
{"id":38603,"date":"2016-01-21T10:53:14","date_gmt":"2016-01-21T09:53:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=38603"},"modified":"2016-01-27T10:05:06","modified_gmt":"2016-01-27T09:05:06","slug":"i-correttivi-necessari-al-regime-del-41-bis","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=38603","title":{"rendered":"I CORRETTIVI NECESSARI AL REGIME DEL 41-BIS"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: left;\"><!-- <title> Pietro Ichino   &raquo; GIUSTIZIA <\/title> --> <!-- <title> Pietro Ichino <\/title> --> <span style=\"color: #993300;\">IL REGIME DI ISOLAMENTO NON PU\u00d2 GIUSTIFICARSI COME AGGRAVIO DI PUNIZIONE, BENS\u00cc\u00a0SOLO COME MISURA DI SICUREZZA CONTRO IL RIPETERSI DI AGGRESSIONI MORTALI; PROPRIO PER QUESTO NON DEVE APPLICARSI A PERSONE CHE ABBIANO NETTAMENTE RECISO OGNI LEGAME CON LE ASSOCIAZIONI CRIMINALI DI CUI HANNO FATTO PARTE<\/span><\/p>\n<p><em>Interrogazione presentata alla Presidenza del Senato il 27 gennaio 2016 &#8211; In argomento v. anche la mia<\/em>\u00a0<a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=37898\">Lettera aperta sul 41-bis<\/a><em>, pubblicata sul mensile <\/em>Ristretti Orizzonti<em> il 16 novembre 2015; e lo scambio di lettere con i detenuti che ne \u00e8 seguito:\u00a0 <\/em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=37976\">Le prime risposte dal carcere sul 41-bis<\/a><em>; <\/em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=38046\">Perch\u00e9 gettare la chiave pu\u00f2 essere un delitto peggiore<\/a><em>; nonch\u00e9 il resoconto di Ornella Favero, direttore di <\/em>Ristretti Orizzonti<em>, sul mio <\/em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=38420\">incontro con i detenuti in regime di alta sicurezza 1 del carcere di Parma<\/a><em>\u00a0 \u00a0<strong><br \/>\n<\/strong><\/em><!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong> INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE<\/strong><br \/>\nal ministro della Giustizia<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">dei senatori ICHINO, MANCONI, BERGER, D&#8217;ADDA, DALLA ZUANNA,<br \/>\nFUCKSIA, GUERRA, MANASSERO, SUSTA<\/p>\n<p>per conoscere l\u2019orientamento del ministro sul piano amministrativo e su quello dell\u2019eventuale iniziativa legislativa in merito alle questioni sotto illustrate, relative all\u2019applicazione del regime speciale di detenzione ex art. 41-<em>bis<\/em> introdotto nella legge 26 luglio 1975 n. 354 (ordinamento penitenziario) dalla legge 10 ottobre 1986 n. 663, nonch\u00e9 all\u2019applicazione dell\u2019articolo 4-<em>bis<\/em> introdotto nella stessa legge n. 354\/1975 dalla legge 12 luglio 1991 n. 203.<\/p>\n<p>Premesso che<\/p>\n<ul>\n<li>l\u2019articolo 41-<em>bis<\/em> sopra citato costituisce una misura di sicurezza disposta dal ministro di Grazia e Giustizia in relazione a situazioni gravi di emergenza negli istituti penitenziari (comma 1), oppure in relazione a esigenze di ordine pubblico che richiedano di impedire drasticamente ogni possibile contatto del detenuto con l\u2019organizzazione criminale alla quale egli abbia appartenuto e possa ancora appartenere (comma 2);<\/li>\n<li>la stessa norma prevede (comma 2-<em>quinquies<\/em>) che contro il provvedimento emanato dal ministro a norma del comma 2 il condannato, internato o imputato interessato possa proporre ricorso al Giudice di Sorveglianza;<\/li>\n<li>dopo il primo quadriennio, \u00e8 previsto che la misura di cui al comma 2 venga prorogata quando risulti che la capacit\u00e0 del detenuto di mantenere il contatto con l\u2019organizzazione criminale non sia venuta meno;<\/li>\n<li>la norma si \u00e8 rivelata effettivamente molto efficace in tutti i casi in cui essa \u00e8 stata applicata per recidere drasticamente il collegamento tra persone detenute e organizzazioni criminali, fossero esse di natura politico-terroristica o mafiosa; la stessa insistenza con cui la sua applicazione \u00e8 stata contestata e combattuta da parte di cosche mafiose ancora attive \u00e8 conferma di questa efficacia;<\/li>\n<li>in riferimento alla norma in questione la Corte costituzionale ha emanato numerose pronunce interpretative di rigetto (in particolare le sentenze n. 349 e n. 410\/1993, n. 351\/1996, n. \u00a0376\/1997), o pronunce che, anche se non qualificabili come tali, ribadiscono il dovere di una interpretazione e applicazione costituzionalmente orientata della norma (ordinanze n. 332\/1994, n. 192\/1998, n. 390\/2002, n. 417\/2004, n. 190\/2010);<\/li>\n<li>attualmente sono oltre 700 le persone detenute nel regime previsto da questa norma;<\/li>\n<li>una parte molto rilevante di queste 700 persone si vede applicato il regime di cui alla norma in questione da molti anni, senza che la situazione specifica che vi ha dato origine sia stata riesaminata al fine di verificare la perdurante attualit\u00e0 delle esigenze di sicurezza in funzione delle quali la misura era stata originariamente disposta;<\/li>\n<li>da una rilevazione svolta dagli interroganti risulta che in numerosi di questi casi la misura di sicurezza effettivamente \u00e8 stata e continua a essere mantenuta molto a lungo anche per periodi nei quali non era e non \u00e8 ragionevolmente ravvisabile il perdurare delle esigenze di sicurezza originarie;<\/li>\n<li>l\u00e0 dove viene applicato il regime previsto da questa norma, vengono invariabilmente disposte anche misure che appaiono \u2013 salvo casi particolari \u2013 incongrue rispetto alle esigenze di sicurezza che il regime deve soddisfare; in particolare:<\/li>\n<\/ul>\n<p>. la limitazione dell\u2019orario dei colloqui con i familiari della persona detenuta a una sola ora al mese;<\/p>\n<p>. la regola della rigida invariabilit\u00e0 del giorno e dell\u2019orario fissati dall\u2019amministrazione penitenziaria per il colloquio i familiari, per cui il colloquio salta anche quando questi ultimi abbiano sub\u00ecto un impedimento oggettivo a presenziare al colloquio (per esempio a causa di uno sciopero dei mezzi di trasporto);<\/p>\n<p>. la regola per cui le conversazioni telefoniche consentite tra la persona detenuta e i familiari possono avvenire soltanto a condizione che questi ultimi si facciano trovare per la chiamata presso un carcere;<\/p>\n<p>. il divieto di cucinare i propri alimenti in cella;<\/p>\n<ul>\n<li>la previsione legislativa rigida dei contenti della misura (non pi\u00f9 \u201cpu\u00f2 prevedere\u201d ma \u201cprevede\u201d: comma 2-<em>quater<\/em>), che non sono dunque pi\u00f9 modulabili dal ministro a seconda delle circostanze concrete, ha introdotto una rigidit\u00e0 del sistema, che appare eccessiva e che determina per l\u2019autorit\u00e0 giurisdizionale competente sui reclami un indebito sovraccarico;<\/li>\n<li>resta non previsto e non disciplinato il dovere di consentire anche ai detenuti in regime di 41-<em>bis<\/em>, nonostante le limitazioni necessarie, \u00a0di usufruire di istituti e strumenti per intraprendere e proseguire il percorso rieducativo (cultura, istruzione, assistenza religiosa ove richiesta dalla persona interessata, osservazione e colloqui con gli educatori, contatti con persone esterne adeguatamente selezionate: i colloqui con persone diverse dai familiari sono autorizzati solo in via eccezionale, caso per caso, dalla Direzione &#8211; comma 2-<em>quater<\/em>, lettera <em>b <\/em>dell&#8217;articolo in esame); donde un profilo assai rilevante di possibile violazione dell\u2019art. 27, comma 3, Cost.;<\/li>\n<li>la possibilit\u00e0 di revoca anticipata d\u2019ufficio della misura, introdotta nel 2002, \u00e8 stata soppressa nel 2009 (comma 2-<em>ter<\/em>), col risultato di favorire il determinarsi di situazioni concrete in cui la misura resta attiva per un tempo non breve anche dopo che ne sono cessati i presupposti;<\/li>\n<li>occorrerebbe evidentemente che sulla permanenza dei presupposti per l\u2019adozione e il mantenimento della misura di sicurezza si esercitasse comunque un controllo giurisdizionale effettivo, non basato solo su rapporti di autorit\u00e0 di polizia ma anche su ogni altro tipo di accertamento utile, in particolare circa la situazione concreta del detenuto;<\/li>\n<li>occorrerebbe altres\u00ec che il controllo giurisdizionale realizzasse un sindacato effettivo non solo sull\u2019esistenza dei pericoli di collegamenti o contatti tra il detenuto e l\u2019organizzazione criminale, ma anche sul contenuto delle misure adottate;<\/li>\n<li>la competenza esclusiva del Tribunale di Sorveglianza di Roma a sindacare i provvedimenti ministeriali, anche se presumibilmente giustificata dall\u2019intento di evitare difformit\u00e0 di giudizio e di assicurare la partecipazione al procedimento della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, rende indubbiamente pi\u00f9 difficile un controllo sulle condizioni locali effettive dei detenuti ristretti in carceri dislocate lontano dalla capitale;<\/li>\n<li>tutte le considerazioni che precedono sono qui proposte nello stesso spirito con il quale un giovane valente magistrato di sorveglianza di Spoleto, Fabio Gianfilippi conclude la recensione del libro dedicato a questi temi da un altro magistrato, Elvio Fassone, affermando che \u201cNemmeno un\u2019ora del tempo della detenzione pu\u00f2 essere sprecato senza lavorare per la responsabilizzazione e la risocializzazione delle persone condannate\u201d;<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: center;\">tutto ci\u00f2 premesso<\/p>\n<p>si chiede innanzitutto quale sia la valutazione del ministro circa le criticit\u00e0 evidenziate nell\u2019applicazione della norma;<\/p>\n<p>si chiede inoltre se, <strong>anche a legislazione invariata<\/strong>, il ministro non ritenga di adottare le misure opportune affinch\u00e9<\/p>\n<ul>\n<li>il regime previsto dall\u2019articolo 41-<em>bis<\/em> non comporti le restrizioni sopra evidenziate non coerenti con la finalit\u00e0 di sicurezza e prevenzione, o quanto meno l\u2019applicazione di quelle restrizioni sia soggetta a motivazione specifica in relazione a ciascun caso specifico;<\/li>\n<li>l\u2019organo giurisdizionale competente sui reclami presentati dagli interessati a norma del terzo comma sia posto in condizione di esaminare <em>in loco<\/em> caso per caso le circostanze cui i reclami stessi si riferiscono, motivando puntualmente in relazione ad esse;<\/li>\n<li>ai fini della decisione circa la proroga o no della misura di sicurezza vengano sempre scrupolosamente acquisite dall\u2019organo competente in via preventiva tutte le informazioni necessarie per la valutazione di ciascun caso specifico, e in particolare le eventuali segnalazioni dei Garanti dei diritti dei detenuti, l\u00e0 dove operanti nei distretti, delle circostanze dalle quali possa trarsi indicazione contraria alla proroga medesima;<\/li>\n<\/ul>\n<p>si chiede infine se il ministro non ritenga di promuovere una <strong>iniziativa legislativa<\/strong> mirata a<\/p>\n<ul>\n<li>introdurre in sede amministrativa un controllo d\u2019ufficio almeno annuale circa la sussistenza in concreto, caso per caso, delle esigenze di sicurezza che hanno originato l\u2019applicazione del regime speciale di detenzione, con conseguente possibilit\u00e0 di revoca d\u2019ufficio anticipata;<\/li>\n<li>correggere i commi 2 e 2-<em>bis <\/em>dell\u2019articolo 41-<em>bis<\/em>, in modo che, nei procedimenti relativi alla prima applicazione e alla proroga della misura di sicurezza nei confronti di detenuto in corso di espiazione di pena, sia prevista l\u2019audizione non soltanto del Pubblico Ministero, ma anche del Giudice di Sorveglianza competente; e nel provvedimento sia prevista la necessit\u00e0 di motivazione in riferimento al contenuto dell\u2019eventuale istanza del detenuto interessato, contraria alla proroga;<\/li>\n<li>prevedere una modifica dell\u2019articolo 4-<em>bis<\/em> dell\u2019ordinamento penitenziario, per far s\u00ec che, al fine del godimento totale o parziale dei benefici di cui allo stesso articolo non soltanto da parte di un condannato per atti di terrorismo o eversione, ma anche di un condannato per associazione di tipo mafioso e crimini a essa connessi, assuma rilievo non soltanto il comportamento di cui all\u2019articolo 58-<em>ter<\/em> (pentimento e collaborazione con la Giustizia), ma anche l\u2019eventuale comportamento diverso dalla fornitura di informazioni utili per la persecuzione di altri membri dell\u2019associazione criminale, ma nondimeno chiaramente e univocamente significativo di un netto ripudio e condanna delle condotte, dei metodi e degli obiettivi perseguiti dall\u2019associazione stessa, nonch\u00e9 di una rinuncia ad avere pi\u00f9 alcun contatto con essa, accompagnato da dichiarazione esplicita nello stesso senso resa al magistrato competente.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>IL REGIME DI ISOLAMENTO NON PU\u00d2 GIUSTIFICARSI COME AGGRAVIO DI PUNIZIONE, BENS\u00cc\u00a0SOLO COME MISURA DI SICUREZZA CONTRO IL RIPETERSI DI AGGRESSIONI MORTALI; 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