
{"id":37608,"date":"2015-10-25T11:38:25","date_gmt":"2015-10-25T10:38:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=37608"},"modified":"2015-10-25T12:24:28","modified_gmt":"2015-10-25T11:24:28","slug":"il-procedimento-disciplinare-non-deve-attendere-la-conclusione-di-quello-penale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=37608","title":{"rendered":"IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NON DEVE ATTENDERE LA CONCLUSIONE DI QUELLO PENALE"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">SE ANCHE I PROFESSORI DI DIRITTO PUBBLICO ALIMENTANO LA CULTURA DELL&#8217;IMPUNIT\u00c0 PER I DIPENDENTI DISONESTI,\u00a0\u00c8 DIFFICILE POI PRETENDERE CHE I VERTICI DELLE AMMINISTRAZIONI SI RIAPPROPRINO DELLE LORO PREROGATIVE E LE ESERCITINO CON IL NECESSARIO RIGORE (E CHE PURE I GIUDICI FACCIANO LA LORO PARTE)<\/span><\/p>\n<p><em>Lettera al Direttore del quotidiano<\/em> la Stampa<em>, pubblicata il 25 ottobre 2015, in riferimento all&#8217;intervista a Federico Tedeschini pubblicata dallo stesso quotidiano il giorno prima &#8211; Segue <strong>una chiosa<\/strong>\u00a0<\/em><em>\u00a0&#8211; In argomento v. anche l&#8217;editoriale telegrafico del 24 ottobre <\/em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=37603\" target=\"_blank\">Nullafacenti in riviera: la reazione del sindaco troppo tardiva<\/a><!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p>Caro Direttore,<br \/>\nleggo con stupore sulla <em>Stampa<\/em> di oggi (ieri per chi legge &#8211; <em>n.d.r.)\u00a0<\/em>l\u2019intervista nella quale Federico Tedeschini, avvocato e docente universitario di diritto pubblico, contraddicendo il Presidente dell\u2019Autorit\u00e0 Anticorruzione Raffaele Cantone, sostiene che il licenziamento pu\u00f2 essere intimato a un pubblico dipendente solo dopo la sentenza di condanna penale definitiva, quindi all&#8217;esito del terzo grado del giudizio. Prima di allora \u2013 sostiene Tedeschini \u2013 il dipendente, anche se colto con le mani nel sacco, potrebbe essere soltanto sospeso cautelarmente. Se le cose stessero davvero cos\u00ec, non ci sarebbe rimedio contro il malaffare nel settore pubblico: il dipendente nullafacente o disonesto potrebbe dormire sonni tranquilli, sapendo che, mal che vada, anche dopo essere stato scoperto continuerebbe per anni e anni a prendere met\u00e0 dello stipendio, con la prospettiva di prendere anche l\u2019altra met\u00e0 se mai il reato si estinguer\u00e0 per prescrizione o patteggiamento. Per fortuna le cose non stanno affatto cos\u00ec. Nel Testo Unico per l\u2019impiego pubblico (d.lgs. n. 165\/2001) \u00e8 stato inserito nel 2009 il seguente<\/p>\n<p>Articolo 55-<em>ter. Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale<\/em><em><br \/>\n<\/em>1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, \u00e8 proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. [\u2026]<\/p>\n<p>La norma prosegue prevedendo la riapertura del procedimento disciplinare per la correzione del suo esito, sia esso favorevole o no al dipendente, nel caso in cui l\u2019esito stesso sia contraddetto dalla sentenza penale definitiva.\u00a0La legge questo stabilisce perch\u00e9 \u2013 come giustamente sottolineato da Raffaele Cantone &#8211; l\u2019efficacia del provvedimento disciplinare dipende molto dalla sua immediatezza rispetto alla scoperta della mancanza. D\u2019altra parte, non occorre che la mancanza grave di un dipendente pubblico sia rilevante sul piano penale, perch\u00e9 ne risulti giustificato il licenziamento. Per esempio, l\u2019assenza ingiustificata sistematica o la negligenza grave e ripetuta possono essere punite con il licenziamento anche se non si accompagnano con la truffa della falsa registrazione della presenza o con un altro comportamento fraudolento.<br \/>\nPietro Ichino<\/p>\n<p><span style=\"color: #993300;\"><b>MA ANCHE IL GIUDICE DEL LAVORO NON CONOSCE LA NORMA<\/b><\/span><br \/>\nSulla stessa pagina de <em>la Stampa<\/em> sulla quale compare questa mia lettera compare anche un trafiletto che qui sotto riporto integralmente.<br \/>\n<strong><em>Reintegrato al lavoro il croupier che rubava<br \/>\n<\/em><\/strong><em>La notizia \u00e8 dello scorso aprile ma, ieri, \u00e8 stata rilanciata con un certo disagio a Sanremo: un croupier del Casin\u00f2 (di propriet\u00e0 del Comune ma gestito da una societ\u00e0 privata, sia pure controllata dal pubblico) \u00e8 stato reintegrato dal giudice del lavoro nonostante una condanna a 4 anni perch\u00e9 sorpreso a rubare. Secondo il giudice, infatti, nonostante la condanna il licenziamento sarebbe dovuto scattare solo al terzo grado del processo e non, come nel caso, al primo grado. Una decisione che ha comunque stupito.<br \/>\n<\/em>Evidentemente questo giudice ignorava l&#8217;articolo 55-<em>ter<\/em>\u00a0del Testo Unico per il pubblico impiego, riportato sopra. Qualcuno gliene chieder\u00e0 conto? Se lo ignorano i giudici, non ci si pu\u00f2 stupire che lo ignorino anche i dirigenti pubblici.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>SE ANCHE I PROFESSORI DI DIRITTO PUBBLICO ALIMENTANO LA CULTURA DELL&#8217;IMPUNIT\u00c0 PER I DIPENDENTI DISONESTI,\u00a0\u00c8 DIFFICILE POI PRETENDERE CHE I VERTICI DELLE AMMINISTRAZIONI SI RIAPPROPRINO DELLE LORO PREROGATIVE E LE ESERCITINO CON IL NECESSARIO RIGORE (E CHE PURE I GIUDICI FACCIANO LA LORO PARTE) Lettera al Direttore del quotidiano la Stampa, pubblicata il 25 ottobre [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[10,7],"tags":[],"class_list":["post-37608","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-22-lavoro-pubblico","category-lettere"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/37608","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=37608"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/37608\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=37608"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=37608"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=37608"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}