
{"id":43008,"date":"2016-12-06T20:01:19","date_gmt":"2016-12-06T19:01:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=43008"},"modified":"2016-12-11T23:31:27","modified_gmt":"2016-12-11T22:31:27","slug":"che-cosa-contiene-la-legge-di-bilancio-in-materia-di-lavoro-e-di-welfare","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=43008","title":{"rendered":"CHE COSA CONTIENE LA LEGGE DI BILANCIO IN MATERIA DI LAVORO E DI WELFARE"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">DECONTRIBUZIONE TOTALE PER L&#8217;ASSUNZIONE DEI GIOVANI ALL&#8217;ESITO DELL&#8217;ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, ANTICIPO PENSIONISTICO, MISURE DI SOSTEGNO PER LA FAMIGLIA E LE PERSONE IN STATO DI INDIGENZA<\/span><\/p>\n<p><em>Relazione che ho svolto alla Commissione 11ma, Lavoro e Politiche sociali, il 6 dicembre 2016, sul disegno di legge del Governo n. 2611\/2016, Legge di Bilancio 2017 &#8211;<\/em> <em>In argomento v. anche<\/em> <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=42612\" target=\"_blank\"><em>le <\/em>slides<\/a><em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=42612\" target=\"_blank\"> della relazione sui contenuti dello stesso disegno di legge in materia di lavoro e welfare<\/a>, svolta il 3 novembre 2016 alle Camere di Commercio britannica, tedesca e francese in Italia<\/em> \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\"> .<\/span><\/p>\n<h4 style=\"text-align: center;\"><strong>Relazione del sen. Pietro Ichino all\u201911<sup>ma<\/sup> Commissione<br \/>\nsul disegno di legge n. 2611, Legge di Bilancio 2017<\/strong><\/h4>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>I. UNO SGUARDO SINTETICO AL CONTENUTO DEL DISEGNO DI LEGGE<br \/>\nE ALCUNE OSSERVAZIONI PRELIMINARI<\/strong><\/p>\n<p><strong>I.1. Un forte incentivo all\u2019aumento della produttivit\u00e0 del lavoro<br \/>\ne all\u2019aumento della retribuzione ad essa collegata<\/strong><\/p>\n<div id=\"attachment_43052\" style=\"width: 310px\" class=\"wp-caption alignright\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-43052\" class=\"size-medium wp-image-43052\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/Commissione-Lavoro-Senato-300x225.jpg\" alt=\"La Commissione Lavoro del Senato\" width=\"300\" height=\"225\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/Commissione-Lavoro-Senato-300x225.jpg 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/Commissione-Lavoro-Senato-150x113.jpg 150w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/Commissione-Lavoro-Senato-1024x768.jpg 1024w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/Commissione-Lavoro-Senato.jpg 1280w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><p id=\"caption-attachment-43052\" class=\"wp-caption-text\">L&#8217;aula della Commissione Lavoro del Senato<\/p><\/div>\n<p>Con il disegno di legge di bilancio 2017 il Governo si propone di proseguire e rafforzare l\u2019iniziativa gi\u00e0 assunta nei due anni precedenti volta a favorire l\u2019evoluzione della contrattazione collettiva in direzione di un maggiore spazio alla retribuzione collegata alla produttivit\u00e0 o redditivit\u00e0 aziendale, per effetto della contrattazione d\u2019impresa, o, l\u00e0 dove questa faccia difetto, del regolamento aziendale. L\u2019obiettivo \u00e8 quello della massima possibile diffusione di clausole che, collegando al livello aziendale una parte rilevante della retribuzione a questi parametri, costituiscano uno stimolo efficace e capillarmente diffuso alla crescita della produttivit\u00e0 del lavoro, la quale costituisce il presupposto essenziale per la crescita dei redditi da lavoro innanzitutto, e quindi anche della ricchezza complessivamente prodotta.<\/p>\n<p>Il disegno di legge prevede dunque l\u2019aumentano dell\u2019entit\u00e0 e del novero dei beneficiari del salario di produttivit\u00e0 tassato al 10%: <em>a)<\/em> potranno avvalersene i lavoratori che guadagnano fino a 80mila euro di reddito anno; <em>b)<\/em> il tetto del premio aumenta a 3.000 euro annui, e a 4.000 euro se i lavoratori sono coinvolti in pratiche di partecipazione nell\u2019organizzazione aziendale.<\/p>\n<p>Inoltre l\u2019azzeramento dell\u2019imposta sul premio di produttivit\u00e0 pagato in forma di welfare aziendale (rientrano in questa nozione anche le forme previdenza complementare e di assicurazione complementare contro la disoccupazione) si applica anche se questa forma di pagamento del premio di produttivit\u00e0 \u00e8 prevista non dal contratto aziendale, ma da quello nazionale di settore: evoluzione normativa, questa, che \u2013 come \u00e8 noto \u2013 ha contribuito al raggiungimento dell\u2019accordo su di una parte assai rilevante del rinnovo del contratto collettivo nazionale del settore metalmeccanico.<\/p>\n<p><strong>I.2. Un impegno simmetrico per anziani in difficolt\u00e0<br \/>\ne giovani lavoratori, subordinati e autonomi<\/strong><\/p>\n<p>Sotto il profilo generazionale, la parte del disegno di legge di bilancio 2017 dedicata al capitolo lavoro e welfare si caratterizza per una scelta di fondo, consistente nel concentrare i nuovi stanziamenti in misura all\u2019incirca pari (intorno ai 1,7 miliardi) a sostegno dell\u2019occupazione giovanile e a sostegno della parte anziana della popolazione in situazione di difficolt\u00e0 occupazionale o di indigenza.<\/p>\n<p>Sul versante del <em>lavoro subordinato<\/em>, l\u2019incentivo economico per le nuove assunzioni a tempo indeterminato sotto forma di decontribuzione totale o parziale, del quale si sono potuti constatare gli effetti positivi nel corso dell\u2019ultimo biennio (1,4 milioni di assunzioni in pi\u00f9 nel periodo gennaio 2015-settembre 2016, rispetto al periodo corrispondente nel biennio 2013-2014, delle quali pi\u00f9 di due terzo a tempo indeterminato), viene ora concentrato:<br \/>\n&#8211; sulle assunzioni stabili di giovani che abbiano partecipato a programmi di alternanza scuola-lavoro,<br \/>\n&#8211; e sulle assunzioni di disoccupati da pi\u00f9 di sei mesi nella parte del Paese che di fatto sembra avere beneficiato meno dell\u2019incentivo nel biennio passato, cio\u00e8 nel Mezzogiorno (con l\u2019avvertenza che questa specifica misura non figura nel disegno di legge al nostro esame, essendo finanziata altrove con fondi europei);<br \/>\nil tutto per un impegno complessivo di circa 800 milioni. A queste risorse si aggiungono (distribuiti in altri provvedimenti): <em>a)<\/em> 400 milioni per premiare i dipartimenti universitari che producono buona ricerca e un premio di 3000 euro per i ricercatori pi\u00f9 meritevoli; <em>b)<\/em> 300 milioni per la card mirata a favorire l\u2019accesso dei diciottenni alla cultura degli adulti; <em>d)<\/em> 200 milioni per il finanziamento degli assegni di ricollocazione.<\/p>\n<p>Sul versante del <em>lavoro autonomo<\/em>, invece, si prevede: <em>a)<\/em> per le partite Iva \u00abesclusive\u00bb, una riduzione dell\u2019aliquota contributiva al 25%; <em>b)<\/em> per i giovani che intraprendono attivit\u00e0 autonoma, l\u2019imposizione Irpef al 5% per 5 anni; <em>c)<\/em> per i giovani lavoratori autonomi, la riduzione del carico fiscale al 30% del fatturato.<\/p>\n<p>Lo stanziamento complessivo di 1,7 miliardi a favore degli anziani in difficolt\u00e0 \u00e8 invece ripartito tra la misura destinata a favorire l\u2019anticipo pensionistico (APE) a costo zero per alcune categorie, la misura destinata a consentire il cumulo di periodi contributivi gratuito e l\u2019aumento della cosiddetta quattordicesima per i pensionati titolari di rendite pi\u00f9 basse.<\/p>\n<p><strong>I.3. Il sostegno alla famiglia, alla natalit\u00e0 e ai disabili<\/strong><\/p>\n<p>Il disegno di legge contiene alcune misure, che esamineremo analiticamente nella seconda parte di questa relazione, dirette a fornire un sostegno economico ai nuclei familiari in difficolt\u00e0, a sostenere i genitori \u2013 naturali o adottivi \u2013 di neonati, e a migliorare le condizioni di vita delle persone con disabilit\u00e0.<\/p>\n<p>In queste misure si apprezza una la conferma delle risorse del Fondo per le Politiche sociali, l&#8217;incremento di quello per la non autosufficienza, una dotazione sul triennio per un rifinanziamento immediato del provvedimento c.d. &#8220;Dopo di noi&#8221;, che adegua quello previsto dalla legge. Positivo anche l&#8217;incremento del <em>Fondo per il contrasto alla povert\u00e0<\/em>, che segner\u00e0 un&#8217;ulteriore crescita nel 2018 anche in previsione dell&#8217;approvazione della legge delega e dei relativi decreti, i quali dovranno definire meglio criteri di accesso e importi riconosciuti, al fine di rendere la misura universalistica ed efficace.<\/p>\n<p>Quanto alle politiche a favore della natalit\u00e0 e della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, si apprezzano le notevoli dotazioni aggiuntive previste, anche se si tratta di misure con carattere non strutturale: occorre evitare il rischio di una ulteriore parcellizzazione degli interventi, che necessiterebbero invece di una razionalizzazione, anche sul modello del disegno di legge di riordino delle misure di sostegno per i figli a carico, attualmente in discussione, qui al Senato, in Commissione Finanze.<br \/>\n<strong>I.4. Misure per la promozione delle pari opportunit\u00e0, e misure varie di altra natura<\/strong><\/p>\n<p>Il disegno di legge contiene anche disposizioni volte a rifinanziare fondi destinati alla lotta contro la disparit\u00e0 di genere e le discriminazioni e ad attivare le azioni positive mirate a promuovere la cultura della parit\u00e0: tra queste ultime l\u2019obbligo del congedo di paternit\u00e0 retribuito in occasione della nascita di un figlio.<\/p>\n<p>Non possono essere classificate in alcuno dei capitoli sopra proposti alcune altre misure, inerenti a costituzione o fusione di fondi pensione, <em>governance<\/em> delle Casse di previdenza per i liberi professionisti, e alcune altre.<\/p>\n<p><strong>I.5. Una osservazione sulla struttura formale del provvedimento legislativo<\/strong><\/p>\n<p>Questa relazione offre l\u2019occasione per un\u2019osservazione di carattere generale. L\u2019articolo 72 della Costituzione, primo comma, stabilisce che ogni legge deve essere approvata da ciascun ramo del Parlamento \u201carticolo per articolo\u201d; la disposizione \u00e8 evidentemente fondata sul presupposto che il provvedimento legislativo sia suddiviso in articoli corrispondenti a ciascuna materia investita dalla nuova disciplina, in modo che:<br \/>\n<em>a)<\/em> nell\u2019esame del provvedimento ciascuna parte della nuova disciplina relativa a una materia specifica possa essere oggetto di un voto specificamente ad essa dedicato, positivo o negativo che sia;<br \/>\n<em>b)<\/em> il testo legislativo che ne esce sia di pi\u00f9 facile lettura per chi dovr\u00e0 applicarlo.<br \/>\nPer questo motivo il disegno di legge originariamente presentato dal Governo al Parlamento constava di undici titoli e 105 articoli. Se, ciononostante, secondo una prassi ormai affermatasi da decenni, lo stesso testo esce dalla Camera nella forma dell\u2019articolo unico, composto da molte centinaia di commi, questo \u00e8 dovuto al fatto che \u2013 per evitare la necessit\u00e0 di voto in Aula su decine di migliaia di emendamenti \u2013 l\u2019approvazione di queste leggi di importanza cruciale avviene sempre a seguito della posizione da parte del Governo della questione di fiducia sul testo elaborato dalla Commissione Bilancio: si vuole dunque, comprensibilmente, evitare la necessit\u00e0 di molte decine di voti di fiducia, che sarebbero necessari se il testo fosse suddiviso in altrettante decine di articoli. Sta di fatto, comunque, che in questo modo la norma costituzionale viene rispettata solo formalmente ma non sostanzialmente; col risultato della produzione di testi legislativi di difficilissima consultazione, nei quali il reperimento delle disposizioni che interessano \u00e8 sempre molto problematico.<br \/>\nUna soluzione di ragionevole compromesso potrebbe consistere nel raggruppare le disposizioni in quattro o cinque articoli, corrispondenti a quattro o cinque macro-materie facilmente individuabili. Si ridurrebbe cos\u00ec per i milioni di italiani cui questo testo legislativo si rivolge, anche per influenzarne i comportamenti, la fatica della sua lettura e del reperimento delle disposizioni che di volta in volta interessano.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">*\u00a0\u00a0 *\u00a0\u00a0 *<\/p>\n<p>Delineato in modo sintetico il contenuto delle parti del disegno di legge che riguardano le materie di competenza della nostra Commissione, passiamo ora a esaminare analiticamente le singole disposizioni. Seguiranno, nella parte conclusiva di questa relazione, alcune osservazioni e valutazioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>II. LE DISPOSIZIONI RIENTRANTI NELLA COMPETENZA DELLA COMMISSIONE 11<sup>ma<\/sup><\/strong><\/p>\n<p><strong>II.1. Misure per la promozione della produttivit\u00e0 e dell\u2019occupazione<\/strong><\/p>\n<p><em>Gli incentivi all\u2019aumento della produttivit\u00e0<\/em> \u2013 Le misure volte ad agevolare fiscalmente le componenti delle retribuzioni legate a incrementi di produttivit\u00e0, le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell\u2019impresa e il cd. <em>welfare<\/em> aziendale sono contenute nei <strong>commi da 160 a 162<\/strong>. Queste disposizioni intervengono, in particolare, sull\u2019attuale regime tributario speciale che prevede un\u2019imposta sostitutiva dell\u2019IRPEF e delle relative addizionali pari al 10%, innalzando i limiti dell\u2019imponibile ammesso al beneficio (da 2.000 a 3.000 euro) e la soglia di reddito entro la quale esso \u00e8 riconosciuto (da 50.000 a 80.000 euro annui). Inoltre, si prevede che non concorrano a formare il reddito da lavoro dipendente e siano quindi esclusi da ogni forma di imposizione, i contributi alle forme pensionistiche complementari e i contributi di assistenza sanitaria (anche se versati in eccedenza rispetto ai relativi limiti di deducibilit\u00e0), nonch\u00e9 il controvalore delle azioni offerte alla generalit\u00e0 dei dipendenti, anche se ricevute per un importo complessivo superiore a quello escluso \u2013 a norma della disposizione vigente che regola la materia \u2013 dal reddito da lavoro dipendente ai fini IRPEF.<\/p>\n<p><em>Detassazione del welfare aziendale<\/em> \u2013 Sono altres\u00ec esclusi dalla base imponibile IRPEF i contributi e i premi versati dal datore di lavoro (in favore della generalit\u00e0 dei dipendenti o di categorie di dipendenti), per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita o il rischio di una malattia grave, nonch\u00e9 i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente.<\/p>\n<p><em>Decontribuzione per le nuove assunzioni di giovani a seguito di alternanza scuola-lavoro<\/em> \u2013 Si prevede, per il solo settore privato, uno sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate dal 1\u00b0 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018. Il beneficio contributivo spetta, a domanda ed entro specifici limiti di spesa per l\u2019assunzione, purch\u00e9 compiuta entro 6 mesi dall\u2019acquisizione del titolo di studio, di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attivit\u00e0 in regime di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato. Lo sgravio contributivo consiste nell\u2019esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l\u2019aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi dovuti all\u2019INAIL), nel limite massimo di 3.250 euro su base annua e per un periodo massimo di 36 mesi (<strong>commi da 308 a 313<\/strong>).<\/p>\n<p><em>Benefici contributivi ulteriori introdotti dalla Camera<\/em> &#8211; Sempre in materia di apprendistato, nel corso dell\u2019esame alla Camera sono stati previsti ulteriori finanziamenti per la proroga fino al 31 dicembre 2017 dei benefici contributivi per le assunzioni e per i percorsi formativi in alternanza scuola-lavoro, per un importo complessivo di 27 milioni di euro (<strong>comma 240 lett. <em>b<\/em><\/strong>).<\/p>\n<p><em>Disposizioni mirate a contrastare la delocalizzazione dei call centre<\/em> <em>fuori dalla UE <\/em>\u2013 Alla Camera sono state introdotte anche disposizioni volte: <em>a)<\/em> ad assicurare un maggiore sostegno al reddito dei lavoratori dei call centre, in caso di sospensione temporanea della prestazione: sostanzialmente una sorta di \u201cCig in deroga\u201d (<strong>comma 240 lett. <em>d<\/em><\/strong>); <em>b)<\/em> a contenere il fenomeno della delocalizzazione dei call centre al di fuori dell\u2019Unione Europea (<strong>comma 243<\/strong>).<\/p>\n<p>In particolare, il comma 243 modifica la disciplina dei call centre recata dall\u2019articolo 24-<em>bis<\/em> del decreto-legge n. 83 del 2012, eliminando la limitazione del suo campo di applicazione alle imprese con pi\u00f9 di venti dipendenti, introducendo nuovi obblighi per gli operatori e innalzando la sanzioni previste per le violazioni. Si prevede che la delocalizzazione dell\u2019attivit\u00e0 di call centre in Paesi che non siano membri dell\u2019Unione europea debba essere comunicata 30 giorni (anzich\u00e9 120 giorni) prima del trasferimento, oltre che al Ministero del lavoro e al Garante per la protezione dei dati personali, anche all\u2019Ispettorato nazionale del lavoro e al Ministero dello sviluppo economico, indicando a quest\u2019ultimo i numeri telefonici messi a disposizione del pubblico per il servizio delocalizzato. Si commina una sanzione amministrativa pari a 150.000 euro per ciascuna comunicazione omessa o tardiva, mentre per gli operatori che hanno gi\u00e0 delocalizzato viene confermata la precedente misura della sanzione, pari a 10.000 euro per ciascun giorno di violazione. Inoltre si estende a qualsiasi beneficio, anche fiscale o previdenziale, il divieto di erogazione a operatori economici che delocalizzino \u2013 successivamente all\u2019entrata in vigore della legge &#8211; le attivit\u00e0 di call centre in Paesi che non siano membri dell\u2019Unione europea. Viene infine previsto l\u2019obbligo di informare preliminarmente, in caso di chiamata da o verso un call centre, sul Paese in cui l\u2019operatore \u00e8 fisicamente collocato; inoltre, a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge, deve essere garantita, nell\u2019ambito della medesima chiamata, la possibilit\u00e0 di ricevere il servizio da un operatore collocato nel territorio nazionale o dell\u2019Unione europea; la violazione di tali norme comporta una sanzione amministrativa pari a 50.000 euro per ogni giorno di violazione. Il soggetto che affida il servizio di call centre all\u2019esterno \u00e8 considerato titolare del trattamento dei dati personali ed \u00e8 responsabile in solido con il soggetto gestore del servizio di call centre.<\/p>\n<p><em>Sostegno al lavoro cooperativo di chi perde il posto per crisi aziendali<\/em> \u2013 Alla Camera sono state inserite anche disposizioni per il rifinanziamento degli interventi per il sostegno alla promozione di societ\u00e0 cooperative tra i lavoratori provenienti da aziende in crisi (<strong>comma 74<\/strong>), in relazione alle quali una proposta di modifica \u00e8 contenuta nella terza parte di questa relazione.<\/p>\n<p><em>Esonero contributivo per i giovani coltivatori diretti<\/em> \u2013 Si riconosce un esonero contributivo ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con et\u00e0 inferiore a 40 anni, le cui aziende siano ubicate nei territori montani e nelle aree agricole svantaggiate. L\u2019esonero \u00e8 riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi, decorsi i quali viene riconosciuto in una percentuale minore per ulteriori complessivi 24 mesi (nel limite del 66% per i successivi 12 mesi e nel limite del 50% per ulteriori 12 mesi) (<strong>comma 344<\/strong>). Qui si pone una questione di compatibilit\u00e0 del beneficio con il divieto di discriminazione per et\u00e0 posto dalla direttiva europea n. 2000\/78\/CE: sul punto torneremo nell\u2019ultima parte della relazione.<\/p>\n<p><em>\u201cStabilizzazione\u201d dei lavoratori socialmente utili calabresi<\/em> \u2013 Una disposizione introdotta dalla Camera dei Deputati destina 50 milioni di euro per il 2017 al completamento delle procedure di \u201cstabilizzazione, con contratto a tempo determinato\u201d, dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori impegnati in attivit\u00e0 di pubblica utilit\u00e0 della regione Calabria (<strong>comma 163<\/strong>). Qui va osservato che, quand\u2019anche potesse prescindersi dall\u2019inconciliabilit\u00e0 del termine stabilizzazione con lo strumento del contratto a termine, la disposizione introdotta dalla Camera si colloca nel solco di una tradizione assistenzialistica, che da troppo tempo ha caratterizzato le politiche del lavoro nella regione interessata, finendo col determinare l\u2019affermarsi di una vera e propria deleteria cultura politico-amministrativa: la stessa che ha dato luogo all\u2019attivazione da parte della Regione, otto anni fa, di 500 \u201csuper-stages di formazione in innovazione amministrativa\u201d retribuiti mille euro al mese, per calabresi laureati a pieni voti, che come fin dall\u2019inizio prevedibile e previsto non hanno prodotto altro se non ritardo nell\u2019inserimento dei giovani interessati nel tessuto produttivo e ancora oggi \u2013 a otto anni di distanza! \u2013 pretese di \u201cstabilizzazione\u201d da parte di oltre un terzo degli originari beneficiari di questa misura.<\/p>\n<p><em>Contratti di solidariet\u00e0 \u2013 <\/em>Un\u2019altra disposizione introdotta nel disegno di legge dalla Camera aggiunge 15 milioni di euro ai 15 gi\u00e0 in precedenza stanziati per la riduzione contributiva a favore dei datori di lavoro che stipulano contratti di solidariet\u00e0 (<strong>comma 240 lett. <em>c<\/em><\/strong>): pi\u00f9 precisamente per la concessione del beneficio della riduzione della contribuzione previdenziale ed assistenziale in favore dei datori di lavoro che stipulino il contratto di solidariet\u00e0<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a>. Tale riduzione \u00e8 riconosciuta, nella misura del 35 per cento e per un periodo non superiore a 24 mesi, fermo restando il vincolo dei limiti finanziari annui suddetti, con riferimento alla contribuzione a carico del datore per i lavoratori interessati dalla riduzione dell&#8217;orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento.<\/p>\n<p><em>Integrazione del reddito per i pescatori nel periodo di sospensione temporanea obbligatoria<\/em> \u2013 Nel corso dell\u2019esame parlamentare \u00e8 stata introdotta un\u2019indennit\u00e0 giornaliera omnicomprensiva di 30 euro per garantire nell\u2019anno 2017 un sostegno al reddito ai lavoratori dipendenti da imprese di pesca nel periodo di sospensione dell\u2019attivit\u00e0 a causa dell\u2019arresto temporaneo obbligatorio (<strong>commi 346 e 347<\/strong>) e, sempre per il settore della pesca, \u00e8 stata prevista l\u2019istituzione del Fondo di solidariet\u00e0 per il settore della pesca (FOSPE), con dotazione iniziale di 1 milione di euro per il 2017, alimentato, poi, con contribuzione ordinaria a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, al fine di garantire i lavoratori della pesca in caso di arresto temporaneo obbligatorio o sospensione dell\u2019attivit\u00e0 (<strong>commi 244-248<\/strong>).<\/p>\n<p><em>Riduzione dello sgravio contributivo per le imprese armatoriali<\/em> \u2013 Si prevede una riduzione dello sgravio contributivo totale previsto per le imprese armatoriali e per il loro personale dipendente imbarcato \u2013 introdotto al fine di proteggere l\u2019occupazione dei lavoratori cittadini della UE dal rischio di sostituzione con lavoratori extra-comunitari \u2013 che, a decorrere dal 2017, viene corrisposto nel limite del 48,7% (<strong>comma 431<\/strong>).<\/p>\n<p><em>Esenzione dal contributo per il licenziamento nel caso di cambio di appalto<\/em> \u2013 Viene prevista l\u2019applicazione a regime della disposizione \u2013 che la normativa vigente limita al periodo 2013-2016 \u2013 in base alla quale il contributo di licenziamento a carico del datore di lavoro (pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianit\u00e0 aziendale negli ultimi tre anni) non \u00e8 dovuto in caso di licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali (<strong>comma 164<\/strong>). A questo proposito va osservato che il contributo in questione \u00e8 stabilito in misura non dipendente dall\u2019entit\u00e0 della retribuzione del lavoratore interessato, quindi neppure dal fatto che questi abbia lavorato a tempo pieno o a part-time, configurandosi in tal modo una penalizzazione del lavoro a tempo parziale che appare incompatibile con il principio di parit\u00e0 di trattamento stabilito in proposito dal diritto europeo (direttiva n.1997\/81\/CE, articolo 4). Donde l\u2019opportunit\u00e0 di cogliere l\u2019occasione per rimuovere questa irragionevole deroga al principio di proporzionalit\u00e0.<\/p>\n<p><em>Denominazione di Italia Lavoro \u2013<\/em> Infine, viene modificata la denominazione di Italia Lavoro S.p.A. in Anpal S.p.A, a seguito dell&#8217;attuazione del decreto legislativo n. 150 del 2015 (<strong>comma 595<\/strong>).<\/p>\n<p><strong>II.2. Misure attinenti all\u2019ordinamento della previdenza obbligatoria<\/strong><\/p>\n<p><em>Anticipazione del pensionamento &#8211; <\/em>Si introduce, in via sperimentale dal 1\u00b0 maggio 2017 al 31 dicembre 2018, l\u2019<em>Anticipo finanziario a garanzia pensionistica<\/em> (c.d. APE) e una indennit\u00e0, a favore di determinate categorie di soggetti in condizioni di disagio sociale, spettante fino alla maturazione dei requisiti pensionistici (c.d. APE sociale). L\u2019APE consiste in un prestito concesso da un soggetto finanziatore e coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza corrisposto, a quote mensili per dodici mensilit\u00e0, a un soggetto in possesso di specifici requisiti, da restituire a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni. Alla fine del periodo di sperimentazione, il Governo ne verifica i risultati ai fini di una sua eventuale prosecuzione. \u00c8 prevista la istituzione di un Fondo di garanzia, a copertura dell\u201980% del finanziamento e degli interessi erogati, la cui gestione \u00e8 affidata all\u2019INPS sulla base di apposita convenzione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (di concerto con il Ministro dell\u2019economia delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali), da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definite le ulteriori modalit\u00e0 di attuazione della disciplina dell\u2019Ape (<strong>commi da 166 a 178<\/strong>).<\/p>\n<p>Possono accedere all\u2019<em>APE sociale<\/em> i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: et\u00e0 anagrafica minima di 63 anni; stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e siano in possesso di un&#8217; anzianit\u00e0 contributiva di almeno 30 anni; soggetti che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con <em>handicap<\/em> grave e sono in possesso di un&#8217;anzianit\u00e0 contributiva di almeno 30 anni; soggetti che hanno una riduzione della capacit\u00e0 lavorativa uguale o superiore al 74%, e sono in possesso di un&#8217; anzianit\u00e0 contributiva di almeno 30 anni; lavoratori dipendenti che svolgono, da almeno sei anni in via continuativa, specifiche professioni per le quali \u00e8 richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento, e sono in possesso di un&#8217; anzianit\u00e0 contributiva di almeno 36 anni.<\/p>\n<p>L\u2019erogazione dell\u2019APE sociale \u00e8 esclusa nei casi di: mancata cessazione dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa; titolarit\u00e0 di un trattamento pensionistico diretto; soggetti beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria; soggetti titolari di assegno di disoccupazione (ASDI); soggetti che beneficiano di indennizzo per cessazione di attivit\u00e0 commerciale; raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato. L\u2019indennit\u00e0 \u00e8 comunque compatibile con la percezione di redditi da lavoro nei limiti di 8.000 euro annui ed \u00e8 pari all&#8217;importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell\u2019accesso alla prestazione, che non pu\u00f2 in ogni caso superare l\u2019importo massimo mensile di 1.500 euro, non \u00e8 soggetta a rivalutazione ed \u00e8 erogata mensilmente su dodici mensilit\u00e0 all\u2019anno.<\/p>\n<p>Il beneficio dell\u2019indennit\u00e0 \u00e8 riconosciuto, a domanda, entro limiti annuali di spesa (300 milioni di euro per l&#8217;anno 2017; 609 milioni di euro per l&#8217;anno 2018; 647 milioni di euro per l&#8217;anno 2019; 462 milioni di euro per l\u2019anno 2020; 280 milioni di euro per l\u2019anno 2021; 83 milioni di euro per l\u2019anno 2022; 8 milioni di euro per l\u2019anno 2023). Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, la decorrenza della indennit\u00e0 \u00e8 differita, con criteri di priorit\u00e0 in ragione della maturazione dei requisiti (e, a parit\u00e0 di requisiti, in ragione della data di presentazione della domanda), al fine di garantire un numero di accessi all\u2019indennit\u00e0 non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.<\/p>\n<p><em>Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)<\/em> \u2013 Consiste nella possibilit\u00e0 di erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare (con esclusione di quelle in regime di prestazione definita) in relazione al montante accumulato richiesto e fino al conseguimento dei requisiti pensionistici del regime obbligatorio. La possibilit\u00e0 di richiedere la RITA \u00e8 riservata ai soggetti, cessati dal lavoro, in possesso dei requisiti per l\u2019accesso all\u2019APE, certificati dall\u2019INPS. La prestazione consiste nell\u2019erogazione frazionata, in forma di rendita temporanea fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, del montante accumulato richiesto. La parte imponibile della rendita, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, \u00e8 assoggettata alla ritenuta a titolo d&#8217;imposta con l&#8217;aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare \u00e8 anteriore al 1\u00b0 gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.\u00a0 Le somme erogate a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1\u00b0 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e, successivamente, a quelli maturati dal 1\u00b0 gennaio 2007 (<strong>commi da 188 a 193<\/strong>).<\/p>\n<p><em>Superamento della penalizzazione sui trattamenti pensionistici anticipati<\/em> \u2013 Si esclude a regime l\u2019applicazione della riduzione percentuale (cd. penalizzazione) prevista dalla riforma pensionistica del 2011 (cd. \u201criforma Fornero\u201d) sui trattamenti pensionistici anticipati (<strong>comma 194<\/strong>).<\/p>\n<p><em>Anticipazione per i lavoratori precoci \u2013 <\/em>Si introduce la possibilit\u00e0 per i cd. lavoratori precoci, a decorrere dal 1\u00b0 maggio 2017, di accedere al pensionamento anticipato con un requisito contributivo ridotto di 41 anni (in luogo di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne). Possono avvalersi della possibilit\u00e0 di accedere al pensionamento con il requisito contributivo ridotto i soggetti che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo versati prima del compimento del 19\u00b0 anno di et\u00e0, siano iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria di base da una data precedente il 1\u00b0 gennaio 1996 e si trovino in determinate situazioni di disagio sociale, quali: stato di disoccupazione sempre che la relativa prestazione per la disoccupazione sia cessata integralmente da almeno tre mesi; svolgimento di assistenza, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, in favore del coniuge o di un parente di primo grado convivente, con <em>handicap <\/em>in situazione di gravit\u00e0; riduzione della capacit\u00e0 lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell\u2019invalidit\u00e0 civile, pari o superiore al 74 per cento; svolgimento da almeno sei anni in via continuativa, in qualit\u00e0 di lavoratore dipendente, nell&#8217;ambito di determinate professioni, di attivit\u00e0 lavorative per le quali sia richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltosa e rischiosa la loro effettuazione in modo continuativo; lavoratori che svolgono attivit\u00e0 lavorative cd. usuranti. Il requisito ridotto di 41 anni \u00e8 comunque soggetto ad adeguamento in base agli incrementi della speranza di vita.\u00a0 Il trattamento pensionistico liquidato in base al requisito contributivo ridotto non \u00e8 cumulabile con redditi da lavoro per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra il requisito ordinario e l&#8217;anzianit\u00e0 contributiva al momento del pensionamento.<\/p>\n<p><em>Anticipazione per chi ha svolto attivit\u00e0 usuranti<\/em> \u2013 Si agevola ulteriormente l&#8217;accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori che svolgono attivit\u00e0 usuranti. In particolare, si prevede che non vengano pi\u00f9 applicate le disposizioni in materia di decorrenze annuali per il godimento del trattamento pensionistico (cd. finestre); si attenuano le condizioni attualmente previste per l\u2019accesso al trattamento pensionistico anticipato, anticipando al 2017 (in luogo del 2018) la messa a regime della disciplina relativa ai requisiti che devono essere presenti nel corso della carriera lavorativa; si esclude che per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025 si proceda all\u2019adeguamento alla speranza di vita dei requisiti richiesti per l\u2019accesso alla pensione anticipata. A fronte delle modifiche introdotte, la norma prevede un rifinanziamento dell\u2019apposito Fondo per 84,5 milioni di euro per il 2017, 86,3 per il 2018, 124,5 per il 2019, 126,6 per il 2020, 123,8 per il 2021, 144,4 per il 2022, 145,2 per il 2023, 151,8 per il 2024, 155,4 per il 2025 e 170,5 annui a decorrere dal 2026 (<strong>commi da 206 a 209<\/strong>). Infine, nel corso dell\u2019esame parlamentare sono state introdotte norme volte a semplificare modalit\u00e0 e termini di presentazione delle domande di accesso ai benefici previdenziali previsti per i lavoratori che svolgono attivit\u00e0 usuranti (<strong>comma 206, lett. <em>c-bis<\/em><\/strong>).<\/p>\n<p><em>Pensionamento con il requisito ridotto nel settore pubblico \u2013 <\/em>Per i pubblici dipendenti che accedono al pensionamento con il requisito ridotto i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio iniziano a decorrere solo al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. L\u2019accesso al pensionamento con il requisito contributivo ridotto \u00e8 comunque consentito entro i limiti di spesa stabiliti (360 milioni di euro per il 2017, 550 milioni per il 2018, 570 milioni per il 2019 e 590 milioni annui a decorrere dal 2020), per cui se dal monitoraggio delle domande emerga uno scostamento rispetto ai limiti di spesa, la decorrenza dei trattamenti \u00e8 differita sulla base di specifici criteri di priorit\u00e0 (<strong>commi da 199 a 205<\/strong>).<\/p>\n<p><em>Aumento delle pensioni basse &#8211; <\/em>Si interviene sulla disciplina della c.d. \u201cquattordicesima\u201d \u2013 somma introdotta dal 2007 per incrementare i trattamenti pensionistici di importo pi\u00f9 basso \u2013 rideterminandone con effetto dal 2017 l\u2019importo e i requisiti reddituali dei beneficiari. In particolare, si prevede che la quattordicesima venga erogata non pi\u00f9 solamente se il soggetto interessato possieda un reddito complessivo individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo annuo I.N.P.S. (pari, per il 2016, a 501,89 euro), ma anche, con importi diversi, nei casi in cui il soggetto possieda redditi fino al limite di 2 volte il trattamento minimo INPS (<strong>comma 187<\/strong>).<\/p>\n<p><em>Cumulo a fini pensionistici di periodi assicurativi<\/em> \u2013 Si interviene sulla relativa disciplina con l\u2019obiettivo di ampliare le possibilit\u00e0 di accesso all\u2019istituto. In particolare, si sopprime la norma che attualmente esclude la possibilit\u00e0 di avvalersi del cumulo per i soggetti che siano in possesso dei requisiti pensionistici e si prevede che sia sufficiente anche la maturazione del solo requisito contributivo. Per i pubblici dipendenti che si avvalgono del cumulo i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio iniziano a decorrere solo al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. Specifiche norme transitorie sono volte a tutelare i soggetti che hanno presentato domanda di ricongiunzione o di totalizzazione e i cui procedimenti non si siano ancora perfezionati, al fine di consentire loro l&#8217;accesso alternativo all&#8217;istituto del cumulo e di garantire il recupero delle somme eventualmente versate. Nel corso dell\u2019esame del disegno di legge alla Camera si \u00e8 estesa anche ai soggetti iscritti alle casse professionali privatizzate la facolt\u00e0 di conseguire un\u2019unica pensione cumulando i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso due (o pi\u00f9) forme di assicurazione obbligatorie (<strong>commi da 195 a 198<\/strong>).<\/p>\n<p><em>No-tax area per i pensionati &#8211; <\/em>Si stabilisce una disciplina uniforme per le detrazioni dall&#8217;imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento ai redditi da pensione, estendendo ai soggetti di et\u00e0 inferiore a 75 anni la misura delle detrazioni gi\u00e0 prevista per gli altri soggetti (<strong>comma 210<\/strong>).<\/p>\n<p><em>Ottava salvaguardia per i c.d. \u201cesodati\u201d<\/em> \u2013 Si realizza l\u2019ottavo intervento di salvaguardia in relazione ai nuovi requisiti introdotti dalla riforma pensionistica del 2011. L\u2019intervento opera essenzialmente attraverso l\u2019incremento dei contingenti di categorie gi\u00e0 oggetto di precedenti salvaguardie, attraverso il prolungamento del termine (che da 3 passa a 7 anni successivi all\u2019entrata in vigore della riforma pensionistica) entro il quale i soggetti devono maturare i requisiti previsti per il pensionamento nel regime previgente. Tranne poche eccezioni, i beneficiari di questa misura non sono persone che possano qualificarsi come \u201cesodati\u201d, poich\u00e9 la perdita dell\u2019occupazione a sei o sette anni dall\u2019et\u00e0 del pensionamento non pu\u00f2 essere ragionevolmente motivata con la \u201cprossimit\u00e0\u201d al pensionamento stesso: si tratta in realt\u00e0 di una dilatazione del periodo di applicazione della disciplina transitoria, volta ad attenuare l\u2019impatto della riforma pensionistica del dicembre 2011. Questa ottava salvaguardia intende concludere definitivamente il processo di transizione verso i nuovi requisiti stabiliti dalla riforma pensionistica del 2011, disponendo la soppressione del cd. <em>Fondo esodati<\/em> istituito nel 2012 e il conseguente utilizzo delle residue risorse in esso contenute per concorrere a finanziare gli interventi in materia pensionistica previsti dal disegno di legge di bilancio. Nel corso dell\u2019esame alla Camera \u00e8 stato aumentato da 27.700 a 30.700 il numero dei soggetti beneficiari della salvaguardia: in particolare, l\u2019incremento di 3.000 unit\u00e0 riguarda la categoria dei lavoratori collocati in mobilit\u00e0 o in trattamento speciale edile a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell&#8217;indennit\u00e0 di mobilit\u00e0 o del trattamento speciale edile, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore della riforma pensionistica, per i quali il termine entro il quale devono aver cessato l\u2019attivit\u00e0 lavorativa \u00e8 posticipato al 31 dicembre 2014 (in luogo del 31 dicembre 2012, previsto dal disegno di legge). L\u2019ampliamento della platea dei beneficiari della salvaguardia definita nel corso dell\u2019esame parlamentare comporta maggiori oneri per 161 milioni di euro, coperti a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (<strong>commi da 212 a 221<\/strong>).<\/p>\n<p><em>Opzione donna \u2013 <\/em>Nel corso dell\u2019esame del disegno di legge alla Camera sono state introdotte importanti disposizioni in materia di pensionamento anticipato per le lavoratrici. In primo luogo \u00e8 stata prevista l\u2019estensione della possibilit\u00e0 di usufruire della cd. <em>opzione donna<\/em> alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti richiesti (di cui al comma 9 della legge n. 243 del 2004) a causa degli incrementi determinati dall\u2019adeguamento dei medesimi all\u2019aumento della speranza di vita. Ai fini dell\u2019accesso al trattamento pensionistico, rimangono comunque fermi per le predette lavoratrici la disciplina relativa agli incrementi della speranza di vita e alle decorrenze, nonch\u00e9 il sistema di calcolo contributivo. Gli oneri derivanti dall\u2019intervento sono valutati in 18,3 milioni di euro per il 2017, 47,2 per il 2018, 87,5 per il 2019, 68,6 per il 2020, 34,1 per il 2021 e 1,7 per il 2022 (<strong>commi da 223 a 225<\/strong>).<\/p>\n<p><em>Pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti \u2013 <\/em>Viene rifinanziato l\u2019accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, per un importo pari a 5,5, milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, 5 milioni di euro per il 2020 e 1,5 milioni di euro per il 2021 (<strong>commi 226-232<\/strong>).<\/p>\n<p><em>Pensione di inabilit\u00e0 per lavoratori affetti da asbestosi \u2013 <\/em>Viene riconosciuto il diritto a una pensione di inabilit\u00e0 per i lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate, riconosciute di origine professionale o derivanti da causa di servizio, anche nel caso in cui questi non si trovino in condizioni di assoluta impossibilit\u00e0 di svolgere qualsiasi attivit\u00e0 lavorativa. Il beneficio \u00e8 riconosciuto nel limite di 20 milioni di euro per il 2017 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2018. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate emergano scostamenti rispetto alle risorse finanziarie stanziate, il riconoscimento della pensione \u00e8 differito sulla base di specifici criteri di priorit\u00e0 (et\u00e0, anzianit\u00e0 contributiva, data della domanda) (<strong>comma 250<\/strong>).<\/p>\n<p><em>Aggiustamento finanziario in relazione al c.d. part-time agevolato \u2013 <\/em>Considerato il \u201ctiraggio\u201d inferiore al previsto della misura che prevede la possibile combinazione di part-time e pensionamento parziale, ovvero il cd. <em>part-time agevolato<\/em>, introdotta dalla legge di stabilit\u00e0 per il 2016 a beneficio di lavoratori dipendenti del settore privato in possesso di determinati requisiti anagrafici e contributivi, si riduce il limite massimo di spesa (da 120 a 20 milioni per il 2017 e da 60 a 10 milioni per il 2018) previsto per detta misura. Si ricorda che l\u2019istituto prevede la possibilit\u00e0, mediante accordo con il datore di lavoro, di trasformare da tempo pieno a tempo parziale il rapporto di lavoro, con copertura pensionistica figurativa per la quota di retribuzione perduta e corresponsione al dipendente, da parte del datore di lavoro, di una somma pari alla contribuzione pensionistica che sarebbe stata a carico di quest&#8217;ultimo (relativa alla prestazione lavorativa non effettuata), che non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non \u00e8 assoggettata a contribuzione previdenziale (<strong>comma 233<\/strong>).<\/p>\n<p><em>Assegno straordinario erogato dai fondi di solidariet\u00e0 bilaterali &#8211; <\/em>Per quanto concerne questi fondi, nel settore del credito e in quello del credito cooperativo, si introduce innanzitutto la possibilit\u00e0, mediante modifiche dei relativi atti istitutivi, di corrispondere l&#8217;assegno straordinario per il sostegno del reddito in favore di lavoratori che raggiungano i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni, anzich\u00e9 nei successivi cinque anni; inoltre, si prevede la possibilit\u00e0 di corrispondere, ai lavoratori in possesso dei medesimi requisiti, l&#8217;importo relativo al riscatto o alla ricongiunzione di periodi contributivi precedenti l&#8217;accesso al fondo di solidariet\u00e0, previo versamento delle relative somme (<strong>commi 234-237<\/strong>).<\/p>\n<p><em>Altri benefici fiscali e previdenziali introdotti dalla Camera &#8211; <\/em>Nel corso dell\u2019esame del disegno di legge alla Camera sono state introdotte disposizioni ulteriori volte a: estendere i benefici previdenziali per i centralinisti non vedenti (<strong>comma 209<\/strong>); estendere ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti i benefici fiscali in materia di esenzione dall\u2019imposta sui redditi (<strong>comma 211<\/strong>); agevolare fiscalmente le pensioni a favore dei superstiti, se percepite dagli orfani, prevedendo che concorrono alla formazione del reddito complessivo solo per l\u2019importo eccedente 1.000 euro (<strong>comma 249<\/strong>); definire la quota delle risorse da riversare all\u2019entrata del bilancio dello Stato per le casse di previdenza dei liberi professionisti che negli anni 2011-2014 non hanno adempiuto i vincoli in materia di contenimento della spesa di personale (<strong>comma 370<\/strong>); ed estendere la copertura assicurativa dei soggetti coinvolti in attivit\u00e0 di volontariato a fini di utilit\u00e0 sociale (<strong>commi 86 e 87<\/strong>).<\/p>\n<p><em>Gestione finanziaria dell\u2019Inail e delle Casse di previdenza \u2013 <\/em>Si prevede la possibilit\u00e0 per l&#8217;INAIL di sottoscrivere quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso, dedicati all\u2019attivazione di <em>start-up <\/em>innovative (<strong>comma 82<\/strong>) \u00c8 inoltre prevista la detassazione per i redditi derivanti dagli investimenti a lungo termine (almeno 5 anni) nel capitale delle imprese effettuati dalle casse previdenziali o da fondi pensione nel limite del 5 per cento dei loro <em>asset<\/em> ed \u00e8 contestualmente soppressa per gli stessi soggetti la disciplina del credito d\u2019imposta per gli investimenti infrastrutturali (<strong>comma 83)<\/strong>.<\/p>\n<p><em>Agevolazione fiscale per le operazioni di costituzione, scorporo o fusione di fondi pensione \u2013 <\/em>Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono assoggettate alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro (<strong>commi da 88 a 99<\/strong>). Si riduce l\u2019aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS (portandola al 25% in luogo del 29% per il 2017 e in luogo del 33% a decorrere dal 2018) (<strong>comma 165<\/strong>).<\/p>\n<p><em>Composizione degli organi di indirizzo delle Casse di previdenza dei professionisti<\/em> \u2013 \u00c8 stato infine fissato un limite massimo di 50 membri elettivi dell\u2019organo di indirizzo generale delle Casse previdenziali dei liberi professionisti (<strong>comma 98<\/strong>).<\/p>\n<p><strong>II.3. Misure in materia di politica sociale e per la famiglia<\/strong><\/p>\n<p><em>Istituzione del<\/em> <em>Fondo di sostegno alla natalit\u00e0<\/em> \u2013 Questo fondo viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione di 14 milioni di euro per il 2017, 24 milioni di euro per il 2018, 23 milioni di euro per l\u2019anno 2019, 13 milioni di euro per l\u2019anno 2020 e 6 milioni di euro annui a decorrere dall\u2019anno 2021 (<strong>commi 348-349<\/strong>). Si tratta di un fondo rotativo diretto a favorire l\u2019accesso al credito delle famiglie con uno o pi\u00f9 figli, nati o adottati, a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2017, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari.<\/p>\n<p><em>Premio di natalit\u00e0 o adozione<\/em> \u2013 Viene poi riconosciuto un premio alla nascita, o all\u2019adozione di minore pari ad 800 euro, corrisposto in unica soluzione dall\u2019INPS, a domanda della futura madre, che pu\u00f2 essere richiesto al compimento del settimo mese di gravidanza o all\u2019atto dell\u2019adozione (<strong>comma 353<\/strong>). \u00c8 inoltre istituito un Fondo per l\u2019incremento degli assegni al nucleo familiare dei cittadini italiani lavoratori in un paese membro U.E., in presenza di quattro o pi\u00f9 figli (<strong>comma 599<\/strong>).<\/p>\n<p><em>Buono per l\u2019iscrizione all\u2019asilo nido<\/em> \u2013 Viene istituito, a partire dal 2017, un buono per l\u2019iscrizione in asili nido pubblici o privati, o per l\u2019introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche, di 1.000 euro annui per i nuovi nati dal 2016, previa presentazione di idonea documentazione attestante l\u2019iscrizione, e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private (<strong>comma 355<\/strong>).<\/p>\n<p><em>Proroga del voucher per baby-sitting sostitutivo del congedo di maternit\u00e0 facoltativo<\/em> \u2013 Si dispone inoltre la proroga per il 2017 e 2018 della facolt\u00e0 riconosciuta alla madre lavoratrice, anche autonoma, di richiedere un contributo economico (c.d. <em>voucher<\/em> asili nido o <em>baby-sitting<\/em>) in sostituzione, anche parziale, del congedo parentale (<strong>comma 356<\/strong>).<\/p>\n<p><em>Rifinanziamento del Fondo per la lotta alla povert\u00e0 e all\u2019esclusione sociale<\/em> \u2013 Dal 2017 \u00e8 poi stabilito un incremento a regime di 150 milioni, di questo Fondo istituito dal comma 386 della legge di stabilit\u00e0 2016. Nelle more dell\u2019attuazione dei provvedimenti legislativi finalizzati all&#8217;introduzione di un&#8217;unica misura nazionale di contrasto alla povert\u00e0, correlata alla differenza tra il reddito familiare del beneficiario e la soglia di povert\u00e0 assoluta, e alla razionalizzazione degli strumenti e dei trattamenti esistenti, e nei limiti delle risorse disponibili nel <em>Fondo per la lotta alla povert\u00e0 e all\u2019esclusione sociale<\/em>, viene demandato a un decreto interministeriale l\u2019aggiornamento per il 2017 dei criteri per l\u2019accesso alla misura di contrasto alla povert\u00e0, denominata <em>Sostegno per l\u2019inclusione attiva<\/em> (SIA), anche al fine di ampliare la platea dei beneficiari nel rispetto delle priorit\u00e0 previste dalla legislazione vigente. Il decreto interministeriale definir\u00e0 altres\u00ec le modalit\u00e0 di prosecuzione della sperimentazione dell\u2019assegno di disoccupazione (ASDI), anche mediante eventuale utilizzo di quota parte delle risorse disponibili nel Fondo per la lotta alla povert\u00e0 e all\u2019esclusione sociale (<strong>commi 238-239<\/strong>).<\/p>\n<p><em>Limitazione degli sprechi alimentari \u2013 <\/em>Vanno infine ricordate le disposizioni che prevedono incentivi per l&#8217;acquisto di beni mobili strumentali per favorire la distribuzione gratuita di prodotti alimentari e non alimentari a fini di solidariet\u00e0 sociale e per la limitazione degli sprechi (<strong>commi 59-64<\/strong>).<\/p>\n<p><strong>II.4. Misure per l\u2019occupazione delle persone con disabilit\u00e0<\/strong><\/p>\n<p><em>Riorganizzazione delle risorse finanziarie \u2013 <\/em>Si prevede la riattribuzione delle risorse del <em>Fondo per il diritto al lavoro dei disabili<\/em>, gi\u00e0 trasferite a Regioni e Province autonome e non impegnate a favore dei beneficiari, ai Fondi regionali per l\u2019occupazione dei disabili e prioritariamente utilizzate per finanziare gli incentivi alle assunzioni di persone con disabilit\u00e0 successive al 1\u00b0 gennaio 2015 non coperte dal Fondo per il diritto al lavoro ai disabili (<strong>comma 251<\/strong>).<\/p>\n<p><em>Riutilizzazione di fondi per la cura dei soggetti autistici \u2013 <\/em>Sono autorizzate le risorse del <em>Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico<\/em> non utilizzate per il 2016 che confluiscano per il 2017 nel Fondo medesimo (<strong>commi 360 e 361<\/strong>).<\/p>\n<p><em>Sostegno ai grandi invalidi \u2013<\/em> \u00c8 incrementato il Fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio di 300.000 euro a decorrere dal 2017 (<strong>comma 600<\/strong>).<\/p>\n<p><strong>II.5. Misure mirate a promuovere le pari opportunit\u00e0<\/strong><\/p>\n<p><em>Congedo obbligatorio di paternit\u00e0<\/em> \u2013 Viene prorogato, con uno stanziamento di 20 milioni di euro per il 2017 e 41,2 milioni di euro per il 2018, il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, gi\u00e0 previsto in via sperimentale per gli anni 2013-2016. Il congedo deve essere goduto (anche in via non continuativa) entro i cinque mesi dalla nascita del figlio e la sua durata \u00e8 elevata da 1 a 2 giorni per il 2017 e fino a 4 giorni per il 2018 (elevabili a 5 in sostituzione della madre in relazione al periodo di astensione obbligatoria ad essa spettante) (<strong>comma 354<\/strong>).<\/p>\n<p><em>Diritto all\u2019astensione dal lavoro per le vittime di violenza di genere<\/em> \u2013 Si riconosce alle lavoratrici autonome vittime di violenza di genere il diritto all\u2019astensione dal lavoro nella misura massima di tre mesi con diritto a percepire una indennit\u00e0 giornaliera dell\u201980 per cento del salario minimo (<strong>commi 241 e 242<\/strong>).<\/p>\n<p><em>Rifinanziamento delle azioni positive per la parit\u00e0 di genere<\/em> \u2013 Sono destinate ulteriori risorse per il 2017, nel limite massimo di 20 milioni di euro, al finanziamento delle iniziative per l\u2019attuazione delle politiche delle pari opportunit\u00e0 e non discriminazione, a valere sulle risorse dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali 2014\/2020 (<strong>comma 358<\/strong>). Inoltre, nel corso dell\u2019esame alla Camera dei Deputati, \u00e8 stata aumentata di 5 milioni di euro all\u2019anno nel triennio 2017-2019 la dotazione finanziaria del Fondo per le pari opportunit\u00e0 in favore del Piano d&#8217;azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, per le attivit\u00e0 di sostegno e potenziamento dell\u2019assistenza alle donne vittime di violenza e dei loro figli, attraverso il rafforzamento della rete dei servizi territoriali e dei centri antiviolenza e delle case rifugio (<strong>comma 359<\/strong>).<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>III. OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI SULLE SINGOLE DISPOSIZIONI<\/strong><\/p>\n<p>III.1. In riferimento al nuovo istituto dell\u2019anticipazione del pensionamento (commi da 166 a 178), occorre interrogarsi circa l\u2019opportunit\u00e0 della previsione di un\u2019alternativa secca tra collocazione dell\u2019onere relativo interamente a carico del soggetto interessato, oppure a carico dell\u2019azienda, oppure a carico dell\u2019Erario: occorre valutare anche l\u2019opportunit\u00e0 di prevedere, soprattutto al fine di agevolare processi di ristrutturazione aziendale o la soluzione di situazioni di crisi, sia l&#8217;ipotesi di cofinanziamento, cio\u00e8 di partecipazione al finanziamento a carico di due o di tutti e tre i soggetti, sia l&#8217;ipotesi di un regime agevolato degli incentivi aziendali all&#8217;esodo volontario per i soggetti prossimi al raggiungimento dei requisiti pensionistici al fine di favorire cosi le soluzioni conciliative nelle situazioni di crisi aziendale.<\/p>\n<p>III.2. In riferimento alla questione occupazionale relativa ai lavoratori socialmente utili calabresi (comma 163), \u00e8 necessario che nel testo legislativo non venga utilizzato il termine \u201cstabilizzazione\u201d, stante l\u2019evidente contraddizione con lo strumento cui la disposizione fa riferimento, cio\u00e8 il contratto a termine. Al di l\u00e0 di questa contraddizione <em>in terminis<\/em>, occorre valutare se non sia opportuno destinare piuttosto l\u2019ingente somma stanziata per questo capitolo all&#8217;incentivazione di investimenti produttivi e in infrastrutture, la cui ricaduta sui livelli occupazionali e sulla produttivit\u00e0 del lavoro nella Regione, nel medio e lungo periodo, sarebbe sicuramente superiore rispetto a quella prodotta dalla misura qui in esame.<\/p>\n<p>III.3. In riferimento alla materia del contributo posto a carico dell\u2019impresa che attua un licenziamento (comma 164), si osserva che esso deve essere commisurato all\u2019entit\u00e0 dell\u2019ultima retribuzione, quindi anche dell\u2019orario di lavoro praticato, e correlato pi\u00f9 strettamente alla durata del rapporto di lavoro: \u00e8 irragionevole che il contributo sia uguale nel caso di un rapporto durato tre anni e di un rapporto durato venti anni. Si osserva altres\u00ec che il riproporzionamento del contributo pu\u00f2 essere agevolmente stabilito in modo tale che non ne derivi alcun onere aggiuntivo per l\u2019Erario.<\/p>\n<p>III.4. In riferimento alla materia del cumulo pensionistico contributivo (commi da 195 a 198), si sottolinea la necessit\u00e0 che la disposizione chiarisca meglio il diritto di qualsiasi lavoratore, autonomo o subordinato, di operare la totalizzazione dei propri periodi di contribuzione presso l\u2019istituto prescelto, senza oneri aggiuntivi e senza alcuna limitazione.<\/p>\n<p>III.5. In riferimento alla nuova disciplina degli appalti aventi per oggetto i servizi di call centre (comma 243) occorrer\u00e0 valutare l\u2019opportunit\u00e0 di limitare l\u2019obbligo di precisazione preventiva del luogo dal quale la comunicazione \u00e8 operata alle sole attivit\u00e0 <em>outbound<\/em>, in considerazione del fatto che le attivit\u00e0 <em>inbound<\/em> vedono il call centre in posizione passiva rispetto alla chiamata: appare diverso l\u2019interesse dell\u2019interlocutore nel caso in cui egli sia chiamato per una comunicazione commerciale (qui pu\u00f2 avere senso garantirgli la piena trasparenza circa la provenienza della chiamata), rispetto al caso in cui sia lui a chiamare per ottenere un\u2019informazione al gestore del servizio.<\/p>\n<p>III.6. In riferimento allo sgravio contributivo per i coltivatori diretti di et\u00e0 inferiore ai 40 anni operanti nelle aree economicamente svantaggiate (comma 344), si sottolinea la necessit\u00e0 di una attenta valutazione circa la compatibilit\u00e0 della disposizione con il divieto di discriminazione in ragione dell\u2019et\u00e0 posto dalla direttiva europea n. 2000\/78\/CE, cui d\u00e0 attuazione nel nostro ordinamento il decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 216.<\/p>\n<p>III.7. In riferimento alle misure in tema di anticipazione del pensionamento in favore di soggetti in condizioni particolari (commi da 179 a 186) e per i c.d. lavoratori precoci, (commi da 199-205), si sottolinea la necessit\u00e0 di: <em>a)<\/em> estendere il beneficio pensionistico in favore dei lavoratori con invalidit\u00e0 pari o superiore al 60 per cento, che sulla base della normativa vigente siano privi di altre tutele previdenziali; <em>b)<\/em> escludere i c.d. lavoratori precoci dall&#8217;aumento automatico dell&#8217;et\u00e0 pensionabile dipendente dall&#8217;aumento dell&#8217;aspettativa di vita; <em>c)<\/em> si invita a valutare l&#8217;ipotesi di rivedere le condizioni di accesso all&#8217;anticipazione di chi abbia prevalentemente svolto lavori edili caratterizzati da discontinuit\u00e0 strutturale, con effetti pregiudizievoli per la carriera contributiva.<\/p>\n<p>III.8. In riferimento ai soggetti salvaguardati dall&#8217;incremento dei requisiti pensionistici (commi da 212 a 221), si sottolinea la necessit\u00e0 di prevedere tra i beneficiari della misura, oltre ai lavoratori in congedo che assistono i figli con disabilit\u00e0 grave, tutti coloro che assistono il coniuge, il partner di un&#8217;unione civile, o un parente di primo grado con disabilit\u00e0 grave a norma dell&#8217;articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.<\/p>\n<p>III.9. In riferimento alle misure volte alla promozione dell&#8217;occupazione giovanile (commi da 308 a 313), si suggerisce l&#8217;accoglimento della richiesta proveniente da diverse zone ad alta vocazione turistica di aggiungere una misura consistente nel consentire che i comuni siti in dette zone, a seguito dell&#8217;acquisizione della necessaria provvista messa a disposizione di sponsor privati, e dunque senza oneri aggiuntivi per le finanze municipali, assumano con contratto a termine stagionali o infrastagionali giovani da adibire a servizi pubblici non essenziali, come quelli di accoglienza, custodia e vigilanza su beni e strutture aperte al pubblico, e simili. Si suggerisce altres\u00ec, di prevedere una ulteriore riduzione dell&#8217;incidenza del fattore lavoro sul calcolo dell&#8217;IRAP includendovi i lavoratori stagionali, al fine di evitare che questi ultimi determinino una tassazione dell\u2019impresa superiore rispetto a quella derivante dall\u2019utilizzazione di lavoratori assunti a tempo indeterminato.<\/p>\n<p>III.10. In riferimento alla misura in materia di Casse di previdenza per i liberi professionisti (comma 370), si sottolinea la necessit\u00e0 di valutare l&#8217;opportunit\u00e0 di affiancarle una misura ulteriore di agevolazione, estesa a tutti i lavoratori autonomi, consistente nel rendere deducibili dal reddito imponibili i contributi pagati per forme di assistenza sanitaria integrativa, entro un limite opportunamente determinato.<\/p>\n<p>________________<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a>\u00a0\u00a0 Si ricorda che il contratto di solidariet\u00e0 (di tipo difensivo), in base alla nuova disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, di cui al D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, \u00e8 confluito nell&#8217;\u00e0mbito del trattamento straordinario di integrazione salariale e costituisce una delle causali del medesimo trattamento.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>DECONTRIBUZIONE TOTALE PER L&#8217;ASSUNZIONE DEI GIOVANI ALL&#8217;ESITO DELL&#8217;ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, ANTICIPO PENSIONISTICO, MISURE DI SOSTEGNO PER LA FAMIGLIA E LE PERSONE IN STATO DI INDIGENZA Relazione che ho svolto alla Commissione 11ma, Lavoro e Politiche sociali, il 6 dicembre 2016, sul disegno di legge del Governo n. 2611\/2016, Legge di Bilancio 2017 &#8211; In argomento v. [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[25,9,31],"tags":[],"class_list":["post-43008","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-interventi","category-21-lavoro","category-welfare"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/43008","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=43008"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/43008\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=43008"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=43008"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=43008"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}