
{"id":40722,"date":"2016-06-09T23:33:13","date_gmt":"2016-06-09T22:33:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=40722"},"modified":"2016-06-12T22:23:26","modified_gmt":"2016-06-12T21:23:26","slug":"licenziamenti-nel-settore-pubblico-come-andra-a-finire","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=40722","title":{"rendered":"LICENZIAMENTI NEL SETTORE PUBBLICO: COME ANDR\u00c0 A FINIRE?"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">SE IL GOVERNO O IL PARLAMENTO AVESSERO VOLUTO ESCLUDERE I DIPENDENTI PUBBLICI DALL&#8217;APPLICAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI, LA SEDE OVVIA PER FARLO SAREBBE STATA LA LEGGE-DELEGA SUL LAVORO NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE: LA QUALE, INVECE, NON CONTIENE UNA SOLA PAROLA SULLA MATERIA DEI LICENZIAMENTI<\/span><\/p>\n<p><em>Intervista a cura di Riccardo Bormioli, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione del 7 giugno 2016, \u00a0diffusa dall&#8217;agenzia<\/em> La presse<em>, 9 giugno 2016 &#8211; In argomento v. anche <\/em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=38539\" target=\"_blank\">Motivare i dirigenti a esercitare le loro prerogative<\/a><em>, 17 gennaio 2016, e le\u00a0<\/em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=33966\" target=\"_blank\">FAQ sull&#8217;applicabilit\u00e0 del contratto a tutele crescenti nelle amministrazioni pubbliche<\/a><em><em> del dicembre 2014<\/em><\/em><!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><strong>La Corte di Cassazione sostiene: &#8220;N<\/strong><strong>on si estendono ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni le modifiche apportate all&#8217;art.18 dello Statuto dei Lavoratori, con la conseguenza che la tutela da riconoscere a detti dipendenti in caso di licenziamento illegittimo resta quella assicurata dalla previgente formulazione della norma&#8221;. Professor Ichino, secondo lei che cosa rischia di provocare una sentenza di questo tipo nel mondo del lavoro dove le molte normative (legge Fornero e <em>Jobs Act<\/em>) rischiano di togliere certezza senza favorire occupazione e ricambio generazionale.<br \/>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-40731 alignright\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/03\/licenziamento-pa.jpg\" alt=\"licenziamento pa\" width=\"275\" height=\"183\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/03\/licenziamento-pa.jpg 275w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/03\/licenziamento-pa-150x100.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 275px) 100vw, 275px\" \/><\/strong>Occorrer\u00e0, come sempre, leggere la motivazione di questa sentenza della Cassazione. Se la Corte avesse inteso affermare una netta e radicale differenziazione della disciplina del licenziamento dei dipendenti pubblici, la sentenza si porrebbe in contrasto con una tendenza opposta, alla parificazione del trattamento fra settore pubblico e settore privato, che \u00e8 in atto ormai da un quarto di secolo. Mi sembra pi\u00f9 probabile, invece, che la Corte abbia fatto riferimento a un comma della legge Fornero (articolo 1, comma 8), che richiede un ulteriore intervento normativo di \u201carmonizzazione\u201d al fine dell\u2019applicazione della stessa legge Fornero nel settore pubblico. Questa sarebbe una affermazione limitata alla sola legge Fornero, non estensibile alla riforma dei licenziamenti del 2015, che non contiene alcuna norma limitativa della propria applicabilit\u00e0 nel\u00a0settore pubblico.<\/p>\n<p><strong>Con questa sentenza, dunque, secondo Lei, non si crea un doppio binario tra pubblico e privato con regolamentazioni diverse che potrebbe riaprire conflitti politico sindacali, vista la diversit\u00e0 di trattamento tra pubblico e privato.<br \/>\n<\/strong>I sindacati non possono chiedere al tempo stesso l\u2019inamovibilit\u00e0 dei dipendenti pubblici e la stabilizzazione di mezzo milione di precari delle amministrazioni pubbliche. L\u2019applicabilit\u00e0 della nuova disciplina dei licenziamenti anche nel settore pubblico \u00e8 decisiva se vogliamo dare una qualche prospettiva di stabilizzazione a quel mezzo milione di precari: finch\u00e9 l\u2019alternativa sar\u00e0 tra un regime di inamovibilit\u00e0 pressoch\u00e9 assoluta e la assoluta precariet\u00e0, i precari rimarranno inevitabilmente tali. Perch\u00e9 se si d\u00e0 a una parte dei lavoratori un regime di <em>job property<\/em>, \u00e8 inevitabile che si formi poi una fascia di <em>peripheral workers<\/em>, che portano il peso di tutta la flessibilit\u00e0 di cui anche l&#8217;0rganizzazione pubblica ha bisogno.<\/p>\n<p><strong>\u00a0Come andr\u00e0 a finire?<br \/>\n<\/strong>Se il Governo o il Parlamento avessero voluto escludere i dipendenti pubblici dall&#8217;applicazione della nuova disciplina dei licenziamenti, la sede ovvia per farlo sarebbe stata la legge-delega sul lavoro nelle amministrazioni pubbliche. La quale, invece, non contiene una sola parola sulla materia dei licenziamenti. Ma la soluzione giusta c&#8217;\u00e8&#8230;<\/p>\n<p><strong>A quale soluzione si riferisce?<br \/>\n<\/strong>Quella di spostare tutta la garanzia particolare di imparzialit\u00e0 ed equit\u00e0\u00a0che \u00e8 dovuta al dipendente pubblico, in considerazione della peculiarit\u00e0 della sua funzione, dal piano del controllo giudiziale <em>ex post<\/em> al piano della procedura interna: esattamente come si fa nei <em>public bodies<\/em> dei Paesi anglosassoni; qui potremmo anche eccedere rispetto alle esperienze anglosassoni, istituendo una commissione di prima istanza, composta da dirigenti interni, e una di seconda istanza. Ma\u00a0riaffermando\u00a0la piena applicabilit\u00e0 anche nel settore pubblico della disciplina generale dei licenziamenti, quindi\u00a0con la sua differenziazione, per quel che riguarda l\u2019apparato sanzionatorio, tra assunti prima e dopo il 7 marzo 2015. Con il beneficio per le prospettive di assunzione a tempo indeterminato dei precari, di cui ho detto sopra.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>SE IL GOVERNO O IL PARLAMENTO AVESSERO VOLUTO ESCLUDERE I DIPENDENTI PUBBLICI DALL&#8217;APPLICAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI, LA SEDE OVVIA PER FARLO SAREBBE STATA LA LEGGE-DELEGA SUL LAVORO NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE: LA QUALE, INVECE, NON CONTIENE UNA SOLA PAROLA SULLA MATERIA DEI LICENZIAMENTI Intervista a cura di Riccardo Bormioli, a seguito della sentenza della [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[26,10],"tags":[],"class_list":["post-40722","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-interview","category-22-lavoro-pubblico"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/40722","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=40722"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/40722\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=40722"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=40722"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=40722"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}