
{"id":40429,"date":"2016-05-27T16:41:55","date_gmt":"2016-05-27T15:41:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=40429"},"modified":"2016-06-02T07:48:45","modified_gmt":"2016-06-02T06:48:45","slug":"dialogo-tra-giuslavoristi-sulla-riforma-del-lavoro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=40429","title":{"rendered":"DIALOGO TRA GIUSLAVORISTI SULLA RIFORMA DEL LAVORO"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">ACCORDO SUL PUNTO CHE \u00c8 TROPPO PRESTO PER CONCLUSIONI SICURE CIRCA GLI EFFETTI OCCUPAZIONALI DELLA RIFORMA &#8211; DISSENSO, INVECE, TRA L&#8217;APPROCCIO TRADIZIONALE, CHE GUARDA SOPRATTUTTO AL CONTENUTO FORMALE DELLA NORMA, E L&#8217;APPROCCIO DI <em>LAW &amp; ECONOMICS<\/em>, CHE GUARDA SOPRATTUTTO AI SUOI EFFETTI CONCRETI<br \/>\n<\/span><\/p>\n<p><em>Lettera <strong>di Valerio Speziale<\/strong>, professore ordinario di diritto del lavoro nell&#8217;Universit\u00e0 &#8220;Gabriele D&#8217;Annunzio&#8221; di Chieti e Pescara, pervenuta il 23 maggio 2016, a seguito della pubblicazione su questo sito di\u00a0 mia <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=40340\" target=\"_blank\">nota tecnica<\/a> e di una <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=40361\" target=\"_blank\">relazione svolta a Boario Terme<\/a> lo stesso 23 maggio sull&#8217;andamento dei dati occupazionali dopo i provvedimenti governativi sul mercato del lavoro del 2015 &#8211; Data la lunghezza della lettera, per rendere meglio comprensibile il dialogo con il mittente ho intercalato <strong>le mie chiose al testo<\/strong>, evidenziandole con il carattere corsivo, il colore blu e il paragrafo rientrato, secondo quello che pu\u00f2 considerarsi ormai l&#8217;editing tradizionale di questo sito per questo genere di interlocuzioni &#8211; Questo scambio ha avuto <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=40587\" target=\"_blank\">un seguito, la settimana successiva<\/a><\/em> <!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright wp-image-40489\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/Speziale2-300x166.jpg\" alt=\"Speziale2\" width=\"352\" height=\"195\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/Speziale2-300x166.jpg 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/Speziale2-150x83.jpg 150w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/Speziale2.jpg 302w\" sizes=\"auto, (max-width: 352px) 100vw, 352px\" \/>Caro Pietro,<br \/>\ncome sempre leggo con molto interesse quello che tu scrivi nel blog.<br \/>\nSei da tempo impegnato nella dimostrazione degli effetti benefici della riforma del lavoro (in particolare del contratto a tutele crescenti) a prescindere dall\u2019incentivo economico introdotto dalla legge di stabilit\u00e0 con decorrenza dal 1 gennaio 2015, per cercare di \u201cisolare\u201d l\u2019incremento occupazionale che sarebbe ascrivibile soltanto alla flessibilizzazione nella materia dei licenziamenti.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><em><span style=\"color: #0000ff;\">Fin dalla <span style=\"text-decoration: underline;\"><span style=\"color: #003366; text-decoration: underline;\"><a style=\"color: #003366; text-decoration: underline;\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=35415\" target=\"_blank\">mia prima nota dell&#8217;aprile 2015 su questo argomento<\/a><\/span><\/span> e dall&#8217;ultimo capitolo del libro <\/span><\/em><span style=\"color: #000080;\"><a style=\"color: #000080; text-decoration: underline;\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=35736\" target=\"_blank\">Il lavoro ritrovato<\/a><\/span><em><span style=\"color: #0000ff;\"><span style=\"color: #000080;\"><a style=\"color: #000080;\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=35736\" target=\"_blank\"> (maggio 2015)<\/a><\/span> ho chiarito che, sulla base dei primi dati di cui disponiamo, non avrebbe alcun senso pretendere di &#8220;dimostrare&#8221; un nesso causale tra questa o quella misura adottata dal Governo e questo o quell&#8217;effetto occupazionale: tutt&#8217;al pi\u00f9 si pu\u00f2 individuare alcuni <strong>indizi <\/strong>di un nesso causale, sui quali formulare delle <strong>ipotesi<\/strong> in proposito. Fino a questo momento non ho mai proposto ai miei lettori pi\u00f9 che questo.<\/span><br \/>\n<\/em><\/p>\n<p>Comprendo la tua posizione: sei stato uno dei fautori principali della tesi secondo cui la riduzione delle tutele in materia di licenziamento avrebbe determinato benefici incrementi nel livello dell\u2019occupazione, anche se sei perfettamente consapevole che la letteratura economica in materia (con l\u2019avallo di istituzioni economiche quali l\u2019OCSE e FMI) afferma che non esiste alcuna dimostrazione scientifica di tale benefica correlazione. Tu stesso, con l\u2019onest\u00e0 che ti contraddistingue, lo hai ammesso in un <a href=\"http:\/\/archivio.www.pietroichino.it\/saggi\/view.asp?IDArticle=966\" target=\"_blank\">saggio molto approfondito di commento alla riforma introdotta dalla Fornero<\/a> e che costituiva la rielaborazione della tua relazione tenuta a Pescara.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><span style=\"color: #0000ff;\"><em><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-full wp-image-40490\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/pietro.ichino.jpg\" alt=\"pietro.ichino\" width=\"276\" height=\"183\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/pietro.ichino.jpg 276w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/pietro.ichino-150x99.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 276px) 100vw, 276px\" \/>Quello che mi attribuisci non \u00e8 esatto. Ci\u00f2 che ho <span style=\"text-decoration: underline;\"><span style=\"color: #003366; text-decoration: underline;\"><a style=\"color: #003366; text-decoration: underline;\" href=\"http:\/\/archivio.www.pietroichino.it\/libri\/view.asp?IDArticle=205\" target=\"_blank\">sempre affermato<\/a><\/span><\/span> \u00e8 che un aumento del contenuto assicurativo del rapporto (qual \u00e8 quello prodotto da una limitazione della facolt\u00e0 di recesso del datore di lavoro) pu\u00f2 produrre l&#8217;effetto di un aumento complessivo del costo del lavoro e quindi un effetto depressivo sulla domanda di manodopera, ma pu\u00f2 anche non produrlo in tutti i casi in cui la maggiore copertura assicurativa \u00e8 compensata da un &#8220;premio assicurativo&#8221; pi\u00f9 alto, pagato dai lavoratori interessati con una riduzione delle loro retribuzioni. Questo spiega perch\u00e9, viceversa, una riduzione del contenuto assicurativo del rapporto, sotto forma di riduzione dei vincoli al licenziamento, possa tradursi non in un aumento della domanda di manodopera complessiva, bens\u00ec in una riduzione del premio assicurativo e quindi in un aumento delle retribuzioni. Per altro verso, aumento della domanda di manodopera pu\u00f2 manifestarsi &#8211; come effetto indiretto, e differito nel tempo, della riduzione delle limitazioni della facolt\u00e0 di licenziamento &#8211; se la riforma favorisce un <span style=\"text-decoration: underline;\"><span style=\"color: #003366; text-decoration: underline;\"><a style=\"color: #003366; text-decoration: underline;\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=18562\" target=\"_blank\">aumento degli investimenti esteri favorito dall&#8217;allineamento dell&#8217;ordinamento lavoristico agli standard prevalenti<\/a><\/span><\/span> nel panorama internazionale.<\/em><\/span><\/p>\n<p>In questo tuo tentativo, peraltro, mi sembra che operi una serie di accostamenti e valutazioni non fondate. In primo luogo i periodi temporali di riferimento (dicembre 2014-marzo 2015 e dicembre 2015-marzo 2016 \u2013 ma lo stesso si potrebbe dire per dicembre 2013-marzo 2014) non sono corretti. L\u2019incentivo per la stabilit\u00e0 \u00e8 partito con decorrenza primo gennaio 2015, mentre il d.lgs. 23\/2015 \u00e8 entrato in vigore il 7 marzo 2015. Dunque, per paragonare i dati in modo corretto, dovresti prendere in considerazione i primi due mesi del 2015 (o anche un periodo anteriore) e poi paragonarli con un periodo successivo (ad es. marzo ed aprile 2015), per verificare quale effetto aggiuntivo potrebbe (e spiegher\u00f2 subito il condizionale) avere la nuova disciplina in materia di licenziamenti. D\u2019altra parte non si vede come si possano mettere a confronto periodi in cui l\u2019incentivo economico era profondamente diverso (sgravio quasi integrale fino al limite di 8.020 euro circa in precedenza, solo il 40% fino a circa 3.250 euro successivamente). Ad esempio, nel dicembre 2015 l\u2019incentivo era ancora quello precedente, mentre nel gennaio 2016 era quello nuovo sensibilmente pi\u00f9 ridotto.<br \/>\nMi sembra, dunque, che la non omogeneit\u00e0 dei dati renda altamente implausibile l\u2019accostamento fatto.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><span style=\"color: #0000ff;\"><em>Quando una disposizione prevede che da una certa data si applichi un incentivo economcio alle assunzioni, si verifica sempre il cosiddetto &#8220;effetto risucchio&#8221;, per cui le imprese attendono l&#8217;attivazione dell&#8217;incentivo per effettuare assunzioni che si sarebbero altrimenti prodotte nel periodo immediatamente precedente. Per lo stesso motivo, quando l&#8217;incentivo sta per cessare le imprese sono indotte ad anticipare assunzioni che si sarebbero altrimenti collocate nel periodo immediatamente successivo. Questo spiega perch\u00e9, se vogliamo avere qualche indizio circa gli effetti della riforma della disciplina dei licenziamenti (entrata in vigore nel marzo 2015) non possiamo confrontare il numero di assunzioni a tempo indeterminato verificatesi nel mese di gennaio 2015, che ha&#8221;risucchiato&#8221; assunzioni dai mesi precedenti per via dell&#8217;entrata in vigore dell&#8217;incentivo economico, con quelle verificatesi nel gennaio 2016, che al contrario ha subito il &#8220;risucchio&#8221; di assunzioni nel periodo immediatamente precedente, per via della cessazione dell&#8217;incentivo economico fissata alla fine del 2015. Molto pi\u00f9 significativo \u00e8 il confronto fra un trimestre o un quadrimestre collocato a cavallo della fine del 2015 e un trimestre o quadrimestre a cavallo della fine del 2014: questo confronto mostra inequivocabilmente un aumento del flusso delle assunzioni stabili. Fermo restando che &#8211; ripeto &#8211; da un confronto di questo genere possiamo trarre soltanto degli indizi: fondare su questo confronto la dimostrazione di un nesso causale sarebbe comunque gravemente scorretto.<br \/>\n<\/em><\/span><\/p>\n<p>Ma non basta. Nelle tue conclusioni, con un classico sillogismo, affermi che l\u2019incremento dei contratti di lavoro stabili avvenuto nel dicembre 2014-marzo 2015 (pari al 16,7 per cento) in relazione al periodo 1\u00b0 dicembre 2015-31 marzo 2016 \u201c<em>\u00e8 quasi interamente imputabile alla riforma della disciplina del rapporto e non all\u2019incentivo economico<\/em>\u201d.<br \/>\nOra, a parte quanto gi\u00e0 detto (nel dicembre 2014 non vi era incentivo economico, che aveva un certo importo nel periodo gennaio-marzo 2015 \u2013 uguale anche nel dicembre 2015 &#8211; e un valore assai pi\u00f9 ridotto da gennaio a marzo 2016), nella tua valutazione non consideri quanto degli incrementi occupazionali sia dovuto a fattori del tutto indipendenti dalla tipologia del contratto, quali, ad esempio, la crescita del PIL, il basso costo delle materie prime (ad es. petrolio) che incide sul livello di produzione ecc. \u00c8 evidente, infatti, che gli elementi sopra indicati, nella misura in cui delineano un quadro di crescita (seppur modesto) con l\u2019uscita dalla recessione, stimolino le imprese non solo all\u2019aumento dell\u2019occupazione, ma anche all\u2019incremento dei contratti stabili (che sono una variabile anche delle aspettative di crescita dell\u2019economia).<br \/>\n\u00c8\u00a0quindi arbitrario, in assenza di fattori che consentano di \u201cdepurare\u201d l\u2019aumento dei contratti stabili dovuti a fattori estranei alla nuova disciplina in materia di licenziamenti, attribuire l\u2019incremento dei contratti stabili esclusivamente agli effetti del d.lgs. n. 23\/2015.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><span style=\"color: #0000ff;\"><em>Concordo su questo punto: stiamo sempre parlando di indizi e non di prove circa il nesso causale tra l&#8217;una o l&#8217;altra misura adottata dal Governo (incentivo economico, riforma della disciplina del rapporto). La dimostrazione della sussistenza del nesso causale richiede una analisi complessa su dati disaggregati riferiti a un periodo assai pi\u00f9 esteso, dei quali per ora nessuno di noi dispone. Fermo restando, dunque, che stiamo discutendo soltanto di indizi, mi sembra per\u00f2 ragionevole sottolineare &#8211; in risposta a coloro che dai nuovi dati diffusi dall&#8217;Inps hanno ritenuto di trarre indicazione nel senso di un &#8220;fallimento della riforma&#8221; &#8211; che l&#8217;aumento del 16,7 per cento delle assunzioni a tempo indeterminato si \u00e8 verificato tra:<br \/>\n&#8211; il quadrimestre <strong>dicembre 2014-marzo 2015<\/strong>, durante il quale l&#8217;incentivo economico al 100 per cento ha operato per tre quarti del periodo, mentre la riforma della nuova disciplina dei licenziamenti ha operato soltanto per un sesto del periodo e la restante parte della riforma del rapporto di lavoro non ha operato per nulla, e<br \/>\n&#8211; il quadrimestre <strong>dicembre 2015-marzo 2016<\/strong>, lungo tutto l&#8217;arco del quale ha operato per intero la riforma dei licenziamenti e del rapporto di lavoro, mentre l&#8217;incentivo economico al 100 per cento ha operato soltanto per un mese su quattro.<\/em><\/span><\/p>\n<p>In verit\u00e0, per poter avere una valutazione pi\u00f9 approfondita delle conseguenze della riforma \u00e8 necessario attendere pi\u00f9 tempo e soprattutto aspettare che vi sia l\u2019esaurimento degli incentivi economici, che condizionano in modo rilevante l\u2019incremento del lavoro stabile (a meno che non sia possibile costruire un modello econometrico che \u201cisoli\u201d l\u2019effetto delle tutele crescenti dai vantaggi legati alla riduzione del costo del lavoro).<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><em><span style=\"color: #0000ff;\">Effettivamente gli economisti stanno gi\u00e0 lavorando<\/span> <span style=\"color: #0000ff;\">su questo punto, proponendosi di isolare l&#8217;effetto dell&#8217;incentivo economico e quello della riforma dalle altre variabili che possono avere influito sulle variazioni quantitative e qualitative dell&#8217;occupazione. Concordo, comunque, sul punto che per una valutazione pi\u00f9 attendibile degli effetti della riforma occorre attendere pi\u00f9 tempo: ricordo solo che la mia nota del 23 maggio scorso \u00e8 stata pubblicata in risposta ai detrattori della riforma, i quali, invece, pretendevano di trarre dagli ultimi dati mensili forniti dall&#8217;Inps un&#8217;indicazione inequivoca nel senso del fallimento della riforma stessa. <\/span><\/em><\/p>\n<p>A me sembra che, in base ad un\u2019analisi riferita a un arco temporale pi\u00f9 lungo di quanto da te preso in considerazione si possa dire che:<br \/>\n<strong><em>a.<\/em><\/strong> nel corso del 2015 i contratti a tempo indeterminato sono cresciuti di 913.000 unit\u00e0 rispetto al 2014 (con un incremento pari al 54%) (<em>Osservatorio sul Precariato<\/em> Inps del gennaio 2016);<br \/>\n<strong><em>b.<\/em><\/strong> &#8220;<em>l&#8217;esonero contributivo triennale, introdotto dalla legge 2015, risulta avere un effetto determinante sull&#8217;incremento dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Su 2,5 milioni di attivazioni di posizioni di lavoro a tempo indeterminato (sommando le instaurazioni di nuovi rapporti e le trasformazioni di rapporti a termine), oltre 1,5 milioni, pari al 62% del totale, risultano beneficiari dell&#8217;esonero contributivo triennale<\/em>\u201d (<em>Osservatorio sul precariato<\/em> Inps, cit.);<br \/>\n<strong><em>c.<\/em><\/strong> in base a questi dati non \u00e8 possibile individuare, del restante 38% dei nuovi contratti stabili, quante di queste tipologie contrattuali sono riconducibili alla nuova disciplina del contratto a tutele crescenti o agli altri fattori di crescita dell&#8217;economia che, come gi\u00e0 spiegato, stimolano assunzione a tempo indeterminato;<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><span style=\"color: #0000ff;\"><em>Per\u00f2 attenzione: nulla consente di escludere che, se non ci fosse stata <strong>anche<\/strong> la riforma della disciplina dei licenziamenti, i nuovi contratti a tutele crescenti stipulati con attivazione della decontribuzione sarebbero stati meno di 1,5 milioni, e quelli stipulati senza attivazione della decontribuzione meno di 900mila.<\/em><\/span><\/p>\n<p><strong><em>d.<\/em><\/strong> nei primi tre mesi del 2016 vi \u00e8 stato un notevole calo delle assunzioni stabili che, secondo l\u2019<em>Osservatorio<\/em> Inps, sono direttamente riconducibili alla riduzione degli incentivi economici;<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><span style=\"color: #333399;\"><em><span style=\"color: #0000ff;\">Questo \u00e8 del tutto ovvio: il raddoppio delle assunzioni a tempo indeterminato verificatosi nel mese di dicembre 2015 non poteva non produrre un rimbalzo negativo nei mesi immediatamente successivi. Ma questo non dice nulla circa gli effetti della riforma dei licenziamenti e della disciplina del rapporto di lavoro. <\/span><\/em><\/span><\/p>\n<p><strong><em>e.<\/em><\/strong> nel 2015 vi \u00e8 stato un incremento delle assunzioni rispetto al 2014 pari al 13%; tuttavia il riferimento \u00e8 ai contratti stipulati e non necessariamente a nuovi posti di lavoro, visto che lo stesso lavoratore potrebbe, nell&#8217;anno di riferimento, stipulare contratti (anche se la differenza tra nuovi rapporti e nuove assunzioni non dovrebbe essere poi cos\u00ec elevata);<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><span style=\"color: #333399;\"><em><span style=\"color: #0000ff;\">\u00c8 vero: il numero dei contratti pu\u00f2 dipendere anche dalla ripetizione di numerosi contratti a termine in riferimento allo stesso posto di lavoro. Sta di fatto, per\u00f2, che nel corso del 2015, a fronte di un aumento complessivo del 47 per cento delle assunzioni stabili, si \u00e8 registrata una riduzione &#8211; sia pur minima &#8211; delle assunzioni a termine e un crollo delle assunzioni per collaborazioni autonome continuative. <\/span><\/em><\/span><\/p>\n<p><strong><em>f.<\/em><\/strong> non \u00e8 dato sapere quanto di questo incremento \u00e8 legato ai benefici economici, alla nuova disciplina del lavoro o agli altri fattori (ad es. crescita del PIL, ecc.).<br \/>\nMi sembra dunque che la situazione sia un po&#8217; differente da quella descritta. E che in ogni caso occorrer\u00e0 attendere pi\u00f9 tempo per poter esprimere valutazioni pi\u00f9 approfondite (fermo restando che il problema di \u201cdepurare\u201d gli aumenti dei contratti stabili dovuti alla crescita del Pil e agli altri fattori economici da quelli legati alla nuova disciplina sui licenziamenti rimane sempre).<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><em><span style=\"color: #0000ff;\">Infatti proprio questo \u00e8 attualmente materia di studio da parte da diversi team di economisti. Una delle operazioni che consentono loro di isolare l&#8217;impatto della riforma della disciplina del rapporto dagli altri fattori consiste nel confrontare l&#8217;aumento generale delle assunzioni e conversioni a tempo indeterminato con l&#8217;aumento delle conversioni in rapporto a tempo indeterminato di rapporti di apprendistato (dove l&#8217;incentivo economico non si applica; qui nel corso del 2015 si \u00e8 verificato un aumento del 23 per cento, sicuramente non riferibile all&#8217;incentivo economico, a\u00a0 fronte di un aumento generale del 47 per cento). Un&#8217;altra operazione consiste nel confrontare ci\u00f2 che \u00e8 accaduto nelle imprese che si collocano subito sotto la soglia dei sedici dipendenti (per le quali la riforma dei licenziamenti ha portato un mutamento trascurabile) con ci\u00f2 che \u00e8 accaduto in quelle che si collocano subito sopra quella soglia. In ogni caso, per\u00f2, occorrono anche ulteriori operazioni volte a escludere il possibile impatto di altri fattori congiunturali.\u00a0Vedremo a che cosa condurranno queste ricerche. <\/span> <\/em><\/p>\n<p>Piuttosto, mi permetto di sottoporre alla tua attenzione i dati messi in evidenza dal <em>Rapporto sulla programmazione di bilancio 2016<\/em> effettuato dall\u2019Ufficio Parlamentare di Bilancio. Ebbene il <em>Rapporto<\/em>, prendendo in considerazione soltanto le modifiche introdotte dal contratto a tutele crescenti, le nuove regole per gli altri contratti di lavoro e le modifiche delle mansioni (oltre che della conciliazione vita\/lavoro), enuncia un modello econometrico che mette in evidenza i seguenti risultati:<br \/>\n&#8220;<em>Misurati al 2020, gli effetti delle citate innovazioni legislative si traducono in variazioni positive (rispetto allo scenario<\/em> baseline<em> di assenza di riforme del lavoro) di 0,6 punti percentuali del Pil, 0,4 degli investimenti, 1,0 per l&#8217;occupazione, 0,6 per i consumi e una riduzione del deficit pari a 0,2 punti percentuali di Pil. Questi effetti sono descritti in graduale rafforzamento del tempo, sino a contare nel lungo periodo (oltre il 2030) +1,3 punti per il Pil, +1,0 degli investimenti, +2,0 per l&#8217;occupazione, +1,4 per i consumi e -0,6 punti del prodotto per il deficit<\/em>\u201d.<br \/>\nOsservo che, rispetto all&#8217;occupazione, il dato \u00e8 esattamente lo stesso anche nel lunghissimo periodo (0,20% di incremento occupazionale annuo, sia rispetto al cinque anni, sia rispetto al 10 e pi\u00f9 anni) con risultati incredibilmente modesti, se si considera la profondit\u00e0 ed innovativit\u00e0 delle riforme e lo squilibrio tra potenziali incrementi dell&#8217;occupazione e drastica riduzione dei diritti dei lavoratori.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><span style=\"color: #0000ff;\"><em>L&#8217;effetto diretto principale perseguito con la riforma non consiste tanto nell&#8217;aumento dell&#8217;occupazione (che potr\u00e0 derivarne semmai indirettamente, come ho detto sopra) quanto nella maggiore facilit\u00e0 di accesso delle nuove generazioni al contratto a tempo indeterminato e nel superamento del dualismo fra stabilmente protetti e stabilmente non protetti nel tessuto produttivo. Le assunzioni a tempo indeterminato erano due terzi del flusso totale nell&#8217;ultimo anno precedente a quello del varo dello Statuto dei Lavoratori (essendo il terzo restante costituito da contratti a termine e di apprendistato); nell&#8217;ultimo anno precedente a quello della riforma di cui stiamo discutendo le assunzioni stabili erano scese a un sesto del flusso totale: se riusciremo a riportarle intorno al 40-50 per cento questo cambier\u00e0 faccia al nostro tessuto produttivo, migliorando la qualit\u00e0 e la produttivit\u00e0 del lavoro, nonch\u00e9 la condizione di chi dal lavoro retribuito trae il necessario per vivere. Proviamo a chiedere a quel milione in pi\u00f9 (rispetto al 2014) di italiani che nel corso dell&#8217;ultimo anno sono riusciti a farsi assumere a tempo indeterminato se per loro era la stessa cosa essere assunti a termine o come collaboratori autonomi. <\/em><\/span><\/p>\n<p>La cosa pi\u00f9 interessante \u00e8 che un analogo studio effettuato dalla Commissione Europea, che prende in considerazione solo il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, sottolinea effetti molto pi\u00f9 modesti di quelli descritti. Lo stesso <em>Rapporto<\/em> poi, in un&#8217;altra sezione, sottolinea le incertezze e le lacune connesse a questi modelli la cui utilizzazione pu\u00f2 ad esempio portare &#8220;<em>a trascurare il lato della domanda, le conseguenze che quest&#8217;ultimo pu\u00f2 avere tramite effetti di isteresi sul PIL potenziale, gli effetti di eventuali mutamenti nel sistema delle preferenze dei consumatori in conseguenza delle riforme, della diversit\u00e0 dei comportamenti e dei fenomeni di tipo distributivo<\/em>&#8220;. In questa parte il <em>Rapporto<\/em> non fa altro che richiamare molte considerazioni espresse nella letteratura economica (la difficolt\u00e0 di \u201cisolare\u201d gli effetti delle riforme del lavoro da altri fattori, di cui ho gi\u00e0 parlato in precedenza).<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><em><span style=\"color: #0000ff;\">Questa,\u00a0 infatti, \u00e8 una operazione che non pu\u00f2 neppure essere tentata <\/span><\/em><span style=\"color: #0000ff;\">ex ante<em>: pu\u00f2 essere compiuta soltanto <\/em>ex post<em>. <\/em><\/span><\/p>\n<p>A me sembra, dunque, che occorrerebbe una cautela molto maggiore nel valutare i presunti effetti postivi delle riforme in materia di lavoro su varie variabili macroeconomiche. E, comunque, mi pare che proprio le incertezze connesse a tali modelli richiederebbero ben altre investigazioni e analisi rispetto a quelle da te effettuate, che si fondano su valutazioni che, oltre a prestarsi alle critiche gi\u00e0 da me espresse, sono quantomeno limitate nei presupposti di indagine.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><span style=\"color: #0000ff;\"><em>Torno a ricordare che <\/em><strong>a)<\/strong><em> sono intervenuto su questo argomento sempre soltanto in risposta a chi dai dati via via resi disponibili traeva conclusioni circa il &#8220;fallimento della riforma&#8221;; <\/em><strong>b)<\/strong><em> per tutto l&#8217;ultimo anno non ho perso occasione per sottolineare che i dati sui flussi delle nuove assunzioni possono per ora, tutt&#8217;al pi\u00f9, fornire indizi e nulla di pi\u00f9 circa il rapporto di causa\/effetto tra i provvedimenti del Governo e le variazioni via via registrate. <\/em><\/span><\/p>\n<p>Chiudo queste sin troppo lunghe riflessioni con un\u2019ultima osservazione. L\u2019analisi \u00e8 tutta condotta sugli effetti economici delle riforme. Ma non si dovrebbero valutare anche le conseguenze giuridiche di queste innovazioni? Ad esempio, la minore tutela in materia di licenziamento e gli effetti che essa produce sulla agibilit\u00e0 di molti diritti (il lavoratore non rivendica quanto a lui dovuto perch\u00e9 teme di poter essere licenziato senza particolari difficolt\u00e0, non si iscrive al sindacato per la medesima ragione ecc.) non dovrebbero essere presi in considerazione per valutare i benefici della riforma? O tutto deve essere ricondotto solo ai (modesti, direi), effetti sull\u2019occupazione, quasi che la posizione dei lavoratori ed i loro diritti siano una variabile trascurabile rispetto a tutto il resto?<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><span style=\"color: #0000ff;\"><em>In questa domanda, a mio modo di vedere, si manifesta un vizio radicato della nostra cultura sindacale e giuslavoristica tradizionale: quello di considerare che il benessere del lavoratore, la sua sicurezza, libert\u00e0 e dignit\u00e0, dipendano esclusivamente dalla possibilit\u00e0 che gli si d\u00e0 di rivolgersi al giudice per far valere un proprio diritto; di considerare sempre soltanto l&#8217;aspetto positivo dell&#8217;elevato contenuto assicurativo del contratto di lavoro e non il suo costo (il &#8220;premio assicurativo&#8221;) in termini di effetto depressivo sulle retribuzioni; di non considerare mai il rapporto tra il numero di coloro che possono accedere alle protezioni e il numero di quelli che ne restano esclusi (la <\/em>job property<em>, per sua natura, non \u00e8 suscettibile di essere estesa a tutti: essa crea necessariamente un&#8217;area di <\/em>peripheral workers<em> destinati a portare tutta la flessibilit\u00e0 di cui il sistema ha bisogno); di non considerare mai l&#8217;impatto della disciplina del rapporto sulla produttivit\u00e0 del lavoro, come se questa fosse irrilevante per il benessere del lavoratore (mentre \u00e8 proprio dalla produttivit\u00e0 del lavoro che dipende l&#8217;entit\u00e0 del reddito che dal lavoro si pu\u00f2 trarre). Sta di fatto, comunque, che per il reddito e il benessere del lavoratore conta molto di pi\u00f9 il potersi muovere facilmente in un tessuto produttivo fluido, alla ricerca della posizione nella quale il suo lavoro \u00e8 meglio valorizzato, che non l&#8217;ingessatura del primo rapporto stabile a cui gli capiti di accedere (il &#8220;posto fisso purchessia&#8221;); per la sua sicurezza economica, in un tessuto produttivo in evoluzione sempre pi\u00f9 rapida, molto pi\u00f9 di quella ingessatura conta un trattamento di disoccupazione veramente universale, robusto e di durata adeguata. Per non dire del fatto che dell&#8217;articolo 18 St. lav. godevano solo met\u00e0 dei lavoratori interessati, mentre del nuovo trattamento di disoccupazione, rafforzato nell&#8217;entit\u00e0 e nella durata, ora godono veramente tutti, compresi i lavoratori domestici e gli apprendisti. E l&#8217;obiettivo \u00e8 che tra breve tutti godano anche del servizio di assistenza intensiva nella ricerca della nuova occupazione, reso da una agenzia liberamente scelta tra quelle accreditate e retribuito con l'&#8221;assegno di ricollocazione&#8221;. <\/em><\/span><\/p>\n<p>Mi scuso di averti annoiato. Se vuoi potremmo discutere di queste cose sul tuo blog, anche se non so se hai voglia di ospitarmi e se le molte cose che ho detto sono compatibili con i limiti di spazio del tuo format. Grazie comunque per l\u2019attenzione.<br \/>\nValerio<\/p>\n<p><em>Caro Valerio, grazie a te per<\/em> <em>questa occasione di dialogo che la tua lettera offre. E se intendi replicare alle mie chiose, non esitare a farlo: il blog \u00e8 qui essenzialmente per questo e sono certo che i suoi lettori siano molto interessati ai tuoi argomenti.<br \/>\nPietro<\/em><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ACCORDO SUL PUNTO CHE \u00c8 TROPPO PRESTO PER CONCLUSIONI SICURE CIRCA GLI EFFETTI OCCUPAZIONALI DELLA RIFORMA &#8211; DISSENSO, INVECE, TRA L&#8217;APPROCCIO TRADIZIONALE, CHE GUARDA SOPRATTUTTO AL CONTENUTO FORMALE DELLA NORMA, E L&#8217;APPROCCIO DI LAW &amp; ECONOMICS, CHE GUARDA SOPRATTUTTO AI SUOI EFFETTI CONCRETI Lettera di Valerio Speziale, professore ordinario di diritto del lavoro nell&#8217;Universit\u00e0 &#8220;Gabriele [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9,7],"tags":[],"class_list":["post-40429","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-21-lavoro","category-lettere"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/40429","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=40429"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/40429\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=40429"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=40429"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=40429"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}