
{"id":43924,"date":"2017-02-25T16:07:48","date_gmt":"2017-02-25T15:07:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=43924"},"modified":"2017-02-25T16:16:27","modified_gmt":"2017-02-25T15:16:27","slug":"licenziamenti-nella-p-a-un-passo-indietro-che-puo-ancora-essere-evitato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=43924","title":{"rendered":"LICENZIAMENTI NELLA P.A.: UN ERRORE CHE PU\u00d2 ANCORA ESSERE EVITATO"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">NELLO SCHEMA DI DECRETO ATTUATIVO DELLA LEGGE-DELEGA IL GOVERNO INSERISCE UNA NORMA (ECCEDENTE RISPETTO ALLA DELEGA STESSA) CHE CONFERMA LA REINTEGRAZIONE AUTOMATICA PER IL CASO DI LICENZIAMENTO RITENUTO INGIUSTIFICATO, LIMITANDOSI A PORRE UN TETTO AL RISARCIMENTO <\/span><\/p>\n<p><em>Intervista a cura di Claudio Tucci, pubblicata su il<\/em> Sole 24 Ore <em>del 25 febbraio 2017 &#8211; In argomento v. anche il mio editoriale telegrafico del 5 febbraio scorso,\u00a0<\/em> <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=43661\" target=\"_blank\">Articolo 18 nel settore pubblico: una condanna per i co.co.co. statali a restare tali<\/a><em>;<\/em>\u00a0<em>inoltre gli altri interventi e documenti raccolti nel<\/em> <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=1111\" target=\"_blank\">Portale della trasparenza e della valutazione nelle amministrazioni pubbliche<\/a><em>, nel capitolo\u00a0 <\/em>Il dibattito sull&#8217;applicabilit\u00e0 nella P.A. della nuova disciplina generale dei licenziamenti\u00a0\u00a0 <!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright size-full wp-image-43925\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/02\/Sole-24-Ore.jpg\" alt=\"Sole 24 Ore\" width=\"192\" height=\"192\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/02\/Sole-24-Ore.jpg 192w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/02\/Sole-24-Ore-150x150.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 192px) 100vw, 192px\" \/>L\u2019arrivo di un tetto di 24 mesi ai risarcimenti per i licenziamenti illegittimi dei dipendenti pubblici \u201c\u00e8 una novit\u00e0 importante\u201d che \u201cguarda anche al bilancio delle pubbliche amministrazioni\u201d; ma il \u201cgoverno poteva essere pi\u00f9 coraggioso\u201d nell\u2019armonizzazione completa con il diritto del lavoro privato: \u201cl\u2019apertura al contratto a tutele crescenti avrebbe infatti consentito un facile assorbimento di gran parte del mezzo milione di co.co.co. e lavoratori a termine oggi presenti nella Pa\u201d.<\/p>\n<p>Pietro Ichino, ordinario di diritto del Lavoro, e senatore Pd, vede pi\u00f9 ombre che luci nel nuovo articolo 18 per gli statali introdotto dal Testo unico Madia: \u201cMi permetta per\u00f2 di dire una cosa: al ministero della Funzione pubblica, dopo avere sostenuto per due anni che la nuova disciplina dei licenziamenti non si applicava nel settore pubblico, si sono resi conto che non \u00e8 cos\u00ec: senza una disciplina speciale, la riforma del 2015 si applica anche ai nuovi assunti nelle amministrazioni\u201d.<\/p>\n<p><strong>E per i vecchi assunti?<br \/>\n<\/strong>Per gli assunti prima del 7 marzo 2015, invece, avrebbe dovuto applicarsi la sola legge Fornero del 2012. Per\u00f2 quella stessa legge subordinava l\u2019applicazione nel settore pubblico a una \u201cnorma di armonizzazione\u201d che il governo avrebbe dovuto emanare e non ha mai emanato. Su questo punto si \u00e8 determinato un contrasto di giurisprudenza in seno alla Cassazione.<\/p>\n<p><strong>Ora che cosa ha deciso il governo con questo schema di decreto?<br \/>\n<\/strong>In seno all\u2019esecutivo si sono confrontate posizioni diverse. La Funzione pubblica ha proposto una norma che ripristinava puramente e semplicemente il vecchio articolo 18, quello pre-legge Fornero per intenderci, con reintegrazione automatica e risarcimento illimitato, per tutti i dipendenti pubblici, vecchi e nuovi. A Palazzo Chigi c\u2019era invece chi, anche tra i membri del governo, avrebbe preferito lasciare le cose come stanno, riconoscendo l\u2019applicabilit\u00e0 della riforma del 2015 ai nuovi assunti, se non altro per favorire l\u2019immissione in ruolo con il contratto a tutele crescenti dei molti collaboratori autonomi e a termine delle amministrazioni, che sono in attesa di stabilizzazione da anni.<\/p>\n<p><strong>Alla fine ha vinto la soluzione di compromesso&#8230;<\/strong><br \/>\nS\u00ec, sul tavolo c\u2019erano tre ipotesi di compromesso: l\u2019emanazione della norma di armonizzazione prevista dalla legge Fornero, con una clausola che la renda applicabile a tutti i dipendenti, escludendo la riforma del 2015 per i nuovi; oppure l\u2019introduzione di una norma che semplicemente lasciasse al giudice la possibilit\u00e0 della reintegrazione, eliminando l\u2019automaticit\u00e0; infine l\u2019ipotesi di introdurre soltanto il limite massimo del risarcimento: 24 mensilit\u00e0. Vista anche la posizione del ministro del Lavoro, il presidente del Consiglio ha optato per quest\u2019ultima soluzione.<\/p>\n<p><strong>Un passo avanti, o uno indietro?<br \/>\n<\/strong>\u00c8 meglio che niente. Ma il governo avrebbe potuto e dovuto essere pi\u00f9 coraggioso, anche perch\u00e9 il Jobs act sta dando risultati complessivamente buoni. Confermarne l\u2019applicabilit\u00e0 anche al settore pubblico, oltre a confermare una sostanziale parit\u00e0 di trattamento col settore privato, avrebbe consentito il facile riassorbimento, con l\u2019assunzione con contratto a tutele crescenti, di gran parte del mezzo milione di co.co.co. e assunti a termine che stanno lavorando da anni in condizioni di precariato nelle amministrazioni. Se proprio per\u00f2 si voleva dettare una disciplina speciale per il settore pubblico, sarebbe stato molto meglio lasciare al giudice la scelta se applicare o no la reintegrazione nei casi in cui l\u2019esito del giudizio dipende da una valutazione discrezionale circa la gravit\u00e0 del motivo, oggettivo o soggettivo, del licenziamento. Va anche detto, per\u00f2, che l\u2019aver posto un limite massimo al risarcimento costituisce una novit\u00e0 importante, che va salutata molto positivamente, perch\u00e9 evita le catastrofi finanziarie conseguenti alla soccombenza delle amministrazioni in controversie nelle quali l\u2019alea del giudizio \u00e8 sempre, inevitabilmente, amplissima.<\/p>\n<p><strong>Resta comunque il fatto che la legge Madia non contiene alcuna delega in materia di licenziamenti. C\u2019\u00e8 un rischio di eccesso di delega?<br \/>\n<\/strong>Nella legge-delega c\u2019\u00e8 un punto in cui si delega il governo a emanare norme per la soluzione delle incertezze interpretative. Ma su questa materia l\u2019incertezza ha riguardato soltanto la questione se per l\u2019applicazione della legge Fornero del 2012 nel settore pubblico, che la legge stessa esplicitamente prevede, sia indispensabile oppure no una norma di armonizzazione. Non mi sembra che la soluzione di questa incertezza comprenda anche la disapplicazione integrale di quella legge. La speranza \u00e8 che il Parlamento, cui lo schema di decreto verr\u00e0 sottoposto nei giorni\u00a0 prossimi, solleciti il Governo a un ripensamento.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>NELLO SCHEMA DI DECRETO ATTUATIVO DELLA LEGGE-DELEGA IL GOVERNO INSERISCE UNA NORMA (ECCEDENTE RISPETTO ALLA DELEGA STESSA) CHE CONFERMA LA REINTEGRAZIONE AUTOMATICA PER IL CASO DI LICENZIAMENTO RITENUTO INGIUSTIFICATO, LIMITANDOSI A PORRE UN TETTO AL RISARCIMENTO Intervista a cura di Claudio Tucci, pubblicata su il Sole 24 Ore del 25 febbraio 2017 &#8211; In argomento [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[26,10],"tags":[],"class_list":["post-43924","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-interview","category-22-lavoro-pubblico"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/43924","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=43924"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/43924\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=43924"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=43924"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=43924"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}