
{"id":45008,"date":"2017-05-09T18:07:38","date_gmt":"2017-05-09T17:07:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=45008"},"modified":"2017-05-14T21:59:30","modified_gmt":"2017-05-14T20:59:30","slug":"un-po-di-piombo-nelle-ali-del-lavoro-agile","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=45008","title":{"rendered":"BENE SUL LAVORO AUTONOMO, MA TROPPO PIOMBO NELLE ALI DEL &#8220;LAVORO AGILE&#8221;"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\">Non si preserva l\u2019agilit\u00e0 se l\u2019accordo tra le parti viene appesantito con costi di transazione superflui, che mi sembra nascano da una nostra perniciosa tendenza all&#8217;iper-regolazione<\/span><\/h4>\n<p><em><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\nTesto del disegno di legge n. 2233-C, approvato senza modifiche dal Senato nella seduta del 10 maggio 2017 &#8211; Segue il mio intervento svolto nella sessione pomeridiana del Senato del 9 maggio 2017, nella discussione generale in terza lettura dello stesso d.d.l. &#8211; In argomento v. anche la <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=41576\" target=\"_blank\">nota tecnica sullo stesso disegno di legge<\/a>, del settembre 2016, e il mio editoriale telegrafico del 28 settembre 2016,<\/em> <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=41984\" target=\"_blank\">Cerchiamo di mantenere agile il &#8220;lavoro agile&#8221;<\/a> \u00a0 <em>\u00a0 \u00a0\u00a0 <\/em><!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">..<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/Disegno-di-legge-n-2233-B-01008527.pdf\" target=\"_blank\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-full wp-image-180\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/04\/icona-dwl8.png\" alt=\"icona-dwl8\" width=\"53\" height=\"53\" \/><\/a><\/p>\n<h4><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/Disegno-di-legge-n-2233-B-01008527.pdf\" target=\"_blank\">Scarica il testo definitivo della legge, che entrer\u00e0 in vigore nei giorni prossimi<\/a><\/h4>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\"><span style=\"color: #000000;\">[&#8230;]<\/span>.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\"><span style=\"color: #000000;\">PRESIDENTE &#8211; Ha chiesto di parlare il senatore Ichino. Ne ha facolt\u00e0.<br \/>\n<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-full wp-image-44042\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/Pietro-Ichino-4.jpg\" alt=\"Pietro Ichino 4\" width=\"192\" height=\"128\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/Pietro-Ichino-4.jpg 192w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/Pietro-Ichino-4-150x100.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 192px) 100vw, 192px\" \/>ICHINO <em>(Pd)<\/em> &#8211; Grazie, Presidente. Nel mio <a style=\"color: #000000;\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=42513\">intervento in sede di discussione generale in prima lettura<\/a>, del 26 ottobre scorso, ho sottolineato il valore positivo del provvedimento al nostro esame, in quanto esso volta pagina rispetto a una lunga stagione nella quale il diritto del lavoro ha considerato il lavoro autonomo come ontologicamente estraneo al proprio campo di applicazione. Ora finalmente si riconosce in modo organico e compiuto che anche il lavoro autonomo ha alcune esigenze di sicurezza, delle quali per\u00f2 non si pu\u00f2 far carico al contratto tra le parti, salvo correggere le eventuali distorsioni derivanti da situazioni di sostanziale dipendenza economica del prestatore dal committente, o da abusi di posizione dominante da parte di quest&#8217;ultimo, come fannno gli articoli 2 e 3 del testo legislativo. Le esigenze di sicurezza del prestatore possono e devono, invece, essere soddisfatte nell\u2019ambito del rapporto previdenziale, come molto opportunamente fa questo provvedimento, in materia di malattia, maternit\u00e0 e &#8211; per i collaboratori autonomi continuativi &#8211; disoccupazione.<br \/>\n<\/span><\/p>\n<p>Il mondo del lavoro autonomo chiede soprattutto una riduzione del &#8220;cuneo fiscale e contributivo&#8221;, che sui redditi di questa categoria incide persino pi\u00f9 di quanto incida sui redditi di lavoro dipendente. Sotto questo punto di vista non si pu\u00f2 non salutare con favore la soluzione definitiva della questione del contributo previdenziale alla Gestione speciale dell&#8217;Inps per i lavoratori autonomi privi di una Cassa previdenziale di categoria.<\/p>\n<p>Anche sulla seconda parte del disegno di legge, costituita ora dagli articoli da 18 a 23, richiamo le notazioni positive svolte in quell&#8217;intervento, che si limitano per\u00f2 all&#8217;apprezzamento della <em>ratio legis<\/em>, dell&#8217;intendimento del legislatore di promuovere e favorire quello che ora viene battezzato &#8220;lavoro agile&#8221;, ovvero il rapporto di lavoro nel quale per un determinato segmento temporale la prestazione lavorativa \u00e8 esentata dal vincolo contrattuale del coordinamento spazio-temporale, assumendo cos\u00ec i tratti essenziali della prestazione autonoma. Tuttavia, visto che sia in questo ramo del Parlamento sia nell&#8217;altro su questa legge si \u00e8 registrata una convergenza insolitamente ampia di consensi, mi sia consentito proporre, su questa seconda parte, alcune osservazioni critiche fuori dal coro, senza che questo venga considerato come una nota stonata. \u00c8 chiaro che queste osservazioni non mirano a ulteriori emendamenti, poich\u00e9 si vuole che il testo diventi finalmente legge gi\u00e0 domani; \u00e8 utile per\u00f2 che esse restino a verbale a futura memoria, in modo che, se l&#8217;esperienza pratica dell&#8217;applicazione della nuova legge mostrer\u00e0 che esse hanno qualche fondamento, se ne possa tener conto negli aggiustamenti legislativi futuri.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-45010 alignright\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/Lavoro-agile-300x200.jpg\" alt=\"Lavoro-agile\" width=\"258\" height=\"172\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/Lavoro-agile-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/Lavoro-agile-150x100.jpg 150w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/Lavoro-agile.jpg 900w\" sizes=\"auto, (max-width: 258px) 100vw, 258px\" \/>Il rischio che vedo \u00e8 che le disposizioni contenute in questo capo II del provvedimento possano ridurre quell\u2019agilit\u00e0 del rapporto che invece vogliamo promuovere e preservare. Non si preserva l\u2019agilit\u00e0 se l\u2019accordo tra le parti viene appesantito con costi di transazione superflui, che mi sembra nascano da una nostra perniciosa tendenza, soprattutto in materia di lavoro, all&#8217;iper-regolazione, alla legificazione di ogni aspetto del rapporto, anche dove non ce n&#8217;\u00e8 alcuna utilit\u00e0, salvo che per i burocrati ministeriali, cui la complicazione legislativa attribuisce la funzione di &#8220;sacerdoti dei sacri misteri, cio\u00e8 di interpretazione del testo legislativo mediante circolari, e per il ceto dei consulenti del lavoro, la cui opera \u00e8 resa indispensabile.<\/p>\n<p>Costituisce un aumento ingiustificato dei costi di transazione anche l\u2019ipertrofia delle norme, la produzione di testi legislativi nei quali si dicono in venti righe cose che si potrebbero dire in una sola. O, peggio, si ripete inutilmente con parole nuove ci\u00f2 che \u00e8 gi\u00e0 detto da una norma generale, in riferimento a una fattispecie particolare. Ogni regola enunciata nuovamente, con parole nuove, d\u00e0 luogo allo sforzo di stuoli di interpreti per individuare ogni minima differenza di significato ravvisabile in ciascuna parola nuova utilizzata dal legislatore. Del resto, anche soltanto l\u2019aggiunta di quelle venti righe per non dire niente di nuovo costituisce un aggravio dei costi di transazione, poich\u00e9 obbliga tutti gli operatori a ingaggiare un consulente per accertare che la nuova legge non disponga una variazione della disciplina.<\/p>\n<p>Per esempio, in mesi di discussione su questo nuovo testo legislativo, non ho trovato nessuno che mi abbia spiegato che cosa aggiunga l\u2019articolo 21 alla disciplina generale applicabile a tutti i rapporti di lavoro in materia di controllo a distanza. Sette righe di <em>Gazzetta Ufficiale<\/em> del tutto inutili, ma dannose per il fatto stesso di esservi inserite, per la complicazione della vita dei cittadini che esse di per s\u00e9 comportano.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-45011 alignleft\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/lavoro-agile-2-300x175.jpg\" alt=\"lavoro-agile 2\" width=\"267\" height=\"156\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/lavoro-agile-2-300x175.jpg 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/lavoro-agile-2-150x87.jpg 150w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/lavoro-agile-2.jpg 980w\" sizes=\"auto, (max-width: 267px) 100vw, 267px\" \/>Allo stesso modo, in mesi di discussione su questo testo legislativo non ho trovato nessuno che mi abbia spiegato che cosa aggiunga l\u2019articolo 22 alla tutela generale della sicurezza del lavoratore subordinato. Altre quindici righe del tutto inutili.<\/p>\n<p>Immagino i fiumi di inchiostro che verranno versati per spiegare come si concilii la menzione, nell&#8217;articolo 18, comma 1, dell&#8217;applicabilit\u00e0 dei &#8220;limiti di durata massima dell&#8217;orario di lavoro giornaliero e settimanale&#8221; con la assoluta libert\u00e0 della persona interessata circa il tempo della propria prestazione (&#8220;senza precisi vincoli di orario&#8221;, recita in altra parte lo stesso comma 1).<\/p>\n<p>Sempre sul piano della chiarezza, semplicit\u00e0 e leggibilit\u00e0 dei testi legislativi, non si fa apprezzare positivamente che alla Camera si sia inserito in questo disegno di legge, come un vagoncino attaccato al treno di passaggio in una stazione ferroviaria, l\u2019articolo 24 contenente una norma in materia di contribuzione previdenziale per le assistenti domiciliari di Bolzano, che non credo siano inquadrabili n\u00e9 nella categoria del lavoro autonomo, n\u00e9 nella nuova figura del lavoro agile.<\/p>\n<p>Ma vi \u00e8 di pi\u00f9.<\/p>\n<p>Si pu\u00f2 capire che la nuova legge imponga alle parti l\u2019obbligo di stipulare l\u2019accordo concernente il lavoro agile in forma scritta, anche se questo configura un piccolo peso in pi\u00f9 rispetto all\u2019ordinamento oggi vigente, che ne consente anche la pattuizione orale. Ma se si impone pure che l\u2019atto scritto definisca &#8220;le forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e gli strumenti utilizzati dal lavoratore&#8221; (articolo 19), e poi si aggiunge che lo stesso atto scritto deve anche individuare \u201cle condotte, connesse all\u2019esecuzione della prestazione lavorativa all\u2019esterno dei locali aziendali, che danno luogo all\u2019applicazione di sanzioni disciplinari\u201d (articolo 21 secondo comma), si costringe, senza che ce ne sia una ragione apprezzabile, l\u2019impresa di dimensioni piccole e medie ad avvalersi di un consulente o avvocato. Al quale peraltro si d\u00e0 &#8211; come si suol dire &#8211; una gatta da pelare non facile: che cosa si potr\u00e0 mai scrivere di utile circa &#8220;le forme di esercizio del potere direttivo&#8221;, oppure circa le condotte particolari che possono dare luogo a sanzioni disciplinari, in relazione a una prestazione destinata a svolgersi al di fuori del perimetro aziendale e nei tempi liberamente decisi dal lavoratore? Ma, soprattutto, quale funzione protettiva possono mai, in concreto, svolgere queste due disposizioni? Qual \u00e8 l\u2019abuso del potere direttivo del datore, o del potere disciplinare, che si vuole prevenire?<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-45012 alignright\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/Lavoro-agile-3-300x107.png\" alt=\"Lavoro agile 3\" width=\"300\" height=\"107\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/Lavoro-agile-3-300x107.png 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/Lavoro-agile-3-150x53.png 150w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/Lavoro-agile-3.png 376w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/>Se quel primo vincolo formale, di cui all&#8217;articolo 22, appare scarsamente utile e potenzialmente dannoso, ancor pi\u00f9 questo va detto dell\u2019obbligo di consegnare al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori con cadenza almeno annuale, un\u2019informativa scritta nella quale siano individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalit\u00e0 di esecuzione del rapporto di lavoro (articolo 22).<\/p>\n<p>Qui osservo che nella stragrande maggioranza dei casi di lavoro agile \u2013 che gi\u00e0 esiste e gi\u00e0 \u00e8 praticato in numerosissimi casi nel nostro tessuto produttivo \u2013 questa forma di lavoro consiste in un\u2019attivit\u00e0 svolta mediante <em>computer<\/em> collegato a distanza con l\u2019organizzazione aziendale: dove il rischio aggiuntivo, il rischio differenziale del lavorare a casa propria o dove si preferisce, \u00e8 francamente assai poco apprezzabile, salvo che ci si riferisca al rischio del chiodo sporgente dalla panchina del parco, cui accennava il senatore Sacconi nella relazione introduttiva di questo dibattito.<\/p>\n<p>Altro sarebbe il discorso se questo obbligo venisse imposto soltanto l\u00e0 dove ci sia uno specifico rischio aggiuntivo; quindi non in qualsiasi caso, ma solo nei casi in cui, per le sostanze utilizzate o per il macchinario che deve essere utilizzato, nello svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 fuori dei locali aziendali sia ravvisabile un concreto rischio aggiuntivo.<\/p>\n<p>Nel mio intervento dell\u2019ottobre scorso osservavo, su questo punto, come l\u2019errore che qui si ripete sia lo stesso che ha caratterizzato gran parte della legislazione del lavoro nella stagione passata.<\/p>\n<p>In ogni occasione promettiamo agli operatori economici semplificazione normativa e abolizione degli adempimenti inutili. Ma poi, nel momento in cui vogliamo promuovere il lavoro agile, cadiamo nella tentazione della iperregolazione e dell\u2019imposizione di adempimenti che non sussistono in alcun ordinamento che noi conosciamo.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-45013 alignleft\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/Lavoro-agile-4-300x168.jpg\" alt=\"Lavoro agile 4\" width=\"252\" height=\"141\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/Lavoro-agile-4.jpg 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/Lavoro-agile-4-150x84.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 252px) 100vw, 252px\" \/>Un discorso diverso va svolto in riferimento all\u2019articolo 23, in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e in particolare di infortunio <em>in itinere<\/em>. Qui una norma specifica in riferimento al lavoro agile poteva effettivamente rendersi opportuna; ma solo per precisare che <em>non<\/em> costituisce mai infortunio <em>in itinere<\/em> coperto dall\u2019assicurazione obbligatoria quello in cui sia incorso il lavoratore nella frazione della sua prestazione qualificabile come \u201clavoro agile\u201d. Nell\u2019ambito di quella frazione, infatti, la persona interessata non \u00e8 in alcun modo obbligata a muoversi da casa propria; se si muove lo fa per propria libera scelta, con i mezzi che preferisce, per una destinazione che non \u00e8 contrattualmente obbligata a raggiungere. Cos\u00ec stando le cose, se invece \u2013 come si fa nell\u2019articolo 23 \u2013 si dispone che la copertura assicurativa obbligatoria si estende agli \u201cinfortuni occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all\u2019esterno dei locali aziendali [\u2026]\u201d, questa disposizione rende possibile al \u201clavoratore agile\u201d di far passare per infortunio sul lavoro qualsiasi incidente stradale. N\u00e9 vale a evitarlo l\u2019aggiunta della condizione: \u201c[\u2026] quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessit\u00e0 del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative\u201d. \u00c8 ovvio, infatti, che se l\u2019interessato era in viaggio, questo rispondeva a una qualche sua \u201cesigenza di vita\u201d; baster\u00e0, dunque, che egli affermi che nel luogo di destinazione sarebbe stata svolta una parte anche minima della prestazione lavorativa, perch\u00e9 questo determini l\u2019applicabilit\u00e0 del trattamento Inail. Con connesso aggravio del contributo a carico del datore di lavoro. Un altro po\u2019 di piombo nelle ali del lavoro agile.<\/p>\n<p>Per concludere, questo secondo capo del disegno di legge avrebbe potuto ridursi a due articoli di un comma ciascuno, rispettivamente per confermare il diritto di cittadinanza della nuova fattispecie nell&#8217;ordinamento e garantire il &#8220;diritto alla disconnessione&#8221; nelle undici ore del riposo giornaliero minimo garantite dalla direttiva europea e dal decreto legislativo n. 66 del 2003. Cos\u00ec avremmo varato una normativa agile, in sintonia con le esigenze della fattispecie disciplinata. Per questo aspetto, invece, mi sembra che dobbiamo registrare un\u2019occasione persa e un passo indietro sulla via della semplificazione della legislazione del lavoro. <em>(applausi del gruppo Pd)<\/em><\/p>\n<p>[&#8230;]<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Non si preserva l\u2019agilit\u00e0 se l\u2019accordo tra le parti viene appesantito con costi di transazione superflui, che mi sembra nascano da una nostra perniciosa tendenza all&#8217;iper-regolazione . 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