
{"id":43055,"date":"2016-12-11T16:16:58","date_gmt":"2016-12-11T15:16:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=43055"},"modified":"2016-12-12T10:15:14","modified_gmt":"2016-12-12T09:15:14","slug":"la-pagella-al-governo-renzi-sul-lavoro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=43055","title":{"rendered":"LA PAGELLA AL GOVERNO RENZI SUL LAVORO"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">VOTI ECCELLENTI SU DIVERSE PARTI MOLTO IMPORTANTI DEL <em>JOBS ACT<\/em>; BUONI ANCHE SU INCENTIVI ALLA PRODUTTIVIT\u00c0 E AL WELFARE AZIENDALE; MA ALCUNI VOTI NEGATIVI DOVE SI \u00c8 LASCIATA LA PENNA IN MANO AI NEMICI DELLA SEMPLIFICAZIONE; E UN VOTO PESSIMO PER L\u2019IMPLEMENTAZIONE DEL CAPITOLO SUI SERVIZI PER L\u2019IMPIEGO<\/span><\/p>\n<p><em>Una valutazione analitica dei provvedimenti legislativi adottati dal Governo Renzi nei suoi tre anni di vita, 9 dicembre 2016 \u2013 In argomento v. anche i documenti e gli interventi raccolti nella seconda parte del <\/em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=1079\">Portale della riforma del lavoro<\/a><em>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/em><!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #993300;\"><strong><a style=\"color: #993300;\" href=\"http:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2014\/05\/19\/14A03891\/sg\">Decreto-legge 20 marzo 2014 n. 34<\/a> sui CONTRATTI A TERMINE<\/strong><\/span><br \/>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-43059 alignright\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/otto-150x150.png\" alt=\"otto\" width=\"132\" height=\"132\" \/>Costituisce la prima iniziativa del Governo Renzi in materia di lavoro. Dei tre limiti al contratto a termine di cui l\u2019UE impone di adottare almeno uno (controllo sul motivo, contingentamento rispetto all\u2019organico aziendale e limite temporale) il decreto abbandona quello precedentemente in vigore, cio\u00e8 il controllo sul motivo, sostituendolo con gli altri due. La considero una scelta ottima, perch\u00e9 il controllo sul motivo del contratto a termine lasciava una amplissima discrezionalit\u00e0 al giudice, generando una notevole incertezza sull\u2019esito dei giudizi, che si traduceva in un tasso molto alto di contenzioso. Infatti, a seguito dell&#8217;emanazione del decreto, il tasso di contenzioso su questa materia si \u00e8 drasticamente abbassato. La riforma sarebbe stata perfetta se fosse stato ammesso senza limiti il contratto a termine di lunga durata (per esempio: durata minima di tre anni) per il settore della ricerca. In sede di conversione in legge, in Senato viene aggiunto all\u2019articolo 1 del decreo un comma dove si legge che la nuova disciplina \u00e8 introdotta &#8220;nelle more dell&#8217;adozione di un testo unico semplificato della disciplina dei rapporti di lavoro con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescenti\u201d: \u00e8 il preannuncio di una incisiva riscrittura del disegno di legge-delega n. 1428, che in quelle stesse settimane incominciava il suo iter nello stesso ramo del Parlamento.<br \/>\n<strong>Voto: 8<\/strong><\/p>\n<p><span style=\"color: #993300;\"><strong><a style=\"color: #993300;\" href=\"http:\/\/www.senato.it\/service\/PDF\/PDFServer\/BGT\/00759870.pdf\">Disegno di legge-delega 3 aprile 2014 n. 1428<\/a> per il JOBS ACT (testo originario)<\/strong><\/span><br \/>\n<span style=\"color: #993300;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-43060 alignleft\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/quattro-150x150.png\" alt=\"quattro\" width=\"132\" height=\"132\" \/><\/span>\u00c8 quello da cui deve nascere la riforma complessiva. Il nuovo ministro del Lavoro ne affida la confezione agli uffici del ministero, i quali lo redigono in burocratese, curando che sui punti pi\u00f9 politicamente controversi sia il pi\u00f9 fumoso possibile. In particolare, non dice niente di rilevante, o comunque di preciso, in materia di disciplina dei licenziamenti e di semplificazione della disciplina del rapporto di lavoro. Indica invece la direzione giusta in cui muoversi sul terreno degli ammortizzatori sociali. Su quello dei servizi al mercato e delle politiche attive del lavoro si limita a prevedere la costituzione di una nuova agenzia centrale cui attribuirne la gestione, senza indicarne i nuovi criteri. Decisamente insufficiente.<br \/>\n<strong>Voto: 4<\/strong><\/p>\n<p><span style=\"color: #993300;\"><strong><a style=\"color: #993300;\" href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014;183\">Legge-delega 10 dicembre 2014 n. 183<\/a> per il JOBS ACT (d.d.l. n. 1428, come modificato, integrato e approvato in via definitiva dal Parlamento)<\/strong><\/span><br \/>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-43061 alignright\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/Nove-150x150.jpg\" alt=\"Nove\" width=\"128\" height=\"128\" \/>Pur non spingendosi a prevedere l\u2019emanazione del nuovo <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=36708\"><em>Codice semplificato del lavoro<\/em><\/a>, contiene tuttavia principi di delega precisi e incisivi per l\u2019emanazione di una nuova disciplina semplificata del rapporto di lavoro subordinato e in particolare del mutamento delle mansioni, un adeguamento della disciplina dei controlli alle nuove tecnologie; stessa cosa in materia di disciplina dei licenziamenti, dove l\u2019indicazione \u00e8 inequivoca nella direzione del passaggio da un regime di <em>job property<\/em> a uno basato su di una <em>liabilitty rule<\/em>.<br \/>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-41990 alignleft\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/jobs-act-150x83.jpg\" alt=\"jobs act\" width=\"234\" height=\"129\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/jobs-act-150x83.jpg 150w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/jobs-act-300x166.jpg 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/jobs-act.jpg 302w\" sizes=\"auto, (max-width: 234px) 100vw, 234px\" \/> In materia di servizi al mercato del lavoro e di politiche attive del lavoro precisa la delega prevedendo esplicitamente un sistema caratterizzato dalla cooperazione tra servizio pubblico e operatori privati specializzati, accreditati secondo un criterio unico nazionale, basato sul metodo del contratto di ricollocazione, che ha per oggetto un servizio di assistenza intensiva remunerato a risultato. Istituisce un nuovo trattamento di disoccupazione che amplia il campo di applicazione, aumenta l\u2019entit\u00e0 e la durata di quello istituito con la legge Fornero n. 92\/2012. Prevede l\u2019unificazione dei servizi ispettivi del lavoro, fino ad allora divisi tra Inps, Inail e ministero.<br \/>\n<strong>Voto: 9<\/strong><\/p>\n<p><span style=\"color: #993300;\"><strong><a style=\"color: #993300;\" href=\"http:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2014\/12\/29\/14G00203\/sg\">Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (finanziaria 2015)<\/a>: DECONTRIBUZIONE TOTALE PER LE NUOVE ASSUNZIONI STABILI<br \/>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-43059 alignleft\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/otto-150x150.png\" alt=\"otto\" width=\"133\" height=\"133\" \/><\/strong><\/span>Istituisce un forte incentivo \u2013 decontribuzione totale per tre anni \u2013 per le assunzioni a tempo indeterminato stipulate nel corso del 2015 (per i primi due mesi dell\u2019anno assoggettate alla vecchia disciplina dei licenziamenti, dal 7 marzo assoggettate alla nuova: i c.d. \u201ccontratti a tutele crescenti\u201d), incentivo destinato a ridursi per le assunzioni stabili stipulate nel corso del 2016: decontribuzione si riduce al 40% per la durata di due soli anni. <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=42958\">L\u2019incentivo ha sicuramente causato una forte anticipazione al 2015 di assunzioni stabili che altrimenti si sarebbero collocate nel 2016<\/a>, il che non costituisce certo un male dal punto di vista dell\u2019interesse dei lavoratori; ma l\u2019aumento dell\u2019occupazione, e in particolare di quella stabile, \u00e8 continuato anche nel 2016, pur se in modo pi\u00f9 rallentato.<br \/>\nImpossibile dire con precisione quanto sia stato l\u2019incentivo economico a contribuire a alla brusca inversione di tendenza rispetto a quasi mezzo secolo di costante riduzione della quota di assunzioni stabili sul totale, e quanto invece abbia contribuito la riforma dei licenziamenti entrata in vigore il 7 marzo; diversi indizi inducono a pensare che la combinazione delle due misure abbia prodotto un risultato superiore rispetto a quello che ciascuna delle due avrebbe prodotto da sola. Quello che \u00e8 certo \u00e8 che quella combinazione ha operato efficacemente come <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=41946\">un defibrillatore su di un organismo infartuato<\/a>, aiutando a innescare una crescita economica, che comunque richiede altri fattori macroeconomici per rafforzarsi. Certo, si sarebbero potuti mettere in campo anche incentivi pi\u00f9 selettivi, pi\u00f9 precisamente mirati all\u2019occupazione incrementale; ma, appunto, tra il 2014 e il 2015 il mercato del lavoro italiano aveva bisogno soprattutto dello scossone di una drastica riduzione del costo del lavoro stabile in forma di riduzione delle imposte e della contribuzione sulle buste paga. E lo ha avuto.<br \/>\n<strong>Voto:<\/strong> <strong>8<\/strong><\/p>\n<p><span style=\"color: #993300;\"><strong><a style=\"color: #993300;\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=37092\">Decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22<\/a>: RIFORMA DEL TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE<\/strong><\/span><br \/>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-43061 alignright\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/Nove-150x150.jpg\" alt=\"Nove\" width=\"122\" height=\"122\" \/>Attua in modo inappuntabile e con grande tempestivit\u00e0, per i nuovi assunti, la delega legislativa contenuta nella legge n. 183\/2014: per la prima volta in Italia si instaura un unico trattamento di disoccupazione di natura previdenziale \u2013 la NASpI \u2013 uguale per tutti i lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori domestici e gli apprendisti, che in precedenza non ne avevano mai goduto), con standard di entit\u00e0 e di durata che reggono benissimo il confronto con i migliori esempi disponibili nel panorama OECD. Contiene, ma ancora soltanto in embrione, il sistema complementare di trattamento di natura assistenziale destinato a scattare nel caso in cui la disoccupazione perduri oltre il termine di durata della NASpI. Conferisce per la prima volta un riconoscimento pieno al nuovo istituto del <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=29934\">contratto di ricollocazione<\/a>, colonna portante di un sistema basato sulla collaborazione tra servizio pubblico e operatori privati specializzati accreditati e sulla regola per cui il servizio \u00e8 retribuito a risultato ottenuto; ma la disciplina del nuovo istituto \u00e8 incompleta.<br \/>\n<strong>Voto: 9<\/strong><\/p>\n<p><span style=\"color: #993300;\"><strong><a style=\"color: #993300;\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=37086\">Decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 23<\/a>: NUOVA DISCPLINA DEI LICENZIAMENTI<\/strong><\/span><br \/>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-43061 alignleft\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/Nove-150x150.jpg\" alt=\"Nove\" width=\"130\" height=\"130\" \/>Attua in modo inappuntabile e con grande tempestivit\u00e0 la delega legislativa in materia di nuova disciplina dei licenziamenti, completando per i nuovi asssunti la riforma avviata con la legge Fornero n.92\/2012 e dunque realizzando compiutamente il passaggio dal regime di <em>job property<\/em> a quello fondato su di una <em>liability rule<\/em>, istituendo un meccanismo ben congegnato volto a incentivare la soluzione non giudiziale delle controversie sulla giustificatezza del licenziamento, e \u2013 non ultimo per importanza \u2013 salvaguardando la coerenza, nel nuovo sistema, tra disciplina dei .licenziamenti individuali e dei collettivi. \u00c8 redatto in forma chiarissima, concisa, non inficiata da zone oscure frutto di compromesso tra parti politiche contrapposte, efficacemente orientata alla riduzione del contenzioso giudiziale sulla materia (obiettivo che i primi dati disponibili sembrano confermare essere stato raggiunto). Resta qualche incertezza (superabile per\u00f2 agevolmente con una interpretazione sistematica) sulla sanzione applicabile al licenziamento del lavoratore in prova in caso di invalidit\u00e0 del patto di prova, e al caso del licenziamento per superamento del comporto di malattia, quando il comporto non risulti superato. Nel testo definitivo <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=33949\" target=\"_blank\"><em>scompare<\/em> il comma 3 dell&#8217;articolo 1, che compariva in una precedente stesura<\/a>, a norma del quale la nuova disciplina non avrebbe dovuto applicarsi nel settore pubblico; l&#8217;assenza di questa disposizione &#8211; a dispetto di quanto sostenuto in seguito dai ministri del Lavoro e della Funzione pubblica &#8211; fa s\u00ec che la nuova disciplina debba, sul piano logico-sistematico, considerarsi <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=40736\" target=\"_blank\">applicabile, in base al T.U. del pubblico impiego, anche ai dipendenti dello Stato, enti locali e altri enti pubblici<\/a>.<br \/>\nVoto: <strong>9<\/strong><\/p>\n<p><span style=\"color: #993300;\"><strong><a style=\"color: #993300;\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=37095\">Decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 80<\/a>, in materia di CONGEDI PARENTALI<\/strong><\/span><br \/>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-43062 alignright\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/cinque-150x150.png\" alt=\"cinque\" width=\"135\" height=\"135\" \/>Contiene disposizioni sperimentali di ampliamento dei congedi per motivi parentali, per la durata di un solo anno, delle quali \u00e8 probabile l\u2019abbandono. Oltretutto nella redazione del testo ritorna il vecchio linguaggio legislativo incomprensibile per il grande pubblico e difficilissimo anche per gli addetti ai lavori. L\u2019intendimento originario era buono, ma l\u2019attuazione \u00e8 ancora alla vecchia maniera; e il tempo della sperimentazione delle nuove norme \u00e8 stato cos\u00ec breve \u2013 anche in considerazione della scarsissima pubblicit\u00e0 che \u00e8 stata loro data \u2013 che non \u00e8 stato possibile valutarne l\u2019impatto.<br \/>\n<strong>Voto: 5<\/strong><\/p>\n<p><span style=\"color: #993300;\"><strong><a style=\"color: #993300;\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=37099\">Decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81<\/a>, <strong>RIORDINO <\/strong>E<strong> SEMPLIFICAZIONE<\/strong><\/strong> <\/span><strong><span style=\"color: #993300;\">CONTRATTUALE IN MATERIA DI LAVORO PARASUBORDINATO, MANSIONI, PART-TIME, APPRENDISTATO, LAVORO ACCESSORIO<\/span><br \/>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-43059 alignleft\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/otto-150x150.png\" alt=\"otto\" width=\"136\" height=\"136\" \/><\/strong>Realizza un primo passo verso l\u2019obiettivo del <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=36708\"><em>Codice semplificato del lavoro<\/em><\/a>, costituendo un testo unico delle norme in vigore su queste materie (cui si aggiungono anche somministrazione e lavoro intermittente), redatto con un notevole impegno di concisione e chiarezza, oltre che con abrogazione esplicita delle fonti che vengono sostituite. Traccia una nuova linea di confine tra l\u2019area nella quale si applica il diritto del lavoro dipendente e quella in cui si applica quello del lavoro autonomo, che a mio avviso lascia fuori dall\u2019area protetta qualche situazione di effettiva dipendenza economica di troppo, ma ha il pregio di una maggiore chiarezza e facilit\u00e0 di applicazione rispetto al passato. Ottima la riformulazione della disciplina del mutamento di mansioni. La nuova disciplina del lavoro accessorio (retribuito con i buoni-lavoro, i c.d. <em>vouchers<\/em>), che ne allarga l\u2019area della fruibilit\u00e0, determina un\u2019esplosione di questa forma di pagamento della retribuzione (un milione e mezzo di ore di lavoro pagate in questo modo, nel primo anno di applicazione), che suscita allarme a sinistra; ma poich\u00e9 questo aumento si accompagna con un aumento notevole del numero delle assunzioni regolari (nel biennio 2015-2016 circa 1,2 milioni in pi\u00f9 rispetto al biennio 2013-2014, di cui 815.089 a tempo indeterminato, il resto a termine), appare poco probabile che si sia trattato di una erosione ai danni del lavoro regolare.<br \/>\n<strong>Voto: 8<\/strong><\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #993300;\"><a style=\"color: #993300;\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=37128\">Decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148<\/a>, CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI E FONDI DI SOLIDARIET\u00c0<\/span><br \/>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-43059 alignright\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/otto-150x150.png\" alt=\"otto\" width=\"131\" height=\"131\" \/><\/strong>Realizza anch\u2019esso, sul versante dell\u2019integrazione salariale, un primo passo verso l\u2019obiettivo del <em>Codice semplificato del lavoro<\/em>, costituendo un testo unico delle norme in vigore su questa materia, con abrogazione delle fonti precedenti. <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=36177\">Deve leggersi in stretta coniugazione con il d.lgs. n. 22<\/a> dello stesso anno, contenente la nuova disciplina del trattamento universale di disoccupazione: la combinazione dei due decreti realizza l\u2019obiettivo di impedire l\u2019uso \u2013 in passato diffusissimo \u2013 della Cassa integrazione in sostituzione del trattamento di disoccupazione, per mascherare situazioni di effettiva disoccupazione. Ora si deve sperare che non si torni alla politica, inaugurata durante la grande crisi, della \u201cCassa integrazione in deroga\u201d, cio\u00e8 che i Governi futuri tengano fede all\u2019impegno assunto con questa riforma, nel senso di affrontare le situazioni di disoccupazione con gli strumenti appropriati e non fingendo che i rapporti di lavoro restino in vita anche contro l\u2019evidenza. La parte relativa ai fondi di solidariet\u00e0 ne razionalizza la disciplina allargandone gli spazi operativi. Qualche prolissit\u00e0 di troppo e qualche concessione al burocratese.<br \/>\n<strong>Voto:<\/strong> <strong>8<\/strong><\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #993300;\"><a style=\"color: #993300;\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=37130\">Decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 149<\/a>: UNIFICAZIONE DEI SERVIZI ISPETTIVI<\/span><br \/>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-43063 alignleft\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/6-150x150.png\" alt=\"6\" width=\"132\" height=\"132\" \/><\/strong>L\u2019idea \u00e8 giustissima. L\u2019attuazione non limpidissima, dal momento che non \u00e8 stato creato un ruolo unico degli ispettori, ma una unificazione soltanto funzionale, senza abolizione e fusione in un unico ruolo di quelli dell\u2019Ispettorato che fa capo all\u2019Inail, di quello che fa capo all\u2019Inps e di quello che fa capo al ministero del Lavoro. Il che, per un verso, conferma indebitamente il prevalere dell\u2019interesse sindacale alla conservazione del vecchio assetto delle retribuzioni e delle carriere rispetto all\u2019esigenza di rendere pi\u00f9 facilmente ristrutturabile e organizzabile la funzione unificata. Per altro verso rende pi\u00f9 facilmente reversibile la riforma: pi\u00f9 esposta al cambiamento del vento politico e al prevalere degli interessi di questa o quella parrocchia amministrativa.<br \/>\n<strong>Voto: 6<\/strong><\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #993300;\"><a style=\"color: #993300;\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=37125\">Decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150<\/a>: NUOVI SERVIZI NEL MERCATO DEL LAVORO<\/span><br \/>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright wp-image-43064\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/sette-150x150.png\" alt=\"sette\" width=\"135\" height=\"135\" \/><\/strong>Il decreto fa un passetto indietro in materia di ricollocazione, abrogando la norma contenuta in proposito nel d.lgs. n. 22\/2015 (v. sopra) e ridisciplinando la materia senza pi\u00f9 parlare di \u201ccontratto\u201d (viene cos\u00ec meno nel rapporto tra agenzia e disoccupato un elemento negoziale importante e fortemente innovativo), bens\u00ec soltanto di \u201cassegno di ricollocazione\u201d. La cosa sarebbe stata anche accettabile, se non fosse che il decreto attribuisce un vero e proprio diritto perfetto all\u2019\u201cassegno di ricollocazione\u201d a tutti i percettori della NASpI \u2013 entrata in vigore il 1\u00b0 maggio 2015 \u2013 da pi\u00f9 di quattro mesi: il che avrebbe implicato che dal 1\u00b0 settembre (cio\u00e8 da due settimane <em>prima<\/em> dell\u2019entrata in vigore di questo stesso decreto!) il sistema fosse gi\u00e0 in grado di far funzionare questa misura.<br \/>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-42979 alignleft\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/ANPAL-150x56.png\" alt=\"ANPAL\" width=\"284\" height=\"106\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/ANPAL-150x56.png 150w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/ANPAL-300x112.png 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/ANPAL.png 366w\" sizes=\"auto, (max-width: 284px) 100vw, 284px\" \/> Per farla funzionare viene istituita, con una anticipazione della riforma costituzionale in corso di discussione in Parlamento sulla quale viene ottenuto il consenso di tutte le Regioni, l\u2019<a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=39113\">Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL)<\/a>, a capo della quale viene nominato il prof. Maurizio Del Conte: ottima scelta.<br \/>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-43065 alignleft\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/due-150x150.png\" alt=\"due\" width=\"119\" height=\"119\" \/>Il problema \u00e8 che a costituire la struttura operativa dell\u2019Agenzia viene destinato, oltre all\u2019intera struttura di Italia Lavoro s.p.a. controllata al 100 per cento dal ministero, che si trasforma in ANPAL s.p.a., anche un pezzo pari pari della Direzione generale del ministero, quella appunto delle politiche attive; con la clausola non scritta ma rigorosamente applicata per cui ogni dipendente formalmente trasferito all\u2019Agenzia resta, in realt\u00e0, al posto in cui ha sempre lavorato, nella stessa stanza e alla stessa scrivania, con lo stesso direttore generale di prima che diventa direttore generale della nuova agenzia. Quel che \u00e8 peggio \u00e8 che, nel frattempo, nessuno si occupa dei centri per l\u2019impiego, i quali fino alla fine del 2014 avevano fatto capo alle Provincie, ma ora mancano di una guida, di una riorganizzazione, di una riqualificazione in relazione ai nuovi compiti che la riforma affida loro; il ministero mira soltanto a scaricarli di nuovo sulle Regioni, stipulando con esse alla fine del 2015 apposite convenzioni prive di un apprezzabile contenuto operativo: di fatto nessuna azione viene posta in essere per dare loro sostegno e indirizzo, se si escludono le iniziative isolate di un numero molto esiguo di Regioni che hanno preso a occuparsene per davvero. Una <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=37349\">interpellanza al ministro del Lavoro del 3 novembre 2015<\/a>, firmata da tutti i membri Pd della Commissione Lavoro del Senato e diversi altri, viene lasciata senza alcuna risposta. Ciliegina sulla torta: nel consiglio di amministrazione dell\u2019ANPAL viene messa Gianna Pentenero, assessore al Lavoro del Piemonte, nella campagna referendaria attiva propagandista per il No: cio\u00e8 per l\u2019esito che determina la restituzione alle Regioni delle competenze accorpate alla neo-costituita agenzia <strong>nazionale.<\/strong> Fatto sta che, a un anno e tre mesi dall\u2019emanazione del decreto istitutivo, l\u2019ANPAL non ha ancora erogato un solo assegno di ricollocazione, <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=37740\">le convenzioni tra ministero e Regioni sono scadute senza essere rinnovate e i centri per l\u2019impiego sono allo sbando<\/a>. Il futuro, per questo capitolo della riforma, \u00e8 ancora molto fosco.<br \/>\n<strong>Voto per il contenuto legislativo: 7<br \/>\nVoto per l\u2019implementazione da parte del ministero: 2<\/strong><\/p>\n<p><span style=\"color: #993300;\"><strong><a style=\"color: #993300;\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=37123\">Decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 151<\/a>: COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO, CONTROLLI A DISTANZA, DIMISSIONI, PARI OPPORTUNIT\u00c0 <em>ET AL.<\/em><\/strong><\/span><br \/>\n\u00c8 formalmente intitolato a \u201crazionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunit\u00e0\u201d, ma in realt\u00e0 \u00e8 il <em>refugium peccatorum<\/em>, dove vengono infilate tutte le norme che, nel gran lavoro di attuazione della delega \u2013 compiuto, per la verit\u00e0, con grande impegno perch\u00e9 quasi nulla della delega rimanesse inattuato \u2013, era rimasto indietro. Cos\u00ec, per esempio, logica avrebbe voluto che le nuove norme in materia di collocamento obbligatorio dei soggetti con disabilit\u00e0 venissero inserite nel d.lgs. n. 150, e che quelle sulle dimissioni e sui controlli a distanza venissero inserite nel d.lgs. n. 81. In questo modo non si favorisce la leggibilit\u00e0 dei testi legislativi, che presuppone anche un minimo di ordine nella distribuzione delle norme. Detto questo, va per\u00f2 anche detto che il Governo-legislatore ha un\u2019attenuante per questo difetto nell\u2019adempimento della delega: in nove mesi, quanti ne sono trascorsi fra l\u2019emanazione della legge-delega e l\u2019emanazione di questo ultimo decreto, ha riscritto da cima a fondo l\u2019intero diritto del lavoro. Lo si poteva fare meglio; ma il bilancio mi sembra comunque largamente positivo.<br \/>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-43064\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/sette-150x150.png\" alt=\"sette\" width=\"91\" height=\"91\" \/>Quanto al merito delle disposizioni contenute in questo decreto, mi sembra apprezzabile per il contenuto dispositivo la nuova disciplina del collocamento obbligatorio, anche se \u00e8 scritta nel vecchio linguaggio burocratese prolisso e di difficile lettura.<br \/>\n<span style=\"color: #000000;\"><strong>Voto: 7<\/strong><\/span><br \/>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright wp-image-43061\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/Nove-150x150.jpg\" alt=\"Nove\" width=\"96\" height=\"96\" \/>Ottima la nuova norma sui controlli a distanza, che non fa altro se non aggiornare al 2015 una norma scritta mezzo secolo prima, quando negli uffici non esistevano neppure le fotocopiatrici e il telefax. Non riduce affatto la protezione della dignit\u00e0 e riservatezza dei lavoratori, anzi per almeno un aspetto la rafforza.<br \/>\n<span style=\"color: #000000;\"><strong>Voto: 9<\/strong><\/span><br \/>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-43066 alignleft\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/uno.png\" alt=\"uno\" width=\"87\" height=\"87\" \/>Pessima, invece, la nuova norma sul recesso del lavoratore dal rapporto, che per impedire l\u2019abuso delle \u201cdimissioni in bianco\u201d, invece di adottare <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=267\">i mezzi pi\u00f9 semplici ed efficaci a disposizione<\/a>, complica la vita in modo inaudito (e senza uguali al mondo) alla generalit\u00e0 dei datori e prestatori di lavoro. L\u2019unica giustificazione per questo grosso neo nella riforma \u00e8 che, nel clima politico infuocato in cui i decreti attuativi hanno dovuto essere redatti, era inevitabile concedere qualcosa alla parte politica che, in seno alla maggioranza, avversava l\u2019intera riforma; visto in questa luce, il neo della nuova disciplina complicatissima di un atto che potrebbe essere semplicissimo, come quello delle dimissioni, \u00e8 a ben vedere un prezzo minimo che ci si pu\u00f2 concedere di pagare; ma il voto non pu\u00f2 che essere drasticamente negativo.<br \/>\n<span style=\"color: #000000;\"><strong>Voto: 1<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #993300;\"><strong><span style=\"color: #993300;\"><a style=\"color: #993300;\" href=\"http:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2015\/12\/30\/15G00222\/sg\" target=\"_blank\">Legge 28 dicembre 2015 n. 208<\/a><\/span>, c.d. legge di stabilit\u00e0 2016: MISURE PER INCENTIVARE LA PRODUTTIVIT\u00c0 E IL WELFARE AZIENDALE<br \/>\n<\/strong><\/span><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-43059\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/otto-150x150.png\" alt=\"otto\" width=\"95\" height=\"95\" \/>La legge finanziaria per il 2016 si segnala per le nuove norme sulla disciplina del premio di produttivit\u00e0 e la promozione welfare aziendale. Con la riscrittura dell\u2019articolo 51\u00a0 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, da un lato si rafforza il ruolo della contrattazione collettiva decentrata, dall\u2019altro si prosegue sulla strada della riduzione del costo del lavoro. Inedito l\u2019impatto sulle relazioni industriali prodotto da nuove misure fiscali volte a rafforzare la partecipazione dei lavoratori in azienda (per i contenuti pi\u00f9 in dettaglio v. infra, in riferimento alla legge di Bilancio 2017). Si segnala in particolare l&#8217;attribuzione al singolo lavoratore della facolt\u00e0 di convertire il premio di risultato, disciplinato dalla contrattazione decentrata, in una forma a sua scelta di <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=41482\" target=\"_blank\">welfare aziendale, con l&#8217;effetto della detassazione totale<\/a>.<\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #993300;\"><a style=\"color: #993300;\" href=\"http:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2016\/10\/7\/16G00198\/sg\" target=\"_blank\">Decreto legislativo 24 settembre 2016 n. 185<\/a>, recante CORREZIONI AI DECRETI ATTUATIVI DELLA RIFORMA<\/span><br \/>\n<\/strong><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright wp-image-43073\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/10-150x150.png\" alt=\"10\" width=\"105\" height=\"105\" \/>Questo decreto, che contenendo mere messe a punto non meriterebbe di essere menzionato in questa sede, merita invece una segnalazione per una cosa che esso <em>non<\/em> contiene. Il Governo, volendo escludere che la nuova disciplina delle dimissioni si applichi anche nel settore pubblico, provvede a dirlo esplicitamente; ma \u2013 nonostante tutte le polemiche sviluppatesi anche in epoca molto recente \u2013 volutamente si guarda bene dal fare altrettanto in riferimento alla nuova disciplina dei licenziamenti, cos\u00ec confermando l\u2019applicabilit\u00e0 di questa anche nel settore pubblico. E il decreto \u00e8 significativamente sottoscritto anche dal ministro della Funzione pubblica Madia. Poich\u00e9 non solo il decreto originario n. 23\/2015 ma ora anche il decreto correttivo su questo punto tace, ne risulta confermato che il legislatore delegato <em>non<\/em> ha inteso differenziare la disciplina del licenziamento applicabile ai nuovi assunti nelle amministrazioni pubbliche, rispetto a quella applicabile ai nuovi assunti nelle aziende private.<br \/>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-43060\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/quattro-150x150.png\" alt=\"quattro\" width=\"95\" height=\"95\" \/>Il decreto modifica il d.lgs. n. 81 per rendere maggiormente &#8220;tracciabile&#8221; il ricorso al lavoro accessorio; e il d.lgs. n. 151\/2015 sui servizi ispettivi e l\u2019apparato sanzionatorio. Si tratta in entrambi i casi di aggiustamenti ragionevoli. Meno apprezzabili alcuni segnali di ritorno al passato in materia di Cassa integrazione e disoccupazione: il decreto modifica i d.lgs. n. 22 e 148\/2015 con l\u2019intento di ammorbidire il rigore della disciplina sugli ammortizzatori sociali, e il d.lgs. n. 150 in tema di disoccupazione e di compiti e le funzioni dell&#8217;ANPAL.<br \/>\n<strong>Voto per l&#8217;omissione della deroga per il settore pubblico in materia di licenziamenti: 10<br \/>\nVoto per i segnali di ritorno al passato in materia di Cig e disoccupazione: 4<\/strong><\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #993300;\"><a style=\"color: #993300;\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=41576\">Disegno di legge n. 2233 approvato dal Senato il 27 ottobre 2016<\/a> sul LAVORO AUTONOMO E IL \u201cLAVORO AGILE\u201d<\/span><br \/>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-43059 alignright\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/otto-150x150.png\" alt=\"otto\" width=\"113\" height=\"113\" \/><\/strong>La prima parte del provvedimento segna una tappa legislativa importante, assicurando ai lavoratori autonomi agevolazioni fiscali e provvidenze molto opportune. Il voto largamente positivo premia anche il primo provvedimento legislativo, nella storia della Repubblica, interamente dedicato ad affrontare i problemi del lavoro autonomo, nel rispetto della sua diversit\u00e0 rispetto al lavoro dipendente.<br \/>\n<strong>Voto sulla parte relativa al lavoro autonomo: 8<br \/>\n<\/strong><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-43067 alignleft\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/tre.png\" alt=\"tre\" width=\"96\" height=\"96\" \/> Gravi perplessit\u00e0 sorgono invece sulla parte dedicata al \u201clavoro agile\u201d, cio\u00e8 all\u2019attivit\u00e0 del lavoratore subordinato svolta al di fuori del perimetro dell\u2019azienda e senza vincoli di orario. Che ci si proponga di promuovere e tutelare questa modalit\u00e0 di lavoro \u00e8 bene; purch\u00e9 con disposizioni che ne preservino il carattere di \u201cagilit\u00e0\u201d. Non lo si preserva se l\u2019accordo in proposito tra le parti viene appesantito con costi di transazione superflui. Passi l\u2019obbligo di stipulare l\u2019accordo in forma scritta; ma se si impone che anche nella parte della prestazione svolta dal lavoratore dove e quando gli pare vengano rispettati i limiti d\u2019orario, si mostra di non avere messo bene a fuoco la peculiarit\u00e0 di questa forma di organizzazione del lavoro. Se si richiede che l\u2019atto scritto definisca anche \u201cle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro\u201d (articolo 16), si obbliga l\u2019imprenditore ad avvalersi di un consulente. E si allarga la materia del possibile contenzioso giudiziale. L\u2019articolo 19 prevede, poi, l\u2019obbligo per l\u2019imprenditore di consegnare \u201cal lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un\u2019informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalit\u00e0 di esecuzione del rapporto di lavoro\u201d: altre scartoffie, altro lavoro per consulenti, avvocati, ispettori e giudici. Costi di transazione inutili, perch\u00e9 il lavoro agile non presenta di per s\u00e9 alcun rischio aggiuntivo rispetto al lavoro svolto in azienda. La realt\u00e0 \u00e8 che non perdiamo occasione per promettere agli operatori economici semplificazione normativa e abolizione degli adempimenti inutili, ma \u2013 se si eccettua la maggior parte dei decreti del 2015 \u2013 ogni volta che il legislatore si occupa di lavoro scattano come un riflesso condizionato i tradizionali eccessi di giuridificazione e burocratizzazione del rapporto.<br \/>\n<strong>Voto sulla parte relativa al \u201clavoro agile\u201d: 3<\/strong><\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #993300;\"><a style=\"color: #993300;\" href=\"http:\/\/www.senato.it\/service\/PDF\/PDFServer\/BGT\/00997666.pdf\">Legge ** dicembre 2016 n. *** (Legge di bilancio 2017)<\/a>: MISURE PER INCENTIVARE LA PRODUTTIVIT\u00c0 E LA NEGOZIAZIONE DI PREMI LEGATI ALLA <em>PERFORMANCE<\/em> AZIENDALE<\/span><br \/>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright wp-image-43059\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/otto-150x150.png\" alt=\"otto\" width=\"112\" height=\"112\" \/><\/strong>La legge \u2013 che come \u00e8 noto ha dovuto essere approvata dal Senato in seconda lettura senza emendamenti, incombendo la crisi di Governo \u2013 perfeziona il dispositivo gi\u00e0 attivato con successo dalla legge di stabilit\u00e0 2016 (v. sopra), disponendo l\u2019aumento dell\u2019entit\u00e0 e del novero dei beneficiari del \u201csalario di produttivit\u00e0\u201d tassato al 10%: <em>a)<\/em> potranno avvalersene i lavoratori che guadagnano fino a 80mila euro di reddito anno; <em>b)<\/em> il tetto del premio aumenta a 3.000 euro annui, e a 4.000 euro se i lavoratori sono coinvolti in pratiche di partecipazione nell\u2019organizzazione aziendale. Inoltre l\u2019azzeramento dell\u2019imposta sul premio di produttivit\u00e0 pagato in forma di welfare aziendale (rientrano in questa nozione anche le forme previdenza complementare e di assicurazione complementare contro la disoccupazione) si applica anche se questa forma di pagamento del premio di produttivit\u00e0 \u00e8 prevista non dal contratto aziendale, ma da quello nazionale di settore: evoluzione normativa, questa, che \u2013 come \u00e8 noto \u2013 ha contribuito al raggiungimento dell\u2019accordo su di una parte assai rilevante del rinnovo del contratto collettivo nazionale del settore metalmeccanico. Si tratta di misure molto opportune che consolidano la politica volta a favorire l\u2019autoriforma del sistema delle relazioni industriali nella direzione di un sostegno alla partecipazione dei lavoratori in azienda e di un aumento della parte della retribuzione che varia in relazione alla produttivit\u00e0 e\/o alla redditivit\u00e0 aziendale. Misure che si apprezzano anche per il largo favore con cui sono state accolte da imprenditori e sindacati e il loro conseguente alto tasso di effettivit\u00e0.<br \/>\n<strong>Voto: 8<br \/>\n<\/strong><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p style=\"color: #ffffff;\"><em>\u00a0<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>VOTI ECCELLENTI SU DIVERSE PARTI MOLTO IMPORTANTI DEL JOBS ACT; BUONI ANCHE SU INCENTIVI ALLA PRODUTTIVIT\u00c0 E AL WELFARE AZIENDALE; MA ALCUNI VOTI NEGATIVI DOVE SI \u00c8 LASCIATA LA PENNA IN MANO AI NEMICI DELLA SEMPLIFICAZIONE; E UN VOTO PESSIMO PER L\u2019IMPLEMENTAZIONE DEL CAPITOLO SUI SERVIZI PER L\u2019IMPIEGO Una valutazione analitica dei provvedimenti legislativi adottati [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-43055","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-21-lavoro"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/43055","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=43055"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/43055\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=43055"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=43055"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=43055"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}