
{"id":37699,"date":"2015-11-01T14:52:47","date_gmt":"2015-11-01T13:52:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=37699"},"modified":"2015-11-02T00:35:49","modified_gmt":"2015-11-01T23:35:49","slug":"licenziamenti-la-questione-del-controllo-di-proporzionalita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=37699","title":{"rendered":"LICENZIAMENTI: LA QUESTIONE DEL CONTROLLO DI PROPORZIONALIT\u00c0"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">LA VALUTAZIONE CIRCA LA PROPORZIONE TRA LICENZIAMENTO E MANCANZA CONTESTATA NON\u00a0\u00c8 STATA AFFATTO SOPPRESSA:\u00a0\u00c8 SOLTANTO MUTATA LA SANZIONE CHE COLPISCE IL LICENZIAMENTO NEL CASO DI SPROPORZIONE<\/span><\/p>\n<p><em>Lettera pervenuta il 31 ottobre 2015 &#8211; <strong>Segue la mia risposta <\/strong>&#8211; In argomento v. anche <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=37694\" target=\"_blank\">il commento alle recenti sentenze 13 ottobre 2015 n. 20540 e 20545 della Corte di Cassazione<\/a>, che, ai fini della reintegrazione, equiparano all&#8217;insussistenza del comportamento contestato al lavoratore la sua liceit\u00e0 (cio\u00e8 la sua non qualificabilit\u00e0 come inadempimento)<\/em><!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p>Caro senatore, ogni volta che in azienda si discute della nuova norma sui licenziamenti, che io considero una riforma sacrosanta, mi sento obiettare che il giudice non avr\u00e0 pi\u00f9 la possibilit\u00e0 di controllare la proporzionalit\u00e0 tra il licenziamento e la mancanza contestata al lavoratore, che quindi viene abrogato un principio enunciato dal codice civile e che questo sarebbe incostituzionale. Come sta davvero la cosa? E come la vede lei? Grazie<br \/>\nGianpaolo Gornati<\/p>\n<p><em>Il controllo di proporzionalit\u00e0 tra la sanzione disciplinare e la mancanza contestata, previsto dall&#8217;articolo 2106 del Codice civile e dall&#8217;articolo 3 della legge n. 604\/1966 sui licenziamenti, non \u00e8 stato affatto soppresso. Con il decreto n. 23\/2015 \u00e8 soltanto mutata la sanzione che colpisce il licenziamento ritenuto dal giudice sproporzionato rispetto alla mancanza: non pi\u00f9 reintegrazione nel posto di lavoro, ma indennizzo determinato in relazione all&#8217;anzianit\u00e0 di servizio. L&#8217;idea alla base di questa nuova norma \u00e8 che, quando il motivo del licenziamento \u00e8 in s\u00e9 lecito (in questo caso: reazione disciplinare a una mancanza del dipendente effettivamente sussistente) ma il giudice, nella propria ampia discrezionalit\u00e0, ravvisa una sproporzione tra il motivo stesso e la sanzione disciplinare massima, scatta l&#8217;indennizzo e non la reintegrazione (in questo sta, secondo la lettura che io do della riforma, il passaggio in questo campo da una <\/em>property rule<em> a una <\/em>liability rule<em>). La norma che esclude la valutazione di proporzionalit\u00e0 da parte del giudice \u00e8 un&#8217;altra: \u00e8 quella che prevede la reintegrazione del lavoratore nel caso (non di sproporzione, appunto, ma) di radicale insussistenza del fatto contestato. In questo caso si esce dall&#8217;area della valutazione discrezionale del giudice circa la gravit\u00e0 della mancanza contestata, per entrare in <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=37694\" target=\"_blank\">un&#8217;area nella quale l&#8217;accertamento \u00e8 rigorosamente binario<\/a>: sussistenza\/insussistenza del fatto; e la nuova legge, se il fatto non sussiste, ravvisa nel comportamento del datore di lavoro un vero e proprio <\/em>abuso del potere di recesso<em>, che viene punito con la reintegrazione al pari di altri abusi, quali il licenziamento discriminatorio e quello di rappresaglia. Qui l&#8217;imputato non \u00e8 il lavoratore, ma il datore di lavoro, esattamente come nel caso della discriminazione o della rappresaglia; e la reintegrazione \u00e8 la sanzione che colpisce l&#8217;<\/em>abuso <em>della facolt\u00e0 di recesso. Questo \u00e8 anche il motivo per cui qui, al solo fine dell&#8217;applicazione della reintegrazione, l&#8217;onere della prova (circa la radicale insussistenza della mancanza) grava su chi sostiene l&#8217;accusa, cio\u00e8 sul lavoratore; mentre ai fini dell&#8217;applicazione dell&#8217;indennizzo l&#8217;onere della prova (circa la sussistenza della mancanza e la sua gravit\u00e0) grava sul datore, perch\u00e9 qui \u00e8 lui che sostiene l&#8217;accusa. \u00a0 (p.i.)<\/em><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>LA VALUTAZIONE CIRCA LA PROPORZIONE TRA LICENZIAMENTO E MANCANZA CONTESTATA NON\u00a0\u00c8 STATA AFFATTO SOPPRESSA:\u00a0\u00c8 SOLTANTO MUTATA LA SANZIONE CHE COLPISCE IL LICENZIAMENTO NEL CASO DI SPROPORZIONE Lettera pervenuta il 31 ottobre 2015 &#8211; Segue la mia risposta &#8211; In argomento v. anche il commento alle recenti sentenze 13 ottobre 2015 n. 20540 e 20545 della [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9,7],"tags":[],"class_list":["post-37699","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-21-lavoro","category-lettere"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/37699","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=37699"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/37699\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=37699"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=37699"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=37699"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}