
{"id":43968,"date":"2017-03-24T13:13:23","date_gmt":"2017-03-24T12:13:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=43968"},"modified":"2017-03-27T10:57:02","modified_gmt":"2017-03-27T09:57:02","slug":"il-tirreno-perche-la-riforma-dei-licenziamenti-e-importante","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=43968","title":{"rendered":"IL TIRRENO: UN EFFETTO DELLA RIFORMA DEI LICENZIAMENTI"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">IL CASO DEL LAVORATORE CHE ABUSA DEI PERMESSI DELLA LEGGE 104 PER LAVORARE NEL BAR DEI FIGLI, MA NON\u00a0\u00c8 CONSIDERATO DAL GIUDICE MERITEVOLE DEL LICENZIAMENTO, AIUTA A COMPRENDERE UNO DEI MOTIVI DELLA NUOVA DISCIPLINA DEL RECESSO DEL DATORE: L&#8217;IMPRESA VIENE CONDANNATA SOLTANTO A UN INDENNIZZO<\/span><\/p>\n<p><em>Intervista a cura di Ilenia Reali, pubblicata dal quotidiano\u00a0 <\/em>il Tirreno\u00a0<em> il 22 marzo 2017 &#8211; In argomento v. anche il portale nel quale ho raccolto alcune <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=33490\" target=\"_blank\">sentenze che spiegano il motivo fondamentale per cui occorre abbandonare il regime di <\/a><\/em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=33490\" target=\"_blank\">job property<\/a><em> \u00a0 \u00a0<\/em> <!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><strong><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright size-medium wp-image-43346\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/03\/Legge-104-300x141.jpg\" alt=\"Legge-104\" width=\"300\" height=\"141\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/03\/Legge-104-300x141.jpg 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/03\/Legge-104-150x71.jpg 150w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/03\/Legge-104-1024x482.jpg 1024w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/03\/Legge-104.jpg 1276w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/>Il lavoratore di cui lei ha parlato sul suo sito era in permesso con la legge 104, ma lavorava nel bar dei figli. L\u2019uomo, licenziato, fa ricorso al giudice del lavoro e vince la causa. Perch\u00e9 ha voluto segnalare proprio questo caso?<br \/>\n<\/strong>Perch\u00e9 dissento profondamente dalla valutazione del giudice, che ha ritenuto il licenziamento sproporzionato rispetto alla mancanza; per\u00f2 rispetto quella sentenza: cio\u00e8 capisco che un giudice possa pensarla cos\u00ec. Proprio per questo, per la grande ampiezza della discrezionalit\u00e0 del giudice nel valutare il motivo di un licenziamento, occorre limitare gli effetti possibili della sentenza.<\/p>\n<p><strong>Quali avrebbero potuto essere gli effetti della sentenza, senza la limitazione della condanna dell\u2019azienda al solo risarcimento, operata dalla legge Fornero?<br \/>\n<\/strong>Se si fosse applicato l\u2019articolo 18 vecchia maniera, il giudice non si sarebbe limitato a condannare l\u2019impresa al risarcimento, ma la avrebbe condannata anche alla reintegrazione del lavoratore. Cos\u00ec l\u2019assenteista fraudolento sarebbe rientrato in azienda con tutti gli onori, godendo per di pi\u00f9 di una pioggia d\u2019oro.<\/p>\n<p><strong>Invece quali sono gli effetti della sentenza, con la limitazione della condanna dell\u2019azienda al risarcimento?<br \/>\n<\/strong>Il giudice, applicando un criterio particolarmente indulgente verso il lavoratore, ha ritenuto che questi avesse s\u00ec commesso una mancanza, ma non tanto grave da giustificare il licenziamento; ha quindi confermato gli effetti del licenziamento, limitandosi a riconoscergli un risarcimento di dodici mensilit\u00e0 di retribuzione. \u00c8 pur sempre un bel risarcimento; ma almeno non c\u2019\u00e8 il premio della reintegrazione in azienda, col messaggio gravissimo che esso comporta: l\u2019idea che la disonest\u00e0 paga, e lautamente.<\/p>\n<p><strong>Ci aiuta a interpretare questa sentenza?<br \/>\n<\/strong>Il velen dell\u2019argomento, nella motivazione della decisione del Tribunale di Massa sta in questo: il comportamento del lavoratore viene considerato soltanto sotto il punto di vista dell\u2019assenza ingiustificata, e non sotto quello dell\u2019abuso fraudolento di un permesso, che la legge ha istituito soltanto in funzione dell\u2019assistenza a parenti gravemente disabili. Se non si considera questo secondo aspetto del comportamento imputato al lavoratore, e si valorizza \u2013 come ha fatto il giudice \u2013 la norma collettiva che fa scattare il licenziamento solo dopo cinque giorni di assenza ingiustificata, ecco che si pu\u00f2 arrivare a considerare il licenziamento come una punizione eccessiva. Ma se si considera che qui non c\u2019\u00e8 stata solo l\u2019assenza ingiustificata, bens\u00ec anche l\u2019abuso fraudolento del permesso per l\u2019assistenza ai parenti disabili, che costituisce l\u2019aspetto pi\u00f9 odioso e profondamente disonesto del comportamento del lavoratore, la valutazione a mio modo di vedere non pu\u00f2 che essere nel senso della piena giustificatezza del licenziamento.<\/p>\n<p><strong>Alla fine lei conclude il suo commento sottolineando quanto sia utile e importante la riforma dei licenziamenti, il cui primo atto si \u00e8 compiuto nel 2012 con la legge Fornero, poi portata a compimento nel 2015. Perch\u00e9 lo \u00e8 in questo caso e in quali altri casi potrebbe rivelarsi determinante?<br \/>\n<\/strong>Il punto \u00e8 che, come si \u00e8 visto, il giudice ha una discrezionalit\u00e0 amplissima nella valutazione del licenziamento; ed \u00e8 tecnicamente assai difficile restringere questa discrezionalit\u00e0. Per altro verso, il giudizio su di un licenziamento si svolge in pi\u00f9 <em>manches<\/em>: normalmente quattro, cui possono aggiungersene altre due o tre in caso di rinvio da parte della Cassazione. Se alla soccombenza dell\u2019azienda anche in una sola di queste <em>manches<\/em> consegue una catastrofe economica, quale \u00e8 la reintegrazione pi\u00f9 il risarcimento del danno, che arrivano talvolta ad anni di distanza dal licenziamento, ne consegue necessariamente che le imprese devono adottare sempre come criterio quello del giudice pi\u00f9 favorevole al lavoratore. Il risultato \u00e8 un irrigidimento grave dell\u2019intero sistema, rispetto ad altri Paesi dove l\u2019impresa, anche quando incappa nel giudizio di un giudice fortemente <em>pro labour<\/em>, al massimo si vede condannata a un risarcimento del danno con un limite massimo. Irrigidimento significa abbassamento del livello minimo di diligenza e onest\u00e0 richiesta in azienda; ma significa anche maggiore difficolt\u00e0 dell\u2019aggiustamento degli organici per esigenze economiche e organizzative: una parte dei giudici del lavoro, infatti, \u00e8 ancora convinta che un licenziamento possa giustificarsi soltanto quando l\u2019impresa si trova in situazione di crisi grave. Invece l\u2019aggiustamento degli organici deve poter avvenire molto prima, proprio per prevenire la crisi.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>IL CASO DEL LAVORATORE CHE ABUSA DEI PERMESSI DELLA LEGGE 104 PER LAVORARE NEL BAR DEI FIGLI, MA NON\u00a0\u00c8 CONSIDERATO DAL GIUDICE MERITEVOLE DEL LICENZIAMENTO, AIUTA A COMPRENDERE UNO DEI MOTIVI DELLA NUOVA DISCIPLINA DEL RECESSO DEL DATORE: L&#8217;IMPRESA VIENE CONDANNATA SOLTANTO A UN INDENNIZZO Intervista a cura di Ilenia Reali, pubblicata dal quotidiano\u00a0 il [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[26],"tags":[],"class_list":["post-43968","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-interview"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/43968","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=43968"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/43968\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=43968"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=43968"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=43968"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}