
{"id":39050,"date":"2016-02-25T13:48:39","date_gmt":"2016-02-25T12:48:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=39050"},"modified":"2016-02-28T20:37:52","modified_gmt":"2016-02-28T19:37:52","slug":"lettere-dal-carcere-di-parma","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=39050","title":{"rendered":"LETTERE DAL CARCERE DI PARMA"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">UN GRUPPO DI DETENUTI IN REGIME DI ALTA SICUREZZA COMMENTA L&#8217;INTERROGAZIONE AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA SUL REGIME DELL&#8217;ARTICOLO 41-<em>BIS<\/em><\/span><\/p>\n<p><em>Il post contiene:<br \/>\n&#8211; le riflessioni stilate e sottoscritte il 3 febbraio 2016 da 22 detenuti della sezione Alta Sicurezza 1 della Casa di Reclusione di Parma sull&#8217;<a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=38603\" target=\"_blank\">interrogazione parlamentare al ministro della Giustizia<\/a> presentata da me con altri senatori Pd il 27 gennaio, a seguito dell&#8217;<a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=38420\" target=\"_blank\">incontro svoltosi nello stesso carcere il 4 gennaio 2016<\/a>, sull&#8217;applicazione corretta del regime di cui all&#8217;articolo 41-bis<em> dell&#8217;Ordinamento penitenziario<\/em><br \/>\n&#8211; quattro lettere pervenute il 24 febbraio 2015 per il cortese tramite di Ornella Favero,\u00a0 Direttore del mensile Ristretti Orizzonti<em>, scritte e spedite dal Carcere di Parma dai detenuti<\/em> <strong>Giovanni Donatiello, Antonio Di Girgenti, Giovanni Mafrica e Salvatore Benigno<\/strong><\/em><em> &#8211; Seguir\u00e0 il pi\u00f9 presto possibile <strong>la mia risposta<\/strong>, in forma di recensione all&#8217;ultimo libro di Carmelo Musumeci, scritto con Giuseppe Puggioni, <\/em>Gli ergastolani senza scampo. Fenomenologia e criticit\u00e0 costituzionali dell&#8217;ergastolo ostativo\u00a0<em>(Editoriale Scientifica, 2016)<\/em><br \/>\n<!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\"><strong>.<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #993300;\"><strong>RIFLESSIONI DI 22 DETENUTI DEL CARCERE DI PARMA<\/strong><\/span><\/p>\n<p><strong>Premessa<\/strong><\/p>\n<p>Il legislatore, quando ha riformato l\u2019articolo 4-<em>bis<\/em> e 41-<em>bis<\/em> O.P., con decreto legge 23 Febbraio 2009, n.11, convertito con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, \u00e8 stato condizionato, a nostro parere, non da situazioni di emergenza, bens\u00ec dal desiderio di assecondare gli umori dell\u2019opinione pubblica che, dominata da un costante senso di insicurezza, reclamava un inasprimento della risposta punitiva.<\/p>\n<p>Se questa prima osservazione \u00e8 condivisa, bisogna riconoscere che il legislatore non ha sempre adempiuto con uguale puntualit\u00e0, con identica misura e con costante intensit\u00e0 al suo compito di dare attuazione all\u2019art.27 co.3 Cost.<\/p>\n<p>La presente riflessione viene compiuta avendo a mente lo scopo principale della pena, che \u00e8 la riabilitazione del Condannato.<\/p>\n<p>Nel disegno costituzionale la pena svolge una funzione di \u201cPrevenzione speciale\u201d e di \u201cPrevenzione generale\u201c. Nella prevenzione speciale i requisiti della pena sono la sua afflittivit\u00e0 e il suo carattere retributivo ( art.4-bis e 41-bis O.P.). Sotto il secondo aspetto (prevenzione generale) la pena deve essere proporzionata, individualizzata e flessibile. Il legislatore, con la riforma del 4-bis O.P., ha fatto prevalere la prima finalit\u00e0 della pena.<\/p>\n<p>La normativa penitenziaria, introdotta nella L.26 luglio 1975, n.354, si caratterizza invece per la prevalenza della finalit\u00e0 rieducativa. Nella fase dell\u2019esecuzione penale, infatti, si ha riguardo esclusivamente al comportamento e all\u2019evoluzione della personalit\u00e0 del condannato, al costante aggiornamento della sua pericolosit\u00e0 alla luce delle risultanze del trattamento penitenziario. Si passa in tal modo dalla valutazione del fatto alla valutazione dell\u2019autore del crimine, cio\u00e8 l\u2019uomo.<\/p>\n<p><strong>Proposte<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Ripristino del controllo giurisdizionale sulle decisioni ministeriali applicative del regime del 41-bis O.P.<\/li>\n<li>-I detenuti, durante tutto il corso della detenzione vantano posizioni giuridiche che per la loro stessa inerenza alla persona umana sono qualificabili come diritti soggettivi costituzionalmente garantiti e in quanto tali, suscettibili di tutela giurisdizionale.<\/li>\n<\/ul>\n<p>-Il controllo giurisdizionale relativo all\u2019applicazione dei decreti ministeriali deve essere volto a verificare in concreto la legittimit\u00e0 di ogni singola misura disposta dal decreto in considerazione sia delle finalit\u00e0 di pubblico interesse perseguite dal provvedimento sia dei diritti costituzionalmente garantiti dei detenuti sottoposti al 41-bis O.P., nonch\u00e9 la necessit\u00e0 di evitare trattamenti contrari al senso di umanit\u00e0.<\/p>\n<p>-Previsione dell\u2019esercizio del diritto alla difesa anche nella fase di proposta dell\u2019applicazione dell\u2019art.41-bis O.P., mediante avviso alla parte, prevedendo facolt\u00e0 a produrre proprie documentazioni e memorie difensive. Nei fatti un\u2019equiparazione ai provvedimenti restrittivi della libert\u00e0 personale.<\/p>\n<p>-Reintrodurre la competenza a decidere sui ricorsi relativi alla discussione del decreto di cui all\u2019art.41-bis O.P. al tribunale di Sorveglianza avente giurisdizione sull\u2019Istituto di pena ove il condannato o l\u2019imputato \u00e8 assegnato.<\/p>\n<p>-Con riferimento al procedimento di sorveglianza e al controllo realizzabile in tema di art.41 bis O.P., la presenza dell\u2019interessato in udienza costituisce elemento essenziale, soprattutto se si vuole tenere conto dell\u2019importanza assunta nel procedimento della verifica della personalit\u00e0 del soggetto.<\/p>\n<ul>\n<li>Con riferimento al procedimento di sorveglianza e al controllo realizzabile in tema di cui all\u2019art.41-bis O.P., consentire che le decisioni del tribunale di Sorveglianza siano ammesse sulla base dell\u2019acquisizione in udienza di documentazione relativa all\u2019osservazione e al trattamento, nonch\u00e9, quando occorre, svolgendo necessari accertamenti ed avvalendosi della consulenza dei tecnici del trattamento.<\/li>\n<li>Disciplinare le sezioni delle \u201cAree riservate\u201d dell\u2019art.41-bis con legge, cio\u00e8 con avallo normativo, evitando condizioni di precariet\u00e0 e segretezza, privazione dei diritti e sottrazione a forme di controllo e monitoraggio.<\/li>\n<li>Verifica di un controllo effettivo delle informative della DDA, DIA, DNA affinch\u00e9\u2019 le informazioni siano conoscibili da parte dell\u2019interessato.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Quando tale verifica non avviene si configura una violazione del Contraddittorio, in spregio alle regole del giusto processo. Tutto ci\u00f2 influisce sulla portata che il controllo esplicabile in sede di reclamo dovr\u00e0 assumere. Molte volte l\u2019acquisizione di tali informative si traduce in informazioni di tipo generico.<\/p>\n<ul>\n<li>Scioglimento del cumulo. \u00c8 uno scioglimento eseguito nell\u2019ambito di un procedimento davanti al Magistrato di Sorveglianza o davanti al Tribunale di Sorveglianza, i quali possono determinare la pena riferibile a ciascun reato, quando il Giudice della Cognizione non ha specificato nella sentenza di condanna la quota di pena attribuibile a ciascuno dei reati concorrenti.<\/li>\n<\/ul>\n<p>L\u2019applicazione indiscriminata dei criteri fissati dall\u2019art.76 c.p. conduce di fatto all\u2019estensione dei regimi penitenziari pi\u00f9 gravosi anche alle condanne non selezionate dell\u2019art.4 bis O.P. creando senza alcun supporto normativo uno status di detenuto ostativo per l\u2019intero rapporto esecutivo, a prescindere dal reato commesso.<\/p>\n<ul>\n<li>Modifica art.4 bis O.P.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Cos\u00ec come disciplinato ha irrigidito le modalit\u00e0 di accesso ai benefici penitenziari, ponendosi in stridente contrasto con l\u2019art.25 Cost.; art.2C.P.,e art.7 CEDU.<\/p>\n<p>Si lamenta la retroattivit\u00e0 della norma per tutti quei reati commessi prima del luglio 1991, i quali hanno soggiaciuto a un aggravio sostanziale nell\u2019esecuzione della pena che non poteva essere previsto al momento della commissione del reato, violando il principio della legalit\u00e0 della pena stessa, ravvisandone, altres\u00ec, una violazione dei requisiti di \u201c regolarit\u00e0 \u201c e \u201c legalit\u00e0\u201d della privazione della libert\u00e0 personale prevista dall\u2019art.5 CEDU.<\/p>\n<ul>\n<li>Modifica dell\u2019art.4-bis O.P. per dar luogo a una disciplina giuridica in grado di attribuire rilievo premiale &#8211; senza esigere alcuna collaborazione di Giustizia &#8211; a condotte di dissociazione da attivit\u00e0 criminose, credibili e riscontrabili anche ai condannati per reati diversi dal terrorismo.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Le modifiche normative che si propongono mirano a realizzare un equilibrato superamento della preclusione assoluta di accesso ai benefici penitenziari che attualmente sono vincolati dalla collaborazione con la giustizia :<\/p>\n<ol>\n<li>Trasformare l\u2019attuale presunzione di non rieducabilit\u00e0 in assenza di collaborazione da \u201cassoluta\u201d in \u201crelativa\u201d, ripristinando il principio rieducativo e il divieto di trattamenti contrari al senso di umanit\u00e0, entrambi sanciti dall\u2019art.27 Cost.<\/li>\n<li>Aggiungere alle ipotesi contemplate nell\u2019art.4-bis O.P. quella secondo la quale i benefici possono essere concessi anche quando risulti che la mancata collaborazione non fa venir meno il sussistere dei requisiti che ne permettano la concessione, ai sensi della L.354\/75;<\/li>\n<li>Escludere rigidi automatismi e richiedere che sia possibile una valutazione individualizzata caso per caso evitando un automatismo in contrasto con i principi di proporzionalit\u00e0 ed individualizzazione della pena;<\/li>\n<li>Restituire ai Tribunali di Sorveglianza la possibilit\u00e0 di valutare se esistano elementi specifici di un positivo percorso rieducativo del condannato, tale da consentire &#8211; con specifica motivazione &#8211; l\u2019accesso ai benefici penitenziari;<\/li>\n<li>Ritenere come elementi di rilievo un complesso di comportamenti, pur non collaborativi, che dimostrino il distacco del condannato dalle associazioni criminali attraverso:<\/li>\n<\/ol>\n<p>. dissociazione esplicita,<\/p>\n<p>. presa di posizione pubblica,<\/p>\n<p>. adesione a modelli di legalit\u00e0<\/p>\n<p>. interesse per le vittime dei reati<\/p>\n<p>Ritenere la mancata dissociazione come espressione del \u201cprincipio di innocenza\u201d, cos\u00ec che la scelta di non aderire possa tramutarsi, nella fase esecutiva della pena, in scelta spontanea e non in un obbligo, onde evitare di escludere il condannato dall\u2019ordinario regime di rilevanza della partecipazione al trattamento penitenziario.<\/p>\n<p>Noi sottoscritti, detenuti nel decidiamo consapevolmente di apporre la nostra adesione sulle considerazioni relative all\u2019interpellanza parlamentare del sen. Pietro Ichino, stilate all\u2019interno della Sezione AS1 del Carcere di Parma.<\/p>\n<p>FERRAIOLI DOMENICO<br \/>\nSTOLDER CIRO<br \/>\nBARRANCA GIUSEPPE<br \/>\nMARCHESE\u00a0 ANTONINO<br \/>\nFAVARA CORRADO<br \/>\nMAZZARA VITO<br \/>\nREITANO ROBERTO<br \/>\nRU\u00c0 GIANFRANCO<br \/>\nMORELLI DOMENICO<br \/>\nLATINO CARMELO<br \/>\nAVARELLO GIOVANNI MARCO<br \/>\nNICASTRO\u00a0 VINCENZO<br \/>\nBEVILACQUA FIORAVANTE<br \/>\nGANCITANO ANDREA<br \/>\nCAPOZZA LUIGI<br \/>\nALBANESE ANTONIO<br \/>\nPUCCINELLI CIRO<br \/>\nCAVALLO AURELIO<br \/>\nPISCOPO GIUSEPPE<br \/>\nROMEO ANTONIO<br \/>\nTESTA DOMENICO<br \/>\nDI BONA ENZO<\/p>\n<p>Parma, 3 febbraio 2016<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #993300;\"><strong>LETTERA DI GIOVANNI DONATIELLO<\/strong><\/span><\/p>\n<p>Gentile Professor Pietro Ichino<br \/>\nAncora non avevo avuto modo, e con me tutti gli altri presenti al nostro incontro, di esprimere la nostra gratitudine per la sua disponibilit\u00e0 ad incontrarci. Ritengo sia stato un momento importante durante il quale le distanze si sono per davvero accorciate, dandoci l\u2019opportunit\u00e0 di interloquire su una tematica abbastanza sensibile dal punto di vista politico: ovvero la possibile modifica del regime del 41-<em>bis<\/em>.<br \/>\nCi ha dato esempio, con grande onest\u00e0 intellettuale, di come le rappresentanze democratiche dovrebbero comportarsi, ascoltando tutti quei cittadini che vogliono partecipare al processo democratico per contribuire al progresso civile del proprio paese.<br \/>\nLa puntualit\u00e0 con la quale ha affrontato l\u2019interrogazione parlamentare ci ha soddisfatti; tuttavia, non ci illudiamo che possa essere un percorso facile, ma non per questo possiamo disperare che si possa smuovere qualcosa per rendere pi\u00f9 a dimensione d\u2019uomo questo regime il quale, senza giri di parole, rasenta la tortura.<br \/>\nQuindi, abbiamo riunito le nostre, seppur limitate competenze ed abbiamo lavorato su due piani : uno prettamente normativo, non so quanto possa essere valido, ma ci abbiamo provato\u2026; l\u2019altro su quelle esperienze personali che comunque rimarranno indelebili.<br \/>\nAuspico che il nostro modesto contributo sia apprezzato e valorizzato, magari come gi\u00e0 fatto riproponendosi per un altro incontro. La sua presenza in questo istituto, infatti, contribuirebbe, e non poco, a dare una svolta alla gestione di questo istituto, passando da un modello marcatamente custodiale ad un modello di tipo trattamentale.<br \/>\nIn questo senso ci sembra che vadano gli sforzi da parte di questa amministrazione, e in particolar modo del direttore dott. Carlo Berdini, il quale pone attenzione e d\u00e0 ascolto anche nella quotidianit\u00e0.<br \/>\nIl nostro auspicio \u00e8 di \u201c vivere\u201d un carcere che possa offrire l\u2019opportunit\u00e0 di espressione della propria personalit\u00e0 in tutte le sue sfaccettature.<br \/>\nContiamo sulla sua attenzione a sostenerci in questo delicato passaggio.<br \/>\nA Lei, i pi\u00f9 cordiali saluti da noi qui presenti, e un arrivederci\u00a0 a presto con viva gratitudine.<br \/>\nGiovanni Donatello<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #993300;\">LETTERA DI<\/span> <span style=\"color: #993300;\">GIANFRANCO RU\u00c0<\/span><br \/>\n<\/strong><\/p>\n<p>Considerazioni pratiche e significative sui motivi utili della dissociazione, sia sul piano del recupero della persona, come prevede la Costituzione, sia sul piano giuridico, nella ricerca della verit\u00e0.<br \/>\n(1) Se una persona dopo tanti anni di carcere \u00e8 cambiata veramente e non vuole pi\u00f9 far parte o non fa pi\u00f9 parte di un\u2019associazione, come lo dovrebbe dimostrare, (a parte 58-<em>ter<\/em> la collaborazione) non ci sono altre leggi.<br \/>\n(2) Cosa cambia fra chi ha commesso i reati di eversioni o terrorismo e reati di associazione mafiosa, se la persona che le ha commesso si rende conto dello sbaglio e della inutilit\u00e0 del proprio vissuto? Perch\u00e9 i benefici non si debbono applicare alla persona e non al reato! Il terrorismo (degli anni di Piombo) \u00e8 stato sconfitto dalla \u201cdissociazione\u201d e non della collaborazione.<br \/>\n(3) Un esempio: mettiamo caso che una persona sia stata condannata per svariati reati e fra questi ce ne siano alcuni di cui \u00e8 innocente, non li abbia commessi. Con l\u2019unica alternativa del 58-<em>ter<\/em> (la collaborazione), il giudice competente la prima cosa che chiede sar\u00e0 la responsabilit\u00e0 dei reati dei quali si \u00e8 stati condannati, specialmente se ci siano altre persone ignote. Se uno \u00e8 innocente di quel reato, cosa deve dire al giudice? O non viene creduto, o si deve inventare le cose, con tutte le conseguenze che pu\u00f2 creare la menzogna.<br \/>\n(4) Anche sul piano giuridico, dove ci siano delle precisazioni che uno vorrebbe o dovrebbe fare, la dissociazione sarebbe utile. \u00c8 nel proprio interesse prendersi esclusivamente e solo le proprie responsabilit\u00e0.<br \/>\nE poi, i benefici penitenziari sono sempre revocabili se uno non rispetta le regole che gli vengono imposte.<br \/>\nGianfranco Ru\u00e0<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #993300;\"><strong>LETTERA DI AURELIO CAVALLO<\/strong><\/span><\/p>\n<p>Il sottoscritto Cavallo Aurelio, nato a Gela (CL) il 23.01.1956 in atto detenuto presso la casa di reclusione di Parma, dichiara quanto si pu\u00f2 riscontrare in verit\u00e0: il sottoscritto \u00e8 stato arrestato il 06.02.1991. Il 28.07.1992 \u00e8 stato sottoposto al regime dell\u2019art.41-<em>bis<\/em> O.P.<br \/>\nFino al 28 maggio 2003 sono stato detenuto prima, per pochi mesi, al carcere di Cuneo e poich\u00e9 avevano aperto l\u2019Asinara sono stato trasferito al carcere dell\u2019Asinara fino alla sua chiusura.<br \/>\nIl regime dell\u2019art.41-<em>bis<\/em> O.P. \u00e8 una tortura e solo quelli ai quali \u00e8 stato applicato capiscono cosa significa stare in questo regime\u2026 vedere massacrare i propri compagni e poi portarli con la carriola dei muratori e buttarli dentro la cella, fino a che gli passavano le ferite causate dalle forti mazzate.<br \/>\nMa nessuno denunciava l\u2019accaduto per la nostra mentalit\u00e0 e nessuno diceva niente.<br \/>\nNel 2002 \u00e8 stato arrestato mio figlio Giuseppe. Sono trascorsi ben 14 anni che io non vedo mio figlio, se questa non \u00e8 una tortura&#8230;<br \/>\nMio figlio aveva 22 anni, un ragazzino, sottoposto a trascorrere ben 14 anni al regime dell\u2019articolo 41-<em>bis<\/em> O.P.<br \/>\nOggi ha 36 anni, con il decreto del 2009, gli avevo inviato la foto della famiglia, ma non gliel\u2019hanno nemmeno consegnata.<br \/>\nIl magistrato di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere, in data 18 ottobre 2012, aveva autorizzato ad effettuare il colloquio con mio figlio Giuseppe, e il D.A.P.\u00a0 non ha dato l\u2019ordinanza di esecuzione all\u2019ordinanza emessa dal magistrato, violando ogni diritto e violando ogni legge dello stesso Stato.<br \/>\nMolte volte ho denunciato l\u2019accaduto al processo di Caltanissetta riguardo quello che ci facevano nel carcere dell\u2019Asinara, tutti quei soprusi che oggi cerco di dimenticare per stare bene; era vietato parlare con altri detenuti della stessa sezione, per giorni dovevi stare muto come un pesce che ti fanno il rapporto disciplinare e ti chiudono il blindato per 15 giorni: vietato passare un pezzo di pane ad\u00a0 altro detenuto che ti fanno rapporto disciplinare per 15 giorni, vietato ricevere giornali o riviste, stare 23 ore dentro la cella, solo un\u2019ora di passeggio al giorno.<br \/>\nCredo che una parte di detenuti esce dal regime del 41-<em>bis<\/em> D.P. con la mente bruciata; cosa deve fare lo Stato con queste persone a cui ha bruciato la mente, prendono tutti farmaci che uccidono un cavallo. Non \u00e8 meglio applicare la pena di morte che torturare una persona 20 anni come alcuni che sono sottoposti al 41-<em>bis<\/em> da 24 anni come coimputati Fiorise Nunzio o altri; mio figlio sta scontando solo il reato detto comune art. 73 D.P.R. 909\/90 e art.629 C.P. con l\u2019aggravante dell\u2019art.7 della L. 12 luglio 1991 n. 203, ha scontato il reato ostativo di art. 416-<em>bis<\/em> C.P. e art. 74 D.P.R. 309\/90: vietato cucinarsi un piatto di pasta o patate; che c\u2019entra la sicurezza con cucinarsi un piatto di pasta, che c\u2019entra non vedere il proprio genitore con la sicurezza?<br \/>\nTutti i giorni fanno la perquisizione e mettono spesso la biancheria asciutta con quella bagnata in modo che perdi la pazienza e poi ti fanno il rapporto disciplinare, e ti portano a cadere malato dai soprusi che ti fanno tutti i giorni, in modo che diventa uno zombie che non pu\u00f2 camminare n\u00e9 vivere.<br \/>\nAurelio Cavallo<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #993300;\"><strong>LETTERA DI ANDREA GANCITANO<\/strong> <\/span><\/p>\n<p><strong>Rendere pi\u00f9 umano il 41-<em>bis<\/em><\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>L\u2019articolo n 3 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u2019uomo e delle libert\u00e0 fondamentali, cita quanto segue: nessuno pu\u00f2 essere sottoposto a tortura n\u00e9 a pena e a trattamento inumani o degradanti. (CEDU)<\/li>\n<li>L\u2019art. 27 della Costituzione della Repubblica italiana menziona: \u2026 le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanit\u00e0 e devono tendere alla rieducazione del condannato.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Chi scrive non ha nessuna intenzione di polemizzare con quanti hanno prodotto alcune leggi emergenziali emanate sulla base dell\u2019emotivit\u00e0 provocata da quanto \u00e8 accaduto negli anni 92\/93, stragi terroristiche mafiose, delitti gravissimi, e quindi costretti da queste emergenze a prendere delle misure straordinarie con una parte della popolazione detenuta (Associazioni criminali, terroristiche o eversive, ecc.) sospendendo l\u2019applicazione delle normali regole trattamentali qualora vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con una associazione criminale, terroristica, ecc<\/p>\n<ul>\n<li>L\u2019art. 41-<em>bis<\/em> \u00e8 nato su una situazione di emergenza (le stragi terroristiche mafiose sul territorio nazionale, 1992\/1993).<\/li>\n<li>Sono trascorsi pi\u00f9 di 22\/23 anni, l\u2019Italia \u00e8 ancora in emergenza? Pu\u00f2 una nazione democratica come l\u2019Italia, un grande Stato, un paese civile che \u00e8 riuscita a liberarsi da quella vergogna che \u00e8 stato il regime fascista, pagandone un prezzo carissimo, la perdita di tante vittime umane innocenti e non (partigiani, civili, militari, ecc.), pu\u00f2 lo Stato italiano continuare a prendersela con i suoi \u201cfigli\u201d, perch\u00e9 tutti i cittadini sono figli dell\u2019Italia, anche i carcerati degli istituti di pena che scontano il fio di quanto commesso (c\u2019\u00e8 una percentuale minima che \u00e8 innocente o si dichiara tale). Non pu\u00f2 una nazione di alto profilo storico come l\u2019Italia infierire contro i suoi \u201cfigli\u201d, un padre, una madre, non debbono continuare a punire e infierire contro la loro prole, sarebbe un male. Un grande paese come l\u2019Italia non deve praticare la vendetta, \u00e8 un errore grave che un paese civile non pu\u00f2 permettersi.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Quando le punizioni sono durature per tantissimo tempo, queste diventano torture, persecuzioni, contro ogni senso di umanit\u00e0, e di riflesso ne pagano le conseguenze i familiari che nulla hanno a che vedere di quanto commesso dal parente detenuto. La detenzione non deve essere applicata come vendetta contro quanti si trovano rinchiusi negli istituti di pena.<\/p>\n<p>Umanizzare le pene \u00e8 un segnale di grande forza, lo Stato deve essere superiore e di grandi valori morali concedendo, a quanti hanno sbagliato, la possibilit\u00e0 di far scoprire loro i grandi valori della vita: lavoro, studio, filantropia, etica, morale, valori che non possono prescindere da ogni essere umano. Continuare a reprimere non avr\u00e0 certo dei buoni risultati, fomenter\u00e0 maggiore odio e ci\u00f2 non deve assolutamente accadere: si deve essere tutti rispettosi della legalit\u00e0, con una buona dose di onest\u00e0 intellettuale che non guasta.<\/p>\n<ul>\n<li>Perch\u00e9 e a cosa \u00e8 utile ridurre le ore di colloquio per quanti sono sottoposti al regime di cui all\u2019art. 41-<em>bis<\/em>? Se si fa un\u2019ora o se ne fanno quattro, non va certo a incidere sulla pericolosit\u00e0 dell\u2019individuo. Prolungando le ore di colloquio i bambini trascorrono pi\u00f9 tempo con il proprio pap\u00e0, assieme alla mamma ed altri fratelli \/sorelline.<\/li>\n<li>Poter dare ai detenuti la possibilit\u00e0 di frequentare corsi di formazione, utili per il futuro di ogni detenuto (studio, lavoro, incontri formativi, di riflessione, ecc.)<\/li>\n<li>Perch\u00e9 limitare il numero dei libri in cella? Cosa c\u2019entra con la sicurezza?<\/li>\n<li>Cucinarsi un piatto di pasta, comprare dei prodotti in pi\u00f9 nel mod. 72?<\/li>\n<li>Per ritornare ai colloqui: perch\u00e9 non far fare loro i colloqui coi tavolini seduti tutt\u2019intorno come una vera famiglia, servir\u00e0 a non disintegrarla, quel vetro divisorio o bancone quanti danni pericolosi ha arrecato ai minori e non solo, anche le mogli vengono stravolte. Il giorno del colloquio deve essere una giornata di \u201cfesta\u201d, di abbracci, di baci, carezze, tenerezze verso i tuoi cari, sentirsi per un giorno una persona \u201cnormale\u201d con la partecipazione gioiosa dei tuoi cari.<\/li>\n<li>Cosa cambia se una telefonata anzich\u00e9 essere della durata di 10 minuti diventa di 20\/30 minuti?<\/li>\n<li>Perch\u00e9 i detenuti sottoposti al regime del 41 bis, per parlare con i propri familiari debbono telefonargli in un altro istituto penitenziario, costringendoli a spostarsi dalla citt\u00e0 di residenza in un\u2019altra dove c\u2019\u00e8 un istituto penitenziario, sobbarcandosi rischi automobilistici, chilometri di asfalto, per amor di sentire una volta al mese la voce dei propri cari?<\/li>\n<\/ul>\n<p>Anche i familiari dei detenuti e in particolare coloro che sono sottoposti al regime di cui al 41 bis, soffrono le loro pene, loro malgrado di riflesso vengono coinvolti in questi vortici infernali: viaggi lunghissimi con tanti disagi che ne susseguono; attese estenuanti in quelle squallide e fredde sale d\u2019attesa; (per una sola misera ora di colloquio, perdono giornate intere e qualcuno perde parte della mensilit\u00e0); spese esorbitanti per l\u2019acquisto dei biglietti; quanti sacrifici, quante sofferenze ed umiliazioni debbono ricevere questi parenti dei detenuti? Vengono \u201cvisionati\u201d non come persone libere e incensurate, ma come \u201cquelli\u201d\u00a0 che queste strutture prima o poi le verranno ad \u201cabitare\u201d.<br \/>\nBisogna umanizzare di pi\u00f9 il trattamento nelle carceri italiane, i detenuti sottoposti al 41 bis sono prima di tutto esseri umani, e come tali debbono essere trattati, se no sarebbe un fallimento per un paese civile e democratico come l\u2019Italia.<br \/>\nAndrea Gancitano<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #993300;\"><strong>LETTERA DI ANTONIO SORRENTO<\/strong><\/span><\/p>\n<p>Il 41-<em>bis<\/em> \u00e8 una legge dello Stato Italiano che riguarda il regime penitenziario.<br \/>\nEsso \u00e8 applicato\u00a0 come misura di sicurezza per impedire a delle persone sottoposte a quel regime la possibilit\u00e0 di dare ordini di carattere delinquenziale all\u2019esterno del carcere all\u2019organizzazione di appartenenza.<br \/>\nRecita pi\u00f9 o meno cosi la ormai voluminosa letteratura specifica.<br \/>\nMa in realt\u00e0 il 41-<em>bis<\/em> ha tante negative sfaccettature che non hanno nulla a che fare col sistema di\u00a0 sicurezza esterno che vige nella societ\u00e0.<br \/>\nIn realt\u00e0 colloquiare per via telefonica nel telefono di casa di un ipotetico sottoposto a tale articolo, non comporta nessun allarmante pericolo per la societ\u00e0. Ragioniamo per un sottoposto al 41-<em>bis<\/em>, quando questi chiedono alla Direzione delle carceri di effettuare la cosiddetta telefonate nelle rispettive case, i colloqui telefonici sono meticolosamente registrati, che motivo c\u2019\u00e8 di farli fare da un carcere all\u2019altro, qual \u00e8 la regola che apporta sicurezza far entrare una famiglia in un carcere per colloquiare per via telefonica col congiunto, oltre tutto credo che a nessuno sprovveduto passerebbe per la mente di dare direttive col fine di commettere delitti in una situazione del genere.<br \/>\nIl punto dolente che stride sulla pelle di chi \u00e8 sottoposto a tale regime \u00e8 il fatto che pi\u00f9 volte gli viene applicato sulla base della custodia cautelare, quindi ad un presunto colpevole ma nello stesso tempo a un certo innocente, a un senza colpa.<br \/>\nLo spesso vetro che delimita il contatto umano coi congiunti che sono cittadini liberi, innocenti ed onesti non lede per caso la dignit\u00e0, per prima cosa, degli stessi che si recano a far colloquio\u00a0 al loro caro? Cosa c\u2019entra con la sicurezza esterna il fatto che un sottoposto al 41-<em>bis<\/em> non possa fare regolari colloqui con la famiglia quando il locale nel quale si svolgono \u00e8 munito di telecamere e di sofisticati \u201cmicrofoni\u201d?\u00a0 E poi un sottoposto al 41-<em>bis<\/em>, per la maggior parte, \u00e8 un condannato all\u2019ergastolo, mi volete spiegare voi legislatori o il ministro dell\u2019interno, on.le Alfano, perch\u00e9 non possa dedicarsi a tutte le attivit\u00e0 di lavoro, risocializzazione, ecc. all\u2019interno delle cosiddette sezioni speciali allestite per tale articolo? Ma se un detenuto ergastolano che non uscir\u00e0 mai pi\u00f9 dal carcere \u00e8 murato vivo in una cella di pochi metri quadri, si vuole o no, visto che lo Stato \u00e8 per la cultura della vita, della legalit\u00e0, della civilt\u00e0, almeno non far pesare la sua condotta ai figli e ai nipoti che spesso non c\u2019entrano nulla col vissuto del proprio congiunto? Forse mi sbaglier\u00f2 ma il 41-<em>bis<\/em> verr\u00e0 abrogato o quantomeno congelato proprio quando alcuni nomi (n.d.r.) \u201ceccellenti\u201d non faranno pi\u00f9 politica, non saranno pi\u00f9 strumento di sicura risonanza per l\u2019avanzamento di carriera di alcuni politici. Ma se cos\u00ec fosse, e al momento per me \u00e8 cos\u00ec, non \u00e8 un puro \u201cstrumento\u201d tra gli addetti ai lavori di una vendetta dello Stato per quello che ha subito? Questo nostro Stato deve avere un coraggio ben pi\u00f9 fondato: deve voltare pagina in tema di diritti penitenziari. Il 41-<em>bis<\/em> \u00e8 un\u2019infamia, \u00e8 una tortura. Queste non sono parole dette senza un vero fondamento perch\u00e9 basterebbe ricordare i morti di Pianosa\u2026<br \/>\nAntonio Sorrento<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>UN GRUPPO DI DETENUTI IN REGIME DI ALTA SICUREZZA COMMENTA L&#8217;INTERROGAZIONE AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA SUL REGIME DELL&#8217;ARTICOLO 41-BIS Il post contiene: &#8211; le riflessioni stilate e sottoscritte il 3 febbraio 2016 da 22 detenuti della sezione Alta Sicurezza 1 della Casa di Reclusione di Parma sull&#8217;interrogazione parlamentare al ministro della Giustizia presentata da me [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40,7],"tags":[],"class_list":["post-39050","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-giustizia","category-lettere"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/39050","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=39050"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/39050\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=39050"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=39050"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=39050"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}