltante, che abbia comportato per quest\u2019ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">e) imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">f) imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">g) imprese di vigilanza.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano altres\u00ec applicazione in relazione alle seguenti imprese, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente pi\u00f9 di cinquanta dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">a) imprese esercenti attivit\u00e0 commerciali, comprese quelle della logistica;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">3. La medesima disciplina e i medesimi obblighi contributivi trovano applicazione, a prescindere dal numero dei dipendenti, in relazione alle categorie seguenti:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">a) imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e societ\u00e0 da queste derivate, nonch\u00e9 imprese del sistema aereoportuale;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">b) partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, nei limiti di spesa di 8,5 milioni di euro per l\u2019anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dall\u2019anno 2016, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all\u2019articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">4. Nel caso di richieste presentate prima che siano trascorsi sei mesi dal trasferimento di azienda, il requisito relativo alla classe dimensionale deve sussistere, per l\u2019impresa subentrante, nel periodo decorrente dalla data del predetto trasferimento.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">5. Si ha influsso gestionale prevalente ai fini di cui al comma 1, lettera b), quando in relazione ai contratti aventi ad oggetto l&#8217;esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell&#8217;attivit\u00e0 produttiva o commerciale dell&#8217;impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall&#8217;impresa destinataria delle commesse nei confronti dell&#8217;impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente, il cinquanta per cento del complessivo fatturato dell&#8217;impresa destinataria delle commesse, secondo quanto emerge dall&#8217;elenco dei clienti e dei fornitori ai sensi dell\u2019articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">6. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e dall\u2019articolo 7, comma 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 21<br \/>\n(Causali di intervento)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. L\u2019intervento straordinario di integrazione salariale pu\u00f2 essere richiesto quando la sospensione o la riduzione dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa sia determinata da una delle seguenti causali:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">a) riorganizzazione aziendale;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">b) crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2016, dei casi di cessazione dell\u2019attivit\u00e0 produttiva dell\u2019azienda o di un ramo di essa;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">c) contratto di solidariet\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. Il programma di riorganizzazione aziendale di cui al comma 1, lettera a), deve presentare un piano di interventi volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva e deve contenere indicazioni sugli investimenti e sull\u2019eventuale attivit\u00e0 di formazione dei lavoratori. Tale programma deve, in ogni caso, essere finalizzato a un consistente recupero occupazionale del personale interessato alle sospensioni o alle riduzioni dell\u2019orario di lavoro.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">3. Il programma di crisi aziendale di cui al comma 1, lettera b), deve contenere un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria, gestionale o derivanti da condizionamenti esterni. Il piano deve indicare gli interventi correttivi da affrontare e gli obiettivi concretamente\u00a0raggiungibili finalizzati alla continuazione dell\u2019attivit\u00e0 aziendale e alla salvaguardia occupazionale.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">4. In deroga agli articoli 4, comma 1, e 22, comma 2, entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, pu\u00f2 essere autorizzato, sino a un limite massimo rispettivamente di dodici, nove e sei mesi e previo accordo stipulato in sede governativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero dello sviluppo economico, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria qualora all\u2019esito del programma di crisi aziendale di cui al comma 3, l\u2019impresa cessi l\u2019attivit\u00e0 produttiva e sussistano concrete prospettive di rapida cessione dell\u2019azienda e di un conseguente riassorbimento occupazionale. A tal fine il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all\u2019articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, \u00e8 incrementato dell\u2019importo di cui al primo periodo per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Al fine del monitoraggio della relativa spesa gli accordi di cui al primo periodo del presente comma sono trasmessi al Ministero dell\u2019economia e delle finanze. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell\u2019economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri per l\u2019applicazione del presente comma.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">5. Il contratto di solidariet\u00e0 di cui al comma 1, lettera c), \u00e8 stipulato dall\u2019impresa attraverso contratti collettivi aziendali ai sensi dell\u2019articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che stabiliscono una riduzione dell&#8217;orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo pi\u00f9 razionale impiego. La riduzione media oraria non pu\u00f2 essere superiore al 60 per cento dell\u2019orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidariet\u00e0. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell\u2019orario di lavoro non pu\u00f2 essere superiore al 70 per cento nell\u2019arco dell\u2019intero periodo per il quale il contratto di solidariet\u00e0 \u00e8 stipulato. Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di solidariet\u00e0. Il trattamento di integrazione salariale \u00e8 ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale. Gli accordi di cui al primo periodo devono specificare le modalit\u00e0 attraverso le quali l\u2019impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, pu\u00f2 modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l\u2019orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale. Le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della\u00a0riduzione dell&#8217;orario di lavoro sono a carico della gestione di afferenza, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell\u2019ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">6. L\u2019impresa non pu\u00f2 richiedere l\u2019intervento straordinario di integrazione salariale per le unit\u00e0 produttive per le quali abbia richiesto, con riferimento agli stessi periodi e per causali sostanzialmente coincidenti, l\u2019intervento ordinario.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 22<br \/>\n(Durata)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. Per la causale di riorganizzazione aziendale di cui all\u2019articolo 21, comma 1, lettera a), e relativamente a ciascuna unit\u00e0 produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale pu\u00f2 avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. Per la causale di crisi aziendale di cui all\u2019articolo 21, comma 1, lettera b), e relativamente a ciascuna unit\u00e0 produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale pu\u00f2 avere una durata massima di 12 mesi, anche continuativi. Una nuova autorizzazione non pu\u00f2 essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">3. Per la causale di contratto di solidariet\u00e0 di cui all\u2019articolo 21, comma 1, lettera c), e relativamente a ciascuna unit\u00e0 produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale pu\u00f2 avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Alle condizioni previste dal comma 5, la durata massima pu\u00f2 raggiungere 36 mesi, anche continuativi, nel quinquennio mobile.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">4. Per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale, possono essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel limite dell\u201980 per cento delle ore lavorabili nell\u2019unit\u00e0 produttiva nell\u2019arco di tempo di cui al programma autorizzato.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">5. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui all\u2019articolo 4, comma 1, la durata dei trattamenti per la causale di contratto di solidariet\u00e0 viene computata nella misura della met\u00e0 per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica alle imprese edili e affini.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 23<br \/>\n(Contribuzione)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. \u00c8 stabilito un contributo ordinario nella misura dello 0,90 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori per i quali trova applicazione la disciplina delle integrazioni salariali straordinarie, di cui 0,60 per cento a carico dell\u2019impresa o del partito politico e 0,30 per cento a carico del lavoratore.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. A carico delle imprese o dei partiti politici che presentano domanda di integrazione salariale straordinaria \u00e8 stabilito il contributo addizionale di cui all\u2019articolo 5.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 24<br \/>\n(Consultazione sindacale)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. L\u2019impresa che intende richiedere il trattamento straordinario di integrazione salariale per le causali di cui all\u2019articolo 21, comma 1, lettere a), e b), \u00e8 tenuta a comunicare, direttamente o tramite l\u2019associazione imprenditoriale cui aderisce o conferisce mandato, alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, nonch\u00e9 alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente pi\u00f9 rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell&#8217;orario di lavoro, l&#8217;entit\u00e0 e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. Entro tre giorni dalla predetta comunicazione \u00e8 presentata dall\u2019impresa o dai soggetti di cui al comma 1, domanda di esame congiunto della situazione aziendale. Tale domanda \u00e8 trasmessa, ai fini della convocazione delle parti, al competente ufficio individuato dalla regione del territorio di riferimento, qualora l\u2019intervento richiesto riguardi unit\u00e0 produttive ubicate in una sola regione, o al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, qualora l\u2019intervento riguardi unit\u00e0 produttive ubicate in pi\u00f9 regioni. In tale caso il Ministero richiede, comunque, il parere delle regioni interessate.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">3. Costituiscono oggetto dell\u2019esame congiunto il programma che l\u2019impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione o riduzione di orario e delle ragioni che rendono non praticabili forme alternative di riduzioni di orario, nonch\u00e9 delle misure previste per la gestione delle eventuali eccedenze di personale, i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, che devono essere coerenti con le ragioni per le quali \u00e8 richiesto l\u2019intervento, e le modalit\u00e0 della rotazione tra i lavoratori o le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">4. Salvo il caso di richieste di trattamento presentate da imprese edili e affini, le parti devono espressamente dichiarare la non percorribilit\u00e0 della causale di contratto di solidariet\u00e0 di cui all\u2019articolo 21, comma 1, lettera c).<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">5. L\u2019intera procedura di consultazione, attivata dalla richiesta di esame congiunto, si esaurisce entro i 25 giorni successivi a quello in cui \u00e8 stata avanzata la richiesta medesima, ridotti a 10 per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell\u2019economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, \u00e8 definito l\u2019incremento della contribuzione addizionale, applicabile a titolo di sanzione per il mancato rispetto delle modalit\u00e0 di rotazione tra i lavoratori di cui al comma 3.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 25<br \/>\n(Procedimento)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. La domanda di concessione di trattamento straordinario di integrazione salariale \u00e8 presentata entro sette giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell\u2019accordo collettivo aziendale relativo al ricorso all\u2019intervento e deve essere corredata dell\u2019elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario. Tali informazioni sono inviate dall\u2019INPS ai alle Regioni e Province autonome, per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, ai fini delle attivit\u00e0 e degli obblighi di cui all\u2019articolo 8, comma 1. Per le causali di cui all\u2019articolo 21, comma 1, lettere a) e b), nella domanda di concessione dell\u2019integrazione salariale l\u2019impresa comunica inoltre il numero dei lavoratori mediamente occupati presso l\u2019unit\u00e0 produttiva oggetto dell\u2019intervento nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. La sospensione o la riduzione dell\u2019orario, cos\u00ec come concordata tra le parti nelle procedure di cui all\u2019articolo 24, decorre non prima del trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">3. In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento decorre dal trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda medesima.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">4. Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del diritto all&#8217;integrazione salariale, l\u2019impresa \u00e8 tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all\u2019integrazione salariale non percepita.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">5. La domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere presentata in unica soluzione contestualmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio. La concessione del predetto trattamento avviene con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l\u2019intero periodo richiesto. Fatte salve eventuali sospensioni del\u00a0procedimento amministrativo che si rendano necessarie a fini istruttori, il decreto di cui al secondo periodo \u00e8 adottato entro 90 giorni dalla presentazione della domanda da parte dell\u2019impresa.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">6. Le Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio, nei tre mesi antecedenti la conclusione dell\u2019intervento di integrazione salariale, procedono alle verifiche finalizzate all\u2019accertamento degli impegni aziendali. La relazione ispettiva deve essere trasmessa al competente ufficio ministeriale entro 30 giorni dalla conclusione dell\u2019intervento straordinario di integrazione salariale autorizzato. Nel caso in cui dalla relazione ispettiva emerga il mancato svolgimento, in tutto o in parte, del programma presentato dall\u2019impresa, il procedimento amministrativo volto al riesame del decreto di cui al comma 5 si conclude nei successivi 90 giorni con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fatte salve eventuali sospensioni che si rendano necessarie ai fini istruttori.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">7. L\u2019impresa, sentite le rappresentanze sindacali aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria, o in mancanza le articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente pi\u00f9 rappresentative a livello nazionale, pu\u00f2 chiedere una modifica del programma nel corso del suo svolgimento.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>TITOLO II<br \/>\nFONDI DI SOLIDARIET\u00c0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 26<br \/>\n(Fondi di solidariet\u00e0 bilaterali)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. Le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente pi\u00f9 rappresentative a livello nazionale stipulano accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi di solidariet\u00e0 bilaterali per i settori che non rientrano nell\u2019ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto, con la finalit\u00e0 di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell&#8217;attivit\u00e0 lavorativa per le cause previste dalle disposizioni di cui al predetto Titolo.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. I fondi di cui al comma 1 sono istituiti presso l\u2019INPS, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dagli accordi e contratti collettivi di cui al medesimo comma.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">3. Con le medesime modalit\u00e0 di cui ai commi 1 e 2 possono essere apportate modifiche agli atti istitutivi di ciascun fondo. Le modifiche aventi a oggetto la disciplina delle prestazioni o la misura delle aliquote sono adottate con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell&#8217;economia e\u00a0delle finanze, sulla base di una proposta del comitato amministratore di cui all\u2019articolo 36.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">4. I decreti di cui al comma 2 determinano, sulla base degli accordi e contratti collettivi, l&#8217;ambito di applicazione dei fondi di cui al comma 1, con riferimento al settore di attivit\u00e0, alla natura giuridica e alla classe di ampiezza dei datori di lavoro. Il superamento dell&#8217;eventuale soglia dimensionale fissata per la partecipazione al fondo \u00e8 verificato mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">5. I fondi di cui al comma 1 non hanno personalit\u00e0 giuridica e costituiscono gestioni dell&#8217;INPS.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">6. Gli oneri di amministrazione di ciascun fondo di cui al comma 1 sono determinati secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilit\u00e0 dell&#8217;INPS.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">7. L&#8217;istituzione dei fondi di cui al comma 1 \u00e8 obbligatoria per tutti i settori che non rientrano nell\u2019ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente pi\u00f9 di cinque dipendenti. Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gli apprendisti. Le prestazioni e i relativi obblighi contributivi non si applicano al personale dirigente se non espressamente previsto.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">8. I fondi gi\u00e0 costituiti ai sensi del comma 1 alla data di entrata in vigore del presente decreto, si adeguano alle disposizioni di cui al comma 7 entro il 31 dicembre 2015. In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore, che occupano mediamente pi\u00f9 di cinque dipendenti, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all\u2019articolo 29 a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2016 e i contributi da questi gi\u00e0 versati o comunque dovuti ai fondi di cui al primo periodo vengono trasferiti al fondo di integrazione salariale.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">9. I fondi di cui al comma 1, oltre alla finalit\u00e0 di cui al medesimo comma, possono avere le seguenti finalit\u00e0:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">a) assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">b) prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all&#8217;esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell&#8217;Unione europea.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">10. Per le finalit\u00e0 di cui al comma 9, i fondi di cui al comma 1 possono essere istituiti anche in relazione a settori di attivit\u00e0\u00a0e classi di ampiezza dei datori di lavoro che gi\u00e0 rientrano nell\u2019ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto. Per le imprese nei confronti delle quali trovano applicazione le disposizioni in materia di indennit\u00e0 di mobilit\u00e0 di cui agli articoli 4 e seguenti della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, gli accordi e contratti collettivi di cui al comma 1 possono prevedere che il fondo di solidariet\u00e0 sia finanziato, a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2017, con un&#8217;aliquota contributiva nella misura dello 0,30 per cento delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">11. Gli accordi e i contratti collettivi di cui al comma 1 possono prevedere che nel fondo di cui al medesimo comma confluisca anche l&#8217;eventuale fondo interprofessionale istituito dalle medesime parti firmatarie ai sensi dell&#8217;articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. In tal caso, al fondo affluisce anche il gettito del contributo integrativo stabilito dall&#8217;articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, con riferimento ai datori di lavoro cui si applica il fondo e le prestazioni derivanti dall&#8217;attuazione del primo periodo del presente comma sono riconosciute nel limite di tale gettito.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 27<br \/>\n(Fondi di solidariet\u00e0 bilaterali alternativi)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. In alternativa al modello previsto dall\u2019articolo 26, in riferimento ai settori dell\u2019artigianato e della somministrazione di lavoro nei quali, in considerazione dell\u2019operare di consolidati sistemi di bilateralit\u00e0 e delle peculiari esigenze di tali settori, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente pi\u00f9 rappresentative a livello nazionale hanno adeguato alla data di entrata in vigore del presente decreto le fonti normative e istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, ovvero dei fondi interprofessionali di cui all\u2019articolo 118 della legge n. 388 del 2000, o del fondo di cui all\u2019articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, alle finalit\u00e0 perseguite dall\u2019articolo 26, comma 1, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. Ove a seguito della trasformazione di cui al comma 1 sia avvenuta la confluenza, in tutto o in parte, di un fondo interprofessionale in un unico fondo bilaterale rimangono fermi gli obblighi contributivi previsti dal predetto articolo 118 della legge n. 388 del 2000, e le risorse derivanti da tali obblighi sono vincolate alle finalit\u00e0 formative.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">3. I fondi di cui al comma 1 assicurano almeno una delle seguenti prestazioni:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">a) un assegno di durata e misura pari all\u2019assegno ordinario di cui all\u2019articolo 30, comma 1;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">b) l\u2019assegno di solidariet\u00e0 di cui all\u2019articolo 31, eventualmente limitandone il periodo massimo previsto al comma 2 di tale articolo, prevedendo in ogni caso un periodo massimo non inferiore a 26 settimane in un biennio mobile.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">4. I fondi di cui al comma 1 si adeguano alle disposizioni di cui al comma 3 entro il 31 dicembre 2015. In mancanza, i datori di lavoro, che occupano mediamente pi\u00f9 di cinque dipendenti, aderenti ai fondi suddetti, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all\u2019articolo 29, a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2016 e possono richiedere le prestazioni previste dal fondo di integrazione salariale per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1\u00b0 luglio 2016.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">5. Per le finalit\u00e0 di cui al comma 1, gli accordi e i contratti collettivi definiscono:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">a) un&#8217;aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento non inferiore, fatto salvo il caso di cui alla lettera e), allo 0,45 per cento della retribuzione imponibile previdenziale a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2016, ripartita fra datore di lavoro e lavoratore secondo criteri che devono essere stabiliti da un accordo tra le parti sociali istitutive del fondo di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2015, in difetto del quale i datori di lavoro, che occupano mediamente pi\u00f9 di cinque dipendenti, aderenti al fondo di cui al comma 1, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all\u2019articolo 29 a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2016 e possono richiedere le prestazioni previste dal medesimo fondo per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1\u00b0 luglio 2016;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">b) le tipologie di prestazioni in funzione delle disponibilit\u00e0 del fondo di cui al comma 1;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">c) l&#8217;adeguamento dell&#8217;aliquota in funzione dell&#8217;andamento della gestione ovvero la rideterminazione delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l&#8217;altro tenendo presente in via previsionale gli andamenti del relativo settore in relazione anche a quello pi\u00f9 generale dell&#8217;economia e l&#8217;esigenza dell&#8217;equilibrio finanziario del fondo di cui al comma 1;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">d) la possibilit\u00e0 di far confluire al fondo di cui al comma 1 quota parte del contributo previsto per l&#8217;eventuale fondo interprofessionale istituito ai sensi dell\u2019articolo 118 della legge n. 388 del 2000;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">e) la possibilit\u00e0 di far confluire al fondo di cui al comma 1 quota parte del contributo previsto dall\u2019articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003, prevedendo un&#8217;aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento del predetto fondo a esclusivo carico del datore di lavoro, in misura non inferiore allo 0,30 per cento della retribuzione imponibile previdenziale a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2016;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">f) la possibilit\u00e0 per il fondo di cui al comma 1 di avere le finalit\u00e0 di cui all\u2019articolo 26, comma 9, lettere a) e b);<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">g) criteri e requisiti per la gestione del fondo di cui al comma 1.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, sentite le parti sociali istitutive dei fondi bilaterali di cui al comma 1, sono dettate disposizioni per determinare:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">a) criteri volti a garantire la sostenibilit\u00e0 finanziaria dei fondi;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">b) requisiti di professionalit\u00e0 e onorabilit\u00e0 dei soggetti preposti alla gestione dei fondi;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">c) criteri e requisiti per la contabilit\u00e0 dei fondi;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">d) modalit\u00e0 volte a rafforzare la funzione di controllo sulla corretta gestione dei fondi e di monitoraggio sull&#8217;andamento delle prestazioni, anche attraverso la determinazione di standard e parametri omogenei.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 28<br \/>\n(Fondo di solidariet\u00e0 residuale)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. Nei riguardi dei datori di lavoro, che occupano mediamente pi\u00f9 di quindici dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell\u2019ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto e che non hanno costituito fondi di solidariet\u00e0 bilaterali di cui all\u2019articolo 26, o fondi di solidariet\u00e0 bilaterali alternativi di cui all\u2019articolo 27, opera il fondo residuale istituito con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 febbraio 2014, n. 79141.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. Qualora gli accordi di cui all\u2019articolo 26 avvengano in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali gi\u00e0 coperti dal fondo residuale, dalla data di decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del relativo settore rientrano nell\u2019ambito di applicazione di questo e non sono pi\u00f9 soggetti alla disciplina del fondo residuale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni gi\u00e0 deliberate. I fondi costituiti secondo le procedure di cui al presente comma prevedono un\u2019aliquota di finanziamento almeno pari a quella stabilita per il fondo di integrazione salariale di cui all\u2019articolo 29, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a quindici dipendenti, e garantiscono l\u2019assegno ordinario di cui all\u2019articolo 30, comma 1. I contributi eventualmente gi\u00e0 versati o dovuti in base al decreto istitutivo del fondo residuale restano acquisiti al medesimo fondo. Il Comitato amministratore del fondo residuale, sulla base delle stime effettuate dall\u2019INPS, pu\u00f2 proporre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell&#8217;economia e delle finanze il mantenimento, in capo ai datori di lavoro del relativo settore, dell&#8217;obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni gi\u00e0 deliberate, determinata ai sensi dei commi 4 e 5 dell\u2019articolo 35.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">3. Alla gestione del fondo di solidariet\u00e0 residuale provvede un comitato amministratore, secondo quanto previsto dall\u2019articolo 36.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell\u2019economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la disciplina del fondo di solidariet\u00e0 residuale \u00e8 adeguata, a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2016, alle disposizioni del presente decreto.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 29<br \/>\n(Fondo di integrazione salariale)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. A decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2016 il fondo residuale di cui all\u2019articolo 28, assume la denominazione di fondo di integrazione salariale. A decorrere dalla medesima data, al fondo di integrazione salariale si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, in aggiunta a quelle che disciplinano il fondo residuale.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. Sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano mediamente pi\u00f9 di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell\u2019ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto e che non hanno costituito fondi di solidariet\u00e0 bilaterali di cui all\u2019articolo 26 o fondi di solidariet\u00e0 bilaterali alternativi di cui all\u2019articolo 27. Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gli apprendisti.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">3. Il fondo di integrazione salariale, finanziato con i contributi dei datori di lavoro appartenenti al fondo e dei lavoratori da questi occupati, secondo quanto definito dall\u2019articolo 33, commi 1, 2 e 4, garantisce l\u2019assegno di solidariet\u00e0 di cui all\u2019articolo 31. Nel caso di datori di lavoro che occupano mediamente pi\u00f9 di quindici dipendenti, il fondo garantisce per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile l\u2019ulteriore prestazione di cui all\u2019articolo 30, comma 1, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell&#8217;attivit\u00e0 lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie, ad esclusione delle intemperie stagionali, e straordinarie, limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">4. Alle prestazioni erogate dal fondo di integrazione salariale si provvede nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al fondo medesimo, al fine di garantirne l\u2019equilibrio di bilancio. In ogni caso, tali prestazioni sono determinate in misura non superiore a quattro volte l\u2019ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni gi\u00e0 deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">5. A decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2016, il comitato amministratore del fondo cessa di esercitare il compito di cui all\u2019articolo 36, comma 1, lettera b).<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">6. Al fine di garantire l\u2019avvio del fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2016, qualora alla data del 30 novembre 2015 non risulti ancora costituito il comitato amministratore di cui all\u2019articolo 28, comma 3, i compiti di pertinenza di tale comitato vengono temporaneamente assolti da un commissario straordinario del fondo nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che li svolge a titolo gratuito. Il commissario straordinario resta in carica sino alla costituzione del comitato amministratore del fondo.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">7. I trattamenti di integrazione salariale erogati dal fondo sono autorizzati dalla struttura territoriale INPS competente in relazione all\u2019unit\u00e0 produttiva. In caso di aziende plurilocalizzate l\u2019autorizzazione \u00e8 comunque unica ed \u00e8 rilasciata dalla sede INPS dove si trova la sede legale del datore di lavoro, o presso la quale il datore di lavoro ha richiesto l\u2019accentramento della posizione contributiva.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">8. A decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2016, l&#8217;aliquota di finanziamento del fondo \u00e8 fissata allo 0,65 per cento, per i datori di lavoro che occupano mediamente pi\u00f9 di quindici dipendenti, e allo 0,45 per cento, per i datori di lavoro che occupano mediamente sino a quindici dipendenti. \u00c8 stabilita una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro connessa all&#8217;utilizzo delle prestazioni di cui al comma 3, pari al 4 per cento della retribuzione persa.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">9. Al fondo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all\u2019articolo 35.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">10. Fermo restando quanto previsto dall\u2019articolo 35, commi 4 e 5, entro il 31 dicembre 2017 l\u2019INPS procede all\u2019analisi dell\u2019utilizzo delle prestazioni del fondo da parte dei datori di lavoro distinti per classi dimensionali e settori produttivi. Sulla base di tali analisi e del bilancio di previsione di cui al comma 3 del medesimo articolo, il comitato amministratore del fondo di integrazione salariale ha facolt\u00e0 di proporre modifiche in relazione all\u2019importo delle prestazioni o alla misura delle aliquote di contribuzione. Le modifiche sono adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell\u2019economia e delle finanze, verificate le compatibilit\u00e0 finanziarie interne al fondo.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">11. I datori di lavoro che occupano mediamente sino a quindici dipendenti possono richiedere l\u2019assegno di solidariet\u00e0 di cui all\u2019articolo 31 per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1\u00b0 luglio 2016.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 30<br \/>\n(Assegno ordinario)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. I fondi di cui all\u2019articolo 26 assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni\u00a0salariali ordinarie o straordinarie, la prestazione di un assegno ordinario di importo almeno pari all&#8217;integrazione salariale. I fondi stabiliscono la durata massima della prestazione, non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore, a seconda della causale invocata, alle durate massime previste agli articoli 12 e 22, e comunque nel rispetto della durata massima complessiva prevista dall\u2019articolo 4, comma 1. All\u2019assegno ordinario si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. La domanda di accesso all\u2019assegno ordinario erogato dai fondi di cui agli articoli 26 e 28 deve essere presentata non prima di 30 giorni dall\u2019inizio della sospensione o riduzione dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall\u2019inizio della sospensione o riduzione dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 31<br \/>\n(Assegno di solidariet\u00e0)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. A decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2016 il fondo di cui all\u2019articolo 28, garantisce un assegno di solidariet\u00e0, in favore dei dipendenti di datori di lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente pi\u00f9 rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell\u2019orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all\u2019articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. L\u2019assegno di solidariet\u00e0 pu\u00f2 essere corrisposto per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile. Ai fini della determinazione della misura dell\u2019assegno di solidariet\u00e0 per le ore di lavoro non prestate si applicano le disposizioni di cui all\u2019articolo 3.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">3. Gli accordi collettivi aziendali di cui al comma 1 individuano i lavoratori interessati dalla riduzione oraria. La riduzione media oraria non pu\u00f2 essere superiore al 60 per cento dell\u2019orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell\u2019orario di lavoro non pu\u00f2 essere superiore al 70 per cento nell\u2019arco dell\u2019intero periodo per il quale l\u2019accordo di solidariet\u00e0 \u00e8 stipulato.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">4. Gli accordi di cui al comma 1 devono specificare le modalit\u00e0 attraverso le quali, qualora sia necessario soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, il datore di lavoro pu\u00f2 modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l\u2019orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione dell\u2019assegno di solidariet\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">5. Per l&#8217;ammissione all\u2019assegno di solidariet\u00e0, il datore di lavoro presenta in via telematica all\u2019INPS domanda di concessione,\u00a0corredata dall\u2019accordo sindacale, entro sette giorni dalla data di conclusione di questo. Nella domanda deve essere indicato l\u2019elenco dei lavoratori interessati alla riduzione di orario, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 1 e dal datore di lavoro. Tali informazioni sono inviate dall\u2019INPS alle Regioni e Province autonome, per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, ai fini delle attivit\u00e0 e degli obblighi di cui all\u2019articolo 8, comma 1.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">6. La riduzione dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa deve avere inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">7. All\u2019assegno di solidariet\u00e0 si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 32<br \/>\n(Prestazioni ulteriori)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. I fondi di cui all\u2019articolo 26 possono inoltre erogare prestazioni volte a perseguire le finalit\u00e0 di cui al comma 9 del medesimo articolo.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. I fondi di cui all\u2019articolo 27 possono inoltre erogare prestazioni volte a perseguire le finalit\u00e0 di cui all\u2019articolo 26, comma 9, lettere a) e b).<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 33<br \/>\n(Contributi di finanziamento)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. I decreti di cui agli articoli 26, commi 2 e 3, e 28, comma 4, determinano le aliquote di contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, in maniera tale da garantire la precostituzione di risorse continuative adeguate sia per l&#8217;avvio dell&#8217;attivit\u00e0 sia per la situazione a regime, da verificare anche sulla base dei bilanci di previsione di cui all\u2019articolo 35, comma 3.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. Fatta salva la disposizione di cui all\u2019articolo 29, comma 8, secondo periodo, qualora siano previste le prestazioni di cui all\u2019articolo 30, comma 1, e all\u2019articolo 31, \u00e8 previsto, a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell&#8217;attivit\u00e0 lavorativa, un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, nella misura prevista dai decreti di cui al comma 1 e comunque non inferiore all&#8217;1,5 per cento.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">3. Per l\u2019assegno straordinario di cui all\u2019articolo 26, comma 9, \u00e8 dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario di importo corrispondente al fabbisogno di copertura dell\u2019assegno straordinario erogabile e della contribuzione correlata.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">4. Ai contributi di finanziamento di cui ai commi da 1 a 3 si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 34<br \/>\n(Contribuzione correlata)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. Nei casi di cui all\u2019articolo 30, comma 1, e all\u2019articolo 31, i fondi di cui agli articoli 26, 27 e 28 provvedono a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione. Nel caso delle prestazioni erogate dai fondi di cui all\u2019articolo 27 la contribuzione correlata \u00e8 versata all\u2019INPS dal datore di lavoro, il quale potr\u00e0 poi rivalersi sui fondi medesimi. La contribuzione dovuta \u00e8 computata in base a quanto previsto dall\u2019articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. La contribuzione correlata di cui al comma 1 pu\u00f2 altres\u00ec essere prevista, dai decreti istitutivi, in relazione alle prestazioni di cui all\u2019articolo 32. In tal caso, il fondo di cui all\u2019articolo 26 e all\u2019articolo 27 provvede a versare la contribuzione correlata alla prestazione alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 35<br \/>\n(Equilibrio finanziario dei fondi)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. I fondi istituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 28 hanno obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. Gli interventi a carico dei fondi di cui agli articoli 26, 27 e 28 sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse gi\u00e0 acquisite.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">3. I fondi istituiti ai sensi degli articoli 26 e 28 hanno obbligo di presentazione, sin dalla loro costituzione, di bilanci di previsione a otto anni basati sullo scenario macroeconomico coerente con il pi\u00f9 recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">4.\u00a0Sulla base del bilancio di previsione di cui al comma 3, il comitato amministratore di cui all\u2019articolo 36 ha facolt\u00e0 di proporre modifiche in relazione all&#8217;importo delle prestazioni o alla misura dell&#8217;aliquota di contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche in corso d&#8217;anno, con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell&#8217;economia e delle finanze, verificate le compatibilit\u00e0 finanziarie interne al fondo, sulla base della proposta del comitato amministratore.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">5. In caso di necessit\u00e0 di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fronte a prestazioni gi\u00e0 deliberate o da deliberare,\u00a0ovvero di inadempienza del comitato amministratore in relazione all&#8217;attivit\u00e0 di cui al comma 4, l&#8217;aliquota contributiva pu\u00f2 essere modificata con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell&#8217;economia e delle finanze, anche in mancanza di proposta del comitato amministratore. In ogni caso, in assenza dell&#8217;adeguamento contributivo di cui al comma 4, l&#8217;INPS \u00e8 tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 36<br \/>\nComitato amministratore<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. Alla gestione di ciascun fondo istituito ai sensi dell\u2019articolo 26 e del fondo di cui all\u2019articolo 28, provvede un comitato amministratore con i seguenti compiti:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell&#8217;INPS, i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione delle prestazioni previste dal decreto istitutivo;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">c) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">d) vigilare sull&#8217;affluenza dei contributi, sull&#8217;ammissione agli interventi e sull&#8217;erogazione dei trattamenti, nonch\u00e9 sull&#8217;andamento della gestione;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">e) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">f) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o regolamenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. Il comitato amministratore \u00e8 composto da esperti in possesso dei requisiti di professionalit\u00e0 e onorabilit\u00e0 previsti dagli articoli 37 e 38, designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti l&#8217;accordo o il contratto collettivo, in numero complessivamente non superiore a dieci, o nel maggior numero necessario a garantire la rappresentanza di tutte le parti sociali istitutive del fondo, nonch\u00e9 da due rappresentanti, con qualifica di dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze e in possesso dei requisiti di onorabilit\u00e0 previsti dall\u2019articolo 38. Ai componenti del comitato non spetta alcun emolumento, indennit\u00e0 o rimborso spese.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">3. Il comitato amministratore \u00e8 nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e rimane in carica per quattro anni o per la diversa durata prevista dal decreto istitutivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">4.\u00a0Il presidente del comitato amministratore \u00e8 eletto dal comitato stesso tra i propri membri.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">5. Le deliberazioni del comitato amministratore sono assunte a maggioranza e, in caso di parit\u00e0 nelle votazioni, prevale il voto del presidente.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">6. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del fondo il collegio sindacale dell&#8217;INPS, nonch\u00e9 il direttore generale del medesimo Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">7. L&#8217;esecuzione delle decisioni adottate dal comitato amministratore pu\u00f2 essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimit\u00e0, da parte del direttore generale dell&#8217;INPS. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l&#8217;indicazione della norma che si ritiene violata, al presidente dell&#8217;INPS nell&#8217;ambito delle funzioni di cui all&#8217;articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni; entro tre mesi, il presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">8. Al fine di garantire l\u2019avvio dei fondi di cui all\u2019articolo 26, qualora alla data del 30 novembre 2015 non risulti ancora costituito il comitato amministratore, i compiti di pertinenza di questo vengono temporaneamente assolti da un commissario straordinario del fondo nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il commissario straordinario svolge i suoi compiti a titolo gratuito e resta in carica sino alla costituzione del comitato amministratore.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 37<br \/>\n(Requisiti di competenza e assenza di conflitto di interesse)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. Gli esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori quali membri del comitato amministratore di ciascun fondo istituito ai sensi dell\u2019articolo 26 e del fondo di cui all\u2019articolo 28, devono essere in possesso di specifica competenza ed esperienza in materia di lavoro e occupazione. Essi devono aver maturato un\u2019esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l\u2019esercizio di attivit\u00e0 di insegnamento universitario in materia di lavoro e occupazione, o di amministrazione, di carattere direttivo o di partecipazione a organi collegiali presso enti e organismi associativi di rappresentanza di categoria.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. I predetti esperti non possono, a pena di ineleggibilit\u00e0 o decadenza, detenere cariche in altri fondi bilaterali di solidariet\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">3. La sussistenza dei requisiti e l\u2019assenza di situazioni impeditive \u00e8 accertata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La decadenza dalla carica \u00e8 dichiarata dal Ministro del\u00a0lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 38<br \/>\n(Requisiti di onorabilit\u00e0)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. I membri del comitato amministratore di ciascun fondo istituito ai sensi dell\u2019articolo 26 e del fondo di cui all\u2019articolo 28, non possono, a pena di ineleggibilit\u00e0 o decadenza, trovarsi in una delle seguenti condizioni:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">a) condizioni previste dall\u2019articolo 2382 del codice civile;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">b) assoggettamento a misure di prevenzione disposte ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">c) condanna con sentenza definitiva a pena detentiva per uno dei reati previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile, salvi gli effetti della riabilitazione;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l\u2019ordine pubblico, contro l\u2019economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, di lavoro e previdenza, salvi gli effetti della riabilitazione;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo, salvi gli effetti della riabilitazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. Costituiscono causa di sospensione dalle funzioni esercitate dai membri del comitato amministratore del fondo le seguenti situazioni:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al comma 1;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">b) applicazione provvisoria di una delle misure previste dall\u2019articolo 67, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">c) applicazione di una misura cautelare di tipo personale.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">3. L\u2019assenza di situazioni impeditive \u00e8 accertata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La decadenza dalla carica o la sospensione dalle funzioni \u00e8 dichiarata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 39<br \/>\n(Disposizioni generali)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. Ai fondi di solidariet\u00e0 di cui agli articoli 26, 27 e 28 si applica l\u2019articolo 2, commi 1 e 4. Ai fondi di cui agli articoli\u00a026 e 28 si applicano anche gli articoli 4, comma 1, 7, commi da 1 a 4, e 8. A decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2016, al fondo di cui all\u2019articolo 28 si applica inoltre l\u2019articolo 1, commi 2 e 3.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 40<br \/>\n(Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano e altri fondi di solidariet\u00e0)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. Ai sensi dell\u2019articolo 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28, le Province autonome di Trento e di Bolzano possono sostenere l\u2019istituzione di un fondo di solidariet\u00e0 territoriale intersettoriale cui, salvo diverse disposizioni, si applica la disciplina prevista per i fondi di solidariet\u00e0 bilaterali di cui all\u2019articolo 26. Al predetto fondo si applica la disciplina di cui all\u2019articolo 35.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. Il decreto istitutivo del fondo di cui al comma 1 \u00e8 adottato d\u2019intesa con i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano ed \u00e8 trasmesso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell\u2019economia e delle finanze. Ai medesimi Ministeri sono trasmessi i bilanci di previsione e di consuntivo del fondo.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">3. A decorrere dalla data di istituzione del fondo di cui al comma 1, sono soggetti alla sua disciplina i datori di lavoro appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell\u2019ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto e che non abbiano costituito fondi di solidariet\u00e0 bilaterali di cui all\u2019articolo 26 o a fondi di solidariet\u00e0 bilaterali alternativi di cui all\u2019articolo 27, che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unit\u00e0 produttive ubicate nel territorio delle province di Trento e di Bolzano.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">4. Hanno facolt\u00e0 di aderire al fondo di cui al comma 1 i datori di lavoro gi\u00e0 aderenti a fondi di solidariet\u00e0 bilaterali di cui all\u2019articolo 26 o a fondi di solidariet\u00e0 bilaterali alternativi di cui all\u2019articolo 27, che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unit\u00e0 produttive ubicate nel territorio delle province di Trento e Bolzano.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">5. I datori di lavoro di cui al comma 3 gi\u00e0 aderenti al fondo residuale di cui all\u2019articolo 28 o al fondo di integrazione salariale di cui all\u2019articolo 29, e i datori di lavoro che esercitano la facolt\u00e0 di cui al comma 4, non sono pi\u00f9 soggetti alla disciplina del fondo di provenienza a decorrere, rispettivamente, dalla data di istituzione del fondo di cui al comma 1 o dalla data di adesione a tale fondo, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni gi\u00e0 deliberate. I contributi eventualmente gi\u00e0 versati o dovuti al fondo di provenienza restano acquisiti a questo. Il comitato amministratore del fondo di provenienza, sulla base delle stime effettuate dall\u2019INPS, pu\u00f2\u00a0proporre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell\u2019economia e delle finanze il mantenimento, in capo ai datori di lavoro di cui al primo periodo, dell\u2019obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni gi\u00e0 deliberate, determinata ai sensi dei commi 4 e 5 dell\u2019articolo 35.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano altres\u00ec ai datori di lavoro aderenti al fondo di cui al comma 1 che aderiscono a fondi di solidariet\u00e0 bilaterali di cui all\u2019articolo 26 costituiti successivamente.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">7. Il fondo di cui al comma 1 prevede un\u2019aliquota di finanziamento almeno pari a quella stabilita per il fondo di integrazione salariale di cui all\u2019articolo 29, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a quindici dipendenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">8. Il comitato amministratore del fondo di cui al comma 1 \u00e8 integrato da due rappresentanti, con qualifica di dirigente, rispettivamente della Provincia autonoma di Trento e della Provincia autonoma di Bolzano, in possesso dei requisiti di onorabilit\u00e0 previsti dall\u2019articolo 38. Ai rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell\u2019economia e delle finanze \u00e8 riconosciuto a valere sulle disponibilit\u00e0 del fondo il rimborso delle spese di missione nella misura prevista dalla normativa vigente per i dirigenti dello Stato. Nel caso previsto dall\u2019articolo 35, comma 5, il decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell\u2019economia e delle finanze \u00e8 adottato d\u2019intesa con i responsabili dei dipartimenti competenti in materia di lavoro delle Province autonome di Trento e di Bolzano.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">9. La disciplina del fondo di cui all&#8217;articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, \u00e8 adeguata alle norme previste dal presente decreto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, sulla base di accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, stipulati dalle organizzazioni comparativamente pi\u00f9 rappresentative a livello nazionale nel settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>TITOLO III<br \/>\nCONTRATTI DI SOLIDARIETA\u2019 ESPANSIVA<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 41<br \/>\n(Contratti di solidariet\u00e0 espansiva)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. Nel caso in cui, al fine di incrementare gli organici, i contratti collettivi aziendali stipulati ai sensi dell\u2019articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, prevedano, programmandone\u00a0le modalit\u00e0 di attuazione, una riduzione stabile dell&#8217;orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, ai datori di lavoro \u00e8 concesso, per ogni lavoratore assunto sulla base dei predetti contratti collettivi e per ogni mensilit\u00e0 di retribuzione, un contributo a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali istituita presso l\u2019INPS, di cui all\u2019articolo 37 della legge n. 88 del 1989, pari, per i primi dodici mesi, al 15 per cento della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo applicabile. Per ciascuno dei due anni successivi il predetto contributo \u00e8 ridotto, rispettivamente, al 10 e al 5 per cento.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. In sostituzione del contributo di cui al comma 1, per i lavoratori di et\u00e0 compresa tra i 15 e i 29 anni assunti in forza dei contratti collettivi di cui al comma 1, per i primi tre anni e comunque non oltre il compimento del ventinovesimo anno di et\u00e0 del lavoratore assunto, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro \u00e8 dovuta in misura corrispondente a quella prevista per gli apprendisti, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalit\u00e0 dei lavoratori.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">3. Non beneficiano delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 i datori di lavoro che, nei dodici mesi antecedenti le assunzioni, abbiano proceduto a riduzioni di personale ovvero a sospensioni di lavoro in regime di cassa integrazione guadagni straordinaria.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">4. Le assunzioni operate dal datore di lavoro in forza dei contratti collettivi di cui al comma 1 non devono determinare nelle unit\u00e0 produttive interessate dalla riduzione dell&#8217;orario una riduzione della percentuale della manodopera femminile rispetto a quella maschile, ovvero di quest&#8217;ultima quando risulti inferiore, salvo che ci\u00f2 sia espressamente previsto dai contratti collettivi in ragione della carenza di manodopera femminile, ovvero maschile, in possesso delle qualifiche con riferimento alle quali \u00e8 programmata l&#8217;assunzione.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">5. Ai lavoratori delle imprese nelle quali siano stati stipulati i contratti collettivi di cui al comma 1, che abbiano una et\u00e0 inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia di non pi\u00f9 di ventiquattro mesi e abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione per la pensione di vecchiaia, spetta, a domanda e con decorrenza dal mese successivo a quello della presentazione, il suddetto trattamento di pensione nel caso in cui essi abbiano accettato di svolgere una prestazione di lavoro di durata non superiore alla met\u00e0 dell&#8217;orario di lavoro praticato prima della riduzione convenuta nel contratto collettivo. Il trattamento spetta a condizione che la trasformazione del rapporto avvenga entro un anno dalla data di stipulazione del predetto contratto collettivo e in forza di clausole che prevedano, in corrispondenza alla maggiore riduzione di orario, un ulteriore incremento dell&#8217;occupazione. Limitatamente al predetto periodo di anticipazione il trattamento di pensione \u00e8 cumulabile con la retribuzione nel limite massimo della somma corrispondente al\u00a0trattamento retributivo perso al momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale ai sensi del presente comma, ferma restando negli altri casi la disciplina vigente in materia di cumulo di pensioni e reddito da lavoro.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">6. Ai fini dell\u2019individuazione della retribuzione da assumere quale base di calcolo per la determinazione delle quote retributive della pensione dei lavoratori che abbiano prestato lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 5, \u00e8 neutralizzato il numero delle settimane di lavoro prestate a tempo parziale, ove ci\u00f2 comporti un trattamento pensionistico pi\u00f9 favorevole.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">7.I contratti collettivi di cui al comma 1 devono essere depositati presso la direzione territoriale del lavoro. L&#8217;attribuzione del contributo \u00e8 subordinata all&#8217;accertamento, da parte della direzione territoriale del lavoro, della corrispondenza tra la riduzione concordata dell&#8217;orario di lavoro e le assunzioni effettuate. Alla direzione territoriale del lavoro \u00e8 demandata, altres\u00ec, la vigilanza in ordine alla corretta applicazione dei contratti di cui al comma 1, disponendo la sospensione del contributo nei casi di accertata violazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">8. I lavoratori assunti a norma del presente articolo sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi ai soli fini dell&#8217;applicazione di norme e istituti che prevedano l&#8217;accesso ad agevolazioni di carattere finanziario e creditizio.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>TITOLO IV<br \/>\nDISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 42<br \/>\n(Disposizioni relative a trattamenti straordinari di integrazione salariale a seguito di accordi gi\u00e0 stipulati)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. I trattamenti straordinari di integrazione salariale conseguenti a procedure di consultazione sindacale gi\u00e0 concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto, mantengono la durata prevista, nei limiti di cui alle disposizioni di legge vigenti alla data delle stesse.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. I trattamenti di cui al comma 1 riguardanti periodi successivi all\u2019entrata in vigore del presente decreto si computano ai fini della durata massima di cui all\u2019articolo 4.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">3. Per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015, riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l\u2019economia nazionale che comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilit\u00e0 di sviluppo economico territoriale, e il cui piano industriale abbia previsto l\u2019utilizzo di trattamenti straordinari di integrazione salariale oltre i limiti previsti dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, su domanda di una delle parti firmatarie\u00a0dell\u2019accordo, da inoltrare entro 30 giorni dall\u2019adozione del decreto di cui al comma 5, ed entro il limite di spesa di 90 milioni di euro per l\u2019anno 2017 e di 100 milioni di euro per l\u2019anno 2018, pu\u00f2 essere autorizzata, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell\u2019economia e delle finanze, la prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale per la durata e alle condizioni certificate dalla commissione di cui al comma 4.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">4. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri \u00e8 istituita una commissione composta da quattro membri, rispettivamente nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell\u2019economia e delle finanze. La commissione, presieduta dal membro nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, certifica l\u2019ammissibilit\u00e0 delle domande di cui al comma 3, la durata dei trattamenti di integrazione salariale previsti negli accordi, il numero dei lavoratori e l\u2019ammontare delle ore integrabili, in relazione al piano industriale e di riassorbimento occupazionale dei lavoratori previsto negli accordi. Alle attivit\u00e0 e al funzionamento della commissione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso, indennit\u00e0, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">5. Ai fini di cui al comma 3 il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all\u2019articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, \u00e8 incrementato di 90 milioni di euro per l\u2019anno 2017 e di 100 milioni di euro per l\u2019anno 2018. Al fine del monitoraggio della relativa spesa i decreti di cui al comma 3 sono trasmessi al Ministero dell\u2019economia e delle finanze. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell\u2019economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri per l\u2019applicazione dei commi 3 e 4. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 90 milioni di euro per l\u2019anno 2017 e a 100 milioni di euro per l\u2019anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all\u2019articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall\u2019articolo 43.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 43<br \/>\n(Disposizioni finanziarie)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. Il fondo di cui all\u2019articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014 \u00e8 incrementato di 25,6 milioni di euro per l\u2019anno 2015, 191,1 milioni di euro per l\u2019anno 2016, 592,5 milioni di euro per l\u2019anno 2017, 713,2 milioni di euro per l\u2019anno 2018, 845,3 milioni\u00a0di euro per l\u2019anno 2019, 868,2 milioni di euro per l\u2019anno 2020, 856,5 milioni di euro per l\u2019anno 2021, 852,8 milioni di euro per l\u2019anno 2022, 846,7 milioni di euro per l\u2019anno 2023 e 840,4 milioni di euro annui a decorrere dall\u2019anno 2024, cui si provvede mediante le economie derivanti dalle disposizioni di cui al Titolo I del presente decreto.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. I benefici di cui agli articoli da 2 a 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, sono riconosciuti anche per gli anni successivi al 2015, in relazione ai quali continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all\u2019articolo 27 del predetto decreto legislativo. All\u2019onere derivante dal primo periodo del presente comma valutato in 123 milioni di euro per l\u2019anno 2016, 125 milioni di euro per l\u2019anno 2017, 128 milioni di euro per l\u2019anno 2018, 130 milioni di euro per l\u2019anno 2019, 133 milioni di euro per l\u2019anno 2020, 136 milioni di euro per l\u2019anno 2021, 138 milioni di euro per l\u2019anno 2022, 141 milioni di euro per l\u2019anno 2023, 144 milioni di euro annui a decorrere dall\u2019anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all\u2019articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014 come rifinanziato dal presente articolo.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">3. L\u2019ultimo periodo dell\u2019articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, \u00e8 soppresso. All\u2019onere derivante dal primo periodo del presente comma valutato in 270,1 milioni di euro per l\u2019anno 2018, 567,2 milioni di euro per l\u2019anno 2019, 570,8 milioni di euro per l\u2019anno 2020, 576,6 milioni di euro per l\u2019anno 2021, 582,4 milioni di euro per l\u2019anno 2022, 588,2 milioni di euro per l\u2019anno 2023, 594,2 milioni di euro annui a decorrere dall\u2019anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all\u2019articolo 1, comma 107, della legge 190 del 2014 come rifinanziato dal presente articolo. Ai sensi dell\u2019articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell\u2019economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell\u2019articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, provvedono, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al presente comma, il Ministro dell\u2019economia e delle finanze provvede, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto alla rideterminazione del beneficio riconosciuto ai sensi del primo periodo del presente comma.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">4.\u00a0Con esclusivo riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1\u00b0 maggio 2015 e il 31 dicembre 2015 e limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, qualora la durata della NASpI, calcolata ai sensi dell\u2019articolo 5 del decreto legislativo n. 22 del 2015, sia inferiore a 6 mesi, ai\u00a0fini del calcolo della durata non si applica il secondo periodo del comma 1 di tale articolo, relativamente ad eventuali prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e Mini-ASpI 2012 fruite negli ultimi quattro anni. In ogni caso, la durata della NASpI corrisposta in conseguenza dell\u2019applicazione del primo periodo non pu\u00f2 superare il limite massimo di 6 mesi. All\u2019onere derivante dai primi due periodi del presente comma valutato in 32,8 milioni di euro per l\u2019anno 2015 e in 64,6 milioni di euro per l\u2019anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all\u2019articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal presente articolo. Ai sensi dell\u2019articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell\u2019economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell\u2019articolo 1, comma 2, della legge n. 92 del 2012, provvedono, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al presente comma, il Ministro dell\u2019economia e delle finanze provvede, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto alla rideterminazione del beneficio riconosciuto ai sensi del primi due periodi del presente comma.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">5. Ai fini della prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento della prestazione ASDI di cui all\u2019articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 anche con riferimento ai lavoratori beneficiari della prestazione NASpI che abbiano fruito di questa per l\u2019intera sua durata oltre la data del 31 dicembre 2015, l\u2019autorizzazione di spesa di cui all\u2019articolo 16, comma 7 del decreto legislativo n. 22 del 2015 \u00e8 incrementata di 180 milioni di euro per l\u2019anno 2016, di 270 milioni di euro per l\u2019anno 2017, di 170 milioni di euro per l\u2019anno 2018 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall\u2019anno 2019. Per effetto della prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento della prestazione ASDI di cui al primo periodo del presente comma, in ogni caso nel limite delle risorse di cui alla citata autorizzazione di spesa di cui all\u2019articolo 16, comma 7 del decreto legislativo n. 22 del 2015 come incrementata dal primo periodo medesimo del presente comma, fermi restando i criteri disciplinati dall\u2019articolo 16 del citato decreto legislativo n. 22 del 2015, in ogni caso la prestazione ASDI non pu\u00f2 essere usufruita per un periodo pari o superiore a 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI e comunque per un periodo pari o superiore a 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 90 giorni dalla data di\u00a0entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalit\u00e0 per prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento della prestazione ASDI di cui al presente comma. All\u2019onere derivante dal primo periodo del presente comma pari a 180 milioni di euro per l\u2019anno 2016, 270 milioni di euro per l\u2019anno 2017, 170 milioni di euro per l\u2019anno 2018 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall\u2019anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all\u2019articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014 come rifinanziato dal presente articolo.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">7. In via aggiuntiva a quanto stabilito dall\u2019articolo 17, comma 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015, il fondo per le politiche attive del lavoro, istituito dall\u2019articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, \u00e8 incrementato di 32 milioni di euro per l\u2019anno 2016, di 82 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017-2019, di 72 milioni di euro per l\u2019anno 2020, di 52 milioni di euro per l\u2019anno 2021, di 40 milioni di euro per l\u2019anno 2022, di 25 milioni di euro per l\u2019anno 2023 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024. All\u2019onere derivante dal primo periodo del presente comma pari a 32 milioni di euro per l\u2019anno 2016, a 82 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017-2019, a 72 milioni di euro per l\u2019anno 2020, a 52 milioni di euro per l\u2019anno 2021, a 40 milioni di euro per l\u2019anno 2022, a 25 milioni di euro per l\u2019anno 2023 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all\u2019articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dal presente articolo.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">8. Il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze \u00e8 autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 44<br \/>\n(Disposizioni finali e transitorie)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. Quando non diversamente indicato, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva delle integrazioni salariali di cui all\u2019articolo 4, commi 1 e 2, i trattamenti richiesti prima della data di entrata in vigore del presente decreto si computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva a tale data.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">3. La disposizione di cui all\u2019articolo 22, comma 4, non si applica nei primi 24 mesi dall\u2019entrata in vigore del presente decreto.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">4. La disposizione di cui all\u2019articolo 25, comma 2, si applica ai trattamenti straordinari di integrazione salariale richiesti a decorrere dal 1\u00b0 novembre 2015.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">5. In via transitoria, allo scopo di consentire l\u2019erogazione delle prestazioni per i primi anni di operativit\u00e0 del fondo, il limite di cui all\u2019articolo 29, comma 4, secondo periodo, calcolato in\u00a0relazione all\u2019ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda, tenuto conto delle prestazioni gi\u00e0 deliberate a qualunque titolo a favore dell\u2019azienda medesima, \u00e8 modificato nel modo seguente: nessun limite per le prestazioni erogate nell\u2019anno 2016, dieci volte nell\u2019anno 2017, otto volte nell\u2019anno 2018, sette volte nell\u2019anno 2019, sei volte nell\u2019anno 2020, cinque volte nell\u2019anno 2021. In ogni caso, le prestazioni possono essere erogate soltanto nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al fondo.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">6. Per l\u2019anno 2015 le Regioni e Province autonome possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilit\u00e0, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1\u00b0 agosto 2014, n. 83473, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l\u2019integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla Regione dell\u2019ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell\u2019articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2015.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">7. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all&#8217;articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, \u00e8 incrementato di euro 5.286.187 per l&#8217;anno 2015 e di euro 5.510.658 per l&#8217;anno 2016, ai fini del finanziamento di misure per il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all&#8217;ultimo periodo del presente comma. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a euro 5.286.187 per l&#8217;anno 2015 e a euro 5.510.658 per l&#8217;anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell&#8217;autorizzazione di spesa di cui all&#8217;articolo 1, comma 22, della legge n. 147 del 2013. Conseguentemente il medesimo articolo 1, comma 22, della legge n. 147 del 2013 \u00e8 soppresso. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, viene disciplinata la concessione nel limite massimo di euro 5.286.187 per l&#8217;anno 2015 e di euro 5.510.658 per l&#8217;anno 2016 a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all&#8217;articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, come rifinanziato dal presente comma, di misure per il sostegno al reddito, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del call-center.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">8. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, elabora entro il 31 dicembre 2015 un rapporto avente ad oggetto proposte di valorizzazione della bilateralit\u00e0 nell\u2019ambito del sostegno al reddito dei lavoratori in esubero e delle misure finalizzate alla loro ricollocazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">9. All\u2019articolo 37, comma 3, lettera d), della legge n. 88 del 1989, dopo le parole: \u201c6 agosto 1975, n. 427,\u201d sono inserite le\u00a0seguenti: \u201ce al decreto legislativo adottato in attuazione dell\u2019articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 10 dicembre 2014, n. 183,\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">10. All\u2019articolo 37, comma 8, della legge n. 88 del 1989, dopo le parole: \u201c6 agosto 1975, n. 427,\u201d sono inserite le seguenti: \u201ce al decreto legislativo adottato in attuazione dell\u2019articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 10 dicembre 2014, n. 183,\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">11. Con effetto per l\u2019anno 2015, all\u2019articolo 3, comma 5-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">a) al primo periodo, le parole: \u201csottoposte a sequestro o confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.\u201d sono sostituite dalle seguenti: \u201cche, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, siano sottoposte a sequestro o confisca, o nei cui confronti sia stata emessa dal Prefetto un&#8217;informazione antimafia interdittiva e siano state adottate le misure di cui all\u2019articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.\u201d;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">b) il secondo periodo \u00e8 sostituito dal seguente: \u201cA tale fine l&#8217;amministratore dei beni nominato ai sensi dell&#8217;articolo 2-sexies della citata legge n. 575 del 1965 o i soggetti nominati in sostituzione del soggetto coinvolto ai sensi dell\u2019articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014, esercitano le facolt\u00e0 attribuite dal presente articolo al curatore, al liquidatore e al commissario nominati in relazione alle procedure concorsuali.\u201d.<\/p>\n<p>Per gli interventi di cui al predetto articolo 3, comma 5-bis, della legge n. 223 del 1991, come modificato dal presente comma, \u00e8 altres\u00ec destinato per l\u2019anno 2015, in via aggiuntiva a quanto previsto dallo stesso articolo 3, comma 5-bis, un importo nel limite massimo di 5 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all\u2019articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 45<\/strong><br \/>\n<strong>(Accesso ai dati elementari)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. A fini di programmazione, analisi e valutazione degli interventi di politica previdenziale, assistenziale e del lavoro introdotti con i decreti legislativi di attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, il Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 maggio 2013, e successive modificazioni, e il Comitato scientifico per l\u2019indirizzo dei metodi e delle procedure per il monitoraggio della riforma del mercato del lavoro istituito in attuazione dell\u2019articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, hanno accesso diretto, anche attraverso procedure di accesso remoto, ai dati elementari detenutidall\u2019ISTAT, dall\u2019INPS, dall\u2019INAIL, dall\u2019Agenzia delle entrate, nonch\u00e9 da altri enti e amministrazioni determinati dal decreto di cui al comma 2.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. Le modalit\u00e0 di accesso ai dati utili ai fini di cui al comma 1, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto nel rispetto di quanto previsto al comma 3.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">3. All\u2019attuazione del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali gi\u00e0 previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 46<br \/>\n(Abrogazioni)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">a) il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">b) il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">c) la legge 3 febbraio 1963, n. 77;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">d) gli articoli da 2 a 5 della legge 5 novembre 1968, n. 1115;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">e) la legge 8 agosto 1972, n. 464;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">f) gli articoli da 1 a 7 e da 9 a 17 della legge 20 maggio 1975, n. 164;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">g) gli articoli 1, 2, e da 4 a 8 della legge 6 agosto 1975, n. 427;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">h) la legge 13 agosto 1980, n. 427;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">i) gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19\u00a0dicembre 1984, n. 863;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">l) l\u2019articolo 8, commi da 1 a 5, e 8 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">m) gli articoli 1, 2, e da 12 a 14 della legge 23 luglio 1991, n. 223;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">n) l\u2019articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">o) il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">p) l\u2019articolo 44, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">q) i commi 1, da 4 a 19-ter, da 22 a 45, dell\u2019articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. A decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2016 sono abrogate le seguenti disposizioni:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">a) l\u2019articolo 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">b) l\u2019articolo 3 della legge 6 agosto 1975, n. 427;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">c) il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 febbraio 2014, n. 79141;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">d) i commi 20, 20-bis e 21 dell\u2019articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">3. A decorrere dal 1\u00b0 luglio 2016 \u00e8 abrogato l\u2019articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">4. \u00c8 abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile con le disposizioni del presente decreto.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">5. Laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio all\u2019articolo unico, secondo comma, della legge n. 427 del 1980, oppure all\u2019articolo 3, commi da 4 a 45, della legge n. 92 del 2012, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal presente articolo, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ART. 47<br \/>\n(Entrata in vigore)<\/strong><\/p>\n<p>1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sar\u00e0 inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. \u00c8 fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo\u00a0<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO Testo del decreto legislativo 14 settembre 2015 n.\u00a0 148, emanato in attuazione della legge-delega 10 dicembre 2014 n. 183, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2015<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9,31],"tags":[],"class_list":["post-37128","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-21-lavoro","category-welfare"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/37128","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=37128"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/37128\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=37128"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=37128"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=37128"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}