
{"id":43530,"date":"2017-01-26T10:31:31","date_gmt":"2017-01-26T09:31:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=43530"},"modified":"2017-02-16T11:06:34","modified_gmt":"2017-02-16T10:06:34","slug":"un-regime-speciale-di-trasparenza-per-la-protezione-civile-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=43530","title":{"rendered":"UN REGIME SPECIALE DI TRASPARENZA PER LA PROTEZIONE CIVILE"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">L&#8217;ESENZIONE DA PROCEDURE E CONTROLLI PREVENTIVI ORDINARI NELLE EMERGENZE DEVE ACCOMPAGNARSI A UN REGIME STRAORDINARIO DI <em>FULL DISCLOSURE<\/em>, CHE CONSENTA UN CONTROLLO MOLTO PENETRANTE SU OGNI CONTRATTO E OGNI PAGAMENTO<\/span><\/p>\n<p><em>Disegno di legge presentato alla Presidenza del Senato il 26 gennaio 2017<\/em>\u00a0\u00a0 <!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright wp-image-43532\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/03\/Protezione-civile.png\" alt=\"Protezione civile\" width=\"144\" height=\"112\" \/>DISEGNO DI LEGGE\u00a0 N. 2669<\/strong><a href=\"http:\/\/www.senato.it\/leg\/16\/BGT\/Schede\/Ddliter\/testi\/35038_testi.htm\"><strong><br \/>\n<\/strong><\/a>d\u2019iniziativa dei Senatori Ichino, Lanzillotta, Maran, Tonini,<br \/>\nBencini, Buemi, Dalla Zuanna, Fucksia, Giannini,<br \/>\nRepetti, Susta<br \/>\ncomunicato alla Presidenza del Senato il\u00a026 gennaio 2017<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 in funzione della trasparenza<br \/>\ne della possibilit\u00e0 di controllo amministrativo e civico<br \/>\nsulle attivit\u00e0 amministrative svolte in deroga alla procedure ordinarie<br \/>\nnelle situazioni di emergenza o di urgenza<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">RELAZIONE<\/p>\n<p>Onorevoli Colleghi \u2013 Ripresentiamo in questa legislatura un disegno di legge gi\u00e0 presentato nella precedente <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=7389\" target=\"_blank\">il 2 marzo 2010 (n. 2045)<\/a>, poich\u00e9 i motivi che lo ispirarono allora, esposti nella relazione che segue, ci paiono avere conservato intatta la propria attualit\u00e0.<br \/>\nCi muoveva allora a presentare questo disegno di legge la convinzione che la politica tendente alla \u201csocietarizzazione\u201d di importanti comparti della struttura dello Stato \u2013 culminata nell\u2019emanazione del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 195 \u2011 non costituisse il modo giusto per rendere tali comparti pi\u00f9 efficienti. Sottrarre un segmento dell\u2019amministrazione pubblica ai principi di imparzialit\u00e0 e di rendicontazione, al controllo del Parlamento e della Corte dei Conti, mentre per un verso genera soltanto una illusione di maggiore efficienza, per altro verso espone al rischio di un\u2019utilizzazione distorta di quote ingenti di risorse pubbliche.<br \/>\nIn particolare, in riferimento alla Protezione civile e agli interventi pubblici nelle gravi emergenze di rilievo nazionale, l\u2019efficienza e rapidit\u00e0 degli interventi non pu\u00f2 essere perseguita attraverso la finzione che tali attivit\u00e0 siano di natura privatistica. Occorre invece conservare ci\u00f2 che \u00e8 essenziale della funzione pubblica: obblighi di imparzialit\u00e0 e di rendiconto; ma al tempo stesso sostituire ai vincoli procedurali incompatibili con l\u2019efficienza e rapidit\u00e0 dell\u2019intervento un regime straordinario di trasparenza, che sottoponga l\u2019operato della struttura pubblica al vaglio penetrante non soltanto degli organi statuali preposti al controllo, amministrativo e giudiziario, ma anche degli osservatori privati qualificati, quali le associazioni dei cittadini e la stampa, e pi\u00f9 in generale dell\u2019intera opinione pubblica. \u00c8 questo il modo in cui si pu\u00f2 valorizzare quel grande \u201ctesoro nascosto\u201d che \u00e8 costituito dalla capacit\u00e0 diffusa, capillare, della cittadinanza di valutare in concreto tutto ci\u00f2 che viene compiuto al suo servizio.<br \/>\nUn principio di trasparenza totale, ispirato ai principi della <em>full disclosure<\/em> gi\u00e0 da tempo praticata dagli anni \u201970 in Svezia e poi negli Stati Uniti d\u2019America e in Gran Bretagna con i <em>Freedom of Information Acts<\/em>, dovrebbe essere posto a fondamento di tutto il regime delle amministrazioni pubbliche. Il presente disegno di legge delinea invece \u2011 nella forma di un nuovo articolo 5-<em>bis<\/em> della legge 24 febbraio 1992, n. 225 \u2011 il regime di trasparenza straordinario che deve applicarsi all\u2019attivit\u00e0 della Protezione civile, l\u00e0 dove lo stato di emergenza determini l\u2019esenzione dell\u2019attivit\u00e0 dai procedimenti e controlli ordinari; regime\u00a0rafforzato da una regola di immediata pubblicazione <em>on line <\/em>di tutti i provvedimenti di spesa, i contratti, gli ordini di servizio e le comunicazioni, interne ed esterne, nonch\u00e9 di tutte le informazioni essenziali sui soggetti terzi firmatari di atti bilaterali o comunque destinatari di pagamenti (comma 2 del nuovo art. 5-<em>bis<\/em>).<br \/>\nL\u2019omissione della pubblicazione <em>on line<\/em> \u00e8 punita con una sanzione amministrativa pecuniaria di entit\u00e0 opportunamente modulata in relazione alla natura e al valore economico dell\u2019atto, irrogata dall&#8217;Autorit\u00e0 Nazionale Anticorruzione (comma 6).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>DISEGNO DI LEGGE<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Art. 1.<\/p>\n<ol>\n<li>Dopo l\u2019articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, \u00e8 inserito il seguente:<\/li>\n<\/ol>\n<p>\u00abArt. 5-<em>bis. &#8211; (Trasparenza dell\u2019attivit\u00e0 di protezione civile nelle situazioni di emergenza o di urgenza). <\/em><\/p>\n<ol>\n<li>Le attivit\u00e0 e i compiti di qualsiasi soggetto o struttura operante nell\u2019ambito del sistema nazionale della protezione civile, di cui all\u2019articolo 3, sono assoggettati al regime di pubblicit\u00e0 e trasparenza disposto dal presente articolo.<\/li>\n<li>Tutte le ordinanze che attribuiscono compiti al Dipartimento della protezione ci-vile devono essere motivate con riferimento alle ragioni specifiche che ne rendono necessarie l\u2019adozione e le deroghe alle disposi-zioni vigenti. La deroga stessa deve essere in ogni caso proporzionata alle esigenze dell\u2019intervento. Le medesime ordinanze devono inoltre: <em>a) <\/em>fissare un termine finale della de-roga; <em>b) <\/em>individuare le persone cui sono attribuiti poteri inerenti allo svolgimento di ciascuna funzione e le persone tenute all\u2019adempimento degli obblighi di pubblicit\u00e0 di cui al presente articolo; <em>c) <\/em>essere pubblicate entro due giorni dalla loro emanazione nel sito <em>internet <\/em>istituzionale della protezione civile in apposita sezione di facile accesso e consultazione, denominata: &#8220;Trasparenza delle funzioni di protezione civile&#8221;. Decorso il predetto termine, in difetto di pubblicazione le ordinanze stesse perdono efficacia.<\/li>\n<li>Nell\u2019ambito delle attivit\u00e0 e dei compiti di protezione civile di cui all\u2019articolo 3, per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza, sono pubblicati nello stesso sito di cui al comma 2: <em>a) <\/em>i provvedimenti di spesa o di autorizzazione di qualsiasi natura, assunti a qualsiasi titolo; quando si tratti di provvedimenti di spesa, devono essere indicati, oltre all\u2019importo della stessa, anche nome, sede o residenza del soggetto percipiente, nonch\u00e9 in forma sintetica il motivo del pagamento; <em>b) <\/em>i contratti, accordi o convenzioni di qualsiasi genere stipulati a causa dell\u2019emergenza, corredati con il nome, il <em>curriculum vitae <\/em>e la sede o residenza delle controparti stipulanti, nonch\u00e9 in forma sintetica i criteri di selezione applicati per la scelta delle stesse tra le alternative disponibili; <em>c) <\/em>gli ordini di servizio e le comunica-zioni, interne o rivolte a soggetti terzi, quando siano emanati in forma scritta; <em>d) <\/em>ogni altra decisione relativa agli interventi da realizzare, quando sia adottata in forma scritta, nonch\u00e9 tutti i provvedimenti ad essa collegati o conseguenti.<\/li>\n<li>Gli atti di cui al comma 3 sono pubblicati nello stesso sito di cui al comma 2 entro i cinque giorni successivi alla loro adozione o stipulazione. Il termine per la pubblicazione \u00e8 ridotto a due giorni laddove i provvedimenti e gli atti siano adottati in de-roga a leggi vigenti a norma dell\u2019articolo 5, comma 5.<\/li>\n<li>Nell\u2019ambito delle attivit\u00e0 della protezione civile per le quali non si sia resa necessaria la delibera dello stato di emergenza, i provvedimenti e gli atti, di qualsiasi natura, assunti a qualsiasi titolo, acquistano efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la pubblicazione nel sito <em>internet <\/em>istituzionale della protezione civile di cui al comma 2. In calce al documento originale recante il provvedimento, il responsabile del procedimento o i firmatari dell\u2019atto an-notano la data di pubblicazione nel sito istituzionale.<\/li>\n<li>La mancata pubblicazione di uno degli atti o documenti di cui al comma 3 entro i termini previsti al comma 4 \u00e8 punita con un\u2019ammenda, a carico del soggetto che ha compiuto l\u2019atto o sottoscritto il documento in qualit\u00e0 di rappresentante dell\u2019amministra-zione pubblica, pari all\u20191 per mille del va-lore del contratto o dell\u2019entit\u00e0 del pagamento di cui al comma 3, lettere <em>a) <\/em>o <em>b), <\/em>per ogni giorno di ritardo fino a un massimo di no-vanta giorni e fino a un importo massimo di 18.000 euro. La sanzione \u00e8 irrogata dall\u2019Autorit\u00e0 nazionale anticorruzione (ANAC). Per tutti gli altri atti o documenti la stessa ANAC irroga un\u2019ammenda da 10 a 150 euro per ogni giorno di ritardo fino a un massimo di sessanta giorni. Nel caso di pubblicazione incompleta, le sanzioni irrogate a norma del presente comma sono ridotte in relazione all\u2019entit\u00e0 del difetto di completezza. L\u2019importo derivante dalle san-zioni viene assegnato al bilancio dell\u2019ANAC che lo impiega in attivit\u00e0 di promozione della trasparenza amministrativa e verifica del rispetto delle norme in materia di trasparenza di cui alla presente legge e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.<\/li>\n<li>Il mancato rispetto degli obblighi e dei termini di pubblicazione comporta l\u2019impossibilit\u00e0 di riconoscere al responsabile trattamenti accessori legati all\u2019attivit\u00e0 di protezione civile, l\u2019attivazione obbligatoria di procedura di responsabilit\u00e0 disciplinare e il divieto di conferirgli nuove funzioni nell\u2019ambito del sistema di protezione civile per un biennio.<\/li>\n<li>L\u2019ANAC, sentita l\u2019Agenzia per l\u2019Italia digitale, individua con proprio provvedi-mento i requisiti essenziali, le modalit\u00e0 e i termini che devono essere soddisfatti per le pubblicazioni di cui ai commi 2 e 3.<\/li>\n<li>Chi abbia compiuto atti che non siano stati pubblicati nel sito <em>internet <\/em>istituzionale della protezione civile nei termini stabiliti in questo articolo ne risponde per i danni che ne derivino allo Stato o a terzi\u00bb.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\">Art. 2.<\/p>\n<ol>\n<li>Dopo l\u2019articolo 5-<em>bis <\/em>della legge 24 febbraio 1992, n. 225, introdotto dall\u2019arti-colo 1 della presente legge, \u00e8 inserito il seguente:<br \/>\n\u00abArt. 5-<em>ter. &#8211; (Applicazione di principi e regole in materia di trattamento di dati sen-sibili). \u2013 1. <\/em>Gli adempimenti di cui all\u2019arti-colo 5-<em>bis <\/em>si considerano di rilevante interesse pubblico a norma degli articoli 20 e 21 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196\u00bb.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\">Art. 3.<\/p>\n<ol>\n<li>Le disposizioni contenute nei commi 3, 4, 5 e 6 dell\u2019articolo 5-<em>bis <\/em>della legge 24 febbraio 1992, n. 225, introdotto dall\u2019arti-colo 1 della presente legge, acquistano efficacia decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella <em>Gazzetta Ufficiale <\/em>.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#8217;ESENZIONE DA PROCEDURE E CONTROLLI PREVENTIVI ORDINARI NELLE EMERGENZE DEVE ACCOMPAGNARSI A UN REGIME STRAORDINARIO DI FULL DISCLOSURE, CHE CONSENTA UN CONTROLLO MOLTO PENETRANTE SU OGNI CONTRATTO E OGNI PAGAMENTO Disegno di legge presentato alla Presidenza del Senato il 26 gennaio 2017\u00a0\u00a0<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[10,18],"tags":[],"class_list":["post-43530","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-22-lavoro-pubblico","category-progetti-di-legge"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/43530","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=43530"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/43530\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=43530"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=43530"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=43530"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}