
{"id":41516,"date":"2016-07-29T15:28:38","date_gmt":"2016-07-29T14:28:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=41516"},"modified":"2016-07-29T15:28:38","modified_gmt":"2016-07-29T14:28:38","slug":"come-puo-essere-migliorato-il-disegno-di-legge-sul-caporalato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=41516","title":{"rendered":"COME PU\u00d2 ESSERE MIGLIORATO IL DISEGNO DI LEGGE SUL CAPORALATO"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">L&#8217;INTENDIMENTO ETICO-POLITICO \u00c8 PIENAMENTE CONDIVISIBILE; ESSO DOVREBBE PER\u00d2 ESSERE PERSEGUITO CON UNA TECNICA DI DEFINIZIONE DEL REATO PI\u00d9 PRECISA<\/span><\/p>\n<p><em>Messaggio pervenuto il 27 luglio 2016 \u2013 <strong>Segue la mia risposta<\/strong><\/em><!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p>Gentile Senatore, [\u2026] La stampa ci informa che domani si avvia in Senato l\u2019esame del disegno di legge n. 2217 sul contrasto al lavoro nero e al caporalato. A me sembra la solita legge-manifesto, che non caver\u00e0 un ragno dal buco. Com&#8217;\u00e8 che lei non ne ha parlato sul suo sito? Mi interesserebbe conoscere la sua opinione\u00a0 in merito. [\u2026]. La ringrazio se potr\u00e0 rispondermi.<br \/>\nCarlo Maria Esposito<\/p>\n<p><em>Riconosco la lacuna, dovuta al fatto che il disegno di legge \u00e8 stato discusso in sede referente dalla Commissione Agricoltura e non dalla Lavoro, cui appartengo. E ringrazio C.M.E. della sollecitazione a colmare questa lacuna.<br \/>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright size-medium wp-image-41517\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/07\/caporalato-4-300x181.jpg\" alt=\"caporalato 4\" width=\"300\" height=\"181\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/07\/caporalato-4-300x181.jpg 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/07\/caporalato-4-150x91.jpg 150w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/07\/caporalato-4.jpg 613w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/>Di questa iniziativa legislativa condivido profondamente il motivo, cio\u00e8 l\u2019imperativo di contrastare con ogni mezzo efficace il fenomeno, tipico dei settori agricolo ed edile, dell\u2019utilizzazione del lavoro bracciantile o di manovalanza \u2013 per lo pi\u00f9 (ma non soltanto) immigrata dall\u2019Africa \u2013 a condizioni retributive, igieniche e di sicurezza gravemente inferiori agli standard inderogabili vigenti nel nostro Paese. Non condivido, dunque, il giudizio liquidatorio espresso sul progetto di legge da C.M.E.\u00a0 Ho, tuttavia, qualche perplessit\u00e0 riguardo alla tecnica legislativa con cui questo intendimento legislativo viene perseguito.<br \/>\nL\u2019articolo 1 del testo trasmesso dalla Commissione Agricoltura all\u2019Aula del Senato aggiunge nel codice penale un articolo 603-<\/em>bis<em>, con cui si istituisce il nuovo reato di <\/em>intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro<em>, punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1000 euro per ciascun lavoratore coinvolto. Il comportamento vietato \u00e8 definito come quello di chi <strong>\u201crecluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizione di sfruttamento, approfittando del<\/strong> [suo] <strong>stato di bisogno\u201d<\/strong>, oppure <strong>\u201cutilizza, assume o impiega manodopera\u201d<\/strong> nella stessa condizione. Se la definizione fosse tutta qui, essa peccherebbe evidentemente di genericit\u00e0 eccessiva per una disposizione penale; a meno che si voglia \u2013 ma non \u00e8 certamente questo l\u2019intendimento degli estensori del testo legislativo \u2013 estendere il reato al punto da ricomprendervi qualsiasi violazione degli standard inderogabili stabiliti dal nostro diritto del lavoro. Infatti il terzo comma dell\u2019articolo indica alcuni contenut ulteriori del comportamento illecito, destinati a rendere\u00a0la definizione un po&#8217; pi\u00f9 stringente: \u201creiterata corresponsione di retribuzione inferiore agli standard collettivi\u201d, \u201creiterata violazione dei limiti di orario di lavoro giornaliero o settimanale\u201d, \u201cviolazione delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro\u201d, \u201csottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o condizioni alloggiative degradanti\u201d.<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-full wp-image-41518\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/07\/caporalato-2.jpg\" alt=\"caporalato 2\" width=\"259\" height=\"195\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/07\/caporalato-2.jpg 259w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/07\/caporalato-2-150x113.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 259px) 100vw, 259px\" \/> Senonch\u00e9 questi elementi definitori della nozione di <\/em>sfruttamento<em> sono indicati nella norma non come tratti essenziali, cio\u00e8 necessari \u2013 cumulativamente o alternativamente tra loro &#8211; affinch\u00e9 si configuri il reato, bens\u00ec come \u201cindici\u201d, cio\u00e8 come elementi descrittivi, la cui presenza nel caso concreto pu\u00f2 contribuire al configurarsi del reato, ma non \u00e8 indispensabile. In termini pi\u00f9 tecnici: il legislatore qui rinuncia a definire la fattispecie-reato enunciandone con precisione il concetto e affidando al giudice il compito di \u201csussumere\u201d secondo il metodo sillogistico la fattispecie concreta nella nozione astratta; e sceglie invece di affidare al giudice una valutazione <\/em>tipologica<em>, fondata \u2013 cio\u00e8 \u2013 sulla presenza in misura sufficiente nel caso concreto di <\/em>alcuni almeno<em> degli <\/em>indici<em>, ovvero degli elementi descrittivi del reato, nessuno dei quali ha carattere di essenzialit\u00e0.<br \/>\nQuesta tecnica definitoria della fattispecie lascia evidentemente al giudice un\u2019ampia discrezionalit\u00e0 nella valutazione circa il peso da attribuire, caso per caso, alla presenza o assenza di uno o pi\u00f9 degli <\/em>indici<em> previsti dal legislatore come \u201ctipici\u201d della fattispecie; con la conseguente <strong>incertezza circa i confini della fattispecie<\/strong> stessa, che appare poco compatibile con i principi generali del diritto penale. Mi parrebbe pi\u00f9 corretto sul piano costituzionale, e anche pi\u00f9 efficace rispetto agli obiettivi che il legislatore si propone, che si tornasse al metodo definitorio sillogistico: per esempio attribuendo valore essenziale alla sussistenza del primo elemento individuato nel comma 3 dell\u2019articolo 1 (la retribuzione notevolmente inferiore agli standard minimi applicabili), combinato con almeno una delle altre tre violazioni degli standard: in materia di orario, di sicurezza o di metodi di sorveglianza.<br \/>\nEviterei, invece, il riferimento allo \u201cstato di bisogno\u201d del lavoratore coinvolto: \u00e8 questo un elemento cui non pu\u00f2 attribuirsi alcuna valenza definitoria apprezzabile, dal momento che quasi tutti i lavoratori hanno \u201cbisogno\u201d di lavorare per vivere. Non \u00e8 dunque il concetto di \u201cstato di bisogno\u201d che pu\u00f2 individuare quella particolare condizione di povert\u00e0 di informazione, formazione e capacit\u00e0 di muoversi nel mercato, che caratterizza le persone pi\u00f9 a rischio di rimanere impigliate nelle reti del caporalato vecchio e nuovo.\u00a0 (p.i.)<\/em><\/p>\n<p><em>\u00a0<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#8217;INTENDIMENTO ETICO-POLITICO \u00c8 PIENAMENTE CONDIVISIBILE; ESSO DOVREBBE PER\u00d2 ESSERE PERSEGUITO CON UNA TECNICA DI DEFINIZIONE DEL REATO PI\u00d9 PRECISA Messaggio pervenuto il 27 luglio 2016 \u2013 Segue la mia risposta<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9,7],"tags":[],"class_list":["post-41516","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-21-lavoro","category-lettere"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/41516","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=41516"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/41516\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=41516"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=41516"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=41516"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}