
{"id":44514,"date":"2017-04-05T14:54:03","date_gmt":"2017-04-05T13:54:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=44514"},"modified":"2017-04-05T19:34:07","modified_gmt":"2017-04-05T18:34:07","slug":"il-parere-della-commissione-lavoro-del-senato-sullo-schema-di-decreto-che-modifica-il-t-u-dellimpiego-pubblico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=44514","title":{"rendered":"IL PARERE DELLA COMMISSIONE LAVORO DEL SENATO SULLO SCHEMA DI DECRETO CHE MODIFICA IL T.U. DELL&#8217;IMPIEGO PUBBLICO"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #993300;\">SI RACCOMANDA CHE LA POSSIBILIT\u00c0 DI DEROGA ALLA LEGGE ATTRIBUITA ALLA CONTRATTAZIONE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE NON POSSA PORTARE A ULTERIORE VISCHIOSIT\u00c0 DELLA MOBILIT\u00c0 INTERNA &#8211; IN TEMA DI LICENZIAMENTO SI RILEVA UN PROFILO DI ECCESSO DI DELEGA E SI RACCOMANDA L&#8217;ATTUAZIONE DELLA L. N. 92\/2012 <\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><em>Testo del parere &#8211; frutto di non facili mediazioni in seno alla maggioranza &#8211; approvato dalla Commissione Lavoro del Senato il 5 aprile 2017, sullo schema di decreto predisposto dal ministro della Funzione pubblica per la modifica del T.U. dell&#8217;impiego pubblico, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 124\/2015<\/em> &#8211;\u00a0<em>In argomento v. anche <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=44342\" target=\"_blank\">la mia relazione sullo stesso schema di decreto<\/a> \u00a0\u00a0<\/em> \u00a0\u00a0 <!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">OSSERVAZIONI DELLA 11\u00aa COMMISSIONE PERMANENTE<br \/>\n<strong>(Lavoro, previdenza sociale)<br \/>\n<\/strong><em>(Estensore: senatore ICHINO)<\/em><br \/>\n<strong><em>sullo s<\/em>chema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni<br \/>\nal Testo Unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (A.G. n. 393)<br \/>\n<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L\u2019undicesima Commissione permanente,<\/p>\n<p>esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,<\/p>\n<p>premesso che il provvedimento in esame, emanato in attuazione delle deleghe conferite al Governo dalla legge n. 124 del 2015, reca una serie di modifiche al decreto legislativo n. 165 del 2001 (Testo Unico sul pubblico impiego);<\/p>\n<p>valutato che gli aspetti di maggiore criticit\u00e0 riguardano quelli relativi ai rapporti tra legge e contrattazione collettiva, al trasferimento dei dipendenti, al procedimento disciplinare, all\u2019assorbimento del precariato, al recesso delle amministrazioni dal rapporto di lavoro,<\/p>\n<p>esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi.<\/p>\n<p>Con riferimento all&#8217;<strong>articolo 1<\/strong>, con cui si interviene sull\u2019articolo 2 del Testo Unico del pubblico impiego (in combinato disposto con l&#8217;articolo 5, comma 2, e con l&#8217;articolo 40), prevedendo la possibilit\u00e0 per i contratti collettivi nazionali di derogare alle disposizioni recate da legge, regolamento o statuto in materia di mobilit\u00e0, valutazione e progressioni economiche, si segnala che la novella consente da una parte di superare lo squilibrio in favore delle fonti normative derivante dal testo introdotto dalla legge n. 15 del 2009, ma dall&#8217;altra potrebbe anche produrre uno squilibrio contrario, determinando una sorta di regime di cogestione delle amministrazioni per quel che riguarda la materia della mobilit\u00e0 interna o fra amministrazioni. Rispetto al testo originario del decreto legislativo n. 165 del 2001, \u00e8 stato cancellato il passaggio secondo il quale la deroga pu\u00f2 avere luogo \u201csalvo che la legge disponga espressamente in senso contrario\u201d: sembra pertanto essere definita la totale esclusione della possibilit\u00e0 che le leggi e gli altri atti normativi possano dichiarare la inderogabilit\u00e0, generale o parziale, di regole da esse dettate da parte degli accordi collettivi. Si suggerisce alla Commissione di merito di valutare la congruit\u00e0 di questo articolo con i principi di delega di cui alla legge n. 124 del 2015, e comunque di prevedere una disposizione che consenta alla legislazione futura l\u2019eventuale fissazione di limiti alla contrattazione collettiva in funzione di salvaguardia delle prerogative dirigenziali in materia di valutazione e di mobilit\u00e0.<\/p>\n<p>In merito all&#8217;<strong>articolo 4<\/strong>, si fa rilevare che la procedura del trasferimento d\u2019ufficio fra amministrazioni diverse per esigenze organizzative non \u00e8 stata, di fatto, quasi mai applicata, nonostante i gravi squilibri esistenti tra gli organici delle diverse amministrazioni. Sarebbe pertanto opportuno integrare la disciplina contenuta nel TU, nel senso di rendere pi\u00f9 effettivo l\u2019obbligo di ciascuna amministrazione di rilevare annualmente, al tempo stesso, le eventuali eccedenze di organico e le eventuali carenze, ai fini dell\u2019attivazione delle procedure di trasferimento e dei percorsi di formazione o riqualificazione necessari; e in ogni caso escludere che le eventuali integrazioni procedurali introdotte dalla contrattazione collettiva possano appesantire o rallentare il procedimento.<\/p>\n<p>Sull\u2019<strong>articolo 5, <\/strong>sarebbe necessario chiarire che la definizione del rapporto di collaborazione autonoma, risultante dal combinato disposto degli articoli 2222 del codice civile e 409 n. 3 del codice di procedura civile si applica anche ai contratti stipulati dalle amministrazioni pubbliche.<\/p>\n<p>Con riferimento all\u2019<strong>articolo 9<\/strong>, comma 1, lettera <em>b)<\/em>, si segnala che il diritto di precedenza si applica al solo personale reclutato mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per i profili per i quali \u00e8 richiesto il solo requisito della scuola dell\u2019obbligo, mentre la relazione illustrativa riconosce tale diritto solo al personale delle categorie protette. Si suggerisce pertanto un chiarimento nel testo legislativo su questo punto.<\/p>\n<p>Alla medesima lettera b), si d\u00e0 facolt\u00e0 alle amministrazioni di ricorrere a forme di lavoro accessorio retribuito mediante buoni-lavoro. Considerata la normativa sopravvenuta che abolisce la norma del decreto legislativo n. 81 del 2015 su tale materia, si suggerisce un coordinamento formale con il testo del decreto-legge n. 25 del 2017 (<em>Disposizioni urgenti per l&#8217;abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonch\u00e9 per la modifica delle disposizioni sulla responsabilit\u00e0 solidale in materia di appalti<\/em>). Sempre alla lettera <em>b)<\/em>, sarebbe opportuno precisare che il personale utilizzato dalle amministrazioni in regime di somministrazione, al pari di quello utilizzato dalle imprese private, debba in ogni caso essere sottoposto agli stessi percorsi formativi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di prevenzione della corruzione.<\/p>\n<p>Inoltre, poich\u00e9 le amministrazioni e gli enti locali possano procedere all\u2019immissione in ruolo dei loro dipendenti o collaboratori precari, si suggerisce di prevedere che vengano offerti loro strumenti affidabili di aggiustamento degli organici in caso di sopravvenute difficolt\u00e0 economiche od organizzative.<\/p>\n<p>In materia di procedimento disciplinare, gli <strong>articoli da 12 a 17<\/strong> dello schema di decreto in esame confermano l\u2019orientamento gi\u00e0 fatto nel decreto legislativo n. 150 del 2009: dettare una disciplina dettagliata del procedimento disciplinare, differenziandola da quanto previsto per la generalit\u00e0 dei rapporti di lavoro nell\u2019articolo 7 dello Statuto dei lavoratori, e sanzionare l\u2019omesso esercizio del potere disciplinare da parte dei dirigenti responsabili. Sarebbe tuttavia necessario valutare se sia pi\u00f9 funzionale regolare minuziosamente ogni aspetto che la dirigenza pubblica deve compiere su questo ambito, o non piuttosto attivare gli incentivi adeguati affinch\u00e9 la dirigenza stessa si riappropri di questa prerogativa e la eserciti, in funzione degli obiettivi di efficienza e produttivit\u00e0 cui \u00e8 vincolata, in modo analogo a quanto accade nelle strutture private funzionanti.<\/p>\n<p>In merito alla disposizione contenuta nell\u2019<strong>articolo 13<\/strong>, comma 1, lettera c), dove si prevede la convenzione non onerosa per la gestione unificata delle funzioni dell\u2019ufficio per i procedimenti disciplinari, si fa osservare che l\u2019affidamento di una funzione di consulenza e assistenza a un organismo consortile esterno comporta sempre (e non pu\u00f2, logicamente, non comportare) per l\u2019amministrazione interessata l\u2019onere di un corrispettivo per il servizio in tal modo decentrato, ovviamente compensato dal corrispondente risparmio di risorse interne all\u2019amministrazione stessa. Pertanto, per salvaguardare le buone prassi di gestione consortile delle funzioni di gestione del personale della PA, si suggerisce alla Commissione di merito di sostituire la dicitura &#8220;convenzione non onerosa&#8221; (che vieta il pagamento di qualsiasi corrispettivo all\u2019ente cui il servizio viene affidato) con un\u2019espressione che consenta una gestione consortile congruamente remunerata, purch\u00e9 \u201csenza maggiori oneri complessivi\u201d per le amministrazioni interessate rispetto all\u2019ipotesi della gestione in proprio della stessa funzione.<\/p>\n<p>Qualche perplessit\u00e0 suscita il contenuto dell\u2019<strong>articolo 15, <\/strong>che modifica l&#8217;articolo 55-<em>quater <\/em>\u00a0del Testo unico. La novella contenuta nella lettera <em>f<\/em>&#8211;<em>quater<\/em>, del citato articolo 55-<em>quater<\/em>, prevede che si attivi il licenziamento per la \u201creiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa che abbia determinato la sospensione dal servizio per un periodo superiore a un anno nel corso di un biennio\u201d. Si fa presente che tale formulazione rischia di essere utilizzata allo scopo diametralmente opposto, per evitare o annullare il licenziamento in tutti i casi di violazioni gravi che non siano \u201creiterate\u201d e che non abbiano gi\u00e0 in precedenza dato luogo a sospensione di durata superiore a un anno nel corso di un biennio.<\/p>\n<p>Inoltre si osserva che l\u2019ipotesi di accertamento in flagranza non pare agevolmente riferibile, in concreto, a tutte le condotte per le quali la disposizione intende comminare il licenziamento a norma dell\u2019articolo 55-<em>quater<\/em>, comma 1: nei casi di accertamento delle \u201cfalsit\u00e0 documentali o dichiarative\u201d appare necessario, in ogni caso, lo svolgimento di una qualche attivit\u00e0 istruttoria, cos\u00ec come per quelli di \u201cingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall\u2019amministrazione per esigenze di servizio\u201d. Si suggerisce pertanto di chiarire questo aspetto.<\/p>\n<p>Si coglie altres\u00ec l&#8217;occasione per introdurre nel decreto una disposizione transitoria, a norma della quale i procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore siano portati a termine secondo le procedure e il riparto di competenze vigenti alla data del loro avvio, ossia alla notifica della contestazione, risultando tuttavia applicato anche a tali procedimenti il comma 9-<em>ter<\/em> dell\u2019articolo 55-<em>bis<\/em> del testo novellato; inoltre, sarebbe opportuno che, alle infrazioni disciplinari cui si riferiscono i procedimenti in corso, si applichino le sanzioni previste a tale data, se pi\u00f9 favorevoli.<\/p>\n<p>L\u2019<strong>articolo 17<\/strong>, che modifica l\u2019articolo 55-<em>sexies<\/em> del TU, contiene un rinvio erroneo all\u2019articolo 55-<em>quater<\/em>, comma 3-<em>sexies<\/em> (comma inesistente), mentre dovrebbe intendersi all\u2019articolo 55-<em>quater<\/em>, lettera f-<em>ter<\/em>.<\/p>\n<p>Sull&#8217;<strong>articolo 20<\/strong>, che prevede un doppio canale per la stabilizzazione del personale che abbia maturato almeno un triennio di servizio in una amministrazione pubblica, e al comma 2 prevede in particolare il canale riservato a chi abbia collaborato con contratti di &#8220;lavoro flessibile&#8221;, si sottolinea l&#8217;opportunit\u00e0 che nel testo del decreto venga chiarito l&#8217;intendimento di ricomprendere in questa espressione anche i rapporti di &#8220;lavoro parasubordinato&#8221;, ovvero le collaborazioni autonome continuative in posizione di sostanziale dipendenza dall&#8217;amministrazione.<\/p>\n<p>In riferimento allo stesso articolo 20, dove viene espressamente esclusa la possibilit\u00e0 che personale gi\u00e0 regolarmente assunto con funzioni dirigenziali in forza di reiterati contratti a termine possa rientrare in questo processo di stabilizzazione, si osserva che, per evitare di determinare una irragionevole esclusione pregiudiziale del personale dirigenziale, sarebbe opportuno che le pubbliche amministrazioni possano procedere a inquadrare nei rispettivi ruoli dirigenziali il personale che abbia i seguenti requisiti:<\/p>\n<ul>\n<li>avere maturato almeno 5 anni in posizioni funzionali alle quali \u00e8 richiesto il possesso della laurea;<\/li>\n<li>essere stato assunto nella PA con le forme previste dall&#8217;articolo 97, quarto comma, della Costituzione;<\/li>\n<li>aver svolto, in forza di contratti a tempo determinato, funzioni dirigenziali presso la PA per almeno 3 anni, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni, conseguendo sempre valutazioni positive.<\/li>\n<\/ul>\n<p>In merito all&#8217;<strong>articolo 21<\/strong>, che stabilisce una nuova disciplina delle conseguenze sanzionatorie dei licenziamenti illegittimi per le amministrazioni, si fa osservare che la legge n. 124 del 2015 non reca contenuti specifici in tema di recesso unilaterale. Essa delega tuttavia il Governo all\u2019emanazione di norme volte a sciogliere le antinomie, ovvero i nodi interpretativi e applicativi esistenti, che in questo caso devono intendersi come relativi alla legge n. 92 del 2012, la quale ha modificato l\u2019apparato sanzionatorio per i licenziamenti illegittimi anche in riferimento al settore pubblico. Si suggerisce alla Commissione di merito di valutare attentamente la congruit\u00e0, rispetto al contenuto e ai principi della legge delega, di questo articolo del decreto in esame. Si invita altres\u00ec la Commissione di merito a valutare l\u2019opportunit\u00e0 di fornire, viceversa, indicazioni circa le modalit\u00e0 dell\u2019armonizzazione della nuova disciplina dettata dalla legge n. 92 del 2012 su questa materia, rispetto all\u2019ordinamento generale dell\u2019impiego pubblico, anche in riferimento all&#8217;entit\u00e0 del risarcimento.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>SI RACCOMANDA CHE LA POSSIBILIT\u00c0 DI DEROGA ALLA LEGGE ATTRIBUITA ALLA CONTRATTAZIONE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE NON POSSA PORTARE A ULTERIORE VISCHIOSIT\u00c0 DELLA MOBILIT\u00c0 INTERNA &#8211; IN TEMA DI LICENZIAMENTO SI RILEVA UN PROFILO DI ECCESSO DI DELEGA E SI RACCOMANDA L&#8217;ATTUAZIONE DELLA L. 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