
{"id":40195,"date":"2016-05-19T10:59:04","date_gmt":"2016-05-19T09:59:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=40195"},"modified":"2016-05-19T10:59:04","modified_gmt":"2016-05-19T09:59:04","slug":"una-soluzione-per-la-questione-dei-lavori-usuranti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=40195","title":{"rendered":"UNA SOLUZIONE PER LA QUESTIONE DEI LAVORI USURANTI"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #993300;\">GRADUARE L&#8217;ANTICIPO DELL&#8217;ET\u00c0 DEL PENSIONAMENTO IN RELAZIONE ALLA GRAVIT\u00c0 DEL CARATTERE USURANTE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA SVOLTA<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><em>Disegno di legge presentato alla Presidenza del Senato il 10 maggio 2016<\/em><!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>DISEGNO DI LEGGE<br \/>\nDelega al governo per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti<br \/>\npresentato dai senatori FUCKSIA, ICHINO e altri<br \/>\n<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Relazione Illustrativa<\/strong><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><em>Onorevoli Senatori!<\/em> \u2013 \u00a0Il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni costituisce oggetto del diritto cardine della nostra Repubblica, nonch\u00e9 soprattutto un valore per la realizzazione della personalit\u00e0 umana, come previsto dalla Costituzione.\u00a0Non si tratta di un valore che possa essere inteso in modo statico: al contrario, esso deve essere inteso in senso fortemente dinamico e in stretta connessione con il contesto storico e socio-economico e con le l\u2019evolversi delle esigenze primarie dell&#8217;individuo, prima fra tutte quella della salute psico-fisica. L\u2019invecchiamento della popolazione e le ridotte performance dell\u2019individuo di fronte a sempre nuove e pi\u00f9 articolate richieste, pone il nostro Paese, come del resto tutti i Paesi industrializzati, di fronte alla necessit\u00e0 di assicurare le risorse per far fronte alla crescente spesa sociale per l\u2019assistenza richiesta, anche con interventi sui regimi previdenziali; ci\u00f2 non pu\u00f2, tuttavia, non avvenire in armonia con la finalit\u00e0 di realizzare la pi\u00f9 ampia tutela del lavoratore e della persona. A tal fine risulta imprescindibile adottare particolari misure per tutelare le categorie di lavoratori che svolgono attivit\u00e0 particolarmente faticose.<\/p>\n<p>A questa esigenza intende rispondere il presente disegno di legge, mediante il conferimento di una delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di lavori usuranti.<\/p>\n<p>Il significato di \u201cusura\u201d, applicato al lavoro, \u00e8 determinato in base alla sua definizione comune, che \u00e8 quella di logoramento, deterioramento, consumo. Il concetto di lavoro usurante si riferisce ad attivit\u00e0 che per la loro gravosit\u00e0 determinano un invecchiamento precoce. La letteratura scientifica in materia di medicina del lavoro e medicina legale asserisce che dopo una certa et\u00e0 le capacit\u00e0 psicofisiche necessarie per l&#8217;espletamento di alcune attivit\u00e0 in particolare manuali in condizione di efficienza e sicurezza si riducono fino a venire completamente meno.<\/p>\n<p>La Corte di Cassazione definisce come usurante il lavoro che:<\/p>\n<ol>\n<li>induce uno sfruttamento anormale, eccessivo, sproporzionato, doloroso delle energie residue (1955-1968-1969-1979-1981-1983-1986);<\/li>\n<li>provoca l\u2019instaurarsi di uno stato patologico o l\u2019aggravarsi di uno stato patologico preesistente (1981);<\/li>\n<li>determina un grave pregiudizio della residua efficienza fisica (1990);<\/li>\n<li>logora l\u2019organismo (1995).<\/li>\n<\/ol>\n<p>Le Sentenze della stessa Corte n. 362 del 1968 e n. 2939 del 1969 riguardano nello specifico soggetti gi\u00e0 invalidi (un invalido di guerra e un invalido civile avviato al lavoro in regime di collocamento obbligatorio) e quindi si riferiscono a una potenziale usura incidente su stati patologici pre-esistenti. La Sentenza n. 5937 del 1981 precisa invece, in linea generale, che<\/p>\n<p><em>\u00ablavoro usurante \u00e8 quello sproporzionato alle possibilit\u00e0 psicofisiche dell\u2019individuo, tale da determinare l\u2019instaurarsi o l\u2019aggravarsi di uno stato patologico, cio\u00e8 quel lavoro nel quale l\u2019organismo logora le proprie energie in un periodo di tempo pi\u00f9 breve ed in misura superiore al normale. Un complesso morboso che possa, secondo un criterio di fondata previsione, determinare un grave pregiudizio per la residua efficienza fisica del soggetto, in conseguenza del perdurare dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa, \u00e8 da ritenersi invalidante [\u2026] un tale pregiudizio [\u2026] non va confuso con il peggioramento potenziale e futuro dipendente dalla naturale evoluzione dell\u2019infermit\u00e0, di cui invece non pu\u00f2 tenersi alcun conto [\u2026]\u00bb.<\/em><\/p>\n<p>Esattamente sulla stessa linea si colloca la sentenza n. 755 del 1986 secondo la quale<\/p>\n<p><em>\u00abil carattere usurante di un\u2019attivit\u00e0 lavorativa [\u2026] sussiste allorch\u00e9 il lavoro richieda uno sforzo eccessivo e doloroso e comporti uno sfruttamento anormale delle energie residue [\u2026] e quindi una situazione di pericolo per la salute, tale da aggravare le infermit\u00e0 dell\u2019assicurato con la precisazione peraltro che l\u2019eventuale peggioramento dello stato di salute dell\u2019assicurato medesimo non deve dipendere dalla naturale evoluzione delle infermit\u00e0, della quale non pu\u00f2 tenersi conto ai fini del giudizio sull\u2019invalidit\u00e0 pensionabile\u00bb<\/em><\/p>\n<p>nonch\u00e9 la Sentenza n. 9708 del 1993, nella quale si conferma che<\/p>\n<p><em>\u00abl\u2019eventuale peggioramento dello stato di salute dell\u2019assicurato <\/em>[rilevante ai fini dell\u2019identificazione del lavoro usurante] <em>non deve dipendere dalla naturale evoluzione dell\u2019infermit\u00e0, della quale non pu\u00f2 a tal fine tenersi conto\u00bb<\/em>.<\/p>\n<p>La stessa Sentenza n. 9708 del 1993 e la n. 5057 del 1990 riaffermano il principio, secondo cui l\u2019usura <em>\u00abassume rilevanza solo quando la riduzione della capacit\u00e0 lavorativa sia prossima alla soglia legale d\u2019invalidit\u00e0\u00bb<\/em> e quindi agisce su uno stato di malattia pre-esistente.<\/p>\n<p>La definizione normativa di lavoro usurante, nell\u2019ordinamento attuale, \u00e8 contenuta nel Decreto legislativo 374 del 1993<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a>, dove tali attivit\u00e0 vengono definite \u201ci lavori per il cui svolgimento \u00e8 richiesto uno sforzo psicofisico, particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee\u201d. Per queste mansioni fu allora previsto un anticipo del limite di et\u00e0 pensionabile di due mesi per ogni anno di occupazione, fino a un massimo di cinque anni, e una riduzione del limite di anzianit\u00e0 contributiva di un anno ogni dieci di occupazione in queste attivit\u00e0, fino a un massimo di quattro anni.<\/p>\n<p>Inoltre il Decreto citato prevedeva<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]<\/a> l&#8217;istituzione di una Commissione tecnico-scientifica, delegata a promuovere l&#8217;accordo fra il Governo e le parti sociali, con il compito di individuare criteri differenziati e specifici per determinare la disciplina applicabile, con benefici maggiori per le mansioni classificate come usuranti.<\/p>\n<p>Questo procedimento concertativo previsto dal Decreto, per\u00f2, non ha dato mai luogo all\u2019emanazione dei decreti ministeriali attuativi. La Commissione tecnico-scientifica non \u00e8 stata neppure nominata. Al punto che si pu\u00f2 parlare di una vera e propria inattuazione della legge.<\/p>\n<p>Successivamente, con la Legge finanziaria del 1998 (Legge n. 447 del 1997<a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[3]<\/a>), \u00e8 stata riproposta la Commissione tecnico-scientifica, che finalmente \u00e8 divenuta operativa attraverso il Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 8 aprile 1998.<\/p>\n<p>L\u2019anno successivo, nel 1999, con il Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 208 del 19 maggio, tale Commissione ha elaborato una lista di criteri per l\u2019identificarzione delle mansioni usuranti.Tuttavia solo nel 2007 si giunge, con la legge n. 247<a href=\"#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[4]<\/a>, a emanare una delega al Governo ad adottare uno o pi\u00f9 decreti legislativi, al fine di assicurare ai lavoratori dipendenti impegnati in lavori usuranti la possibilit\u00e0 di conseguire il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalit\u00e0 dei lavoratori dipendenti.<\/p>\n<p>La caduta del Governo Prodi comporta il superamento del termine per l&#8217;esercizio della delega, poi riaperto dall&#8217;articolo 1 della legge n. 183 del 2010 (cosiddetto <em>Collegato lavoro<\/em>), che ha consentito l&#8217;emanazione del decreto legislativo n. 67 del 2011<a href=\"#_ftn5\" name=\"_ftnref5\">[5]<\/a>. Tale provvedimento contiene l\u2019elenco delle mansioni usuranti, per le quali si applicano deroghe al regime pensionistico generale<a href=\"#_ftn6\" name=\"_ftnref6\">[6]<\/a>. Esso prevede, per chi abbia svolto attivit\u00e0 usuranti, il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico con un\u2019et\u00e0 anagrafica ridotta di tre anni e una somma di et\u00e0 anagrafica e anzianit\u00e0 contributiva ridotta di tre unit\u00e0 rispetto alla generalit\u00e0 dei lavoratori.<\/p>\n<p>Tuttavia nel 2011 il Decreto Legge n. 201<a href=\"#_ftn7\" name=\"_ftnref7\">[7]<\/a> \u00a0interviene a riformare il Decreto 67\/2011: a seguito di tale intervento, a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2012 il beneficio fisso dei 3 anni di anticipo della pensione viene eliminato, essendo previsto come unico meccanismo di uscita il sistema delle \u201cquote\u201d.<\/p>\n<p>La quota \u00e8 costituita dalla somma tra l\u2019anzianit\u00e0 contributiva minima e l\u2019et\u00e0 anagrafica<a href=\"#_ftn8\" name=\"_ftnref8\">[8]<\/a>. I lavoratori che hanno svolto attivit\u00e0 usuranti possono pertanto andare in pensione, dal 1\u00b0 gennaio 2015, con un\u2019anzianit\u00e0 contributiva minima di 35 anni e una et\u00e0 pari a 61 anni e 3 mesi (62 anni e 3 mesi se autonomi). Tali requisiti si applicano anche ai lavoratori notturni che svolgono attivit\u00e0 lavorativa per almeno 3 ore nell&#8217;intero anno lavorativo, oppure per almeno 6 ore per un minimo di 78 giorni l&#8217;anno. Ove invece, il lavoro notturno sia svolto per meno di 78 giorni, i valori di et\u00e0 e di quota pensionistica sono aumentati di due anni se il lavoro notturno annuo \u00e8 stato svolto per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 e di un anno se le giornate annue in cui si \u00e8 svolto il lavoro notturno sono state da 72 a 77.<\/p>\n<p>Oggi i requisiti per l&#8217;accesso alla pensione dei lavoratori impiegati in lavori usuranti sono quelli che risultano dalla tabella che segue:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">\u00a0<em>[omissis]<\/em><\/p>\n<p>Tutti i requisiti sono soggetti agli adeguamenti in relazione alla speranza di vita e, pertanto, sono destinati a crescere ulteriormente dal 2016 in poi (salvo che debba sfortunatamente consolidarsi l\u2019inversione della tendenza alla crescita dell\u2019attesa di vita, verificatasi negli ultimi mesi).<\/p>\n<p>La normativa vigente presenta numerose criticit\u00e0. La prima riguarda l\u2019elenco delle mansioni usuranti, che appare non esaustivo, in quanto non comprende attivit\u00e0 che per le loro peculiarit\u00e0 sarebbe opportuno inserire in tale elenco.\u00a0La seconda attiene alla tabellazione dei limiti di et\u00e0 con cui andare in pensione. Tale criterio sembra derivante esclusivamente da motivi puramente ragionieristici, sul modello del taglio lineare che in questi anni ha sostituito una effettiva <em>spending review<\/em>. Soprattutto non si tiene conto della variabilit\u00e0 e complessit\u00e0 della macchina\/valore uomo. Unodegli effetti pratici che si sono ottenuti con tale sistema \u00e8 infatti quella di procrastinare l\u2019et\u00e0 pensionabile, sull\u2019assunto che il continuo allungamento della speranza di vita della popolazione garantisca un supplemento adeguato di anni di vita per operare uno scambio equo tra anni di pensione e anni di lavoro. Tuttavia questo scambio, seppur giustificato sul piano demografico, risulta iniquo sul piano sociale, se applicato indiscriminatamente, cio\u00e8 senza prendere in considerazione le diseguaglianze professionali nella salute, e il loro impatto sulla speranza di vita delle diverse categorie professionali.<\/p>\n<p>Ulteriore grave criticit\u00e0 concerne il fatto che, per accedere al beneficio pensionistico, occorre aver raggiunto almeno 7 anni di lavoro usurante negli ultimi 10 e, dal 2018, addirittura met\u00e0 degli anni di lavoro svolto. Questo requisito \u00e8 uguale per tutte le mansioni inserite nella tabella. Una siffatta previsione, omologante e qualunquista, non trova nessuna plausibilit\u00e0 scientifica. Inoltre, il requisito di aver svolto un lavoro usurante per \u201cmet\u00e0 della vita lavorativa\u201d, previsto a regime, risulta comunque troppo lungo per determinate attivit\u00e0, e pare anch\u2019esso trovare la sua unica giustificazione nella mera sostenibilit\u00e0 economica.<\/p>\n<p>Infine la normativa attualmente in vigore, per come \u00e8 strutturata, non tiene conto del fatto che l&#8217;usura in campo lavorativo non \u00e8 un dato esattamente e facilmente quantificabile, ma per sua natura in continuo divenire. Si tratta infatti di un concetto proprio della scienza medica soggetto a ridefinizione continua sotto il profilo fisio-patologico, anche a causa dei cambiamenti tecnologici della struttura produttiva stessa. Questo \u00e8 il motivo per cui \u00e8 opportuno che la tabella contenente le mansioni usuranti sia costantemente monitorata, aggiornata e rivista. Nel tempo alcune mansioni potrebbero uscirne, altre invece potrebbero esservi inserite.<\/p>\n<p>La delega al Governo contenuta nel presente disegno di legge ha per oggetto la revisione della disciplina pensionistica dei soggetti che svolgono lavori usuranti, secondo principi e criteri che vanno nella direzione di superare le criticit\u00e0 sopra evidenziate.<\/p>\n<p>Alla lettera\u00a0<em>a) <\/em>del comma 1 dell\u2019articolo 1, si incide sulla prima criticit\u00e0 descritta, vale a dire la non esaustivit\u00e0 dell\u2019elenco delle mansioni usuranti oggi in vigore, delegando il Governo a riformulare l\u2019elenco dei lavori usuranti, estendendolo a determinate mansioni non previste dalla normativa vigente, in particolare i conducenti di veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci di lunga percorrenza, gli esposti nelle diverse categorie professionali a cancerogeni, i medici-chirurghi esposti a radiazioni ionizzanti, obbligati peraltro all\u2019uso di dispositivi di protezione individuale (DPI) come camici di piombo che peggiorano il rischio ergonomico-biomeccanico annesso all\u2019assunzione di posture incongrue e protratte, gli addetti con diverse mansioni al settore edile.<\/p>\n<p>Nel caso degli autisti, infatti, il riferimento alla \u201ccapienza complessiva non inferiore ai nove posti compreso il conducente\u201d del veicolo guidato, previsto dalla normativa vigente, appare restrittivo. \u00c8 dunque opportuna la dicitura \u2013 pi\u00f9 ampia \u2013 di \u201cconducenti di veicoli pesanti adibiti a trasporto di persone o merci di lunga percorrenza\u201d. In tal modo, si supera peraltro una problematica evidente, ossia il fatto che con la disciplina attuale restano esclusi gli autisti di mezzi di trasporto privato, che esercitano tale attivit\u00e0 in forma autonoma. Peraltro i conduttori di mezzi di trasporto sono una categoria caratterizzata da molti eccessi di morbosit\u00e0 in particolare con riferimento a patologie dismetaboliche croniche nonch\u00e9 ad infortuni verso se stessi e verso terzi.\u00a0 Ripensare i limiti di idoneit\u00e0 al lavoro in queste categorie trova giustificazione anche in una prevenzione volta a ridurre gli incidenti stradali che tanto impattano in termini di sanit\u00e0 pubblica.<\/p>\n<p>Con riferimento ai chirurghi, tale categoria \u00e8 esposta a una combinazione di fattori di rischio che producono effetti tra loro additivi e moltiplicativi, come le radiazioni ionizzanti, il rischio chimico, i fattori legati alla disergonomia tra cui biomeccanici, stress lavoro-correlato, lavoro notturno, biologico. Essi inoltre assai spesso sono tenuti ad indossare camici in piombo in dotazione al personale radio-esposto, e sono soggetti ad ulteriori fattori di rischio biomeccanico, quali ad esempio la postura eretta prolungata.<\/p>\n<p>Quanto ai lavoratori del settore edile e affini, tale categoria si caratterizza per l&#8217;alto rischio infortunistico, l&#8217;elevata prevalenza di malattie professionali, un elevato tasso di mortalit\u00e0 in generale e per svariate neoplasie. Inoltre il lavoratore edile \u00e8 esposto ad agenti fisici (rumore, vibrazioni, raggi solari, microclima sfavorevole, temperature severe), biologici (tetano, leptospira), chimici (polveri, fibre, solventi) e cancerogeni. Rilevanti sono inoltre la movimentazione manuale dei carichi, i movimenti ripetitivi e le attivit\u00e0 svolte in posture incongrue. In uno studio di settore, pubblicato nel 2011 dall&#8217;OSHA-UE<a href=\"#_ftn9\" name=\"_ftnref9\">[9]<\/a> (Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro) riguardante i lavori usuranti, spicca il dato legato al settore edile in Europa, che detiene uno dei peggiori record in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tra il 2003 e il 2011 inoltre, la SIMLII (Societ\u00e0 italiana della medicina del lavoro e igiene industriale) ha svolto uno studio<a href=\"#_ftn10\" name=\"_ftnref10\">[10]<\/a>, che ha visto sottoposti a sorveglianza sanitaria un campione di 2069 lavoratori edili. Al termine dello studio, sono state diagnosticate 291 malattie professionali (14,06 per cento) in 251 lavoratori (12,13 per cento del campione). I risultati riportano sordit\u00e0 e malattie muscolo scheletriche come prevalenti, seguite da dermatiti e malattie da strumenti vibranti. I lavoratori\u00a0 pi\u00f9 anziani sarebbero quelli maggiormente esposti al rischio: dallo studio emerge infatti che tra gli edili \u00e8 affetto da malattia professionale il 17 per cento dei lavoratori fra i 40 e 50 anni e il 41 per cento sopra i 50 anni.<\/p>\n<p>La lettera\u00a0<em>b)<\/em> del comma 1 dello stesso articolo 1 prevede l\u2019introduzione di un requisito anagrafico ridotto da uno a dieci anni, in misura proporzionale al tipo e al periodo di attivit\u00e0 usurante svolto.<\/p>\n<p>Alla lettera <em>c)<\/em> si prevede che i lavoratori che rientrano nelle categorie indicate nella tabella debbano aver svolto un periodo lavorativo minimo, individuato in base al tipo e alle specificit\u00e0 di rischio delle attivit\u00e0 e delle mansioni svolte, in modo da garantire il carattere della proporzionalit\u00e0 circa i requisiti di accesso ai benefici pensionistici, tenendo conto delle peculiarit\u00e0 di ciascuna attivit\u00e0. In particolare, a ciascuna categoria, \u00e8 previsto venga assegnato un punteggio, dato dal prodotto tra gli anni di lavoro \u00a0e il coefficiente usurante associato alla mansione svolta, come valutato e quantificato da apposita Commissione tecnico-scientifica.<\/p>\n<p>La lettera <em>d)<\/em> riguarda il processo accertativo dei requisiti per l\u2019accesso al beneficio pensionistico.<\/p>\n<p>Le lettere <em>e)<\/em> e <em>f) <\/em>prevedono le sanzioni.<\/p>\n<p>La lettera <em>g)<\/em> disciplina le eventuali controversie in merito all&#8217;accertamento dello svolgimento di mansioni usuranti.<\/p>\n<p>La lettera <em>h) <\/em>prevede, per chi ha svolto attivit\u00e0 usuranti, una maggiorazione dei livelli del trattamento pensionistico in misura proporzionale alla tipologia e al periodo di attivit\u00e0 lavorativa svolto.<\/p>\n<p>La lettera <em>i)<\/em> delega il Governo a disporre un aggiornamento triennale della tabella contenente l\u2019elenco delle attivit\u00e0 usuranti, previa acquisizione del parere di una Commissione tecnico-scientifica che tra l\u2019altro svolga anche funzione di osservatorio permanente sulle attivit\u00e0 usuranti.<\/p>\n<p>Il comma 2\u00a0dell\u2019articolo 1 prevede che i decreti legislativi di cui al comma 1 rechino, a norma dell&#8217;articolo 17, comma 12, della Legge 196\/2009, una\u00a0clausola di salvaguardia, volta a prevedere che, qualora nell&#8217;ambito della funzione di accertamento del diritto al beneficio emergano scostamenti tra gli oneri derivanti dalle domande accolte e la copertura finanziaria prevista, si applichi un\u00a0criterio di priorit\u00e0\u00a0nella decorrenza dei trattamenti pensionistici, in ragione della maturazione dei requisiti agevolati, e, a parit\u00e0 degli stessi, della data di presentazione della domanda. In tal senso, viene richiamato l&#8217;articolo 17 comma 12 della L. 196 del 2009, a norma del quale, in attuazione dell&#8217;articolo 81, comma 4, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri deve espressamente indicare la spesa autorizzata ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia.<\/p>\n<p>Le deleghe devono essere esercitate entro sei mesi.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">DISEGNO DI LEGGE<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">\u00a0<strong>Art. 1<br \/>\n<\/strong>(<em>Delega al Governo per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti<\/em>)<\/p>\n<ol>\n<li>Il Governo \u00e8 delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o pi\u00f9 decreti legislativi di riassetto normativo, al fine di assicurare ai lavoratori dipendenti impegnati in particolari lavori o attivit\u00e0, la possibilit\u00e0 di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalit\u00e0 dei lavoratori dipendenti, secondo i seguenti princ\u00ecpi e criteri direttivi:<br \/>\n<em>a<\/em>) i lavoratori beneficiari siano impegnati in mansioni usuranti, quali quelle di cui all\u2019articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanit\u00e0 e per la funzione pubblica; ovvero siano lavoratori dipendenti notturni come definiti dal <a href=\"http:\/\/bd01.leggiditalia.it\/cgi-bin\/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000155313\">decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66<\/a>, che, fermi restando i criteri di cui alla successiva lettera c), possano far valere, nell\u2019arco temporale ivi indicato, una permanenza minima nel periodo notturno; ovvero siano lavoratori addetti alla cosiddetta \u00ablinea catena\u00bb che, all\u2019interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano attivit\u00e0 caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi, determinate dall\u2019organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualit\u00e0; ovvero siano conducenti di veicoli pesanti adibiti a trasporto di persone o merci di lunga percorrenza; ovvero medici che svolgono turni notturni; ovvero chirurghi esposti a radiazioni ionizzanti; ovvero siano addetti del settore edile ed affini; ovvero siano operai agricoli;<br \/>\n<em>b<\/em>) sia previsto un requisito anagrafico ridotto da uno a dieci anni, in misura proporzionale al tipo e agli anni di attivit\u00e0 usurante svolta, con soglie differenziate in ragione dell\u2019attivit\u00e0 svolta, individuate e quantificate dalla commissione di cui alla lettera <em>i)<\/em>, fermo restando il regime di decorrenza del pensionamento secondo le modalit\u00e0 di cui all\u2019articolo 1, comma 6, lettere c) e d), della legge 23 agosto 2004, n. 243;<br \/>\n<em>c<\/em>) i lavoratori che al momento del pensionamento si trovano nelle condizioni di cui alla lettera <em>a<\/em>), devono avere svolto nelle attivit\u00e0 di cui alla lettera medesima, un periodo lavorativo minimo, individuato in base al tipo e alle specificit\u00e0 di rischio delle mansioni svolte, di modo da garantire il carattere della proporzionalit\u00e0 circa i requisiti di accesso ai benefici pensionistici, tenendo conto delle peculiarit\u00e0 di ciascuna mansione lavorativa svolta. La proporzionalit\u00e0 \u00e8 garantita attraverso l\u2019attribuzione di un punteggio a ciascuna categoria, ottenuto assegnando un punteggio, dato dal prodotto tra gli anni di lavoro e il coefficiente usurante associato alla mansione svolta, come valutato e quantificato dalla commissione di cui alla lettera <em>i)<\/em>. Le disposizioni di cui alla presente lettera\u00a0sono estese ai lavoratori autonomi secondo criteri, regole e modalit\u00e0 compatibili e coerenti con le particolari caratteristiche dell&#8217;attivit\u00e0 lavorativa svolta, come valutate dalla commissione di cui alla lettera <em>i)<\/em>;<br \/>\n<em>d<\/em>) stabilire la documentazione e gli elementi di prova in data certa attestanti l\u2019esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, richiesti dal presente comma, e disciplinare il relativo procedimento accertativo, anche attraverso verifica ispettiva;<br \/>\n<em>e<\/em>) prevedere sanzioni amministrative in misura non inferiore a 500 euro e non superiore a 5.000 euro e altre misure di carattere sanzionatorio nel caso di omissione da parte del datore di lavoro degli adempimenti relativi agli obblighi di comunicazione ai competenti uffici dell\u2019Amministrazione dell\u2019articolazione dell\u2019attivit\u00e0 produttiva ovvero dell\u2019organizzazione dell\u2019orario di lavoro aventi le caratteristiche di cui alla lettera <em>a<\/em>), relativamente, rispettivamente, alla cosiddetta \u00ablinea catena\u00bb e al lavoro notturno;<br \/>\nf) prevedere, in caso di comunicazioni non veritiere, fermo restando quanto previsto dall\u2019articolo 484 del codice penale e dalle altre ipotesi di reato previste dall\u2019ordinamento, anche relativamente ai presupposti del conseguimento dei benef\u00ecci, una sanzione pari fino al 200 per cento delle somme indebitamente corrisposte;<br \/>\n<em>g<\/em>)\u00a0eventuali controversie in merito all&#8217;accertamento dello svolgimento di mansioni usuranti, anche pregresse, siano devolute alle direzioni territoriali del lavoro (DTL), o, in mancanza, agli Ispettorati regionali del lavoro. Le decisioni delle DTL o degli Ispettorati regionali del lavoro possono essere impugnate in unico grado innanzi al tribunale in funzione di giudice del lavoro. Avverso le decisioni del tribunale \u00e8 ammesso il solo ricorso per cassazione;<br \/>\nh) garantire ai lavoratori che al momento del pensionamento si trovano nelle condizioni di cui alla lettera <em>a<\/em>), una maggiorazione dei livelli del trattamento pensionistico in misura proporzionale alla tipologia e al periodo di attivit\u00e0 lavorativa svolto, secondo un coefficiente preventivamente stabilito dalla commissione di cui alla lettera <em>i)<\/em>, anche attraverso misure di defiscalizzazione dei trattamenti medesimi;<br \/>\ni) aggiornamento triennale della tabella contenente l\u2019elenco delle attivit\u00e0 usuranti, previa acquisizione del parere vincolante di una commissione tecnico-scientifica nominata con apposito decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute, e composta da non pi\u00f9 di dodici membri, individuati tra i rappresentanti delle societ\u00e0 scientifiche impegnate nella tutela e nella promozione della medicina del lavoro e dell\u2019igiene industriale maggiormente rappresentative e i rappresentanti degli organismi paritetici. Ferme restando le attribuzioni di cui alle precedenti lettere <em>b)<\/em>, <em>c)<\/em> e <em>h)<\/em>, l\u2019attivit\u00e0 della commissione \u00e8 volta all\u2019individuazione di misure perequative degli svantaggi professionali nella salute, tenendo conto delle variazioni del carico di lavoro nelle specifiche mansioni. La commissione svolge altres\u00ec la funzione di osservatorio permanente in qualit\u00e0 di organo di consulenza presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per analisi e indagini sulle attivit\u00e0 usuranti, sulle aspettative di vita, sull\u2019esposizione al rischio professionale, sul grado di incidenza di infortuni e malattie professionali per ciascuna categoria lavorativa. Alla commissione spetta il compito di monitorare i fattori di usura che permettono l\u2019accesso ai benefici previdenziali e di individuare parametri e criteri tecnici e scientifici per valutare la riduzione o l\u2019aumento dei fattori di usura stessi.<\/li>\n<li>I decreti legislativi di cui al comma 1 recano, a norma dell\u2019articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, una clausola di salvaguardia, volta a prevedere che, qualora nell\u2019ambito della funzione di accertamento del diritto al beneficio pensionistico, emergano scostamenti tra gli oneri derivanti dalle domande accolte e la copertura finanziaria prevista, trovi applicazione, nella decorrenza dei trattamenti pensionistici, un criterio di priorit\u00e0, in ragione della maturazione dei requisiti agevolati, e, a parit\u00e0 degli stessi, della data di presentazione della domanda.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>___________________<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> Attuazione dell&#8217;art. 3, comma 1, lettera <em>f)<\/em>, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante benefici per le attivit\u00e0 usuranti.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a> Al comma 4 dell&#8217;articolo 3.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]<\/a> <em>Al comma 11 dell&#8217;articolo 59.<\/em><\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]<\/a> <em>\u00abNorme di attuazione del protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitivit\u00e0 per favorire l\u2019equit\u00e0 e la crescita sostenibili, nonch\u00e9 ulteriori norme in materia di lavoro e di previdenza sociale\u00bb.<\/em><\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[5]<\/a> Art. 1 comma 4: <em>\u201c(\u2026), i lavoratori dipendenti di cui al comma 1 conseguono il diritto al trattamento pensionistico con un\u2019et\u00e0 anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di et\u00e0 anagrafica e anzianit\u00e0 contributiva ridotta di tre unit\u00e0 rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B di cui all&#8217;Allegato 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Restano fermi gli adeguamenti dei requisiti agli incrementi della speranza di vita previsti dall&#8217;articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122\u201d<\/em>.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref6\" name=\"_ftn6\">[6]<\/a> Le attivit\u00e0 in questione sono individuate nell&#8217;articolo 1 del\u00a0<a href=\"http:\/\/www.pensionioggi.it\/download\/dlgs67-2011.pdf\">Dlgs 67\/2011<\/a>\u00a0e sono riconducibili a quattro macro-categorie.<\/p>\n<ol start=\"1999\">\n<li><strong>a)<\/strong> Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente\u00a0usuranti di cui all&#8217;articolo 2 del\u00a0<a href=\"http:\/\/www.pensionioggi.it\/download\/D.M_19_maggio_1999.pdf\">decreto del ministero del lavoro del 19 Maggio 1999<\/a>.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Si tratta dei lavoratori adibiti a\u00a0lavori svolti in galleria, cava o miniera; i\u00a0lavori ad alte temperature; i\u00a0lavori in cassoni ad aria compressa; le\u00a0attivit\u00e0 per l\u2019 asportazione dell\u2019 amianto; le\u00a0attivit\u00e0 di lavorazione del vetro cavo; i\u00a0lavori nella catena di montaggio;\u00a0lavori svolti dai palombari;\u00a0lavori espletati in spazi ristretti.<\/p>\n<ol>\n<li><strong>b)<\/strong>Lavoratori notturni\u00a0come definiti e ripartiti ai soli fini del\u00a0<a href=\"http:\/\/www.pensionioggi.it\/download\/dlgs67-2011.pdf\">dlgs 67\/2011<\/a>nelle seguenti categorie: 1) lavoratori a turni che prestano lo loro attivit\u00e0 nel periodo notturno per\u00a0almeno 6 ore\u00a0per un numero minimo di giorni lavorativi all&#8217;anno non inferiore a 64; 2) lavoratori che prestano la loro attivit\u00e0 per\u00a0almeno 3 ore\u00a0nell&#8217;intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all&#8217;intero anno lavorativo.<\/li>\n<li><strong>c)<\/strong> i lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l&#8217;assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Si tratta dei lavoratori indicati nell&#8217;elenco n.\u00a0<a href=\"http:\/\/www.pensionioggi.it\/images\/voci-tariffa.png\">1 contenuto nell&#8217;allegato 1 allo stesso dlgs 67\/2011<\/a>, cui si applicano i criteri per l&#8217;organizzazione del lavoro previsti dall&#8217;articolo 2100 del cc, impegnati all&#8217;interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un rimo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attivit\u00e0 caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si sostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall&#8217;organizzazione del lavoro o della tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attivit\u00e0 di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo qualit\u00e0.<\/p>\n<ol>\n<li><strong>d)<\/strong> i\u00a0conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.<\/li>\n<\/ol>\n<p><a href=\"#_ftnref7\" name=\"_ftn7\">[7]<\/a> Art. 24, commi 17 e 17-bis.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref8\" name=\"_ftn8\">[8]<\/a> Oltre agli usurati, ad oggi il sistema delle \u201cquote\u201d si riferisce <strong>solo ai<\/strong>\u00a0<strong>lavoratori salvaguardati<\/strong>, cio\u00e8 coloro che sulla base di specifici provvedimenti legislativi possono continuare a godere delle regole\u00a0<em>ante-Fornero<\/em>, tra cui c&#8217;era, per l&#8217;appunto, la possibilit\u00e0 di accedere alla pensione con le cd. quote. Sono\u00a0<strong>170mila<\/strong>\u00a0i lavoratori che si trovano in questa condizione: si tratta di lavoratori che avevano perso il lavoro entro il 2011 o che avevano, sempre entro tale data, stipulato accordi con il datore che prevedevano l&#8217;uscita nei mesi successivi. Gli altri lavoratori dipendenti, pubblici o autonomi <strong>non <\/strong><strong>possono <\/strong><strong>usufruire del pensionamento con le quote<\/strong>. Dovranno attendere i requisiti previdenziali introdotti dalla <strong>Riforma Fornero<\/strong> e cio\u00e8: a) <strong>41 anni e 6 mesi di contributi<\/strong> (42 anni e 6 mesi se uomini) indipendentemente dall&#8217;et\u00e0 anagrafica (<strong>pensione anticipata<\/strong>); <strong>66 anni e 3 mesi<\/strong> di et\u00e0 unitamente a <strong>20 anni di contributi<\/strong> (<strong>pensione di vecchiaia<\/strong>).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref9\" name=\"_ftn9\"><sup><sup>[9]<\/sup><\/sup><\/a> i dati esposti nella relazione sono riportati in questa pagina del sito OSHA: <a href=\"https:\/\/osha.europa.eu\/en\/sector\/construction\/\">https:\/\/osha.europa.eu\/en\/sector\/construction\/<\/a><\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref10\" name=\"_ftn10\">[10]<\/a> Studio svolto nell&#8217;ambito del progetto \u00abTutela della salute nei cantieri edili\u00bb, nato da una collaborazione tra\u00a0<strong>CPT<\/strong>\u00a0Bergamo e l&#8217;<strong>Unit\u00e0 di medicina del lavoro<\/strong>\u00a0degli Ospedali Riuniti di Bergamo promossa dall&#8217;allora\u00a0<strong>Dipartimento di Prevenzione Provinciale dell&#8217;ASL<\/strong>\u00a0di Bergamo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>GRADUARE L&#8217;ANTICIPO DELL&#8217;ET\u00c0 DEL PENSIONAMENTO IN RELAZIONE ALLA GRAVIT\u00c0 DEL CARATTERE USURANTE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA SVOLTA Disegno di legge presentato alla Presidenza del Senato il 10 maggio 2016<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[18,31],"tags":[],"class_list":["post-40195","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-progetti-di-legge","category-welfare"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/40195","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=40195"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/40195\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=40195"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=40195"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=40195"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}