
{"id":40375,"date":"2016-05-19T17:31:21","date_gmt":"2016-05-19T16:31:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=40375"},"modified":"2016-05-23T08:43:07","modified_gmt":"2016-05-23T07:43:07","slug":"perche-il-referendum-costituzionale-non-puo-essere-spacchettato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=40375","title":{"rendered":"PERCH\u00c9 IL REFERENDUM COSTITUZIONALE NON DEVE ESSERE &#8220;SPACCHETTATO&#8221;"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">AL CORPO ELETTORALE, CON IL REFERENDUM CONFERMATIVO, VIENE AFFIDATA LA STESSA FUNZIONE CHE SVOLGE L&#8217;ASSEMBLEA PARLAMENTARE AL TERMINE DELLA DISCUSSIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE, CON LA SUA APPROVAZIONE COMPLESSIVA<\/span><\/p>\n<p><em>Lettera pervenuta il 18 maggio 2016 &#8211; <strong>Seguono la mia risposta e quella del professor Carlo<\/strong> <strong>Fusaro<\/strong>, professore di diritto costituzionale nell&#8217;Universit\u00e0 di Firenze<\/em><!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p>Caro Ichino, leggendo il suo <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=40147\" target=\"_blank\">dialogo con De Bortoli<\/a> mi sono convinto che, tutto sommato, abbia ragione lei. L\u2019Italia del \u201cno\u201d \u00e8, a ben vedere, la stessa che \u00e8 stata incapace di riformare le istituzioni per un intero trentennio: se vincesse il \u201cno\u201d sarebbe il trionfo di quell\u2019Italia, con la prospettiva di rimanere fermi se non per trenta, almeno per altri dieci anni. Venti di meno perch\u00e9 ora incominciano a essere i problemi di sopravvivenza del Paese e della sua economia a costringerci a ritmi un poco pi\u00f9 veloci. Detto questo, per\u00f2, mi chiedo se non abbiano ragione quelli che chiedono la suddivisione del referendum in tre o quattro quesiti, in modo che sia possibile, per esempio, votare s\u00ec alla riforma del Senato, e no a quella delle competenze regionali; s\u00ec alla soppressione del CNEL, ma no alla nuova norma sull\u2019elezione del Capo dello Stato. Mi interesserebbe molto sapere che cosa lei ne pensa. Cordialmente<br \/>\nL.C.<\/p>\n<p><em><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright size-full wp-image-40376\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/SCHEDA-NELLURNA.png\" alt=\"SCHEDA NELL'URNA\" width=\"290\" height=\"174\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/SCHEDA-NELLURNA.png 290w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/SCHEDA-NELLURNA-150x90.png 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 290px) 100vw, 290px\" \/>Agli elettori, col referendum, non si chiede di \u201cmodellare\u201d o \u201credigere\u201d la riforma costituzionale, perch\u00e9 \u00e8 difficile pensare che l\u2019opera di redazione, gi\u00e0 problematica in un\u2019aula parlamentare di 300 o di 600 persone, possa essere svolta da decine di milioni di persone. Per questo al corpo elettorale si chiede soltanto un \u201cs\u00ec\u201d o un \u201cno\u201d complessivo. La stessa cosa accade in Parlamento, quando una Commissione permanente elabora un progetto di legge (non in \u201csede referente\u201d, ma) in \u201csede redigente\u201d, trasmettendolo poi all\u2019Aula per l\u2019approvazione. Si sceglie questo modo di procedere quando si preferisce evitare che il lavoro di redazione del testo legislativo sia svolto da un\u2019assemblea composta da centinaia di persone. Quando si seglie questa procedura, all\u2019Aula non \u00e8 data la possibilit\u00e0 di approvare una parte dell\u2019articolato e respingere un\u2019altra: il voto \u00e8 strettamente binario, \u201cs\u00ec\u201d o \u201cno\u201d. Anche nel caso in cui l\u2019Aula esamina e approva il testo articolo per articolo, del resto, c\u2019\u00e8 poi un voto finale sul testo nel suo complesso, che pu\u00f2 essere soltanto un \u201cs\u00ec\u201d o un \u201cno\u201d complessivo. Nel caso del referendum popolare confermativo di una legge costituzionale, al corpo elettorale si affida soltanto quest\u2019ultimo atto: il \u201cs\u00ec\u201d o il \u201cno\u201d sul testo nel suo complesso. L\u2019opportunit\u00e0 di questa limitazione del compito affidato al corpo elettorale appare particolarmente evidente, nel caso della legge costituzionale, se si considera che qui la fase di redazione del testo si \u00e8 svolta nel corso di almeno quattro letture (nel caso della legge su cui voteremo a ottobre addirittura sei) tra Camera e Senato, e in ciascuna di queste il testo stesso \u00e8 stato esaminato analiticamente sia dalla Commissione Affari costituzionali sia dall\u2019Aula: dunque almeno otto volte (nel nostro caso dodici!). Il referendum popolare costituisce uno strumento di democrazia diretta cui si ricorre in casi ben determinati, nell\u2019ambito di un sistema che resta pur sempre basato sul principio generale della democrazia rappresentativa; nel caso della riforma costituzionale, al corpo elettorale non si chiede dunque di partecipare alla redazione della legge (approvandola articolo per articolo), ma di \u201cconfermare\u201d l\u2019operato del Parlamento, con la scelta binaria s\u00ec\/no, come fa l\u2019Aula sull\u2019operato della Commissione che ha approvato il testo \u201cin sede redigente\u201d. \u00a0 (p.i.)<\/em><\/p>\n<p><span style=\"color: #993300;\"><strong>LA RISPOSTA DEL COSTITUZIONALISTA CARLO FUSARO<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 10.0pt; font-family: 'Verdana',sans-serif;\">Carissimo Pietro, alla lettera del signor L.C. io risponderei cos\u00ec.<br \/>\n<em>a)<\/em> Prima di tutto: il procedimento di revisione costituzionale, di cui all&#8217;art. 138 Cost. , \u00e8 UN UNICO procedimento: ove richiesto (se la maggioranza parlamentare \u00e8 stata meno dei 2\/3) chiama il corpo elettorale a dire l&#8217;ultima parola (ed ecco perch\u00e9 non c&#8217;\u00e8 quorum: il referendum \u00e8 la conclusione di UNO SPECIFICO procedimento legislativo costituzionale);<br \/>\n<em>b)<\/em> il Parlamento, 630 deputati e 320 senatori, si \u00e8 pronunciato su UNA specifica legge: quella, non un&#8217;altra: come si pu\u00f2 pensare che qualcuno (CHI? COME? PERCHE&#8217; SULLA BASE DI QUALI CRITERI?) suddivida quella UNICA proposta su cui con un UNICO VOTO ciascuna delle due Camere s&#8217;\u00e8 pronunciata DUE volte?<br \/>\n<em>c)<\/em> in ogni caso, questa \u00e8 la legge 352\/1970 attualmente vigente, nel pieno rispetto dell&#8217;art. 138 che al riguarda nulla dice;<br \/>\n<em>d)<\/em> se ne pu\u00f2 discutere per il futuro: ma oggi come oggi sarebbe come cambiare le regole del calcio ai supplementari della stessa partita!<br \/>\n<em>e)<\/em> nel merito poi, \u00e8 un errore: (i) perch\u00e9 le riforme comportano intese e accordi fra forze diverse (non si dice sempre che devono essere il pi\u00f9 ampie possibili?): nessun accordo sarebbe possibile se poi altri potesse successivamente cogliere fior da fiore, rimettendo in discussione tutto; (ii) ma soprattutto perch\u00e9 una costituzione (un pezzo di costituzione) non si fa come il vestito d&#8217;Arlecchino, n\u00e9 come lo shopping al supermercato: prendo questo lascio quello; tutto si tiene. Esempi: io voglio il senato in un certo modo eprch\u00e8 riformo le competenze legislative stato-regioni in un certo modo; io voglio il voto a data certa perch\u00e9 limito contestualmente la decretazione d&#8217;urgenza e viceversa; io tolgo la fiducia al Senato perch\u00e9 ne faccio organo rappresentativo delle istituzioni territoriali: come sarebbe mai ragionevole scegliere pi\u00f9 o meno a casaccio una cosa e non l&#8217;altra? Non ci si rende conto che ne verrebbe un pastrocchio inapplicabile e mostruoso? Altrimenti perch\u00e9 non facciamo tutte le leggi con referendum internet? Ognuno sceglie l&#8217;articolo che vuole e come vuole&#8230; Ma avrebbe senso?<br \/>\nAlla fine, di tutto si pu\u00f2 discutere, meno che di suddividere A COSE FATTE, DOPO CHE LE CAMERE HAN VOTATO nell&#8217;ambito di UN UNICO PROCEDIMENTO il testo di una unica legge costituzionale: sarebbe follia pura, totale illegittimit\u00e0 costituzionale, un vero assurdo.<br \/>\nCarlo Fusaro<br \/>\n<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>AL CORPO ELETTORALE, CON IL REFERENDUM CONFERMATIVO, VIENE AFFIDATA LA STESSA FUNZIONE CHE SVOLGE L&#8217;ASSEMBLEA PARLAMENTARE AL TERMINE DELLA DISCUSSIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE, CON LA SUA APPROVAZIONE COMPLESSIVA Lettera pervenuta il 18 maggio 2016 &#8211; Seguono la mia risposta e quella del professor Carlo Fusaro, professore di diritto costituzionale nell&#8217;Universit\u00e0 di Firenze<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7,41],"tags":[],"class_list":["post-40375","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-lettere","category-riforma-elettorale"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/40375","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=40375"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/40375\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=40375"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=40375"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=40375"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}