
{"id":39581,"date":"2016-04-03T15:19:22","date_gmt":"2016-04-03T14:19:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=39581"},"modified":"2016-04-05T15:57:03","modified_gmt":"2016-04-05T14:57:03","slug":"sul-divieto-di-attivare-la-cassa-integrazione-per-i-dipendenti-dellimpresa-fallita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=39581","title":{"rendered":"SUL DIVIETO DI ATTIVARE LA CASSA INTEGRAZIONE PER I DIPENDENTI DELL&#8217;IMPRESA FALLITA"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">QUALI RAGIONI LOGICHE E DI OPPORTUNIT\u00c0 PRATICA HANNO INDOTTO IL LEGISLATORE A ESCLUDERE L&#8217;ATTIVAZIONE DI QUESTA FORMA DI SOSTEGNO DEL REDDITO, CHE PRESUPPONE UNA RAGIONEVOLE PROSPETTIVA DI PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SENZA SOLUZIONE DI CONTINUIT\u00c0 (IMPOSSIBILE NEL CASO DI FALLIMENTO)<\/span><\/p>\n<p><em>Lettera pervenuta il 29 marzo 2016 &#8211; <strong>Segue la mia risposta<\/strong><\/em><!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p>Caro Professore, come ben sai, \u00a0l&#8217;art. 2 Comma 70 della legge n. 92 del 28 giugno 2012 \u00a0ha previsto l&#8217;abrogazione dell&#8217;art. 3 della legge n. 223\/1991 e l&#8217;intervento della Cigs concorsuale a far data dal 1\u00b0 gennaio 2016. \u00c8\u00a0stata cos\u00ec definitivamente eliminata la possibilit\u00e0 di ricorrere alla Cigs per i Curatori fallimentari, \u00a0che aveva gi\u00e0 trovato una parziale limitazione, nel triennio 2012-2015, \u00a0attraverso l&#8217;adozione del D.M. 4 dicembre 2012 n. 70750, che aveva fissato i &#8220;<em>parametri oggettivi<\/em>&#8221; per l&#8217;accesso all&#8217;istituto. \u00a0A partire da gennaio 2016 non \u00e8 pi\u00f9 possibile chiedere l&#8217;accesso alla Cigs e si vengono cos\u00ec \u00a0a creare situazioni paradossali: le Curatele devono necessariamente procedere all&#8217;apertura di una procedura di licenziamento collettivo e si arriva quindi a vendere le aziende, previo l&#8217;esperimento delle procedure competitive, \u00a0senza consentire una continuit\u00e0 di reddito ai lavoratori, in una fase problematica della vita aziendale.\u00a0Da un lato, \u00a0il tutto avviene per applicazione dell&#8217;art. 72 della legge fallimentare anche ai rapporti di lavoro; dall&#8217;altro \u00a0si assiste a fenomeni di disintegrazione del complesso aziendale, con buona pace dei buoni propositi in tema di circolazione delle aziende, salvaguardia dei posti di lavoro, ecc. ccc., in aperta contraddizione con i principi della riforma fallimentare.\u00a0In questi giorni, \u00a0per esperienza diretta &#8221; sul campo&#8221; \u00a0ho visto smentita \u00a0anche la \u00a0positiva indicazione della circolare n. 24\/2015 dello stesso ministero del Lavoro, \u00a0che, pur limitatamente alle procedure concorsuali con continuazione dell&#8217;esercizio d&#8217;impresa, \u00a0parrebbe far consentire l&#8217;accesso agli ammortizzatori sociali: tale indicazione viene infatti letta dai competenti Uffici \u00a0nel senso che la Curatela debba proporre un piano di risanamento, tale far ritornare la societ\u00e0 <em>in bonis<\/em>!\u00a0Tale indicazione mi pare in contrasto con tutta la legislazione fallimentare dell&#8217;ultimo decennio.\u00a0In conclusione: a me pare che l&#8217;impostazione del governo Monti, non corretta dai successivi governi, ha voluto colpire la patologia di certe situazioni e non ha considerato una doverosa visione fisiologica, particolarmente doverosa in questa fase di crisi. \u00a0<em>De iure condendo<\/em>, \u00a0non sarebbe opportuna una riformulazione di tutta la normativa? \u00a0Che senso ha \u00a0l&#8217;obbligo per la Curatela di procedere al licenziamento collettivo a norma dell&#8217;art. 24 della legge n. 223\/1991, con una procedura della durata di 75 gg., senza reddito alcuno per i lavoratori e senza che le Curatele possano minimamente mettere in atto una strategia utile, sia per i lavoratori che per la vendita dei complessi aziendali? Qual \u00e8 il tuo parere?\u00a0Formulo i complimenti per il sito e per lo spazio di discussione, porgendo i migliori saluti<br \/>\nAdelio Riva<\/p>\n<p><em>La regola generale \u00e8 quella che limita il ricorso alla Cassa integrazione ai soli casi nei quali \u00e8 ragionevolmente prevedibile la ripresa del lavoro nella stessa azienda entro il termine della sospensione. In passato questa regola \u00e8 stata diffusamente elusa, quando non platealmente disapplicata, proprio nelle procedure fallimentari, anche in casi nei quali era certo che il lavoro nella stessa azienda non sarebbe ripreso; e con questo si \u00e8 fatto il danno dei lavoratori interessati, che sono stati &#8211; per cos\u00ec dire &#8211; messi in freezer: perch\u00e9 la Cassa integrazione, per sua natura, non stimola la ricerca della nuova occupazione, anzi la inibisce, col risultato di cacciare chi ne beneficia nel vicolo cieco della disoccupazione di lunga durata (\u00e8 noto, infatti, che la probabilit\u00e0 di ritrovare una occupazione decresce col prolungarsi del periodo di inattivit\u00e0). La legge Fornero n. 92\/2012 e il decreto legislativo n. 148\/2015 hanno inteso porre drasticamente fine a questo abuso dell&#8217;istituto, sia sul piano generale, sia in particolare in riferimento al caso delle imprese fallite. Quest&#8217;ultimo caso si caratterizza, rispetto alla generalit\u00e0 degli altri casi di crisi occupazionale, perch\u00e9 <\/em>a)<em>\u00a0il vecchio datore di lavoro, a seguito della sentenza di fallimento, cessa di essere operativo e non potr\u00e0 certamente essere quello che riattiva i rapporti di lavoro; <\/em>b)<em>\u00a0il nuovo imprenditore che, in ipotesi, acquisti in blocco il complesso dei beni aziendali dal fallimento non \u00e8 soggetto alla norma generale che regola i trasferimenti di azienda (per la quale i rapporti di lavoro proseguono con l&#8217;acquirente senza soluzione di continuit\u00e0): \u00e8 dunque certo che i rapporti di lavoro non potranno essere riattivati dall&#8217;acquirente senza soluzione di continuit\u00e0. La cesura deve necessariamente esserci. Questo \u00e8 il motivo logico per cui la legge vieta l&#8217;attivazione della Cassa integrazione a seguito del fallimento, anche quando c&#8217;\u00e8 qualche possibilit\u00e0 che un nuovo imprenditore acquisti il complesso dei beni aziendali, imponendo che il vecchio rapporto di lavoro venga risolto dal curatore fallimentare, con l&#8217;attivazione della procedura del licenziamento collettivo, e il sostegno del reddito dei lavoratori sia conseguentemente affidato alla <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=37092\" target=\"_blank\">NASpI (la nuova assicurazione universale contro la disoccupazione)<\/a>. Quest&#8217;ultima ha la stessa durata massima che avrebbe, a regime, l&#8217;integrazione salariale: 24 mesi; ed \u00e8 importante che i sindacati si attivino in tutte le imprese per negoziare quella forma di welfare aziendale, fortemente incentivato fiscalmente dall&#8217;ultima legge di stabilit\u00e0, che consiste nel trattamento complementare di disoccupazione: un&#8217;integrazione anche di piccola entit\u00e0 &#8211; quale potrebbe essere il 10 o il 15 per cento &#8211; sommata al trattamento NASpI pari al 75 per cento dell&#8217;ultima retribuzione &#8211; porterebbe il trattamento complessivo al di sopra di quello assicurato dalla Cassa integrazione; e costituirebbe credito dei lavoratori anche nei confronti del fallimento, al primo grado di privilegio. Quanto alla procedura del licenziamento collettivo, osservo\u00a0<\/em><em>che essa non deve necessariamente durare 75 giorni: se il curatore raggiunge con i sindacati l&#8217;accordo circa la sussistenza del motivo della cessazione dei rapporti, essa pu\u00f2 concludersi immediatamente, col risultato che al termine del solo periodo di preavviso (retribuito a carico del fallimento) i lavoratori incominciano a godere immediatamente del trattamento di disoccupazione. Nel nuovo contesto ordinamentale, il sindacato che rifiutasse l&#8217;accordo non farebbe, evidentemente, l&#8217;interesse dei lavoratori rappresentati. Cos\u00ec stando le cose, a me sembra che il divieto di attivare la Cassa integrazione a seguito del fallimento dell&#8217;impresa non sia una norma sbagliata. \u00a0 \u00a0 (p.i.)<\/em><\/p>\n<p><span style=\"color: #993300;\"><strong>LA REPLICA<\/strong><br \/>\n<\/span>Caro Prof, sono un amico, ma dissenziente, almeno questa volta. Ringrazio per la risposta. Temo per\u00f2 che non ci siamo capiti. Il tema che ho \u00a0sottoposto al Tuo autorevole esame, \u00e8 un altro: si tratta della possibilit\u00e0 di chiedere l&#8217;intervento della Cigs da parte delle Curatele ex art. 1 , in ipotesi di esercizio provvisorio; ipotesi che la Circolare Ministeriale che avevo citato pare fare propria, almeno a livello teorico, salvo poi chiedere, di fatto, un improbabile ritorno <em>in bonis<\/em> delle Societ\u00e0 fallite! Posso richiederti di ripensare la cosa? \u00a0Sei proprio sicuro che non concedere questa possibilit\u00e0 sia utile all&#8217;economia nazionale? Da ultimo, mi si conceda una indicazione pratica: non sarebbe opportuno concedere il trattamento di Cigs e defalcarlo dal periodo di Naspi? Un caro saluto<br \/>\nAdelio Riva<br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>QUALI RAGIONI LOGICHE E DI OPPORTUNIT\u00c0 PRATICA HANNO INDOTTO IL LEGISLATORE A ESCLUDERE L&#8217;ATTIVAZIONE DI QUESTA FORMA DI SOSTEGNO DEL REDDITO, CHE PRESUPPONE UNA RAGIONEVOLE PROSPETTIVA DI PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SENZA SOLUZIONE DI CONTINUIT\u00c0 (IMPOSSIBILE NEL CASO DI FALLIMENTO) Lettera pervenuta il 29 marzo 2016 &#8211; Segue la mia risposta<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9,7,31],"tags":[],"class_list":["post-39581","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-21-lavoro","category-lettere","category-welfare"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/39581","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=39581"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/39581\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=39581"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=39581"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=39581"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}