
{"id":4165,"date":"2009-06-23T20:26:35","date_gmt":"2009-06-23T19:26:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=4165"},"modified":"2009-10-16T12:32:04","modified_gmt":"2009-10-16T11:32:04","slug":"il-giudizio-di-fiorella-kostoris-sul-decreto-brunetta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=4165","title":{"rendered":"IL GIUDIZIO DI FIORELLA KOSTORIS (ISAE) SUL DECRETO BRUNETTA"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">GRAVEMENTE DIFETTOSA LA PARTE DEL DECRETO RELATIVA ALL&#8217;AUTONOMIA DEGLI ORGANI PREPOSTI ALLA TRASPARENZA E ALLA VALUTAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. BUONA LA PARTE DEL DECRETO SULL&#8217;INCENTIVAZIONE DELLA PERFORMANCE E SULLE PARI OPPORTUNITA&#8217;<\/span><\/p>\n<p><em>Intervento della prof.ssa <strong>Fiorella Kostoris<\/strong> nel corso dell&#8217;audizione davanti alle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Lavoro della Camera dei Deputati &#8211; 17 giugno 2009<\/em><\/p>\n<div class=\"Section1\">\n<p style=\"margin: 0cm 40.9pt 0pt 27pt; line-height: 200%; text-align: justify;\"><!--more-->Lo schema di Decreto Legislativo n. 82, in attuazione della Legge Delega n. 15 del 4 marzo 2009, oggi in discussione, consta di 5 Titoli. Il primo \u00e8 composto di un unico articolo descrivente l\u2019oggetto e le finalit\u00e0. Il II concerne \u201cmisurazione, valutazione e trasparenza della performance\u201d nella Pubblica Amministrazione (artt. 2-15). Il III riguarda \u201cmerito e premi\u201d (artt. 16-30). Il Titolo IV tratta delle norme del \u201clavoro alle dipendenza nelle amministrazioni pubbliche\u201d (artt. 31-71) e il V delle norme transitorie e finali. Personalmente, mi limiter\u00f2 ad esaminare le parti sulla valutazione e la trasparenza, nonch\u00e9 sui premi e le sanzioni della performance nella Pubblica Amministrazione, il che in pratica significa che non terr\u00f2 in conto il Titolo IV di questo Decreto, se non per le sezioni rilevanti al mio obiettivo, in particolare quelle sulla \u201cdirigenza pubblica\u201d (Capo II, artt. 36-46) e sulle \u201csanzioni disciplinari\u201d (Capo IV, artt. 65-71).<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 40.9pt 0pt 27pt; line-height: 200%; text-align: justify;\">Gli strumenti fondamentali introdotti in questo Decreto Legislativo, e prima ancora nella Legge Delega, con lo scopo di conseguire un miglioramento della performance ed un incremento dell\u2019efficienza e della produttivit\u00e0 nella Pubblica Amministrazione sono 3:<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 40.9pt 0pt 44.95pt; text-indent: -18pt; line-height: 200%; text-align: justify; tab-stops: list 44.95pt; mso-list: l0 level1 lfo1;\">a.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la trasparenza;<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 40.9pt 0pt 44.95pt; text-indent: -18pt; line-height: 200%; text-align: justify; tab-stops: list 44.95pt; mso-list: l0 level1 lfo1;\">b.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la valutazione;<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 40.9pt 0pt 44.95pt; text-indent: -18pt; line-height: 200%; text-align: justify; tab-stops: list 44.95pt; mso-list: l0 level1 lfo1;\">c.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 i meccanismi premiali e sanzionatori.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 40.9pt 0pt 27pt; line-height: 200%; text-align: justify;\">Si ritiene che essi siano gli assi portanti, ai fini di un aumento della qualit\u00e0 e quantit\u00e0 dei servizi pubblici prodotti \u2013 a parit\u00e0 di costi -, in assenza di un mercato e di un sistema concorrenziale, che pure a mio giudizio andrebbe promosso nel settore dei consumi collettivi pi\u00f9 di quanto non appaia oggi possibile nel nostro Paese.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 40.9pt 0pt 45pt; text-indent: -18pt; line-height: 200%; text-align: justify; tab-stops: list 45.0pt; mso-list: l1 level1 lfo2;\">a)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La trasparenza.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 40.9pt 0pt 45pt; line-height: 200%; text-align: justify;\">L\u2019ottica \u00e8 quella della customer satisfaction. Nel sistema principale-agente, il primo \u2013 il principale \u2013 \u00e8 il cittadino contribuente (lavoratore, produttore, imprenditore, consumatore e cos\u00ec via), mentre l\u2019agente \u00e8 l\u2019apparato pubblico nel suo insieme. La trasparenza diviene perci\u00f2 un mezzo significativo, affinch\u00e9 tutti gli stakeholders possano ottenere un controllo diffuso di quanto il pubblico impiego realizza per loro conto. Il mio giudizio su questa parte dello schema di Decreto Legislativo \u00e8 molto positivo. Intanto la trasparenza \u00e8 intesa in senso di accessibilit\u00e0 totale, di full disclosure, in ogni fase del ciclo di gestione della performance.\u00a0 E perci\u00f2 nel testo si precisa che essa non possa venir limitata da ragioni di privacy e che debba intendersi come \u201clivello essenziale delle prestazioni\u201d ai sensi dell\u2019art. 117, II comma, lettera m della Costituzione. Perci\u00f2 la sua determinazione \u00e8 competenza esclusiva dello Stato, da garantire su tutto il territorio nazionale. In aggiunta, l\u2019art. 11 dello schema di Decreto Legislativo stabilisce che \u201cin caso di mancata adozione e realizzazione del Programma triennale per la trasparenza\u2026 o mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione\u2026 \u00e8 fatto divieto di erogazione dell\u2019indennit\u00e0 di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti\u201d.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 40.9pt 0pt 27pt; line-height: 200%; text-align: justify;\">b) \u00a0La valutazione.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 40.9pt 0pt 45pt; line-height: 200%; text-align: justify;\">Ogni Amministrazione Pubblica \u00e8 tenuta a misurare e valutare le performance di tutti i singoli dipendenti, delle unit\u00e0 organizzative e del complesso degli uffici, secondo modalit\u00e0 definite nelle linee guida di un organo di valutazione indipendente centrale, chiamato Commissione. Ogni Amministrazione Pubblica deve documentare tale performance in una Relazione Annuale sui \u201crisultati organizzativi e individuali raggiunti\u201d con indicatori precisi, quantitativi e qualitativi, e con illustrazione degli eventuali scostamenti rispettivo agli obiettivi programmati, questi ultimi evidenziati in un documento programmatico triennale a cura delle stesse Amministrazioni. In entrambe le loro Relazioni, oggetto di full disclosure, sono descritte \u2013 oltre che la misurazione e la valutazione della performance assoluta e relativa rispetto agli standard nazionali e internazionali \u2013 anche la correlazione fra gli obiettivi e gli strumenti, in termini di risorse disponibili, nonch\u00e9 il collegamento con i conseguenti sistemi premiali (ma si tace di quelli sanzionatori), secondo criteri di merito (ma nulla si dice dell\u2019eventuale demerito) nel ciclo di gestione della performance. Complessivamente tale ciclo \u00e8 ben costruito, \u00e8 completo ed \u00e8 rilevante: non si pu\u00f2 che plaudere anche a questa parte del Decreto, perch\u00e9, per la prima volta, esisterebbe nel nostro Paese una valutazione non generica ma specifica, non opaca ma chiara e trasparente su ogni singolo dipendente pubblico, quale premessa per distinguere la sua particolare produttivit\u00e0, efficienza, la sua capacit\u00e0 di raggiungere risultati programmati, donde deriverebbe il trattamento accessorio a questi commisurato.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 40.9pt 0pt 45pt; line-height: 200%; text-align: justify;\">Ho invece numerose perplessit\u00e0 sul modo in cui nello schema di Decreto oggi all\u2019esame \u00e8 stato pensato l\u2019organismo centrale di controllo e valutazione chiamato Commissione (artt. 13 e 28). Fermo restando che esso \u00e8 indispensabile componente del sistema di valutazione, almeno tanto quanto quelli interni alle Amministrazioni Pubbliche, e che ad esso deve essere assicurata \u201cpiena indipendenza e autonomia\u201d non certo minore di quella garantita agli organi di controllo interno, secondo quanto scritto nella Legge Delega, personalmente ritengo che, nella traduzione offerta dal presente Decreto Legislativo, questa garanzia sia debole per l\u2019una e per gli altri. In aggiunta, i poteri di cui dispone la Commissione non consentono di lasciare certi della sia efficacia.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 40.9pt 0pt 45pt; line-height: 200%; text-align: justify;\">Per quanto riguarda il primo punto, rilevo che, pur ribadendosi all\u2019art. 13 del Decreto Legislativo che la Commissione \u201copera in posizione di indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio \u2026 e con il Ministro dell\u2019Economia\u201d (formula di per s\u00e9 gi\u00e0 carica di varie ambiguit\u00e0), essa deve in pratica (i) sottoporre i propri regolamenti \u201cconcernenti il [suo] funzionamento e l\u2019autonoma gestione finanziaria\u201d all\u2019approvazione del Ministro dell\u2019Economia (comma 3); (ii) non \u00e8 libera di scegliere le \u201cmodalit\u00e0 di organizzazione\u201d, in quanto esse \u201csono stabilite\u201d \u2013 cos\u00ec recita il comma 10 \u2013 con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l\u2019Innovazione, di concerto con il Ministro dell\u2019Economia\u201d, da cui sono anche \u201cfissati i compensi per i componenti\u201d; (iii) inoltre, la Commissione si vede \u201cdettate\u201d (al comma 11), senza poter esprimere nemmeno un parere, \u201cle disposizioni per il raccordo tra le attivit\u00e0 [sue] e quelle delle esistenti Agenzie di valutazione\u201d. Che si tratti di una traduzione debole del principio stabilito nella Legge Delega di \u201cpiena indipendenza e autonomia\u201d dell\u2019organismo centrale di controllo, \u00e8 dimostrato dal fatto che, in una prima versione del Decreto Legislativo predisposta dal Ministro per la Pubblica Amministrazione &#8211; versione evidentemente uscita stravolta dopo una serie di passaggi al Preconsiglio e al Consiglio dei Ministri \u2013 si leggeva, al contrario, che \u201cl\u2019Autorit\u00e0 definisce con propri regolamenti le norme concernenti l\u2019organizzazione interna, il funzionamento e l\u2019autonoma gestione finanziaria e determina altres\u00ec i contingenti di personale di cui avvalersi. [\u2026] Con uno o pi\u00f9 Decreti del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l\u2019Innovazione, di concerto con il Ministro dell\u2019Istruzione, dell\u2019Universit\u00e0 e della Ricerca, previo parere dell\u2019Autorit\u00e0, sono dettate disposizioni per il raccordo tra le attivit\u00e0 di quest\u2019ultima e quelle delle Agenzie di Valutazione\u201d. Per fortuna rimangono nello schema di Decreto Legislativo oggi in discussione alcune delle garanzie della \u201cpiena indipendenza e autonomia\u201d di quella che non a caso nella prima bozza del Decreto veniva chiamata Autorit\u00e0, oggi (forse non solo lessicalmente) declassata ad una Commissione. In particolare, resta quanto gi\u00e0 illustrato nella Legge Delega, e cio\u00e8 soprattutto che i 5 membri della Commissione sono nominati con D.P.R., previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con quello per l\u2019Attuazione del Programma, \u201cper un periodo di 6 anni e previo parere favorevole delle competenti Commissioni Parlamentari, espresso a maggioranza dei 2\/3 dei componenti\u201d.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 40.9pt 0pt 45pt; line-height: 200%; text-align: justify;\">Cos\u00ec pure (ovviamente) rimangono nel presente Decreto Legislativo i compiti specificatamente assegnati alla Commissione dalla Legge Delega: di \u201cindirizzare, coordinare e sovrintendere alla valutazione\u201d; di \u201cgarantire la trasparenza dei sistemi di valutazione\u201d; di \u201cassicurare la comparabilit\u00e0 e la visibilit\u00e0 degli indici\u201d. Di conseguenza, secondo le norme del Decreto Legislativo, la Commissione predispone le linee guida con \u201ci parametri e i modelli di riferimento del sistema di misurazione e valutazione\u201d; \u201cdefinisce i requisiti per la nomina dei componenti dell\u2019organismo\u201d di valutazione interna ad ogni Amministrazione Pubblica; \u201cgestisce il portale della trasparenza\u201d; \u201cpromuove iniziative di confronto\u201d con tutti gli stakeholders; \u201cverifica la corretta predisposizione del Piano e della Relazione sulla performance\u201d da parte delle Amministrazioni Centrali e, a campione, analizza quelli degli Enti Territoriali, formulando \u201cosservazioni e specifici rilievi\u201d; \u201credige la graduatoria di performance delle Amministrazioni Statali e degli Enti Pubblici Nazionali\u2026; a tal fine svolge adeguata attivit\u00e0 istruttoria e pu\u00f2 richiedere alle Amministrazioni dati, informazioni, chiarimenti\u201d; essa stessa \u201cpredispone una Relazione Annuale sulla performance delle Amministrazioni Centrali\u201d.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 40.9pt 0pt 45pt; line-height: 200%; text-align: justify;\">Questa breve lettura virgolettata delle principali competenze della Commissione gi\u00e0 lascia intendere perch\u00e9 poco fa ho accennato ad un secondo suo limite in termini di efficacia, in parte derivante dal primo, a sua volta legato alla non piena indipendenza e autonomia dell\u2019organismo centrale di valutazione. L\u2019efficacia mi sembra minata su due fronti, che chiamerei di widening e di deepening (estensione e approfondimento). Come appare chiaro dalla mia illustrazione delle norme, alla Commissione non \u00e8 dato il potere di redigere una graduatoria di performance ed una Relazione sulla performance di tutte le Pubbliche Amministrazioni, ma solo di quelle Centrali. Nei confronti delle Amministrazioni a carattere non nazionale, essa non ha alcun potere istruttorio. La Commissione pu\u00f2 verificare solo a campione la corretta predisposizione delle Relazioni sulla performance svolte da ciascuno degli Enti Territoriali, sicch\u00e9 lo stesso valore di livello essenziale delle prestazioni assegnato alla piena trasparenza della valutazione nella Pubblica Amministrazione ne viene largamente circoscritto. Tale forte limite nel widening dell\u2019azione della Commissione \u2013 che ad esempio non si riscontrava nel Disegno di Legge del PD di pari oggetto (il 746 presentato al Senato il 5 giugno 2008, primo firmatario Pietro Ichino) \u2013 dipende dal fatto che la Commissione \u00e8 un organo statale e non \u00e8 un\u2019Authority indipendente: quest\u2019ultima, invece, sarebbe capace di divenire \u201cespressione \u2013 come scrive la Relazione di accompagno del Disegno di Legge Ichino \u2013 delle diverse articolazioni territoriali della Repubblica\u201d, sarebbe atta, quindi, a \u201csvolge[re] le sue funzioni anche nei confronti degli Enti Territoriali autonomi, Regioni ed Enti Locali, nel rispetto dei principi costituzionali, i quali richiedono che funzioni di dimensione nazionale (come l\u2019indirizzo e il supporto dell\u2019attivit\u00e0 di valutazione)\u2026 siano svolte da Autorit\u00e0 indipendenti, di ambito necessariamente nazionale\u201d. Proprio in\u00a0 questa ottica, nel Disegno di Legge Ichino, cos\u00ec come nel suo immediato antecedente della passata legislatura \u2013 il Disegno di Legge Polito-Turci \u2013 si prevedeva che gli Enti Territoriali fossero presenti \u201cnella composizione [dell\u2019Autorit\u00e0]\u2026 mediante l\u2019attribuzione della designazione di 2 componenti su 5 da parte del sistema delle Autonomie Territoriali\u201d.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 40.9pt 0pt 45pt; line-height: 200%; text-align: justify;\">Per quanto concerne, poi, i limiti di efficacia dell\u2019azione della Commissione in termini di deepening, personalmente li vedo nel fatto che il suo conclamato obiettivo di sovrintendere a tutti gli esercizi di valutazione nella Pubblica Amministrazione non trova mezzi adeguati nelle norme: la Commissione pu\u00f2 solo \u201cdefinire\u201d i requisiti per la nomina dei componenti del controllo interno, senza per\u00f2 poterne garantire l\u2019indispensabile indipendenza; \u00e8 in grado di dare istruzioni alle Amministrazioni Pubbliche, osservandone i risultati, ma con pochissimi poteri di intervento. Infatti, a norma dell\u2019art. 28, la Commissione pu\u00f2 solo \u201cproporre\u201d alla Presidenza del Consiglio, con riferimento alla qualit\u00e0 dei servizi pubblici nazionali, \u201cle modalit\u00e0 di definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard di qualit\u00e0,\u2026 i criteri di misurazione\u2026 le condizioni di tutela degli utenti, nonch\u00e9 i casi e le modalit\u00e0 di indennizzo automatico e forfettario all\u2019utenza per mancato rispetto degli standard\u201d. E, \u201cper quanto riguarda i servizi erogati direttamente o indirettamente dalle Regioni e dagli Enti Locali\u201d, la Commissione ha analogo potere solo di proposta alla Conferenza Stato-Regioni. Per il resto, essa non dispone n\u00e9 di strumenti proattivi nei confronti di eventuali omissioni, errori o colpe accertati degli organi di valutazione interna, dei dirigenti responsabili o dei dipendenti pubblici, n\u00e9 tanto meno \u00e8 in grado di avvalersi, a tale scopo, di poteri ispettivi ministeriali.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 40.9pt 0pt 27pt; line-height: 200%; text-align: justify;\">c) I meccanismi premiali e sanzionatori.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 40.9pt 0pt 45pt; line-height: 200%; text-align: justify;\">Come ho ricordato nella mia introduzione, il terzo asse portante, volto al miglioramento della performance della Pubblica Amministrazione, \u00e8 il sistema dei meccanismi premiali e sanzionatori, coerenti con il merito e il demerito verificato con trasparenza totale e valutato con l\u2019intervento dei due gi\u00e0 citati organismi di controllo indipendente (uno centrale, gli altri periferici), nonch\u00e9 con l\u2019apporto dei dirigenti della Pubblica Amministrazione e dell\u2019organo di indirizzo politico di ogni Amministrazione Pubblica. Gli articoli 19-26 dello schema di Decreto Legislativo individuano le varie tipologie di premio assegnate a coloro che mostrano le pi\u00f9 elevate performance \u201csulla base di una graduatoria delle valutazioni individuali del personale dirigenziale e\u2026 non dirigenziale\u201d. Non si pu\u00f2 che applaudire al fatto che venga introdotta una graduatoria, individuo per individuo, perch\u00e9 per la prima volta questo consentir\u00e0 di eliminare quella mortificante omogeneizzazione delle retribuzioni e delle carriere, differenziate solo per anzianit\u00e0 o, peggio, \u00a0per ragioni di opaca discriminazione, che \u00e8 stata davvero causa non ultima della selezione avversa nel pubblico impiego e delle peggiori inefficienze della nostra Pubblica Amministrazione. Personalmente apprezzo anche che il Decreto Legislativo oggi in discussione ponga paletti relativamente poco derogabili dalla contrattazione collettiva o dalla decisione dei dirigenti pubblici, circa la distribuzione dei trattamenti accessori legati alla performance, visto che in passato quei contratti collettivi e quell\u2019autonomia hanno portato all\u2019uso assolutamente distorto della componente della retribuzione correlata ai risultati. Basti dire che oggi, tra i dipendenti a tempo indeterminato della Pubblica Amministrazione, le indennit\u00e0 accessorie non fisse, n\u00e9 derivanti dagli straordinari, risultano nel Conto Annuale ultimo pubblicato dalla Ragioneria Generale dello Stato (RGS-IGOP), pari mediamente soltanto a 2.459 euro annui su una retribuzione media complessiva di 31.594 euro (cfr. Tabella 1); dunque non arrivano nemmeno all\u20198% (o nemmeno al 10% se si includono gli straordinari). Certo, per coerenza con le leggi dell\u2019ultimo quindicennio e con alcuni principi enunciati\u00a0 in questo stesso\u00a0 Decreto\u00a0 Legislativo, le\u00a0 norme\u00a0 non \u00a0dovrebbero \u00a0cos\u00ec limitare l\u2019autonomia\u00a0 delle\u00a0 parti\u00a0 contraenti:\u00a0 in \u00a0un \u00a0mondo \u00a0pubblico \u00a0ideale,<\/p>\n<\/div>\n<p><span style=\"line-height: 200%; font-family: Tahoma; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-ansi-language: IT; mso-bidi-language: AR-SA;\"><br style=\"page-break-before: always; mso-break-type: section-break;\" \/><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 40.9pt 0pt 36pt; line-height: 200%; text-align: justify;\">bisognerebbe lasciare tali decisioni alla libera negoziazione degli interessati, nonch\u00e9 all\u2019esercizio della responsabilit\u00e0 dirigenziale, al pari di quanto avviene nel settore privato; ma nel mondo concreto del pubblico impiego, il datore di lavoro spesso non si atteggia a vera controparte dei sindacati dei lavoratori, n\u00e9 di fatto subisce le conseguenze dei suoi errori anche lievi, o di sue negligenze di rilievo disciplinare o di colpe sue gravi con risvolti erariali e penali (e, tuttavia, si deve ricordare che l\u2019art. 40 del presente schema di Decreto Legislativo, emendando l\u2019art. 21 del Testo Unico 165 del 2001, va nella giusta direzione, stabilendo che il dirigente incapace di raggiungere gli obiettivi programmati di performance veda revocato il suo incarico e sia messo a disposizione, mentre una colpevole violazione dei suoi doveri di vigilanza sul personale assegnatogli rispetto agli standard qualitativi e quantitativi fissati dall\u2019Amministrazione Pubblica, conformemente agli indirizzi della Commissione, comporta la riduzione della retribuzione di risultato fino all\u201980%, essa stessa, non si dimentichi, dovendo arrivare, secondo questo Decreto Legislativo, al 30% del totale).<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 40.9pt 0pt 36pt; line-height: 200%; text-align: justify;\">In definitiva, mi sembra estremamente opportuno che le norme oggi in discussione stabiliscano (all\u2019art. 19) per i dipendenti pubblici 3 fasce di merito: il migliore 25%, che ottiene il 50% delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale; il secondo scaglione del 50% dei dipendenti, che prende il residuo 50% delle risorse; il peggiore 25%, cui non \u00e8 data alcuna retribuzione aggiuntiva di risultato. Il comma 4 dell\u2019art. 19 consente deroghe a tali soglie e temo fortemente che l\u2019irresponsabilit\u00e0 sindacale, da un lato, e datoriale, dall\u2019altro, comportino un contenimento dell\u2019ultima fascia del 25% del personale, fino a trasformarla in una quota irrisoria, con parallelo ingrossamento di quella intermedia. Spero ovviamente di sbagliarmi.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 40.9pt 0pt 36pt; line-height: 200%; text-align: justify;\">Infine, vorrei sostenere che, se i meccanismi premiali del presente schema di Decreto Legislativo sono complessivamente apprezzabili (purch\u00e9 lo sia la valutazione a monte, su cui ho espresso per\u00f2 qualche dubbio), al contrario i meccanismi sanzionatori sembrano peccare di insufficienza e insieme di eccesso. Sono forti, troppo forti le sanzioni previste per negligenze e colpe e perci\u00f2 rimangono difficilmente applicabili, come lo sono sempre state quelle gi\u00e0 enunciate nel Testo Unico del pubblico impiego: ad esempio, il procedimento disciplinare che deve proseguire e concludersi anche in pendenza del procedimento penale; la privazione della retribuzione per pi\u00f9 di 10 giorni, fino ad un massimo di 15; le sanzioni pi\u00f9 severe fino al licenziamento in caso di (art. 55 quater) falsa attestazione di presenza in servizio o di documenti prodotti per l\u2019assunzione e la carriera, di assenza ingiustificata per pi\u00f9 di 3 giorni in un biennio, di ingiustificato rifiuto del trasferimento per motivate ragioni di esuberi collettivi. Quel che manca, a mio avviso, sono, invece, le sanzioni lievi. Ad esempio, per \u201cuna valutazione di insufficiente rendimento\u2026 dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione\u2026 per un arco temporale non inferiore al biennio\u201d, \u00e8 \u201cdisposto\u201d nientemeno che \u201cil licenziamento\u201d. La norma \u00e8 eccessiva e perci\u00f2 non enforceable. Al contrario, non \u00e8 ipotizzato n\u00e9 nel Testo Unico sul pubblico impiego, n\u00e9 in questo schema di Decreto Legislativo, che , per insufficienza nella qualit\u00e0 della prestazione, il dipendente pubblico possa semplicemente essere soggetto a mobilit\u00e0, come avverrebbe nel settore privato.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 40.9pt 0pt 36pt; line-height: 200%; text-align: justify;\">Nel concludere, vorrei sottolineare che, nelle norme oggi all\u2019esame, appaiono luci e ombre, queste ultime probabilmente imputabili ai compromessi che il Ministro Brunetta ha dovuto accettare, su richiesta dei colleghi Ministri e della burocrazia pubblica, piuttosto che all\u2019originario disegno suo personale e della Legge Delega n. 15. Vi \u00e8 per\u00f2 un aspetto ulteriore su cui credo che il presente schema di Decreto Legislativo vada molto elogiato: perch\u00e9 vi emerge un\u2019attenzione alle pari opportunit\u00e0, maggiore di quanto si potesse sperare non solo sulla base della Legge Delega n. 15 e del Testo Unico n. 165 (che pure include il noto art. 57), ma anche sulla base dei Disegni di Legge dell\u2019opposizione di pari oggetto (il Polito-Turci e l\u2019Ichino), del tutto silenti e colpevolmente indifferenti a questa problematica di genere. Per citare solo alcuni degli elementi rilevanti del presente schema di Decreto, sotto questo profilo, ricordo che nei principi generali (art. 3) si stabilisce che la valutazione e la valorizzazione del merito vanno perseguite \u201cin un quadro di pari opportunit\u00e0\u201d, ribadendosi all\u2019art. 8 la necessit\u00e0 del \u201craggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunit\u00e0\u201d. Poich\u00e9 la discriminazione contro le donne italiane sul lavoro si consegue sia trattandole in modo diseguale a parit\u00e0 di tutto il resto, sia trattandole da eguali quando non lo sono, diviene poi giusto quanto \u00e8 disposto all\u2019art. 9, e cio\u00e8 che \u201cnella valutazione di performance individuale, non [siano] considerati i periodi di astensione obbligatoria per maternit\u00e0 o congedo parentale\u201d. All\u2019art. 10, poi, si richiede che la Relazione sulla performance prodotta da ogni Amministrazione Pubblica presenti \u201cil bilancio di genere realizzato\u201d. In tale prospettiva, infine, si contestualizzano meglio non solo la disposizione, gi\u00e0 presente nella Legge Delega 15, secondo cui i 5 componenti della Commissione debbono essere scelti \u201cnel rispetto del principio delle pari opportunit\u00e0 di genere\u201d, ma anche lo stesso compito assegnato alla Commissione di favorire la \u00a0\u201ccultura delle pari opportunit\u00e0, con relativi criteri e prassi applicative\u201d.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 40.9pt 0pt 0cm; line-height: 200%; text-align: justify;\"><span style=\"line-height: 200%; font-family: Tahoma; font-size: 11pt;\">\u00a0<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>GRAVEMENTE DIFETTOSA LA PARTE DEL DECRETO RELATIVA ALL&#8217;AUTONOMIA DEGLI ORGANI PREPOSTI ALLA TRASPARENZA E ALLA VALUTAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. BUONA LA PARTE DEL DECRETO SULL&#8217;INCENTIVAZIONE DELLA PERFORMANCE E SULLE PARI OPPORTUNITA&#8217; Intervento della prof.ssa Fiorella Kostoris nel corso dell&#8217;audizione davanti alle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Lavoro della Camera dei Deputati &#8211; 17 giugno 2009<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[10],"tags":[],"class_list":["post-4165","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-22-lavoro-pubblico"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4165","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=4165"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4165\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=4165"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=4165"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=4165"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}