
{"id":37578,"date":"2015-10-24T13:58:09","date_gmt":"2015-10-24T12:58:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=37578"},"modified":"2015-10-24T13:58:09","modified_gmt":"2015-10-24T12:58:09","slug":"il-giallo-del-contratto-di-ricollocazione-scomparso-nel-d-lgs-n-150","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=37578","title":{"rendered":"IL GIALLO DEL CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE &#8220;SCOMPARSO&#8221; NEL D.LGS. N. 150"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">NEL DECRETO SI PARLA DI &#8220;ASSEGNO &#8221; E NON DI &#8220;CONTRATTO&#8221; DI RICOLLOCAZIONE &#8211; MA QUESTO TIPO NEGOZIALE, PREVISTO DA ALTRE NORME LEGISLATIVE, RESTA UN <em>GENUS<\/em>, NEL QUALE RIENTRANO SIA GLI STRUMENTI ATTIVATI DA 4 REGIONI, SIA L&#8217;EVENTUALE &#8220;CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE&#8221; CHE L&#8217;ANPAL PU\u00d2 ATTIVARE UTILIZZANDO L'&#8221;ASSEGNO&#8221;<\/span><\/p>\n<p><em>Lettera pervenuta il 22 ottobre 2015 &#8211; <strong>Segue la mia risposta<\/strong><\/em><!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p>Egregio professore, da articoli apparsi in questi giorni sulla stampa emergerebbe che l&#8217;assegno di ricollocazione istituito dal nuovo decreto legislativo 150\/2015, art. 23, sostituirebbe il contratto di ricollocazione previsto dal decreto legislativo 22\/2015 all&#8217;art. 17. (Cfr. La notizia riportata dal sito Ipsoa). Non avendo trovato la norma che abroga il contratto di ricollocazione, supponendo che le due misure potrebbero coesistere perch\u00e9 finalizzate a target di ex-lavoratori diversi, le chiedo cortesemente un suo autorevole parere in merito. Certo di un suo riscontro le invio i pi\u00f9 cordiali saluti e colgo l&#8217;occasione per ringraziarla del suo infaticabile e preziosissimo contributo sulla riforma del mercato del lavoro italiano.<br \/>\nLuciano Poleggi<\/p>\n<p><em>Il contratto di ricollocazione costituisce un tipo di negozio riconosciuto dall&#8217;ordinamento a pi\u00f9 riprese: in primo luogo con il comma 215 dell&#8217;articolo 1 della legge di stabilit\u00e0 2014 (l. n. 247\/2013); poi con la legge-delega n. 183\/2015, articolo 1, comma 4, lettera <\/em>p)<em>, dove si parla di &#8220;accordi per la ricollocazione&#8221;; infine e con l&#8217;articolo 17, comma 1, del decreto n. 22\/2015, dove si torna a menzionare il &#8220;contratto di ricollocazione&#8221;. Ciascuna delle tre norme indicate \u00e8 attualmente in vigore. A questo tipo di negozio fanno, poi, riferimento diverse iniziative regionali di politica attiva del lavoro, con leggi e delibere di giunta adottate tra il 2014 e il 2015 (mi riferisco in particolare a quelle del Lazio, Veneto, Sicilia e Sardegna, reperibili agevolmente attraverso il <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=29934\" target=\"_blank\">Portale del Contratto di ricollocazione<\/a>). Ora, nel decreto n. 150 del settembre scorso si menziona soltanto l'&#8221;assegno&#8221; e non il &#8220;contratto&#8221; di ricollocazione: in questa opzione lessicale si esprime probabilmente la ben nota resistenza della struttura ministeriale (cui la redazione della disposizione \u00e8 dovuta) all&#8217;idea che il nuovo strumento di politica attiva si fondi su di un atto di autonomia negoziale cui partecipino, con il soggetto pubblico, due soggetti privati (la persona interessata e l&#8217;operatore specializzato dalla stessa prescelto): rinvio in proposito ancora ai documenti reperibili attraverso il <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=29934\" target=\"_blank\">Portale del Contratto di ricollocazione<\/a>. Sta di fatto, per\u00f2, che nell&#8217;espressione &#8220;assegno di ricollocazione&#8221; contenuta nella rubrica e nel testo dell&#8217;articolo 23 del decreto legislativo n. 150\/2015 ben pu\u00f2 oggettivamente leggersi anche un riferimento al tipo negoziale del contratto di ricollocazione istituito mediante le disposizioni legislative sopra citate: in questo ordine di idee, dunque, l&#8217;assegno di ricollocazione di cui all&#8217;articolo 23 ben pu\u00f2 costituire, per cos\u00ec dire, un pezzo del meccanismo, pi\u00f9 precisamente una parte dell&#8217;oggetto del contratto di ricollocazione, corrispettiva rispetto al servizio di assistenza e all&#8217;impegno di disponibilit\u00e0 del disoccupato interessato, che ne costituiscono le altre due parti. In altre parole: la formulazione dell&#8217;articolo 23 consente l&#8217;erogazione del <\/em>voucher<em> da parte del Centro per l&#8217;Impiego sia come atto amministrativo tradizionale, senza stipulazione di un &#8220;contratto&#8221; con il beneficiario, sia come atto di esecuzione di un contratto di ricollocazione vero e proprio, come \u00e8 previsto nei programmi regionali sopra ricordati. A questo punto spetter\u00e0 all&#8217;ANPAL, nell&#8217;esercizio della sua funzione di indirizzo e programmazione, decidere se le politiche attive del lavoro statali valorizzeranno o no l&#8217;idea originaria, cui tre leggi dello Stato fanno pur sempre riferimento. \u00a0 \u00a0(p.i.)<br \/>\n<\/em><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>NEL DECRETO SI PARLA DI &#8220;ASSEGNO &#8221; E NON DI &#8220;CONTRATTO&#8221; DI RICOLLOCAZIONE &#8211; MA QUESTO TIPO NEGOZIALE, PREVISTO DA ALTRE NORME LEGISLATIVE, RESTA UN GENUS, NEL QUALE RIENTRANO SIA GLI STRUMENTI ATTIVATI DA 4 REGIONI, SIA L&#8217;EVENTUALE &#8220;CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE&#8221; CHE L&#8217;ANPAL PU\u00d2 ATTIVARE UTILIZZANDO L&#8217;&#8221;ASSEGNO&#8221; Lettera pervenuta il 22 ottobre 2015 &#8211; Segue [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9,7],"tags":[],"class_list":["post-37578","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-21-lavoro","category-lettere"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/37578","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=37578"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/37578\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=37578"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=37578"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=37578"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}