
{"id":40626,"date":"2016-06-02T23:08:51","date_gmt":"2016-06-02T22:08:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=40626"},"modified":"2016-06-02T23:10:50","modified_gmt":"2016-06-02T22:10:50","slug":"quali-obblighi-ha-il-lavoratore-riguardo-al-proprio-abbigliamento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=40626","title":{"rendered":"QUALI OBBLIGHI HA IL LAVORATORE RIGUARDO AL PROPRIO ABBIGLIAMENTO?"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">UNA QUESTIONE GIURIDICA MOLTO COMPLESSA E DELICATA, DESTINATA A ESSERE SEMPRE PI\u00d9 ATTUALE PER EFFETTO DEL MULTICULTURALISMO CONSEGUENTE ALLA MAGGIORE MOBILIT\u00c0 GEOGRAFICA DELLE PERSONE E DELLE IMPRESE <\/span><\/p>\n<p><em>Paragrafo 284 del mio trattato su<\/em> <a href=\"http:\/\/archivio.www.pietroichino.it\/libri\/view.asp?IDArticle=208\" target=\"_blank\">Il contratto di lavoro, v<\/a><em><a href=\"http:\/\/archivio.www.pietroichino.it\/libri\/view.asp?IDArticle=208\" target=\"_blank\">ol. II<\/a>\u00a0 (nella collana <\/em>Trattato di diritto civile e commerciale<em>, diretta da F. Cicu e F. Messineo, poi da L. Mengoni e oggi da P. Schlesinger), Milano, Giuffr\u00e9, 2003 &#8211; Propongo ai frequentatori del sito questo brano del mio libro di tredici anni or sono, a seguito della notizia della controversia all&#8217;esame della Corte di Giustizia Europea concernente la facolt\u00e0 del datore di lavoro di impedire alle dipendenti musulmane di indossare il velo, nella quale l&#8217;avvocato generale Juliane Kokott ha concluso nel senso della legittimit\u00e0 del divieto aziendale \u00a0<\/em> <!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<br \/>\n.<br \/>\n<\/span><\/p>\n<p><strong>284.<\/strong><em> Doveri del prestatore attinenti alla cura della persona e all\u2019abbigliamento<\/em>. \u2014 La diligenza nello svolgimento della prestazione di lavoro, quando questa comporti il contatto con il pubblico, pu\u00f2 implicare la necessit\u00e0 di una cura particolare, da parte del lavoratore, del proprio aspetto fisico e pertanto della pulizia personale, della pettinatura dei capelli, della rasatura della barba, dell\u2019appropriatezza dell\u2019abbigliamento; oppure pu\u00f2 implicare, per radicata consuetudine oltre che per esigenze funzionali, la necessit\u00e0 che il lavoratore indossi (e mantenga in perfetto ordine) una particolare divisa, come nel caso dei vigili urbani, o in quello delle <em>hostess<\/em> e degli <em>stewards<\/em> di una compagnia di volo (40). <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright size-full wp-image-40629\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/06\/chador.jpg\" alt=\"chador\" width=\"275\" height=\"183\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/06\/chador.jpg 275w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/06\/chador-150x100.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 275px) 100vw, 275px\" \/>Necessit\u00e0 particolari inerenti all\u2019abbigliamento possono derivare anche da esigenze tecniche e\/o di sicurezza, come nel caso del cuoco, del medico o infermiere, dell\u2019operaio o del tecnico esposto a pericoli per i quali sono prescritte determinate protezioni individuali (41). Anche al di fuori di questi casi, nei quali viene in rilievo la regola della diligenza tecnica specificamente relativa alla mansione svolta, il lavoratore deve considerarsi comunque soggetto all\u2019obbligo di mantenere una ragionevole decenza nel proprio aspetto fisico e nel proprio abbigliamento, poich\u00e9 fa parte della diligenza generica, \u00abdel buon padre di famiglia\u00bb, anche il non rendersi sgradevole o repulsivo al prossimo; egli \u00e8 altres\u00ec tenuto a evitare le stravaganze eccessive, cio\u00e8 incompatibili con un ordinato e sereno svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 aziendale (42).<br \/>\nQuando la natura della mansione richiede un abbigliamento particolare, sovente la materia \u00e8 disciplinata da una clausola collettiva, che dispone anche circa l\u2019accollo al datore di lavoro dei costi della relativa fornitura e manutenzione, o il compenso dovuto al prestatore che debba occuparsene a proprie spese. Quando il contratto nulla dica espressamente in proposito, la valutazione del comportamento del prestatore sotto questo punto di vista \u00e8 compiuta dal giudice secondo criteri di ragionevolezza, anche in considerazione degli usi locali; e quando debba ritenersi che la prestazione richieda un abbigliamento particolare di uso non abituale, sar\u00e0 il giudice a stabilire il maggior compenso dovuto al lavoratore <em>ex<\/em> art. 36 Cost. per tale aspetto della qualit\u00e0 della prestazione (\u00a7 240).<br \/>\nAccade talora che il datore di lavoro chieda al prestatore il rispetto di disposizioni circa l\u2019abbigliamento o l\u2019aspetto personale che non costituiscono una mera specificazione della regola della diligenza, generica o specifica, ma introducono nel contratto un vincolo ulteriore, tendente al miglioramento dell\u2019immagine aziendale: si pensi al caso di un esercizio commerciale nel quale si richieda agli addetti alla vendita al pubblico di indossare una determinata uniforme aziendale, oppure al ristorante esotico nel quale si richieda ai camerieri di indossare abiti tipici del paese di cui si vuole riprodurre l\u2019ambiente oltre che la gastronomia, oppure ancora, pi\u00f9 semplicemente, all\u2019istituto di credito che chieda a tutti i propri impiegati di portare sempre giacca e cravatta (cosa che un tempo era normale in questo settore, ora non pi\u00f9) e alle impiegate di mantenere uno standard particolare di eleganza. L\u2019imposizione unilaterale di tale vincolo ulteriore non mi sembra ammissibile; ma la pattuizione in proposito tra datore e prestatore \u2014 che pu\u00f2 anche essere tacita, consistendo nell\u2019accettazione da parte del lavoratore per fatti concludenti della prassi aziendale \u2014, cos\u00ec come la pattuizione collettiva, anche intervenuta in costanza di rapporto, \u00e8 sicuramente valida, poich\u00e9 nulla vieta che il contratto contenga specificazioni circa le modalit\u00e0 di svolgimento della prestazione lavorativa in funzione di esigenze aziendali ragionevoli ancorch\u00e9 non universali, tra le quali pu\u00f2 senz\u2019altro annoverarsi anche quella di darsi di fronte al pubblico un\u2019immagine particolare (43). Questo vale, a mio avviso, anche per la pattuizione dell\u2019obbligo di portare abiti (moderatamente) <em>sexy<\/em> per le cameriere di un <em>night club<\/em>: quando la particolarit\u00e0 dell\u2019abito non sconfini nell\u2019indecenza, minigonne e camicie attillate non possono considerarsi di per s\u00e9 lesive della dignit\u00e0 della persona che lavori in un locale notturno di questo genere particolare; la ragazza che non vuole rinunciare a vestire in modo pi\u00f9 castigato fa meglio a cercare lavoro altrove.<br \/>\nUn problema di pi\u00f9 difficile soluzione \u2014 sul quale si \u00e8 sviluppato oltre Atlantico un vivace dibattito anche sul piano giuslavoristico (44) \u2014 sorge invece quando la disposizione circa l\u2019aspetto della persona o il suo abbigliamento non risponde ad alcuna esigenza aziendale oggettiva, bens\u00ec soltanto a una preferenza generica: si pensi al caso del datore che intenda vietare ai propri impiegati non addetti a rapporti con il pubblico di tenere i capelli lunghi o di portare orecchini, o imporre alle impiegate di portare la gonna, oppure imporre o vietare loro di portare la minigonna, o vietare agli uni e agli altri di praticare il <em>piercing<\/em> sul volto o di esibire tatuaggi. Pur essendo la questione ampiamente discutibile, a me sembra che una siffatta disposizione \u2014 quando non sia legata a esigenze estetiche condivise dalla grande maggioranza delle persone, n\u00e9 a motivi tecnico-produttivi o commerciali, ma sia dettata da preferenze esclusivamente personali del datore di lavoro \u2014 non soltanto non possa essere imposta unilateralmente in corso di rapporto (45), ma non possa neppure essere validamente pattuita tra le parti, poich\u00e9 essa interferisce senza idonea giustificazione sulla libert\u00e0 personale del lavoratore di autodeterminazione della propria immagine, in violazione dell\u2019art. 41 Cost. (sovente, oltretutto, essa configura una discriminazione di genere \u2014 \u00a7 166 \u2014: si pensi al caso del divieto per le donne di portare i pantaloni o alla richiesta rivolta loro di essere sessualmente attraenti) (46). Qualora invece si ritenga che il limite posto dall\u2019art. 41 Cost. all\u2019iniziativa economica privata per la tutela della libert\u00e0 della persona non impedisca una siffatta pattuizione (salvo il divieto di discriminazioni), dovrebbe ritenersi che la qualit\u00e0 particolare aggiuntiva della prestazione, oggetto della pattuizione, debba essere adeguatamente remunerata, in ossequio al principio di proporzionalit\u00e0 posto dall\u2019art. 36 (\u00a7 240) (47).<\/p>\n<p>________________<\/p>\n<p><strong>Note<\/strong><br \/>\n(40) Cfr. P. Roma 3 dicembre 1998, <em>RGL<\/em>, 1999, II, p.\u00a0619, con nota di L. Valente, <em>Capelli corti e acconciature classiche: quando la sanzione disciplinare \u00e8 legittimamente connessa alla violazione delle direttive in materia di aspetto estetico<\/em>.<br \/>\n(41) Cfr., in chiave restrittiva circa questo obbligo \u00abtecnico\u00bb, Cass. 9 aprile 1993 n.\u00a04307, <em>RGL<\/em>, 1994, II, p 223, con nota di A. Bellavista, <em>Abbigliamento del dipendente e poteri del datore di lavoro<\/em>. V. inoltre ultimamente A. Milano 9 aprile 2002 (<em>RIDL<\/em>, 2002, II, p.\u00a0658, con nota di G. Pera, <em>Il lavoratore deve radersi ogni giorno?<\/em>), dove, confermandosi una sentenza del Tribunale di Monza, si \u00e8 ritenuto che non rientri nella diligenza dovuta dall\u2019addetto al servizio di confezione e vendita al pubblico di prodotti di gastronomia di un supermercato l\u2019obbligo della rasatura quotidiana della barba. In senso opposto pu\u00f2 citarsi la sentenza del tribunale del lavoro di Southampton <em>Watson <\/em>c. <em>Waitrose<\/em>, 1<sup>o<\/sup> marzo 2001 (ne ignoro il luogo di pubblicazione), che ha ritenuto legittima l\u2019imposizione della rasatura quotidiana della barba a un cameriere addetto a <em>coffee shop<\/em>, sul presupposto che l\u2019assenza di peluria sul volto garantisca meglio l\u2019igiene del cibo servito agli avventori.<br \/>\n(42) \u00c8 stato ritenuto scorretto, e pertanto perseguibile sul piano disciplinare, il comportamento dell\u2019impiegato di banca che si era presentato al lavoro vestito da sceriffo del <em>far west<\/em>, con tanto di cappellone e stella sul bavero (T. Latina 19 settembre 1989, <em>RIDL<\/em>, 1990, II, p.\u00a0248, con nota di V.A. Poso, <em>L\u2019elaborazione giurisprudenziale recente in tema di insubordinazione<\/em>), cos\u00ec come quello di un altro impiegato bancario che si era presentato al lavoro in canottiera (Cass. 21 dicembre 1991 n.\u00a013829, <em>GC<\/em>, 1992, I, p.\u00a03083, con nota di A. Pizzoferrato). Nello stesso senso, nella giurisprudenza francese, <em>Cons. Prud\u2019hommes<\/em> Rouen 30 agosto 2001, <em>DO<\/em>, 2001, p.\u00a0394, in riferimento a un impiegato che si era presentato al lavoro in bermuda (nella motivazione il collegio osserva che \u00abla societ\u00e0 francese riserva certi abbigliamenti alle donne, anche se il numero dei vestiti \u2018\u2018unisex\u2019\u2019 tende ad aumentare. La situazione non \u00e8 dunque identica fra i sessi in materia di abbigliamento\u00bb) e, in riferimento a un caso pressoch\u00e9 identico, A. Rouen 13 novembre 2001, <em>DO<\/em>, 2002, p.\u00a0412, con nota di P. Moussy; nella giurisprudenza britannica la nota sentenza <em>Smith <\/em>c.<em> Safeway<\/em>, <em>IRLR<\/em>, 1996, p.\u00a0456, che ha ritenuto legittima l\u2019applicazione di regole differenti, in materia di abbigliamento e acconciatura dei capelli, tra uomini e donne, e in particolare un divieto di capelli lunghi per un addetto al settore pasticceria di un esercizio pubblico; ma su di un caso analogo italiano v. in senso opposto Cass. n.\u00a04307\/1993, cit. nella nota prec.<br \/>\n(43) V. ancora, in questo senso, Cass. 9 aprile 1993 n.\u00a04307, cit. nella nota 41: la Corte fa qui esplicito riferimento alle \u00abclausole pattizie\u00bb con cui pu\u00f2 essere limitata la libert\u00e0 di abbigliamento, al di l\u00e0 di quanto disposto in via generale \u00abnelle norme giuridiche o nelle regole sociali dalle prime richiamate\u00bb.<br \/>\n(44) Per una ampia esposizione e i riferimenti dottrinali e giurisprudenziali in proposito, v. K.E. Klare, <em>Abbigliamento e potere: il controllo sull\u2019aspetto del lavoratore subordinato<\/em>, <em>DLRI<\/em>, 1994, pp.\u00a0567-626.<br \/>\n(45) In questo senso v. recentemente C. Smuraglia, <em>Diritti fondamentali della persona nel rapporto di lavoro (situazioni soggettive emergenti e nuove tecniche di tutela)<\/em>, <em>RGL<\/em>, 2000, I, pp.\u00a0473-475 (ivi alcuni ulteriori riferimenti giurisprudenziali). Per un caso nel quale \u00e8 stato ritenuto illegittimo il divieto di portare minigonne v. P. Milano 12 gennaio 1995, <em>GC<\/em>, 1995, I, p.\u00a02267, con nota di G. Pera, <em>La minigonna negli ambienti di lavoro<\/em>.<br \/>\n(46) Sulla ragionevolezza, ma solo entro certi limiti, della differenza di abbigliamento tra uomini e donne, v. le sentenze straniere citt. nella nota 42.<br \/>\n(47) \u00c8 quest\u2019ultima la soluzione proposta, in riferimento all\u2019ordinamento statunitense, da K.E. Klare, <em>Abbigliamento e potere: il controllo sull\u2019aspetto del lavoratore subordinato<\/em>, cit. nella nota 44, il quale propone una \u00abricostruzione del mercato\u00bb su questa materia, affidata a un intervento legislativo o alla giurisprudenza: \u00abCome punto di partenza, dovrebbe essere considerato illegittimo per un datore, in mancanza di una valida \u2018\u2018rinuncia\u2019\u2019 [da parte del lavoratore], operare discriminazioni, applicare sanzioni, o licenziare un dipendente o aspirante tale sulla base del suo aspetto personale o del suo abbigliamento. Dovrebbe comunque essere permesso al datore di lavoro di acquisire il diritto a controllare l\u2019aspetto personale del lavoratore, a certe condizioni di base. L\u2019obiettivo \u00e8 quello di promuovere la concorrenza fra datori di lavoro sulle condizioni del contratto relative all\u2019aspetto personale e cercare di costringerli a pagare una maggiorazione retributiva se desiderano esercitare un potere eccezionale di controllo sull\u2019aspetto dei lavoratori [non strettamente legato a esigenze tecniche della prestazione]. La speranza \u00e8 che i datori di lavoro prima o poi si rendano conto che non ne vale la pena. Un datore di lavoro che intenda acquisire il controllo sull\u2019aspetto personale dei propri dipendenti dovrebbe ottenere da loro una espressa rinuncia scritta &#8230; Il datore sarebbe tenuto ad avvertire i lavoratori che hanno la possibilit\u00e0 di conservare il controllo sul proprio aspetto accettando una retribuzione pi\u00f9 bassa\u00bb. &#8230; \u00abIn sostanza, la ricostruzione che propongo \u00e8 pensata per privare i datori della capacit\u00e0 e\/o dell\u2019incentivo a farsi concorrenza in base all\u2019immagine o al fascino sessuale di un lavoratore o di una lavoratrice attraente. Tuttavia, i problemi legati alla piacevolezza fisica &#8230; si presenteranno sempre, ad esempio, nei casi in cui ci si trova al confine fra uno standard minimo di cura personale e uno di gradevolezza fisica &#8230; In questi casi deve prevalere la contrattazione, oppure il divieto di regole sessiste sull\u2019abbigliamento e la cura personale &#8230;? &#8230; la tesi che propongo \u2014 sia pure con molta esitazione \u2014 \u00e8 che, almeno nella fase attuale, molti dei problemi relativi all\u2019aspetto personale debbano e possano utilmente essere lasciati alla contrattazione, in un mercato ricostruito\u00bb (pp. 623-626).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>UNA QUESTIONE GIURIDICA MOLTO COMPLESSA E DELICATA, DESTINATA A ESSERE SEMPRE PI\u00d9 ATTUALE PER EFFETTO DEL MULTICULTURALISMO CONSEGUENTE ALLA MAGGIORE MOBILIT\u00c0 GEOGRAFICA DELLE PERSONE E DELLE IMPRESE Paragrafo 284 del mio trattato su Il contratto di lavoro, vol. II\u00a0 (nella collana Trattato di diritto civile e commerciale, diretta da F. Cicu e F. Messineo, poi [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9,14],"tags":[],"class_list":["post-40626","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-21-lavoro","category-26-saggi"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/40626","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=40626"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/40626\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=40626"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=40626"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=40626"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}