
{"id":40126,"date":"2016-05-05T16:51:18","date_gmt":"2016-05-05T15:51:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=40126"},"modified":"2016-05-05T21:10:49","modified_gmt":"2016-05-05T20:10:49","slug":"i-modelli-economici-che-spiegano-i-comportamenti-discriminatori","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=40126","title":{"rendered":"I MODELLI ECONOMICI CHE SPIEGANO I COMPORTAMENTI DISCRIMINATORI"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">SECONDO UN APPROCCIO DI <em>LAW &amp; ECONOMICS<\/em>, ESSI PER UN VERSO OFFRONO UN FONDAMENTO RAZIONALE ALLA LEGISLAZIONE ANTIDISCRIMINATORIA, PER ALTRO VERSO SPIEGANO COME POSSA ACCADERE CHE QUESTA TALVOLTA PRODUCA EFFETTI PARADOSSALMENTE OPPOSTI RISPETTO A QUELLI PERSEGUITI<\/span><\/p>\n<p><em>Estratto da P. Ichino, <\/em><a href=\"http:\/\/archivio.www.pietroichino.it\/libri\/view.asp?IDArticle=206\" target=\"_blank\">Il contratto di lavoro<\/a><em><a href=\"http:\/\/archivio.www.pietroichino.it\/libri\/view.asp?IDArticle=206\" target=\"_blank\">, vol. I<\/a>, cap. 7 (in <\/em>Trattato di diritto civile e commerciale<em> Cicu-Messineo, Giuffr\u00e8, 2000) &#8211; Lo metto <\/em>on line<em> a seguito di una discussione serale sullo stesso argomento con un gruppo di amici, sollecitando chi intenda intervenire per integrare o aggiornare le informazioni contenute in queste pagine, o discuterne il contenuto, a farlo liberamente<\/em><!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<br \/>\n.<\/span><\/p>\n<p>[\u2026]<\/p>\n<p><strong><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright size-medium wp-image-40143\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/6594840537_eac3471e5d_b-300x194.jpg\" alt=\"6594840537_eac3471e5d_b\" width=\"300\" height=\"194\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/6594840537_eac3471e5d_b-300x194.jpg 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/6594840537_eac3471e5d_b-150x97.jpg 150w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/6594840537_eac3471e5d_b.jpg 1024w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/>168<\/strong><em>. I modelli economici che spiegano i comportamenti discriminatori dei datori di lavoro e le indicazioni che possono trarsene circa gli effetti delle norme antidiscriminatorie<\/em>. \u2014 All\u2019incirca dalla met\u00e0 degli anni \u201960, in corrispondenza con l\u2019entrata in vigore negli Stati Uniti d\u2019America di una prima serie di leggi federali contenenti divieti espliciti di discriminazione nei rapporti di lavoro (<em>Equal Pay Act 1963<\/em>, titolo VII del<em> Civil Rights Act 1964<\/em>,<em> Age Discrimination in Employment Act 1967<\/em>), gli economisti statunitensi hanno incominciato a considerare la questione delle pratiche discriminatorie poste in essere dalle imprese e degli effetti delle norme antidiscriminatorie come una delle materie pi\u00f9 rilevanti nello studio del funzionamento del mercato del lavoro. Per spiegare il comportamento discriminatorio dei datori di lavoro sono stati elaborati numerosi modelli, da ciascuno dei quali possono trarsi indicazioni teoriche parzialmente differenti circa gli effetti della legislazione vigente e circa le tecniche legislative pi\u00f9 efficaci per contrastare il fenomeno (103) (non sono peraltro mancate le teorizzazioni dell\u2019inopportunit\u00e0 di qualsiasi intervento legislativo in materia) (104).<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-full wp-image-40138\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/310x0_1386286277130_apartheid.png\" alt=\"310x0_1386286277130_apartheid\" width=\"310\" height=\"167\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/310x0_1386286277130_apartheid.png 310w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/310x0_1386286277130_apartheid-150x81.png 150w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/310x0_1386286277130_apartheid-300x162.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 310px) 100vw, 310px\" \/>Tra i modelli pi\u00f9 noti, merita di essere qui menzionato il primo in ordine di tempo (105), tendente a dimostrare che gli imprenditori caratterizzati da un particolare \u00ab\u00a0gusto per la discriminazione\u00a0\u00bb (<em>taste for discrimination<\/em>), con conseguente offerta da parte loro di retribuzioni inferiori ai lavoratori appartenenti al gruppo discriminato, sono destinati a conseguire, in condizioni di equilibrio di mercato, profitti inferiori rispetto a quelli conseguiti, a parit\u00e0 di ogni altra condizione, dagli altri imprenditori: donde \u2014 in questo ordine di idee \u2014 la prevedibile tendenziale scomparsa dei comportamenti discriminatori anche senza interventi correttivi dell\u2019ordinamento. In studi successivi \u00e8 stato peraltro mostrato come, anche nell\u2019ordine di idee fondato su questo modello, non possa giungersi alla conclusione secondo cui in un mercato perfettamente concorrenziale i comportamenti discriminatori delle imprese tenderebbero automaticamente a sparire.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright size-medium wp-image-40135\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/slide_42-300x225.jpg\" alt=\"slide_42\" width=\"300\" height=\"225\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/slide_42-300x225.jpg 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/slide_42-150x113.jpg 150w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/slide_42.jpg 960w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/>Mentre nel modello test\u00e9 menzionato l\u2019imprenditore che discrimina in base alla razza o al sesso del lavoratore \u00absi paga un lusso\u00bb, accettando una riduzione dei profitti per soddisfare le proprie preferenze razziali o di genere, nel c.d. modello della \u00abdiscriminazione statistica\u00bb (106), invece, tale comportamento \u00e8 funzionale a una massimizzazione dei profitti: l\u2019imprenditore utilizza l\u2019appartenenza del lavoratore a un determinato gruppo come indice di una caratteristica probabile del lavoratore stesso, rilevante ai fini della previsione della sua produttivit\u00e0 futura o del suo costo futuro per l\u2019azienda. Cos\u00ec, per esempio, negli Stati Uniti \u00e8 statisticamente vero che i bianchi frequentano mediamente scuole di qualit\u00e0 migliore rispetto ai neri, onde, a parit\u00e0 di titolo di studio e di altre condizioni, il fatto che il lavoratore sia bianco significa una sua probabile maggiore produttivit\u00e0 futura; allo stesso modo, \u00e8 statisticamente vero \u2014 e non soltanto negli Stati Uniti \u2014 che le donne hanno mediamente tassi di assenza dal lavoro pi\u00f9 elevati degli uomini, con corrispondente riduzione della loro produttivit\u00e0 media; oppure ancora: le donne hanno mediamente una aspettativa di vita maggiore degli uomini, con conseguente loro maggior costo prevedibile per l\u2019azienda che eroghi agli ex-dipendenti un trattamento pensionistico integrativo.<\/p>\n<div id=\"attachment_40139\" style=\"width: 207px\" class=\"wp-caption alignleft\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-40139\" class=\"size-medium wp-image-40139\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/APN261720-197x300.jpg\" alt=\"Whites only entrance to the subway at Ellis Park Station\" width=\"197\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/APN261720-197x300.jpg 197w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/APN261720-98x150.jpg 98w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/APN261720.jpg 459w\" sizes=\"auto, (max-width: 197px) 100vw, 197px\" \/><p id=\"caption-attachment-40139\" class=\"wp-caption-text\">Whites only entrance to the subway at Ellis Park Station<\/p><\/div>\n<p>Un interessante sviluppo del modello della \u00abdiscriminazione statistica\u00bb \u00e8 quello (107) che mostra come questa possa accentuare le distorsioni nel funzionamento del mercato del lavoro: i lavoratori appartenenti al gruppo svantaggiato (ad esempio: donne, neri, minoranze etniche) possono infatti essere spinti dalla percezione del disfavore con cui sono accolti dagli imprenditori a ridurre l\u2019investimento sul proprio capitale umano (ad esempio: \u00e8 inutile investire in istruzione superiore, se le mie probabilit\u00e0 di far carriera in azienda sono molto ridotte), col risultato di un aggravamento o consolidamento del deficit di formazione caratteristico del gruppo. Donde un buon motivo a sostegno di un intervento legislativo o amministrativo tendente a rompere il circolo vizioso.<br \/>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright size-medium wp-image-40142\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/66c99e3ae58475789510e96ab04028e9-300x121.jpg\" alt=\"66c99e3ae58475789510e96ab04028e9\" width=\"300\" height=\"121\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/66c99e3ae58475789510e96ab04028e9-300x121.jpg 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/66c99e3ae58475789510e96ab04028e9-150x61.jpg 150w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/66c99e3ae58475789510e96ab04028e9.jpg 600w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/>Tra i modelli proposti in epoca pi\u00f9 recente si segnala infine quello (108) che spiega i comportamenti discriminatori non soltanto dei datori di lavoro, ma anche dei dirigenti e quadri intermedi, con una sorta di accordo tacito fra gli appartenenti al gruppo dominante (ad esempio: bianchi, uomini) volto ad assecondare la propria autostima e incrementare il proprio potere e\/o il proprio reddito col riservare a s\u00e9 i posti di lavoro professionalmente e gerarchicamente pi\u00f9 elevati, collocando gli appartenenti al gruppo debole (neri, donne) nelle posizioni inferiori: chi viola la solidariet\u00e0 fra appartenenti al gruppo dominante, consentendo che un appartenente al gruppo debole occupi un posto di lavoro elevato, viene punito dagli altri con l\u2019isolamento, la disapprovazione o altre sanzioni (109).<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-medium wp-image-40134\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/shoah_2012_d0-224x300.jpg\" alt=\"shoah_2012_d0\" width=\"224\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/shoah_2012_d0-224x300.jpg 224w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/shoah_2012_d0-112x150.jpg 112w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/shoah_2012_d0.jpg 284w\" sizes=\"auto, (max-width: 224px) 100vw, 224px\" \/>Questi e altri modelli \u2014 che consentono di spiegare il persistere dei comportamenti discriminatori, pur in un mercato perfettamente concorrenziale, e sottolineano la necessit\u00e0 di un intervento dello Stato volto a correggere il fenomeno \u2014 forniscono anche il quadro concettuale per una valutazione critica degli effetti delle normative antidiscriminatorie. In particolare, alcuni effetti controproducenti di norme che vietano la differenziazione di trattamento, osservati in sede di ricerca empirica (110), sono stati spiegati sul piano teorico col fatto che le norme stesse intervengono imponendo parit\u00e0 retributiva in situazioni nelle quali \u00e8 ancora in atto il circolo vizioso fra discriminazione e minore investimento dei discriminati sul proprio capitale umano, ritorcendosi cos\u00ec il divieto di differenziazione contro coloro che dovrebbero esserne protetti, dei quali viene ridotta la capacit\u00e0 effettiva di competere nel mercato (111). Si \u00e8 anche sostenuto che finch\u00e9 il pregiudizio negativo \u00e8 di fatto operante, negare a chi ne \u00e8 vittima la possibilit\u00e0 di neutralizzarne gli effetti accettando trattamenti inferiori finisce coll\u2019aggravare il danno (112). Si \u00e8 inoltre osservato che le norme antidiscriminatorie hanno sempre dimostrato di poter incidere sul comportamento degli imprenditori assai pi\u00f9 in fase di svolgimento o risoluzione del contratto di lavoro, che in fase di costituzione del rapporto: col risultato che al momento della scelta del lavoratore da assumere il maggior rischio di una futura controversia finisce col costituire un disincentivo all\u2019assunzione del lavoratore appartenente al gruppo svantaggiato (113).<br \/>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-40132 alignright\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/manifesto-razzismo-italiano.jpg\" alt=\"manifesto-razzismo-italiano\" width=\"250\" height=\"220\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/manifesto-razzismo-italiano.jpg 250w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/manifesto-razzismo-italiano-150x132.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 250px) 100vw, 250px\" \/>\u00c8 stata peraltro sottolineata da alcuni la funzione pedagogica che una legge antidiscriminatoria pu\u00f2 svolgere nei confronti di tutti i protagonisti del mercato del lavoro, con l\u2019effetto di accelerare l\u2019uscita del sistema dal circolo vizioso innescato dai pregiudizi, razziali o di altro genere (114). E si \u00e8 pure osservato che nei modelli economici tendenti a soppesare costi e benefici dell\u2019intervento statale contro le discriminazioni non pu\u00f2 non tenersi conto del disvalore gravissimo insito nelle pratiche discriminatorie anche per soggetti terzi, estranei ai rapporti di lavoro interessati dalle pratiche stesse (115). Argomento, quest\u2019ultimo fondato sul disvalore morale, evidentemente suscettibile di assumere valore decisivo e assorbente rispetto a tutti gli altri menzionati sopra; a patto, per\u00f2, che non si commetta l\u2019errore di confondere l\u2019etica con la legge, il ripudio morale con il divieto giuridico: quest\u2019ultimo \u00e8 soltanto uno strumento di organizzazione della societ\u00e0, i cui effetti possono essere coerenti con il ripudio morale che ne costituisce il motivo, ma possono anche essere incoerenti o addirittura contrari, in conseguenza di circostanze e giochi sistemici che \u00e8 compito dell\u2019analisi economica o sociologica mettere in luce.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-full wp-image-40141\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/51F0MANP8FL.jpg\" alt=\"51F0MANP8FL\" width=\"336\" height=\"500\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/51F0MANP8FL.jpg 336w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/51F0MANP8FL-101x150.jpg 101w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/51F0MANP8FL-202x300.jpg 202w\" sizes=\"auto, (max-width: 336px) 100vw, 336px\" \/>Quanto agli studi empirici, essi hanno mostrato come la normativa antidiscriminatoria contenuta nel titolo VII del<em> Civil Rights Act<\/em> abbia probabilmente prodotto un effetto positivo sul tasso di occupazione dei neri e sulla riduzione delle differenze retributive rispetto ai bianchi (116); come invece le norme volte a garantire pari opportunit\u00e0 di lavoro ai portatori di handicap abbiano probabilmente prodotto risultati opposti rispetto a quelli perseguiti, almeno sul piano degli accessi al lavoro (117); come negli anni \u201980, negli Stati Uniti, le controversie giudiziali in materia di licenziamento discriminatorio siano state sei volte pi\u00f9 numerose rispetto a quelle in materia di discriminazione nell\u2019assunzione (118) (pur in assenza di analoghe ricerche riferite al nostro Paese, tutto induce a ritenere che da noi le cose non vadano diversamente); come l\u2019andamento quantitativo complessivo delle controversie giudiziali in materia di discriminazione sia inversamente correlato all\u2019andamento congiunturale dell\u2019economia (119).<\/p>\n<p>[&#8230;]<\/p>\n<p>__________________<\/p>\n<p>Note<\/p>\n<p>(103) Per una rassegna aggiornata in proposito v. ora S.J. Schwab, <em>Employment Discrimination<\/em>, in corso di pubblicazione in <em>Encyclopedia of Law and Economics<\/em>, Northampton, 1999, e pubblicato in traduzione italiana in <em>RIDL<\/em>, 2000, I, pp. 3-40; ivi, in appendice, numerosi riferimenti bibliografici. Per ulteriori riferimenti alla copiosissima letteratura in materia di <em>Discrimination Economics<\/em>, v. B. Bouckaert, G. De Geest (cur.), <em>Bibliography of Law and Economics<\/em>, London-Boston, 1992, pp.\u00a0116-117 e 329-331.<br \/>\n(104) Il portabandiera di questa corrente di pensiero \u00e8 R.A. Epstein, del quale v. soprattutto <em>Forbidden Grounds: The Case Against Employment Discrimination Laws<\/em>, Cambridge, 1992 (recensito in <em>RIDL<\/em>, 1994, III, p.\u00a0405).<br \/>\n(105) Esposto compiutamente nel 1968 da G.S. Becker, successivamente insignito del premio Nobel. Per i riferimenti bibliografici relativi a questo modello e a quelli cui si riferiscono le note successive di questo paragrafo, dei quali vengono indicati qui soltanto gli autori, v. la scheda in appendice a S.J. Schwab, <em>Employment Discrimination<\/em>, cit. nella nota 103.<br \/>\n(106) Proposto nel 1972 da E. Phelps, poi via via perfezionato da K. Arrow (1973), e da D.J. Aigner e G.G. Cain (1977).<br \/>\n(107) Proposto nel 1983 da S. Lundberg e R. Startz, sviluppato nel 1989 da J.J. Donohue in riferimento specifico alle discriminazioni di genere, e recentemente ripreso in Italia da L. Rosti (<em>Femina oeconomica<\/em>, Roma, 1996, recensito in <em>RIDL<\/em>, 1996, III, pp.\u00a0254-255; in appendice al libro, otto pagine di riferimenti alla bibliografia \u2014 non soltanto statunitense \u2014 in argomento).<br \/>\n(108) Proposto da G. Akerlof nel 1985, sviluppato da R.H. McAdams nel 1995.<br \/>\n(109) \u00c8 questo il modello che meglio corrisponde agli aspetti pi\u00f9 virulenti del razzismo che per secoli ha caratterizzato il mercato del lavoro negli Stati americani della <em>sun belt<\/em> e che tuttora non pu\u00f2 dirsi del tutto debellato: S.J. Schwab (<em>op. cit.<\/em>, \u00a7 3.4, citando R. Higgs) sottolinea come la visione del fenomeno discriminatorio che si esprime in questo modello sia assai pi\u00f9 brutale di quella che si esprime nel modello di Becker del \u00abtaste for discrimination\u00bb, \u00abil quale sembra applicarsi meglio a una discriminazione da invito al th\u00e8 che al ferro e fuoco dello scenario razzista del sud\u00bb.<br \/>\n(110) V. oltre, in questo paragrafo e particolarmente nota 117.<br \/>\n(111) \u00c8 questo uno degli argomenti principali a favore della coniugazione del divieto di discriminazione con le c.d. \u00ab\u00a0azioni positive\u00a0\u00bb: v. in proposito \u00a7 175.<br \/>\n(112) R.A. Posner, 1987.<br \/>\n(113) S. Issacharoff, 1992; I. Ayres, P. Siegelman, 1996. In proposito v. anche nota 118.<br \/>\n(114) J.J. Donohue, 1986.<br \/>\n(115) J.J. Donohue, 1992.<br \/>\n(116) J.J. Heckman, S.B. Payner, 1989; J.J. Donohue, J.J. Heckman, 1991; Y.C. Chay, 1998; ma erano pervenuti a conclusioni parzialmente contrarie J.P. Smith, R.F. Welch, 1989.<br \/>\n(117) D. Acemoglu, J. Angrist, <em>Consequences of Employment Protection? <\/em><em>The Case of the Americans with Disabilities Act<\/em>, Cambridge Mass., Nber, <em>w.p.<\/em> n.\u00a06670, 1998.<br \/>\n(118) J.J. Donohue, P. Siegelman, 1991.<br \/>\n(119) J.J. Donohue, P. Siegelman, 1993.<\/p>\n<div id=\"attachment_40144\" style=\"width: 650px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-40144\" class=\"size-full wp-image-40144\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/140407085556-14-civil-rights-story-top.jpg\" alt=\"WASHINGTON, :  US President Lyndon Johnson (l) shakes hands with the US clergyman and civil rights leader Martin Luther KIng (c) 03 July 1964 in   Washington DC, after handing him a pen during the ceremonies for the signing of the civil rights bill at the White House.   Martin Luther King was assassinated on 04 April 1968 in Memphis, Tennessee. James Earl Ray confessed to shooting King and was sentenced to 99 years in prison. King's killing sent shock waves through American society at the time, and is still regarded as a landmark event in recent US history. (Photo credit should read AFP\/AFP\/Getty Images)\" width=\"640\" height=\"360\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/140407085556-14-civil-rights-story-top.jpg 640w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/140407085556-14-civil-rights-story-top-150x84.jpg 150w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/140407085556-14-civil-rights-story-top-300x169.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px\" \/><p id=\"caption-attachment-40144\" class=\"wp-caption-text\">WASHINGTON, : US President Lyndon Johnson (l) shakes hands with the US clergyman and civil rights leader Martin Luther KIng (c) 03 July 1964 in Washington DC, after handing him a pen during the ceremonies for the signing of the civil rights bill at the White House. Martin Luther King was assassinated on 04 April 1968 in Memphis, Tennessee. James Earl Ray confessed to shooting King and was sentenced to 99 years in prison. King&#8217;s killing sent shock waves through American society at the time, and is still regarded as a landmark event in recent US history. (Photo credit should read AFP\/AFP\/Getty Images)<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>SECONDO UN APPROCCIO DI LAW &amp; ECONOMICS, ESSI PER UN VERSO OFFRONO UN FONDAMENTO RAZIONALE ALLA LEGISLAZIONE ANTIDISCRIMINATORIA, PER ALTRO VERSO SPIEGANO COME POSSA ACCADERE CHE QUESTA TALVOLTA PRODUCA EFFETTI PARADOSSALMENTE OPPOSTI RISPETTO A QUELLI PERSEGUITI Estratto da P. Ichino, Il contratto di lavoro, vol. I, cap. 7 (in Trattato di diritto civile e commerciale [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[14,13],"tags":[],"class_list":["post-40126","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-26-saggi","category-25-temi-diversi"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/40126","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=40126"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/40126\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=40126"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=40126"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=40126"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}