
{"id":39722,"date":"2016-04-08T18:51:26","date_gmt":"2016-04-08T17:51:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=39722"},"modified":"2016-04-10T22:52:06","modified_gmt":"2016-04-10T21:52:06","slug":"un-referendum-privo-di-un-oggetto-apprezzabile","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=39722","title":{"rendered":"UN REFERENDUM PRIVO DI UN OGGETTO APPREZZABILE"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">IL CONTENUTO PRESSOCH\u00c9 NULLO DEL QUESITO REFERENDARIO SULLA PROSECUZIONE DELL&#8217;ESTRAZIONE DI IDROCARBURI DAL FONDO MARINO VICINO ALLE NOSTRE COSTE<\/span><\/p>\n<p><em>Nota tecnica, 8 aprile 2016 &#8211; In argomento v. anche l&#8217;editoriale telegrafico <\/em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=39474\" target=\"_blank\">Una domanda ai No-Triv<\/a>\u00a0<em>e il mio articolo pubblicato su <\/em>il Foglio<em> dell&#8217;8 aprile, <\/em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=39724\" target=\"_blank\">L\u2019ideologia del \u201cno\u201d a tutto e i luoghi comuni su Tempa Rossa<\/a><!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p>Se il quorum venisse raggiunto e prevalessero i s\u00ec, tutte le concessioni per l&#8217;estrazione di idrocarburi dal fondo marino resterebbero attive, anche quelle entro le 12 miglia dalla costa. Non cambierebbe niente, anche perch\u00e9 &#8211; come \u00e8 noto &#8211; l&#8217;abrogazione di una norma legislativa non fa certo rivivere la norma che era in vigore precedentemente; e ancor meno l&#8217;abrogazione parziale. Esaminiamo la cosa pi\u00f9 da vicino.<\/p>\n<p>Il quesito referendario riguarda l&#8217;articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante\u00a0\u201cNorme in materia ambientale\u201d, che \u00e8 stato oggetto di numerose modificazioni nel tempo, che sono consistite nell\u2019aggiunta di diversi commi, passati dai 7 originari a 17, e dalla loro ripetuta modifica. In particolare, dello stesso articolo 6 \u00e8 stato modificato il comma 17 con il comma 239 della legge 28 dicembre 2015 n. 208.<\/p>\n<p><strong>Il comma 17 dell&#8217;articolo 6 del d.lgs. n. 152\/2006, come risulta modificato dal comma 239 della legge 28 dicembre 2015 n. 208<br \/>\n<\/strong><em>All&#8217;articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: \u00ab<strong>Il divieto \u00e8 altres\u00ec stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l&#8217;intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette<\/strong>. I titoli abilitativi gi\u00e0 rilasciati sono <strong>fatti salvi <span style=\"color: #ff0000;\">per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale<\/span><\/strong>. Sono sempre assicurate le attivit\u00e0 di manutenzione finalizzate all&#8217;adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell&#8217;ambiente, nonch\u00e9 le operazioni finali di ripristino ambientale.<\/em><\/p>\n<p><strong>Il testo del quesito referendario<br \/>\n<\/strong>Volete voi che sia abrogato l\u2019art. 6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, \u201cNorme in materia ambientale\u201d, come sostituito dal comma 239 dell\u2019art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 \u201cDisposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita\u2019 2016)\u201d, limitatamente alle seguenti parole: \u201c<span style=\"color: #ff0000;\">per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale<\/span>\u201d?<\/p>\n<p><strong>Il testo integrale del comma <\/strong><strong>17 dell\u2019art. 6 del dlgs 152\/2006 risultante dal referendum, se si raggiungesse il quorum e prevalessero i &#8220;s\u00ec&#8221;<br \/>\n<\/strong><em>Ai fini di tutela dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema, all&#8217;interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virt\u00f9 di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell&#8217;Unione europea e internazionali sono vietate le attivit\u00e0 di ricerca, di prospezione nonch\u00e9 di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. <strong>Il divieto \u00e8 altres\u00ec stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l&#8217;intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi gi\u00e0 rilasciati sono fatti salvi<\/strong> <span style=\"color: #ff0000;\"><del>per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale<\/del><\/span>. Sono sempre assicurate le attivit\u00e0 di manutenzione finalizzate all&#8217;adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell&#8217;ambiente, nonch\u00e9 le operazioni finali di ripristino ambientale. Dall&#8217;entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma \u00e8 abrogato il comma 81 dell&#8217;articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l&#8217;aliquota di prodotto di cui all&#8217;articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per l&#8217;olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione \u00e8 tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell&#8217;incremento dell&#8217;aliquota ad apposito capitolo dell&#8217;entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione, rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico, per lo svolgimento delle attivit\u00e0 di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare, e del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio, ivi compresi gli adempimenti connessi alle valutazioni ambientali in ambito costiero e marino, anche mediante l&#8217;impiego dell&#8217;Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per l&#8217;ambiente e delle strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, e di contrasto dell&#8217;inquinamento marino.<\/em><\/p>\n<p>Forse, dunque, hanno ragione coloro che protestano contro un referendum del tutto inutile. E invitano gli elettori ad astenersi dal voto.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>IL CONTENUTO PRESSOCH\u00c9 NULLO DEL QUESITO REFERENDARIO SULLA PROSECUZIONE DELL&#8217;ESTRAZIONE DI IDROCARBURI DAL FONDO MARINO VICINO ALLE NOSTRE COSTE Nota tecnica, 8 aprile 2016 &#8211; In argomento v. anche l&#8217;editoriale telegrafico Una domanda ai No-Triv\u00a0e il mio articolo pubblicato su il Foglio dell&#8217;8 aprile, L\u2019ideologia del \u201cno\u201d a tutto e i luoghi comuni su Tempa [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13],"tags":[],"class_list":["post-39722","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-25-temi-diversi"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/39722","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=39722"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/39722\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=39722"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=39722"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=39722"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}