
{"id":37558,"date":"2015-10-24T15:02:33","date_gmt":"2015-10-24T14:02:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=37558"},"modified":"2015-10-24T15:02:33","modified_gmt":"2015-10-24T14:02:33","slug":"servizi-al-mercato-del-lavoro-cosa-cambia-con-il-decreto-n-150","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=37558","title":{"rendered":"SERVIZI AL MERCATO DEL LAVORO: COSA CAMBIA CON IL DECRETO N. 150"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">L&#8217;ANTICIPAZIONE DELLA RIFORMA COSTITUZIONALE ATTRAVERSO L&#8217;ISTITUZIONE DELL&#8217;AGENZIA NAZIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE E LE SUE IMPLICAZIONI PRATICHE<\/span><\/p>\n<p><em>Intervista a\u00a0<\/em><em>cura di Gloria Lattanzi, pubblicata sul sito\u00a0<\/em><a href=\"http:\/\/news.biancolavoro.it\/legge-di-stabilita-2016-jobs-act-intervista-esclusiva-pietro-ichino\/\" target=\"_blank\">biancolavoro.it<\/a>,<em>\u00a021 ottobre 2015<\/em><!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><strong>Professor Ichino, quali sono le ragioni che hanno portato, nel D.Lgs. n. 150\/2015 del <em>Jobs Act<\/em>, all&#8217;eliminazione del\u00a0contratto di ricollocazione, che invece era previsto nel D.Lgs. 22\/2015, e all&#8217;inserimento al suo posto dell&#8217;assegno di ricollocazione?<br \/>\n<\/strong>Non parlerei di &#8220;eliminazione&#8221; del contratto di ricollocazione: nel decreto n. 150 del settembre scorso il riferimento \u00e8 pur sempre a questo nuovo strumento, gi\u00e0 previsto nell&#8217;articolo 1, comma 215, della legge di stabilit\u00e0 2014 (n. 147\/2013), e richiamato anche nella legge-delega 10 dicembre 2014 n. 183. L&#8217;assegno di ricollocazione costituisce, per cos\u00ec dire, un pezzo del meccanismo. Dal punto di vista giuridico, \u00e8 una parte dell&#8217;oggetto del contratto di ricollocazione, corrispettiva rispetto al servizio di assistenza e all&#8217;impegno di disponibilit\u00e0 del disoccupato interessato, che ne costituiscono le altre due parti.<\/p>\n<p><strong>Perch\u00e9 l&#8217;assegno di ricollocazione pu\u00f2 essere richiesto solo dopo almeno quattro mesi di disoccupazione?<br \/>\n<\/strong>In Germania il requisito \u00e8 fissato a due soli mesi di disoccupazione. La ragione sta in questo: in tempi normali, la maggior parte dei lavoratori che perdono il posto ritrovano una occupazione in due o tre mesi; sarebbe dunque fuori luogo attivare il servizio di assistenza intensiva prima che se ne sia verificata la effettiva necessit\u00e0 nel caso singolo. Vero \u00e8 che in alcuni casi \u00e8 facilmente prevedibile fin da subito che di quel servizio ci sar\u00e0 bisogno: in quei casi \u00e8 sbagliato attendere dei mesi prima di attivarlo. Questo \u00e8 il motivo per cui nei Paesi Bassi la decisione circa il quando attivarlo \u00e8 lasciata al centro per l&#8217;impiego. Nel nostro caso, poi, la determinazione del requisito in quattro mesi &#8211; lo schema originario del decreto ne prevedeva addirittura sei &#8211; \u00e8 nata da una necessit\u00e0 di copertura finanziaria posta in modo molto stringente dalla Ragioneria generale: si \u00e8 voluto rafforzare il requisito al fine di ridurre l&#8217;impegno di spesa.<\/p>\n<p><strong>In merito alla presunzione di subordinazione delle partite Iva e alla stabilizzazione di tali rapporti prevista dall&#8217;art. 2 del D.Lgs. 81\/2015, alla luce dei cambiamenti sociali ed economici che hanno coinvolto anche le professioni ordinistiche, perch\u00e9 escluderle da tale norma quando proprio negli studi professionali \u00e8 diffusissimo il fenomeno della subordinazione dei collaboratori a partita iva?<br \/>\n<\/strong>La ragione dell&#8217;esclusione va cercata in una presunzione di forza professionale, quindi anche contrattuale, che caratterizzerebbe gli iscritti agli albi professionali. Poich\u00e9, per\u00f2, questa presunzione non appare del tutto fondata, concordo con la sua perplessit\u00e0. La mia proposta, infatti, distingueva a questo fine le professioni compatibili con il lavoro subordinate da quelle incompatibili.<\/p>\n<p><strong>Secondo lei,\u00a0il contratto a tutele crescenti e la\u00a0maggiore flessibilit\u00e0 del contratto a tempo determinato\u00a0porteranno a una diminuzione dell&#8217;uso dello stage?<br \/>\n<\/strong>Ho qualche dubbio al riguardo. Resto convinto che sarebbe necessaria una disciplina dello stage assai pi\u00f9 rigorosa, che distingua nettamente quello curricolare da quello extra-curricolare, e ponga dei limiti molto chiari e netti a quest&#8217;ultimo.<\/p>\n<p><strong>I risultati di <em>Garanzia Giovani<\/em> non sono stati finora troppo entusiasmanti. Come sostenuto da molti, ci\u00f2 \u00e8 dipeso anche dalle inefficienze e carenze dei servizi pubblici per l&#8217;impiego e anche dalle diversit\u00e0 di gestione del programma da regione a regione. \u00c8 cos\u00ec?<br \/>\n<\/strong>S\u00ec. Ma non concordo con chi propone un bilancio del tutto negativo di questo programma: innanzitutto esso ha avuto l&#8217;effetto di mobilitare nel mercato del lavoro molte decine di migliaia di giovani che prima erano in situazione di totale inerzia e mancanza di informazioni e orientamento. I frutti di questa mobilitazione possono non vedersi subito, ma non tarderanno a manifestarsi. In secondo luogo, non si deve dimenticare che <em>Garanzia Giovani<\/em> \u00e8 nel nostro Paese il primo programma di politica attiva del lavoro che sia stato sottoposto a un rigoroso monitoraggio dei risultati. Monitoraggio che ha consentito anche una ricognizione e mappatura del grado di efficienza dei servizi su tutto il territorio nazionale. Da questo punto di vista si tratta di una prima esperienza molto utile.<\/p>\n<p><strong>Con la creazione dell&#8217;ANPAL e l&#8217;accentramento in materia di politiche attive nelle mani dello Stato, cosa cambia?<br \/>\n<\/strong>Il nuovo ordinamento attribuisce alla nuova Agenzia nazionale il compito di stabilire le linee guida e i livelli essenziali delle prestazioni che i servizi per l&#8217;impiego dovranno svolgere nel mercato del lavoro; le Regioni che ritengono di essere in grado di gestire le politiche attive in questo nuovo quadro, ne verranno investite mediante una convenzione con il Governo e il loro operato sar\u00e0 soggetto al monitoraggio dell&#8217;ANPAL. Dove la funzione non verr\u00e0 decentrata mediante la convenzione, sar\u00e0 la stessa ANPAL a svolgerla direttamente, incorporando i centri per l&#8217;impiego esistenti.<\/p>\n<p><strong>Parlando\u00a0di legge di stabilit\u00e0, di recente mi \u00e9 capitato di assistere a un caso particolare:un&#8217;impresa\u00a0\u00e9 subentrata al posto di un&#8217;altra, cessata,\u00a0nell&#8217;ambito di un contratto di appalto. L&#8217;impresa subentrante ha assunto i dipendenti della precedente, ma per ragioni organizzative non c&#8217;era posto per tutti. Nella scelta dei lavoratori da assumere,\u00a0quelli precedentemente inquadrati\u00a0con un contratto a tempo determinato sono stati\u00a0favoriti nell&#8217;assunzione-passaggio presso la nuova impresa dagli sgravi fiscali previsti per un&#8217;assunzione a tempo indeterminato (sgravi che nel 2015 sono fruibili da imprese che assumono lavoratori che da almeno 6 mesi non hanno un contratto indeterminato), a scapito di quelli che a tempo indeterminato lo erano gi\u00e0 ed erano pi\u00f9 competenti e formati (lavorando da pi\u00f9 tempo).\u00a0Le risulta la possibilit\u00e0 che si verifichino\u00a0casi del genere?<br \/>\n<\/strong>Si, qualche caso di questo genere pu\u00f2 effettivamente verificarsi. Per\u00f2, mi creda, chiunque sappia come funziona un&#8217;azienda sa che, se un lavoratore \u00e8 competente e professionalmente affidabile, \u00e8 difficile che uno sgravio contributivo temporaneo basti per fargli preferire un lavoratore meno competente e meno affidabile. Detto questo, \u00e8 anche vero che qualsiasi incentivo economico temporaneo genera inevitabilmente delle marginali distorsioni. Occorre sempre valutare se il costo di queste distorsioni \u00e8 accettabile, in rapporto ai benefici effettivamente conseguiti.<\/p>\n<p><strong>Con la legge di stabilit\u00e0 2016 si potrebbero creare situazioni analoghe?<br \/>\n<\/strong>S\u00ec,perch\u00e9 la fiscalizzazione dei contributi per i neo-assunti a tempo indeterminato viene rinnovata per il prossimo anno, sia pure dimezzata. Naturalmente, alla minore entit\u00e0 dell\u2019incentivo corrisponder\u00e0 una riduzione dell\u2019area delle distorsioni marginali di cui abbiamo parlato prima.<\/p>\n<p><strong>In questi giorni si \u00e8 parlato dell&#8217;esperienza\u00a0svedese di diminuzione dell&#8217;orario di lavoro come strumento per stimolare l&#8217;efficienza e la soddisfazione dei lavoratori e di conseguenza la produttivit\u00e0 aziendale. Nel nostro Paese, secondo lei, \u00e8\u00a0un esperimento praticabile?<br \/>\n<\/strong>Da tutte le esperienze dei Paesi pi\u00f9 evoluti possiamo imparare molto. In particolare, le politiche del lavoro sperimentate in Svezia sono una miniera a cui noi dovremmo sempre attingere a larghe mani. Penso anche alle loro pratiche appartenenti al capitolo dell\u2019<em>Active Ageing<\/em>, cio\u00e8 mirate alla promozione dell\u2019invecchiamento attivo delle persone: la flessibilizzazione degli orari e la facilitazione del passaggio a regimi di orario ridotto rientrano in questo capitolo, ma non lo esauriscono. Direi, pi\u00f9 in generale, che l\u2019unico vantaggio dell\u2019essere un Paese arretrato consiste proprio nella possibilit\u00e0 di sfruttare le esperienze migliori dei Paesi che sono davanti a noi di decenni, recuperando in breve tempo il nostro ritardo pluridecennale.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#8217;ANTICIPAZIONE DELLA RIFORMA COSTITUZIONALE ATTRAVERSO L&#8217;ISTITUZIONE DELL&#8217;AGENZIA NAZIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE E LE SUE IMPLICAZIONI PRATICHE Intervista a\u00a0cura di Gloria Lattanzi, pubblicata sul sito\u00a0biancolavoro.it,\u00a021 ottobre 2015<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[26],"tags":[],"class_list":["post-37558","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-interview"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/37558","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=37558"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/37558\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=37558"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=37558"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=37558"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}