
{"id":385,"date":"2008-10-20T20:59:32","date_gmt":"2008-10-20T19:59:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=385"},"modified":"2009-10-11T10:25:43","modified_gmt":"2009-10-11T09:25:43","slug":"il-disegno-di-legge-sullo-sciopero-virtuale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=385","title":{"rendered":"IL DISEGNO DI LEGGE SULLO SCIOPERO VIRTUALE"},"content":{"rendered":"<p align=\"center\"><strong>SENATO DELLA REPUBBLICA<br \/>\n\u2014\u2014\u2014\u2013 XVI LEGISLATURA \u2014\u2014\u2014\u2013<br \/>\n<\/strong><\/p>\n<p align=\"center\"><strong>DISEGNO DI LEGGE n. 1170<\/strong><\/p>\n<p align=\"center\"><strong>d\u2019iniziativa dei senatori ICHINO, TREU, MORANDO, BONINO, ADRAGNA, BLAZINA, BIONDELLI, CECCANTI, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI, PERDUCA, PORETTI, ROILO, TONINI<\/strong><\/p>\n<p align=\"center\">Disposizioni in materia di sciopero virtuale<\/p>\n<p align=\"center\">Presentato alla Presidenza del Senato il 29 ottobre 2008<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2009\/07\/ddl-1170-sc-virt.pdf\" target=\"_blank\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-180\" title=\"icona-dwl8\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/04\/icona-dwl8.png\" alt=\"\" width=\"53\" height=\"53\" \/><\/a>\u00a0<a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2009\/07\/ddl-1170-sc-virt.pdf\" target=\"_blank\">Scarica il\u00a0documento ufficiale in formato pdf<\/a><\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p align=\"center\">RELAZIONE<\/p>\n<p>Onorevoli Senatori \u2013 Secondo la definizione pi\u00f9 aggiornata che ne fornisce la letteratura lavoristica, per sciopero virtuale deve oggi intendersi la forma di agitazione collettiva che un sindacato o una coalizione di altro genere possono scegliere di proclamare in alternativa rispetto allo sciopero tradizionale, soprattutto in un settore di servizi pubblici, al fine di esercitare pressione sulla controparte imprenditoriale in modo diretto, incidendo immediatamente sul suo bilancio, ma senza recare pregiudizio agli utenti del servizio o alla collettivit\u00e0, comunque senza distruzione di ricchezza. A seguito della proclamazione dello sciopero virtuale, i lavoratori che vi aderiscono continuano a svolgere regolarmente le proprie mansioni, rinunciando tuttavia alle rispettive retribuzioni, mentre l\u2019azienda \u00e8 obbligata a devolvere a un\u2019iniziativa socialmente utile previamente individuata una somma pari a un multiplo dell\u2019ammontare delle retribuzioni stesse. In questa sua versione pi\u00f9 sofisticata, la possibilit\u00e0 di praticare lo sciopero virtuale presuppone l\u2019esistenza di un accordo collettivo che lo preveda e ne definisca le modalit\u00e0 di attuazione.<br \/>\nIl costo dello sciopero virtuale per il datore di lavoro deve di regola essere determinato dall\u2019accordo collettivo istitutivo, sia esso d\u2019impresa o di settore, mediante la moltiplicazione delle retribuzioni perdute dai lavoratori per un multiplo tale da rendere il costo aziendale dell\u2019agitazione il pi\u00f9 possibile equivalente al costo di uno sciopero tradizionale. Va peraltro osservato in proposito che, nel comparto dei servizi pubblici e in particolare in quello dei trasporti urbani, oggi lo sciopero tradizionale sovente produce un costo assai limitato, quando non porta addirittura effetti positivi per il suo bilancio (nel caso assai frequente in cui il servizio \u00e8 erogato in perdita, essendo prevalentemente finanziato con contributi pubblici); produce invece per gli utenti e l\u2019intera collettivit\u00e0 costi sovente del tutto sproporzionati rispetto al valore della controversia.<br \/>\nLo sciopero virtuale \u00e8 gi\u00e0 previsto in alcuni accordi aziendali e contratti collettivi di settore: in particolare quello delle imprese elicotteristiche svolgenti servizi di soccorso (dove \u00e8 previsto un aumento del versamento a carico dell\u2019azienda pari al 100% e al 200% rispettivamente nel caso di secondo e di terzo sciopero) e in quello dei dirigenti medici e veterinari del Servizio Sanitario Nazionale). Esso \u00e8 oggetto di studio in Italia da oltre un decennio: il primo scritto di un giuslavorista in argomento, a quanto consta, \u00e8 quello di Marco Biagi, Sciopero virtuale: ipotesi difficile ma non impossibile, ne \u201cIl Sole 24 Ore\u201d del 13 giugno 1997; negli ultimi anni il tema ha incominciato a essere fatto oggetto di studi giuridici: v. tra gli altri E. Gianfrancesco, Rilievi costituzionalistici in tema di \u201csciopero virtuale\u201d, in \u201cMassimario di giurisprudenza del lavoro\u201d, 2005, pagg. 324-335; in precedenza, dello stesso Autore, Servizi pubblici essenziali e sciopero virtuale: la prospettiva costituzionale, in \u201cNewsletter CgS\u201d, organo della Commissione di Garanzia, n.\u00a01\/2001, pp.\u00a033-36; G. Prosperetti, L\u2019evoluzione dello sciopero virtuale nei servizi pubblici essenziali, nella Relazione sull\u2019attivit\u00e0 della Commissione 1o ottobre 2001-31 luglio 2002, Roma, Poligrafico dello Stato, pp. 56-60; A. Topo, Raffreddamento e composizione del conflitto industriale nel settore dei servizi pubblici essenziali, in \u201cRivista italiana di diritto del lavoro\u201d, 2004, I, particolarmente pagg. 369-372; Mariella Magnani, Lo sciopero virtuale, in \u201cNewsletter CgS\u201d, n. 1-2\/2004, pagg. 3-4; Pietro Ichino, A che cosa serve il sindacato, Milano, Mondadori, 2005, \u00a7 68. Da diversi anni la Commissione di Garanzia \u00e8 mobilitata per promuovere il diffondersi di accordi di questo tipo (v. in proposito la Relazione ai Presidenti delle Camere sull\u2019attivit\u00e0 della Commissione nel corso del 2003, del presidente della Commissione di Garanzia Antonio Martone, in \u201cNewsletter CgS\u201d, n. 3\/2003, pag. 15, e Mariella Magnani, Lo sciopero virtuale, cit.)<br \/>\n\u00c8 opinione condivisa da tutti gli studi citati che \u2013 anche se gli accordi-quadro su questa materia non necessitano di un riconoscimento legislativo per essere validamente stipulati \u2011 alla diffusione degli accordi stessi e della sperimentazione di questa forma di agitazione sindacale in sostituzione dello sciopero tradizionale giovi l\u2019emanazione di una legge che esenti da imposizione fiscale ai fini IRPEF le retribuzioni alle quali i lavoratori rinunciano.<\/p>\n<p>All\u2019esigenza menzionata intende rispondere questo disegno di legge.<br \/>\nL\u2019articolo 1 del testo legislativo proposto \u00e8 norma definitoria, necessaria per delimitare con precisione la fattispecie cui si applica il beneficio dell\u2019esenzione contributiva e di quella fiscale per le somme rivenienti dalla trattenuta operata dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori aderenti allo sciopero virtuale. Qui, in particolare, si stabilisce che lo sciopero virtuale e in particolare gli obblighi che ne derivano a carico delle parti del rapporto di lavoro devono essere definiti da un contratto collettivo istitutivo, che pu\u00f2 essere stipulato a qualsiasi livello.<br \/>\nL\u2019articolo 2 indica invece i molteplici aspetti della nuova fattispecie soggetti alla disciplina dettata dall\u2019autonomia collettiva, dettando in proposito una disciplina di default, cio\u00e8 applicabile soltanto l\u00e0 dove manchi la disciplina collettiva: in particolare le modalit\u00e0 di proclamazione e attuazione dello sciopero virtuale da parte del prestatore e del datore di lavoro, la destinazione delle somme rivenienti dallo stesso, la possibilit\u00e0 che, all\u2019esito della vertenza, venga disposta mediante accordo aziendale la restituzione parziale o totale delle somme raccolte alle parti interessate.<br \/>\nL\u2019articolo 3 prevede l\u2019istituzione presso ciascuna azienda interessata di un fondo al quale affluiscono le somme rivenienti dall\u2019attuazione dello sciopero virtuale. Disciplina inoltre la gestione del fondo affidandola a un comitato composto in maggioranza da rappresentanti dei lavoratori, ma attribuendo al rappresentante del datore di lavoro un potere di veto sulle delibere del comitato circa la destinazione delle somme disponibili, che non rispettino le disposizioni contenute nel contratto collettivo istitutivo o gli accordi aziendali stipulati in proposito. Prevede infine una forma molto snella di soluzione arbitrale delle eventuali controversie concernenti la destinazione delle dette somme.<br \/>\nL\u2019articolo 4 prevede l\u2019esenzione fiscale per le somme trattenute al lavoratore aderente allo sciopero virtuale, disponendo tuttavia la cessazione del beneficio in tutti i casi in cui le somme stesse vengano destinate a finalit\u00e0 diverse da quelle previste dal contratto istitutivo. Si ritiene invece opportuno che le somme in questione siano sempre assoggettate a contribuzione previdenziale, in modo che sia in ogni caso assicurata la continuit\u00e0 dell\u2019accantonamento a favore del lavoratore.<br \/>\nL\u2019articolo 5 dispone l\u2019azzeramento del periodo di vacatio legis, in considerazione del fatto che la nuova disciplina non comporta alcuna attivit\u00e0 preparatoria a carico di amministrazioni pubbliche (salvo l\u2019opportuna pubblicizzazione del nuovo istituto) e produce effetti giuridici rilevanti soltanto a seguito della stipulazione dei contratti istitutivi.<\/p>\n<p>DISEGNO DI LEGGE<br \/>\nArticolo 1<br \/>\n(Contratto collettivo istitutivo e nozione di sciopero virtuale)<br \/>\n1. I contratti collettivi di qualsiasi livello possono attribuire alle organizzazioni sindacali firmatarie la facolt\u00e0 di proclamare lo sciopero virtuale.<br \/>\n2. Ai fini della presente legge, si intende per sciopero virtuale quello che, senza produrre alcuna sospensione della prestazione lavorativa n\u00e9 alcun pregiudizio alla normale funzionalit\u00e0 aziendale, comporta:<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0a) \u00a0la cessione, da parte del lavoratore che vi aderisce, del proprio credito retributivo corrispondente alla durata dello sciopero stesso al fondo di cui all&#8217;articolo 3; ai fini della determinazione del suddetto credito non si computano gli elementi di retribuzione differita, quali mensilit\u00e0 aggiuntive o trattamento di fine rapporto;<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0b) \u00a0l\u2019obbligo a carico del datore di lavoro di effettuare il pagamento in favore del fondo di cui all\u2019articolo 3 dell\u2019importo ceduto dal lavoratore, maggiorato di un importo di pari entit\u00e0, ovvero di entit\u00e0 diversa, come determinata dal contratto istitutivo o dall\u2019accordo aziendale che disciplina la materia.<br \/>\nArticolo 2<br \/>\n(Contenuto del contratto collettivo istitutivo)<br \/>\n1. Il contratto collettivo istitutivo dispone:<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0a) le modalit\u00e0 di proclamazione e attuazione dello sciopero virtuale;<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0b) \u00a0la destinazione delle somme versate al fondo di cui all\u2019articolo 3 ad iniziative di progresso civile o a scopi di solidariet\u00e0 sociale, nonch\u00e9 ad iniziative di pubblicizzazione delle ragioni delle parti nella controversia.<br \/>\n2. La destinazione delle risorse del fondo di cui all\u2019articolo 3 rinvenienti da uno sciopero virtuale pu\u00f2 essere variata mediante accordo aziendale tra il datore di lavoro e l\u2019organizzazione sindacale che ha proclamato l\u2019agitazione. Quando l\u2019agitazione \u00e8 proclamata da una pluralit\u00e0 di organizzazioni sindacali, l\u2019accordo aziendale che varia la destinazione delle relative risorse rinvenienti deve essere sottoscritto da tutte le suddette organizzazioni.<br \/>\n3. Salvo diversa disposizione contenuta nel contratto collettivo applicabile, lo sciopero virtuale pu\u00f2 essere proclamato da una o pi\u00f9 organizzazioni firmatarie, in riferimento alla generalit\u00e0 o a una parte dei lavoratori dell\u2019azienda o del settore.<br \/>\n4. La proclamazione dello sciopero virtuale deve avvenire, mediante comunicazione ai lavoratori interessati e alla direzione aziendale, o all\u2019associazione imprenditoriale di categoria competente quando l\u2019agitazione si riferisca a una pluralit\u00e0 di aziende, con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data in cui lo sciopero produce gli effetti di cui al comma 2 dell\u2019articolo 1. I lavoratori che intendano aderire allo sciopero virtuale devono darne comunicazione alla direzione aziendale, di regola con almeno sei giorni di anticipo rispetto alla data per la quale esso \u00e8 proclamato. La comunicazione pu\u00f2 essere data in forma scritta, oppure in forma telematica, secondo le modalit\u00e0 che saranno definite mediante apposito protocollo concordato tra l\u2019azienda e le organizzazioni sindacali firmatarie del medesimo accordo.<br \/>\n5. Lo sciopero virtuale pu\u00f2 essere proclamato in corrispondenza o meno con la proclamazione, da parte di altre organizzazioni, dello sciopero nella sua forma tradizionale, con relativa astensione dal lavoro.<br \/>\n6. L\u2019adesione allo sciopero virtuale comporta l\u2019accettazione, da parte del lavoratore, di tutti gli effetti derivanti dall&#8217;applicazione del contratto collettivo istitutivo, nonch\u00e9 gli effetti derivanti dalla presente legge per quanto non previsto dal contratto stesso.<br \/>\nArticolo 3<br \/>\n(Fondo di solidariet\u00e0)<br \/>\n1. Presso la direzione dell\u2019azienda \u00e8 costituito un fondo, alimentato dai versamenti di cui al comma 2 dell\u2019articolo 1, da effettuarsi mediante accredito su un apposito conto corrente bancario.<br \/>\n2. La gestione del fondo \u00e8 affidata a un comitato di gestione, composto da<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0a) \u00a0un membro designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto di cui al comma 1 dell\u2019articolo 1;<br \/>\n\u00a0\u00a0b) un membro designato dal datore di lavoro, il quale dispone di tre voti qualora le organizzazioni sindacali firmatarie siano almeno quattro, due voti qualora le organizzazioni sindacali firmatarie siano almeno tre, un voto qualora le organizzazioni sindacali firmatarie siano meno di tre.<br \/>\n3. Il comitato elegge al suo interno il presidente, cui compete l\u2019esecuzione delle delibere.<br \/>\n4. Il comitato di gestione delibera, con la maggioranza semplice dei voti espressi dai partecipanti alla seduta, la destinazione delle risorse disponibili, nel rispetto di quanto disposto al riguardo dal contratto collettivo applicabile.<br \/>\n5. Il presidente d\u00e0 esecuzione alle decisioni del comitato disponendo del conto corrente bancario di cui comma 1, mediante firma congiunta con il rappresentante dell\u2019azienda nel comitato di gestione.<br \/>\n6. Il rappresentante dell\u2019azienda nel comitato di gestione pu\u00f2 rifiutare la propria firma sull\u2019atto di disposizione soltanto nel caso in cui esso tenda a finalit\u00e0 differenti rispetto a quelle individuate dal contratto collettivo applicabile. Ogni controversia in proposito \u00e8 risolta entro trenta giorni con lodo inappellabile da un arbitro unico individuato con le modalit\u00e0 stabilite nel contratto istitutivo o nel contratto aziendale applicabile, oppure, in difetto di disciplina collettiva della materia, designato dal presidente della sezione lavoro del tribunale territorialmente competente, senza altro vincolo di procedura se non quello di sentire, in contraddittorio tra di loro, tutti i membri del comitato di gestione. Le spese dell\u2019arbitrato sono poste a carico del Fondo.<br \/>\nArticolo 4<br \/>\n(Esenzione fiscale)<br \/>\n1. La somma trattenuta al lavoratore che ha aderito allo sciopero virtuale e che viene versata dal datore di lavoro al fondo di cui all\u2019articolo 3 non \u00e8 soggetta ad imposizione fiscale ai fini IRPEF.<br \/>\n2. Qualora, tuttavia, secondo quanto previsto nell\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 2, venga disposta la restituzione della somma suddetta al lavoratore, o comunque la sua destinazione a finalit\u00e0 diverse da quelle stabilite dal contratto istitutivo, essa viene considerata a tutti gli effetti imponibile, oltre che ai fini contributivi, anche ai fini fiscali.<br \/>\n3. Alla copertura dell\u2019onere finanziario conseguente a quanto disposto dal primo comma dell\u2019articolo 4, valutata per l\u2019anno 2009 in 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione nel capitolo ** del bilancio dello Stato.<br \/>\nArticolo 5<br \/>\n(Entrata in vigore)<br \/>\n1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>SENATO DELLA REPUBBLICA \u2014\u2014\u2014\u2013 XVI LEGISLATURA \u2014\u2014\u2014\u2013 DISEGNO DI LEGGE n. 1170 d\u2019iniziativa dei senatori ICHINO, TREU, MORANDO, BONINO, ADRAGNA, BLAZINA, BIONDELLI, CECCANTI, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI, PERDUCA, PORETTI, ROILO, TONINI Disposizioni in materia di sciopero virtuale Presentato alla Presidenza del Senato il 29 ottobre 2008 \u00a0Scarica il\u00a0documento ufficiale in formato pdf<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[18,11],"tags":[],"class_list":["post-385","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-progetti-di-legge","category-23-sindacato"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/385","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=385"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/385\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=385"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=385"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=385"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}