
{"id":45026,"date":"2017-05-11T15:59:13","date_gmt":"2017-05-11T14:59:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=45026"},"modified":"2017-05-15T15:44:41","modified_gmt":"2017-05-15T14:44:41","slug":"un-nuovo-spazio-per-servizi-alla-famiglia-lavoro-occasionale-e-lavoro-interstiziale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=45026","title":{"rendered":"UN NUOVO SPAZIO PER I SERVIZI ALLA FAMIGLIA, IL LAVORO OCCASIONALE E INTERSTIZIALE"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\">Uno strumento per facilitare l&#8217;incontro fra domanda e offerta di servizi alle persone e comunit\u00e0 locali; per le imprese il contratto di lavoro intermittente in sostituzione dei vecchi voucher<br \/>\n<\/span><\/h4>\n<p><em><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\nTesto della nuova disciplina dei servizi occasionali alla famiglia e alle comunit\u00e0 locali, nonch\u00e9 del lavoro occasionale e del c.d. lavoro interstiziale nel settore delle imprese, presentato <strong>da Irene Tinagli<\/strong> l&#8217;11 maggio 2017 come emendamento aggiuntivo al disegno di legge n. 4444 di conversione del decreto-legge n. 50\/2017 &#8211; In argomento v. anche <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=44675\" target=\"_blank\">il mio intervento nella discussione generale sulla conversione del decreto-legge n. 25\/2017<\/a>, che ha abrogato i buoni-lavoro, e il mio articolo pubblicato sul <\/em>Corriere della Sera<em> del 25 marzo 2017, <\/em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=44345\" target=\"_blank\">Chi ha paura del lavoro marginale?<\/a><em>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/em> \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><strong>Emendamento aggiuntivo al disegno di legge n. 4444<br \/>\n<\/strong><\/p>\n<p>Aggiungere gli articoli seguenti<\/p>\n<p><strong>Articolo 2 <\/strong><em>(Contratto di servizi alla famiglia o alla comunit\u00e0 locale)<\/em><\/p>\n<ol>\n<li>Il Capo VI del <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=37099\">decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81<\/a> \u00e8 sostituito dal seguente.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Capo VI<br \/>\n<em>(Contratto di servizi alla famiglia o alla comunit\u00e0 locale)<\/em><\/p>\n<p>Articolo 48 \u2013 <em>(Definizione e campo di applicazione)<\/em><\/p>\n<ol>\n<li>Il contratto di servizi alla famiglia o alla comunit\u00e0 locale \u00e8 quello con il quale una persona fisica, una fondazione, una associazione operante senza fine di lucro o una cooperativa a carattere non lucrativo e di utilit\u00e0 sociale ingaggia una persona per lo svolgimento di una o pi\u00f9 prestazioni non eccedenti 400 ore complessive nell\u2019arco di sei mesi, aventi per oggetto servizi alla persona o a una comunit\u00e0 di persone, ivi comprese le attivit\u00e0 di manutenzione domestica, di giardinaggio, di sorveglianza o custodia, di trasporto di cose o persone, di insegnamento, di protezione e manutenzione del decoro urbano o di immobili. Lo stesso contratto pu\u00f2 essere stipulato da parte di qualsiasi soggetto per l\u2019ingaggio di persone in stato di detenzione, per prestazioni di lavoro all\u2019interno del carcere, o all\u2019esterno quando ad esse si applichi un regime di pena che lo consenta, oppure per l&#8217;ingaggio di persone con disabilit\u00e0 di natura psichica in funzione ergoterapica. Il limite di 400 ore complessive nel semestre si applica anche nel caso di pi\u00f9 contratti di cui al presente comma tra gli stessi soggetti. Salvo il caso della cooperativa di utilit\u00e0 sociale, il contratto di cui al presente comma non pu\u00f2 avere per oggetto una prestazione lavorativa utilizzata per attivit\u00e0 d\u2019impresa.<\/li>\n<li>Al contratto di lavoro di cui al comma 1 si applica la disciplina di cui al presente articolo e all\u2019articolo 49, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata della prestazione lavorativa.<\/li>\n<li>Il contratto di cui al comma 1 pu\u00f2 essere stipulato anche in forma orale, salvo l\u2019obbligo di registrazione su di una apposita piattaforma informatica dell\u2019Inps, nella quale devono essere indicati a cura del datore di lavoro o committente:<br \/>\n<em>a)<\/em> le generalit\u00e0, il codice fiscale e il codice Iban di un conto corrente dello stesso datore o committente, nonch\u00e9 del prestatore;<br \/>\n<em>b)<\/em> il giorno o i giorni in cui si colloca la prestazione;<br \/>\n<em>c)<\/em> la sua durata complessiva;<br \/>\n<em>d)<\/em> la retribuzione complessiva, che non pu\u00f2 essere inferiore a euro 7,5 orari, dovendosi intendere compresi in tale importo gli eventuali ratei di tredicesima mensilit\u00e0, di indennit\u00e0 di ferie e di trattamento di fine rapporto, cui si aggiungono euro 2,5 di contribuzione pensionistica e antinfortunistica.<\/li>\n<li>Il contratto di cui al comma 1 non pu\u00f2 essere stipulato con una persona che sia titolare di un altro rapporto di lavoro o collaborazione di qualsiasi tipo con lo stesso datore di lavoro o committente, o che ne sia stata titolare entro i dodici mesi immediatamente precedenti.<\/li>\n<li>Il limite minimo della retribuzione oraria di cui al comma 3, lettera <em>d)<\/em>, \u00e8 moltiplicato per un coefficiente calcolato annualmente dall\u2019Istat in riferimento a ciascuna regione e correlato al costo della vita, in modo che il coefficiente 1 corrisponda al costo della vita medio nazionale.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Articolo 49 \u2013 <em>(Disciplina del rapporto)<\/em><\/p>\n<ol>\n<li>La prestazione lavorativa oggetto del contratto di cui all\u2019articolo 48 \u00e8 soggetta ai limiti di orario di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66.<\/li>\n<li>In esecuzione del contratto di cui all\u2019articolo 48, la retribuzione pattuita \u00e8 accreditata dal datore di lavoro o committente entro il termine della prestazione lavorativa, se pi\u00f9 breve di una settimana, o comunque con cadenza settimanale o mensile, mediante bonifico bancario sul conto corrente del prestatore, e contestualmente il contributo per l\u2019assicurazione pensionistica e antiinfortunistica, nella misura di un terzo di tale retribuzione, su apposito conto corrente dell\u2019Inps. Di entrambi i bonifici deve essere consegnata al prestatore documentazione mediante invio per posta elettronica o su carta. Per ogni giorno di ritardo nell\u2019esecuzione di detto accredito si applica, in favore del creditore, una maggiorazione comprensiva di interesse moratorio e sanzione amministrativa, pari allo 0,04 per cento.<\/li>\n<li>Il datore di lavoro o committente che faccia eseguire prestazioni eccedenti rispetto a quella registrata a norma dell\u2019articolo 48, comma 3, \u00e8 punito con una sanzione amministrativa in misura da tre a sei volte la retribuzione corrispondente alle prestazioni stesse.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Articolo 49-<em>bis<\/em> &#8211; <em>(Lavoro interstiziale)<\/em><\/p>\n<ol>\n<li>\u00a0Ogni impresa pu\u00f2 ingaggiare una o pi\u00f9 persone, nella forma di cui all&#8217;articolo 48, per uno o pi\u00f9 periodi di quattro ore consecutive, con una retribuzione complessiva per ciascun periodo non inferiore a euro 45, comprensiva di ratei di tredicesima mensiliit\u00e0, di indennit\u00e0 di ferie e di trattamento di fine rapporto, cui si aggiungono euro 15 di contribuzione pensionistica e antinfortunistica.<\/li>\n<li>Nel caso di cui al comma 1, la somma di retribuzione e contribuzione previdenziale pagate da ciascuna impresa per ciascuna persona ingaggiata non pu\u00f2 superare euro 1.500 annui. La somma di retribuzioni e contribuzioni pagate da ciascuna impresa a pi\u00f9 persone non pu\u00f2 superare complessivamente euro 7.500 annui.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>Articolo 3 <\/strong><em>(Promozione dei servizi alla famiglia e alle comunit\u00e0 locali)<\/em><\/p>\n<ol>\n<li>Il contributo per l\u2019assicurazione pensionistica e antiinfortunistica di cui all\u2019articolo 49, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 \u00e8 posto a carico dell\u2019Erario, nei limiti di euro 2,5 per ogni ora di lavoro effettivamente svolto, quando la prestazione oggetto del contratto abbia a oggetto:<br \/>\n<em>a)<\/em> assistenza a bambini di et\u00e0 fino a tre anni;<br \/>\n<em>b) <\/em>assistenza a persone disabili non autosufficienti;<br \/>\n<em>c) <\/em>servizi di sorveglianza notturna contro aggressioni o atti di vandalismo in zone periferiche di citt\u00e0 con almeno 50.000 abitanti;<br \/>\n<em>d) <\/em>servizi di accoglienza, assistenza o insegnamento della lingua italiana a immigrati extracomunitari.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>Articolo 4 <\/strong><em>(Modifiche alla disciplina del lavoro intermittente)<\/em><\/p>\n<ol>\n<li>All\u2019articolo 13 del <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=37099\">decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81<\/a> (*) sono apportate le modifiche seguenti:<br \/>\n<em>a)<\/em> al comma 1, \u00e8 aggiunto il periodo seguente:<br \/>\n\u201c\u00c8 in ogni caso ammesso il contratto di lavoro intermittente per prestazioni che non superino, alternativamente<br \/>\n<em>&#8211;<\/em> le 16 ore nell\u2019arco di sette giorni consecutivi e le 150 ore nell\u2019arco di dodici mesi consecutivi, oppure<br \/>\n<em>&#8211;<\/em> le 60 ore nell\u2019arco di 30 giorni consecutivi\u201d<\/li>\n<li><em>b)<\/em> il comma 2 \u00e8 sostituito dai due seguenti:<\/li>\n<li>Il contratto di lavoro intermittente pu\u00f2 essere stipulato e attuato secondo le stesse regole di cui agli articoli 48 e 49, mediante accesso ad apposita sezione della stessa piattaforma Inps di cui all\u2019articolo 48, comma 2, quando il prestatore sia:<br \/>\n<em>a) <\/em>titolare di pensione di vecchiaia o di invalidit\u00e0;<br \/>\n<em>b) <\/em>studente universitario o di scuola media superiore;<br \/>\n<em>c) <\/em>lavoratrice madre nel periodo di congedo facoltativo;<br \/>\n<em>d) <\/em>disoccupato da pi\u00f9 di sei mesi;<br \/>\n<em>e) <\/em>affetto da disabilit\u00e0 che ne riduca l\u2019attitudine al lavoro almeno del 33 per cento;<br \/>\n<em>f) <\/em>lavoratore extracomunitario dotato di permesso di soggiorno.<br \/>\n2-<em>bis<\/em>. Nei casi di cui alle lettere <em>a)<\/em>, <em>b)<\/em> e <em>c)<\/em> le parti del contratto possono pattuire l\u2019esclusione del versamento del contributo per l\u2019assicurazione pensionistica.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>_______________________<\/p>\n<p>(*) <em>Per comodit\u00e0 di consultazione riporto qui il testo attuale dell\u2019articolo 13 del <\/em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=37099\"><em>d.lgs. n. 81\/2015<\/em><\/a>.<\/p>\n<p><strong>Sezione II<br \/>\nLavoro intermittente<\/strong><\/p>\n<p>Art. 13. <em>Definizione e casi di ricorso al lavoro intermittente<\/em><\/p>\n<ol>\n<li>Il contratto di lavoro intermittente \u00e8 il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne pu\u00f2 utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilit\u00e0 di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell\u2019arco della settimana, del mese o dell\u2019anno. In mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.<\/li>\n<li>Il contratto di lavoro intermittente pu\u00f2 in ogni caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di et\u00e0, purch\u00e9 le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con pi\u00f9 di 55 anni.<\/li>\n<li>In ogni caso, con l\u2019eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente \u00e8 ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell\u2019arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.<\/li>\n<li>Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilit\u00e0 a rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta l\u2019indennit\u00e0 di disponibilit\u00e0 di cui all\u2019articolo 16.<\/li>\n<li>Le disposizioni della presente sezione non trovano applicazione ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Uno strumento per facilitare l&#8217;incontro fra domanda e offerta di servizi alle persone e comunit\u00e0 locali; per le imprese il contratto di lavoro intermittente in sostituzione dei vecchi voucher . 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