
{"id":38076,"date":"2015-12-10T13:30:16","date_gmt":"2015-12-10T12:30:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=38076"},"modified":"2015-12-10T14:18:29","modified_gmt":"2015-12-10T13:18:29","slug":"appalti-pubblici-non-si-difendono-i-lavoratori-ingessando-i-posti-di-lavoro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=38076","title":{"rendered":"APPALTI PUBBLICI: NON SI DIFENDONO I LAVORATORI INGESSANDO I POSTI DI LAVORO"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">LE MODIFICHE APPORTATE ALLA LEGGE TENDONO A DIFENDERE A TUTTI I COSTI LA CONTINUIT\u00c0 DEL RAPPORTO DI LAVORO DEGLI ADDETTI A SERVIZI PUBBLICI; MA QUESTO MODO SBAGLIATO DI PROTEGGERLI, OLTRE A PORSI IN CONTRASTO CON NORME COSTITUZIONALI ED EUROPEE, FINISCE COL RECARE DANNO A LORO STESSI E AGLI UTENTI <\/span><\/p>\n<p><em><strong>Relazione<\/strong> svolta il 1\u00b0 dicembre 2015 alla Commissione Lavoro del Senato sul disegno di legge n. 1678-B &#8211; Segue il <strong>parere<\/strong> sul disegno di legge approvato dalla stessa Commissione Lavoro del Senato il 10 dicembre 2015<\/em><!--more--><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><strong>Relazione del senatore Pietro Ichino alla 11ma Commissione Permanente, Lavoro e Politica sociale, sul disegno di legge n. 1678-B, <\/strong><em>Deleghe al Governo per l&#8217;attuazione delle direttive 2014\/23\/UE, 2014\/24\/UE e 2014\/25\/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull&#8217;aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d&#8217;appalto degli enti erogatori nei settori dell&#8217;acqua, dell&#8217;energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonch\u00e9 per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture<\/em><\/p>\n<p>Il disegno di legge avente per oggetto l\u2019attuazione delle direttive europee in materia di appalti e relative procedure torna all&#8217;esame del Senato in terza lettura dopo che la Camera dei Deputati ha apportato numerose e rilevanti modifiche al testo uscito dalla prima lettura. Si evidenziano in particolare alcuni aspetti di competenza di questa Commissione nell&#8217;articolo 1, comma 1, lettere <em>ddd)<\/em>, <em>fff)<\/em> e <em>ggg)<\/em>, e al comma 10 del medesimo articolo.<\/p>\n<p>La <strong>lettera <em>ddd)<\/em> del comma 1<\/strong> \u00e8 stata modificata in seconda lettura con l\u2019intendimento di introdurre nel sistema dei criteri di aggiudicazione degli appalti cui la nuova normativa si applicher\u00e0, di regole tendenti a privilegiare:<\/p>\n<ul>\n<li>l\u2019utilizzazione, almeno parziale, di <em>\u201cmanodopera o personale<\/em> <em>a livello locale<\/em> <em>ovvero in via prioritaria gli addetti gi\u00e0 impiegati nel medesimo appalto<\/em>\u201d;<\/li>\n<li><em>\u201cla continuit\u00e0 dei livelli occupazionali\u201d<\/em>, sia pure <em>\u201cin ottemperanza ai principi di economicit\u00e0 dell\u2019appalto\u201d<\/em> cui faceva esclusivo riferimento il testo approvato in prima lettura.<\/li>\n<\/ul>\n<p>In riferimento alla prima parte della disposizione, che intende privilegiare la <em>\u201cmanodopera o personale a livello locale\u201d<\/em> va detto che la disposizione, attribuendo una priorit\u00e0 nell\u2019assunzione alla manodopera gi\u00e0 residente nel luogo di svolgimento dell\u2019appalto, si pone in contrasto insanabile con il principio europeo della libera circolazione delle persone e dei lavoratori in particolare. Appare dunque indiscutibile la necessit\u00e0 di sopprimere questa parte della norma.<\/p>\n<p>In riferimento alla seconda parte della disposizione sopra richiamata va detto invece che la libert\u00e0 di concorrenza \u00e8 in gran parte vanificata da una norma che imponga a tutte le imprese di svolgere una determinata attivit\u00e0 con un determinato numero di dipendenti, con la conseguenza sostanziale di impedire che una maggiore produttivit\u00e0 <em>pro capite<\/em> sia perseguita attraverso l\u2019applicazione di nuove tecnologie e\/o nuove forme di organizzazione del lavoro. Su questo punto la Corte di Giustizia \u00e8 intervenuta con una prima sentenza (10 dicembre 1991, causa C-179\/90, <em>Merci convenzionali Porto di Genova c. Siderurgica Gabrielli<\/em>, in <em>Casi e materiali di Diritto Comunitario<\/em>, a cura di P. Mengozzi, Padova, Cedam, 1994, p. 578), in seguito confermata da numerose altre, che ribadisce il divieto di normative nazionali tali da indurre le imprese \u201c\u2026 <em>a non servirsi della tecnologia moderna, con conseguente aumento dei costi delle operazioni e ritardi nella loro esecuzione<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Per altro verso, sono facilmente prevedibili le gravi incertezze interpretative che possono derivare dalla contraddizione insita in una disposizione che impone di privilegiare al tempo stesso <em>\u201cla continuit\u00e0 dei livelli occupazionali\u201d<\/em> e <em>\u201ci principi di economicit\u00e0 dell\u2019appalto\u201d<\/em>: cio\u00e8 di perseguire due obiettivi che, soprattutto in un settore <em>labour intensive<\/em>, possono risultare in concreto tra loro antitetici.<\/p>\n<p>La <strong><em>lettera fff)<\/em><\/strong> prevede l\u2019introduzione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di servizi, <em>\u201cdiversi da quelli aventi natura intellettuale\u201d<\/em>, <em>\u201ccon particolare riguardo a quelli ad alta intensit\u00e0 di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera \u00e8 pari almeno al 50 per cento dell&#8217;importo totale del contratto<\/em>\u201d. In proposito, si prevede:<\/p>\n<ul>\n<li>l\u2019applicazione, per ciascun comparto, del <em>\u201ccontratto collettivo nazionale di lavoro che presenta le migliori condizioni per i lavoratori<\/em>\u201d;<\/li>\n<li>l&#8217;introduzione di <em>\u201cclausole sociali<\/em> <em>volte a promuovere la stabilit\u00e0 occupazionale del personale impiegato<\/em>\u201d.<\/li>\n<\/ul>\n<p>In relazione al primo punto va rilevata la netta difformit\u00e0 del criterio selettivo del contratto collettivo applicabile qui indicato<\/p>\n<p>&#8211; sia rispetto a quello indicato nella successiva lettera <em>ggg) <\/em>(della quale dir\u00f2 tra breve), cos\u00ec determinandosi una contraddizione interna al testo legislativo: il criterio di cui alla lettera <em>fff)<\/em> \u00e8 diverso da quello indicato, agli stessi fini pratici, dalla lettera immediatamente successiva;<\/p>\n<p>&#8211; sia rispetto a quello previsto dall\u2019articolo 36 dello Statuto dei Lavoratori e successive precisazioni della stessa norma (in particolare la legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 25), che adottano invece il criterio selettivo della rappresentativit\u00e0 comparativamente maggiore delle associazioni datoriali e sindacali firmatarie. \u00c8 evidente quanto sia diverso, sul piano concettuale come su quello pratico, prevedere che debba applicarsi il contratto collettivo \u201c<em>che presenta le migliori condizioni per i lavoratori<\/em>\u201d, rispetto all\u2019applicazione del contratto collettivo stipulato dalle associazioni maggiormente rappresentative, ben potendo darsi il caso che il contratto collettivo pi\u00f9 vantaggioso per i lavoratori non sia quello stipulato dalle associazioni pi\u00f9 rappresentative.<\/p>\n<p>Quand\u2019anche potesse prescindersi dall\u2019ultima considerazione proposta, resterebbe comunque una disparit\u00e0 di normativa applicabile, per evvetto della disposizione in esame, per gli appalti pubblici di servizi <em>labour intensive<\/em> rispetto agli altri appalti pubblici. Poich\u00e9 questa disparit\u00e0 di trattamento appare priva di qualsiasi giustificazione ragionevole, essa difficilmente supererebbe il vaglio di costituzionalit\u00e0 alla stregua del principio di trattamento eguale in situazioni eguali (art. 3 Cost).<\/p>\n<p>In relazione al secondo punto (introduzione di <em>\u201cclausole sociali<\/em> <em>volte a promuovere la stabilit\u00e0 occupazionale del personale impiegato<\/em>\u201d) va invece osservato che in un settore <em>labour intensive<\/em> la competizione fra le imprese si svolge essenzialmente sul terreno della qualit\u00e0 delle risorse umane utilizzate. Ne consegue che, in questo settore, l\u2019imposizione di un obbligo a carico dell\u2019impresa vincitrice dell\u2019appalto di assorbire il personale dipendente dall\u2019appaltatrice precedente equivale a un sostanziale impedimento della concorrenza: si istituisce infatti una sorta di monopolio del servizio in capo all\u2019insieme delle persone che di fatto lo stanno svolgendo.<\/p>\n<p>Merita di essere ricordato, a questo proposito, il parere espresso dall\u2019Autorit\u00e0 Garante della Concorrenza e del Mercato in riferimento a una disposizione del tutto analoga a quella qui in esame, contenuta in un disegno di legge anch\u2019esso di natura molto simile a quello che \u00e8 oggetto di questa relazione (art. 24 del disegno di legge comunitaria 1995-1997, A.S. n. 1780-B, nel corso della XIII legislatura), in materia di liberalizzazione dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti, espresso il 19 febbraio 1998, dove veniva denunciata l\u2019incoerenza, per l\u2019aspetto qui in esame, del disegno di legge comunitaria con la Direttiva:<\/p>\n<p><em>\u201cl\u2019imposizione ai nuovi entranti dell\u2019onere di assorbire manodopera eccedente pu\u00f2 disincentivare l\u2019ingresso sul mercato di nuovi operatori e pu\u00f2 ridurne l\u2019impatto concorrenziale, limitando in tal modo i benefici della liberalizzazione in termini di riduzione dei prezzi e miglioramento della qualit\u00e0 dei servizi\u201d<\/em>.<\/p>\n<p>L\u2019Autorit\u00e0 proseguiva osservando che<\/p>\n<p><em>\u201cPeraltro l\u2019ingresso di nuovi operatori sul mercato dei servizi di assistenza a terra non necessariamente deve tradursi in una contrazione della domanda di lavoro nel settore. \u00c8 invece possibile che l\u2019apertura alla concorrenza del mercato in esame, comportando un aumento della qualit\u00e0 e una riduzione del prezzo dei servizi, possa determinare un aumento anche sensibile della domanda dei servizi stessi. Inoltre, appare probabile che almeno una parte della domanda di lavoro dei nuovi prestatori sul mercato dei servizi di assistenza a terra si indirizzi ai lavoratori che gi\u00e0 operano in tale settore\u201d<\/em>;<\/p>\n<p>donde \u2013 avvertiva in sostanza l\u2019Autorit\u00e0 \u2013 una garanzia sostanziale di mantenimento, se non addirittura incremento, dei livelli occupazionali nel settore, anche se non di continuit\u00e0 dei singoli rapporti contrattuali di lavoro.<\/p>\n<p>Anche in considerazione di questo parere il legislatore, in quell\u2019occasione, modific\u00f2 incisivamente il contenuto della disposizione, rendendola meglio conforme al principio comunitario di promozione e tutela della concorrenza anche in un mercato di servizi <em>labour intensive<\/em>.<\/p>\n<p>La <strong>lettera <em>ggg)<\/em><\/strong> del disegno di legge in esame reca la previsione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di lavori e servizi che stabilisca che con l\u2019espressione \u201ccontratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni\u201d si intende indicare quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente pi\u00f9 rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l&#8217;attivit\u00e0 oggetto dell&#8217;appalto e svolta dall&#8217;impresa, anche in maniera prevalente. Fin qui il testo originario approvato in prima lettura, che costituisce una specificazione della disposizione generale gi\u00e0 contenuta nell\u2019articolo 36 dello Statuto dei Lavoratori sopra citata, in linea con quanto gi\u00e0 disposto su questa materia specifica dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 25.<\/p>\n<p>Nel corso dell&#8217;esame alla Camera dei deputati, la disposizione \u00e8 stata, per\u00f2, integrata con la previsione che la disciplina specifica dettata dal legislatore delegato:<\/p>\n<p>&#8211; riguardi anche i servizi (su questo punto <em>nulla quaestio<\/em>); inoltre<\/p>\n<p>&#8211; <em>\u201cintroduca clausole sociali volte a promuovere la stabilit\u00e0 occupazionale del personale impiegato\u201d<\/em>.<\/p>\n<p>A proposito di quest\u2019ultima integrazione richiamo i rilievi critici gi\u00e0 proposti in riferimento alla lettera <em>fff)<\/em>, aggiungendo soltanto questa osservazione: l\u2019espressione \u201cpromuovere la stabilit\u00e0 occupazionale del personale impiegato\u201d difficilmente pu\u00f2 essere intesa in un senso diverso da quello di obbligare l\u2019impresa subentrante nell\u2019appalto ad assumere i dipendenti dell\u2019appaltatrice precedente. Se questo \u00e8 il significato della disposizione, essa contrasta con i principi di diritto europeo e gli orientamenti della giurisprudenza della Corte di Giustizia sopra richiamati.<\/p>\n<p>Il comma 10, infine, dispone circa <strong>i cambi di appalto nel settore dei <em>call centre<\/em><\/strong>.<\/p>\n<p>Va qui osservato preliminarmente che la disposizione si colloca al di fuori della materia originaria del disegno di legge, applicandosi all\u2019intera area degli appalti aventi a oggetto l\u2019attivit\u00e0 di <em>call centre<\/em>, anche a committenza privata, regolati dal codice civile e dalle leggi speciali (andrebbe pertanto quanto meno integrato il titolo del disegno di legge). Per altro verso, rispetto alla generalit\u00e0 degli appalti di servizi <em>labour intensive<\/em>, l\u2019area cui la disposizione si applica \u00e8 minore, essendo limitata al settore dei <em>call centre<\/em>: si pone dunque la necessit\u00e0 di una giustificazione della differenza di trattamento che si determina con l\u2019imposizione di vincoli particolari applicabili solo agli appalti di servizi di <em>call centre<\/em>, e non agli altri appalti di servizi <em>labour intensive<\/em>. Altrimenti la censura di incostituzionalit\u00e0 per violazione del principio di parit\u00e0 di trattamento a parit\u00e0 di fattispecie appare insuperabile.<\/p>\n<p>La disposizione prevede anche qui l\u2019introduzione di una clausola sociale di riassorbimento occupazionale. In particolare, si stabilisce che:<\/p>\n<ul>\n<li>in caso di successione di imprese nel contratto di appalto, il rapporto di lavoro di cui sono titolari le persone impiegate dall&#8217;appaltatore uscente continua con l&#8217;appaltatore subentrante <em>secondo le modalit\u00e0 e le condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro<\/em> applicati e vigenti alla data del trasferimento, stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;<\/li>\n<li>in assenza di specifica disciplina nazionale collettiva, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con proprio decreto adottato sentite le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, definisce i criteri generali per l&#8217;attuazione del presente comma;<\/li>\n<li>le amministrazioni pubbliche e le imprese pubbliche o private che intendono stipulare un contratto di appalto per servizi di <em>call center<\/em> devono darne comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali aziendali e alle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Richiamo a questo proposito tutte le osservazioni critiche gi\u00e0 svolte in relazione alle lettere <em>fff)<\/em> e <em>ggg)<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">* \u00a0\u00a0*\u00a0\u00a0 *<\/p>\n<p>In base all&#8217;articolo 1 comma 1, il termine per l&#8217;emanazione del decreto legislativo di recepimento delle direttive in materia di appalti \u00e8 fissato entro la data del 18 aprile 2016.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">* \u00a0\u00a0*\u00a0\u00a0 *<\/p>\n<p>Tanto premesso, mi riservo di formulare una proposta di parere alla conclusione della discussione.<\/p>\n<p>Roma, 1\u00b0 dicembre 2015<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Parere della 11ma Commissione Permanente, Lavoro e Politica sociale, sul disegno di legge n. 1678-B<br \/>\n<\/strong><em>Deleghe al Governo per l&#8217;attuazione delle direttive 2014\/23\/UE, 2014\/24\/UE e 2014\/25\/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull&#8217;aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d&#8217;appalto degli enti erogatori nei settori dell&#8217;acqua, dell&#8217;energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonch\u00e9 per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture<\/em><\/p>\n<p>La Commissione esprime parere positivo circa il disegno di legge, con le osservazioni che seguono.<\/p>\n<p>Si raccomanda alla Commissione di merito di verificare che la normativa in esame tenga insieme il soddisfacimento delle istanze di carattere sociale, come previsto dalle direttive comunitarie, con la normativa di parit\u00e0 di trattamento e con quella relativa alla concorrenza. Ci\u00f2 con particolare riferimento alle disposizioni che prevedono:<\/p>\n<ul>\n<li>alla <strong>lettera <em>ddd)<\/em> del comma 1<\/strong>, l\u2019utilizzazione, almeno parziale, di <em>\u201cmanodopera o personale<\/em> <em>a livello locale<\/em> <em>ovvero in via prioritaria gli addetti gi\u00e0 impiegati nel medesimo appalto<\/em>\u201d;<\/li>\n<li>alla <strong><em>lettera fff)<\/em><\/strong> <strong>del comma 1<\/strong>, in riferimento agli appalti pubblici di servizi <em>\u201cad alta intensit\u00e0 di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera \u00e8 pari almeno al 50 per cento dell&#8217;importo totale del contratto<\/em>\u201d, l\u2019applicazione, per ciascun comparto, del <em>\u201ccontratto collettivo nazionale di lavoro che presenta le migliori condizioni per i lavoratori<\/em>\u201d, senza alcun riferimento ai criteri che presiedono, nell&#8217;ordinamento italiano, all&#8217;individuazione del contratto collettivo di diritto comune applicabile;<\/li>\n<li>alla <strong>lettera <em>ggg)<\/em><\/strong> <strong>del comma 1<\/strong>, la necessit\u00e0 di introduzione nei bandi di appalto pubblici di <em>\u201cclausole sociali volte a promuovere la stabilit\u00e0 occupazionale del personale impiegato\u201d<\/em>.<\/li>\n<li>al <strong>comma 10<\/strong>, in tema di cambi di appalto nel settore dei <em>call centre, <\/em>l\u2019introduzione di un obbligo a carico dell&#8217;appaltatore subentrante di riassorbimento del personale dipendente dall&#8217;appaltatore cessante, destinato a essere regolato nel contratto collettivo applicabile, o, in sua assenza, in un decreto ministeriale. A quest&#8217;ultimo proposito si osserva che la disposizione affida al contratto collettivo o al decreto <em>soltanto la regolazione<\/em> dell&#8217;attuazione dell&#8217;obbligo in questione, il quale pertanto \u00e8 comunque destinato a essere sancito in modo non derogabile dalla norma legislativa.<\/li>\n<\/ul>\n<p>In particolare, si raccomanda alla Commissione di merito di valutare l&#8217;opportunit\u00e0 di integrare il testo legislativo in coerenza con il parere espresso in data odierna dall&#8217;Autorit\u00e0 Nazionale Anticorruzione, nel quale si precisa che <em>&#8220;Con specifico riferimento alla c.d. clausola sociale chiamata anche di assorbimento del personale impiegato dal precedente aggiudicatario, rientrando questa fra le condizioni particolari di esecuzione del contratto (che, ai sensi dell&#8217;art. 69 del Codice dei contratti, le stazioni appaltanti possono imporre all&#8217;aggiudicatario) sulla cui compatibilit\u00e0 con il diritto comunitario l&#8217;Autorit\u00e0 pu\u00f2 essere chiamata a esprimere valutazioni ex art. 69, comma 3, del Codice, si evidenzia che, secondo il consolidato orientamento dell&#8217;Autorit\u00e0, il riassorbimento dei lavoratori deve essere armonizzabile con l&#8217;organizzazione dell&#8217;impresa subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto e che pertanto pu\u00f2 essere consentito soltanto previa valutazione di compatibilit\u00e0 con l&#8217;organizzazione di impresa. La clausola sociale, infatti, non pu\u00f2 alterare o forzare la valutazione dell&#8217;aggiudicatario in ordine al dimensionamento dell&#8217;impresa e, in tal senso, non pu\u00f2 imporre un obbligo di integrale riassorbimento dei lavoratori del pregresso appalto, senza adeguata considerazione delle mutate condizioni del nuovo appalto, del contesto sociale e di mercato o del contesto imprenditoriale in cui dette maestranze si inseriscono&#8221;<\/em>.<\/p>\n<p>Roma, 10 dicembre 2015<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>LE MODIFICHE APPORTATE ALLA LEGGE TENDONO A DIFENDERE A TUTTI I COSTI LA CONTINUIT\u00c0 DEL RAPPORTO DI LAVORO DEGLI ADDETTI A SERVIZI PUBBLICI; MA QUESTO MODO SBAGLIATO DI PROTEGGERLI, OLTRE A PORSI IN CONTRASTO CON NORME COSTITUZIONALI ED EUROPEE, FINISCE COL RECARE DANNO A LORO STESSI E AGLI UTENTI Relazione svolta il 1\u00b0 dicembre 2015 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[25],"tags":[],"class_list":["post-38076","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-interventi"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/38076","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=38076"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/38076\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=38076"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=38076"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=38076"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}