
{"id":38851,"date":"2016-02-12T09:54:56","date_gmt":"2016-02-12T08:54:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=38851"},"modified":"2016-10-18T11:22:43","modified_gmt":"2016-10-18T10:22:43","slug":"finalmente-anche-in-italia-una-legge-sul-whistleblowing","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=38851","title":{"rendered":"FINALMENTE ANCHE IN ITALIA UNA LEGGE SUL WHISTLEBLOWING"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">CON L&#8217;ABITUALE RITARDO RISPETTO AI PAESI PI\u00d9 EVOLUTI, ANCHE NOI STIAMO PER DOTARCI DI UNA LEGGE MIRATA AD ATTIVARE E PROTEGGERE LA COLLABORAZIONE CIVICA PER FAR EMERGERE CORRUZIONE E ALTRI REATI O IRREGOLARIT\u00c0 AMMINISTRATIVE, ISTITUENDO IL FILTRO NECESSARIO PER DISTINGUERLA DALLA DIFFAMAZIONE<br \/>\n<\/span><\/p>\n<p><em>Relazione svolta il 18 ottobre 2016 alla Commissione Lavoro del Senato sul disegno di legge \u00a0n. 2208, approvato dalla Camera dei Deputati in prima lettura il 21 gennaio 2016<\/em><!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<h4><strong>Relazione del senatore Pietro Ichino alla 11ma Commissione permanente, Lavoro e Previdenza sociale, sul disegno di legge A.S. n. 2208 recante &#8220;Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarit\u00e0 di cui siano venuti a conoscenza nell\u2019ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato&#8221;<\/strong><\/h4>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><strong><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright size-medium wp-image-42318\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/03\/whistleblowing-300x168.jpg\" alt=\"whistleblowing\" width=\"300\" height=\"168\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/03\/whistleblowing.jpg 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/03\/whistleblowing-150x84.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/>Sommario<\/strong><br \/>\n1. Premessa: l\u2019impatto del provvedimento sulla disciplina generale del segreto professionale e del segreto d\u2019ufficio<br \/>\n2. Due prime questioni che si pongono in riferimento al contenuto del provvedimento: <em>a)<\/em> sulle modalit\u00e0 della rivelazione del segreto professionale o d\u2019ufficio; <em>b) <\/em>sul segreto professionale dell\u2019avvocato e del commercialista<br \/>\n3 . Contenuto del disegno di legge nella parte relativa al rapporto di impiego pubblico (articolo 1)<br \/>\n4. Contenuto del disegno di legge nella parte relativa al rapporto di lavoro privato (articolo 2)<br \/>\n5. Considerazioni conclusive e di sintesi<\/p>\n<ol>\n<li><strong>\u2013 Premessa: l\u2019impatto del provvedimento sulla disciplina generale del segreto professionale e del segreto d\u2019ufficio<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>\u00c8 opinione diffusa quella secondo cui il disegno di legge che viene posto al nostro esame \u2013 approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 21 gennaio 2016 \u2013 si proporrebbe soltanto l\u2019effetto di proteggere coloro che segnalano o denunciano reati o irregolarit\u00e0 commessi all\u2019interno di amministrazioni o aziende dalle possibili rappresaglie e ritorsioni da parte di datori di lavoro e committenti. In realt\u00e0 il provvedimento, se e quando entrer\u00e0 in vigore, avr\u00e0 anche l\u2019effetto di modificare, o quanto meno precisare in modo incisivo, il contenuto degli obblighi del segreto di ufficio e del segreto professionale, che su lavoratori dipendenti e collaboratori gravano, nei confronti dei loro datori di lavoro o committenti, pubblici o privati, in forza rispettivamente degli articoli 326 e 622 del Codice penale. Si tratta, in sostanza, di una ridefinizione dell&#8217;area oggettiva e soggettiva di applicazione di questo obbligo, quindi anche della nozione di giusta causa di rivelazione della notizia riservata, ispirata all&#8217;esigenza di un delicato bilanciamento tra<br \/>\n&#8211; l&#8217;interesse pubblico e dell&#8217;impresa alla conoscenza tempestiva dei fenomeni di corruzione, nonch\u00e9 dei comportamenti scorretti che possono anche soltanto favorirli;<br \/>\n&#8211; l&#8217;interesse della persona che fornisce l&#8217;informazione a essere protetta contro ogni possibile ritorsione, quindi alla non conoscibilit\u00e0 della fonte dell&#8217;informazione se non da parte dell&#8217;organo amministrativo o aziendale che pu\u00f2 farne buon uso;<br \/>\n&#8211; l&#8217;interesse pubblico e dell&#8217;impresa a che l&#8217;informazione, quale che ne sia il contenuto, abbia per destinatario soltanto l&#8217;organo amministrativo o aziendale che pu\u00f2 farne buon uso e alla non circolazione ulteriore dell&#8217;informazione stessa;<br \/>\n&#8211; l&#8217;interesse pubblico e dell&#8217;impresa al discernimento tra informazioni veritiere e false, in modo che solo alle prime venga dato immediatamente il peso dovuto e solo queste possano produrre delle conseguenze sul piano della <em>governance<\/em> dell&#8217;amministrazione o dell&#8217;azienda.<\/p>\n<p>La discussione dei contenuti del provvedimento richiede dunque un chiarimento preliminare circa la disciplina generale dei suddetti obblighi di segreto. Esaminiamo innanzitutto la disciplina del segreto professionale, cui \u2013 come vedremo tra breve \u2013 secondo la migliore dottrina deve considerarsi informata anche la disciplina del segreto d\u2019ufficio:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><strong><em>Articolo 622. Rivelazione di segreto professionale<\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><em>Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, \u00e8 punito, se dal fatto pu\u00f2 derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 50 a euro 516.<\/em><\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><em>La pena \u00e8 aggravata se il fatto \u00e8 commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o se \u00e8 commesso da chi svolge la revisione contabile della societ\u00e0.<\/em><\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><em>Il delitto \u00e8 punibile a querela della persona offesa.<\/em><\/p>\n<p>Pur essendo la norma contenuta nel Codice penale, il suo contenuto non si esaurisce nella comminatoria penale, ma costituisce anche fonte e disciplina di una obbligazione civile: quella che vieta la rivelazione \u201csenza giusta causa\u201d di una notizia, sulla quale il soggetto attivo dell\u2019obbligazione abbia un interesse rilevante al segreto, da parte di chi abbia appreso la notizia stessa per ragione della propria prestazione di lavoro.<\/p>\n<p>\u00c8 molto importante mettere a fuoco lo snodo cruciale di questa disposizione: quello della <em>giusta causa di rivelazione<\/em>. Dottrina e giurisprudenza prevalenti hanno interpretato questa nozione come principio di bilanciamento tra gli interessi in gioco, ovvero l\u2019interesse del soggetto attivo dell\u2019obbligazione al segreto e l\u2019interesse del soggetto passivo o di terzi alla conoscibilit\u00e0 e quindi alla circolazione della notizia. Questa impostazione ha consentito di graduare il contenuto pratico dell\u2019obbligo di segreto a seconda del tipo di rapporto di collaborazione tra soggetti attivo e passivo e della natura dell\u2019interesse alla circolazione della notizia concretamente in gioco. Cos\u00ec, in particolare, si \u00e8 ritenuto che debba essere privilegiato al massimo grado l\u2019interesse del soggetto attivo al segreto sulla notizia comunicata all\u2019avvocato in funzione della difesa in giudizio o al medico in funzione della cura di una infermit\u00e0; si \u00e8 ritenuto, viceversa, che debba essere privilegiato al massimo grado l\u2019interesse di un soggetto terzo alla prevenzione di un danno grave alla persona, quando la soddisfazione di questo interesse presupponga la rivelazione della notizia protetta dal segreto professionale (ci\u00f2 anche quando il soggetto obbligato sia l\u2019avvocato o il medico curante).<\/p>\n<p>Dottrina e giurisprudenza prevalenti hanno ritenuto che il principio di giusta causa della rilevazione, cos\u00ec inteso, si applichi non soltanto al segreto professionale, ma a qualsiasi altro obbligo di segreto (segreto aziendale di cui all\u2019art. 2105 c.c., segreto a carico di amministratori e sindaci di societ\u00e0 di cui all\u2019art. 2622 c.c., segreto scientifico e industriale di cui all\u2019art. 623 c.p., segreto d\u2019ufficio di cui all\u2019art. 326 c.p.), anche quando non sia menzionato nella norma che lo istituisce e disciplina.<\/p>\n<p>Il bilanciamento tra gli interessi in gioco implica anche delle conseguenze nella valutazione del modo in cui la rivelazione della notizia segreta avviene: \u00e8 infatti evidente la diversa qualificazione giuridica che \u00e8 dovuta in relazione alla rivelazione attuata mediante comunicazione riservata alla sola autorit\u00e0 competente, rispetto alla rivelazione attuata, per esempio, mediante affissione di un manifesto per le strade della citt\u00e0 o intervista a un giornale.<\/p>\n<p>Orbene, gli interessi che vengono in rilievo nella materia cui il disegno di legge n. 2208 si riferisce sono, da un lato, l\u2019interesse dell\u2019ordinamento alla persecuzione dei reati e degli illeciti amministrativi, dall\u2019altro l\u2019interesse del datore di lavoro o committente al riserbo su notizie riservate di cui un soggetto terzo venga a conoscenza solo in conseguenza del cosiddetto \u201ccontatto contrattuale\u201d, ovvero dell\u2019intimit\u00e0 operativa che inevitabilmente in qualche misura si determina nello svolgimento di un rapporto di collaborazione, sia essa di natura subordinata o autonoma, in un contesto pubblicistico o privatistico; ma anche l&#8217;interesse del soggetto che fornisce l&#8217;informazione alla non conoscibilit\u00e0 della propria identit\u00e0 se non da parte degli organi che dell&#8217;informazione possano fare buon uso, e comunque alla protezione contro ogni possibile ritorsione.<\/p>\n<p>L\u2019effetto della nuova disciplina consiste innanzitutto nel chiarire che, in linea generale, l\u2019interesse pubblico alla prevenzione, rimozione e punizione dei reati e irregolarit\u00e0 amministrative prevale sull\u2019interesse al segreto, <em>costituendo dunque giusta causa di rivelazione<\/em>. In secondo luogo nel proteggere la fonte dell&#8217;informazione veritiera e utile per le suddette finalit\u00e0.<\/p>\n<p>Da questa chiave di lettura del disegno di legge derivano alcune conseguenze di rilievo non secondario per la formulazione del parere di competenza di questa Commissione.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><strong>\u2013 Due prime questioni che si pongono in riferimento al contenuto del provvedimento: <em>a)<\/em> sulla modalit\u00e0 della rivelazione del segreto professionale o d\u2019ufficio; <em>b) <\/em>sul segreto professionale dell\u2019avvocato e del commercialista<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Il disegno di legge in esame, dunque, non si limita a tutelare i lavoratori dipendenti e collaboratori autonomi di enti pubblici o privati, che segnalino a un organo amministrativo o denuncino all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria reati o altre condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nell&#8217;\u00e0mbito del proprio rapporto di lavoro: prima ancora esso ha l\u2019effetto di limitare il loro obbligo di segreto professionale o d\u2019ufficio sulla notizia. Pi\u00f9 precisamente, il disegno di legge deve leggersi come specificazione del principio di giusta causa di rivelazione di segreto, nel senso che l\u2019interesse generale dell\u2019ordinamento alla persecuzione di reati e irregolarit\u00e0 amministrative prevale sull\u2019interesse di qualsiasi soggetto, pubblico o privato, al riserbo su notizie e documenti dai quali emerga l\u2019evidenza di quegli illeciti (interesse che sarebbe altrimenti protetto dall\u2019obbligo contrattuale di segreto del dipendente o collaboratore).<\/p>\n<p><strong>a)<\/strong> <em>Sulle modalit\u00e0 di rivelazione della notizia protetta da segreto professionale o d\u2019ufficio<\/em> &#8211; Questa collocazione delle nuove disposizioni nell\u2019alveo del principio della giusta causa di rivelazione del segreto, dunque di un principio di bilanciamento di interessi contrapposti, implica tuttavia l\u2019applicazione anche nella materia specifica oggetto del disegno di legge dei criteri generali di applicazione della giusta causa, dei quali si \u00e8 detto sopra (\u00a7 1): non qualsiasi forma ed estensione della rivelazione di notizie e documenti riservati pu\u00f2 ritenersi giustificata, bens\u00ec soltanto quella giustificata in relazione alla finalit\u00e0 di interesse pubblico. \u00c8 giustificata, dunque, solo la rivelazione compiuta:<br \/>\n&#8211; con le modalit\u00e0 strettamente necessarie ai fini dell\u2019attivazione efficace dell\u2019organo amministrativo o giudiziario competente, e<br \/>\n&#8211; con le cautele necessarie per evitare il sacrificio non necessario dell\u2019interesse al segreto del soggetto attivo dell\u2019obbligo.<\/p>\n<p>In altre parole \u2013 e forse pu\u00f2 essere opportuno che nel provvedimento legislativo questo venga precisato esplicitamente \u2013 quando notizie e documenti siano oggetto di segreto professionale o d\u2019ufficio, costituisce violazione del detto obbligo la rivelazione con <strong>modalit\u00e0 e contenuti eccedenti rispetto alla comunicazione dell\u2019illecito e delle sue prove all\u2019organo amministrativo o giudiziario competente<\/strong> (per esempio, mediante pubblicazione attraverso i <em>media<\/em>, oppure mediante diffusione di documenti contenenti anche notizie e dati non rilevanti ai fini della persecuzione degli illeciti in questione).<\/p>\n<p><strong>b)<\/strong> <em>La questione del segreto professionale dell\u2019avvocato e del commercialista &#8211;<\/em> Una seconda questione riguarda l\u2019estensione soggettiva del campo di applicazione delle nuove norme anche ai collaboratori autonomi. Questa estensione, che appare pienamente giustificata in linea generale, alla luce della <em>ratio <\/em>generale del disegno di legge, \u00e8 invece probabilmente eccessiva in riferimento al segreto professionale gravante sull\u2019avvocato e sul commercialista. Appare infatti necessario \u2013 anche in applicazione del principio del diritto alla difesa, di cui all\u2019articolo 24 Cost. \u2013 tutelare l\u2019affidamento del soggetto, pubblico o privato che sia, sul doveroso riserbo del professionista cui venga affidata la consulenza e difesa giudiziale sulle materie civili, amministrative o tributarie di interesse dell\u2019ente medesimo.<\/p>\n<p>Sottopongo pertanto all\u2019attenzione della Commissione l\u2019opportunit\u00e0 che nel parere venga raccomandato un chiarimento nel senso della non incidenza della nuova disciplina sull\u2019obbligo di segreto professionale dell\u2019avvocato e del commercialista.<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li><strong>\u2013 Contenuto del disegno di legge nella parte relativa al rapporto di impiego pubblico (articolo 1)<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>L&#8217;<strong>articolo 1<\/strong> del provvedimento al nostro esame modifica l&#8217;attuale disciplina della materia relativa agli impiegati pubblici, posta dall&#8217;art. 54-<em>bis<\/em> del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.<\/p>\n<p>Rispetto all&#8217;attuale normativa per i lavoratori pubblici, le novelle di cui a questo articolo confermano il principio di tutela \u2013 in base al quale l&#8217;autore della segnalazione o denuncia non pu\u00f2 essere sottoposto a misure (determinate dalla segnalazione o denuncia) aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro \u2013 con le modifiche e integrazioni che seguono.<\/p>\n<ul>\n<li>Sotto il profilo soggettivo, il <strong>comma 1, capoverso 2<\/strong>, estende \u2013 come si \u00e8 visto (\u00a7 2) \u2013 l&#8217;\u00e0mbito di applicazione della disciplina anche ai lavoratori pubblici diversi dai lavoratori dipendenti (&#8220;collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o di incarico&#8221;), nonch\u00e9 ai lavoratori, collaboratori e consulenti degli enti pubblici economici; a quelli degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico (secondo la nozione di societ\u00e0 controllata di cui all&#8217;art. 2359 del codice civile), nonch\u00e9 ai lavoratori e ai collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzino opere in favore dell&#8217;amministrazione pubblica.<\/li>\n<li>Sotto il profilo oggettivo, il <strong>comma 1<\/strong>, ai <strong>capoversi 1 e 2, <\/strong>specifica che l&#8217;\u00e0mbito di applicazione riguarda le segnalazioni o denunce effettuate nell&#8217;interesse dell\u2019integrit\u00e0 della pubblica amministrazione e in buona fede (definita come la ragionevole convinzione, fondata su elementi di fatto, che la condotta in questione sia stata tenuta e che essa sia illecita). La buona fede \u00e8, in ogni caso, esclusa qualora il segnalante abbia agito con colpa grave, se non addirittura con dolo.<\/li>\n<li>Riguardo ai possibili soggetti destinatari della segnalazione, il <strong>comma 1, capoverso 1, <\/strong>sostituisce il riferimento al &#8220;superiore gerarchico&#8221; con quello al responsabile della prevenzione della corruzione (figura ora presente in ogni pubblica amministrazione<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a> ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 7, della L. 6 novembre 2012, n. 190, e dell&#8217;art. 43, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33); resta ferma l&#8217;ipotesi di segnalazione all&#8217;Autorit\u00e0 nazionale anticorruzione (ANAC) o di denuncia all&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria ordinaria o contabile.<\/li>\n<li>In merito al principio di tutela summenzionato, lo stesso <strong>comma 1, capoverso 1, <\/strong>prevede che l&#8217;adozione di misure ritenute ritorsive sia comunicata in ogni caso all\u2019ANAC, da parte dell\u2019interessato o delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (nell\u2019amministrazione nella quale le stesse misure siano state poste in essere) e che l\u2019ANAC informi il Dipartimento della funzione pubblica o gli altri organismi di garanzia o di disciplina, per le attivit\u00e0 e gli eventuali provvedimenti di competenza (in merito, la norma vigente prevede, invece, che l&#8217;interessato o le suddette organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative segnalino le misure ritenute discriminatorie al Dipartimento della funzione pubblica).<\/li>\n<li>Per il caso di adozione di una misura discriminatoria il <strong>comma 1, capoverso 6, primo periodo<\/strong>, introduce una sanzione amministrativa pecuniaria, da 5.000 a 30.000 euro, a carico del responsabile che abbia adottato la misura, &#8220;fermi restando gli altri profili di responsabilit\u00e0&#8221;; la sussistenza di una misura discriminatoria \u00e8 accertata dall&#8217;ANAC, che \u00e8 altres\u00ec competente a irrogare la relativa sanzione (qui potrebbe essere opportuna l\u2019aggiunta nella disposizione dell\u2019inciso \u201csenza pregiudizio per l\u2019eventuale accertamento giudiziale\u201d).<\/li>\n<li>Con riferimento ai procedimenti disciplinari, il <strong>comma 1, capoverso 3,<\/strong> modifica la tutela della riservatezza circa l&#8217;identit\u00e0 dell&#8217;autore della segnalazione o denuncia, limitando la vigente deroga (al principio di riservatezza) relativa al caso in cui la conoscenza dell&#8217;identit\u00e0 sia indispensabile per la difesa dell&#8217;incolpato, e sempre che la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione o denuncia. La norma vigente prevede che, in tale ipotesi, l&#8217;identit\u00e0 possa essere rilevata; la novella richiede, invece, per la medesima fattispecie, il consenso dell&#8217;interessato alla rilevazione della propria identit\u00e0 e, in assenza di consenso, l&#8217;impossibilit\u00e0 di utilizzare la segnalazione o denuncia ai fini disciplinari.<\/li>\n<li>Il <strong>comma 1, capoverso 5<\/strong>, prevede che l&#8217;ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotti apposite linee guida, relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni in questione, che devono contemplare l\u2019impiego di modalit\u00e0 anche informatiche e promuovere il ricorso a strumenti di crittografia, per garantire la riservatezza sia dell\u2019identit\u00e0 del segnalante sia del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione. L&#8217;ANAC ha gi\u00e0 adottato linee guida sui suddetti profili con la <a href=\"http:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2015\/05\/14\/15A03551\/sg\">determina n. 6 del 28 aprile 2015<\/a> \u201cLinee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. <em>whistleblower<\/em>)&#8221;: la novella, in merito, sembra dunque, da un lato, offrire un fondamento legislativo esplicito alle determinazioni dell&#8217;ANAC, ma, d&#8217;altro lato, prevedendo il parere sulla proposta di linee guida da parte del Garante per la protezione dei dati personali, sembra richiedere un nuovo atto di definizione delle stesse. A questo proposito potrebbe essere opportuno prevedere esplicitamente che l&#8217;ANAC stabilisca, nelle linee guida, un termine temporale per l&#8217;adozione, da parte di ogni soggetto interessato, dei suddetti strumenti e procedure, considerato che la novella introduce una sanzione amministrativa pecuniaria per l&#8217;ipotesi di omissione.<\/li>\n<li>Il <strong>comma 1, capoverso 7<\/strong>, esclude l&#8217;applicazione delle tutele, per i casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilit\u00e0 penale del segnalante o denunciante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la medesima segnalazione o denuncia ovvero la sua responsabilit\u00e0 civile, &#8220;per lo stesso titolo&#8221;, nei casi di dolo o colpa grave; rispetto alla norma vigente<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]<\/a>, tra l&#8217;altro, la disposizione estende esplicitamente la medesima esclusione anche ai casi decisi da sentenze non passate in giudicato. La disposizione sembra fornire un avallo alla citata <a href=\"http:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2015\/05\/14\/15A03551\/sg\">determina n. 6 del 28 aprile 2015<\/a> dell&#8217;ANAC, dove la norma vigente, che fa riferimento sinteticamente ai &#8220;casi di responsabilit\u00e0&#8221;, \u00e8 stata interpretata nel senso che, appunto, anche una sentenza di primo grado che accerti il dolo o la colpa grave determini la cessazione della tutela.<\/li>\n<li>Il<strong> comma 1, capoverso 8<\/strong>, specifica che, qualora al termine del procedimento penale, civile o contabile, oppure dell\u2019attivit\u00e0 di accertamento dell\u2019ANAC, risultino l\u2019infondatezza della segnalazione e la mancanza di buona fede, il segnalante o denunciante \u00e8 sottoposto a procedimento disciplinare dall\u2019ente di appartenenza, al termine del quale, sulla base di quanto stabilito dai contratti collettivi, pu\u00f2 essere irrogata anche la sanzione del licenziamento in tronco.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Resta fermo (come nella disciplina oggi vigente) che alle segnalazioni in esame non si applica la disciplina sul diritto di accesso, di cui agli artt. 22 e seguenti della L. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (<strong>comma 1, capoverso 4<\/strong>). Questa opportuna precisazione \u00e8 indispensabile per impedire che una applicazione indebita del principio di trasparenza degli atti amministrativi finisca col compromettere le finalit\u00e0 del provvedimento.<\/p>\n<p>Va infine osservato, in riferimento all\u2019articolo 1, che la distinzione tra <em>segnalazione<\/em> e <em>denuncia<\/em> compare solo nella parte iniziale del comma 1, capoverso 1, e non anche nella restante parte del capoverso n\u00e9 nei successivi capoversi della novella (e neppure nella rubrica dell&#8217;articolo 1). Appare invece opportuno che le formulazioni vengano uniformate per questo aspetto: in particolare nelle norme che si riferiscono alle ipotesi di denuncia all&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria ordinaria o contabile. Nel secondo e nel terzo periodo del comma 1, capoverso 3, il riferimento al <em>segnalante<\/em> dovrebbe invece essere sostituito con il riferimento al <em>denunciante<\/em> e nella seconda parte del comma 1, capoverso 7, andrebbe aggiunto il riferimento alla fattispecie della <em>segnalazione<\/em>.<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li><strong>\u2013 Contenuto del disegno di legge nella parte relativa al rapporto di lavoro privato (articolo 2)<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>A differenza dell\u2019articolo 1, l&#8217;<strong>articolo 2<\/strong> concerne i lavoratori del settore privato e in particolare le segnalazioni (ma deve intendersi compreso nella protezione anche il caso della <em>denuncia<\/em>), da parte di questi ultimi, di reati o di altre specifiche violazioni di cui siano venuti a conoscenza in occasione della propria prestazione di lavoro.<\/p>\n<p>Le prime novelle integrano la disciplina della responsabilit\u00e0 amministrativa degli enti privati derivante da reati, di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Si ricorda che tale disciplina concerne gli enti, societ\u00e0 ed associazioni (anche prive di personalit\u00e0 giuridica) privati, nonch\u00e9 gli enti pubblici economici: in base a questa normativa, essi sono responsabili (sotto il profilo amministrativo) per i reati commessi da determinati soggetti<a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[3]<\/a> nell&#8217;interesse o a vantaggio dell&#8217;ente; ma la responsabilit\u00e0 di quest&#8217;ultimo \u00e8 esclusa, a norma degli artt. 6 e 7 del citato D.Lgs. n. 231 del 2001, qualora ricorrano alcune condizioni, tra cui l&#8217;adozione e l&#8217;attuazione di un modello di organizzazione e gestione specificamente orientato alla prevenzione ed eliminazione degli illeciti penali e amministrativi.<\/p>\n<p>Le novelle di cui al <strong>comma 1, capoverso 2-<em>bis<\/em>, <\/strong>dell\u2019<strong>articolo 2<\/strong> integrano e specificano i requisiti stabiliti per i suddetti modelli. Sottopongo alla Commissione la valutazione circa l\u2019opportunit\u00e0 di raccomandare l\u2019introduzione nel provvedimento di una norma transitoria che, in fase di prima applicazione, fissi un termine temporale per l&#8217;adempimento di questi nuovi requisiti.<\/p>\n<p>Secondo i requisiti aggiunti con le novelle, i modelli atti a esentare gli enti, societ\u00e0 ed associazioni interessate dalla responsabilit\u00e0 amministrativa devono essere integrati come segue.<\/p>\n<ul>\n<li>Deve essere disposto, a carico di coloro che a qualsiasi titolo dirigano o collaborino con l\u2019ente o societ\u00e0 o associazione, l\u2019obbligo di presentare, a tutela dell&#8217;integrit\u00e0 del medesimo, segnalazioni circostanziate di condotte costituenti reati (qualora, in buona fede, sulla base della ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto, si ritenga che esse si siano verificate) o di violazioni del modello di organizzazione e gestione, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte (<strong>lettera <em>a<\/em><\/strong>). Osservo in proposito che, contrariamente a quanto previsto per altri obblighi e divieti posti dalla novella (cfr. <em>infra<\/em>), per l&#8217;obbligo in esame non si richiede esplicitamente che il modello contempli sanzioni disciplinari: parrebbe opportuna una formulazione che non lasci dubbi al riguardo, considerato anche che le sanzioni disciplinari sono, a ben vedere, in ogni caso richieste dalla norma generale che definisce il modello organizzativo, di cui all&#8217;art. 6, comma 2, lettera <em>e)<\/em>, del citato D.Lgs. n. 231 del 2001.<\/li>\n<li>Il<strong> capoverso 2-<em>bis<\/em>, lettera <em>b)<\/em><\/strong> impone che vengano istituiti canali alternativi di segnalazione, di cui almeno uno idoneo a garantire, anche con modalit\u00e0 informatiche, la riservatezza dell\u2019identit\u00e0 del segnalante.<\/li>\n<li>Il <strong>capoverso 2-<em>bis<\/em>, lettere <em>c)<\/em> ed <em>e)<\/em>, <\/strong>impone che vengano adottate misure idonee \u2013 assistite da sanzioni disciplinari \u2013 per tutelare l&#8217;identit\u00e0 del segnalante e mantenere la segretezza dell\u2019informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l\u2019anonimato e la riservatezza siano opponibili in base alle norme di legge. Osservo, a questo proposito, che andrebbero chiariti gli effetti dell\u2019uso, in questa disposizione, del termine &#8220;anonimato&#8221;, considerato che le altre novelle di cui allo stesso capoverso fanno riferimento esclusivamente alla riservatezza (probabilmente l\u2019intendimento \u00e8 lo stesso: ma allora sarebbe meglio uniformare i termini utilizzati).<\/li>\n<li>Il <strong>capoverso 2-<em>bis<\/em>, lettere <em>d)<\/em> ed <em>e)<\/em><\/strong> impone che venga posto il divieto esplicito (assistito da sanzioni disciplinari) di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi qualora siano accertate in capo al segnalante responsabilit\u00e0 di natura penale o civile, nascenti dalla falsit\u00e0 della dichiarazione. A questo proposito osservo che, mentre \u2013 come si \u00e8 visto nel \u00a7 3 \u2013 la novella all\u2019articolo 1 fa riferimento anche alle sentenze di primo grado, la novella corrispondente relativa ai lavoratori privati, di cui all\u2019articolo 2, comma 1, capoverso 2-<em>bis<\/em>, lettera <em>d)<\/em>, qui in esame, prevede l&#8217;esclusione dalla tutela ivi disciplinata per i casi di accertamento di responsabilit\u00e0 di natura penale o civile, legate alla falsit\u00e0 della dichiarazione: disposizione, quest\u2019ultima, che sembra fare riferimento solo alle sentenze passate in giudicato; essa, inoltre pare individuare un \u00e0mbito di fattispecie parzialmente diverso da quello suddetto di cui all&#8217;articolo 1, non ponendo una limitazione ai casi di dolo o colpa grave e facendo, da un lato, riferimento alle sole responsabilit\u00e0 legate a ipotesi di falsit\u00e0 della dichiarazione e, dall&#8217;altro lato, non ponendo un eventuale nesso tra responsabilit\u00e0 civile e reato (in quanto non si adopera la locuzione &#8220;per lo stesso titolo&#8221;). In proposito va altres\u00ec ricordato che il parere approvato dalla I Commissione permanente della Camera il 19 novembre 2015 ha invitato a valutare l\u2019opportunit\u00e0 di inserire il riferimento anche alle sentenze non definitive, alla luce del principio costituzionale \u2013 relativo per\u00f2 al solo processo penale \u2013 della presunzione di non colpevolezza fino alla condanna definitiva<a href=\"#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[4]<\/a>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Le novelle specificano che l&#8217;adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuino le segnalazioni in questione pu\u00f2 essere denunciata all\u2019Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di sua competenza, oltre che dal segnalante o denunciante, anche dall\u2019organizzazione sindacale indicata dal medesimo (<strong>capoverso 2-<em>ter<\/em><\/strong>). Sotto il profilo terminologico, sembrerebbe preferibile far riferimento qui non solo alla <em>discriminazione<\/em>, ma anche alla <em>ritorsione<\/em>, per coerenza con l\u2019espressione che compare nei capoversi 2-<em>bis<\/em> e 2-<em>quater<\/em>.<\/p>\n<p>Il <strong>capoverso 2-<em>quater<\/em><\/strong> sancisce che i licenziamenti o altre misure ritorsive o discriminatorie, adottati nei confronti del segnalante, ivi compreso il mutamento di mansioni, sono nulli e pone a carico del datore di lavoro, per le controversie inerenti a misure organizzative aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro e successive alla presentazione della segnalazione, l&#8217;onere della prova che le medesime misure siano fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa. La disposizione si riferisce qui testualmente ai soli rapporti di lavoro subordinato, ma la regola in essa contenuta deve intendersi ovviamente estesa anche alle possibili discriminazioni e ritorsioni nell\u2019ambito di rapporti di collaborazione autonoma. Un adattamento della terminologia usata (per esempio il riferimento al \u201cdatore di lavoro o committente\u201d) potrebbe essere opportuno.<\/p>\n<p>Riguardo ai princ\u00ecpi di tutela di cui al <strong>capoverso 2-<em>quater<\/em><\/strong>, occorrerebbe altres\u00ec valutare se sia congruo non formularli anche con riferimento ai datori e committenti pubblici, i quali, come si \u00e8 detto, sono esclusi, ad eccezione degli enti pubblici economici, dall&#8217;\u00e0mbito del D.Lgs. n. 231.<\/p>\n<p><em>\u00a0<\/em>Pi\u00f9 in generale, sottopongo alla Commissione l\u2019opportunit\u00e0 che il parere sul disegno di legge<\/p>\n<p>&#8211; raccomandi un chiarimento nel senso che le novelle di cui all\u2019<strong>articolo 2<\/strong> riguardino, come quelle contenute nell\u2019articolo 1, non solo le <em>segnalazioni<\/em> amministrative, ma anche le <em>denunce<\/em> alla magistratura;<em><br \/>\n<\/em><\/p>\n<p>&#8211; raccomandi di aggiungere una disposizione che preveda l\u2019utilizzabilit\u00e0, nei casi di atti discriminatori ai danni dell&#8217;autore di una segnalazione o denuncia, del procedimento civile contro le discriminazioni di cui all&#8217;articolo 28 del d.lgs. n. 150\/2011, che oggi \u00e8 riservato ai casi di di discriminazione tipizzata dalla legge e nella stessa norma espressamente richiamate;<\/p>\n<p>&#8211; raccomandi che, per maggior chiarezza del dettato legislativo, negli articoli 1 e 2 vengano mantenute le parti della nuova disciplina riguardanti, rispettivamente, le procedure e le competenze dell&#8217;ANAC per il settore pubblico, i modelli del D.Lgs. n. 231 per il settore privato; e che invece la previsione e la disciplina delle misure di protezione del segnalante vengano collocate insieme in un articolo 3, in modo che ne resti confermato e anzi sottolineato che si tratta di una protezione in tutto e per tutto identica nei due casi.<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li><strong> \u2013 Considerazioni conclusive e di sintesi<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Per concludere, oltre a proporre un parere positivo circa il disegno di legge nel suo complesso, invito la Commissione a valutare l\u2019opportunit\u00e0 di inserire nel parere stesso le seguenti raccomandazioni alla Commissione di merito:<\/p>\n<ul>\n<li>esplicitare nel provvedimento che l\u2019interesse pubblico alla rimozione e punizione degli illeciti costituisce giusta causa di comunicazione degli stessi e delle relative prove all\u2019organo amministrativo o giudiziario competente, anche quando la notizia rientri nell\u2019area soggettiva e oggettiva nella quale opera il segreto professionale e\/o il segreto d\u2019ufficio, con la sola esclusione del caso in cui la persona obbligata al segreto sull&#8217;illecito sia un avvocato o un commercializta, per ragione della sua professione;<\/li>\n<li>precisare nel provvedimento legislativo che, quando notizie e documenti che vengono comunicati all\u2019organo amministrativo o giudiziario competente siano oggetto di segreto professionale o d\u2019ufficio, costituisce violazione del detto obbligo la rivelazione con modalit\u00e0 e contenuti eccedenti rispetto alle finalit\u00e0 dell\u2019eliminazione e della punizione dell\u2019illecito;<\/li>\n<li>nell\u2019articolo 1, comma 1, capoverso 5, prevedere esplicitamente che l&#8217;ANAC stabilisca, nelle linee guida, un termine temporale per l&#8217;adozione, da parte di ogni soggetto interessato, dei nuovi strumenti e procedure ivi contemplati, considerato che la novella introduce una sanzione amministrativa pecuniaria per l&#8217;ipotesi di omissione;<\/li>\n<li>nell\u2019articolo 1, comma 1, capoverso 6, primo periodo, dove si prevede che la sussistenza di una misura discriminatoria sia accertata dall&#8217;ANAC, aggiungere l\u2019inciso \u201csenza pregiudizio per l\u2019eventuale accertamento giudiziale\u201d;<\/li>\n<li>sia nell\u2019articolo 1, sia nell\u2019articolo 2, uniformare le formulazioni vengano uniformate in modo che tutte le norme si riferiscano sia alle ipotesi di <em>denuncia<\/em> all&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria ordinaria o contabile, sia alle ipotesi di <em>segnalazione<\/em> all\u2019autorit\u00e0 amministrativa competente;<\/li>\n<li>nell\u2019articolo 1, secondo e terzo periodo del comma 1, capoverso 3, sostituire il riferimento al <em>segnalante<\/em> con il riferimento al <em>denunciante<\/em> e nella seconda parte del comma 1, capoverso 7, aggiungere il riferimento alla fattispecie della <em>segnalazione<\/em>;<\/li>\n<li>all\u2019articolo 2, comma 1, capoverso 2-<em>bis<\/em>, aggiungere norma transitoria che, in fase di prima applicazione, fissi un termine temporale per l&#8217;adempimento dei nuovi requisiti;<\/li>\n<li>all\u2019articolo 2, capoverso 2-<em>bis<\/em>, lettere <em>c)<\/em> ed <em>e)<\/em>, chiarire gli effetti dell\u2019uso, in questa disposizione, del termine &#8220;anonimato&#8221;, considerato che le altre novelle di cui allo stesso capoverso fanno riferimento esclusivamente alla riservatezza: \u00e8 forse meglio uniformare i termini utilizzati;<\/li>\n<li>all\u2019articolo 2, capoverso 2-<em>bis<\/em>, lettere <em>d)<\/em> ed <em>e)<\/em>, chiarire se si debba fare riferimento soltanto a sentenze (che accertino il dolo o la colpa grave) passate in giudicato, o anche a sentenze ancora suscettibili di riforma;<\/li>\n<li>all\u2019articolo 2, capoverso 2-<em>ter<\/em> fare riferimento non solo alla <em>discriminazione<\/em>, ma anche alla <em>ritorsione<\/em>, per coerenza con l\u2019espressione che compare nei capoversi 2-<em>bis<\/em> e 2-<em>quater<\/em>;<\/li>\n<li>all\u2019articolo 2, far s\u00ec che tutte le novelle riguardino, come quelle contenute nell\u2019articolo 1, non solo le <em>segnalazioni<\/em> amministrative, bens\u00ec anche le <em>denunce<\/em> alla magistratura;<\/li>\n<li>aggiungere una disposizione che preveda l\u2019utilizzabilit\u00e0, nei casi di atti discriminatori ai danni dell&#8217;autore di una segnalazione o denuncia, del procedimento civile contro le discriminazioni di cui all&#8217;articolo 28 del d.lgs. n. 150\/2011.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Roma, 18 ottobre 2016<\/p>\n<p>_____________________________<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> Nonch\u00e9 in altre strutture (diverse dalle pubbliche amministrazioni), individuate dall&#8217;art. 11 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a> Cfr. in proposito la prima parte del comma 1 del citato art. 54-<em>bis<\/em> del D.Lgs. n. 165\/2001, e successive modificazioni.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]<\/a> Questi ultimi (a norma dell&#8217;art. 5 del citato D.Lgs. n. 231\/2001) sono costituiti da: <em>a)<\/em> le persone che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell&#8217;ente, o di una sua unit\u00e0 organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonch\u00e9 le persone che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; <em>b)<\/em> le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).\u00a0In ogni caso, l&#8217;ente non \u00e8 responsabile qualora le persone suddette abbiano agito nell&#8217;interesse esclusivo proprio o di terzi.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]<\/a> Principio di cui all&#8217;art. 27, secondo comma, della Costituzione.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>CON L&#8217;ABITUALE RITARDO RISPETTO AI PAESI PI\u00d9 EVOLUTI, ANCHE NOI STIAMO PER DOTARCI DI UNA LEGGE MIRATA AD ATTIVARE E PROTEGGERE LA COLLABORAZIONE CIVICA PER FAR EMERGERE CORRUZIONE E ALTRI REATI O IRREGOLARIT\u00c0 AMMINISTRATIVE, ISTITUENDO IL FILTRO NECESSARIO PER DISTINGUERLA DALLA DIFFAMAZIONE Relazione svolta il 18 ottobre 2016 alla Commissione Lavoro del Senato sul disegno 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