
{"id":44209,"date":"2017-03-15T17:17:05","date_gmt":"2017-03-15T16:17:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=44209"},"modified":"2017-03-19T23:40:09","modified_gmt":"2017-03-19T22:40:09","slug":"la-commissione-lavoro-del-senato-approva-il-ddl-whistleblowing","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=44209","title":{"rendered":"LA COMMISSIONE LAVORO DEL SENATO APPROVA IL DDL &#8220;WHISTLEBLOWING&#8221;"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">PASSA CON IL VOTO CONTRARIO DI NCD IL PARERE FAVOREVOLE, CON ALCUNE PROPOSTE DI PERFEZIONAMENTO, SUL DISEGNO DI LEGGE CHE INTRODUCE IN ITALIA UN SISTEMA DI PROTEZIONE DELLA CORRETTA ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI DISPONIBILI PER LA PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE MALVERSAZIONI<\/span><\/p>\n<p><em>Parere da me proposto in veste di relatore, approvato il 15 marzo 2017 dalla Commissione Lavoro del Senato, con il voto contrario di NCD, FI e Lega, il voto favorevole del M5S e l&#8217;astensione di Sinistra Italiana &#8211; \u00c8 disponibile su questo sito anche <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=38851\" target=\"_blank\">la mia relazione<\/a> sul disegno di legge<\/em>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>PARERE DELLA 11<\/strong><strong>\u00aa<\/strong><strong> COMMISSIONE PERMANENTE<br \/>\n(Lavoro, previdenza sociale)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>(Estensore: senatore ICHINO)<\/em><\/p>\n<p><strong><em>D.d.l. 2208<\/em><\/strong><strong> &#8211; <em>Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarit\u00e0 di cui siano venuti a conoscenza nell&#8217;ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato<\/em><\/strong><em>, approvato dalla Camera dei deputati<\/em><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright wp-image-42318\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/03\/whistleblowing-300x168.jpg\" alt=\"whistleblowing\" width=\"268\" height=\"150\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/03\/whistleblowing.jpg 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/03\/whistleblowing-150x84.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 268px) 100vw, 268px\" \/>La Commissione Lavoro, Previdenza sociale,<\/p>\n<p>esaminato il disegno di legge in titolo,<\/p>\n<p>premesso che il provvedimento mira<\/p>\n<p>&#8211; a chiarire che l\u2019interesse pubblico alla prevenzione e punizione dei reati e irregolarit\u00e0 amministrative prevale sull\u2019interesse dei soggetti privati al segreto aziendale, professionale o d&#8217;ufficio, costituendo dunque &#8211; di regola &#8211; giusta causa di rivelazione, e<\/p>\n<p>&#8211; a proteggere la fonte dell&#8217;informazione veritiera e utile per le suddette finalit\u00e0, attivando il filtro necessario a distinguerla dalla notizia calunniosa, infondata, o comunque irrilevante,<\/p>\n<p>esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.<\/p>\n<p>In via generale, occorre esplicitare che l\u2019interesse pubblico alla rimozione e punizione degli illeciti costituisce giusta causa di comunicazione degli stessi e delle relative prove all\u2019organo amministrativo o giudiziario competente, anche quando la notizia rientri nell\u2019area soggettiva e oggettiva nella quale opera il segreto aziendale (art. 2105 cod. civ.), professionale (art. 622 cod. pen. e art. 2622 cod. civ.) e\/o il segreto d\u2019ufficio (art. 326 cod. pen.), con la sola esclusione del caso in cui la persona obbligata al segreto sull\u2019illecito sia un avvocato, un commercialista, o un medico, per ragione della sua professione.<\/p>\n<p>Sarebbe opportuno altres\u00ec precisare che, quando notizie e documenti che vengono comunicati all\u2019organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto professionale o d\u2019ufficio, costituisce violazione del detto obbligo la rivelazione con modalit\u00e0 e contenuti eccedenti rispetto alle finalit\u00e0 dell\u2019eliminazione e della punizione dell\u2019illecito, e in particolare la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione a ci\u00f2 specificamente deputato.<\/p>\n<p>Inoltre, sia nell\u2019articolo 1, sia nell\u2019articolo 2, si suggerisce alla Commissione di merito di uniformare le formulazioni in modo che tutte le norme si riferiscano sia alle ipotesi di <em>denuncia<\/em> all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria ordinaria o contabile, sia alle ipotesi di <em>segnalazione<\/em> all\u2019autorit\u00e0 amministrativa competente.<\/p>\n<p>Nell\u2019articolo 1, comma 1 del nuovo articolo 54-<em>bis<\/em>, capoverso 5, sarebbe opportuno prevedere esplicitamente che l\u2019ANAC stabilisca, nelle linee guida, un termine temporale per l\u2019adozione, da parte di ogni soggetto interessato, dei nuovi strumenti e procedure ivi contemplati, considerato che la novella introduce una sanzione amministrativa pecuniaria per l\u2019ipotesi di omissione.<\/p>\n<p>Ancora all&#8217;articolo 1, comma 1 del nuovo articolo 54-<em>bis<\/em>, penultimo periodo, \u00e8 opportuno chiarire che la denuncia all&#8217;ANAC delle misure discriminatorie o ritorsive adottate ai danni del segnalante o denunciante costituisce un obbligo in capo ai vertici dell&#8217;Amministrazione, ma soltanto una facolt\u00e0 in capo alla persona stessa interessata e alle organizzazioni sindacali. Pare inoltre inappropriato, nella stessa disposizione, il riferimento al carattere della &#8220;maggiore rappresentativit\u00e0&#8221; del sindacato: trattandosi di un sindacato che affianca il segnalante o denunciante a sua tutela, non si vede perch\u00e9 non ampliare il novero anche ai sindacati minori.<\/p>\n<p>Al comma 2 del nuovo articolo 54-<em>bis<\/em>, come modificato dall&#8217;articolo 1, pu\u00f2 essere opportuno chiarire che il campo di applicazione della norma si estende non soltanto alle societ\u00e0 controllate direttamente, ma anche a quelle controllate da societ\u00e0 controllate, sempre a norma dell&#8217;art. 2359 cod. civ.<\/p>\n<p>Quanto all\u2019articolo 2, al comma 1, capoverso 2-<em>bis<\/em>, si suggerisce di aggiungere una norma transitoria che, in fase di prima applicazione, fissi un termine temporale per l\u2019adempimento dei nuovi requisiti.<\/p>\n<p>Sempre all\u2019articolo 2, capoverso 2-<em>ter<\/em> sarebbe opportuno fare un richiamo non solo alla <em>discriminazione<\/em>, ma anche alla <em>ritorsione <\/em>o <em>rappresaglia<\/em>, in ogni caso conformando l\u2019espressione usata in questa disposizione con quella che compare nei capoversi 2-<em>bis<\/em> e 2-<em>quater<\/em>.<\/p>\n<p>Da ultimo, si invita la Commissione di merito a valutare l&#8217;inserimento di una disposizione che preveda l\u2019utilizzabilit\u00e0, nei casi di atti discriminatori o di rappresaglia ai danni dell\u2019autore di una segnalazione o denuncia, del procedimento civile contro le discriminazioni di cui all\u2019articolo 28 del decreto legislativo n. 150 del 2011.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>PASSA CON IL VOTO CONTRARIO DI NCD IL PARERE FAVOREVOLE, CON ALCUNE PROPOSTE DI PERFEZIONAMENTO, SUL DISEGNO DI LEGGE CHE INTRODUCE IN ITALIA UN SISTEMA DI PROTEZIONE DELLA CORRETTA ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI DISPONIBILI PER LA PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE MALVERSAZIONI Parere da me proposto in veste di relatore, approvato il 15 marzo 2017 dalla Commissione [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40,9,10],"tags":[],"class_list":["post-44209","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-giustizia","category-21-lavoro","category-22-lavoro-pubblico"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/44209","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=44209"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/44209\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=44209"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=44209"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=44209"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}