
{"id":42198,"date":"2016-10-08T22:38:32","date_gmt":"2016-10-08T21:38:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=42198"},"modified":"2016-10-09T15:18:10","modified_gmt":"2016-10-09T14:18:10","slug":"gli-argomenti-per-il-no-che-spiegano-perche-bisogna-votare-si","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=42198","title":{"rendered":"LE TESI DEL &#8220;NO&#8221; CHE INDUCONO A VOTARE &#8220;S\u00cc&#8221;"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">IL MANIFESTO ELABORATO DA 69 AVVOCATI TRIESTINI, ARTICOLATO IN UNDICI PUNTI NESSUNO DEI QUALI REGGE A UNA VERIFICA IMMEDIATA, MOSTRA QUANTO IL FRONTE DEL NO ENTRI IN AFFANNO APPENA SI ENTRA NEL MERITO DEL CONTENUTO DELLA RIFORMA COSTITUZIONALE<\/span><\/p>\n<p><em>Editoriale pubblicato su <\/em>l&#8217;Unit\u00e0<em> del 9 ottobre 2016 &#8211; \u00c8 disponibile <\/em>on line<em> su questo sito anche il testo integrale del manifesto dei 69 avvocati &#8211; In argomento v. anche <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=40679\" target=\"_blank\">le slides della conferenza <\/a><\/em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=40679\" target=\"_blank\"><em>su <\/em>La riforma costituzionale su cui voteremo in dicembre<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0 <!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p>Un gruppo di avvocati triestini ha selezionato gli undici motivi pi\u00f9 forti per votare NO al referendum del 4 dicembre, indicandoli in un loro appello pubblicato nei giorni scorsi. Riportiamo gli undici punti uno per uno, con un breve commento che si riassume cos\u00ec: se gli argomenti migliori contro la riforma costituzionale sono questi, vuol dire che quando si entra nel merito dei contenuti, i fautori del NO sono davvero in difficolt\u00e0.<\/p>\n<p>Riporto fedelmente gli undici argomenti di cui i 69 avvocati triestini (prima firmataria Elisa Adamic) \u201c<em>ritengono loro dovere civico di rendere edotti i cittadini\u201d<\/em>, con un mio breve commento punto per punto.<\/p>\n<ol>\n<li><em> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright size-medium wp-image-40684\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/06\/Boschi-e-Renzi-300x150.jpg\" alt=\"Boschi e Renzi\" width=\"300\" height=\"150\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/06\/Boschi-e-Renzi-300x150.jpg 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/06\/Boschi-e-Renzi-150x75.jpg 150w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/06\/Boschi-e-Renzi.jpg 318w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/>La c.d. \u201cRiforma Boschi\u201d \u00e8 una legge dal contenuto disomogeneo che sottende a tre complesse questioni di rilevanza costituzionale e che comprendono la modifica di ben 40 articoli della Carta che trattano di temi del tutto dissimili. A fronte di tale complessa articolazione l\u2019elettore sar\u00e0 chiamato ad esprimersi con un semplicistico SI o un NO [\u2026].<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>Se \u00e8 per quello, gli articoli toccati dalla riforma sono 45. Ma di questi una parte consistente viene modificata solo per un coordinamento tecnico-formale in relazione alla nuova ripartizione dei compiti delle due Camere. Quanto alle \u201ctre complesse questioni\u201d che la riforma intende risolvere, esse sono strettamente legate tra loro da un intendimento politico-costituzionale unitario: quello di rendere pi\u00f9 stabile il governo e pi\u00f9 semplice e pi\u00f9 veloce il processo decisionale. Al termine di ciascuna delle sei letture parlamentari, questo complesso di modifiche della Carta \u00e8 stato approvato da Camera e Senato con un \u201cs\u00ec\u201d unitario sull\u2019intera legge. Ora tocca agli elettori compiere (o rifiutare) lo stesso atto. Questo prevede\u00a0 l\u2019articolo 138 della Costituzione, che rimane invariato e che \u00e8 stato rigorosamente rispettato.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><em> La c.d. \u201cRiforma Boschi\u201d \u00e8 frutto di un\u2019iniziativa governativa e non di iniziativa parlamentare come invece avrebbe dovuto essere secondo il nostro sistema costituzionale e secondo gli insegnamenti dei nostri padri costituenti, giacch\u00e9 la Costituzione rappresenta la legge fondamentale dello Stato e non un atto di parte, ovvero solo di quelle parti che appoggiano un governo [\u2026].<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft  wp-image-39843\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/03\/114318348-5dd64f05-23b9-45fa-9404-20a0c43baa1b.jpg\" alt=\"114318348-5dd64f05-23b9-45fa-9404-20a0c43baa1b\" width=\"236\" height=\"236\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/03\/114318348-5dd64f05-23b9-45fa-9404-20a0c43baa1b.jpg 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/03\/114318348-5dd64f05-23b9-45fa-9404-20a0c43baa1b-150x150.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 236px) 100vw, 236px\" \/>I firmatari di questo documento dimenticano che, prima del 2014, negli ultimi quarant\u2019anni il Parlamento italiano si era cimentato per almeno otto volte su questa riforma, senza cavare un ragno dal buco. Constatato questo insuccesso, per superare una situazione di paralisi istituzionale gravissima sfociata nella rielezione di Giorgio Napolitano alla Presidenza della Repubblica e in un suo appello drammatico nel discorso di insediamento, nel 2013 il Governo Letta e nel 2014 il Governo Renzi hanno posto la riforma stessa al centro del programma sul quale hanno chiesto e ottenuto la fiducia del Parlamento. E lo hanno fatto entrambi cercando in tutti i modi di coinvolgere nella elaborazione e approvazione della riforma anche la parte pi\u00f9 ampia possibile dell\u2019opposizione. Non \u00e8 comunque certo la prima volta, nella storia della Repubblica, anzi \u00e8 quasi sempre avvenuto che fosse il Governo ad assumere l\u2019iniziativa legislativa delle modifiche della Costituzione, via via che esse si sono rese necessarie.<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li><em> La c.d. \u201cRiforma Boschi\u201d (approvata dalla Camera con 361 voti su 630!) \u00e8 stata decisa da un Parlamento sul quale pesano fondati dubbi di legittimazione, a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale, n. 1 dd. 13 gennaio 2014 con la quale \u00e8 stata cassata la legge elettorale previgente (c.d. Porcellum) e cio\u00e8 con parlamentari \u201cnominati\u201d, insicuri di essere rieletti e perci\u00f2 esposti ad abituali cambi di casacca [\u2026].<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>A) 361 voti costituiscono il 57,3 per cento dei voti degli aventi diritto; la Costituzione ne richiederebbe, per la validit\u00e0 dell\u2019atto legislativo, il 50 per cento pi\u00f9 uno; dove sta dunque l\u2019irregolarit\u00e0?\u00a0 B) La stessa sentenza della Corte costituzionale n. 1\/2014 ha chiarito non soltanto la piena legittimazione del Parlamento in carica (non avendo l\u2019abrogazione parziale della legge elettorale effetti giuridici retroattivi), ma anche \u2013 richiamando sentenze precedenti della medesima Corte in questo senso \u2013 il preciso dovere del Parlamento stesso, nella sua attuale composizione, di provvedere agli adeguamenti necessari del sistema istituzionale.<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li><em> La c.d. \u201cRiforma Boschi\u201d viola il diritto di elettorato attivo come forma di esercizio della sovranit\u00e0 popolare (art. 1, comma 2, Costituzione), giacch\u00e9 la Costituzione garantisce l\u2019elettivit\u00e0 diretta delle assemblee legislative, e non prevede affatto l\u2019interposizione di elezioni di secondo grado e\/o indirette come disposte dalla riforma tramite i c.d. \u201cgrandi elettori regionali\u201d. Per tacere del fatto che la nomina a senatore dei sindaci (sulla quale la riforma nulla dice) collide con il principio di ragionevolezza, posto che non \u00e8 dato di capire come sia possibile adempiere con \u201cdisciplina ed onore\u201d (art. 54 Cost.) le due assorbenti funzioni in contemporanea.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<div id=\"attachment_39434\" style=\"width: 286px\" class=\"wp-caption alignright\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-39434\" class=\" wp-image-39434\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/03\/IMG_4840-300x225.jpg\" alt=\"L'approvazione definitiva della riforma costituzionale in Senato il 20 gennaio 2016\" width=\"276\" height=\"207\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/03\/IMG_4840-300x225.jpg 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/03\/IMG_4840-1024x768.jpg 1024w\" sizes=\"auto, (max-width: 276px) 100vw, 276px\" \/><p id=\"caption-attachment-39434\" class=\"wp-caption-text\">L&#8217;approvazione definitiva della riforma costituzionale in Senato il 20 gennaio 2016<\/p><\/div>\n<p>A) La norma costituzionale che prevede l\u2019elezione a suffragio universale di entrambe le Camere \u00e8 proprio una di quelle che vengono modificate: \u00e8 evidente dunque che essa non pu\u00f2 essere invocata per invalidare la norma che la sostituisce. B) Gli stessi firmatari dimenticano che gi\u00e0 oggi i rappresentanti delle Regioni vengono a Roma almeno un paio di volte al mese per una sessione della Conferenza Stato-Regioni: organo sostanzialmente costituzionale ma non previsto dalla vecchia Costituzione, istituito nel 1988 per l\u2019indispensabile coordinamento tra attivit\u00e0 legislativa e amministrativa delle Regioni con quella del Governo centrale. Con la riforma, questa funzione di coordinamento verr\u00e0 svolta dal Senato per la parte legislativa, con maggiori garanzie di chiarezza istituzionale e di trasparenza. E ovviamente con sessioni di lavoro compatibili con gli impegni dei senatori nelle regioni d\u2019origine, e non riunendosi in permanenza come fa oggi, dovendo duplicare l\u2019intero lavoro della Camera dei Deputati.<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li><em> La c.d. \u201criforma Boschi\u201d, in nome di una pretesa semplificazione dell\u2019iter legislativo, aumenta i procedimenti legislativi di approvazione delle leggi dagli attuali tre (procedimento normale, conversione decreti legge, procedimento di riforma costituzionale) in otto (cfr. artt. 70, 71, 72, 73, e 77 Cost.) con conseguente fondato rischi di complicare in pejus la tempistica dei provvedimenti.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>Non \u00e8 cos\u00ec: i procedimenti legislativi previsti sono due e solo due. Per uno dei due \u2013 quello applicabile all\u2019incirca nel 95 per cento dei casi \u2013 il procedimento si semplifica drasticamente: la legge sar\u00e0 approvata dalla sola Camera dei Deputati, con riesame da parte della stessa Camera nel solo caso in cui il Senato ritenga, entro un termine molto ridotto, di segnalare errori o necessit\u00e0 di integrazioni. L\u2019altro procedimento \u2013 applicabile soltanto alle leggi costituzionali, a quelle riguardanti le autonomie locali, a quelle riguardanti la ratifica di trattati internazionali e l\u2019attuazione di direttive europee, e a poche altre \u2013 resta sostanzialmente identico all\u2019attuale. Determina soltanto uno sveltimento del primo procedimento la possibilit\u00e0 che viene data al Governo \u2013 per consentire una riduzione drastica dei casi in cui viene posta la fiducia \u2013 di chiedere alla Camera di decidere entro un termine breve, che non potr\u00e0 comunque essere inferiore a 70 giorni. Viene, per converso, regolato in modo pi\u00f9 restrittivo il ricorso del Governo al decreto-legge.<\/p>\n<p>Il documento prosegue denunciando i sei ulteriori \u201cpeccati\u201d della riforma, che riporto qui testualmente.<\/p>\n<ol start=\"6\">\n<li><em> La violazione del principio di eguaglianza e ragionevolezza a fronte della macroscopica differenza tra il numero dei deputati (630) con quello dei senatori-sindaci e\/o consiglieri regionali (95).<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<div id=\"attachment_40151\" style=\"width: 310px\" class=\"wp-caption alignleft\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-40151\" class=\"size-medium wp-image-40151\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/bundestag-und-bundesrat-wer-macht-was-300x169.jpg\" alt=\"Il Bundesrat tedesco\" width=\"300\" height=\"169\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/bundestag-und-bundesrat-wer-macht-was-300x169.jpg 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/bundestag-und-bundesrat-wer-macht-was-150x84.jpg 150w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/bundestag-und-bundesrat-wer-macht-was.jpg 800w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><p id=\"caption-attachment-40151\" class=\"wp-caption-text\">Il Bundesrat tedesco<\/p><\/div>\n<p>Questo rilievo \u00e8 davvero sconcertante: proprio perch\u00e9 si supera il biacameralismo perfetto, le due Camere vengono investite di funzioni molto diverse, anche da un punto di vista soltanto quantitativo. Il nuovo Senato sar\u00e0 chiamato a rappresentare venti Regioni e 8000 Comuni in relazione alle loro specifiche funzioni, mentre la Camera continuer\u00e0 a rappresentare 60 milioni di italiani in relazione alla totalit\u00e0 dei loro interessi. Sta di fatto che nella RFT la sproporzione \u00e8 maggiore: 630 membri del Bundestag e 69 quelli del Bundesrat (che corrisponde, nel nuovo regime, al nostro nuovo Senato). Negli U.S.A. i membri della Camera sono 450, quelli del Senato 100.<\/p>\n<ol start=\"7\">\n<li><em> L\u2019inspiegabile allargamento ai senatori-sindaci e\/o consiglieri regionali del privilegio dell\u2019immunit\u00e0.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>Quando sia ben chiaro che l\u2019autorizzazione a procedere non riguarda l\u2019imputazione penale e lo svolgimento del relativo processo, bens\u00ec soltanto l\u2019arresto, sarebbe inspiegabile non l\u2019estensione ai senatori di questa protezione costituzionale, ma la loro esclusione da essa. L\u2019arresto altera la composizione dell\u2019organo costituzionale: il principio dell\u2019indipendenza reciproca fra legislativo e giudiziario giustifica che al Senato si attribuisca un controllo sull\u2019arresto di un proprio membro da parte di un qualsiasi magistrato.<\/p>\n<ol start=\"8\">\n<li><em> Il travaso inorganico di competenze legislative dalle Regioni ordinarie allo Stato per una cinquantina di materie affastellate in 21 lettere dalla a) alla z), con rischio di un perenne conflitto di attribuzioni.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>L\u2019eliminazione delle aree di competenza legislativa e amministrativa concorrente tra Regioni e Stato ha, evidentemente, l\u2019effetto di ridurre quel conflitto. Non pu\u00f2 certo aumentarlo. La c.d. clausola di unit\u00e0 nazionale contenuta nel nuovo articolo 117, comma 4, funge comunque da norma di chiusura, tagliando la testa al toro.<\/p>\n<ol start=\"9\">\n<li><em> L\u2019inspiegabile e illogico riparto dei numeri dei senatori in riferimento alle singole regioni (p. es.: 14 senatori alla Lombardia e 2 al Friuli Venezia Giulia nella quale le minoranze linguistiche rischiano di rimanere fuori gioco: art. 6 Cost.).<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright size-medium wp-image-40155\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/1442430027688_rainews_20150916205738379-300x216.jpg\" alt=\"1442430027688_rainews_20150916205738379\" width=\"300\" height=\"216\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/1442430027688_rainews_20150916205738379-300x216.jpg 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/1442430027688_rainews_20150916205738379-150x108.jpg 150w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/1442430027688_rainews_20150916205738379-1024x738.jpg 1024w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/1442430027688_rainews_20150916205738379.jpg 1310w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/>Negli U.S.A. ci sono Stati con decine di milioni di abitanti, come la California o il Texas, che eleggono al Senato lo stesso numero di senatori \u2013 due \u2013 del Rhode Island, il quale ha solo un milione di abitanti. Analoghe sproporzioni rispetto alla popolazione dei <em>L\u00e4nder<\/em> si registrano nel Bundesrat tedesco. Esse sono coessenziali al concetto di rappresentanza delle autonomie locali (affidata al nuovo Senato), come concetto diverso da quello di rappresentanza del popolo sovrano (che resta affidata alla Camera).<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">10.<em>\u00a0 L\u2019aumento da 50.000 a 150.000 firme per l\u2019iniziativa legislativa popolare.<\/em><\/p>\n<p>I firmatari del documento dimenticano (?) di menzionare l\u2019altra parte della nuova norma costituzionale: quella che obbliga la Camera a esaminare la proposta di legge di iniziativa popolare entro un termine ragionevole, che deve essere fissato nel regolamento della stessa Camera (obbligo oggi inesistente, col risultato che i disegni di legge di iniziativa popolare finiscono regolarmente in un cassetto e ivi restano sena speranza). L\u2019iniziativa legislativa popolare non viene dunque indebolita, ma al contrario potenziata: perch\u00e9 per un verso la si disinflaziona, per altro verso le si attribuisce il potere di obbligare il Parlamento a pronunciarsi.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">11.<em>\u00a0 La contraddittoria compresenza di due forme di referendum abrogativo in base al numero dei proponenti e dei votanti, con la trasparente mira di seppellire definitivamente tale guarentigia costituzionale.<\/em><\/p>\n<p>Anche per questo aspetto la riforma \u2013 se confermata dal voto referendario \u2013 produce l\u2019effetto esattamente opposto a quello denunciato dai firmatari del documento triestino. La nuova disposizione, infatti, lascia intatta la possibilit\u00e0 di indizione del referendum abrogativo richiesto da 500.000 elettori, aggiungendo a questa una possibilit\u00e0 ulteriore, costituita dal referendum abrogativo richiesto da 800.000 elettori, favorendo l\u2019iniziativa referendaria in questo secondo caso, col ridurre il quorum dei voti necessario per la validit\u00e0 della consultazione: in questo caso non \u00e8 necessario il 50 per cento degli aventi diritto al voto, ma soltanto il 50 per cento dei votanti alle ultime elezioni politiche. Lungi dal \u201cseppellire tale guarentigia costituzionale\u201d, dunque, la riforma la rafforza.<\/p>\n<p>Il documento dei 69 si conclude con la denuncia degli effetti antidemocratici che si produrrebbero con la combinazione della riforma costituzionale con quella elettorale.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><em>Infine, ultimo ma non ultimo, il potenziale esplosivo che rischia di sviluppare la \u201cRiforma Boschi\u201d se valutata in uno con la nuova legge elettorale (il c.d Italicum). Il connubio legislativo (Riforma Boschi \u2013 Italicum) rischia di far s\u00ec che nella scontata ipotesi di ballottaggio, il potere si concentri tutto nelle mani della sola forza politica che raccolga meno del 40% dei votanti e cio\u00e8, atteso il dilagante fenomeno dell\u2019astensione, che rappresenti solo il 25% del corpo elettorale.<\/em><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-full wp-image-40376\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/SCHEDA-NELLURNA.png\" alt=\"SCHEDA NELL'URNA\" width=\"290\" height=\"174\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/SCHEDA-NELLURNA.png 290w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/SCHEDA-NELLURNA-150x90.png 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 290px) 100vw, 290px\" \/>Non \u00e8 cos\u00ec: i firmatari del documento non considerano che proprio il ballottaggio ha la funzione di costringere la forza politica che non abbia superato il 40 per cento dei voti (nel primo turno) a conquistare almeno il 50 per cento al secondo turno. Stupisce che i detrattori dell\u2019Italicum continuino a proporre questo argomento assurdo, per accogliere il quale occorrerebbe considerare antidemocratico il sistema elettorale francese e occorrerebbe dimenticare gli effetti eccellenti prodotti dalla nostra legge elettorale per i consigli comunali, anch\u2019essa basata sul ballottaggio.<\/p>\n<p>Colpisce che ben 69 seri professionisti del diritto abbiano firmato questo documento, evidentemente senza prendere cognizione diretta del contenuto della riforma: altrimenti non avrebbero potuto non vedere le gravi omissioni e gli errori evidenti della lettura che nel documento ne viene proposta.<\/p>\n<p><em>Oportet<\/em>, comunque, <em>ut scandala eveniant<\/em>. Se nessuno degli 11 argomenti escogitati dal gruppo di es\u00ecmi giuristi a sostegno del NO regge a una verifica immediata, questo costituisce una conferma non trascurabile delle buone ragioni del S\u00cc.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>IL MANIFESTO ELABORATO DA 69 AVVOCATI TRIESTINI, ARTICOLATO IN UNDICI PUNTI NESSUNO DEI QUALI REGGE A UNA VERIFICA IMMEDIATA, MOSTRA QUANTO IL FRONTE DEL NO ENTRI IN AFFANNO APPENA SI ENTRA NEL MERITO DEL CONTENUTO DELLA RIFORMA COSTITUZIONALE Editoriale pubblicato su l&#8217;Unit\u00e0 del 9 ottobre 2016 &#8211; \u00c8 disponibile on line su questo sito anche [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4,41],"tags":[],"class_list":["post-42198","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-editoriale","category-riforma-elettorale"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/42198","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=42198"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/42198\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=42198"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=42198"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=42198"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}