
{"id":39693,"date":"2016-04-05T16:52:36","date_gmt":"2016-04-05T15:52:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=39693"},"modified":"2016-04-05T16:52:36","modified_gmt":"2016-04-05T15:52:36","slug":"lemendamento-della-discordia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=39693","title":{"rendered":"L&#8217;EMENDAMENTO DELLA DISCORDIA"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">CHE COSA DICE VERAMENTE LA NORMA PER LA QUALE LA MINISTRA MARIA ELENA BOSCHI\u00a0\u00c8 MESSA SOTTO ACCUSA DALLE OPPOSIZIONI<\/span><\/p>\n<p><em>Testo dell&#8217;emendamento n. 2.9818 presentato dal Governo al disegno di legge n. 1698\/2014, c.d. legge di stabilit\u00e0 2015, approvato in Commissione Bilancio, con le modifiche contenute nel sub-emendamento n. 2.9818\/4 presentato dal Relatore &#8211; La norma recata dall&#8217;emendamento \u00e8 oggi contenuta nell&#8217;attuale articolo 1, commi 552, 553 e 554 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, c.d. legge di stabilit\u00e0 2015 &#8211; Il testo dell&#8217;emendamento \u00e8 preceduto da un breve commento<\/em><!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #993300;\">COMMENTO<\/span><\/strong><br \/>\nIn estrema sintesi, l&#8217;emendamento che segue dice questo: quando il Governo, nel rispetto della legge, abbia deciso di autorizzare l&#8217;estrazione di petrolio o gas da un determinato sito, al Governo stesso compete di autorizzare la costruzione delle infrastrutture necessarie per il trasporto del prodotto al luogo di stoccaggio e poi alla raffineria. Lo scopo immediato dell&#8217;emendamento era quello di sbloccare il completamento e avviamento di un sito di produzione di petrolio e gas naturale (con una potenzialit\u00e0 di produzione giornaliera di circa 50.000 barili di petrolio, 230.000 metri cubi di gas naturale, 280 tonnellate di GPL e 80 tonnellate di zolfo), a ben 27 anni dalla scoperta del giacimento. Se infatti &#8211; come nel caso specifico &#8211; l&#8217;opera \u00e8 stata legittimamente autorizzata, non si pu\u00f2 consentire che essa venga bloccata da una qualsiasi amministrazione locale che impedisce la realizzazione delle suddette infrastrutture indispensabili.<br \/>\nAltro discorso \u00e8 quello che pu\u00f2 riguardare il modo concreto in cui gli atti amministrativi in questione vengono poi decisi ed emanati; ma appare curioso che il ministro per i Rapporti con il Parlamento venga messo sotto accusa per avere presentato un emendamento come questo, corrispondente a norme di analogo contenuto vigenti in tutti i Paesi industrializzati.<\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #993300;\">IL TESTO LEGISLATIVO<\/span><br \/>\nEmendamento 2.9818 al d.d.l.\u00a0n. 1698, recante\u00a0d<strong>isposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilit\u00e0 2015), presentato dal Governo<\/strong><\/strong><br \/>\n<em>Dopo il comma 223, aggiungere i seguenti:<\/em><br \/>\n\u00ab223-<em>bis<\/em>. Al fine di semplificare la realizzazione di opere strumentali alle infrastrutture energetiche strategiche e di promuovere i relativi investimenti e le connesse ricadute anche in termini occupazionali, all&#8217;articolo 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:<br \/>\n<em>a)<\/em> al comma 2, dopo le parole: &#8221;per le infrastrutture e insediamenti strategici di cui al comma 1&#8221;, sono aggiunte le parole: &#8221;nonch\u00e9 per le opere necessarie al trasporto, allo stoccaggio, al trasferimento degli idrocarburi in raffineria, alle opere accessorie, ai terminali costieri e alle infrastrutture portuali strumentali allo sfruttamento di titoli concessori esistenti, comprese quelle localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione&#8221; e dopo la parola: &#8221;autorizzazioni&#8221;, sono aggiunte le seguenti: &#8221;incluse quelle&#8221;;<br \/>\n<em>b)<\/em> dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:<br \/>\n&#8221;3-<em>bis<\/em>. In caso di mancato raggiungimento delle intese si provvede con le modalit\u00e0 di cui all&#8217;articolo 1, comma 8-<em>bis<\/em>, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nonch\u00e9 con le modalit\u00e0 di cui all&#8217;articolo 14-<em>quater<\/em>, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.<br \/>\n3-<em>ter<\/em>. L&#8217;autorizzazione di cui al comma 2 produce gli effetti previsti dall&#8217;articolo 52-<em>quinquies<\/em>, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonch\u00e9 quelli di cui all&#8217;articolo 38, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164&#8221;.<br \/>\n223-<em>ter<\/em>. Le disposizioni di cui al comma 223-<em>bis<\/em>, lettera <em>a)<\/em>, si applicano, su istanza del proponente, solo alle opere rispetto alle quali sia gi\u00e0 stato adottato un decreto di compatibilit\u00e0 ambientale.<br \/>\n223-<em>quater<\/em>. L&#8217;articolo 38, comma 1-<em>bis<\/em>, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, \u00e8 sostituito con il seguente:<br \/>\n&#8221;Il Ministro dello sviluppo economico, con propri decreti, di concerto con il Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, predispone, anche per stralci, un piano delle aree in cui sono consentite le attivit\u00e0 di cui al comma 1. Il piano, per le attivit\u00e0 sulla terra ferma, \u00e8 adottato previa intesa con la Regione o le Regioni territorialmente interessate agli stralci di cui al primo periodo. In caso di mancato raggiungimento dell&#8217;intesa, si provvede con le modalit\u00e0 di cui all&#8217;articolo 1, comma 8-<em>bis<\/em>, della legge 23 agosto 2004, n. 239&#8221;\u00bb.<\/p>\n<p><strong>Subemendamento 2.9818\/4 all&#8217;emendamento 2.9818, presentato dal Relatore<\/strong><br \/>\n<em>All&#8217;emendamento 2.9818, apportare le seguenti modifiche:<\/em><br \/>\n<em>a) <\/em>al comma 223-<em>bis <\/em>lettera <em>a), <\/em>sopprimere la parola: \u00abesistenti\u00bb;<br \/>\n<em>b) <\/em>sostituire il comma 223-<em>ter <\/em>con il seguente:<br \/>\n\u00ab223-<em>ter. <\/em>Le disposizioni di cui all&#8217;articolo 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 33, come modificate dal comma 223-<em>bis <\/em>si applicano, su istanza del proponente, anche ai procedimenti in corso relativi alla autorizzazione di opere rispetto alle quali sia stato adottato un decreto di compatibilit\u00e0 ambientale alla data di entrata in vigore della presente legge\u00bb;<br \/>\n<em>c) <\/em>al comma 223-<em>quater, <\/em>sostituire le parole: \u00abdi concerto con\u00bb con le seguenti: \u00absentito\u00bb.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>CHE COSA DICE VERAMENTE LA NORMA PER LA QUALE LA MINISTRA MARIA ELENA BOSCHI\u00a0\u00c8 MESSA SOTTO ACCUSA DALLE OPPOSIZIONI Testo dell&#8217;emendamento n. 2.9818 presentato dal Governo al disegno di legge n. 1698\/2014, c.d. legge di stabilit\u00e0 2015, approvato in Commissione Bilancio, con le modifiche contenute nel sub-emendamento n. 2.9818\/4 presentato dal Relatore &#8211; La norma [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13],"tags":[],"class_list":["post-39693","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-25-temi-diversi"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/39693","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=39693"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/39693\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=39693"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=39693"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=39693"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}