
{"id":39152,"date":"2016-02-29T19:33:50","date_gmt":"2016-02-29T18:33:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=39152"},"modified":"2016-03-06T23:58:33","modified_gmt":"2016-03-06T22:58:33","slug":"i-contratti-collettivi-che-proteggono-i-disonesti-nelle-regioni-e-nei-comuni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=39152","title":{"rendered":"I CONTRATTI COLLETTIVI CHE PROTEGGONO I DISONESTI NELLE REGIONI E NEI COMUNI"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">NON CI SI PU\u00d2 STUPIRE CHE I DIPENDENTI PUBBLICI NON VENGANO LICENZIATI NEPPURE QUANDO COMMETTONO REATI GRAVI, COME LA CONCUSSIONE, O LA MOLESTIA SESSUALE NEI CONFRONTI DI ALTRI DIPENDENTI, POICH\u00c9 A PROTEGGERLI SONO I CODICI DISCIPLINARI NEGOZIATI ALL&#8217;ARAN ANNI OR SONO<\/span><\/p>\n<p><em>Nota tecnica sui codici disciplinari contenuti nei contratti collettivi attualmente in vigore per i dirigenti (22 febbraio 2010) e per gli impiegati (11 aprile 2008) delle Regioni e Autonomie locali, 29 febbraio 2016 &#8211; Si riferisce a questi contratti collettivi il comunicato diffuso il 29 febbraio 2016 dalla ministra della Funzione Pubblica Marianna Madia sulla necessit\u00e0 urgente di cambiare queste disposizioni collettive, che paralizzano il potere disciplinare nelle amministrazioni pubbliche, riducendolo a una appendice della giustizia penale<\/em><!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<h4><strong>Contratto collettivo per i dirigenti<\/strong> <strong>dipendenti delle Regioni, Province e Comuni, 22 febbraio 2010<\/strong><\/h4>\n<p>Il contratto, stipulato (in sede Aran) in ritardo, per la parte normativa \u00e8 riferito al periodo 2006-2009: in altre parole, \u00e8 stato stipulato quando gi\u00e0 il suo periodo di applicazione era terminato; deve per\u00f2 considerarsi applicabile, in base alla clausola di ultrattivit\u00e0 temporale, anche per gli anni 2010 e seguenti.<br \/>\nIn questo contratto il Capo II \u00e8 dedicato alla responsabilit\u00e0 disciplinare del dirigente. L\u2019articolo 7 contiene un \u201cCodice disciplinare\u201d (al quale, a norma di legge, devono conformarsi le sanzioni disciplinari irrogate ai dipendenti), i cui contenuti sono a dir poco sconcertanti per il lassismo che in essi si esprime. Per fare solo alcuni esempi:<\/p>\n<ul>\n<li>per i reati di <strong>concussione<\/strong> &#8211; reato, evidentemente, commesso dal dirigente contro la stessa Amministrazione regionale,\u00a0oltre che ai danni del cittadino \u2013 <strong>violazione del segreto d\u2019ufficio<\/strong>, <strong>omissione (anche dolosa) di misure di sicurezza antinfortunistica<\/strong>, viene comminata soltanto una <strong>ammenda<\/strong> da \u20ac 200 a \u20ac\u00a0500 (comma 4, lettera <em>e<\/em>);<\/li>\n<li>per il caso di <strong>recidiva nei suddetti reati<\/strong> viene comminata soltanto una <strong>sospensione<\/strong> da tre giorni a sei mesi, ma solo a condizione che \u201cper la prima infrazione sia stata gi\u00e0 irrogata la sanzione massima, oppure quando le mancanze si caratterizzino per una particolare gravit\u00e0\u201d (comma 8, lettera <em>a<\/em>): altrimenti, anche in caso di recidiva in quei reati si applica la sola ammenda;<\/li>\n<li>ancora la sola <strong>sospensione<\/strong> \u00e8 comminata per i reati di <strong>ingiurie gravi<\/strong>, <strong>calunnie<\/strong> o <strong>diffamazioni<\/strong>, <strong>alterchi con passaggio alle vie di fatto<\/strong> nel luogo di lavoro, <strong>favoreggiamento<\/strong> da parte del dirigente in relazione a manomissione, <strong>distrazione o sottrazione di somme o beni<\/strong> di pertinenza della Regione, <strong>violenza morale<\/strong>, <strong>persecuzione<\/strong>, <strong>molestie sessuali<\/strong> nei confronti di dirigenti o altri dipendenti (ancora comma 8, lettere <em>b<\/em>, <em>f<\/em>, <em>h<\/em>, <em>i<\/em>).<\/li>\n<li>si arriva al <strong>licenziamento<\/strong> <strong>soltanto per recidiva plurima<\/strong> nei reati di cui sopra (comma 9, lettere <em>b<\/em>, <em>d <\/em>ed <em>e<\/em>).<\/li>\n<\/ul>\n<p>\u00c8\u00a0ben vero che lo stesso comma 9 dell&#8217;articolo 7, al punto 2.2, stabilisce che, nel caso di\u00a0richiesta di\u00a0rinvio a giudizio del dirigente, oppure di arresto con indagini in corso, per &#8220;gravi\u00a0illeciti&#8221;, possa essere disposto il licenziamento senza preavviso, in alternativa alla\u00a0sospensione del procedimento disciplinare in attesa di sentenza definitiva. Ma questo assetto della disciplina collettiva produce l&#8217;effetto di porre una amministrazione, che venga a conoscenza di malversazioni di un proprio dirigente, di fronte all&#8217;alternativa tra consumare il proprio potere disciplinare con una sanzione irrisoria (la multa o la sospensione, previste dal codice disciplinare come prima punizione per i comportamenti in questione), oppure attendere che si attivi la giustizia penale, cos\u00ec disattendendo l&#8217;articolo 55-<em>ter<\/em> del Testo Unico del pubblico impiego, che prevede come normale la reazione disciplinare immediata dell&#8217;amministrazione interessata, salvo riapertura del procedimento disciplinare e correzione del provvedimento adottato in caso di sentenza definitiva incompatibile. Il contratto collettivo contribuisce, cos\u00ec, al\u00a0malfunzionamento delle amministrazioni, le quali rinunciano a esercitare il controllo dovuto sul proprio funzionamento interno e a reagire subito incisivamente contro le malversazioni. Si spiega, cos\u00ec, anche il motivo per cui chi viene a conoscenza di un fatto di corruzione o concussione non ne informi quasi mai il vertice della struttura pubblica interessata, bens\u00ec semmai soltanto all&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria: tutti sanno, infatti, che molto probabilmente la denuncia al superiore gerarchico cadrebbe nel nulla, o comunque non produrrebbe una sanzione adeguata.<\/p>\n<p>L\u2019amministrazione dovrebbe essere la prima ad accorgersi della corruzione, della truffa nella registrazione delle presenze, delle molestie sessuali contro propri dipendenti, ecc.; e il provvedimento disciplinare dovrebbe precedere quello penale; invece accade sempre l\u2019inverso. E il contratto collettivo (almeno quello per dipendenti di Regioni e Autonomie locali) \u00e8 strutturato proprio per far s\u00ec che accada l\u2019inverso.<\/p>\n<p>Nel codice disciplinare previsto da questo contratto collettivo <strong>non \u00e8 neppure contemplata l&#8217;assenza ingiustificata<\/strong>.<\/p>\n<p>L\u2019articolo 9 di questo contratto collettivo prevede che <strong>in caso di procedimento penale<\/strong> il dirigente possa essere <strong>sospeso dal servizio<\/strong> anche se non colpito da provvedimenti restrittivi della sua libert\u00e0. In tal caso gli viene riconosciuto il 50% dello stipendio e della retribuzione individuale di anzianit\u00e0. La sospensione pu\u00f2 essere revocata, oppure, dopo i primi 5 anni, prorogata di biennio in biennio<\/p>\n<h4><strong>Il contratto collettivo per gli impiegati delle Regioni, Province e Comuni, 11 aprile 2008<\/strong><\/h4>\n<p>Nell&#8217;articolo 3 di questo contratto collettivo, anch&#8217;esso scaduto da molti anni ma sempre applicabile in forza della clausola di ultrattivit\u00e0, si esprime una indulgenza analoga rispetto a quella che si esprime nel contratto per i dirigenti 2010 (v. sopra) nei confronti delle mancanze dei dipendenti comuni. In particolare, per esempio:<\/p>\n<ul>\n<li>viene comminata soltanto la <strong>sospensione fino a 10 giorni<\/strong> per <strong>molestie sessuali<\/strong> o <strong><em>stalking<\/em><\/strong> nei confronti di altro dipendente o terzi (comma 5, lettere <em>j<\/em> e <em>l<\/em>);<\/li>\n<li>viene comminata soltanto la <strong>sospensione fino a 6 mesi<\/strong> (ma con retribuzione al 50%) per il caso di <strong>recidiva<\/strong> nelle mancanze punite con la sospensione pi\u00f9 lieve, e per l&#8217;<strong>elusione dei sistemi di rilevamento elettronici della presenza<\/strong> (lettera <em>g<\/em>);<\/li>\n<li>il <strong>licenziamento<\/strong> viene invece comminato <strong>soltanto in caso di recidiva plurima<\/strong> <strong>per almeno tre volte nell&#8217;anno<\/strong> nei reati di cui sopra (comma 7, lettera <em>a<\/em>), oppure recidiva nel biennio nel reato di molestie sessuali, &#8220;anche nei confronti di persone diverse&#8221; (!) (lettere <em>f<\/em> e <em>g<\/em>).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Anche in questo contratto collettivo compare la previsione (comma 8, lettera <em>c<\/em>) del licenziamento in tronco nel caso di condanna passata in giudicato per &#8220;gravi delitti commessi in servizio&#8221;. Ma valgono a questo proposito le osservazioni svolte sopra, in riferimento al contratto collettivo per i dirigenti. Di pi\u00f9:\u00a0qui, addirittura, si inibisce il licenziamento anche a seguito dell&#8217;arresto o del rinvio a giudizio, richiedendosi addirittura la condanna definitiva. Col risultato che, se il dipendente patteggia la pena, il licenziamento \u00e8 di fatto escluso!<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>NON CI SI PU\u00d2 STUPIRE CHE I DIPENDENTI PUBBLICI NON VENGANO LICENZIATI NEPPURE QUANDO COMMETTONO REATI GRAVI, COME LA CONCUSSIONE, O LA MOLESTIA SESSUALE NEI CONFRONTI DI ALTRI DIPENDENTI, POICH\u00c9 A PROTEGGERLI SONO I CODICI DISCIPLINARI NEGOZIATI ALL&#8217;ARAN ANNI OR SONO Nota tecnica sui codici disciplinari contenuti nei contratti collettivi attualmente in vigore per i [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[10],"tags":[],"class_list":["post-39152","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-22-lavoro-pubblico"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/39152","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=39152"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/39152\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=39152"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=39152"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=39152"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}