
{"id":4533,"date":"2009-07-21T20:52:56","date_gmt":"2009-07-21T19:52:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=4533"},"modified":"2009-09-20T11:08:11","modified_gmt":"2009-09-20T10:08:11","slug":"il-progetto-per-la-transizione-a-un-regime-di-flexsecurity","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=4533","title":{"rendered":"IL PROGETTO PER LA TRANSIZIONE A UN REGIME DI FLEXSECURITY"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA &#8211; LE OBIEZIONI PIU&#8217; RECENTI E LE RISPOSTE<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><em>Pubblicato sul Quaderno n. 3\/2009\u00a0della rivista <\/em>ItalianiEuropei<em>, settembre 2009<\/em><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;\" align=\"center\"><strong style=\"mso-bidi-font-weight: normal;\"><span style=\"mso-ansi-language: IT;\"><span style=\"font-size: small;\"><span style=\"font-family: Calibri;\">I. Contenuto della proposta<\/span><\/span><\/span><\/strong><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 35.4pt;\"><span style=\"mso-ansi-language: IT;\"><span style=\"font-size: small;\"><span style=\"font-family: Calibri;\">1. <em style=\"mso-bidi-font-style: normal;\">Il cammino di un progetto \u2011<\/em> Nel <a title=\"Scenari di riforma del mercato del lavoro - ottobre 2008\" href=\"http:\/\/archivio.www.pietroichino.it\/saggi\/view.asp?IDArticle=503\" target=\"_blank\">numero 4 di <em style=\"mso-bidi-font-style: normal;\">ItalianiEuropei<\/em> dello scorso anno<\/a> ho dato conto, a grandi linee, del progetto a cui avevo lavorato negli anni immediatamente precedenti con l&#8217;aiuto di alcuni colleghi del Dipartimento di Studi del Lavoro dell&#8217;Universit\u00e0 di Milano. Da allora quel progetto \u00e8 venuto affinandosi attraverso <a title=\"Incontri\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?page_id=8\" target=\"_blank\">pi\u00f9 di cento incontri pubblici in ogni parte di Italia<\/a>, promossi dalle organizzazioni pi\u00f9 diverse: universit\u00e0, confederazioni sindacali (Cgil, Cisl, Uil, Ugl) e sindacati di categoria di livello centrale o periferico, associazioni imprenditoriali di tutti i settori, circoli e federazioni del P.D., circoli del P.D.L. (s\u00ec: a Milano e a Mantova anche il maggior partito del centro-destra ha manifestato in questo modo un qualche interesse per questa iniziativa), associazioni religiose, centri culturali, e altre ancora. Il progetto \u00e8 venuto affinandosi, soprattutto, attraverso una sorta di &#8220;negoziato&#8221; informale tra parlamentari P.D. provenienti dal mondo delle imprese e provenienti dalle confederazioni sindacali maggiori. Col risultato che i termini dello scambio politico, nel quale il progetto si concreta, hanno sub\u00ecto un progressivo aggiustamento, giungendo a esprimersi in parametri in parte diversi rispetto a quelli iniziali.<!--more--><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 35.4pt;\"><span style=\"mso-ansi-language: IT;\"><span style=\"font-size: small;\"><span style=\"font-family: Calibri;\">Neppure questi ultimi parametri, comunque, ambiscono a costituire l&#8217;equilibrio ideale: l&#8217;ulteriore sviluppo del confronto tra le parti interessate potr\u00e0 portare a modifiche e perfezionamenti ulteriori. Quel che conta \u2011 e che a mio avviso non deve mutare \u2011 \u00e8 il metodo per cos\u00ec dire &#8220;contrattuale&#8221; dell&#8217;elaborazione di questo progetto di riforma: questa non pu\u00f2 e non deve configurarsi n\u00e9 come una riforma &#8220;pro-<em style=\"mso-bidi-font-style: normal;\">labour<\/em>&#8221; a spese del <em style=\"mso-bidi-font-style: normal;\">business<\/em>, n\u00e9 come una rivincita del <em style=\"mso-bidi-font-style: normal;\">business<\/em> contro il <em style=\"mso-bidi-font-style: normal;\">labour<\/em>, bens\u00ec come la soluzione di un problema che riguarda tutti: il passaggio da un equilibrio arretrato del mercato del lavoro a un equilibrio pi\u00f9 avanzato, che consente a tutti gli interessati \u2011 nessuno escluso \u2011 di stare complessivamente meglio. Insomma, un gioco a somma positiva che non viene imposto a nessuno: al punto che la sua attivazione, almeno nella fase sperimentale, viene affidata all&#8217;accordo tra le parti interessati.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 35.4pt;\"><span style=\"color: #333333; mso-ansi-language: IT;\"><span style=\"font-size: small; font-family: Calibri;\">\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 35.4pt;\"><span style=\"color: #333333; mso-ansi-language: IT;\"><span style=\"font-size: small;\"><span style=\"font-family: Calibri;\">2. <em style=\"mso-bidi-font-style: normal;\">Il problema: superare il dualismo del mercato del lavoro italiano \u2011 <\/em>Il nostro Paese deve affrontare un&#8217;emergenza grave nel suo mercato del lavoro: la situazione di vero e proprio <em><span style=\"font-weight: normal; mso-bidi-font-style: normal;\">apartheid<\/span><\/em> che, tra i 18 milioni di lavoratori sostanzialmente dipendenti, divide la met\u00e0 che gode di un regime di forte stabilit\u00e0 (dipendenti pubblici e dipendenti da aziende private cui lo Statuto dei lavoratori del 1970 si applica nella sua interezza), dall\u2019altra met\u00e0, che oggi porta tutto il peso della flessibilit\u00e0 di cui il sistema ha bisogno. Due facce della stessa medaglia, entrambe prodotto di un ordinamento il cui alto grado di protettivit\u00e0 \u00e8 inversamente proporzionale all\u2019estensione della sua area di applicazione effettiva.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 35.4pt;\"><span style=\"color: #333333; mso-ansi-language: IT;\"><span style=\"font-size: small;\"><span style=\"font-family: Calibri;\">Un Paese moderno, attento alla comparazione con le esperienze offerte dei Paesi stranieri pi\u00f9 civili, dove un simile fenomeno non si manifesta o si manifesta in misura enormemente inferiore, non pu\u00f2 rassegnarsi alla perpetuazione del modello del mercato del lavoro duale. Innanzitutto perch\u00e9 quel modello \u00e8 <em><span style=\"font-weight: normal; mso-bidi-font-style: normal;\">iniquo<\/span><\/em>: esso genera infatti da una parte posizioni di rendita, dall\u2019altra situazioni di precariet\u00e0 di lunga durata, per ragioni che hanno poco o nulla a che vedere con il merito delle persone interessate o con esigenze tecnico-produttive. Ma anche perch\u00e9 esso \u00e8 <em><span style=\"font-weight: normal; mso-bidi-font-style: normal;\">inefficiente<\/span><\/em>: per un verso, scoraggia l\u2019investimento nella formazione dei lavoratori che ne avrebbero pi\u00f9 bisogno, i precari; per altro verso, nella parte pi\u00f9 protetta del tessuto produttivo, genera una cattiva allocazione delle risorse umane; per altro verso ancora, espone gli imprenditori pi\u00f9 scrupolosi alla concorrenza differenziale di quelli pi\u00f9 spregiudicati nell\u2019utilizzo della manodopera al di fuori del tipo-legale del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 35.4pt;\"><span style=\"font-size: small;\"><span style=\"font-family: Calibri;\"><span style=\"color: #333333; mso-ansi-language: IT;\">A questi motivi \u2013 di per s\u00e9 pi\u00f9 che sufficienti per giustificare un intervento incisivo di riforma \u2013 se ne aggiunge oggi uno ulteriore: la fase di recessione che stiamo attraversando. <span style=\"mso-bidi-font-style: italic;\">\u00c8 ragionevole prevedere che, se l\u2019ordinamento resta quello attuale, nel biennio o triennio di grande incertezza che ci attende la maggior parte delle centinaia di migliaia di persone che nella crisi stanno perdendo il vecchio lavoro, ne ritroveranno uno, se pure lo ritroveranno, nelle forme pi\u00f9 instabili e meno protette. L\u2019incertezza sul futuro porter\u00e0 ad aumentare la quota del lavoro di serie B o C, in tutte le sue forme, compresa quella del lavoro nero. <\/span><\/span><span style=\"color: #000000; mso-ansi-language: IT;\">\u00c8 proprio in un periodo di crisi economica, cio\u00e8 di grave incertezza sul futuro, che le imprese sono pi\u00f9 riluttanti a compiere nuove assunzioni con garanzie rigide di stabilit\u00e0; proprio in questo periodo, dunque, \u00e8 indispensabile trovare il modo di coniugare la flessibilit\u00e0 di cui le imprese hanno bisogno con una nuova forma di protezione della stabilit\u00e0 del lavoro e del reddito dei lavoratori, se vogliamo evitare che si allarghi l\u2019area del lavoro precario.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 35.4pt;\"><span style=\"font-size: 6pt; color: #333333; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: IT;\"><span style=\"font-family: Calibri;\">\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 35.4pt; mso-layout-grid-align: none;\"><span style=\"font-size: small;\"><span style=\"font-family: Calibri;\"><em><span style=\"font-weight: normal; color: #333333; font-style: normal; mso-ansi-language: IT;\">3. <\/span><\/em><em><span style=\"font-weight: normal; color: #333333; mso-bidi-font-style: normal; mso-ansi-language: IT;\">Una nuova tecnica legislativa <\/span><\/em><em><span style=\"color: #333333; mso-bidi-font-style: normal; mso-ansi-language: IT;\"><strong>\u2011 <\/strong><\/span><\/em><span style=\"color: #333333; mso-ansi-language: IT;\">Il progetto contenuto nel <a title=\"D.d.l. 25.3.2009 n. 1481\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=2511\" target=\"_blank\">disegno di legge n. 1481<\/a>, che ho presentato al Senato con altri 34 senatori del Pd il 25 marzo scorso, si propone di rispondere a questa esigenza vitale. Ma si propone di farlo adottando una strategia di riforma e una tecnica normativa in parte nuove nel panorama delle politiche del lavoro sperimentate nel nostro Paese:<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none;\"><span style=\"font-size: small;\"><span style=\"font-family: Calibri;\"><span style=\"color: #333333; mso-ansi-language: IT;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u2011\u00a0non con un improvviso \u2013 e improbabile \u2011 mutamento drastico della disciplina del mercato del lavoro e dei servizi in esso disponibili, bens\u00ec innescando un processo di superamento graduale del vecchio regime, secondo il metodo che proprio per questo tipo di riforma \u00e8 stato proposto quindici anni or sono da un autorevole economista (<\/span><span style=\"color: #333333; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: IT;\">G. S<\/span><span style=\"color: #333333; mso-bidi-font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: IT;\">AINT <\/span><span style=\"color: #333333; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: IT;\">P<\/span><span style=\"color: #333333; mso-bidi-font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: IT;\">AUL<\/span><span style=\"color: #333333; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: IT;\">, <em><span style=\"font-weight: normal;\">On the Political Economy of Labor Market Flexibility<\/span><\/em>, intervento alla <em><span style=\"font-weight: normal;\">N<\/span><\/em><\/span><em><span style=\"font-weight: normal; color: #333333; mso-bidi-font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: IT;\">BER <\/span><\/em><em><span style=\"font-weight: normal; color: #333333; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: IT;\">Macroeconomic Annual, 1993<\/span><\/em><span style=\"color: #333333; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: IT;\">, Cambridge Mass., Mit Press, 1993<\/span><span style=\"color: #333333; mso-ansi-language: IT;\">) e che nel linguaggio dei politologi \u00e8 indicato con il termine <em><span style=\"font-weight: normal; mso-bidi-font-style: normal;\">layering<\/span><\/em>: istituire un nuovo ordinamento applicabile soltanto alle fattispecie \u2013 in questo caso: i rapporti di lavoro \u2013 che vengono a esistenza da un dato momento in poi;<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none;\"><span style=\"color: #333333; mso-ansi-language: IT;\"><span style=\"font-size: small;\"><span style=\"font-family: Calibri;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u2011\u00a0puntando non su di una palingenesi istantanea del sistema, ma sul metodo del <em><span style=\"font-weight: normal; mso-bidi-font-style: normal;\">try and go<\/span><\/em>, dove la sperimentazione \u00e8 oggetto di scelta contrattuale tra impresa e sindacato, cui la legge si limita a offrire una guida e una sponda;<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none;\"><span style=\"color: #333333; mso-ansi-language: IT;\"><span style=\"font-size: small;\"><span style=\"font-family: Calibri;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u2011\u00a0scommettendo, s\u00ec, sulla superiorit\u00e0 effettiva di un nuovo regime, quello ispirato ai migliori modelli della <em><span style=\"font-weight: normal; mso-bidi-font-style: normal;\">flexsecurity<\/span><\/em> nord-europea, rispetto al nostro vecchio regime di protezione; ma su di una superiorit\u00e0 che non viene presunta <em><span style=\"font-weight: normal; mso-bidi-font-style: normal;\">a priori<\/span><\/em>, bens\u00ec assoggettata alla verifica della negoziazione tra le parti e della sperimentazione concreta;<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none;\"><span style=\"color: #333333; mso-ansi-language: IT;\"><span style=\"font-size: small;\"><span style=\"font-family: Calibri;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u2011\u00a0puntando, dunque, non sull\u2019imposizione autoritativa, ma sull\u2019accordo spontaneo tra le parti interessate, auspicabilmente destinato &#8211; se la scommessa verr\u00e0 vinta &#8211; a estendersi a macchia d\u2019olio dopo le prime esperienze positive;<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none;\"><span style=\"font-size: small;\"><span style=\"font-family: Calibri;\"><span style=\"color: #333333; mso-ansi-language: IT;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u2011\u00a0puntando non, come sempre in passato, sull\u2019impegno di risorse pubbliche, ma sulla capacit\u00e0 del sistema di relazioni industriali di attivare autonomamente, e senza oneri per la collettivit\u00e0, un nuovo gioco a somma positiva nel quale i lavoratori stabili gi\u00e0 in organico non hanno alcunch\u00e9 da perdere, mentre i <em><span style=\"font-weight: normal; mso-bidi-font-style: normal;\">new entrants<\/span><\/em> e le imprese hanno molto da guadagnare;<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u2011\u00a0<em><span style=\"font-weight: normal; mso-bidi-font-style: normal;\">last but not least<\/span><\/em>, puntando, non su di un improbabile scatto di efficienza dei servizi pubblici di formazione e collocamento al lavoro, ma sull\u2019attivazione da parte delle imprese stesse di nuove strutture di servizi fortemente incentivate (anzi: a ben vedere costrette dal vincolo economico) a essere efficienti.<br \/>\n<span style=\"mso-tab-count: 1;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>Alla scelta del metodo del <em><span style=\"font-weight: normal;\">layering<\/span><\/em> si obietta <\/span><span style=\"color: #000000; mso-ansi-language: IT;\">che, in questo modo, ai nuovi rapporti di lavoro verr\u00e0 ad applicarsi un regime diverso rispetto ai vecchi e che anche questa \u00e8 una forma di dualismo del tessuto produttivo. \u00c8 vero; ma \u00e8 anche vero che il nuovo \u201cdualismo\u201d \u00e8 destinato a essere gradualmente superato, via via che i nuovi assunti sostituiranno i vecchi. Inoltre \u2011 e soprattutto \u2011 il vecchio sistema duale separa i lavoratori \u201cdi serie A\u201d, nettamente privilegiati, da quelli \u201cdi serie B e C\u201d, nettamente svantaggiati; con il \u201ccontratto di transizione\u201d al nuovo regime, invece, queste \u201cserie\u201d inferiori vengono drasticamente abolite (perch\u00e9 le imprese rinunciano ad assumere con contratti di \u201clavoro a progetto\u201d e, salve poche eccezioni, con contratti a termine). E non \u00e8 irrealistico prevedere che, quando il nuovo regime incomincer\u00e0 a essere concretamente sperimentato, anche i vecchi dipendenti si renderanno conto che il sistema \u201calla danese\u201d funziona meglio, offre una protezione migliore; e chiederanno ai loro sindacati di negoziare l\u2019estensione del nuovo regime a tutta l\u2019azienda. Dove questo accadr\u00e0, il superamento del dualismo sar\u00e0 immediato.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none;\"><span style=\"font-size: 6pt; color: #333333; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: IT;\"><span style=\"font-family: Calibri;\">\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"background: white; margin: 0cm 0cm 0pt;\"><span style=\"font-size: small;\"><span style=\"font-family: Calibri;\"><span style=\"color: #000000; mso-ansi-language: IT;\"><span style=\"mso-tab-count: 1;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>4. <em style=\"mso-bidi-font-style: normal;\">Il <em><span style=\"font-weight: normal; mso-bidi-font-style: normal;\">contratto di lavoro a stabilit\u00e0 crescente<\/span><\/em><em><span style=\"mso-bidi-font-style: normal;\"><strong> \u2011 <\/strong><\/span><\/em><\/em>Il progetto contenuto nel disegno di legge rientra fra quelli comunemente indicati con l\u2019espressione \u201ccontratto di lavoro a stabilit\u00e0 crescente\u201d, dei quali l\u2019ultimo \u00e8 quello proposto da Marco Leonardi e Massimo Pallini (<\/span><em><span style=\"font-weight: normal; color: #333333; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: IT;\">Contratto unico contro la precariet\u00e0<\/span><\/em><span style=\"color: #333333; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: IT;\">, nel sito <em><span style=\"font-weight: normal; mso-bidi-font-style: normal;\">web<\/span><\/em> NelMerito.com, 19 febbraio 2008); ricordo anche, all\u2019origine, quello proposto da me intorno alla met\u00e0 degli anni \u201990 (<em><span style=\"font-weight: normal; mso-bidi-font-style: normal;\">Il lavoro e il mercato<\/span><\/em>, Milano, Mondadori, 1996, cap. V), cui si ispir\u00f2 il disegno di legge 4 febbraio 1997 n. 2075, presentato dal senatore Franco Debenedetti. <\/span><span style=\"color: #000000; mso-ansi-language: IT;\">Tra questi progetti, il pi\u00f9 noto, oggi, \u00e8 quello proposto dagli economisti Tito Boeri e Pietro Garibaldi in un libro pubblicato recentemente (<em><span style=\"font-weight: normal; mso-bidi-font-style: normal;\">Un nuovo contratto per tutti. Per avere pi\u00f9 lavoro, salari pi\u00f9 alti e meno discriminazione<\/span><\/em>, Milano, Chiarelettere, 2008); rispetto a questo, il progetto qui delineato si differenzia principalmente per i tre aspetti seguenti: <em><strong>i)<\/strong><\/em> il progetto di Boeri e Garibaldi prevede soltanto una flessibilizzazione del rapporto di lavoro subordinato tradizionale nel suo triennio iniziale, ma lascia in vita le vecchie forme di lavoro precario; <em><strong>ii) <\/strong><\/em>la flessibilizzazione prevista da Boeri e Garibaldi riguarda soltanto i primi tre anni del rapporto di lavoro, mentre in questo progetto essa si estende ai primi venti (decorsi i quali la vecchia disciplina contenuta nell\u2019articolo 18 St. lav. torna ad applicarsi anche al licenziamento per motivi economici od organizzativi); <em><strong>iii)<\/strong><\/em> il progetto di Boeri e Garibaldi non collega immediatamente la riforma della disciplina del licenziamento all\u2019attivazione di nuovi ammortizzatori sociali e servizi di riqualificazione; <em><strong>iv) <\/strong><\/em>la tecnica di riforma proposta da Boeri e Garibaldi ricalca ancora quella dell\u2019intervento legislativo tradizionale, che modifica immediatamente e autoritativamente la disciplina di tutti i nuovi rapporti di lavoro, mentre il progetto qui presentato condiziona il mutamento della disciplina inderogabile a un\u2019opzione compiuta in sede di autonomia collettiva e a un impegno operativo e finanziario delle imprese coinvolte, sul terreno degli ammortizzatori e dei servizi.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 35.4pt;\"><span style=\"mso-ansi-language: IT;\"><span style=\"font-size: small; font-family: Calibri;\">\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 35.4pt;\"><span style=\"mso-ansi-language: IT;\"><span style=\"font-size: small;\"><span style=\"font-family: Calibri;\">5. <em style=\"mso-bidi-font-style: normal;\">La transizione alla <\/em>flexsecurity<em style=\"mso-bidi-font-style: normal;\"> \u2011 <\/em>L\u2019idea centrale del progetto \u00e8 di consentire la sperimentazione in Italia di un sistema di protezione del lavoratore di tipo nord-europeo: il massimo possibile di flessibilit\u00e0 per l\u2019impresa coniugato con il massimo possibile di sicurezza per il lavoratore. Pi\u00f9 precisamente: consentire che, nelle aziende disposte ad assumersi il costo di una assistenza integrale al lavoratore nel mercato, ivi compreso un trattamento di disoccupazione di livello danese, si applichi anche una disciplina dei licenziamenti di tipo danese.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 35.4pt;\"><span style=\"mso-ansi-language: IT;\"><span style=\"font-size: small;\"><span style=\"font-family: Calibri;\">Al disegno di legge si \u00e8 obiettato da sinistra che esso darebbe troppa libert\u00e0 alle imprese; da destra, che esso sarebbe, per esse, troppo costoso. La risposta alla prima obiezione \u00e8 che la maggiore flessibilit\u00e0 alle imprese viene data a fronte di una loro piena responsabilizzazione per la sicurezza dei lavoratori che perdono il posto. La risposta alla seconda obiezione \u00e8 che l\u2019ingessatura dei rapporti di lavoro e comunque il difetto di flessibilit\u00e0 del tessuto produttivo, sovente determinate dal nostro vecchio sistema di relazioni industriali costano molto pi\u00f9 di quanto costi un sistema moderno ed efficiente di assistenza ai lavoratori nel mercato.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 35.4pt;\"><span style=\"font-size: 6pt; mso-ansi-language: IT; mso-bidi-font-size: 12.0pt;\"><span style=\"font-family: Calibri;\">\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 35.4pt;\"><span style=\"mso-ansi-language: IT;\"><span style=\"font-size: small;\"><span style=\"font-family: Calibri;\">6. <em style=\"mso-bidi-font-style: normal;\">La nuova tecnica di protezione della continuit\u00e0 del lavoro e del reddito <\/em>\u2013 <span style=\"color: #000000;\">Il cuore della riforma \u00e8 costituito dalla nuova disciplina del licenziamento che, non essendo qualificato come disciplinare dal datore di lavoro, e non essendo qualificato dal giudice come discriminatorio o meramente capriccioso, debba considerarsi dettato da motivo economico od organizzativo. Qui il progetto si fonda sul concetto\u00a0del \u201cgiustificato motivo oggettivo\u201d di licenziamento come perdita attesa dall\u2019imprenditore (nell\u2019ipotesi di prosecuzione del rapporto) superiore a una determinata soglia: se questa \u00e8 la nozione, la forma migliore di controllo della sussistenza del g.m.o. \u00e8 costituita dall\u2019imposizione all\u2019imprenditore stesso di un costo pari alla soglia di perdita attesa ritenuta adeguata dal <em><span style=\"font-weight: normal; mso-bidi-font-style: normal;\">policy maker<\/span><\/em>.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 35.4pt;\"><span style=\"font-size: small;\"><span style=\"font-family: Calibri;\"><span style=\"color: #000000; mso-ansi-language: IT;\">Secondo l\u2019impostazione del progetto elaborato dagli economisti Olivier Blanchard e Jean Tirole per incarico del Governo francese (<\/span><em><span style=\"font-weight: normal; color: #333333; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: IT;\">Contours of Employment Protection Reform<\/span><\/em><span style=\"color: #333333; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: IT;\">, relazione elaborata per il Conseil Fran\u00e7ais d\u2019Analyse Economique, 2003, trad. it. <em><span style=\"font-weight: normal;\">Profili di riforma dei regimi di protezione del lavoro<\/span><\/em>, in \u201cRivista italiana di diritto del lavoro\u201d, 2004, pp. 161-211<\/span><span style=\"color: #000000; mso-ansi-language: IT;\">), nel progetto il criterio di determinazione della soglia \u00e8 quello dell\u2019accollo all\u2019impresa che licenzia del costo sociale medio del licenziamento. L\u2019impresa dovr\u00e0 dunque indennizzare il lavoratore di un danno in cui confluiscono due componenti: il danno normalmente conseguente all\u2019interruzione del rapporto, consistente nella dispersione di professionalit\u00e0 specifica e nella perdita di rapporti personali con colleghi e interlocutori esterni all\u2019azienda, e il danno eventuale correlato al periodo di disoccupazione conseguente alla perdita del posto.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 35.4pt;\"><span style=\"font-size: 6pt; mso-ansi-language: IT; mso-bidi-font-size: 12.0pt;\"><span style=\"font-family: Calibri;\">\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 35.4pt;\"><span style=\"mso-ansi-language: IT;\"><span style=\"font-size: small;\"><span style=\"font-family: Calibri;\">7. <em style=\"mso-bidi-font-style: normal;\">Il <\/em>severance cost<em style=\"mso-bidi-font-style: normal;\">: indennit\u00e0 di licenziamento e trattamento di disoccupazione \u2011 <\/em>Ferma restando, dunque, l\u2019applicabilit\u00e0 della vecchia disciplina del controllo giudiziale e dell\u2019apparato sanzionatorio (articolo 18 St. lav.) per il caso di licenziamento disciplinare o di quello riconosciuto dal giudice come discriminatorio, la novit\u00e0 rilevante portata dal progetto consiste nell\u2019assoggettamento del licenziamento non disciplinare al solo \u201cfiltro\u201d del costo che l\u2019impresa si assume per l\u2019indennizzo e l\u2019assistenza al lavoratore licenziato.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 35.4pt;\"><span style=\"mso-ansi-language: IT;\"><span style=\"font-size: small;\"><span style=\"font-family: Calibri;\">La prima componente di questo costo \u00e8 costituita da un\u2019indennit\u00e0 di licenziamento pari a un mese per anno di anzianit\u00e0 di servizio, con un minimo di tre, per tutti i lavoratori o collaboratori in posizione di dipendenza sostanziale dall\u2019azienda, cio\u00e8 per tutti quelli che, in qualsiasi forma (subordinata o autonoma), traggano dal rapporto pi\u00f9 di due terzi del proprio reddito di lavoro; con la possibilit\u00e0 per ciascuno di essi di convertire questa indennit\u00e0 in un \u201cpreavviso lungo\u201d, rimanendo al lavoro per lo stesso numero di mesi, fino a un massimo di dodici. Questa opzione \u00e8 importante per consentire al lavoratore di evitare la brusca interruzione dei rapporti professionali in azienda e di cercare il nuovo lavoro dalla posizione di occupato invece che di disoccupato.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 35.4pt;\"><span style=\"mso-ansi-language: IT;\"><span style=\"font-size: small;\"><span style=\"font-family: Calibri;\">La seconda componente \u00e8 costituita dal trattamento complementare di disoccupazione e dai servizi di assistenza dovuti al dipendente licenziato che non trovi immediatamente una nuova occupazione. L\u2019indennit\u00e0 complementare di disoccupazione deve garantire, secondo il modello danese, che il trattamento complessivo goduto dal lavoratore sia pari al 90 per cento dell\u2019ultima retribuzione nel primo anno, poi all\u201980, al 70 e al 60 rispettivamente nei tre successivi, se la ricollocazione non avviene prima. Il progetto prevede che trattamento economico e servizi di orientamento, riqualificazione e assistenza intensiva vengano erogati da un ente bilaterale o consortile, costituito e finanziato dal gruppo di imprese che liberamente si associano per dar vita all\u2019esperimento. Per i primi mesi successivi al licenziamento, il trattamento complementare sar\u00e0 dunque pari alla differenza tra il 90% dell\u2019ultima retribuzione e il trattamento generale ordinario di disoccupazione (60%), o il trattamento speciale (80%); il costo per l\u2019azienda cresce notevolmente se il periodo di disoccupazione si protrae oltre i primi otto mesi nel caso del trattamento ordinario, oltre il primo anno nel caso del trattamento speciale (per i dettagli devo rinviare al mio sito: www.pietroichino.it). Si attiva in questo modo un forte incentivo all\u2019efficacia dei servizi: pi\u00f9 rapida sar\u00e0 la ricollocazione del lavoratore licenziato, minore sar\u00e0 l\u2019esborso a carico dell\u2019ente per il trattamento di disoccupazione. Per altro verso, l\u2019ente gestore del trattamento avr\u00e0, in forza del \u201ccontratto di ricollocazione\u201d, un vero e proprio potere direttivo e di controllo sull\u2019attivit\u00e0 svolta dalla persona che gli viene affidata e sulla sua ragionevole disponibilit\u00e0 alla nuova occupazione, con possibilit\u00e0 di risolvere il contratto in caso di inadempimento grave.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\"><span style=\"font-size: 6pt; mso-ansi-language: IT; mso-bidi-font-size: 12.0pt;\"><span style=\"font-family: Calibri;\">\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 35.4pt;\"><span style=\"font-size: small;\"><span style=\"font-family: Calibri;\"><em><span style=\"font-weight: normal; color: #000000; font-style: normal; mso-ansi-language: IT;\">8. <\/span><\/em><em><span style=\"font-weight: normal; color: #000000; mso-bidi-font-style: normal; mso-ansi-language: IT;\">Il meccanismo di finanziamento dell\u2019ente \u2013 <\/span><\/em><span style=\"color: #000000; mso-ansi-language: IT;\">Il finanziamento dell\u2019ente bilaterale o consorzio erogatore dei trattamento economico e dei servizi ai lavoratori licenziati \u00e8 interamente a carico dell\u2019azienda o gruppo di aziende firmatarie del contratto istitutivo. La determinazione dell\u2019entit\u00e0 del contributo \u00e8 disciplinata dallo Statuto dell\u2019ente, il quale \u00e8 vincolato tuttavia a prevedere un meccanismo che ponga a carico delle imprese che licenziano il costo del trattamento di disoccupazione, premiando cos\u00ec quelle pi\u00f9 capaci di praticare il <em><span style=\"font-weight: normal; mso-bidi-font-style: normal;\">manpower planning<\/span><\/em> o comunque una gestione del personale che eviti i licenziamenti, e penalizzando, viceversa, le imprese le cui politiche del personale portino a un pi\u00f9 frequente ricorso ai licenziamenti.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 35.4pt;\"><span style=\"color: #000000; mso-ansi-language: IT;\"><span style=\"font-size: small;\"><span style=\"font-family: Calibri;\">Su ciascuna azienda grava la garanzia per i crediti dei propri ex-dipendenti nei confronti dell\u2019ente bilaterale o consorzio, nel caso di insolvenza di questo.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 35.4pt;\"><span style=\"color: #000000; mso-ansi-language: IT;\"><span style=\"font-size: small;\"><span style=\"font-family: Calibri;\">Il costo medio presumibile, a regime, del nuovo sistema di protezione, \u00e8 stimato intorno allo 0,5 per cento del monte-salari relativo ai rapporti assoggettati al nuovo regime . Per le aziende firmatarie del \u201ccontratto di transizione\u201d che si collochino al di sotto della soglia dimensionale necessaria per l\u2019assoggettamento alla tutela reale contro il licenziamento disposta dall\u2019art. 18 dello Statuto dei lavoratori, il disegno di legge pone a carico dell\u2019Erario un contributo di pari entit\u00e0, con l\u2019obbiettivo di incentivare anche le piccole imprese alla sperimentazione del nuovo regime. Il costo per lo Stato di questo contributo, nell\u2019ipotesi in cui venissero assoggettati al nuovo regime tutti i tre milioni di rapporti di lavoro alle dipendenze di imprese che si collocano sotto la soglia, ammonterebbe a circa 500 milioni l\u2019anno: un prezzo che vale certamente la pena di pagare per il superamento della disparit\u00e0 di trattamento che oggi si verifica tra dipendenti delle piccole aziende e dipendenti di quelle che si collocano al di sopra della soglia.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\"><span style=\"mso-ansi-language: IT;\"><span style=\"font-size: small;\"><span style=\"font-family: Calibri;\"><span style=\"mso-tab-count: 1;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>Se a questo si arrivasse, la riforma conseguirebbe il risultato davvero importante di superare non soltanto il dualismo attuale tra protetti e precari, ma anche il dualismo tra dipendenti delle imprese medio-grandi e imprese piccole.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\"><span style=\"mso-ansi-language: IT;\"><span style=\"font-size: small; font-family: Calibri;\">\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;\" align=\"center\"><strong style=\"mso-bidi-font-weight: normal;\"><span style=\"mso-ansi-language: IT;\"><span style=\"font-size: small;\"><span style=\"font-family: Calibri;\">II. Obiezioni principali e qualche risposta<\/span><\/span><\/span><\/strong><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\"><span style=\"mso-ansi-language: IT;\"><span style=\"font-size: small;\"><span style=\"font-family: Calibri;\"><span style=\"mso-tab-count: 1;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>9. <em style=\"mso-bidi-font-style: normal;\">Se non ora, quando?<\/em> \u2011 L&#8217;obiezione pi\u00f9 frequente che viene mossa a questo progetto, non soltanto da sinistra ma anche da destra, pu\u00f2 riassumersi cos\u00ec: c&#8217;\u00e8 davvero bisogno, oggi, in Italia, di riformare la disciplina dei licenziamenti? Perch\u00e9, poi, un\u2019iniziativa di questo genere parte dall&#8217;opposizione di centro-sinistra, quando il Governo e la maggioranza di centro-destra che lo sostiene mostrano di avere rinunciato a qualsiasi velleit\u00e0 in questo campo e gli stessi imprenditori non paiono pi\u00f9 nutrire alcun interesse in proposito?<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\"><span style=\"mso-ansi-language: IT;\"><span style=\"font-size: small;\"><span style=\"font-family: Calibri;\"><span style=\"mso-tab-count: 1;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>In questi primi mesi della grande crisi economica, in Italia, abbiamo assistito alla perdita del posto da parte di centinaia di migliaia di lavoratori &#8220;a progetto&#8221;, &#8220;partite Iva&#8221; sostanzialmente dipendenti, titolari di contratti di lavoro a termine, lavoratori in regime di somministrazione: senza un giorno di preavviso, n\u00e9 una lira di indennizzo o di trattamento di disoccupazione (a tutt&#8217;oggi \u2011 fine giugno 2009 \u2011 il brandello di trattamento di disoccupazione promesso dal Governo per gli &#8220;atipici&#8221; nella maggior parte dei casi non \u00e8 stato ancora effettivamente erogato). Altre centinaia di migliaia di lavoratori stanno perdendo il posto in condizioni appena pi\u00f9 decenti: sono i dipendenti di aziendine appaltatrici di servizi, sovente in realt\u00e0 fornitrici di manodopera, cui viene disdetto l&#8217;appalto dalla committente di dimensioni medio-grandi. Tutti questi sono i lavoratori che nei decenni passati hanno portato per intero il peso della flessibilit\u00e0 di cui il sistema aveva bisogno e che oggi portano per intero il peso della crisi: quelli ai quali il nostro sistema protettivo attuale non offre alcuna protezione, alcuna sicurezza. Non sorprende che agli imprenditori \u2011 per lo meno a quelli meno lungimiranti \u2011 un sistema come questo possa andar bene; e che esso possa andar bene anche al Governo e alla maggioranza di centro-destra che oggi lo sostiene. Ma sorprende che vi si rassegni chi attribuisce valore prioritario ai principi di pari trattamento e di pari opportunit\u00e0 per tutti i lavoratori. Le statistiche sul funzionamento del nostro mercato del lavoro lanciano in continuazione segnali di allarme per chiunque aspiri a vedere realizzati questi principi; e denunciano una situazione di inadempienza costituzionale e comunitaria del sistema Italia.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\"><span style=\"mso-ansi-language: IT;\"><span style=\"font-size: small;\"><span style=\"font-family: Calibri;\"><span style=\"mso-tab-count: 1;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>Capisco il fastidio di tanta parte della nostra vecchia sinistra per questo discorso; ma dovr\u00e0 pur fare i conti anch&#8217;essa almeno con i dati di cui disponiamo. \u00c8 vero o no che la vecchia garanzia di stabilit\u00e0 del posto di lavoro che tanto le sta a cuore oggi si applica soltanto a met\u00e0 dei 18 milioni e mezzo di lavoratori italiani in posizione di sostanziale dipendenza dall&#8217;azienda per cui lavorano? Se questo \u00e8 vero, e se non crediamo che sia ragionevolmente prospettabile una estensione di quella vecchia garanzia ai nove milioni che ne sono esclusi, qual \u00e8 \u2013 seriamente \u2011 la via da seguire per uscire dall&#8217;attuale regime di <em style=\"mso-bidi-font-style: normal;\">apartheid<\/em>?<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\"><span style=\"font-size: small;\"><span style=\"font-family: Calibri;\"><span style=\"mso-ansi-language: IT;\"><span style=\"mso-tab-count: 1;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>A un ventenne che oggi entra \u2011 o tenta di entrare \u2011 nel tessuto produttivo, il vecchio diritto del lavoro studiato e custodito gelosamente da noi giuslavoristi interessa davvero pochissimo: per lui la probabilit\u00e0 di entrare nel campo della sua applicazione effettiva \u00e8 molto bassa; lo considera come fonte di uno status riservato alle generazioni precedenti; non certo alla sua. L&#8217;interesse che si \u00e8 acceso, a partire dalla primavera scorsa, in tutte e quattro le confederazioni sindacali maggiori riguardo ai progetti di \u201ccontratto di lavoro a tempo indeterminato a stabilit\u00e0 crescente\u201d \u00e8 principalmente motivato dalla necessit\u00e0 di ristabilire un dialogo con l&#8217;intera nuova generazione di lavoratori o aspiranti tali, con i quali i vecchi sindacati \u2013 al pari del vecchio diritto del lavoro \u2011 hanno perso quasi completamente i contatti (<\/span><span lang=\"EN-US\">per la raccolta di una ventina degli interventi pi\u00f9 rilevanti dei dirigenti sindacali italiani in questo recente dibattito rinvio ancora al \u201cPortale della <em style=\"mso-bidi-font-style: normal;\">Flexsecurity<\/em>\u201d, nel mio sito <em style=\"mso-bidi-font-style: normal;\">web<\/em> gi\u00e0 citato<\/span><span style=\"mso-ansi-language: IT;\">).<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\"><span style=\"mso-ansi-language: IT;\"><span style=\"font-size: small;\"><span style=\"font-family: Calibri;\"><span style=\"mso-tab-count: 1;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>Le cose, poi, su questo piano, stanno peggiorando. Prima dello scoppio della crisi, nel corso del 2007, la quantit\u00e0 di nuovi rapporti di lavoro costituiti sotto forma di rapporti a termine, di &#8220;lavoro a progetto&#8221;, di lavoro a &#8220;partita Iva&#8221; e simili avevano gi\u00e0 superato la met\u00e0 del totale. Oggi, nella situazione di incertezza gravissima circa il futuro a breve e a medio termine, la loro quota sul flusso complessivo si \u00e8 ulteriormente incrementata. Ed \u00e8 sempre molto alto il rischio, per chi viene assunto in questo modo, di restare &#8220;impigliato&#8221; nella trappola del lavoro precario: per il difetto di investimento da parte sua e dell&#8217;impresa nel suo capitale umano, per la dispersione di professionalit\u00e0 che si verifica a ogni passaggio da un lavoro a un altro, per lo stigma negativo che nel mercato del lavoro finisce coll&#8217;applicarsi a chi presenta un curriculum nel quale figura soltanto una lunga serie di periodi brevi di lavoro dequalificato. Col risultato di un probabile aumento anche del dato di <em style=\"mso-bidi-font-style: normal;\">stock<\/em>. Proprio la situazione di maggiore incertezza sul futuro determinata dalla crisi, dunque, costituisce il momento in cui \u00e8 maggiormente necessario, senza allentare le protezioni riservate ai lavoratori che gi\u00e0 godono del vecchio regime di stabilit\u00e0, incominciare a delineare un nuovo diritto del lavoro capace di applicarsi davvero a tutti i nuovi rapporti di lavoro, un ordinamento che offra alle nuove leve di lavoratori e a quelli che nella crisi stessa perdono il posto una prospettiva migliore sul piano della parit\u00e0 di trattamento e delle pari opportunit\u00e0 di accesso a una sicurezza che sia davvero suscettibile di estendersi a tutti.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\"><span style=\"mso-ansi-language: IT;\"><span style=\"font-size: small;\"><span style=\"font-family: Calibri;\"><span style=\"mso-tab-count: 1;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>Non ho certo la pretesa che il progetto di cui sono l\u2019estensore costituisca la soluzione migliore del problema, n\u00e9 che essa non presenti numerose possibili controindicazioni o rischi di insuccesso. Mi sembra per\u00f2 che chi la contesta, se non ritiene di rassegnarsi all&#8217;attuale regime di <em style=\"mso-bidi-font-style: normal;\">apartheid<\/em> del nostro mercato del lavoro, abbia l&#8217;onere di indicare una diversa soluzione credibile per uscirne. E non mi sembra davvero che la &#8220;moratoria legislativa&#8221; per lo pi\u00f9 proposta dagli avversari di questo progetto, per quanto coniugata con recuperi di efficienza delle strutture amministrative competenti, costituisca una soluzione credibile del problema. Concordo con chi sottolinea i danni prodotti dalla legislazione del lavoro nevrotica e alluvionale che abbiamo subito negli ultimi decenni; ma \u2011 guarda caso \u2011 quella legislazione nevrotica e alluvionale ha riguardato quasi soltanto il lavoro marginale e precario: non si \u00e8 mai neppure proposta di correggere la parte centrale dell&#8217;ordinamento per renderla applicabile alla grande maggioranza dei lavoratori dipendenti (e, certo, non avrebbe potuto farlo intervenendo nel modo estemporaneo e ondivago che la ha caratterizzata). Questo, invece, \u00e8 il problema che ora dobbiamo affrontare.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\"><span style=\"mso-ansi-language: IT;\"><span style=\"font-size: small;\"><span style=\"font-family: Calibri;\"><span style=\"mso-tab-count: 1;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>Alla domanda &#8220;se non ora, quando?&#8221;, gli avversari del progetto sembrano rispondere: &#8220;riparliamone, forse, fra un decennio&#8221;. A me non sembra una buona risposta. E non solo per le ragioni di politica del lavoro esposte in questo paragrafo, ma anche per le ragioni che mi accingo a esporre nel paragrafo seguente, riguardanti quella che mi appare una profonda incoerenza interna del nostro sistema di protezione della stabilit\u00e0 del lavoro, indipendentemente da qualsiasi considerazione sulla sua incapacit\u00e0 di applicarsi a pi\u00f9 di met\u00e0 dei suoi naturali destinatari.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\"><span style=\"font-size: 6pt; mso-ansi-language: IT;\"><span style=\"font-family: Calibri;\">\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\"><span style=\"font-size: small;\"><span style=\"font-family: Calibri;\"><span style=\"mso-ansi-language: IT;\"><span style=\"mso-tab-count: 1;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>10. <em style=\"mso-bidi-font-style: normal;\">Le contraddizioni interne al nostro sistema di protezione della stabilit\u00e0.<\/em> \u2013 Nei nostri repertori di giurisprudenza da decenni abbondano le sentenze delle corti superiori e dei giudici di merito che enunciano il principio dell\u2019insindacabilit\u00e0 delle scelte economiche od organizzative dell\u2019imprenditore: anche di quelle che abbiano come conseguenza il licenziamento del lavoratore. In piena sintonia con quel principio costituzionale, la monografia pi\u00f9 recente e pi\u00f9 compiuta sulla nozione di \u201cgiustificato motivo oggettivo\u201d (<\/span><span lang=\"EN-US\">M.T. Carinci, <em style=\"mso-bidi-font-style: normal;\">Il giustificato motivo oggettivo nel rapporto di lavoro subordinato<\/em>, nel <em style=\"mso-bidi-font-style: normal;\">Trattato<\/em> diretto da F. Galgano, Cedam, 2005<\/span><span style=\"mso-ansi-language: IT;\">) teorizza una sostanziale coincidenza di questa nozione con quella di un <em style=\"mso-bidi-font-style: normal;\">qualsiasi<\/em> apprezzabile interesse economico-organizzativo dell\u2019imprenditore; secondo questa dottrina, dunque, una perdita attesa di <em style=\"mso-bidi-font-style: normal;\">qualsiasi<\/em> entit\u00e0, conseguente alla prosecuzione del rapporto di lavoro, sarebbe di per s\u00e9 idonea a giustificare il licenziamento per motivo oggettivo, essendo esclusi, in questo campo, soltanto l\u2019abuso del diritto e gli atti discriminatori specificamente vietati dal diritto comunitario e nazionale. Se questo fosse davvero l\u2019ordinamento oggi vigente in materia di licenziamento per ragioni economiche, tecniche od organizzative, avremmo la massima possibile flessibilit\u00e0 dimensionale delle aziende: escluse le discriminazioni vietate, il licenziamento per ragioni oggettive sarebbe assolutamente libero.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\"><span style=\"mso-ansi-language: IT;\"><span style=\"font-size: small;\"><span style=\"font-family: Calibri;\"><span style=\"mso-tab-count: 1;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>In realt\u00e0, per\u00f2, le cose non vanno affatto in questo modo: la <em style=\"mso-bidi-font-style: normal;\">law in action<\/em> diverge largamente da quelle enunciazioni teoriche dominanti nei nostri repertori di giurisprudenza e nei nostri testi dottrinali. Il modo in cui il controllo giudiziale dei licenziamenti per motivi oggettivi avviene effettivamente nelle nostre aule di giustizia, pur talvolta ribadendo \u2013 ma soltanto come clausola di stile \u2013 il principio di insindacabilit\u00e0 delle scelte imprenditoriali, risponde di fatto a una logica totalmente divergente da questo principio. Le regole giurisprudenziali che <em style=\"mso-bidi-font-style: normal;\">effettivamente<\/em> reggono la materia, quelle che ogni operatore pratico sa di dover seguire se vuole porsi in sintonia con la decisione pi\u00f9 probabile dell\u2019eventuale controversia, sono le seguenti:<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\"><span style=\"mso-ansi-language: IT;\"><span style=\"font-size: small;\"><span style=\"font-family: Calibri;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u2011\u00a0\u00e8 consentito sopprimere un posto di lavoro ma \u00e8 vietato sostituire un lavoratore con un altro, salvo che la sostituzione abbia una adeguata giustificazione oggettiva; dove l\u2019adeguatezza, ovviamente, \u00e8 soggetta a penetrante controllo giudiziale (questa regola, che non ha alcuno specifico fondamento legislativo positivo, si pone in evidente contrasto con quella della insindacabilit\u00e0 delle scelte organizzative imprenditoriali, affidando al giudice il compito di stabilire quando \u00e8 consentito sostituire un lavoratore e quando no; \u00e8 comunque del tutto illogico che, in base a questa regola giurisprudenziale, sia sempre consentito sostituire un lavoratore con una macchina, essendo invece sempre vietato sostituirlo con un altro lavoratore);<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\"><span style=\"mso-ansi-language: IT;\"><span style=\"font-size: small;\"><span style=\"font-family: Calibri;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u2011\u00a0\u00e8 consentito sopprimere un posto di lavoro, ma \u00e8 vietato licenziare il lavoratore se \u00e8 possibile spostarlo utilmente in una diversa posizione in seno all\u2019azienda (\u00e8 la c.d. regola del <em style=\"mso-bidi-font-style: normal;\">rep\u00eachage<\/em>, che con tutta evidenza implica un controllo penetrante del giudice sulle valutazioni economico-organizzative dell\u2019imprenditore: si affida cos\u00ec, in definitiva, al giudice il compito di stabilire se per l\u2019impresa \u00e8 \u201cutile\u201d o no spostare il lavoratore nella nuova posizione, ovvero \u2013 in termini economici pi\u00f9 rigorosi \u2011<span style=\"mso-spacerun: yes;\">\u00a0 <\/span>se la produttivit\u00e0 marginale del lavoratore nella nuova posizione eguaglia il costo per l\u2019impresa della prosecuzione del singolo rapporto);<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\"><span style=\"mso-ansi-language: IT;\"><span style=\"font-size: small;\"><span style=\"font-family: Calibri;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u2011\u00a0\u00e8 consentito licenziare per esigenze economico-organizzative quando questo \u00e8 necessario per ridurre delle perdite aziendali, ma non quando lo scopo \u00e8 di aumentare gli utili (il che significa, in sostanza, che nel nostro Paese \u00e8 consentito procedere all\u2019aggiustamento industriale soltanto quando la crisi aziendale \u00e8 scoppiata, quando l\u2019impresa si trova gi\u00e0 in una situazione pre-fallimentare; sennonch\u00e9 l\u2019imprenditore ha interesse a compiere l\u2019aggiustamento molto prima di quel momento: esso deve prevenire e possibilmente evitare la crisi, non seguirla).<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\"><span style=\"mso-ansi-language: IT;\"><span style=\"font-size: small;\"><span style=\"font-family: Calibri;\"><span style=\"mso-tab-count: 1;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>Sentiamo sovente richiamare la costruzione dottrinale secondo la quale l\u2019imprenditore \u00e8 libero di compiere qualsiasi scelta organizzativa, dovendo i giudici limitarsi a controllare che quella scelta corrisponda al suo comportamento reale. Se questa davvero fosse la regola, dovrebbe poter accadere che l\u2019imprenditore dica: \u201cho deciso di licenziare il dipendente A perch\u00e9 non ha la patente di guida, o perch\u00e9 non conosce l\u2019inglese, o perch\u00e9 non \u00e8 disponibile a un determinato nuovo orario di lavoro, per poter assumere B, il quale invece soddisfa questa mia esigenza\u201d; e in tal caso il giudice dovrebbe limitarsi a controllare che effettivamente di questo si sia trattato. Nella quasi totalit\u00e0 dei casi di questo genere, invece, il giudice non si limita affatto a questa verifica, ma si spinge a sindacare se davvero la possibilit\u00e0 che il lavoratore guidi l\u2019auto, o parli inglese, o sia disponibile per la variazione di orario, sia cos\u00ec importante nell\u2019economia dell\u2019attivit\u00e0 aziendale. Ci\u00f2 che si attiva, in questo modo, \u00e8 n\u00e9 pi\u00f9 n\u00e9 meno che un penetrante sindacato giudiziale sulle scelte economico-organizzative dell\u2019imprenditore.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\"><span style=\"font-size: small;\"><span style=\"font-family: Calibri;\"><span style=\"mso-ansi-language: IT;\"><span style=\"mso-tab-count: 1;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>Per concludere, il nostro diritto vivente, in materia di licenziamento per motivi obiettivi, soffre di una divaricazione profonda e molto evidente tra il principio costituzionale generale cui dovrebbe ispirarsi (quello dell\u2019insindacabilit\u00e0 delle scelte imprenditoriali) e il modo in cui il controllo giudiziale effettivamente si svolge. E l\u2019apparato sanzionatorio disposto dall\u2019art. <\/span><span style=\"mso-ansi-language: IT;\">18 St<\/span><span style=\"mso-ansi-language: IT;\">. lav. \u2011 con la possibilit\u00e0 che anche un solo esito negativo in una delle molte fasi del giudizio causi all\u2019impresa una perdita molto ingente, non recuperabile neppure nel caso di esito positivo finale (<\/span><span lang=\"EN-US\">per una esposizione pi\u00f9 compiuta di questo argomento rinvio al mio saggio <em style=\"mso-bidi-font-style: normal;\">La stabilit\u00e0 del lavoro e il valore dell\u2019uguaglianza<\/em>, <em style=\"mso-bidi-font-style: normal;\">Riv. it. dir. lav.<\/em>, 2005, I, pp. 7-31 e particolarmente pp. 21-23<\/span><span style=\"mso-ansi-language: IT;\">) \u2011<span style=\"mso-spacerun: yes;\">\u00a0 <\/span>enfatizza enormemente l\u2019effetto di questa divaricazione, aumentando conseguentemente il grado di rigidit\u00e0 effettiva del nostro sistema di protezione della stabilit\u00e0 del posto di lavoro e generando un assetto della materia di fatto molto vicino a un regime di <em style=\"mso-bidi-font-style: normal;\">job property<\/em>.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\"><span style=\"mso-ansi-language: IT;\"><span style=\"font-size: small;\"><span style=\"font-family: Calibri;\"><span style=\"mso-tab-count: 1;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>Il progetto di riforma della materia di cui qui si discute mira a superare questa divaricazione tra principio generale di insindacabilit\u00e0 delle scelte imprenditoriali e regime effettivo di protezione della continuit\u00e0 del lavoro e del reddito per il lavoratore. L\u2019idea centrale del progetto \u00e8 questa: se l\u2019impresa \u00e8 disposta ad accollarsi il costo sociale del licenziamento, questo significa che dalla prosecuzione del rapporto essa si attende una perdita maggiore di quel costo. Lasciamo dunque che il giudice controlli con il massimo rigore l\u2019assenza di motivi discriminatori o di mero capriccio; ma, esclusi questi, lasciamo che sia quel costo a costituire il filtro delle scelte dell\u2019imprenditore: otterremo in questo modo una protezione per il lavoratore ovviamente migliore rispetto all\u2019applicazione pura e semplice del principio di insindacabilit\u00e0 delle scelte imprenditoriali, ma eviteremo anche gli eccessi del regime attuale, che di fatto, in ultima analisi, considera il bilancio aziendale in rosso come il solo vero \u201cgiustificato motivo oggettivo\u201d di licenziamento, impedendo l\u2019aggiustamento industriale tempestivo e pregiudicando l\u2019allocazione migliore delle risorse umane nel tessuto produttivo.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\"><span style=\"font-size: 6pt; mso-ansi-language: IT; mso-bidi-font-size: 12.0pt;\"><span style=\"font-family: Calibri;\">\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\"><span style=\"mso-ansi-language: IT;\"><span style=\"font-size: small;\"><span style=\"font-family: Calibri;\"><span style=\"mso-tab-count: 1;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>11. <em style=\"mso-bidi-font-style: normal;\">Le altre due critiche pi\u00f9 rilevanti: il progetto segmenta ulteriormente gli standard applicati nel tessuto produttivo e comunque costa troppo.<\/em> \u2013 A parte il \u201ctab\u00f9\u201d dell\u2019articolo 18 \u2013 ormai logoro e prossimo al crollo, se gi\u00e0 non pu\u00f2 considerarsi crollato \u2013 le due critiche pi\u00f9 rilevanti al disegno di legge n. 1481 ricorrenti nel dibattito sui <em style=\"mso-bidi-font-style: normal;\">media<\/em> sono queste: il progetto, al di l\u00e0 delle intenzioni, non realizza affatto una riunificazione del mercato del lavoro, un modello universale di protezione, ma al contrario determina, nell\u2019immediato, una ulteriore segmentazione degli standard applicabili; esso, comunque, costa troppo alle imprese perch\u00e9 esse possano aderirvi spontaneamente.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\"><span style=\"font-size: small;\"><span style=\"font-family: Calibri;\"><span style=\"mso-ansi-language: IT;\"><span style=\"mso-tab-count: 1;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>Alla prima obiezione rispondo che una riforma di questa portata in Italia non \u00e8 pensabile se non in una prospettiva di medio-lungo termine. Il nostro sistema gi\u00e0 oggi tende, in realt\u00e0, verso il modello nordeuropeo della <em style=\"mso-bidi-font-style: normal;\">flexsecurity<\/em>; ma esso deve superare almeno quattro grandi ostacoli per arrivare a realizzare quel modello: un grave difetto di qualit\u00e0 dei servizi pubblici nel mercato del lavoro, l\u2019incapacit\u00e0 del sistema di condizionare il sostegno del reddito del lavoratore disoccupato al suo impegno effettivo nel percorso verso la nuova occupazione, la carenza delle risorse pubbliche necessarie per il rafforzamento del sostegno economico ai disoccupati e \u2013 <em style=\"mso-bidi-font-style: normal;\">last but not least<\/em> \u2013 il ben noto difetto, nel nostro Paese, delle <em style=\"mso-bidi-font-style: normal;\">civic attitudes<\/em> che caratterizzano invece la cultura dei Paesi nord-europei (<\/span><span lang=\"EN-US\">cfr. le conclusioni di U. Trivellato, <em style=\"mso-bidi-font-style: normal;\">Cambiamenti <\/em><\/span><em style=\"mso-bidi-font-style: normal;\"><span lang=\"EN-US\">del<\/span><\/em><em style=\"mso-bidi-font-style: normal;\"><span lang=\"EN-US\"> lavoro, protezione sociale e politiche attive <\/span><\/em><em style=\"mso-bidi-font-style: normal;\"><span lang=\"EN-US\">del<\/span><\/em><em style=\"mso-bidi-font-style: normal;\"><span lang=\"EN-US\"> lavoro<\/span><\/em><span lang=\"EN-US\">, nel rapporto conclusivo della \u201cCommissione Carniti\u201d,<em style=\"mso-bidi-font-style: normal;\"> Il lavoro che cambia. Contributi tematici e raccomandazioni<\/em>, dattil., Roma, 2009, partic. pp. 48-55.<\/span><span style=\"mso-ansi-language: IT;\">).<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\"><span style=\"mso-ansi-language: IT;\"><span style=\"font-size: small;\"><span style=\"font-family: Calibri;\"><span style=\"mso-tab-count: 1;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>\u00c8 dunque necessaria una strategia di avvicinamento graduale a quel modello, lungo un percorso che consenta di superare ciascuno di quei grandi ostacoli. Il primo passaggio di questo processo di avvicinamento pu\u00f2, e a mio avviso deve, essere costituito dalla sperimentazione del nuovo sistema (nuova disciplina del recesso del datore dal rapporto di lavoro coniugata con l\u2019immediata attivazione di servizi efficienti e sostegno robusto del reddito per il lavoratore che perde il posto) nelle condizioni migliori per il suo successo: sperimentazione, dunque, in imprese i cui titolari siano per primi convinti della bont\u00e0 del progetto e spontaneamente disponibili a sostenerne i costi, in accordo con un sindacato che condivida la filosofia del progetto stesso e sappia farsi interprete degli interessi della nuova generazione di lavoratori, che ne sar\u00e0 coinvolta. Solo attraverso questa sperimentazione \u00e8 pensabile lo sviluppo in Italia della \u201ccultura materiale\u201d della <em style=\"mso-bidi-font-style: normal;\">flexsecurity<\/em>; ed soltanto questa sperimentazione potr\u00e0 consentirci di mettere a punto un modello di <em style=\"mso-bidi-font-style: normal;\">flexsecurity<\/em> concretamente praticabile a sud delle Alpi, affinandone le tecniche di gestione, individuando il <em style=\"mso-bidi-font-style: normal;\">benchmark<\/em> di efficienza relativo a ciascun servizio.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\"><span style=\"mso-ansi-language: IT;\"><span style=\"font-size: small;\"><span style=\"font-family: Calibri;\"><span style=\"mso-tab-count: 1;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>Quanto ai costi, \u00e8 logico pensare che quello relativo ai servizi di riqualificazione professionale e di ricerca intensiva della nuova occupazione possa essere in larga parte, se non interamente, coperto con il contributo delle Regioni, possibilmente con il concorso del Fondo Sociale Europeo. Mi sembra invece opportuna \u2013 oltre che obbligata, nella contingenza italiana attuale \u2013 la scelta di accollare interamente alle imprese interessate il costo del rafforzamento del sostegno del reddito dei lavoratori licenziati. Questo, infatti, determiner\u00e0 un forte incentivo economico all\u2019attivazione, da parte dell\u2019ente bilaterale o consortile dalle stesse imprese costituito, di servizi di riqualificazione e ricollocazione efficienti, capaci di contenere \u2013 come al Centro-Nord \u00e8 sicuramente possibile \u2011 i tempi medi di disoccupazione entro un limite fra i tre e i sei mesi; e i tempi massimi entro un limite tra gli otto e i dodici mesi. Se cos\u00ec sar\u00e0, il costo del sostegno del reddito del lavoratore licenziato si ridurr\u00e0 alla somma dell\u2019indennit\u00e0 di licenziamento e di quanto necessario per portare l\u2019indennit\u00e0 di disoccupazione dal 60 (o, dove opera il trattamento speciale, dall\u201980) al 90 per cento dell\u2019ultima retribuzione per alcuni mesi: un costo ampiamente sopportabile per qualsiasi impresa sana.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\"><span style=\"mso-ansi-language: IT;\"><span style=\"font-size: small;\"><span style=\"font-family: Calibri;\"><span style=\"mso-tab-count: 1;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>Il progetto si fonda, in ultima analisi, proprio su questa scommessa: che sia possibile anche in Italia ridurre i tempi medi di una buona ricollocazione del lavoratore che perde il posto entro limiti simili a quelli che si osservano nei Paesi del Nord-Europa. Il <em style=\"mso-bidi-font-style: normal;\">know-how<\/em> necessario esiste gi\u00e0 anche in Italia: basta chiederlo, retribuendolo a dovere, alle imprese specializzate in questo campo. Oltre che, ovviamente, alle agenzie pubbliche operanti nel settore, l\u00e0 dove esse funzionano bene.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\"><span style=\"font-size: small;\"><span style=\"font-family: Calibri;\"><span style=\"mso-ansi-language: IT;\"><span style=\"mso-tab-count: 1;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>In un intervento recente (<\/span><span lang=\"EN-US\">A. Bombassei, <em style=\"mso-bidi-font-style: normal;\">Perch\u00e9 l\u2019impresa deve pagare ancora l\u2019inefficienza dello Stato<\/em>, <em style=\"mso-bidi-font-style: normal;\">il Riformista<\/em>, 26 maggio 2009; pu\u00f2 leggersi anche alla pagina web www.pietroichino.it\/?p=3658<\/span><span style=\"mso-ansi-language: IT;\">) il Vicepresidente di Confindustria si chiede che cosa potrebbe indurre un\u2019impresa a farsi carico spontaneamente di questo onere aggiuntivo (e siamo cos\u00ec all\u2019ultima obiezione). La risposta \u00e8 facile: questo onere \u00e8 largamente inferiore al costo (quasi mai contabilizzato come tale, ma non per questo meno rilevante) che nel regime attuale l\u2019impresa sopporta a causa dell\u2019impossibilit\u00e0 dell\u2019aggiustamento industriale tempestivo, dovendo tenere a proprio carico personale eccedentario che non si prevede possa tornare in futuro a essere adeguatamente utilizzato, oppure dipendenti il cui deficit di produttivit\u00e0 marginale rispetto ad altri disponibili nel mercato \u00e8 superiore al costo di una loro utile ricollocazione in altra azienda.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 35.4pt;\"><span style=\"mso-ansi-language: IT;\"><span style=\"font-size: small;\"><span style=\"font-family: Calibri;\">D\u2019altra parte, la migliore allocazione delle risorse umane conseguente all\u2019aumento della fluidit\u00e0 del sistema ridonderebbe anche a vantaggio dei lavoratori, in termini di migliore valorizzazione del loro lavoro e quindi di pi\u00f9 alti livelli retributivi. L\u2019incontro fra domanda e offerta in un mercato del lavoro post-industriale \u00e8 sempre meno semplice e immediato: il lavoratore che si ferma \u201calla prima tappa\u201d, nella prima azienda dove riesce a \u201ctrovare il posto\u201d a tempo indeterminato \u2013 come tipicamente accade in un sistema come il nostro caratterizzato da alta vischiosit\u00e0 \u2013, corre dunque un rischio elevato di stabilizzarsi in un posto dove il suo lavoro \u00e8 meno valorizzato di quanto potrebbe essere altrove. Anche questa \u00e8 presumibilmente tra le cause del differenziale di reddito che penalizza i lavoratori italiani rispetto ai loro colleghi degli altri maggiori Paesi europei.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm -0.05pt 0pt 0cm; tab-stops: 481.9pt;\"><span style=\"mso-ansi-language: IT;\"><span style=\"font-size: small; font-family: Calibri;\">\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA &#8211; LE OBIEZIONI PIU&#8217; RECENTI E LE RISPOSTE Pubblicato sul Quaderno n. 3\/2009\u00a0della rivista ItalianiEuropei, settembre 2009 I. Contenuto della proposta 1. Il cammino di un progetto \u2011 Nel numero 4 di ItalianiEuropei dello scorso anno ho dato conto, a grandi linee, del progetto a cui avevo lavorato negli anni immediatamente [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9,14],"tags":[],"class_list":["post-4533","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-21-lavoro","category-26-saggi"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4533","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=4533"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4533\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=4533"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=4533"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=4533"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}