
{"id":40587,"date":"2016-06-01T23:26:39","date_gmt":"2016-06-01T22:26:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=40587"},"modified":"2016-06-03T15:03:57","modified_gmt":"2016-06-03T14:03:57","slug":"prosieguo-del-dialogo-tra-giuslavoristi-sui-risultati-della-riforma","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=40587","title":{"rendered":"DIALOGO TRA GIUSLAVORISTI SUI RISULTATI DELLA RIFORMA: SECONDA PUNTATA"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">ANCORA SUI NON FACILI RAPPORTI TRA DIRITTO ED ECONOMIA DEL LAVORO E SUI LIMITI DEL DISCORSO ECONOMICO QUANDO SONO IN GIOCO I DIRITTI DELLA PERSONA &#8211; UN MIO INVITO AL COLLEGA A TROVARE NEI MIEI SCRITTI IL LUOGO COMUNE INFONDATO DI CUI MI ACCUSA<br \/>\n<\/span><\/p>\n<p><em>Replica di Valerio Speziale, 31 maggio 2016, alle mie chiose alla sua <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=40429\" target=\"_blank\">lettera del 23 maggio 2016<\/a> &#8211; Come a quella prima lettera, anche a questa rispondo con alcune chiose evidenziate con il paragrafo rientrato, il carattere corsivo e il colore blu<\/em><!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">..<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Caro Pietro, grazie molte della tua risposte e delle tue osservazioni. Cerco di replicare alle tue chiose (anche se non a tutte).<\/p>\n<p><strong>1.<\/strong> Mi sembra che siamo d\u2019accordo sul fatto che il poco tempo trascorso dall\u2019introduzione del contratto a tutele crescenti, la difficolt\u00e0 di \u201cisolare\u201d la crescita dei rapporti stabili connessi alla riduzione delle tutele in materie di licenziamenti da altri fattori (incentivi economici che riducono il costo del lavoro, crescita del PIL, riduzione del costo delle materie prime, incidenza della pressione fiscale, aspettative positive di fuoriuscita dalla recessione ecc.) rendano impossibile delineare\u00a0 delle conclusioni certe sugli effetti della nuova disciplina in materia di licenziamenti in relazione alla diffusione di contratti a tempo indeterminato.<br \/>\nTu parli di \u201cindizi\u201d e \u201cipotesi\u201d. Io direi che si tratta di \u201ccongetture\u201d che, a differenza degli indizi \u2013 che sono una deduzione non certa ricavabile dall\u2019analisi della realt\u00e0 -, costituiscono osservazioni per le quali mancano riscontri seppure minimi nei dati economici a nostra disposizione.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><span style=\"color: #0000ff;\"><em>A me sembra che se, per la prima volta in mezzo secolo, in corrispondenza con l&#8217;entrata in vigore di un forte incentivo economico (1\u00b0 gennaio 2015), si registra un brusco aumento della quota delle assunzioni a tempo indeterminato, e poi in corrispondenza con l&#8217;entrata in vigore di una riforma dei licenziamenti (7 marzo 2015) si registra uno scatto ulteriore di quel tasso di aumento, questo possa essere considerato un indizio di una qualche correlazione causale tra ciascuna delle due misure adottate dal Governo e l&#8217;aumento delle assunzioni stabili. Allo stesso modo mi sembra che, se nell&#8217;arco del 2015 si registra un aumento generale delle assunzioni a tempo indeterminato di circa il 47 per cento rispetto all&#8217;anno preceedente e un aumento del 23 per cento delle trasformazioni da apprendistato in rapporto ordinario a tempo indeterminato, e se quest&#8217;ultimo fenomeno si verifica in un campo nel quale si applica soltanto la riforma dei licenziamenti e non l&#8217;incentivo economico, anche questo possa considerarsi almeno come un indizio del fatto che la riforma dei licenziamenti un qualche contributo all&#8217;aumento della quota delle assunzioni stabili sul flusso totale lo abbia dato. Si pu\u00f2 e deve dire che un indizio non costituisce ancora una prova; ma non mi sembra che si possa dire che &#8220;mancano riscontri, sia pure minimi&#8221; di quella correlazione.<\/em><\/span><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-40488 alignright\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/03\/Speziale.jpg\" alt=\"Speziale\" width=\"212\" height=\"238\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/03\/Speziale.jpg 212w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/03\/Speziale-134x150.jpg 134w\" sizes=\"auto, (max-width: 212px) 100vw, 212px\" \/>Non va dimenticato, tra l\u2019altro che le conclusioni dell\u2019Inps, espresse nell\u2019<em>Osservatorio sul Precariato<\/em>, attribuiscano un rilievo fondamentale, nella <em>job creation<\/em> di contratti stabili, al contributo economico (nella misura del 62%) e che il restante 38% potrebbe essere stato determinato da fattori che non hanno alcun rapporto con il contratto a tutele crescenti.<br \/>\nTu dici che \u201c<em>nulla consente di escludere che, se non ci fosse stata <strong>anche<\/strong> la riforma della disciplina dei licenziamenti<\/em>\u201d, i nuovi rapporti stabili sarebbero stati inferiori. Si tratta di una osservazione, che in mancanza di prove \u201ccontrofattuali\u201d (non siamo in grado di dire cosa sarebbe accaduto in assenza di una nuova normativa che \u00e8 invece stata emanata) e della possibilit\u00e0 di \u201cmisurare\u201d l\u2019effettiva incidenza delle tutele crescenti sui contratti stabili, \u00e8 quella che io definisco appunto una \u201ccongettura\u201d a cui non \u00e8 possibile attribuire alcun significato.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><span style=\"color: #0000ff;\"><em>Per\u00f2 l&#8217;aumento &#8211; per la prima volta dopo mezzo secolo di continua riduzione &#8211; di circa un quinto delle trasformazioni di rapporti di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato ordinario, dove l&#8217;incentivo economico non ha operato, costituisce almeno un inizio di verifica controfattuale. <\/em><\/span><\/p>\n<p>E mi pare che queste conclusioni siano estensibili anche al raffronto tra i dati del quadrimestre collocato \u201c<em>a cavallo del 2015<\/em>\u201d e quelli del quadrimestre \u201c<em>a cavallo della fine del 2014<\/em>\u201d. La non omogeneit\u00e0 dei dati impedisce un loro corretto raffronto. Tu ribadisci che si tratta sempre di <em>\u201cindizi<\/em>\u201d, a me sembra che si tratti di qualcosa di meno (semplici \u201ccongetture\u201d, appunto).<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><span style=\"color: #0000ff;\"><em>Mi sono proposto di spiegare <span style=\"color: #000080;\"><a style=\"color: #000080;\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=39517\" target=\"_blank\"><span style=\"text-decoration: underline;\">in un articolo del marzo scorso<\/span><\/a><\/span> perch\u00e9 il confronto tra trimestri o quadrimestri posti a cavallo della fine d&#8217;anno \u00e8 comunque molto pi\u00f9 significativo del confronto tra un singolo mese del 2016 e il singolo mese corrispondente del 2015.<\/em><\/span><\/p>\n<p><strong>2.<\/strong> Partendo dal presupposto condiviso che \u00e8 necessario \u201cdepurare\u201d l\u2019aumento dei contratti stabili dalla cause diverse dalla riduzione delle tutele in materia di recesso, affermi che \u201c<em>gli economisti stanno gi\u00e0 lavorando su questo punto, proponendosi di isolare l\u2019effetto dell\u2019incentivo economico e quello della riforma dalle altre variabili che possono avere influito sulle variazioni quantitative e qualitative dell\u2019occupazione<\/em>\u201d. Tuttavia, come sottolineato dal <em>Rapporto sulla programmazione di bilancio del 2016<\/em> \u2013 che riporta, su tale aspetto, le conclusioni di molta letteratura economica in materia \u2013 \u00e8 molto difficile \u201cisolare\u201d gli effetti delle riforme del lavoro da altri fattori macroeconomici che incidono sulla diffusione di contratti stabili. In definitiva questi modelli teorici \u2013 secondo molti economisti &#8211; sono altamente discutibili nei risultati a cui pervengono\u00a0 e, quindi, le ipotesi eventualmente formulate hanno un grado di attendibilit\u00e0 scientifica alquanto limitato. Pertanto, quando e se queste ricerche verranno rese pubbliche, occorrerebbe essere cauti nell\u2019attribuire ad esse un valore di verit\u00e0 che in realt\u00e0 non possiedono.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><span style=\"color: #0000ff;\"><em><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-full wp-image-40619\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/06\/ichino.jpg\" alt=\"ichino\" width=\"290\" height=\"174\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/06\/ichino.jpg 290w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/06\/ichino-150x90.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 290px) 100vw, 290px\" \/>Pieno accordo su questo invito alla cautela. Questo, per\u00f2, non significa che gli studi econometrici non aiutino a fare luce sulla realt\u00e0 dei rapporti economici. La cautela \u00e8 sempre doverosa, ma la cultura giuridica &#8211; e quella giuslavoristica in particolare &#8211; se vuole uscire dall&#8217;autoreferenzialit\u00e0 in cui si \u00e8 pericolosamente isolata nei decenni passati (per non avere ascoltato come avrebbe dovuto la lezione di Gino Giugni), deve imparare a dialogare con la cultura economica e quella sociologica molto di pi\u00f9 e meglio di quanto non abbia fatto fin qui. Se non altro perch\u00e9 la valutazione &#8211; di natura schiettamente giuridica &#8211; della conformit\u00e0 delle norme di rango inferiore rispetto a quelle di rango costituzionale o sovranazionale dipender\u00e0 sempre di pi\u00f9 dal risultato dell&#8217;analisi degli effetti delle norme stesse.<br \/>\n<\/em><\/span><\/p>\n<p>3. Sostieni di non aver mai affermato che la riduzione delle tutele dei licenziamenti avrebbe avuto effetti positivi sui livelli occupazionali. Ritieni, peraltro, che la riduzione delle protezioni in questa materia pu\u00f2 determinare: a) un incremento occupazionale legato a \u201c<em>un aumento degli investimenti esteri favoriti dall&#8217;allineamento dell&#8217;ordinamento lavoristico agli standard prevalenti nel panorama internazionale<\/em>\u201d; b) una &#8220;<em>maggiore facilit\u00e0 di accesso delle nuove generazioni al contratto a tempo indeterminato e<\/em> (il)<em> superamento del dualismo fra stabilmente protetti e stabilmente non protetti nel tessuto produttivo<\/em>&#8220;. In verit\u00e0 a me sembra che, nei tuoi scritti, abbia pi\u00f9 volte collegato la riduzione della <em>job employment protection<\/em> e l&#8217;aumento dell&#8217;occupazione. Rilevo che adesso esprimi un&#8217;opinione diversa.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><span style=\"color: #0000ff;\"><em>Qui non posso fare altro che&#8230; invitarti a essere pi\u00f9 preciso nella o nelle citazioni. Quasi tutti i miei articoli e saggi, pubblicati dalla fine degli anni &#8217;60 a oggi, sono agevolmente scaricabili dall&#8217;<span style=\"color: #333399;\"><a style=\"color: #333399;\" href=\"http:\/\/archivio.www.pietroichino.it\/index.asp\" target=\"_blank\">Archivio dei miei scritti<\/a><\/span>, da dove si possono scaricare anche i miei libri non pi\u00f9 in commercio. Se non riuscirai a trovare citazioni atte a sorreggere la tua &#8220;accusa&#8221;, dovrai riconoscere di avere proiettato sul mio pensiero quello che \u00e8 un luogo comune diffuso. Niente di grave: lo hanno fatto per decenni numerosi altri miei critici. Sar\u00e0 tuo merito aver contribuito, con questo dialogo aperto e sereno, a liberarmi da quell&#8217;imputazione.\u00a0 <\/em><\/span><\/p>\n<p>Non vi \u00e8 dubbio che incrementare i rapporti di lavoro stabili sia un obiettivo molto importante anche se forse, in considerazione della nuova disciplina, bisognerebbe parlare di rapporti &#8220;semi stabili&#8221;, in quanto essi possono essere interrotti con un &#8220;costo di separazione&#8221; (per usare un termine da te spesso adottato) assai modesto, soprattutto nei primi anni di servizio. Vi potrebbero quindi essere conseguenze negative su &#8220;produttivit\u00e0 e qualit\u00e0&#8221; del lavoro che riconnetti alla stabilit\u00e0 dell&#8217;impiego, in considerazione proprio della precariet\u00e0 intrinseca connessa a contratti di lavoro facilmente risolubili.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><span style=\"color: #0000ff;\"><em>In Italia, a seguito della riforma del 2015, il &#8220;costo di separazione&#8221; &#8211; quello che gli economisti chiamano <\/em>severance cost<em> o\u00a0<\/em>firing cost<em> &#8211; si \u00e8 molto avvicinato a quello degli altri maggiori Paesi europei, rimanendo tuttavia mediamente un poco\u00a0 pi\u00f9 alto. Basti considerare che l&#8217;importo massimo dell&#8217;indennizzo in Italia nel nuovo regime \u00e8 di 24 mensilit\u00e0, mentre \u00e8 di 18 mensilit\u00e0 in Germania, di 6 mensilit\u00e0 pi\u00f9 il costo della <\/em>convention de conversion<em> (mediamente 12 mensilit\u00e0) in Francia, di circa una mensilit\u00e0 per anno di anzianit\u00e0 di servizio in Spagna e Olanda, e in Gran Bretagna gli indennizzi abituali sono nettamente inferiori rispetto a quelli dell&#8217;Europa continentale. A questo si aggiunga che in Italia il datore di lavoro che licenzia \u00e8 tenuto a pagare all&#8217;Inps un cospicuo contributo <\/em>una tantum<em> per il finanziamento del trattamento di disoccupazione. Per non dire dell&#8217;apparato sanzionatorio contro il licenziamento discriminatorio, che in Italia resta nettamente pi\u00f9 severo rispetto al resto d&#8217;Europa. Checch\u00e8 ne dicano gli osservatori superficiali, dunque, anche se si considera soltanto la media dei casi di licenziamento non discriminatorio, il <\/em>severance cost<em> italiano resta superiore rispetto al resto del continente. E parliamo dell&#8217;Europa: cio\u00e8 della regione del mondo dove la stabilit\u00e0 del rapporto di lavoro \u00e8 tutelata pi\u00f9 e meglio che in qualsiasi altra. Se vogliamo qualificare 300 milioni di lavoratori europei a tempo indeterminato come &#8220;semi stabili&#8221;,\u00a0 facciamolo pure; purch\u00e9 lo facciamo soltanto nei nostri dibattiti fra italiani, con l&#8217;occhio rivolto al regime del vecchio articolo 18 St. lav.: all&#8217;estero non verremmo compresi.<br \/>\n<\/em><\/span><\/p>\n<p>Comunque, a parte queste considerazioni, gli effetti positivi da te descritti (incremento degli investimenti esteri; maggiore facilit\u00e0 di accesso a rapporti di lavoro stabile e superamento del dualismo nel mercato del lavoro) o sono del tutto da dimostrare o sono smentiti dai dati a nostra disposizione.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><span style=\"color: #0000ff;\"><em>Smentiti, proprio no. Mi pareva che fossimo arrivati a un accordo sul punto che &#8220;sono ancora da dimostrare&#8221; e che \u00e8 troppo presto per pretendere di dimostrare, sulla base dei dati disponibili, sia l&#8217;una tesi sia l&#8217;altra.\u00a0 <\/em><\/span><\/p>\n<p>Per quanto riguarda il primo aspetto, in un saggio del 2012 (<span style=\"color: #000080;\"><a style=\"color: #000080;\" href=\"http:\/\/archivio.www.pietroichino.it\/saggi\/view.asp?IDArticle=1532\" target=\"_blank\"><em>La riforma dei licenziamenti ed i diritti fondamentali dei lavoratori<\/em><\/a><\/span>), hai sostenuto che, nel rapporto tra disciplina dei licenziamenti e capacit\u00e0 di attrarre investimenti esteri, &#8220;<em>nessun nesso causale \u00e8 stato dimostrato<\/em>&#8220;, anche se una &#8220;<em>qualche correlazione inversa tra grado di vischiosit\u00e0 del mercato del lavoro e attrattivit\u00e0 del Paese per gli investimenti diretti esteri \u00e8 abbastanza evidente<\/em>&#8221; (p. 5). In realt\u00e0, non esistono studi che dimostrino tale nesso causale (come tu stesso rilevi) e, anche in questo caso, vi sarebbe il problema di &#8220;isolare&#8221; gli investimenti esteri determinati dalle minore tutela in materia di recessi da quelli che invece sono causati da fattori del tutto indipendenti sia in senso positivo (ad esempio la posizione geografica dell&#8217;Italia in relazione a determinati mercati; il regime fiscale di vantaggio garantito in alcune aree del paese; la tradizione manifatturiera in specifici settori ecc.), sia in senso negativo (la presenza della criminalit\u00e0 organizzata; l&#8217;eccessivo peso del carico fiscale ecc.).<br \/>\nMi sembra quindi che la &#8220;<em>correlazione inversa<\/em>&#8221; da te affermata appartenga ancora una volta all&#8217;ambito delle &#8220;congetture&#8221;.<br \/>\nQuanto poi al secondo aspetto (la minore protezione contro i licenziamenti dovrebbe facilitare l&#8217;accesso al contratto a tempo indeterminato e superare il dualismo tra <em>insiders<\/em> \u2013 protetti &#8211; \u00a0e <em>outsiders<\/em> \u2013 i lavoratori non tutelati), rilevo che ci\u00f2 che affermi \u00e8 proprio quanto deve essere ancora dimostrato. Tra l&#8217;altro, vi sono studi che sottolineano come, anche nell&#8217;ambito delle imprese soggette alla stabilit\u00e0 obbligatoria della legge 604\/1966 (con una tutela contro i licenziamenti illegittimi che esclude sempre la reintegrazione e prevede soltanto modesti indennizzi monetari) vi sia una utilizzazione assai ampia di contratti \u201cprecari\u201d diversi da quelli a tempo indeterminato, con risultati che, almeno per quanto riguarda il passato (e per un lungo periodo temporale), non confermano le tue conclusioni.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><span style=\"color: #0000ff;\"><em>Che i contratti precari siano aumentati anche nel settore delle piccole imprese italiane, e\u00a0 che il fenomeno si verifichi anche negli U.S.A., dove la protezione contro il licenziamento \u00e8 molto modesta, \u00e8 verissimo. Questo per\u00f2 mostra soltanto che le differenze di produttivit\u00e0\u00a0 fra individui sono in forte e continuo aumento, che questo aumento mette in crisi gli standard di trattamento dovunque, e che i pi\u00f9 professionalmente deboli pagano diffusamente tale loro condizione con una minore stabilit\u00e0 del rapporto. In tema di evidenze empiriche, per\u00f2, ti segnalo anche la correlazione abbastanza stretta che si registra, nel confronto tra i Paesi dell&#8217;OECD,\u00a0 fra rigidit\u00e0 della protezione contro i licenziamenti e percentuale dei disoccupati di lunga durata sul totale dei disoccupati<\/em><em>: per dare solo due dati ai poli opposti della rassegna, nell&#8217;Italia dell&#8217;articolo 18 i\u00a0<\/em>long term unemployed <em>sono<\/em>\u00a0<em>due ogni tre disoccupati, nel Regno Unito (cio\u00e8 nel Paese europeo dove la tutela contro il licenziamento \u00e8 pi\u00f9 lasca) uno su sei, negli U.S.A. uno su dieci<\/em><em>. Giustissimo andare cauti nell&#8217;attribuire a questa correlazione una valenza causale; ma la correlazione c&#8217;\u00e8, ed \u00e8 di quelle che dovrebbero dare a tutti da pensare. Anche perch\u00e9, come \u00e8 noto, lo stesso tasso di disoccupazione pu\u00f2 avere significati diversissimi a seconda della percentuale dei disoccupati di lunga durata.<\/em><br \/>\n<\/span><\/p>\n<p>Infine la tesi del dualismo tra <em>insiders<\/em> e <em>outsiders<\/em> (sempre determinata, secondo te, dalla disciplina dei licenziamenti) \u00e8 smentita dall&#8217;elevato tasso del<em> turn over<\/em> italiano (la mobilit\u00e0 in entrata ed uscita dal mercato d el lavoro e la creazione\/distruzione di occupazione), che \u00e8 tra i pi\u00f9 elevati in Europa in base a numerosi studi effettuati nel corso di oltre 25 anni. Ed anche in tempi recenti una importante ricerca effettuata dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze e dalla Fondazione Brodolini rileva che &#8220;<em>il mercato del lavoro italiano sembra caratterizzato da una sorta di &#8216;liquidit\u00e0<\/em>&#8216;&#8221; e da un&#8217;elevata mobilit\u00e0 &#8220;<em>piuttosto che da una semplice segmentazione tra insiders e outsiders<\/em>&#8220;.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><span style=\"color: #0000ff;\"><em>Le stesse ricerche, per\u00f2, osservano come i tassi maggiori di mobilit\u00e0 si registrino nel settore delle imprese che si collocano sotto la soglia dei 16 dipendenti, molto pi\u00f9 numerose in Italia rispetto agli altri Paesi dell&#8217;OECD, e nel settore delle collaborazioni autonome, che in Italia &#8220;ospita&#8221; una quota di forza-lavoro altissima (seconda soltanto a quella greca): pi\u00f9 di un quarto del totale dei lavoratori attivi.<\/em><\/span><\/p>\n<p><strong>4.<\/strong> Mi rimproveri di essere un giurista &#8220;<em>tradizionale<\/em>&#8220;, che lega &#8220;<em>il benessere del lavoratore, la sua sicurezza, libert\u00e0 e dignit\u00e0\u2026 esclusivamente<\/em> (alla) <em>possibilit\u00e0\u2026 di rivolgersi al giudice per far valere un proprio diritto<\/em>&#8220;. Mentre non prenderei in considerazione i numerosi effetti negativi di questa impostazione (riduzione delle retribuzioni; dualismo tra <em>insiders\/outsiders<\/em> derivante dalla tutela forte in tema di licenziamenti; mancata considerazione dell&#8217;impatto della disciplina del rapporto sulla produttivit\u00e0 del lavoro). Senza dimenticare che, a tuo giudizio, il reddito ed il benessere del lavoratore sarebbero meglio garantiti da un mercato del lavoro &#8220;fluido&#8221; dove poter trovare migliori possibilit\u00e0 di occupazione, con il sostegno, nelle transizioni da un contratto all&#8217;altro, di un trattamento di disoccupazione veramente universale, robusto e di durata adeguata.<br \/>\nIn realt\u00e0 ho sempre ritenuto che l&#8217;analisi economica del diritto &#8211; a cui costantemente ti richiami nelle critiche che mi rivolgi &#8211; sia un elemento fondamentale per la comprensione del diritto del lavoro. Le riflessioni contenute nella mia lettera e quelle espresse in questa replica dovrebbero dimostrare esattamente il contrario. Tuttavia, se operiamo in un contesto di <em>Law and Economics<\/em>, dobbiamo prendere in considerazione tutti gli aspetti di questa disciplina, sottolineando i limiti teorici e dei risultati da essa raggiunti, senza cercare di attribuire all&#8217;analisi economica del diritto conclusioni che non \u00e8 in grado di esprimere per utilizzarle strumentalmente a sostegno delle proprie tesi.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><span style=\"color: #0000ff;\"><em>Di nuovo, ti chiedo &#8211; nell&#8217;interesse della chiarezza della nostra discussione &#8211; di precisare in <span style=\"color: #000080;\"><a style=\"color: #000080;\" href=\"http:\/\/archivio.www.pietroichino.it\/saggi\/view.asp?IDArticle=1532\" target=\"_blank\">quale mio scritto<\/a><\/span> io abbia &#8220;cercato di attribuire all&#8217;analisi economica del diritto conclusioni che essa non \u00e8 in grado di esprimere&#8221;. E di precisare a quali conclusioni ti riferisci.\u00a0 <\/em><\/span><\/p>\n<p>Oltre agli esempi gi\u00e0 fatti, per tornare ad uno dei punti da te analizzati, vi sono numerosi studi teorici (inclusi quelli della Banca d&#8217;Italia e dell&#8217;Istat) che dimostrano come il problema della produttivit\u00e0 del lavoro dipende in misura ridotta dalla disciplina normativa e sia soprattutto una funzione di altre variabili molto pi\u00f9 importanti, quali l&#8217;innovazione tecnologica, lo <em>stock<\/em> di capitale investito e la Produttivit\u00e0 Totale dei Fattori. Non solo. Vi sono numerose ricerche secondo le quali regolamentazioni severe in materia di licenziamenti &#8211; che rendono pi\u00f9 difficile il recesso &#8211; contribuiscono alla stabilit\u00e0 del rapporto ed incentivano investimenti in formazione che hanno effetti benefici sulla produttivit\u00e0. Mentre contratti meno stabili e continuativi (come nel caso di rapporti a termine o di scarsa tutela dei licenziamenti) scoraggiano gli investimenti formativi e la formazione di capitale umano, con conseguenze negative sulla produttivit\u00e0. Come vedi, proprio in relazione a questo tema, la recente riforma del contratto a tutele crescenti potrebbe determinare risultati opposti a quelli da te auspicati.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><span style=\"color: #0000ff;\"><em>Mi darai atto, almeno, che \u00e8 del tutto negativo il contributo alla produttivit\u00e0 del lavoro italiano di centinaia di migliaia di lavoratori tenuti in <\/em>freezer<em> con la Cassa integrazione a zero ore per cinque, dieci o persino quindici anni, e di altre centinaia di migliaia che vengono tenuti permanentemente, anche per una vita intera, in posizioni sostanzialmente improduttive pur di evitarne il licenziamento (pensa alle decine di migliaia di &#8220;partecipate pubbliche&#8221; tenute in vita soltanto in funzione di ammortizzatori sociali): tutti questi vengono &#8211; correttamente &#8211; computati nella contabilit\u00e0 della produttivit\u00e0 del lavoro italiano. E il fenomeno \u00e8 figlio proprio di un regime\u00a0 ispirato alla <\/em>job property<em>. <\/em><\/span><\/p>\n<p>A parte queste considerazioni, a me sembra che, nel tuo approccio, reddito e benessere del lavoratore sono valutati esclusivamente da un punto di vista economico, senza considerare altri aspetti essenziali. &#8220;Sicurezza, libert\u00e0 e dignit\u00e0&#8221; richiedono proprio &#8220;diritti&#8221;, non da utilizzare esclusivamente davanti al giudice, ma quali posizioni di vantaggio che sono riconosciuti al lavoratore in considerazione del fatto che, nell&#8217;adempimento del contratto, egli impegna la propria persona, con una sfera biologica e psicologica che non pu\u00f2 essere presa in considerazione soltanto in base a un&#8217;analisi costi\/benefici. Tutta la teoria dei diritti fondamentali di derivazione costituzionale nazionale ed europea si fonda su tale presupposto. E tali diritti devono ovviamente essere fatti valere anche nella relazione contrattuale, a meno di non voler leggere il rapporto di lavoro esclusivamente in una logica &#8220;assicurativa&#8221; o di costi, dimenticando che l&#8217;esecuzione del contratto di lavoro \u00e8 uno strumento di realizzazione della personalit\u00e0 umana.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><span style=\"color: #0000ff;\"><em>Certo. Ma come puoi sussumere l&#8217;apparato sanzionatorio dell&#8217;articolo 18 contro i licenziamenti ritenuti dal giudice ingiustificati nei &#8220;diritti fondamentali&#8221; dei lavoratori? I diritti fondamentali sono quelli di rango costituzionale e dotati di un carattere di universalit\u00e0; quell&#8217;apparato sanzionatorio non \u00e8 affatto costituzionalmente vincolato (<span style=\"color: #000080;\"><a style=\"color: #000080;\" href=\"http:\/\/archivio.www.pietroichino.it\/saggi\/view.asp?IDArticle=597\" target=\"_blank\">Corte cost. n. 46\/2000<\/a><\/span>) e, nella forma in cui lo abbiamo conosciuto, non \u00e8 conosciuto in alcun altro ordinamento nazionale, n\u00e9 tra i Paesi dell&#8217;OECD n\u00e9 tra gli altri. <\/em><\/span><\/p>\n<p>Mi sembra paradossale che l&#8217;ordinamento giuridico accresca i diritti di contraenti deboli anche in contratti a contenuto puramente economico (tutela del consumatore o dei risparmiatori nei mercati finanziari) o aumenti i diritti coinvolti in relazioni personali (ad es. nella famiglia o nelle unioni civili) ed invece nel rapporto di lavoro &#8211; dove tutele economiche e diritti fondamentali hanno il massimo rilievo &#8211; si segua un approccio &#8220;recessivo&#8221;, con il costante ridimensionamento dei diritti dei lavoratori. I costi del diritto del lavoro sono innegabili e non possono essere trascurati anche in funzione della regolazione giuridica. Non penso peraltro che questo possa essere l&#8217;unico fondamento della nostra disciplina.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><span style=\"color: #0000ff;\"><em>Non puoi dare per accertato che l&#8217;ingessatura del posto di lavoro per una met\u00e0 della forza-lavoro (qella coperta in Italia, fino a ieri, dall&#8217;articolo 18) costituisca una protezione complessivamente migliore, da un punto di vista sociale, rispetto a un regime veramente universale, che assicura a tutti un trattamento di disoccupazione di livello adeguato agli standard europei, combinato con un indennizzo per la perdita del posto anch&#8217;esso allineato agli standard europei, e con un assegno di ricollocazione che consente a chi a perso il posto di ingaggiare l&#8217;operatore privato considerato migliore per le sue esigenze per ottenerne una assistenza intensiva nella ricerca della nuova occupazione. Potrai obiettarmi che quest&#8217;ultimo &#8220;pezzo&#8221; del sistema soffre di un grave ritardo nell&#8217;implementazione della riforma; e su questo ti do pienamente ragione. Ma non mi convincerai mai che una protezione &#8211; quale che essa sia &#8211; strutturalmente riservata soltanto a met\u00e0 della forza-lavoro possa essere complessivamente migliore rispetto a una protezione veramente universale, a cui tutti hanno ugualmente diritto e accesso.<br \/>\n<\/em><\/span><\/p>\n<p>\u00a0Qui peraltro il discorso diventerebbe troppo complesso, perch\u00e9 riguarderebbe il contenuto e la stessa funzione del diritto del lavoro. Non credo che questa sia la sede opportuna dove affrontare questo tema. Grazie, comunque, di avermi dato la possibilit\u00e0 di un confronto dialettico cos\u00ec interessante.<br \/>\nValerio<\/p>\n<p><em>Grazie a te, Valerio. Il discorso, ovviamente, non finisce qui: spero che esso possa continuare, con te e con chiunque altro intenda partecipare a questa discussione.<br \/>\nPietro<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ANCORA SUI NON FACILI RAPPORTI TRA DIRITTO ED ECONOMIA DEL LAVORO E SUI LIMITI DEL DISCORSO ECONOMICO QUANDO SONO IN GIOCO I DIRITTI DELLA PERSONA &#8211; UN MIO INVITO AL COLLEGA A TROVARE NEI MIEI SCRITTI IL LUOGO COMUNE INFONDATO DI CUI MI ACCUSA Replica di Valerio Speziale, 31 maggio 2016, alle mie chiose alla [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9,7],"tags":[],"class_list":["post-40587","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-21-lavoro","category-lettere"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/40587","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=40587"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/40587\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=40587"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=40587"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=40587"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}