
{"id":38275,"date":"2015-12-15T18:08:35","date_gmt":"2015-12-15T17:08:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=38275"},"modified":"2015-12-24T11:50:21","modified_gmt":"2015-12-24T10:50:21","slug":"ancora-sul-jobs-act-nel-settore-pubblico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=38275","title":{"rendered":"ANCORA SULLE TUTELE CRESCENTI NEL SETTORE PUBBLICO"},"content":{"rendered":"<p><script src=\"https:\/\/cdn.api.twitter.com\/1\/urls\/count.json?callback=jQuery1113013678622237867927_1450105097842&amp;url=https%3A%2F%2Frilievoaiaceblogliveri.wordpress.com%2F2015%2F12%2F08%2Flavoro-pubblico-escluso-da-riforma-articolo-18-con-decreto-ad-hoc-incostituzionalita-dietro-langolo%2F&amp;_=1450105097843\" async=\"\"><\/script><script src=\"https:\/\/cdn.api.twitter.com\/1\/urls\/count.json?callback=jQuery1113013678622237867927_1450105097840&amp;url=http%3A%2F%2Frilievoaiaceblogliveri.wordpress.com%2F2015%2F12%2F08%2Flavoro-pubblico-escluso-da-riforma-articolo-18-con-decreto-ad-hoc-incostituzionalita-dietro-langolo%2F&amp;_=1450105097841\" async=\"\"><\/script><\/p>\n<p><span style=\"color: #993300;\">PIENO ACCORDO SULL&#8217;APPLICABILIT\u00c0 DELLA NUOVA DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI ANCHE AI DIPENDENTI PUBBLICI, MA DISSENSO SULLA TESI SECONDO CUI IN QUESTO SETTORE NON SI PRESENTEREBBERO LE STESSE ESIGENZE DI FLESSIBILIT\u00c0 PROPRIE DELLE AZIENDE PRIVATE<\/span><\/p>\n<p><em>Articolo di Luigi Oliveri, tratto dal suo blog\u00a0<\/em><a class=\"author\" href=\"https:\/\/rilievoaiaceblogliveri.wordpress.com\/author\/rilievoaiaceblogliveri\/\" rel=\"author\">rilievoaiaceblogliveri<\/a><em>, 10 dicembre \u00a02015 &#8211; <strong>Segue la mia risposta<\/strong><\/em><!--more--><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p>Possiamo affermare che la sentenza della Corte di cassazione 26 novembre 2015, n. 24157 un effetto l\u2019ha certamente ottenuto. Ha finalmente persuaso il Governo che l\u2019articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, come riformato dalla legge Fornero (cos\u00ec la sentenza), ma anche dal d.lgs 23\/2015 (cos\u00ec la logica) si applica al lavoro pubblico e che, dunque, per escludere gli effetti delle riforme occorre una legge specifica.<\/p>\n<p>La conferma \u00e8 data da <em>La Repubblica<\/em> dell\u20198 dicembre 2015, con l\u2019articolo a firma di Luisa Grion \u201c<em>Decreto escluder\u00e0 Jobs Act per statali<\/em>\u201d. Sulla notizia l\u2019articolo \u00e8 bene informato e chiaro: \u201c<em>Il nuovo articolo 18, quello che in caso di licenziamento ingiustificato prevede l\u2019indennizzo economico al posto del reintegro sul luogo di lavoro, non si applicher\u00e0 ai dipendenti pubblici. Il governo lo metter\u00e0 per iscritto, chiaro e tondo, in uno dei prossimi decreti attuativi sulla riforma della pubblica amministrazione. Varo previsto entro Natale o al massimo ai primi di gennaio<\/em>\u201d.\u00a0Poich\u00e9 <em>La Repubblica<\/em> \u00e8 giornale vicinissimo agli ambienti governativi, la notizia \u00e8 da considerare pi\u00f9 che fondata.<\/p>\n<p>Alcune considerazioni, a questo punto, si impongono. Per anni, a partire dalla legge n. 92\/2012 [la c.d. legge Fornero &#8211; <em>n.d.r.<\/em>], i Governi che si sono succeduti e in particolare i ministri della Funzione pubblica, nello specifico Patrono Griffi e Madia, nonch\u00e9 i ministri del Lavoro e segnatamente soprattutto Fornero e Poletti, si sono incaponiti sulla teoria dell\u2019esclusione del lavoro pubblico dalle riforme dell\u2019articolo 18, senza alcun fondamento. In questo, purtroppo, sostenuti da una schiera di consulenti ed esperti del diritto, fin troppo attenti alla creativit\u00e0 delle teorie astratte utili per sostenere tesi governative e meno attenti alla concretezza delle regole giuridiche, tanto da ipotizzare la chimera del \u201cdoppio testo\u201d. Un articolo 18 <em>double face<\/em>, insomma, utilizzabile nella veste riformata in sede di vertenze relative ai licenziamenti nel lavoro privato e, invece, nella vecchia stesura laddove la vertenza riguardasse un dipendente pubblico.<\/p>\n<p>Una teoria tanto suggestiva quanto bislacca, sulla quale la Cassazione ha messo definitivamente la parola fine, s\u00ec da far finalmente comprendere che se si vuole creare una disciplina della tutela dei licenziamenti illegittimi speciale per il lavoro pubblico, occorre una legge espressa che:<\/p>\n<ol>\n<li>modifichi l\u2019articolo 51, comma 2<a href=\"https:\/\/rilievoaiaceblogliveri.wordpress.com\/2015\/12\/08\/lavoro-pubblico-escluso-da-riforma-articolo-18-con-decreto-ad-hoc-incostituzionalita-dietro-langolo\/#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a>, del d.lgs 165\/2001, eliminando il rinvio dinamico da esso disposto allo Statuto dei lavoratori e sue modifiche e integrazioni, che estende automaticamente ogni riforma non espressamente derogata al lavoro pubblico;<\/li>\n<li>oppure (o inoltre) disponga una previsione normativa di deroga alla disciplina della tutela dei licenziamenti espressamente dedicata al lavoro pubblico.<\/li>\n<\/ol>\n<div id=\"page\" class=\"hfeed site\">\n<div id=\"main\" class=\"site-main\">\n<div id=\"primary\" class=\"content-area\">\n<div id=\"content\" class=\"site-content\">\n<article id=\"post-3615\" class=\"post-3615 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro category-pubblico-impiego category-tutto tag-articolo-18 tag-incostituzionalita tag-lavoro-2 tag-reintegro\">\n<div class=\"entry-content\">\n<p>Questa intenzione pare acquisita, come acquisita, dunque, \u00e8 la fondatezza e correttezza dell\u2019interpretazione secondo la quale le riforme dell\u2019articolo 18 si estendessero direttamente ed immediatamente al lavoro pubblico.<\/p>\n<p>Acclarati questi elementi, c\u2019\u00e8 allora da verificare quanto sia costituzionalmente sostenibile una legge speciale che disciplini la tutela relativa al licenziamento illegittimo in modo differente a seconda che il datore di lavoro sia pubblico o privato.<\/p>\n<p>Sul <em>Corriere della Sera<\/em> dello scorso 6 dicembre il premier Renzi ha avanzato una giustificazione non priva di fascino: \u201c<em>Se sei dipendente pubblico significa che hai vinto un concorso. Non \u00e8 che se cambia sindaco allora quello ti licenzia [\u2026] Ma nel pubblico \u00e8 impossibile che, cambiando maggioranza politica, si possa licenziare: sarebbe discriminatorio<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Le argomentazioni esposte, per fondare una legge speciale per il lavoro pubblico, sono, dunque, due:<\/p>\n<ol>\n<li>la modalit\u00e0 di reclutamento, tramite concorso pubblico;<\/li>\n<li>la qualificazione di un licenziamento dovuto al cambio di maggioranza politica come \u201cdiscriminatorio\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Nessuna di esse, tuttavia, regge a un esame approfondito dei fortissimi rischi di incostituzionalit\u00e0 della legge speciale che si paventa.<\/p>\n<p>Partiamo dalla seconda argomentazione, riguardante la connotazione discriminatoria di un licenziamento connesso a ragioni di natura politica.<\/p>\n<p>In effetti, questa considerazione del premier non \u00e8 nuova. Il 6 gennaio 2015 il 6 gennaio in un\u2019intervista rilasciata al Messaggero l\u2019allora ancora Sotosegretario alla Presidenza del Consiglio Graziano Delrio dichiar\u00f2 sul tema: \u201c<em>La questione \u00e8 delicata per vari motivi. Nel lavoro pubblico vi \u00e8 la necessit\u00e0 di proteggere chi lavora da atteggiamenti discriminatori dovuti all\u2019orientamento politico. Se quando cambia amministrazione c\u2019\u00e8 disponibilit\u00e0 di licenziare discriminatoriamente, rischiamo di distruggere la nostra burocrazia. Dal punto di vista generale, pur mantenendo queste attenzioni, \u00e8 chiaro che \u00e8 un ragionamento che va fatto. Il lavoro pubblico ha peculiarit\u00e0 sue proprie per la tutela del bene pubblico e degli interessi generali, ma credo che sia assolutamente legittimo e serio pensare a un\u2019evoluzione in questa direzione. Serve un ragionamento a 360 gradi senza particolari paure<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Tuttavia, l\u2019attenzione del Governo in vario modo riposta nella ricerca di una garanzia contro il licenziamento discriminatorio risulta fatica sprecata. Infatti, non occorre per nulla una norma particolare relativa al lavoro pubblico.<\/p>\n<p>Evidentemente agli esponenti dell\u2019esecutivo sfugge quanto dispone l\u2019articolo 3 della legge 108\/1990, ai sensi del quale \u201c<em>Il licenziamento determinato da ragioni discriminatorie ai sensi dell\u2019articolo 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e dell\u2019articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall\u2019articolo 13 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, \u00e8 nullo indipendentemente dalla motivazione addotta e comporta, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, le conseguenze previste dall\u2019articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dalla presente legge. Tali disposizioni si applicano anche ai dirigenti<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Le ragioni discriminatorie che conducono alla nullit\u00e0 del licenziamento con conseguente reintegro, previste dall\u2019articolo 4 della legge 604\/1990 sono le seguenti: \u201c<em>Il licenziamento determinato da <strong>ragioni di credo politico<\/strong> o fede religiosa, dall\u2019appartenenza ad un sindacato e dalla partecipazione ad attivit\u00e0 sindacali \u00e8 nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Inoltre, a norma dell\u2019articolo 15 della legge n. 300\/1970 \u00e8 nullo ogni patto o atto diretto a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di et\u00e0 o basata sull\u2019orientamento sessuale o sulle convinzioni personali.<\/p>\n<p>Pertanto, l\u2019ordinamento vigente appresta gi\u00e0 adeguata tutela contro i licenziamenti discriminatori, tanto nell\u2019ambito privato quanto in quello pubblico, prevedendo la totale nullit\u00e0 del licenziamento. E l\u2019articolo 2, comma 1, del d.lgs 23\/2015, cio\u00e8 il decreto attuativo del <em>Jobs Act<\/em> che ha di fatto disapplicato il reintegro nel caso del licenziamento illegittimo, mantiene fermo, invece, il reintegro proprio nel caso dei licenziamenti nulli in quanto discriminatori: \u201c<em>Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullit\u00e0 del licenziamento perch\u00e8 discriminatorio a norma dell\u2019articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perch\u00e8 riconducibile agli altri casi di nullit\u00e0 espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Si dimostra, quindi, leggi vigenti alla mano, che l\u2019argomentazione secondo la quale occorra una norma speciale per garantire i dipendenti pubblici dalla discriminazione politica sia soltanto un espediente dialettico. In realt\u00e0 non c\u2019\u00e8 bisogno alcuno di norme particolari, perch\u00e9 la tutela gi\u00e0 oggi apprestata dalla legge, nel caso del licenziamento discriminatorio, \u00e8 quella del reintegro e vale sia per i dipendenti privati, sia per i dipendenti pubblici<a href=\"https:\/\/rilievoaiaceblogliveri.wordpress.com\/2015\/12\/08\/lavoro-pubblico-escluso-da-riforma-articolo-18-con-decreto-ad-hoc-incostituzionalita-dietro-langolo\/#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]<\/a>.<\/p>\n<p>Sgombrato il campo, dunque, dalla questione della garanzia dalla discriminazione per ragioni politiche, andiamo all\u2019altra argomentazione, secondo la quale occorra per i dipendenti pubblici una tutela particolare dal licenziamento illegittimo in ragione della modalit\u00e0 di reclutamento. Poich\u00e9 la Costituzione, all\u2019articolo 97, impone l\u2019accesso nei ruoli della PA mediante concorso pubblico, da ci\u00f2 discenderebbe la necessit\u00e0 di una regola speciale sui licenziamenti.\u00a0Tuttavia, per essere certi che l\u2019introduzione di una legge mirata a escludere i dipendenti pubblici dalla disciplina generale della tutela dal licenziamento illegittimo, occorrerebbe ricavare dalla Costituzione norme espresse o quanto meno principi che fondino la necessit\u00e0 di una tutela speciale riservata ai dipendenti pubblici dal licenziamento.<\/p>\n<p>Dando uno sguardo attento alla Costituzione, non \u00e8 dato modo di reperire alcuna norma o principio che colleghi alla modalit\u00e0 di reclutamento tramite concorso la necessit\u00e0 di una tutela speciale dal licenziamento illegittimo, diversa da quella fissata nel lavoro privato.<\/p>\n<p>Infatti, l\u2019intento della Costituzione \u00e8 garantire che l\u2019accesso agli impieghi pubblici avvenga selezionando (pur con tutti i limiti dei concorsi) i migliori ed impedendo che ci\u00f2 derivi da scelte arbitrarie o politiche.<\/p>\n<p>Acclarato che un licenziamento discriminatorio per contrapposte ragioni politiche \u00e8 gi\u00e0 vietato nel pubblico come nel privato, non si vede\u00a0quali altre ragioni possano collegare l\u2019assunzione per concorso, che \u00e8 solo strumento per assicurare imparzialit\u00e0 e parit\u00e0 di condizioni nell&#8217;assunzione, con le tutele dal licenziamento, posto che le ragioni per il licenziamento nel pubblico e nel privato sono simmetriche.\u00a0Altrimenti, occorrerebbe ricavare dalla Costituzione un diritto alla \u201cpermanenza\u201d nel posto di lavoro pubblico, che oggettivamente non \u00e8 possibile enucleare, per manifesta irragionevolezza.<\/p>\n<p>I licenziamenti oggetto della nuova disciplina di tutela del d.lgs 23\/2015 sono essenzialmente di due tipi: quello connesso a giustificato motivo oggettivo, e quello disciplinare.\u00a0\u00c8\u00a0innegabile che nell\u2019ambito del lavoro pubblico possano ricorrere entrambi i casi. Il licenziamento disciplinare \u00e8 ampiamente regolato dall\u2019articolo 55-<em>quater<\/em> del d.lgs. n.165\/2001 e dalle norme della contrattazione nazionale collettiva.\u00a0Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo \u00e8 a sua volta previsto, in termini generali, dall\u2019articolo 33 dello stesso d.lgs. n. 165\/2001, a norma del quale \u201c<em>le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall\u2019articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica<\/em>\u201d, procedure finalizzate al riassorbimento nel medesimo ente che evidenzia le ragioni oggettive, oppure, se ci\u00f2 non sia possibile, alla ricollocazione verso altri enti, o, se anche ci\u00f2 non risulti possibile, alla collocazione in disponibilit\u00e0, preliminare alla risoluzione del rapporto di lavoro.<\/p>\n<p>Condivisibile o meno che sia l\u2019impostazione del d.lgs. n. 23\/2015, esso dispone all\u2019articolo 3, comma 2, che \u201c<em>esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l\u2019insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro<\/em>\u201d. Nel caso del giustificato motivo oggettivo non \u00e8 mai possibile la reintegrazione nel posto di lavoro.<\/p>\n<p>Non si vede quale possa essere la <em>ratio<\/em> di una distinzione tra lavoro pubblico e privato, ai fini della tutela di queste tipologie di licenziamento.<\/p>\n<p>Se si ammettesse che solo nel settore privato il licenziamento disciplinare pu\u00f2 essere annullato e portare alla reintegrazione esclusivamente laddove si dimostri l\u2019assoluta assenza del fatto addebitato, allora si evidenzierebbero due situazioni inconciliabili. La prima, quella del sistema privato, nel quale la tutela della reintegrazione non si verifica nemmeno se si evidenzi l\u2019eccessivit\u00e0 del licenziamento rispetto al fatto contestato; la seconda, quella del lavoro pubblico, nell\u2019ambito del quale invece resterebbe al giudice la possibilit\u00e0 di valutare nel merito la proporzione tra fatto commesso e disposizione del licenziamento.\u00a0La disparit\u00e0 di trattamento dei lavoratori, alla luce dell\u2019articolo 3 della Costituzione, sarebbe pi\u00f9 che evidente e delle due l\u2019una: o sarebbe incostituzionale il d.lgs. n. 23\/2015, o risulterebbe incostituzionale la norma speciale che il Governo ha in mente di introdurre.<\/p>\n<p>Lo stesso varrebbe, ovviamente, anche nel caso del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.<\/p>\n<p>In realt\u00e0, Governo e Parlamento si sono cacciati da soli in un <em>cul de sac<\/em>. Lo stesso dibattito che si \u00e8 aperto circa l\u2019insufficienza delle garanzie da licenziamento nell\u2019ambito pubblico rivela come le \u201ctutele crescenti\u201d siano in assoluto ben poco garantiste e, dunque, anche nell\u2019ambito privato la sostanziale eliminazione delle tutele comporti una compressione evidente dei diritti (che per altro, almeno nel 2015, non ha dato alcuna spinta all\u2019occupazione).<\/p>\n<p>Insomma, se si afferma che le tutele dal licenziamento illegittimo per il lavoro pubblico sono insufficienti, si fornisce alla Corte costituzionale l\u2019argomentazione decisiva per evidenziare l\u2019incostituzionalit\u00e0 di una divaricazione estrema tra lavoro pubblico e privato, come quella che deriverebbe dalla previsione di disapplicare il <em>Jobs Act<\/em> solo per i 3 milioni di dipendenti pubblici, lasciandolo in vita per i 14 milioni di dipendenti privati.<\/p>\n<p>L\u2019unico sistema per escludere dalla disciplina del <em>Jobs Act<\/em> il lavoro pubblico potrebbe, forse, consistere nel rivedere totalmente le riforme di questi ultimi 25 anni e tornare all\u2019impiego sorretto solo da regole pubblicistiche, sottraendo, dunque, tutti i dipendenti pubblici e non solo quelli indicati dall\u2019articolo 3 del d.lgs. n. 165\/2001 dal regime della soggezione alle leggi del lavoro nelle aziende, regime conosciuto come \u201cprivatizzazione\u201d o \u201ccontrattualizzazione\u201d.<\/p>\n<p>Ovviamente, si tratterebbe di una forzatura estrema. Forse, da un certo punto di vista non del tutto inopportuna, visto che i risultati delle riforme del lavoro pubblico di questo quarto di secolo non sono state per nulla incoraggianti. Ma, un ritorno al passato cos\u00ec deciso apparirebbe davvero fuori dal tempo.<\/p>\n<p>Il rischio concreto, dunque, \u00e8 quello di creare l\u2019ennesimo dualismo nel mondo del lavoro, in attesa che la Corte costituzionale, prima o poi (specie quando la sua composizione si dovesse connotare da forte distanza dalle idee politiche dell\u2019attuale maggioranza) evidenzier\u00e0 l\u2019incostituzionalit\u00e0 di detto dualismo.<\/p>\n<p>Infine un\u2019annotazione. Il senatore Ichino, convinto dell\u2019inopportunit\u00e0 di creare un regime speciale per il lavoro pubblico, insiste nell\u2019affermare che l\u2019estensione delle \u201ctutele crescenti\u201d anche al lavoro pubblico sarebbe l\u2019unica garanzia contro il precariato.\u00a0A parte la circostanza che le tutele crescenti, come detto sopra, non hanno in alcun modo incrementato il numero degli occupati nell\u2019ambito privato, nel caso di specie si tratta davvero di una formula vuota.\u00a0L\u2019ingresso nel lavoro pubblico non \u00e8 certo condizionato dalla pi\u00f9 o meno facile \u201clicenziabilit\u00e0\u201d dei dipendenti, ma dall\u2019organizzazione (in gran parte da rivedere) e, soprattutto, dalle disponibilit\u00e0 finanziarie.<\/p>\n<p>Un datore pubblico risulta sostanzialmente indifferente alle regole di flessibilizzazione del mercato del lavoro, visto che pu\u00f2 programmare le proprie assunzioni a ben vedere non connettendole direttamente a fabbisogni e sistemi di produzione, bens\u00ec in relazione al rispetto dei tanti, troppi, vincoli alla spesa e al <em>turn over<\/em> posti dalla legge.<\/p>\n<p>In secondo luogo, le \u201ctutele crescenti\u201d nell\u2019ambito privato avrebbero dovuto essere (sin qui senza esito) un incentivo per indurre gli imprenditori ad assumere prevalentemente con rapporti di lavoro a tempo indeterminato (facilmente recedibili), piuttosto che mediante contratti precari; ma, nell\u2019ambito del lavoro pubblico l\u2019articolo 36 del d.lgs. n. 165\/2001 impone proprio il contratto a tempo indeterminato come sistema privilegiato e principale di assunzione, relegando i contratti flessibili ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale.\u00a0Di conseguenza, le \u201ctutele crescenti\u201d per l\u2019ordinamento del lavoro pubblico non hanno alcuna significativit\u00e0, n\u00e9 possono spingere pi\u00f9 di quanto gi\u00e0 non disponga il citato articolo 36 del d.lgs. n. 165\/2001 o il d.l. 101\/2013 a contenere il fenomeno del precariato in ambito pubblico.<\/p>\n<p>Semmai, sar\u00e0 opportuno che il Governo e il Parlamento, qualsiasi scelta compiano sul tema dei licenziamenti, comprendano la necessit\u00e0 anche di regolamentare le responsabilit\u00e0 connesse ai licenziamenti illegittimi. Non appare infatti funzionale al sistema che la pronuncia dei giudici del lavoro sulla legittimit\u00e0 dei licenziamenti, porti essa al reintegro o al pagamento di un indennizzo, configuri responsabilit\u00e0 erariale. Finch\u00e9 queste siano le conseguenze eventuali dell\u2019adozione di atti datoriali da parte di dirigenti pubblici, la questione sulla tutela dei licenziamenti rester\u00e0 comunque relegata alla lana caprina e al mondo degli slogan, considerato il bassissimo numero dei licenziamenti in ambito pubblico.<\/p>\n<p>Luigi Olivieri<\/p>\n<hr \/>\n<p><a href=\"https:\/\/rilievoaiaceblogliveri.wordpress.com\/2015\/12\/08\/lavoro-pubblico-escluso-da-riforma-articolo-18-con-decreto-ad-hoc-incostituzionalita-dietro-langolo\/#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> Se ne riporta il testo: \u201c<em>La legge 20 maggio 1970, n.300, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti<\/em>\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/rilievoaiaceblogliveri.wordpress.com\/2015\/12\/08\/lavoro-pubblico-escluso-da-riforma-articolo-18-con-decreto-ad-hoc-incostituzionalita-dietro-langolo\/#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a>\u00c8 da notare che la legge n. 124\/2015, con specifico riferimento alla dirigenza pubblica, ha costruito meccanismi diametralmente inconciliabili con le garanzie da discriminazione per ragioni politica, pur enunciati dai componenti del Governo come ragione alla base di una legge specifica che escluda il lavoro pubblico dalla riforma dell\u2019articolo 18. Infatti, \u00e8 stato realizzato un sistema di nomina e licenziamento della dirigenza pubblica, esattamente fondato sull\u2019appartenenza politica e su modalit\u00e0 di risoluzione di fatto del rapporto di lavoro, tali da escludere qualsiasi tutela per il dirigente interessato. <em>[omissis]<\/em><\/p>\n<\/div>\n<\/article>\n<p><span style=\"color: #993300;\"><strong>UN MIO COMMENTO<\/strong><\/span><\/p>\n<p><em>Chi frequenta questo sito sa che concordo pienamente con la tesi che costituisce l&#8217;oggetto principale dell&#8217;articolo di L.O.: allo stato attuale della nostra legislazione, la disciplina generale dei licenziamenti si applica anche nel settore pubblico; per sottrarre il settore pubblico alla disciplina generale occorrerebbe una norma speciale che non solo non c&#8217;\u00e8, ma <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=33949\">non \u00e8 stata voluta dal Governo<\/a> quando ha varato quello che sarebbe poi diventato il <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=37086\">decreto legislativo n. 23\/2015<\/a>. Intervengo invece per spiegare il motivo del mio dissenso rispetto alla tesi sostenuta da L.O. nell&#8217;ultima parte dell&#8217;articolo: quella secondo cui per l&#8217;assorbimento dei numerosissimi precari delle amministrazioni pubbliche non ci sarebbe alcun bisogno dell&#8217;applicazione della nuova disciplina del licenziamento (il cosiddetto &#8220;contratto a tutele crescenti&#8221;), perch\u00e9 l&#8217;ente pubblico non sarebbe esposto alle incertezze sul futuro cui \u00e8 esposta l&#8217;impresa operante nel mercato. Mi sembra molto sbagliata proprio quest&#8217;ultima affermazione: in realt\u00e0, anche l&#8217;ente pubblico deve sovente far fronte a incertezze gravi, per esempio riguardo al perdurare della disponibilit\u00e0 del finanziamento necessario per la prosecuzione del servizio e quindi del rapporto di lavoro necessario per svolgerlo, oppure riguardo al perdurare dell&#8217;esigenza in funzione della quale l&#8217;assunzione viene compiuta, oppure ancora riguardo al perdurare dell&#8217;idoneit\u00e0 della persona ingaggiata rispetto alle finalit\u00e0 specifiche cui la sua prestazione deve rispondere. Il pi\u00f9 delle volte \u00e8 proprio a causa di questa incertezza che un Comune, un ateneo, un consorzio locale, o qualsiasi altra amministrazione pubblica si avvale del contratto di collaborazione continuativa invece che di un regolare contratto di lavoro dipendente. Pi\u00f9 in generale, a ben vedere, \u00e8 ancora questa incertezza\u00a0a costituire il motivo fondamentale del blocco delle assunzioni nel settore pubblico: finch\u00e9 l&#8217;alternativa sar\u00e0 tra il tutto e il niente, cio\u00e8 tra l&#8217;inamovibilit\u00e0 di fatto e la precariet\u00e0 assoluta, nel settore pubblico continueremo ad avere centinaia di migliaia di <\/em>peripheral workers<em> precari senza rimedio. Perch\u00e9 questi possano essere riassorbiti, almeno per la parte che merita di esserlo, \u00e8 indispensabile che si passi, anche nel settore pubblico, a un regime ispirato alla coniugazione tra la necessaria flessibilit\u00e0 della struttura e un modo nuovo di costruire la sicurezza del lavoratore. \u00a0 \u00a0(p.i.)\u00a0<\/em><\/p>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>PIENO ACCORDO SULL&#8217;APPLICABILIT\u00c0 DELLA NUOVA DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI ANCHE AI DIPENDENTI PUBBLICI, MA DISSENSO SULLA TESI SECONDO CUI IN QUESTO SETTORE NON SI PRESENTEREBBERO LE STESSE ESIGENZE DI FLESSIBILIT\u00c0 PROPRIE DELLE AZIENDE PRIVATE Articolo di Luigi Oliveri, tratto dal suo blog\u00a0rilievoaiaceblogliveri, 10 dicembre \u00a02015 &#8211; Segue la mia risposta<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[10],"tags":[],"class_list":["post-38275","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-22-lavoro-pubblico"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/38275","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=38275"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/38275\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=38275"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=38275"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=38275"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}