
{"id":37658,"date":"2015-10-28T17:14:20","date_gmt":"2015-10-28T16:14:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=37658"},"modified":"2015-11-02T00:45:50","modified_gmt":"2015-11-01T23:45:50","slug":"sul-preavviso-di-adesione-individuale-allo-sciopero-nei-spe","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=37658","title":{"rendered":"SUL PREAVVISO DI ADESIONE INDIVIDUALE ALLO SCIOPERO NEI SPE"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">L&#8217;OBBLIGO DI ASSICURARE L&#8217;INFORMAZIONE DEGLI UTENTI CIRCA LA PROCLAMAZIONE E LA PORTATA EFFETTIVA DELLO SCIOPERO GRAVA NON SOLO SUI GESTORI DEI SERVIZI PUBBLICI, MA ANCHE SUI LORO DIPENDENTI<\/span><\/p>\n<p><em>Lettera pervenuta il 25 ottobre 2015 &#8211; Segue la mia risposta<\/em><!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p>Buongiorno Senatore Ichino,<br \/>\nho visto con interesse <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=37645\" target=\"_blank\">il video del faccia a faccia con il segretario nazionale della Funzione Pubblica Uil Giovanni Torluccio<\/a> e condivido in gran parte le opinioni da Lei espresse.\u00a0Al proposito avrei una domanda da porle riguardante un\u2019esperienza che sto vivendo in questo momento.\u00a0Sono nonna di una bimba di 4 anni che frequenta una buona Scuola Materna a Milano, senonch\u00e8 succede che quando le educatrici partecipano ad assemblee sindacali o ad uno sciopero dicono di <strong>non avere l\u2019obbligo di avvisare per tempo i genitori, <\/strong>con grave disagio per tutti come Lei si pu\u00f2 immaginare!\u00a0Ritengo che invece avvisando per tempo ci si potrebbe organizzare meglio, inoltre i genitori e i nonni magari potrebbero solidarizzare con le lavoratrici, anzich\u00e9 irritarsi e perdere ore di lavoro preziose per il nostro Paese oltre che per gli stipendi delle persone. Mi saprebbe dire in base a quale norma agiscono queste educatrici?\u00a0Grazie per una Sua risposta.\u00a0Cordiali saluti.<br \/>\nPaola Brivio Solinas<\/p>\n<p><em>Sono convinto che Lei abbia ragione. Cio\u00e8 che la legge n. 146\/1990 obblighi non solo i datori di lavoro e i sindacati, ma anche i dipendenti addetti a servizi pubblici, a comportarsi in modo tale da rendere effettivo il diritto degli utenti dei servizi stessi a un preavviso di almeno 5 giorni di anticipo circa la sospensione del servizio per sciopero. Riporto qui quanto ho scritto su questo punto nel terzo volume del trattato <\/em><a href=\"http:\/\/archivio.www.pietroichino.it\/libri\/view.asp?IDArticle=209\" target=\"_blank\">Il contratto di lavoro<\/a> (Giuffr\u00e8, 2003, \u00a7 341):<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">[&#8230;] A proposito del diritto degli utenti a essere preavvertiti in tempo utile circa i modi e i tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero, si pone la questione se l\u2019ente erogatore possa chiedere a ciascun singolo lavoratore di manifestare l\u2019adesione o no allo sciopero stesso, e se il lavoratore sia in tal caso tenuto a dichiarare veritieramente le proprie intenzioni con il necessario anticipo, in modo che possano prevedersi con precisione gli effetti dell\u2019agitazione e di questi possa essere informata l\u2019utenza. Io ritengo \u2014 in contrasto con l\u2019unica sentenza italiana edita sul punto (Pretura di Tempio Pausania 8 maggio 1995, in\u00a0<em>Riv. it. dir. lav.<\/em>, 1996, II, p.\u00a0691) \u2014 che a entrambi i quesiti debba darsi risposta positiva: la legge [n. 146\/1990] non obbliga soltanto le associazioni sindacali e gli enti erogatori, ma anche i singoli lavoratori, a garantire un trattamento civile degli utenti in occasione dello sciopero, e in particolare a garantire la conoscibilit\u00e0 di modi e tempi della sua attuazione. Non riesco a vedere alcun motivo per cui dovrebbe considerarsi scorretto il comportamento del datore che chieda al singolo lavoratore di far conoscere in anticipo la propria partecipazione o no allo sciopero, salvo l\u2019ovvio divieto di qualsiasi pressione volta a scoraggiare la scelta di partecipazione; n\u00e9 riesco a vedere alcun interesse meritevole di tutela del lavoratore a mantenere il riserbo sulla propria scelta al riguardo, che comunque non potr\u00e0 restare segreta. Certo, se un\u2019indicazione in questo senso venisse anche dalla Commissione di Garanzia, che ne avrebbe senz\u2019altro la competenza, non guasterebbe; ma le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi non devono aspettare la sollecitazione della Commissione per fare tutto quanto \u00e8 necessario, al fine di ridurre i disagi degli utenti in occasione degli scioperi. [&#8230;]<\/p>\n<p><em>Come scrivevo allora (2003), non \u00e8 questo l&#8217;orientamento oggi prevalente n\u00e9 della dottrina n\u00e9 della giurisprudenza giuslavoristiche; ma resto convinto, oggi pi\u00f9 che mai, della bont\u00e0 della tesi sostenuta. \u00a0<\/em><em>\u00a0 (p.i.)<\/em><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#8217;OBBLIGO DI ASSICURARE L&#8217;INFORMAZIONE DEGLI UTENTI CIRCA LA PROCLAMAZIONE E LA PORTATA EFFETTIVA DELLO SCIOPERO GRAVA NON SOLO SUI GESTORI DEI SERVIZI PUBBLICI, MA ANCHE SUI LORO DIPENDENTI Lettera pervenuta il 25 ottobre 2015 &#8211; Segue la mia risposta<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7,11],"tags":[],"class_list":["post-37658","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-lettere","category-23-sindacato"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/37658","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=37658"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/37658\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=37658"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=37658"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=37658"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}