
{"id":45258,"date":"2017-05-27T14:32:44","date_gmt":"2017-05-27T13:32:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=45258"},"modified":"2017-05-28T22:16:31","modified_gmt":"2017-05-28T21:16:31","slug":"perche-i-giuslavoristi-non-possono-ignorare-leconomia-del-lavoro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=45258","title":{"rendered":"PERCH\u00c9 I GIUSLAVORISTI NON POSSONO IGNORARE L&#8217;ECONOMIA DEL LAVORO"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\">Chi \u00e8 pi\u00f9 utile per il perseguimento dei valori costituzionali, l\u2019economista che segnala gli effetti indesiderati di una legge, contrari a quei valori, o il giurista che sceglie per partito preso di tapparsi le orecchie?<\/span><\/h4>\n<p><em><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\nRisposta alla <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=45223\" target=\"_blank\">lettera di Maria Vittoria Ballestrero<\/a>, 29 maggio 2017, a seguito del mio editoriale telegrafico della settimana precedente, <\/em><em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=45153\">Ancora sul diritto del lavoro come variabile indipendente<\/a><\/em> &#8211; <em>In questo dibattito \u00e8 intervenuto anche Bruno Caruso: <\/em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=45240\">Alla ricerca di una terza via<\/a><em>\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/em> \u00a0\u00a0 <!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\"> .<\/span><\/p>\n<p>Mi muovono a scrivere questa replica non soltanto l\u2019apprezzamento per l\u2019attenzione, sia pure critica, dedicata da Maria Vittoria Ballestrero al <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=45153\" target=\"_blank\">mio intervento<\/a> della settimana scorsa, la sintonia con lei su tanti altri temi e \u2013 se mi \u00e8 consentito \u2013 la grande simpatia che per lei nutro, ma anche e principalmente una viva preoccupazione nel vedere tanti amici e colleghi giuslavoristi \u2013<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright wp-image-45260\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/Law-Economics.png\" alt=\"Law &amp; Economics\" width=\"197\" height=\"293\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/Law-Economics.png 184w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/Law-Economics-101x150.png 101w\" sizes=\"auto, (max-width: 197px) 100vw, 197px\" \/> i cui contributi al convegno per il trentennale della rivista <em>Lavoro e Diritto<\/em> sono raccolti nel fascicolo della stessa rivista n. 4\/2016 \u2013 mobilitati, pur con le migliori intenzioni, in una battaglia che mi sembra sostanzialmente oscurantista, dunque culturalmente improponibile: cio\u00e8 nella pretesa di squalificare in modo radicale l\u2019intero comparto della letteratura di <em>Law and Economics<\/em>, o analisi economica del diritto, dedicato al diritto e al mercato del lavoro.<\/p>\n<ol>\n<li><em>La denuncia della subordinazione del diritto del lavoro &#8220;all\u2019economia&#8221; o alla \u201ccultura economica\u201d<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>Nel suo contributo Maria Vittoria Ballestrero denuncia l&#8217;errore italiano, anzi dell\u2019intera Unione Europea, di avere &#8220;accettato che fosse il mercato a dettare le regole al legislatore e non il legislatore a dettare le regole per il mercato&#8221; (p. 781); e afferma che, in conseguenza di quell&#8217;errore, &#8220;il diritto del lavoro \u00e8 [&#8230;] sempre di pi\u00f9 un diritto governato dal mercato&#8221; (p. 782). Qui dunque, nonostante quanto scrive nella sua replica, \u00e8 lei stessa a denunciare una subordinazione del diritto del lavoro <em>all&#8217;economia<\/em> e non solo alla cultura degli economisti. Espressioni di questo genere si trovano anche in diversi altri contributi contenuti nello stesso fascicolo n. 4\/2016 di <em>Lavoro e Diritto<\/em>: per esempio in quello di Valerio Speziale, che denuncia la &#8220;subordinazione del diritto del lavoro <em>all&#8217;economia<\/em>&#8221; e addirittura una &#8220;invasione <em>dell&#8217;economia<\/em> sul diritto del lavoro&#8221; (cos\u00ec, testualmente, alla p. 725 del fascicolo); e in quello di Mario Rusciano, il quale denuncia la prospettiva \u201cche il diritto del lavoro accetti una volta per tutte il suo destino fatale di sottomettersi alle leggi dell\u2019economia di mercato e della concorrenza globale [\u2026] con conseguenti rischi non trascurabili per l\u2019equilibrio democratico della \u2018Repubblica fondata sul lavoro\u2019\u201d (p. 953).<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-45164\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/LD2-225x300.jpg\" alt=\"LD2\" width=\"186\" height=\"248\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/LD2-225x300.jpg 225w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/LD2-113x150.jpg 113w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/LD2-768x1024.jpg 768w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/LD2.jpg 1512w\" sizes=\"auto, (max-width: 186px) 100vw, 186px\" \/>Non mi sembra, dunque, di essere incorso nell&#8217;equivoco che Maria Vittoria mi imputa, quando nell&#8217;<a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=45153\">editoriale telegrafico<\/a> della settimana scorsa ho riportato in quegli stessi termini l&#8217;idea dominante che mi sembra emerga dalla maggior parte degli scritti raccolti dalla rivista. \u00c8 vero che in altri casi si parla invece di subordinazione del diritto del lavoro \u2013 inteso come <em>ius conditum<\/em>, oppure come cultura dei giuslavoristi \u2013 nei confronti <em>del pensiero economico<\/em> (Luigi Mariucci, p. 588; Lorenzo Zoppoli, p. 687; Marzia Barbera, pp. 1042-43); ma non c\u2019\u00e8 una grande differenza tra parlare, in questo contesto, di \u201ceconomia\u201d e parlare di \u201ceconomisti che la studiano\u201d, dal momento che l\u2019influenza possibile degli eventi economici sul diritto del lavoro non pu\u00f2 non passare attraverso la conoscenza degli eventi stessi, quindi attraverso l&#8217;opera di chi li studia. Quindi attraverso la cultura economica.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><em> Gli economisti e i valori costituzionali (che essi chiamano \u201cfunzione di benessere sociale\u201d)<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>La questione cruciale mi sembra semmai quella posta da chi contrappone il ruolo del giurista come difensore di valori sanciti dalla Costituzione a quello dell\u2019economista, che ai valori della Costituzione sarebbe, per deformazione professionale, indifferente. Nella maggior parte dei contributi raccolti nel fascicolo emerge l\u2019idea che, mentre la cultura propria del diritto del lavoro ha al centro i valori di libert\u00e0, eguaglianza, dignit\u00e0 delle persone, che si concreta anche nel loro diritto al lavoro, la cultura degli economisti, e in particolare di quelli di orientamento neo-classico, ignori questi valori essendo polarizzata esclusivamente sul perseguimento di un\u2019\u201cefficienza\u201d, che potrebbe concretarsi soltanto nella massimizzazione di grandezze misurabili, monetizzabili. A me sembra che questa non sia solo una visione caricaturale della cultura economica: questa \u00e8 una visione falsa, fuorviante. Perch\u00e9 gli economisti non parlano di efficienza come di un valore in s\u00e9, ma solo in riferimento agli obiettivi che ci si propone di conseguire. In altre parole essi per primi affermano che le prescrizioni normative derivanti da un modello economico dipendono dalla \u201cfunzione di benessere sociale\u201d perseguita: espressione con la quale essi indicano un insieme di quelli che noi giuristi chiamiamo \u201cvalori costituzionali\u201d. Per esempio, dove si scelga una funzione rawlsiana \u2013 secondo la quale, semplificando, il benessere della collettivit\u00e0 coincide con il benessere dei suoi membri meno dotati e fortunati \u2013 le prescrizioni sono molto diverse da quelle riferite a una societ\u00e0 che assuma come obiettivo l\u2019interesse dell\u2019elettore mediano, oppure ancora da quelle riferite a una nella quale il <em>social planner<\/em> miri a massimizzare la somma delle utilit\u00e0 individuali. Gli economisti non fanno riferimento a un insieme di valori loro peculiare: si limitano a studiare quali valori una societ\u00e0 decide di promuovere e quali strumenti sono pi\u00f9 adatti a conseguirli (nel senso di minimizzare i costi in relazione a ciascun risultato conseguito).<\/p>\n<div id=\"attachment_45261\" style=\"width: 212px\" class=\"wp-caption alignright\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-45261\" class=\"size-full wp-image-45261\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/Walras.jpg\" alt=\"L\u00e9on Walras\" width=\"202\" height=\"250\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/Walras.jpg 202w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/Walras-121x150.jpg 121w\" sizes=\"auto, (max-width: 202px) 100vw, 202px\" \/><p id=\"caption-attachment-45261\" class=\"wp-caption-text\">L\u00e9on Walras<\/p><\/div>\n<p>Chiarito questo, aggiungo che, come la fisica non si \u00e8 fermata a Newton, cos\u00ec la cultura degli economisti \u2013 anche di quelli di orientamento neo-classico o marginalista \u2013 non si \u00e8 fermata al pensiero di Walras alla fine del diciannovesimo secolo, ossia alla considerazione della ottimalit\u00e0 di un modello di mercato perfettamente concorrenziale in assenza di imperfezioni. Quel modello oggi costituisce l\u2019argomento della prima lezione di un corso di economia; il resto del corso \u00e8 dedicato a studiare i numerosi modi nei quali i mercati possono invece essere imperfetti o addirittura non esserci proprio, le informazioni possono essere incomplete, i costi di transazione possono essere rilevanti, e i comportamenti di un individuo possono generare effetti (nel linguaggio dell\u2019economia: \u201cesternalit\u00e0\u201d) negativi per gli altri, dei quali l\u2019individuo stesso non tiene conto nel compiere le proprie scelte. In tutti questi casi, \u00e8 ben chiaro a ogni economista che il libero mercato ha bisogno di correttivi, senza i quali esso va incontro a disfunzioni anche gravi. Ma la scelta di quali correttivi adottare dipende, anche qui, dalla funzione di benessere sociale preferita dalla collettivit\u00e0 o dall\u2019equilibrio politico prevalente.<\/p>\n<p>Hanno, comunque, tutte le ragioni Bruno Caruso e Riccardo Del Punta quando, nel loro contributo fuori dal coro, avvertono che \u201c\u00e8 un non senso affermare che il giurista del lavoro non deve interessarsi all\u2019economia e deve difendere la trincea di un mondo non economico. Lo \u00e8 in assoluto, ma lo \u00e8 a maggior ragione in quei casi in cui il \u2018valore\u2019 perseguito dall\u2019economia, l\u2019efficienza del mercato del lavoro, risponde anche ad un essenziale valore lavorista, quale il diritto al lavoro sancito dall\u2019articolo 4 Cost.\u201d (p. 654 del fascicolo di <em>Lavoro e Diritto<\/em>). Il concetto di &#8220;efficienza del mercato del lavoro&#8221; a cui fanno riferimento tutti gli economisti che io conosco \u00e8 riferito \u2013 nel senso che ho appena precisato \u2013 a un obiettivo che incorpora ciascuno dei valori costituzionali sopra menzionati, nessuno dei quali potrebbe essere perseguito con successo in un mercato del lavoro inefficiente. Per convincersene, basti considerare la difficolt\u00e0 pratica, per non dire impossibilit\u00e0, di difendere la dignit\u00e0 del lavoratore, la sua libert\u00e0 effettiva, il suo &#8220;diritto al lavoro&#8221; in un mercato caratterizzato da alta disoccupazione, o da grave difficolt\u00e0 di incontro fra domanda e offerta.<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li><em> Il contributo che l&#8217;economia del lavoro pu\u00f2 dare al lavoro del giuslavorista<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-medium wp-image-45268\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/Law-Economics-3-228x300.jpg\" alt=\"Law &amp; Economics 3\" width=\"228\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/Law-Economics-3-228x300.jpg 228w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/Law-Economics-3-114x150.jpg 114w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/Law-Economics-3.jpg 492w\" sizes=\"auto, (max-width: 228px) 100vw, 228px\" \/>Viceversa, proprio dal risultato degli studi economici il giuslavorista pu\u00f2 trarre del materiale di grande rilievo, in alcuni casi indispensabile <em>anche<\/em> <em>sul terreno squisitamente giuridico<\/em>, per il perseguimento dei valori costituzionali di cui egli, a pieno titolo, si erge a custode. Proprio su <em>Lavoro e Diritto<\/em> quasi vent\u2019anni or sono, in uno scritto intitolato <a href=\"http:\/\/archivio.www.pietroichino.it\/saggi\/view.asp?IDArticle=511http:\/\/archivio.www.pietroichino.it\/saggi\/view.asp?IDArticle=511\"><em>Il diritto del lavoro e i modelli economici<\/em><\/a> (1998, pp. 309-322), passai in rassegna alcuni modelli proposti dalla letteratura economica, e in particolare dall\u2019economia del lavoro, per mostrare quanto essi fossero importanti per raffinare il ragionamento del giuslavorista. Ne riprendo qui a mo&#8217; d&#8217;esempio due soli. Il primo \u00e8 il modello insider\/outsider, che individua in una parte delle norme giuslavoristiche, di fonte legislativa o contrattuale collettiva, una forma di protezione dei lavoratori stabili regolari contro la concorrenza dei disoccupati e dei periferici. Sulla base di questo modello si pu\u00f2 affermare che uno standard retributivo minimo inderogabile entro un certo limite pu\u00f2 considerarsi come correttivo di una distorsione monopsonistica e opera in funzione di un interesse comune agli insider e agli outsider; ma oltre quel limite pu\u00f2 causare disoccupazione, e opera come protezione di un interesse dei soli insider, contro quello degli outsider. \u00c8 evidente la rilevanza di questo discorso, per esempio, in tema di estensione <em>erga omnes<\/em>, in applicazione dell&#8217;articolo 36 Cost., dell&#8217;efficacia di minimi retributivi fissati da un contratto collettivo. Pu\u00f2 il giurista ignorare questo problema posto dagli economisti? A me sembra di no, salvo mettere in conto un peggioramento della qualit\u00e0 dell&#8217;opera di applicazione della norma costituzionale (ho poi approfondito il discorso in una relazione all&#8217;Accademia dei Lincei del 2010 su <a href=\"http:\/\/archivio.www.pietroichino.it\/saggi\/view.asp?IDArticle=835\"><em>La nozione di &#8220;giusta retribuzione&#8221; nell&#8217;articolo 36 della Costituzione<\/em><\/a>). \u00c8 pi\u00f9 utile al perseguimento dei valori costituzionali dell\u2019uguaglianza e del diritto al lavoro l\u2019economista che segnala questo problema, o il giuslavorista che lo snobba?<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright size-full wp-image-45263\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/ADA.png\" alt=\"ADA\" width=\"240\" height=\"200\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/ADA.png 240w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/ADA-150x125.png 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 240px) 100vw, 240px\" \/>Un altro esempio di come e quanto i modelli elaborati dagli economisti possano essere di grande utilit\u00e0 per il giurista, nel lavoro che specificamente gli compete, \u00e8 costituito dal grande capitolo della letteratura economica dedicato alla discussione circa la ragion d&#8217;essere e gli effetti pratici della legislazione antidiscriminatoria. Gi\u00e0 immagino che al solo sentir menzionare questo tema molti giuslavoristi tireranno gi\u00f9 la saracinesca con l\u2019argomento: \u201cSe anche gli economisti avessero la pretesa di dimostrare che la legislazione antidiscriminatoria non ha sufficienti ragioni d\u2019essere economiche, ci\u00f2 non basterebbe certo perch\u00e9 il diritto del lavoro rinunciasse a difendere questo valore non negoziabile!\u201d. Chiedo loro: tirerebbero gi\u00f9 la saracinesca anche se gli economisti avessero la pretesa di dimostrare &#8211; per far solo un esempio &#8211; che un certo tipo di legislazione antidiscriminatoria, in una certa categoria di casi, produce un effetto esattamente opposto rispetto agli intendimenti del legislatore (cfr. D. Acemoglu e J. Angrist, <em>The case with<\/em> <em>the American with Disabilities<\/em> <em>Act<\/em>, Nber, 1998), e che quindi \u00e8 meglio difendere il valore non negoziabile con uno strumento legislativo diverso e pi\u00f9 efficace? Anche qui, chi \u00e8 pi\u00f9 in sintonia con il valore dell\u2019uguaglianza, l\u2019economista che segnala l\u2019aporia, o il giuslavorista che su di essa sceglie \u2013 per partito preso: \u00e8 il vero caso di dirlo \u2013 di chiudere gli occhi e tapparsi le orecchie?<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li><em>La pretesa di squalificare in blocco un intero capitolo della letteratura di<\/em> Law and Economics<\/li>\n<\/ol>\n<p>Il modello insider\/outsider e gli scritti menzionati di <em>Law and Economics<\/em> in materia di legislazione antidiscriminatoria appartengono alla corrente neo-classica della letteratura economica? S\u00ec. Questo ci autorizza a qualificarli tutti indiscriminatamente come espressione del neo-liberismo, o addirittura del \u201cpensiero unico ultra-liberista\u201d, come fanno tanti interventi raccolti nell\u2019ultimo fascicolo di <em>Lavoro e Diritto<\/em>? No.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-full wp-image-45264\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/Costi-di-transazione-2.jpg\" alt=\"Costi di transazione 2\" width=\"224\" height=\"225\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/Costi-di-transazione-2.jpg 224w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/Costi-di-transazione-2-150x150.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 224px) 100vw, 224px\" \/> \u00c8 vero semmai il contrario: gran parte della letteratura di <em>Law and Economics<\/em>, a cominciare dalla teoria dei costi di transazione fondata da Ronald Coase, individuano e studiano le disfunzioni tipiche del mercato del lavoro che spiegano lo scostamento della nostra branca dell\u2019ordinamento dal diritto civile dei contratti (v. ancora il mio scritto in <em>LD<\/em> 1998 gi\u00e0 citato, pp. 313-321 e il primo capitolo de <em>Il contratto di lavoro<\/em>, 2000): giustificazioni che oggi tornano preziose davanti alla Corte di Giustizia di Lussemburgo per la soluzione dei problemi che si pongono sul terreno del diritto europeo, nel contrasto tra principi lavoristici e principi della legislazione antitrust, in materia di contrattazione collettiva.<\/p>\n<p>Nei miei scritti menzionati, come nei successivi sullo stesso tema (tra i quali <a href=\"http:\/\/archivio.www.pietroichino.it\/saggi\/view.asp?IDArticle=543\"><em>Il dialogo tra economia e diritto del lavoro<\/em><\/a>, in<em> Riv. it. dir. lav.<\/em>, 2001, I, pp. 165-201, e <a href=\"http:\/\/archivio.www.pietroichino.it\/saggi\/view.asp?IDArticle=317\"><em>I giuslavoristi e la scienza economica: istruzioni per l\u2019uso<\/em><\/a><em>, <\/em>in <em>Arg. dir. lav.<\/em>, 2006, pp. 454-469), non ho certo mai avuto la pretesa di presentare le affermazioni degli economisti come indiscutibili: gli economisti spesso sbagliano.<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright wp-image-45269\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/Law-Economics-2-300x56.png\" alt=\"Law &amp; Economics 2\" width=\"424\" height=\"79\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/Law-Economics-2-300x56.png 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/Law-Economics-2-150x28.png 150w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/Law-Economics-2.png 512w\" sizes=\"auto, (max-width: 424px) 100vw, 424px\" \/> Tanto il modello insider\/outsider, quanto la critica di D. Acemoglu e J. Angrist all&#8217;<em>American with Disabilities<\/em> <em>Act<\/em> statunitense, quanto qualsiasi altro studio di analisi economica del diritto del lavoro, pu\u00f2 essere criticato, confutato e disatteso; ma deve esserlo sul piano suo proprio, cio\u00e8 secondo il metodo degli studi economici. Dunque lasciamolo fare a chi quel metodo \u00e8 in grado di applicarlo, e limitiamoci a utilizzare la parte del lavoro degli economisti sulla quale tra di loro si manifesta un ampio consenso. Certi passaggi di scritti di noi giuslavoristi nei quali abbiamo la pretesa di essere noi a squalificare senza appello con due battute la tesi di questo o quell\u2019economista, o addirittura un\u2019intera corrente del pensiero economico, non fanno onore alla nostra comunit\u00e0 accademica.<\/p>\n<p>Nel suo contributo al convegno Valerio Speziale attribuisce al \u201cgiurista del lavoro\u201d in quanto tale la missione prioritaria (\u201cin primo luogo\u201d!) di \u201ccontestare la pretesa di scientificit\u00e0 assoluta delle elaborazioni della teoria economica sottolineandone la contraddittoriet\u00e0 proprio sul piano empirico\u201d (p. 726). Ma come pu\u00f2 un non-economista muovere un\u2019imputazione di contraddittoriet\u00e0 indiscriminatamente a tutte le \u201celaborazioni della teoria economica\u201d? Per altro verso, come potrebbe il giuslavorista adempiere la missione assegnatagli da Valerio Speziale senza spogliarsi della propria veste per vestire gli odiati panni e usare gli squalificati strumenti dell\u2019economista? Nel contributo pubblicato da <em>Lavoro e Diritto<\/em> vent\u2019anni or sono e in quelli successivamente pubblicati altrove, comunque, non proponevo ai giuslavoristi di prendere per oro colato tutto quello che dicono gli economisti, bens\u00ec soltanto di cercare di guardare al mercato del lavoro <em>anche<\/em> con gli occhi degli economisti, arricchendo il proprio ragionamento con i concetti che essi elaborano, ponendosi anche i problemi che essi si pongono.<\/p>\n<p>Al convegno del trentennale di <em>Lavoro e Diritto<\/em> o al fascicolo che ne raccoglie gli atti non rimprovero certo di ignorare quei miei contributi<em>; <\/em>quello che mi sembra inaccettabile \u00e8 che le questioni cui quegli scritti si riferiscono, oggetto di un intero capitolo della letteratura di Law and Economics, vengano totalmente ignorate e che sulla base di questa totale obliterazione si arrivi alle proposizioni liquidatorie circa l&#8217;utilit\u00e0 del dialogo tra cultura giuridica e cultura economica che costituiscono la connotazione dominante del fascicolo, anche se contrastate dalle equilibrate e condivisibili osservazioni su questo punto di Bruno Caruso e Riccardo Del Punta.<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li><em>La questione del &#8220;diritto naturale del lavoro&#8221;<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>Maria Vittoria Ballestrero respinge l\u2019accusa (che ho mosso alla maggior parte dei contributi raccolti in questo fascicolo di <em>Lavoro e Diritto<\/em>) di aver in qualche misura \u201csacralizzato\u201d lo Statuto dei lavoratori del \u201970, considerando appena tollerabili gli aggiustamenti operati dal legislatore fino alle leggi Treu del \u201997, e squalificando radicalmente tutte le modifiche apportate in seguito. Ora, sorvoliamo sulla faziosit\u00e0 che porta tanti di noi ancora oggi, a tre lustri di distanza, a chiudere gli occhi sulla evidente continuit\u00e0 sostanziale tra la legge Biagi del 2003 e il \u201cpacchetto Treu\u201d di sei anni prima; ma la pretesa di questi giuslavoristi di stabilire loro che cosa \u00e8 \u201cvero diritto del lavoro\u201d, e che cosa no, come la si pu\u00f2 chiamare se non un ritorno a una sorta di giusnaturalismo? Questa impostazione li porta ad azzardare una inscindibilit\u00e0 tra il \u201cvero diritto del lavoro\u201d e l\u2019approccio culturale di tipo socialdemocratico, che implica la pretesa inammissibilit\u00e0 di un diritto del lavoro di altra ispirazione, per esempio liberal-democratico, oppure schiettamente thatcheriano (Lorenzo Zoppoli, p. 687; Monica Mc Britton, p. 743); a qualificare l\u2019ultimo ventennio del nostro diritto del lavoro come \u201cuna terza fase, ancora in pieno svolgimento, in cui si verificano per un verso un progressivo slittamento [\u2026] verso culture altre [\u2026] per l\u2019altro una sorta di <em>smarrimento<\/em>&#8221; (Luigi Mariucci, p. 588; il corsivo \u00e8 nell\u2019originale);<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright size-full wp-image-45265\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/Linea-Maginot-1.jpg\" alt=\"Linea Maginot 1\" width=\"276\" height=\"183\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/Linea-Maginot-1.jpg 276w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/Linea-Maginot-1-150x99.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 276px) 100vw, 276px\" \/> a fare un appello alla \u201cresistenza\u201d contro lo \u201csnaturamento\u201d \u2013 appunto! \u2013 del diritto del lavoro e sindacale (Andrea Lassandari, p. 978; lo stesso termine \u201cresistenza\u201d, accompagnato da \u201clinea Maginot\u201d, compare nel contributo di Donata Gottardi, p. 918), come se si trattasse di una deriva nazi-fascista; a parlare di un \u201cdiritto del lavoro minato nei suoi principali paradigmi di riferimento\u201d (Aurora Vimercati, p. 751). La stessa Maria Vittoria indulge alla retorica del &#8220;glorioso modello statutario&#8221; (p. 781), per sostenere che solo l&#8217;ordinamento conforme ad esso fosse il vero diritto del lavoro: &#8220;negli anni duemila il diritto del lavoro \u00e8 entrato nel tritacarne [&#8230;] il Jobs Act di Renzi \u00e8 riuscito a confezionare con quel macinato una polpetta indigeribile&#8221; (p. 782), che in altra parte del suo contributo qualifica come &#8220;pi\u00f9 che irragionevole, irrazionale&#8221; (p. 804). Dunque una poltiglia immonda frutto della &#8220;politica del lavoro della destra&#8221; (ancora p. 781), cui non si pu\u00f2 riconoscere la natura di vero diritto del lavoro. In questo ordine di idee, il vero diritto del lavoro non \u00e8 la disciplina del mercato e dei rapporti di lavoro dettata dal legislatore legittimamente costituito, ma \u00e8 solo quella conforme a una visione socialdemocratica: la bont\u00e0 giuridica di quella dettata dal legislatore dipende dal suo conformarsi o no a quel &#8220;glorioso modello&#8221;. Se questa non \u00e8 una forma moderna di giusnaturalismo, ci si avvicina molto.<\/p>\n<p>Lo riconosce \u2013 e gliene va reso merito \u2013 anche Vincenzo Bavaro, che pure dichiara il suo dissenso rispetto agli orientamenti legislativi pi\u00f9 recenti, qualificandoli come neo-liberali: \u201cpurch\u00e9 non si dica che questo diritto, il diritto del lavoro neo-liberale, non \u00e8 diritto del lavoro. Riconosco \u2013 prosegue Bavaro \u2013 che la storia del diritto del lavoro \u00e8 una storia di progressiva edificazione di uno statuto giuridico di protezione del lavoro [\u2026], ma occorre riconoscere che questa storia finisce con i &#8216;trent\u2019anni gloriosi&#8217; e che dal ciclo storico della legislazione dell\u2019emergenza, non \u00e8 pi\u00f9 cos\u00ec\u201d (pp. 712-713). Lo stesso ammonimento si legge anche nel contributo di Raffaele De Luca Tamajo (p. 821), dove egli ravvisa in questa sorta di giusnaturalismo lavoristico il rischio di una concezione del diritto del lavoro come \u201cvariabile indipendente del sistema\u201d (p. 816). In questo senso va registrato anche il contributo di Marco Novella, valente cultore dell\u2019approccio di <em>Law and Economics<\/em> fin dagli esordi della sua carriera accademica, il quale avverte il rischio che l\u2019approccio prevalente negli altri contributi conduca a una <em>interpretatio abrogans<\/em> del diritto vigente (pp. 847-848).<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-45277\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/Carta-dei-diritti-universali-Cgil-2.jpg\" alt=\"Carta dei diritti universali Cgil 2\" width=\"192\" height=\"216\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/Carta-dei-diritti-universali-Cgil-2.jpg 160w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/Carta-dei-diritti-universali-Cgil-2-133x150.jpg 133w\" sizes=\"auto, (max-width: 192px) 100vw, 192px\" \/>\u00c8 ancora quell\u2019approccio che induce la Cgil, e con essa Amos Andreoni (nel fascicolo di <em>LD<\/em>, pp. 734-736) a qualificare come <a href=\"http:\/\/www.cgil.it\/admin_nv47t8g34\/wp-content\/uploads\/2016\/03\/Carta_dei_diritti_Testo_Definitivo.pdf\">\u201cdiritti universali\u201d<\/a> una serie di disposizioni \u2013 come il divieto del contratto di lavoro intermittente e del lavoro accessorio, il divieto della somministrazione a tempo indeterminato, il rimedio della reintegrazione contro il licenziamento ingiustificato \u2013 che abbiamo conosciuto in Italia nel \u201ctrentennio glorioso\u201d, ma che nella stragrande maggioranza degli altri ordinamenti non hanno oggi e non hanno mai avuto corso: le si possono qualificare come \u201cdiritti universali\u201d solo se si fa riferimento a un \u201cdiritto naturale del lavoro\u201d collocato in una sorta di iperuranio giuridico. Del resto era un approccio in tutto analogo a questo quello che durante il \u201ctrentennio glorioso\u201d induceva gli stessi giuslavoristi a qualificare come uno \u201csnaturamento\u201d del sistema giuslavoristico il lavoro temporaneo tramite agenzia, la possibilit\u00e0 di esercizio della mediazione nel mercato del lavoro da parte di operatori privati, l\u2019ipotizzata abrogazione della regola dell\u2019avviamento al lavoro su richiesta numerica (ricordate <a href=\"http:\/\/archivio.www.pietroichino.it\/saggi\/view.asp?IDArticle=624\">la sentenza della Corte costituzionale n. 248\/1986<\/a>?), e persino la libert\u00e0 di negoziazione individuale dell\u2019orario di lavoro al di sotto della durata normale standard, ovvero del part-time (contro la quale il partito comunista vot\u00f2 in Parlamento nel 1984).<\/p>\n<p>La storia recente \u2013 mi sembra \u2013 dovrebbe metterci tutti in guardia contro questi errori, per evitarci di ripeterli.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Chi \u00e8 pi\u00f9 utile per il perseguimento dei valori costituzionali, l\u2019economista che segnala gli effetti indesiderati di una legge, contrari a quei valori, o il giurista che sceglie per partito preso di tapparsi le orecchie? . 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