
{"id":45369,"date":"2017-06-01T21:47:10","date_gmt":"2017-06-01T20:47:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=45369"},"modified":"2017-06-04T22:30:40","modified_gmt":"2017-06-04T21:30:40","slug":"scarpelli-la-nuova-norma-sui-voucher-e-incostituzionale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=45369","title":{"rendered":"SCARPELLI: &#8220;LA NUOVA NORMA SUI VOUCHER \u00c8 INCOSTITUZIONALE&#8221;"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\">La critica che mi muove il collega: &#8220;Tu richiami i precedenti delle leggi sul TFR e sui licenziamenti,\u00a0approvate nel 1982 e 1990 per evitare i referendum in tema, ma sai bene che non \u00e8 accaduta oggi la stessa cosa&#8221;<br \/>\n<\/span><\/h4>\n<p><em><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\nLettera <strong>di Franco Scarpelli<\/strong>, professore di diritto del lavoro nell&#8217;Universit\u00e0 di Milano-Bicocca, pervenuta il 31 maggio 2017, in riferimento al mio editoriale telegrafico<\/em> <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=45286\" target=\"_blank\">Lavoro occasionale: una questione &#8220;di metodo&#8221; infondata<\/a> &#8211; <strong><em>Segue la mia risposta<\/em><\/strong> \u00a0\u00a0 <!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<div id=\"attachment_45373\" style=\"width: 169px\" class=\"wp-caption alignleft\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-45373\" class=\" wp-image-45373\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/Franco-Scarpelli.jpg\" alt=\"Il professor Franco Scarpelli\" width=\"159\" height=\"229\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/Franco-Scarpelli.jpg 118w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/Franco-Scarpelli-104x150.jpg 104w\" sizes=\"auto, (max-width: 159px) 100vw, 159px\" \/><p id=\"caption-attachment-45373\" class=\"wp-caption-text\">Il professor Franco Scarpelli<\/p><\/div>\n<p>Caro Pietro,<br \/>\nda una persona della tua competenza ed esperienza ci si attende che tu sappia distinguere le questioni di metodo da quelle di merito, e che su queste (di solito pi\u00f9 rilevanti, perch\u00e9 attinenti alle regole del gioco) misuri con pi\u00f9 precisione i tuoi argomenti.<br \/>\nNel merito, che una ragionevole disciplina dei c.d.\u00a0mini-jobs sia opportuna lo ritengono in tanti, ed io tra questi. La stessa Cgil, nella proposta della Carta dei diritti, prevede al tit. III capo V una disciplina delle prestazioni occasionali (con la fondamentale differenza che si tratta comunque di prestazioni qualificate come subordinate, per cui la semplificazione nell\u2019attivazione di tali rapporti temporanei non li sottrae al complesso delle tutele lavoristiche). Qualunque sia l\u2019opinione sulle singole proposte, compresa quella\u00a0attualmente in discussione (che puoi ritenere anche la migliore possibile) \u00e8 tuttavia evidente che la questione di metodo, e di\u00a0rispetto delle regole democratiche, \u00e8 altra cosa.<br \/>\nTu richiami i precedenti delle leggi sul TFR e sui licenziamenti,\u00a0approvate nel 1982 e 1990 per evitare i referendum in tema, ma sai bene che non \u00e8 accaduta oggi la stessa cosa, e il tuo richiamo ha il sapore di una furbizia. Allora, pendente il referendum e PRIMA della sua celebrazione, furono approvate leggi che la Corte di Cassazione giudic\u00f2\u00a0coerenti allo spirito del referendum, tanto da renderne superata la necessit\u00e0 (secondo un giudizio che \u00e8\u00a0tecnico, e non di merito politico).<br \/>\nQuesta volta \u00e8 accaduto tutt\u2019altro: che piacesse o meno, il referendum proposto\u00a0della Cgil proponeva l\u2019abrogazione integrale della disciplina delle prestazioni accessorie.<br \/>\nEra eccessivo? Forse si, ognuno pu\u00f2 pensarla come ritiene, ma questo era il contenuto della proposta e questo avevano voluto milioni di cittadini che avevano\u00a0sottoscritto il\u00a0referendum.<br \/>\nIl Governo avrebbe potuto decidere di giocare la partita del referendum, difendendo l\u2019istituto.<br \/>\nOppure avrebbe potuto proporre subito una nuova disciplina, andando incontro alle richieste referendarie e, come dici, gettando via l\u2019acqua sporca (l\u2019eccessivo utilizzo dei buoni lavoro, in sostituzione di lavoro stabile) senza uccidere il bambino (la\u00a0possibilit\u00e0 di\u00a0svolgere alcune vere prestazioni occasionali con\u00a0semplicit\u00e0 e un quadro minimo di tutele), magari interloquendo sul punto con lo stesso comitato\u00a0referendario.<br \/>\nLa Cassazione avrebbe poi giudicato se il referendum dovesse ancora svolgersi.<br \/>\nInvece il Governo ha adottato un decreto legge, e il Parlamento l\u2019ha\u00a0convertito in legge, che ha\u00a0accolto\u00a0integralmente il volere dei referendari, abrogando l\u2019intero istituto: su tale base il referendum \u00e8 stato, ovviamente, ritenuto non pi\u00f9 attuale.<br \/>\n\u00c8\u00a0stata una scelta politica e di contenuto, adottata con lo strumento costituzionale della decretazione d\u2019urgenza, e condivisa dallo\u00a0stesso Parlamento (immagino che tu stesso abbia voltato la legge di\u00a0conversione, condividendo dunque l\u2019abrogazione totale dell\u2019istituto).<br \/>\nReintrodurre lo stesso istituto dopo qualche settimana (per quanto applicabile in un ambito minore rispetto alla precedente disciplina, e con alcune differenze di disciplina, ma nessuno pu\u00f2 negare che ci sia una almeno\u00a0parziale\u00a0sovrapposizione con il vecchio istituto del d.lgs. 81\/2015) appare\u00a0francamente sconcertante\u00a0(anche a chi, come me, continua a guardare con speranza al ruolo di una grande formazione riformista di centrosinistra, democratica come il suo nome rivendica).<br \/>\nIl fatto che tu insista sulle buone ragioni di merito per fare ci\u00f2 peggiora questa sensazione, perch\u00e9 stai rivendicando l\u2019idea\u00a0che il fine giustifica il mezzo,\u00a0qualsiasi mezzo.<br \/>\nNon sono un amante dello strumento referendario, ma questo \u00e8\u00a0previsto\u00a0della Costituzione e nel\u00a0rispetto di quelle regole \u00e8 stato attivato.<br \/>\nForse, il mezzo oggi scelto solleva addirittura un problema di conflitto tra poteri costituzionali. Sul punto lascio la parola ai costituzionalisti, ben pi\u00f9 competenti di me: a me basta constare con amarezza che se si considerano le regole aggirabili quando si ritiene di avere buone ragioni per farlo, mantenere la fiducia nell\u2019azione di chi come te ci rappresenta, eletto sulla base delle stesse regole costituzionali oggi aggirate, diventa sempre pi\u00f9 difficile.<br \/>\nUn caro saluto<br \/>\nFranco<\/p>\n<h4><span style=\"color: #993300;\"><strong>La mia risposta: &#8220;Se riesci a indicarmi anche uno solo dei casi di abuso o di pericolosit\u00e0 sociale denunciati dai promotori del referendum, che non venga drasticamente impedito dalla nuova disciplina, mi impegno a non votarla quando verr\u00e0 in Senato&#8221;<br \/>\n<\/strong><\/span><\/h4>\n<p>Caro Franco,<br \/>\na me non sembra di avere confuso la questione di metodo con quelle di merito, dal momento che alla prima ho dedicato un editoriale telegrafico distinto dagli altri due, dedicati alle seconde. Vero \u00e8 che, come tu stesso giustamente osservi, in questo caso la questione di metodo \u00e8 strettamente intrecciata con il contenuto del nuovo intervento legislativo. Il quesito \u00e8 infatti questo: il nuovo intervento legislativo reca, oppure no, una modifica sufficientemente incisiva rispetto alla disciplina previgente, nella direzione voluta dai promotori del referendum? Questo \u00e8 il quesito sul quale sarebbe stata chiamata a giudicare la Corte di Cassazione se l&#8217;intervento legislativo fosse stato contestuale all&#8217;abrogazione della norma sottoposta a referendum, come gi\u00e0 avvenne nel 1982 con la legge sul trattamento di fine rapporto, e nel 1990 con la legge sui licenziamenti nelle imprese di piccole dimensioni.<br \/>\nNel mio <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=45286\" target=\"_blank\">primo editoriale telegrafico<\/a> di luned\u00ec scorso a questa domanda ho risposto positivamente, osservando che &#8220;anche oggi, come allora, Governo e Parlamento sostituiscono alla vecchia disciplina una nuova che muta incisivamente nella direzione voluta dai promotori del referendum&#8221;. E indico specificamente quelli che a me paiono mutamenti molto incisivi rispetto ai contenuti della norma abrogata:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><em> Prima i buoni-lavoro erano utilizzabili da parte di qualsiasi soggetto e, di fatto, i cinque sesti dei buoni venivano usati da imprese di dimensioni medio-grandi; ora la soluzione prospettata esclude tutte le imprese con pi\u00f9 di cinque dipendenti. Prima era di fatto possibile l\u2019abuso dei buoni per pagare gli straordinari ai dipendenti regolari o allungarne l\u2019orario effettivo; ora si prospetta un meccanismo che lo rende di fatto impossibile. Il tetto massimo di utilizzabilit\u00e0 viene abbassato da 7000 a 5000 euro l\u2019anno, e a 2500 per singolo lavoratore ingaggiato. Al fine di garantirne la piena tracciabilit\u00e0, ogni pagamento ora deve avvenire per via telematica, a costo di dotare il lavoratore ingaggiato di una carta pre-pagata.<\/em><\/p>\n<p>Non c&#8217;\u00e8 neppure uno dei casi cui si riferivano le critiche della sinistra sindacale e politica alla vecchia disciplina, che la nuova disciplina non impedisca drasticamente: se riesci a indicarmene anche uno solo, mi impegno a non votare la nuova norma quando verr\u00e0 in Senato. Cos\u00ec stando le cose, a me sembra che nell&#8217;operazione che Governo e Parlamento stanno compiendo non possa affatto ravvisarsi la &#8220;frode costituzionale&#8221; che tu denunci.<br \/>\n\u00c8 ben vero che questa volta, a differenza da quelle del 1982 e del 1990, l&#8217;operazione viene compiuta dal Governo e dal Parlamento in due tempi: a marzo l&#8217;abrogazione della vecchia disciplina, a giugno il varo della nuova (e <em>pour cause<\/em>: il dibattito in seno al Pd e alla maggioranza sul da farsi, da quando il referendum \u00e8 stato dichiarato ammissibile, \u00e8 stato intensissimo: per molti aspetti non si \u00e8 risolto neppure ora, tanto che una parte della maggioranza oppone alla scelta compiuta un rifiuto &#8220;da destra&#8221;, un&#8217;altra parte vi si oppone &#8220;da sinistra&#8221;). Ma, per un verso, questo modo di procedere non \u00e8 affatto vietato dalla Costituzione; e tanto, piaccia o non piaccia, dovrebbe bastare. Per altro verso, la modifica apportata, che va esattamente nella direzione voluta dai promotori del referendum, \u00e8 molto pi\u00f9 incisiva e drastica rispetto a quelle che vennero apportate alle norme sottoposte a referendum nel 1982 e nel 1990, e che pure vennero ritenute sufficienti dalla Corte di Cassazione per disattivare la consultazione referendaria. Nel 1982 i promotori del referendum volevano reintrodurre l&#8217;aggancio dell&#8217;intera &#8220;indennit\u00e0 di anzianit\u00e0&#8221; all&#8217;ultima retribuzione; la riforma ristruttur\u00f2 profondamente l&#8217;istituto, ma agganci\u00f2 all&#8217;ultima retribuzione solo l&#8217;ultimo accantonamento annuale e non l&#8217;intero trattamento di fine rapporto. Nel 1990 i promotori del referendum volevano estendere l&#8217;articolo 18 St. lav. anche alle imprese con meno di 16 dipendenti; la riforma introdusse a carico di queste ultime soltanto una sanzione indennitaria, ma non l&#8217;intero apparato sanzionatorio previsto dall&#8217;articolo 18. In confronto a quanto accadde in quelle due occasioni, oggi la modifica legislativa si avvicina molto di pi\u00f9 all&#8217;esito perseguito dai promotori del referendum.<br \/>\n<a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=45294\" target=\"_blank\">La mia critica a questo nuovo intervento legislativo<\/a> \u00e8 semmai un&#8217;altra: proprio perch\u00e9 esso interviene in modo cos\u00ec drasticamente incisivo, sottraendo alla totalit\u00e0 delle imprese di dimensioni pi\u00f9 che minime la possibilit\u00e0 di far fronte alle esigenze di lavoro occasionale o accessorio con il vecchio strumento, sarebbe stato doveroso offrire loro un altro strumento appropriato per farvi fronte. Anche uno strumento che comportasse un costo doppio rispetto al precedente, come il contratto di lavoro intermittente; ma pur sempre una possibilit\u00e0 ragionevole di far fronte a un&#8217;esigenza reale, che \u00e8 irragionevole ignorare.<br \/>\nResta dunque il dissenso tra di noi. Ma non mi rammarico affatto di questa occasione di dialogo aperto, che considero utilissima e della quale ti ringrazio molto.<br \/>\nPietro<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La critica che mi muove il collega: &#8220;Tu richiami i precedenti delle leggi sul TFR e sui licenziamenti,\u00a0approvate nel 1982 e 1990 per evitare i referendum in tema, ma sai bene che non \u00e8 accaduta oggi la stessa cosa&#8221; . 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