
{"id":38308,"date":"2015-12-20T18:10:16","date_gmt":"2015-12-20T17:10:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=38308"},"modified":"2015-12-20T23:57:22","modified_gmt":"2015-12-20T22:57:22","slug":"38308","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=38308","title":{"rendered":"UN PROGETTO INTERESSANTE, MA UN PO&#8217; TROPPO TIMIDO, SU RAPPRESENTANZA E CONTRATTAZIONE"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">LA PROPOSTA DEI NOVE GIUSLAVORISTI DEL GRUPPO &#8220;FRECCIA ROSSA&#8221; RECA L&#8217;IMPRONTA TECNICA MAGISTRALE DEGLI AUTORI, MA PRESENTA LA STESSA CONTRADDIZIONE INTERNA CHE FECE ARENARE IL PROGETTO GASPERONI NEL 1998; E CONTIENE UNA DISCIPLINA TROPPO CONSERVATRICE DEL RAPPORTO TRA CONTRATTO AZIENDALE E CCNL<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"color: #000000;\"><em>Testo del progetto di legge, con la relazione illustrativa, elaborato dai professori <strong>Bruno Caruso<\/strong> (Catania), <strong>Raffaele De Luca Tamajo<\/strong> (Napoli), <strong>Riccardo Del Punta<\/strong> (Firenze), <strong>Marco Marazza<\/strong> (Roma), <strong>Arturo Maresca<\/strong> (Roma), <strong>Adalberto Perulli<\/strong> (Venezia), <strong>Roberto Romei<\/strong> (Roma), <strong>Franco Scarpelli<\/strong> (Milano), <strong>Valerio Speziale<\/strong> (Pescara) e reso pubblico il 15 dicembre 2015 &#8211; <strong>Segue un mio primo commento a caldo<\/strong><\/em><\/span><!--more--><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">..<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2015\/12\/PROPOSTA-FRdef13.XII_.15.pdf\" target=\"_blank\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-180\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/04\/icona-dwl8.png\" alt=\"icona-dwl8\" width=\"53\" height=\"53\" \/><\/a>\u00a0<a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2015\/12\/PROPOSTA-FRdef13.XII_.15.pdf\" target=\"_blank\">Scarica il dattiloscritto integrale della relazione e del progetto di legge<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #993300;\"><strong>UN MIO COMMENTO A CALDO AL PROGETTO DI LEGGE<\/strong><\/span><\/p>\n<p>Sommario<br \/>\n1.\u00a0La questione cruciale del rapporto tra organismo di rappresentanza e sindacato<br \/>\n2.\u00a0Perch\u00e9 nella seconda met\u00e0 degli anni &#8217;90 il disegno di legge Gasperoni\u00a0si aren\u00f2<br \/>\n3. Un\u00a0paradosso del nostro sistema delle relazioni industriali<br \/>\n4. Una proposta per uscirne<br \/>\n5. Il paradosso si ripresenta nella nuova proposta in esame<br \/>\n6. La questione degli indici di rappresentativit\u00e0 e quella della derogabilit\u00e0 del Ccnl<br \/>\n7. La questione della sostituibilit\u00e0 del contratto nazionale da parte del contratto aziendale<br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><strong>1. <em>La questione cruciale del rapporto tra organismo di rappresentanza e sindacato<\/em><\/strong><\/p>\n<p>In materia di rappresentanze sindacali aziendali una prima questione cruciale \u00e8 essenzialmente questa: si vuole istituire degli organismi caratterizzati o no da un <strong>rapporto organico<\/strong>\u00a0con le organizzazioni sindacali e\/o territoriali?<\/p>\n<p>Per cogliere meglio l&#8217;importanza del problema si consideri che l\u00e0 dove quel rapporto organico \u00e8 operante, ciascuna rappresentanza aziendale trae la propria legittimazione dall&#8217;investitura che le \u00e8 data dal sindacato di cui essa \u00e8 espressione ed \u00e8 dunque vincolata alle direttive e alle scelte di politica sindacale compiute dal sindacato stesso; l\u00e0 dove, invece, il rapporto organico non c&#8217;\u00e8, la rappresentanza aziendale pu\u00f2 (sia giuridicamente, sia di fatto) discostarsi da quelle scelte e da quelle direttive, perch\u00e9 la sua investitura viene dal basso, direttamente dai lavoratori. Nel primo caso, il sindacato pu\u00f2 sostituire il membro della rappresentanza sindacale che non rispetti la disciplina associativa, anche quando questo sia stato eletto dai lavoratori; nel secondo caso non pu\u00f2.<\/p>\n<p>Nella storia del nostro diritto sindacale, le <strong>rappresentanze sindacali aziendali<\/strong> istituite dallo Statuto dei Lavoratori nel 1970, sulla scorta della contrattazione collettiva del decennio precedente, sono caratterizzate da un forte ed esplicito rapporto organico con le rispettive associazioni sindacali; invece le\u00a0<strong>commissioni interne<\/strong>\u00a0istituite e regolate dagli accordi interconfederali dell&#8217;immediato dopoguerra erano caratterizzate dall&#8217;assenza di quel rapporto organico. Non \u00e8 casuale che, nell&#8217;istituire le r.s.a., lo Statuto dei Lavoratori abbia lasciato alla libera determinazione delle associazioni sindacali la scelta delle modalit\u00e0 di designazione dei loro membri (cio\u00e8 la scelta tra l&#8217;elezione da parte di tutti i lavoratori, l&#8217;elezione da parte dei soli iscritti, oppure la designazione diretta da parte dell&#8217;organismo sindacale territoriale), mentre gli accordi interconfederali che regolavano la costituzione delle commissioni interne ne disciplinavano con precisione le modalit\u00e0 di elezione diretta da parte dei dipendenti dell&#8217;unit\u00e0 produttiva (per un approfondimento in proposito rinvio ai miei scritti\u00a0<em><a href=\"http:\/\/archivio.www.pietroichino.it\/saggi\/view.asp?IDArticle=613\">Riflessioni sulla riforma delle rappresentanze sindacali aziendali<\/a><\/em>, 1995, e\u00a0<em><a href=\"http:\/\/archivio.www.pietroichino.it\/saggi\/view.asp?IDArticle=615\">Le rappresentanze sindacali in azienda dopo il referendum<\/a><\/em>, 1996).<\/p>\n<p><strong>2. <em>Perch\u00e9 nella seconda met\u00e0 degli anni &#8217;90 il disegno di legge Gasperoni\u00a0si aren\u00f2\u00a0<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Il progetto di riforma delle rappresentanze sindacali sostenuto dalla maggioranza di centro-sinistra nella XIII legislatura, che portava il nome del primo firmatario on. Gasperoni e incontrava un esplicito consenso da parte della Cgil, si caratterizzava sostanzialmente per la scelta dell&#8217;investitura delle rappresentanze dal basso, cio\u00e8 dell&#8217;assenza di rapporto organico tra di esse e le associazioni sindacali di riferimento. Nel \u00a0&#8217;98-99, nonostante l&#8217;approvazione da parte della Camera, esso fin\u00ec coll&#8217;arenarsi a causa di un sostanziale veto da parte di Cisl e di Confindustria, che vedevano il rischio della nascita per legge di una &#8220;quarta confederazione sindacale&#8221;, ovvero di una sorta di &#8220;rete di comitati di base&#8221; istituiti per legge, di fatto indipendenti dalle confederazioni maggiori.<\/p>\n<p>La cosa curiosa \u00e8 che la soluzione contenuta nel progetto Gasperoni, coerente con un disegno di decentramento della contrattazione collettiva (perch\u00e9, allentando il vincolo tra rappresentanze aziendali e associazioni sindacali, di fatto indeboliva la loro capacit\u00e0 di spendere la &#8220;moneta&#8221; della clausola di tregua nel negoziato per il contratto collettivo nazionale), venisse sostenuta dalla Cgil, cio\u00e8 dalla confederazione che con maggior vigore difendeva la centralit\u00e0 e inderogabilit\u00e0 del contratto collettivo nazionale; e che invece ad opporsi a quella soluzione fossero proprio Confindustria e Cisl, favorevoli allo spostamento del baricentro della contrattazione verso la periferia.<\/p>\n<p><strong>3. <\/strong><em><strong>Un\u00a0paradosso del nostro sistema delle relazioni industriali<\/strong>\u00a0<\/em><\/p>\n<p>La contraddizione di due decenni or sono si ripropone oggi pari pari: la Cgil, ovvero la confederazione sindacale che difende con maggior vigore il ruolo del contratto collettivo nazionale, torna a rivendicare proprio quelle rappresentanze sindacali elettive istituite per legge che del contratto nazionale minerebbero il ruolo e la centralit\u00e0 e che, non essendo vincolate dalle scelte compiute dai sindacati al tavolo negoziale nazionale, priverebbero questi ultimi di gran parte del loro potere negoziale in quella sede; mentre Cisl e Confindustria, che sostengono il decentramento della contrattazione, a questo intervento legislativo pi\u00f9 o meno apertamente si oppongono. In un articolo su <em>l&#8217;Unit\u00e0<\/em> del 24 giugno 1998, <em><a href=\"http:\/\/archivio.www.pietroichino.it\/articoli\/view.asp?IDArticle=244\" target=\"_blank\">La questione delle rappresentanze sindacali<\/a><\/em>, proponevo, a proposito del dibattito in corso sul d.d.l. Gasperoni, alcune osservazioni che si attagliano perfettamente anche al dibattito attuale:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><em>[&#8230;] La stipulazione di un contratto collettivo nazionale ha un senso se con esso si definisce un quadro\u00a0<\/em><em>di obblighi reciproci, vincolanti per entrambe le parti: gli imprenditori, in particolare, si attendono\u00a0<\/em><em>che il sindacato assuma con quel contratto, per tutta la sua durata, l\u2019impegno a non rimettere in discussione\u00a0<\/em><em>al livello aziendale quanto \u00e8 stato concordato al livello superiore. Ma il sindacato pu\u00f2 assumere\u00a0<\/em><em>credibilmente quell\u2019impegno se \u00e8 in grado di \u201cgovernare\u201d e indirizzare le rivendicazioni e i comportamenti\u00a0<\/em><em>conseguenti dei lavoratori al livello aziendale; ed \u00e8 in grado di farlo se le rappresentanze sindacali\u00a0<\/em><em>nelle aziende &#8211; pur eventualmente elette dai lavoratori &#8211; sono legate ad esso da un rapporto organico, cio\u00e8 sono organi\u00a0<\/em><em>periferici dell\u2019associazione, assoggettati alla sua disciplina statutaria. Se invece quelle rappresentanze\u00a0<\/em><em>sono un soggetto distinto e autonomo dal sindacato, quest\u2019ultimo non pu\u00f2 spendere al tavolo della trattativa\u00a0<\/em><em>un impegno credibile circa il loro comportamento. Lo si \u00e8 visto nei primi anni \u201880, quando, per poter\u00a0<\/em><em>ricostruire un sistema di relazioni sindacali imperniato sul contratto nazionale, dopo un decennio nel\u00a0<\/em><em>quale il sindacato aveva sostanzialmente rinunciato al rapporto organico con i consigli di fabbrica, con il\u00a0<\/em><em>\u201cprotocollo Scotti\u201d si \u00e8 dovuto bruscamente voltar pagina rispetto a quell\u2019esperienza.\u00a0<\/em><br \/>\n<em>Il nuovo \u201ctesto unificato\u201d che verr\u00e0 presentato nei giorni prossimi alla Commissione lavoro della\u00a0<\/em><em>Camera dal comitato ristretto presieduto dall\u2019on. Gasperoni si differenzia dal testo precedente per\u00a0<\/em><em>l\u2019evidente tentativo di attenuare la scissione fra le rappresentanze aziendali e il sindacato. Ma, nonostante\u00a0<\/em><em>i nuovi termini usati (\u201crappresentanze sindacali unitarie\u201d e non pi\u00f9 \u201crappresentanze unitarie dei lavoratori\u201d)\u00a0<\/em><em>e alcuni mutamenti significativi che manifestano la volont\u00e0 di assicurare un controllo del sindacato\u00a0<\/em><em>sulla contrattazione aziendale, questo controllo rischia di rimanere soltanto un\u2019intenzione. Il nuovo disegno\u00a0<\/em><em>di legge prevede che il contratto nazionale stabilisca le \u201cmodalit\u00e0\u201d della contrattazione aziendale\u00a0<\/em><em>\u201csulle materie rinviate\u201d; ma questo non basta certo per assicurare un coordinamento effettivo fra i due\u00a0<\/em><em>livelli. Le nuove \u201crappresentanze unitarie\u201d restano, come nel disegno di legge precedente, un soggetto a\u00a0<\/em><em>s\u00e9 stante rispetto alle associazioni sindacali, al quale \u00e8 attribuita la titolarit\u00e0 esclusiva del potere contrattuale\u00a0<\/em><em>in azienda, nonch\u00e9 la titolarit\u00e0 dei diritti pi\u00f9 rilevanti, come quello di convocazione dell\u2019assemblea <\/em><em>in orario di lavoro. Le associazioni vengono invece, per cos\u00ec dire, \u201cmesse nell\u2019angolo\u201d: possono essere <\/em><em>presenti in azienda soltanto con propri \u201crappresentanti designati\u201d privi di qualsiasi potere e peso effettivo,\u00a0<\/em><em>venendo loro attribuita soltanto una funzione di \u201cassistenza\u201d alle r.s.u. nella contrattazione; e possono <\/em><em>riunire i lavoratori di propria iniziativa solo \u201cfuori orario\u201d (ve le immaginate quelle assemblee fuori\u00a0<\/em><em>orario convocate dal sindacato territoriale?).<\/em><br \/>\n<em>Se questo sar\u00e0 il contenuto della riforma, dunque, il baricentro del sistema di relazioni industriali\u00a0<\/em><em>si sposter\u00e0 presumibilmente verso la periferia: le associazioni imprenditoriali avranno sempre meno interesse\u00a0<\/em><em>a stipulare il contratto nazionale, mentre assumer\u00e0 peso sempre maggiore una contrattazione aziendale\u00a0<\/em><em>i cui contenuti saranno determinati dai nuovi organi di rappresentanza. \u00c8\u00a0questa una scelta rispettabilissima,\u00a0<\/em><em>indicata come necessaria anche da economisti autorevoli. Purch\u00e9 sia chiaro\u00a0<\/em><em>che \u00e8 sostanzialmente in questa direzione che ci si sta muovendo. [&#8230;]<\/em><\/p>\n<p><strong>4. <em>Una proposta per uscirne<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Fatto sta che, nel prosieguo dell&#8217;<em>iter<\/em> parlamentare del progetto di legge Gasperoni, da un lato l&#8217;attaccamento della sinistra politica e sindacale alla centralit\u00e0 e inderogabilit\u00e0 del contratto nazionale, dall&#8217;altro l&#8217;attaccamento al proprio ruolo di negoziatori di quel contratto degli apparati nazionali delle grandi confederazioni imprenditoriali e sindacali, finirono col tagliargli l&#8217;erba sotto i piedi: dopo una contrastata approvazione alla Camera, al Senato il progetto di legge si blocc\u00f2. Venne poi ripresentato all&#8217;inizio della legislatura successiva, ma non fu pi\u00f9 preso in considerazione.<\/p>\n<p>Proprio a seguito di quella vicenda elaborai un progetto di riforma delle rappresentanze aziendali basato su di un compromesso tra le due istanze storicamente contrapposte (cio\u00e8 tra &#8220;investitura elettiva dal basso&#8221; e &#8220;rapporto organico tra rappresentanza e associazione sindacale&#8221;), che prevedeva questo: il numero dei rappresentanti di ciascuna rappresentanza sindacale aziendale \u00e8 determinato dal voto espresso dai lavoratori sulle liste presentate dai diversi sindacati in una consultazione elettorale triennale, restando libero ciascuno dei sindacati stessi nella regolazione statutaria delle modalit\u00e0 di elezione\/designazione ed eventuale revoca dei singoli rappresentanti, oltre che nella scelta se far confluire il proprio organo rappresentativo aziendale con quello degli altri sindacati in una rappresentanza unitaria, oppure no (<em><a href=\"http:\/\/archivio.www.pietroichino.it\/libri\/view.asp?IDArticle=237\" target=\"_blank\">A che cosa serve il sindacato<\/a><\/em>, 2005, cap. III, poi <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=4987\" target=\"_blank\">disegno di legge n. 1872\/2009<\/a>, articolo 2063 del codice semplificato dei rapporti sindacali).<\/p>\n<p><strong>5.\u00a0<em>Il paradosso si ripresenta nella nuova proposta in esame<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Esaminata alla luce della vicenda degli anni &#8217;90, la proposta ora messa a punto da un gruppo di giuslavoristi &#8211; pur presentando una scrittura chiara, tecnicamente inappuntabile, e diversi contenuti pienamente condivisibili &#8211; sembra riprodurre la curiosa contraddizione di cui ho detto sopra, che condann\u00f2 all&#8217;insuccesso il progetto Gasperoni:<br \/>\n&#8211; per un verso il nuovo progetto rilancia l&#8217;idea delle rappresentanze elette direttamente dai lavoratori in ciascuna unit\u00e0 produttiva, dunque prive di rapporto organico con le rispettive associazioni sindacali e sostanzialmente libere di disattenderne le scelte e le direttive (articoli 10-15 dell&#8217;articolato);<br \/>\n&#8211; per altro verso esso ripropone il vecchio modello centrato sulla sovranit\u00e0 assoluta del contratto collettivo nazionale, cui compete stabilire inappellabilmente sia l&#8217;<em>an,<\/em> sia il <em>quando,<\/em> sia il <em>quantum<\/em> della propria derogabilit\u00e0 da parte del contratto aziendale (articolo 18).<\/p>\n<p>Vedo una contraddizione, o quanto meno un&#8217;incongruenza notevole, anche tra quest&#8217;ultima disposizione, mirata a riaffermare la sovranit\u00e0 e inderogabilit\u00e0 del contratto nazionale da parte di quello aziendale, e quella contenuta nell&#8217;articolo 19 del nuovo progetto, che &#8211; riprendendo opportunamente il contenuto dell&#8217;articolo 8 del &#8220;decreto Sacconi&#8221; n. 138\/20121 &#8211; attribuisce al contratto aziendale stipulato dalla coalizione sindacale maggioritaria il potere di derogare alla disciplina di legge in materia di mansioni, orario e limiti al contratto a termine. Ne risulta una disciplina che, ancora una volta paradossalmente, attribuisce al contratto collettivo nazionale una inderogabilit\u00e0 superiore rispetto alla legge, e al tempo stesso attribuisce il potere di derogare la legge al contratto aziendale ma non a quello nazionale.<\/p>\n<p>Se non si sciolgono queste contraddizioni o incongruenze e non si compie con chiarezza la scelta fondamentale circa la struttura della contrattazione collettiva che si assume come obiettivo, temo che anche questo progetto di riforma &#8211; che pure per molti altri aspetti offre un contributo apprezzabile all&#8217;elaborazione della nuova disciplina della materia &#8211; sia destinato all&#8217;insuccesso.<\/p>\n<p><strong>6. <em>La questione degli indici di rappresentativit\u00e0<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Il progetto cui queste note si riferiscono fa proprio il meccanismo di misurazione della rappresentativit\u00e0 delle associazioni sindacali adottato dagli accordi interconfederali del giugno 2011 e maggio 2013, riuniti nel testo unico sulla rappresentanza emanato dalle Confederazioni nel gennaio 2014. Quegli accordi prevedono che l&#8217;indice di rappresentativit\u00e0 risulti dalla media tra il dato relativo ai voti conseguiti in elezioni triennali in azienda e il dato relativo agli iscritti che nella stessa azienda ciascun sindacato pu\u00f2 vantare, demandando all&#8217;Inps di fornire quest&#8217;ultimo dato, sulla base delle comunicazioni fornite in proposito dalle singole aziende. Senonch\u00e9, alla prova dei fatti, si \u00e8 constatato che l&#8217;Inps non \u00e8 in grado di fornire il dato se non in riferimento a un terzo delle imprese: vuoi perch\u00e9 dopo il referendum del 1995 queste ultime non sono pi\u00f9 tenute a effettuare sulle buste-paga le trattenute per le quote di associazione al sindacato, vuoi perch\u00e9 solo una minoranza di esse \u00e8 di fatto disponibile a cooperare al censimento trasmettendo all&#8217;Inps il dato in questione.<\/p>\n<p>A me sembra che questa esperienza consigli di semplificare il meccanismo di misurazione della rappresentativit\u00e0 dei sindacati, adottando come indice unico il numero dei consensi che ciascuna lista consegue nelle votazioni che devono svolgersi ogni tre anni in ciascuna azienda. Questa scelta dispiace alla Cisl, che giustamente sottolinea l&#8217;importanza prioritaria del dato associativo rispetto al volatile consenso assembleare, elettorale o referendario. Per tenere conto dell&#8217;esigenza sostenuta dalla Cisl, di non svalutare il dato associativo, nel <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=4987\" target=\"_blank\">progetto del codice semplificato dei rapporti sindacali<\/a> del 2009 avevo \u00a0proposto un compromesso che mi sembra virtuoso: rappresentativit\u00e0 dei sindacati misurata esclusivamente sul numero dei consensi ottenuti da tutti i lavoratori nell&#8217;elezione triennale, ma al tempo stesso riaffermazione del rapporto organico tra rappresentanza aziendale e associazione sindacale, con piena libert\u00e0 di quest&#8217;ultima &#8211; come nell&#8217;attuale articolo 19 St. lav. &#8211; di regolare sovranamente le modalit\u00e0 di scelta (elezione da parte di tutti i lavoratori, da parte dei soli iscritti, o designazione da parte della segreteria territoriale) ed eventuale revoca dei membri della rappresentanza, quindi assoggettamento pieno di questi alla disciplina interna dell&#8217;associazione. Questa soluzione di compromesso potrebbe oggi essere quella capace di far accettare pi\u00f9 facilmente a tutte e tre le confederazioni l&#8217;opzione pi\u00f9 importante, cio\u00e8 quella relativa alla derogabilit\u00e0 &#8211; anzi integrale sostituibilit\u00e0 &#8211; del contratto collettivo nazionale da parte di quello aziendale.<\/p>\n<p><strong>7.<\/strong> <em><strong>La questione della sostituibilit\u00e0 del contratto nazionale da parte del contratto aziendale<\/strong><\/em><\/p>\n<p>\u00c8 su quest&#8217;ultimo punto che considero meno soddisfacente la proposta dei nove giuslavoristi: l&#8217;articolo 18 del progetto di legge qui in esame non compie il passo che il sistema tedesco delle relazioni industriali, su forte sollecitazione del Cancelliere Shroeder, comp\u00ec quattordici anni fa nel 2001 e che ora costituisce il <em>thema decidendum<\/em>\u00a0in casa nostra: quello cio\u00e8 di consentire che il contratto aziendale, stipulato da una coalizione sindacale che abbia il grado richiesto di rappresentativit\u00e0, si sostituisca anche interamente al contratto nazionale.<\/p>\n<p>Ho esposto altrove &#8211; pi\u00f9 ampiamente nel libro citato\u00a0<em><a href=\"http:\/\/archivio.www.pietroichino.it\/libri\/view.asp?IDArticle=237\" target=\"_blank\">A che cosa serve il sindacato<\/a><\/em>;\u00a0pi\u00f9 succintamente nel settembre scorso nella relazione al convegno di Orvieto di Libert\u00e0Eguale,\u00a0<em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=37206\" target=\"_blank\">Contrattazione: quattro ragioni per una svolta<\/a><\/em>; e ultimamente in\u00a0\u00a0un <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=37409\" target=\"_blank\">articolo sul <em>Foglio<\/em><\/a>\u00a0dell&#8217;8 ottobre &#8211; i molteplici motivi per cui questa scelta \u00e8 indispensabile e urgente anche a sud delle Alpi: rinvio dunque, sul punto, soprattutto a questi miei due ultimi interventi in argomento. Sottolineo soltanto che la sede in cui la nuova regola sul rapporto tra contratti collettivi di diverso livello deve essere posta \u00e8 proprio la legge sulla rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, se non vogliamo che questa si riduca a un&#8217;operazione di mero <em>lifting<\/em>\u00a0del sistema delle relazioni sindacali, o, peggio, a un&#8217;operazione gattopardesca.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>LA PROPOSTA DEI NOVE GIUSLAVORISTI DEL GRUPPO &#8220;FRECCIA ROSSA&#8221; RECA L&#8217;IMPRONTA TECNICA MAGISTRALE DEGLI AUTORI, MA PRESENTA LA STESSA CONTRADDIZIONE INTERNA CHE FECE ARENARE IL PROGETTO GASPERONI NEL 1998; E CONTIENE UNA DISCIPLINA TROPPO CONSERVATRICE DEL RAPPORTO TRA CONTRATTO AZIENDALE E CCNL Testo del progetto di legge, con la relazione illustrativa, elaborato dai professori Bruno [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[14,11],"tags":[],"class_list":["post-38308","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-26-saggi","category-23-sindacato"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/38308","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=38308"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/38308\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=38308"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=38308"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=38308"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}