
{"id":403,"date":"2008-10-30T01:29:50","date_gmt":"2008-10-30T00:29:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=403"},"modified":"2009-05-17T17:28:36","modified_gmt":"2009-05-17T16:28:36","slug":"partecipazione-in-azienda-e-rappresentanza-sindacale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=403","title":{"rendered":"PARTECIPAZIONE IN AZIENDA E RAPPRESENTANZA SINDACALE"},"content":{"rendered":"<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 13pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt;\"><span style=\"font-family: Times New Roman;\"><span style=\"color: #993300;\">UN\u00a0DISEGNO DI LEGGE DELLA MAGGIORANZA E UNO DELL&#8217;OPPOSIZIONE SU DI UN TEMA IMPORTANTE, CHE PERO&#8217; DA SEMPRE TENIAMO IN FREEZER. DOBBIAMO CHIEDERCI PERCHE NON VIENE MAI IL MOMENTO GIUSTO PER SERVIRLO IN TAVOLA<\/span><br \/>\n<em>Relazione di Pietro Ichino alle Commissioni riunite \u00a0Finanze e Tesoro (VI) e Lavoro (XI) del Senato sui disegni di legge n. 803 e 964\/2008, svolta nella seduta del\u00a030 ottobre 2008. Segue la relazione aggiuntiva sui disegni di legge n. 1307\/2008 e n. 1531\/2009, svolta nella seduta del 20 maggio 2009. V. anche il <a title=\"Testo unificato dei ddl sulla partecipazione\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=2981\" target=\"_blank\">testo unificato<\/a> presentato nella stessa seduta del 20 maggio 2009.<\/em><\/span><\/span><\/p>\n<div><span style=\"font-size: 13pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt;\"><\/span><\/div>\n<p><span style=\"font-size: 13pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt;\"><span style=\"font-family: Times New Roman;\"><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify\"><span style=\"FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt\">Signor Presidente, Colleghi,<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify\"><span style=\"FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt\">Entrambi i progetti oggi al nostro esame si collocano nell\u2019area tematica della partecipazione dei lavoratori nell\u2019impresa; essi per\u00f2 si differenziano profondamente per l\u2019approc\u00adcio alla materia:<!--more--><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt 39.3pt; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: list 39.3pt; mso-list: l0 level1 lfo1\"><span style=\"font-size: 13pt; font-family: Symbol; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;\"><span style=\"mso-list: Ignore\">\u00de<span style=\"font-family: 'Times New Roman';\">\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span><span style=\"FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt\">nel primo, quello presentato il 19 giugno 2008 dai Senatori Castro, De Eccher, Collino, Saia e Longo, lo \u201cstatuto di partecipazione\u201d adottato dall\u2019impresa (ovvero un accordo aziendale che introduca nell\u2019impresa stessa prassi partecipative) viene considerato come requisito affinch\u00e9 l\u2019impresa stessa possa stipulare validamente contratti aziendali in deroga rispetto a contratti collettivi di rango superiore, o contratti aziendali derogatori rispetto alla disciplina legislativa in materie sulle quali la disciplina stessa consenta oggi la deroga soltanto ad opera di contratti collettivi nazionali;<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt 39.3pt; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: list 39.3pt; mso-list: l0 level1 lfo1\"><span style=\"font-size: 13pt; font-family: Symbol; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;\"><span style=\"mso-list: Ignore\">\u00de<span style=\"font-family: 'Times New Roman';\">\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span><span style=\"FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt\">il secondo, quello presentato il 30 luglio 2008 dai Senatori Treu, Roilo, Adragna, Biondelli, Ghedini, Nerozzi, Passoni e Blazina, intende invece incentivare o promuovere direttamente la negoziazione collettiva in sede aziendale di alcune forme di partecipazione nell\u2019impresa, secondo le linee indicate dalla disciplina comunitaria sulla materia, con l&#8217;aggiunta di un capitolo sulla partecipazione azionaria: la materia disciplinata si estende pertanto dalle forme minimali dell\u2019informazione e consultazione a quelle pi\u00f9 impegnative dell\u2019azionariato dei lavoratori per mezzo di fondi gestori delle loro partecipazioni, nonch\u00e9 a quelle dell\u2019inserimento dei lavoratori stessi in organi di controllo sull\u2019amministrazione della societ\u00e0.<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify\"><span style=\"FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt\"><span style=\"mso-tab-count: 1\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>L\u2019obiettivo del primo disegno di legge consiste dunque nell\u2019allargamento degli spazi della contrattazione aziendale, essendo qui utilizzato lo \u201cstatuto partecipativo\u201d <em style=\"mso-bidi-font-style: normal\">come filtro<\/em> per il controllo di tale allargamento; nel secondo disegno di legge, invece, la partecipazione costituisce l\u2019obiettivo, mentre la contrattazione aziendale \u00e8 considerata soltanto quale strumento per il suo sviluppo.<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify\"><span style=\"FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt\"><span style=\"mso-tab-count: 1\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>In altre parole, i due disegni di legge, pur presentando numerosi punti di sovrapposizione, divergono nell\u2019impostazione e nelle finalit\u00e0 che rispettivamente si prefiggono in via prioritaria; per questo \u00e8 necessario un loro esame separato, almeno in fase di primo approccio al loro contenuto. Gli stessi due disegni di legge, tuttavia, non sono affatto tra loro logicamente incompatibili; nella parte finale di questa relazione tenter\u00f2 pertanto di proporre una possibile soluzione capace di condurli a sintesi.<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify\"><span style=\"FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify\"><strong style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span style=\"FONT-SIZE: 13pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-font-size: 12.0pt\">Il progetto n. 803<\/span><\/strong><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify\"><span style=\"FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt\"><span style=\"mso-tab-count: 1\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><em style=\"mso-bidi-font-style: normal\">Articolo 1<\/em>. \u2011 Il progetto n. 803\/2008 si caratterizza, come si \u00e8 detto, per l&#8217;obiettivo che esso fondamentalmente si propone di conseguire: quello dell&#8217;ampliamento del ruolo della contrattazione collettiva al livello aziendale, anche mediante un ampliamento controllato della possibilit\u00e0 che l&#8217;accordo aziendale deroghi al contratto nazionale o alla legge (nelle materie nelle quali oggi la deroga \u00e8 consentita soltanto al contratto nazionale).<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify\"><span style=\"FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt\"><span style=\"mso-tab-count: 1\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>Va osservato, a questo proposito, che <em style=\"mso-bidi-font-style: normal\">la possibilit\u00e0 di contrattazione collettiva aziendale in deroga al contratto collettivo nazionale \u00e8 gi\u00e0 oggi consentita<\/em> nel nostro ordinamento: concorda su questo punto tutta la migliore dottrina giuslavoristica (v. in proposito ultimamente A. Tursi, <em style=\"mso-bidi-font-style: normal\">La riforma della contrattazione e i modelli europei<\/em>, in &#8220;Arel-Europa Lavoro Economia&#8221;, settembre 2008, pp. 38-40), con la quale converge la giurisprudenza nettamente prevalente (gli orientamenti giurisprudenziali divergono soltanto sui limiti di applicazione del contratto aziendale derogatorio rispetto a quello nazionale, ma \u00e8 comunque pacifica almeno la sua applicabilit\u00e0 ai lavoratori iscritti al sindacato stipulante). L&#8217;inderogabilit\u00e0 del contratto collettivo \u00e8 infatti disposta dalla legge soltanto come limite all&#8217;autonomia <em style=\"mso-bidi-font-style: normal\">individuale<\/em> \u2011 come si pu\u00f2 argomentare dall&#8217;art. 2113 c.c. \u2011, non come limite all&#8217;autonomia <em style=\"mso-bidi-font-style: normal\">collettiva<\/em>. Se oggi il contratto collettivo nazionale pu\u00f2 considerarsi inderogabile <em style=\"mso-bidi-font-style: normal\">di fatto<\/em>, ci\u00f2 \u00e8 dovuto soltanto a un dato di cultura sindacale diffusa, che si concreta nelle disposizioni dei protocolli interconfederali coi quali i sindacati confederali maggiori e le imprese rappresentate dalle associazioni firmatarie si vincolano reciprocamente a questa regola. Ma si tratta di un vincolo di natura <em style=\"mso-bidi-font-style: normal\">obbligatoria<\/em> e non di natura <em style=\"mso-bidi-font-style: normal\">reale<\/em>: onde il contratto aziendale stipulato in deroga al contratto nazionale \u00e8 di per s\u00e9 valido e produttivo di effetti, potendosi discutere soltanto \u2011 come si \u00e8 gi\u00e0 osservato \u2011 circa i limiti di efficacia soggettiva degli effetti stessi: se, cio\u00e8, questi siano limitati ai soli iscritti al sindacato stipulante, o possano considerarsi estesi all&#8217;intera platea aziendale.<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify\"><span style=\"FONT-SIZE: 6pt\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify\"><span style=\"FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt\"><span style=\"mso-tab-count: 1\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>Se concordiamo su questo dato di contesto, dobbiamo convenire che un intervento legislativo modellato sul disegno di legge n. 803 ora al nostro esame rischierebbe paradossalmente di produrre un effetto contrario all&#8217;intendimento fondamentale del disegno stesso: ovvero l&#8217;effetto di sancire implicitamente un principio di inderogabilit\u00e0 del contratto collettivo nazionale che l&#8217;ordinamento attuale non dispone.<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify\"><span style=\"FONT-SIZE: 6pt\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify\"><span style=\"FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt\"><span style=\"mso-tab-count: 1\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>Vero \u00e8 che l&#8217;autonomia collettiva al livello aziendale \u00e8 comunque fortemente limitata dal fatto che \u2011 nel perdurante regime di &#8220;diritto sindacale transitorio&#8221; in cui ci troviamo da oltre 60 anni, in conseguenza della non attuazione dell&#8217;art. 39 Cost. \u2011 nel nostro ordinamento manca una regola di democrazia sindacale che consenta di selezionare la coalizione sindacale abilitata a discostarsi dal contratto collettivo nazionale con effetti estesi a tutta la platea dei dipendenti dell\u2019impresa. \u00c8 soprattutto dal superamento di questa lacuna che pu\u00f2 derivare un allargamento degli spazi della contrattazione aziendale. E su questo terreno vedo una possibile integrazione di questo primo disegno di legge, utile anche per i fini che si propone l&#8217;altro disegno al nostro esame.<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify\"><span style=\"FONT-SIZE: 6pt\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify\"><span style=\"FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt\"><span style=\"mso-tab-count: 1\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><em style=\"mso-bidi-font-style: normal\">Articolo 2.<\/em> \u2011 Per la parte in cui il disegno di legge definisce lo &#8220;statuto di partecipazione&#8221;, il disegno di legge n. 803 presenta una gamma di buone prassi di trasparenza, informazione e consultazione, partecipazione dei lavoratori agli utili dell&#8217;impresa, partecipazione azionaria dei lavoratori stessi, anche per mezzo di fondi gestori delle loro partecipazioni, che appaiono largamente convergenti rispetto a quelle che intende promuovere il disegno di legge n. 964.<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify\"><span style=\"FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify\"><strong style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span style=\"FONT-SIZE: 13pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-font-size: 12.0pt\">Il progetto n. 964<\/span><\/strong><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify\"><span style=\"FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt\"><span style=\"mso-tab-count: 1\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>Questo secondo progetto si caratterizza, rispetto al primo, per il fatto che esso punta direttamente a incentivare, o (a seconda dei casi) imporre direttamente le buone prassi partecipative, su di un&#8217;area pi\u00f9 ampia rispetto a quella cui si riferisce la normativa europea in materia; a delineare, inoltre, una disciplina compiuta della partecipazione azionaria dei lavoratori all&#8217;impresa mediante fondi collettivi (materia sulla quale la normativa comunitaria non interviene).<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify\"><span style=\"FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt\"><span style=\"mso-tab-count: 1\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>Il testo si articola in quattro capi dedicati rispettivamente:<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt 27pt; TEXT-INDENT: -27pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: list 27.0pt; mso-list: l1 level1 lfo2; mso-text-indent-alt: -9.0pt\"><span style=\"FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt\"><span style=\"mso-list: Ignore\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman';\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>I.<span style=\"font-family: 'Times New Roman';\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span><span style=\"FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt\">all&#8217;<em style=\"mso-bidi-font-style: normal\">informazione e consultazione dei lavoratori<\/em>, in conformit\u00e0 a quanto disposto dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 2002 n. 2002\/14\/CE e dall&#8217;art. 27 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione Europea (Nizza, 2000); qui anche l&#8217;espressa qualificazione in termini segreto professionale dell&#8217;obbligo gravante sui soggetti che ricevono dall&#8217;impresa informazioni riservate;<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt 27pt; TEXT-INDENT: -27pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: list 27.0pt; mso-list: l1 level1 lfo2; mso-text-indent-alt: -9.0pt\"><span style=\"FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt\"><span style=\"mso-list: Ignore\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman';\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>II.<span style=\"font-family: 'Times New Roman';\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span><span style=\"FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt\">alla <em style=\"mso-bidi-font-style: normal\">partecipazione dei lavoratori nei consigli di sorveglianza<\/em> di cui agli artt. 2409-<em style=\"mso-bidi-font-style: normal\">octies<\/em>&#8211;<em style=\"mso-bidi-font-style: normal\">quaterdecies<\/em> c.c., che viene disciplinata in modo dettagliato; qui si prevede inoltre, per le imprese in forma societaria con meno di 300 dipendenti, di un <em style=\"mso-bidi-font-style: normal\">comitato consultivo<\/em> composto da rappresentanti dei lavoratori, titolare di determinati diritti di informazione e consultazione;<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt 27pt; TEXT-INDENT: -27pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: list 27.0pt; mso-list: l1 level1 lfo2; mso-text-indent-alt: -9.0pt\"><span style=\"FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt\"><span style=\"mso-list: Ignore\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman';\">\u00a0\u00a0 <\/span>III.<span style=\"font-family: 'Times New Roman';\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span><span style=\"FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt\">all&#8217;<em style=\"mso-bidi-font-style: normal\">obbligo di &#8220;rendiconto aziendale&#8221;<\/em> gravante su tutte le societ\u00e0 con pi\u00f9 di 300 dipendenti di redigere e comunicare annualmente alle rappresentanze sindacali e al comitato consultivo di cui al capo II, avente per oggetto la descrizione veritiera della situazione economia, finanziaria e sociale dell&#8217;impresa;<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt 27pt; TEXT-INDENT: -27pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: list 27.0pt; mso-list: l1 level1 lfo2; mso-text-indent-alt: -9.0pt\"><span style=\"FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt\"><span style=\"mso-list: Ignore\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman';\">\u00a0 <\/span>IV.<span style=\"font-family: 'Times New Roman';\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span><span style=\"FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt\">alla <\/span><em style=\"mso-bidi-font-style: normal\"><span style=\"FONT-SIZE: 13pt\">partecipazione azionaria dei lavoratori<\/span><\/em><span style=\"FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt\">, mediante apposito fondo comune, e alle relative forme di incentivazione fiscale.<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify\"><span style=\"FONT-SIZE: 6pt\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify\"><span style=\"FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt\">Le disposizioni di cui ai capi I, II e IV del d.d.l. n. 964 \u2011 pur nella loro formulazione molto pi\u00f9 articolata \u2011 a tratti forse persino sovrabbondante nella disciplina di dettaglio \u2011 e nella loro tendenza ad ampliare il contenuto e l&#8217;area di applicazione delle procedure di informazione e controllo rispetto a quanto disposto dall&#8217;ordinamento comunitario \u2011 corrispondono sostanzialmente alle forme dello \u201cstatuto partecipativo\u201d previste dall&#8217;art. 2 del d.d.l. n. 803, indicando per questo aspetto una comune ispirazione dei due progetti, favorevole alla promozione del modello partecipativo di relazioni industriali, secondo un principio che appare sotteso all&#8217;art. 46 della Costituzione, anche se non nella forma specifica che quella norma costituzionale menziona (quella dei &#8220;consigli di gestione&#8221;).<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify\"><span style=\"FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt\">Per quel che riguarda specificamente la parte (capo IV) relativa alla partecipazione azionaria dei lavoratori nell&#8217;impresa societaria, il disegno di legge fa apertamente riferimento al modello notoriamente elaborato e propugnato dalla Cisl: quello che affida a un fondo comune aziendale il compito della gestione delle azioni di propriet\u00e0 dei lavoratori. Ma questo deve considerarsi soltanto come &#8220;tipo normativo&#8221; cui il disegno di legge si riferisce, senza che per questo debbano considerarsi escluse altre forme di partecipazione azionaria che i lavoratori possono preferire, con o senza rappresentanza degli stessi negli organi di amministrazione della societ\u00e0. E\u2019, per altro verso, notissimo in proposito l\u2019orientamento della Cgil tradizionalmente diffidente nei confronti di questa forma di partecipazione dei lavoratori nell\u2019impresa.<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify\"><span style=\"FONT-SIZE: 13pt\">Questa considerazione evidenzia non soltanto come le prassi partecipative siano molteplici, tra loro alternative e al tempo stesso liberamente cumulabili; ma anche come possano individuarsi modalit\u00e0 diverse di attuazione di ciascuna di esse. E, quando la scelta tra queste richieda un atto di autonomia collettiva, ancora una volta pu\u00f2 porsi la questione della selezione della coalizione sindacale abilitata a stipularlo con effetti generali. Non pu\u00f2 escludersi che tra le cause del ritardo di sviluppo delle prassi partecipative nel nostro Paese debba annoverarsi anche l&#8217;assenza di un sistema di regole di democrazia sindacale che consenta il compiersi agevole di quella selezione.<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify\"><span style=\"font-size: small;\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoBodyText\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt\"><strong style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span style=\"FONT-SIZE: 12pt\">Necessit\u00e0 di combinazione del principio di partecipazione dei lavoratori nell&#8217;impresa con quello di una moderna democrazia sindacale<\/span><\/strong><\/p>\n<p class=\"MsoBodyText\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt\"><strong style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><\/strong><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify\"><span style=\"FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt\"><span style=\"mso-tab-count: 1\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>Nel titolo III della Costituzione vi \u00e8 spazio per due tipi normativi contrapposti di rapporto di lavoro: quello tradizionale caratterizzato essenzialmente dallo scambio lavoro\/retribuzione, con garanzia a priori del diritto alla retribuzione (&#8220;modello assicurativo&#8221; del rapporto di lavoro) ma esclusione totale del lavoratore dalla gestione dell&#8217;impresa; e quello della partecipazione del lavoratore al rischio d&#8217;impresa e quindi, in qualche misura, anche al controllo sul suo andamento (&#8220;modello partecipativo&#8221;, rapporto di lavoro strutturato come &#8220;scommessa comune&#8221; del lavoratore e dell&#8217;imprenditore sulla bont\u00e0 del programma contrattuale).<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify\"><span style=\"FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt\"><span style=\"mso-tab-count: 1\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>Ciascuno di questi modelli si pone come alternativo all\u2019altro, se attuato in modo integrale; ma ciascuno di essi pu\u00f2 invece, nell\u2019assetto effettivo dei rapporti, coniugarsi con l\u2019altro in una serie continua di possibili combinazioni, che vanno da quelle in cui prevale nettamente il primo a quelle in cui prevale nettamente il secondo. Fra il primo tipo e il secondo sta l\u2019infinita gamma dei rapporti nei quali il contenuto assicurativo va via via decrescendo, fino ad azzerarsi del tutto, mentre corrispondentemente cresce la partecipazione dei lavoratori al rischio e quindi il loro interesse al controllo sulla gestione aziendale.<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.4pt; TEXT-ALIGN: justify\"><span style=\"FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt\">Come si \u00e8 detto, quell\u2019intera gamma, compresi entrambi gli estremi, \u00e8 compatibile con il titolo III della Costituzione. L\u2019art. 46 \u00e8 l\u00ec a sancire che \u2013 quando un contenuto assicurativo minimo <em>ex <\/em>art. 36 sia salvaguardato \u2013 modello assicurativo e modello partecipativo possono combinarsi tra loro in vario modo. E in questa visione bipolare dell\u2019ordinamento costituzionale l\u2019art. 39 sembra posto in mezzo, quasi in una posizione arbitrale, fra il 36 e il 46, a sancire il ruolo decisivo della libert\u00e0 sindacale e dell\u2019autonomia collettiva nella scelta della combinazione tra i due modelli.<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.4pt; TEXT-ALIGN: justify\"><span style=\"FONT-SIZE: 6pt\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.4pt; TEXT-ALIGN: justify\"><span style=\"FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt\">Il discorso si sposta cos\u00ec sul piano collettivo, dove ai due prototipi di rapporto corrispondono due prototipi di sindacato.<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.4pt; TEXT-ALIGN: justify\"><span style=\"FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt\">Da una parte abbiamo il sindacato che persegue prioritariamente la sicurezza dei lavoratori, si propone di acquisire per loro dei diritti in senso tecnico-giuridico (il \u201csindacato dei diritti\u201d); all\u2019estremo opposto abbiamo il sindacato che si propone dovunque possibile di guidare e rappresentare i lavoratori nella stipulazione e nella gestione di una scommessa comune con l\u2019imprenditore, un sindacato che trasforma i suoi rappresentati in \u201cimprenditore collettivo\u201d impegnandoli in una sorta di <em>joint venture <\/em>con il titolare del capitale di rischio.<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.4pt; TEXT-ALIGN: justify\"><span style=\"FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt\">Nella determinazione della struttura della retribuzione, il sindacato del primo tipo preferisce nettamente la retribuzione fissa, tende al conglobamento in essa delle parti variabili in relazione ai risultati. Questo sindacato, riluttante per cultura radicata a compromettersi in una valutazione circa l\u2019affidabilit\u00e0 del <em>management<\/em>, rifiuta le lusinghe del coinvolgimento nella gestione dell\u2019impresa, preferendo perseguire la sicurezza e il benessere dei propri rappresentati mediante standard legislativi e collettivi predeterminati; preferisce, cio\u00e8, le garanzie offerte da una polizza assicurativa ad alta copertura, anche a costo di far pagare ai lavoratori per questa polizza un \u201cpremio assicurativo\u201d implicito assai elevato.<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.4pt; TEXT-ALIGN: justify\"><span style=\"FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt\">Viceversa, il sindacato del secondo tipo \u00e8 disponibile per la negoziazione di una parte rilevante di retribuzione variabile in relazione ai risultati aziendali, siano essi misurati su parametri di produttivit\u00e0 o di redditivit\u00e0; tende a proporre o ad accettare la scommessa con il <em>management<\/em>, quando lo considera affidabile, sul raggiungimento di determinati risultati, attrezzandosi per il controllo rigoroso sulla corretta spartizione della posta quando la scommessa sia stata vinta; ed \u00e8 naturalmente disponibile al coinvolgimento nella gestione o quanto meno nel controllo dell\u2019andamento dell\u2019impresa, della quale i lavoratori sono <em>stakeholders<\/em> a tutti gli effetti e non solo indirettamente.<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoBodyTextIndent3\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt\">Quelli ora proposti sono solo due modelli di sindacato puramente teorici: nessuno dei due esiste, allo stato puro, nella nostra realt\u00e0 attuale. Va inoltre detto chiaramente che non si pu\u00f2 stabilire in astratto quale dei due modelli di sindacato sia pi\u00f9 vantaggioso per i lavoratori. Il primo consente il perseguimento di un alto grado di eguaglianza e sicurezza nei trattamenti dei lavoratori regolari, al costo di un corrispondente alto premio assicurativo (effetto depressivo sui redditi dei lavoratori) e di una riduzione della \u201ctorta\u201d da spartire corrispondente alla perdita di produttivit\u00e0 causata dal difetto di incentivi. Il secondo modello presenta il vantaggio di stimolare l\u2019impegno individuale e collettivo, consentendo cos\u00ec margini maggiori di intrapresa e di guadagno per i lavoratori; ma esso regge solo se il <em style=\"mso-bidi-font-style: normal\">management<\/em> \u00e8 efficiente e, soprattutto, affidabile sul piano dell&#8217;etica imprenditoriale; e comporta comunque il costo di una minore sicurezza del reddito e di un aumento delle disuguaglianze tra i lavoratori.<\/p>\n<p class=\"MsoBodyTextIndent3\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"FONT-SIZE: 6pt\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoBodyTextIndent3\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"mso-bidi-font-size: 20.0pt\">Come si \u00e8 detto all\u2019inizio, questi due modelli \u2011 sia di rapporto individuale di lavoro, sia di sindacato \u2011 hanno entrambi pieno diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento costituzionale; e, nel campo specifico del lavoro subordinato, hanno pieno diritto di cittadinanza <em>quasi<\/em> tutte le possibili forme di ibridazione fra di essi (dove il \u201cquasi\u201d indica la necessit\u00e0 di un minimo inderogabile di contenuto assicurativo del rapporto <em>ex <\/em>art. 36 Cost.), essendo l\u2019art. 39 posto a garanzia della libert\u00e0 di scelta collettiva in proposito dei lavoratori e delle imprese. Compete dunque all\u2019autonomia collettiva, sia essa esercitata al livello nazionale, regionale, locale o aziendale, la determinazione: <em>i)<\/em> del contenuto assicurativo del rapporto di lavoro subordinato (al di sopra del minimo di cui si \u00e8 appena detto), <em>ii)<\/em> della parte della retribuzione variabile in relazione alla quantit\u00e0 e qualit\u00e0 del lavoro individuale, <em>iii) <\/em>dei termini dell\u2019eventuale \u201cscommessa\u201d comune tra lavoratori e imprenditore sui risultati dell\u2019attivit\u00e0 aziendale, <strong style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><em style=\"mso-bidi-font-style: normal\">iv) <\/em>con tutto quanto ne consegue in materia di partecipazione alle scelte e\/o di informazione e controllo sull\u2019andamento aziendale<\/strong>.<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoBodyTextIndent3\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"mso-bidi-font-size: 20.0pt\">Qu<\/span>esto sul <span style=\"mso-bidi-font-size: 20.0pt\">piano<\/span> teorico. Sul piano pratico, per\u00f2, assistiamo a una realt\u00e0 molto diversa.<\/p>\n<p class=\"MsoBodyTextIndent3\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 0cm\"><span style=\"FONT-SIZE: 6pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 36.0pt\"><span style=\"FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt\">Per i motivi esposti all&#8217;inizio, non solo il trattamento retributivo minimo fissato nel contratto collettivo nazionale, ma anche l\u2019assetto complessivo del rapporto di lavoro delineato in quel contratto \u2013 che in Italia nell\u2019ultimo secolo \u00e8 stato disegnato essenzialmente secondo il modello del rapporto a forte contenuto assicurativo \u2011 assume di fatto il carattere di uno standard inderogabile, o derogabile soltanto al prezzo del superamento di rilevanti difficolt\u00e0. Ci\u00f2 comporta, in contrasto con l\u2019ampiezza della gamma di modelli consentita dalla Costituzione, l\u2019inibizione o forte limitazione della sperimentazione contrattuale, al livello aziendale, di modelli di relazioni industriali e di assetto del rapporto di lavoro diversi rispetto a quello dominante.<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 36.0pt\"><span style=\"FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt\">Donde un parziale svuotamento di fatto del principio costituzionale del pluralismo sindacale: si possono, s\u00ec, costituire sindacati diversi, ma non per praticare una politica rivendicativa e modelli di relazioni industriali sensibilmente diversi da quello tradizionale dominante. non \u2013 ad esempio \u2013 per ridurre il contenuto assicurativo del rapporto di lavoro in funzione della sperimentazione di un modello marcatamente partecipativo.<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 36.0pt\"><span style=\"FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt\">Tutto induce a pensare, invece, che il nostro Paese possa trarre grande beneficio da una correzione dell\u2019assetto istituzionale che consenta la libera scelta di lavoratori e imprese nell\u2019ampia gamma delle possibili combinazioni tra il modello del contratto-polizza assicurativa e quello del contratto-scommessa comune, tra il principio di sicurezza e il principio di partecipazione; una correzione che consenta quindi la competizione aperta tra i vari modelli, dalla quale possano trarsi esperienze e indicazioni utili circa l\u2019assetto migliore in relazione alle diverse circostanze, alla diversa qualit\u00e0 dei protagonisti del gioco.<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoBodyTextIndent3\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt\">Nessuno \u2013 giova ripeterlo ancora una volta \u2011 pu\u00f2 affermare <em>a priori<\/em> che uno dei due modelli sia intrinsecamente migliore rispetto all\u2019altro; anche perch\u00e9 la bont\u00e0 del secondo dipende in larga parte dalla qualit\u00e0 del <em>management<\/em> col quale la scommessa viene stipulata. La questione va risolta consentendosi tra di essi una competizione aperta e, per cos\u00ec dire, politicamente serena, resa possibile dal riconoscimento reciproco di piena dignit\u00e0 politico-sindacale e da un regolamento condiviso, che consenta la selezione dell\u2019agente negoziale sulla base del principio democratico maggioritario.<\/p>\n<p class=\"MsoBodyTextIndent3\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt\">Gi\u00e0 il protocollo Giugni del luglio 1993 \u2013 firmato da tutte le organizzazioni sindacali e imprenditoriali \u2011 prevedeva un intervento legislativo che risolvesse al tempo stesso la questione della misura della rappresentativit\u00e0 sindacale e quella dell\u2019estensione degli effetti dei contratti collettivi. Oggi \u00e8 probabilmente pi\u00f9 difficile di quanto fosse allora pervenire a un accordo cos\u00ec ampio su di un intervento legislativo di questo genere, che richiederebbe tra l\u2019altro una modifica dell\u2019art. 39 della Costituzione; ci sono per\u00f2 le condizioni per puntare, meno ambiziosamente, a una normativa che promuova e sostenga l&#8217;evoluzione del sistema di relazioni industriali nella direzione di un ordinamento intersindacale che favorisca il confrontarsi e competere di modelli diversi. \u00c8 chiaro, per altro verso, che se mai un modello di sindacalismo partecipativo arriver\u00e0 ad affermarsi in Italia in contrapposizione al modello del sindacalismo oggi dominante, questo accadr\u00e0 attraverso una fase in cui il nuovo modello sar\u00e0 sperimentato, sulla base di accordi aziendali, al livello di singola impresa.<\/p>\n<p class=\"MsoBodyTextIndent3\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 0cm\">\u00a0<\/p>\n<p class=\"MsoBodyTextIndent3\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 0cm\"><strong style=\"mso-bidi-font-weight: normal\">Una possibile fusione tra i due disegni di legge<\/strong><\/p>\n<p class=\"MsoBodyTextIndent3\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 0cm\"><span style=\"mso-tab-count: 1\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>Se le considerazioni proposte hanno qualche fondamento, si pu\u00f2 pensare a una fusione tra i due disegni di legge secondo le linee-guida seguenti:<\/p>\n<p class=\"MsoBodyTextIndent3\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 0cm\">\u00a0\u00a0\u00a0\u2011\u00a0rovesciamento dell&#8217;impostazione del d.d.l. n. 803, nel senso che non \u00e8 lo &#8220;statuto partecipativo&#8221; a costituire requisito per il potenziamento funzionale della contrattazione collettiva aziendale, bens\u00ec \u00e8 quest&#8217;ultimo (gi\u00e0 possibile nell&#8217;ordinamento attuale, ma suscettibile di utile incentivazione e sostegno) a creare gli spazi per la sperimentazione del modello partecipativo, nelle aziende nelle quali i protagonisti lo vorranno;<\/p>\n<p class=\"MsoBodyTextIndent3\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 0cm\">\u00a0\u00a0\u00a0\u2011\u00a0contenimento delle &#8220;prassi partecipative vincolate&#8221; entro i limiti del dettato comunitario; rispettato quel vincolo, la scelta in proposito \u00e8 lasciata all&#8217;autonomia collettiva al livello aziendale, con gli incentivi e un impianto regolativo del tipo di quello previsto dal d.d.l. 964, forse con qualche opportuna semplificazione;<\/p>\n<p class=\"MsoBodyTextIndent3\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 0cm\">\u00a0\u00a0\u00a0\u2011\u00a0sostegno legislativo allo sviluppo dell&#8217;autonomia collettiva sul terreno del &#8220;modello partecipativo&#8221;, mediante una snella disciplina che consenta una agevole individuazione dell&#8217;agente contrattuale abilitato a negoziare con efficacia estesa all&#8217;intera platea aziendale: una disciplina &#8220;di <em style=\"mso-bidi-font-style: normal\">default<\/em>&#8220;, destinata cio\u00e8 a operare soltanto l\u00e0 dove il sistema di relazioni industriali non sia riuscito a darsi da s\u00e9 una disciplina della materia; una disciplina modellabile, per esempio, sulle linee generali delineate nella &#8220;piattaforma&#8221; presentata dalle tre confederazioni sindacali maggiori a Confindustria nel maggio scorso.<\/p>\n<p class=\"MsoBodyTextIndent3\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 0cm\"><span style=\"FONT-SIZE: 6pt\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoBodyTextIndent3\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 0cm\"><span style=\"mso-tab-count: 1\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>Questa linea di intervento presuppone, ovviamente, che sul punto si consultino le organizzazioni sindacali maggiori; anche con l&#8217;idea che tale consultazione possa stimolarle a tradurre sollecitamente la piattaforma del maggio scorso in accordo interconfederale con le controparti imprenditoriali, anche indipendentemente dall&#8217;accordo sulla struttura della contrattazione collettiva: col che si potrebbe anche fare a meno della disciplina &#8220;di default&#8221; della quale ho fatto cenno. Ma, qualora anche questa occasione di autoregolazione del sistema delle relazioni industriali venisse perduta, il principio di sussidiariet\u00e0 imporrebbe che il legislatore intervenisse \u2011 con prudenza e mano molto leggera \u2011 a colmare la lacuna.<\/p>\n<div><\/div>\n<p><span style=\"font-family: Times New Roman;\"><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\">\u00a0RELAZIONE ALLE COMMISSIONI RIUNITE VI E XI, NELLA SESSIONE DEL 20 MAGGIO 2009<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><\/span>\u00a0<\/p>\n<p><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Onorevoli Colleghi, ho esaminato i due disegni di legge ulteriori in materia di partecipazione dei lavoratori nell&#8217;impresa, che mi sono stati trasmessi dalla Presidenza della Commissione, presentati\u00a0rispettivamente dai Senatori Bonfrisco e Casoli, n. 1307\/2008 e dal Senatore Adragna, n. 1531\/2009.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 In merito al contenuto dei due testi legislativi rilevo quanto segue.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\">\u00a0\u00a0 1. Il disegno di legge Bonfrisco-Casoli n. 1307\/2008 prevede la delega legislativa al Governo sulla materia; poich\u00e9 mi sembra che abbiamo gi\u00e0 raggiunto un buon livello di elaborazione tecnica del testo legislativo, sarei dell&#8217;idea di proporre alle Commissioni riunite di mantenere la forma della formazione diretta, disattendendo per questo aspetto il d.d.l. n. 1307\/2008.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\">\u00a0\u00a0 2. I disegni di legge Bonfrisco-Casoli n. 1307\/2008 e Adragna n. 1531\/2009 contengono entrambi una disciplina dei piani di azionariato dei lavoratori, il primo prevedendo la costituzione di apposite societ\u00e0 di gestione delle partecipazioni azionarie in forma di societ\u00e0 di investimento a capitale variabile, il secondo prevedendo invece la costituzione di apposite fondazioni. La mia proposta \u00e8 di recepire entrambe queste forme di <em>holding<\/em> come possibilit\u00e0 alternative rispetto a quella gi\u00e0 prevista nel disegno di legge Treu n. 964\/2008 e recepita nel primo testo unificato trasmessovi nei giorni scorsi. Vi sottopongo pertanto una nuova versione del testo unificato contenente questa aggiunta all&#8217;articolo 1, lettera l) e all&#8217;articolo 4, comma 1\u00b0. L&#8217;idea &#8211; qui come in ogni altra parte del testo unificato e in riferimento anche agli altri capitoli della nuova normativa &#8211; \u00e8 di consentire che sia l&#8217;autonomia collettiva al livello aziendale a scegliere la forma della partecipazione;\u00a0cio\u00e8 consentire che modelli in tutto o in parte diversi sperimentati in aziende diverse possano confrontarsi tra loro.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\">\u00a0\u00a0 3. Il disegno di legge Adragna n. 1531\/2009 contiene inoltre una disposizione relativa alla possibilit\u00e0 di negoziazione collettiva di diritti di informazione e consultazione, che corrisponde integralmente a quanto gi\u00e0 inserito nella prima versione del testo unificato: non mi sembra dunque necessaria alcuna integrazione per quel che riguarda questo punto.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\">\u00a0<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\">\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p>\u00a6lt;\/p&gt;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>UN\u00a0DISEGNO DI LEGGE DELLA MAGGIORANZA E UNO DELL&#8217;OPPOSIZIONE SU DI UN TEMA IMPORTANTE, CHE PERO&#8217; DA SEMPRE TENIAMO IN FREEZER. 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