
{"id":45529,"date":"2017-06-17T12:14:52","date_gmt":"2017-06-17T11:14:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=45529"},"modified":"2017-06-18T22:13:26","modified_gmt":"2017-06-18T21:13:26","slug":"il-decreto-legislativo-sul-reddito-di-inclusione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=45529","title":{"rendered":"IL DECRETO LEGISLATIVO SUL REDDITO DI INCLUSIONE"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\">Il Governo d\u00e0 attuazione alla delega relativa al nuovo strumento per la lotta contro la povert\u00e0<\/span><\/h4>\n<p><em style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\nTesto del decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 6 giugno 2017, che verr\u00e0 ora, prima dell&#8217;emanazione, sottoposto al parere obbligatorio dei due rami del Parlamento &#8211; In argomento v. anche <\/em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=45115\" target=\"_blank\">Come si combatte la povert\u00e0<\/a><em>, presentazione predisposta su incarico della Presidenza del Gruppo dei senatori Pd, maggio 2017<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI PER L\u2019INTRODUZIONE DI UNA MISURA NAZIONALE DI CONTRASTO ALLA POVERT\u00c0\u2019<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA<\/p>\n<p>VISTI gli articoli 76, 87 quinto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione;<\/p>\n<p>VISTA la legge 15 marzo 2017, n. 33, recante <em>Delega recante norme relative al contrasto della povert\u00e0, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali<\/em>;<\/p>\n<p>VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante <em>Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali<\/em>;<\/p>\n<p>VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante <em>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilit\u00e0 2016), <\/em>ed in particolare l\u2019articolo 1, comma 386, che istituisce, tra l\u2019altro, il Fondo per la lotta alla povert\u00e0 e all\u2019esclusione sociale;<\/p>\n<p>VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante <em>Bilancio di previsione dello Stato per l\u2019anno finanziario2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019<\/em>, ed in particolare l\u2019articolo 1, comma 238, che dispone, tra l\u2019altro, l\u2019incremento dello stanziamento del Fondo per la lotta alla povert\u00e0 e all\u2019esclusione sociale;<\/p>\n<p>VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante <em>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivit\u00e0, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria<\/em> e, in particolare, l\u2019articolo 81, comma 29 e seguenti, che istituisce la carta acquisti e il relativo fondo;<\/p>\n<p>VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 recante <em>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivit\u00e0 economica<\/em> e, in particolare, l\u2019articolo 13, commi da 1 a 5, che istituisce il casellario dell\u2019assistenza;<\/p>\n<p>VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 recante <em>Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 <\/em>e, in particolare, l\u2019articolo 16 che istituisce l\u2019assegno di disoccupazione (ASDI);<\/p>\n<p>VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante <em>Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell&#8217;articolo 1, comma 3<\/em>,<em> della legge 10 dicembre 2014, n. 183<\/em>;<\/p>\n<p>VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 recante <em>Regolamento concernente la revisione delle modalit\u00e0 di determinazione e i campi di applicazione dell&#8217;Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)<\/em>;<\/p>\n<p>VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del\u2026\u2026<\/p>\n<p>ACQUISITA l\u2019intesa della Conferenza unificata di cui all\u2019articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del \u2026\u2026\u2026.2017<\/p>\n<p>ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;<\/p>\n<p>VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del\u2026\u2026.<\/p>\n<p>SULLA PROPOSTA del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell\u2019economia e delle finanze, nonch\u00e9 con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione quanto alla riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;<\/p>\n<p>SENTITO il Ministro della salute in ordine alla promozione degli accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per la salute;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">E M A N A<\/p>\n<p>il seguente decreto legislativo<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Capo I<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Definizioni<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong>Articolo 1 <em>(Definizioni)<\/em><\/p>\n<ol>\n<li>Ai soli fini del presente decreto legislativo valgono le seguenti definizioni:\n<ol>\n<li>\u00abpovert\u00e0\u00bb: la condizione del nucleo familiare la cui situazione economica non permette di disporre dell\u2019insieme di beni e servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso, come definita, ai soli fini dell\u2019accesso al reddito di inclusione, all\u2019articolo 3;<\/li>\n<li>\u00abcittadino dell\u2019Unione o suo familiare\u00bb: i soggetti di cui all\u2019articolo 2 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;<\/li>\n<li>\u00abambiti territoriali\u00bb: gli ambiti territoriali, di cui all\u2019articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328;<\/li>\n<li>\u00abINPS\u00bb: l\u2019Istituto nazionale della previdenza sociale;<\/li>\n<li>\u00abISEE\u00bb: l\u2019indicatore della situazione economica equivalente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Nel caso di nuclei familiari con minorenni, l\u2019ISEE \u00e8 calcolato ai sensi dell\u2019articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013; in tutti gli altri casi, l\u2019ISEE \u00e8 calcolato in via ordinaria ai sensi dell\u2019articolo 2, commi 2 e 3, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013;<\/li>\n<li>\u00abISR\u00bb: l\u2019indicatore della situazione reddituale, di cui all\u2019articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013;<\/li>\n<li>\u00abscala di equivalenza\u00bb: la scala di equivalenza, di cui all\u2019Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013;<\/li>\n<li>\u00abISRE\u00bb: l\u2019ISR diviso per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare;<\/li>\n<li>\u00abDSU\u00bb: la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, di cui all\u2019articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, utilizzata per l\u2019accesso al beneficio;<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li>\u00abcasa di abitazione\u00bb: la casa indicata come residenza familiare nella DSU;<\/li>\n<li>\u00abpatrimonio immobiliare\u00bb: il valore del patrimonio immobiliare determinato ai sensi dell\u2019articolo 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013;<\/li>\n<li>\u00abpatrimonio mobiliare\u00bb: il valore del patrimonio mobiliare determinato ai sensi dell\u2019articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013;<\/li>\n<li>\u00abpersona con disabilit\u00e0\u00bb: persona per la quale sia stata accertata una condizione di disabilit\u00e0 media, grave o di non autosufficienza, come definita ai fini ISEE dall\u2019Allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013;<\/li>\n<li>\u00abtrattamenti\u00bb: il valore delle prestazioni sociali di natura monetaria percepite dai componenti il nucleo familiare;<\/li>\n<li>\u00abpresa in carico\u00bb: funzione esercitata dal servizio sociale professionale in favore di una persona o di un nucleo familiare in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonch\u00e9 attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio, al fine di identificare percorsi di accompagnamento verso l\u2019autonomia;<\/li>\n<li>\u00abFondo Povert\u00e0\u00bb: il Fondo per la lotta alla povert\u00e0 e all\u2019esclusione sociale, di cui all\u2019articolo 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015;<\/li>\n<li>\u00abFondo carta acquisti\u00bb: il Fondo di cui all\u2019articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;<\/li>\n<li>\u00abcarta acquisti\u00bb: la carta acquisti di cui all\u2019articolo 81, comma 32, del decreto-legge n. 112 del 2008, con le caratteristiche di cui al decreto del Ministero dell\u2019economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 89030 del 16 settembre 2008, e successive modificazioni;<\/li>\n<li>\u00abstato di disoccupazione\u00bb: lo stato di disoccupazione definito ai sensi dell\u2019articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2015, come integrato dalla previsione di cui all\u2019articolo 3, comma 3;<\/li>\n<li>\u00abSIA\u00bb: la misura di contrasto alla povert\u00e0 da avviare su tutto il territorio nazionale ai sensi dell\u2019articolo 1, comma 387, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all\u2019articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, gi\u00e0 denominata sostegno per l\u2019inclusione attiva (SIA) dall\u2019articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;<\/li>\n<li>z) \u00abASDI\u00bb: l\u2019assegno di disoccupazione di cui all\u2019articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22;<\/li>\n<li>\u00abNASpI\u00bb: la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l\u2019Impiego di cui all\u2019articolo 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015;<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Capo II<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Misura nazionale unica di contrasto alla povert\u00e0<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong>Articolo 2 <em>(Reddito di inclusione \u2013 ReI)<\/em><\/p>\n<ol>\n<li>A decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2018, \u00e8 istituito il Reddito di inclusione, di seguito denominato \u201cReI\u201d, quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povert\u00e0 e all\u2019esclusione sociale.<\/li>\n<li>Il ReI \u00e8 una misura a carattere universale, condizionata alla prova dei mezzi e all\u2019adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato all\u2019affrancamento dalla condizione di povert\u00e0.<\/li>\n<li>Il ReI \u00e8 riconosciuto ai nuclei familiari in una condizione di povert\u00e0, come definita, ai soli fini dell\u2019accesso al ReI, all\u2019articolo 3, ed \u00e8 articolato in due componenti:\n<ol>\n<li>un beneficio economico, definito ai sensi dell\u2019articolo 4;<\/li>\n<li>una componente di servizi alla persona identificata, in esito ad una valutazione multidimensionale del bisogno del nucleo familiare di cui all\u2019articolo 5, nel progetto personalizzato di cui all\u2019articolo 6.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li>I servizi previsti nel progetto personalizzato, afferenti alla rete dei servizi e degli interventi sociali di cui alla legge n. 328 del 2000, sono rafforzati a valere su una quota delle risorse del Fondo povert\u00e0, ai sensi dell\u2019articolo 7.<\/li>\n<li>La progressiva estensione della platea dei beneficiari e il graduale incremento dell\u2019entit\u00e0 del beneficio economico, nei limiti delle ulteriori risorse eventualmente disponibili a valere sul Fondo Povert\u00e0, sono disciplinate con il Piano nazionale per la lotta alla povert\u00e0 e all\u2019esclusione sociale, definito ai sensi dell\u2019articolo 8.<\/li>\n<li>Il ReI \u00e8 richiesto presso specifici punti per l\u2019accesso individuati dagli ambiti territoriali, \u00e8 riconosciuto dall\u2019INPS previa verifica sul possesso dei requisiti ed \u00e8 erogato<strong>, <\/strong>per la componente di cui al comma 3, lettera a), per il tramite di uno strumento di pagamento elettronico secondo le modalit\u00e0 di cui all\u2019articolo 9.<\/li>\n<li>Al fine di semplificare gli adempimenti e migliorare la fedelt\u00e0 nelle dichiarazioni, la situazione economica \u00e8 dichiarata mediante DSU precompilata sulla base delle informazioni gi\u00e0 disponibili presso l\u2019INPS e l\u2019anagrafe tributaria, avuto riguardo alla possibilit\u00e0 di aggiornare la situazione reddituale, secondo le modalit\u00e0 di cui all\u2019articolo 10.<\/li>\n<li>Il ReI \u00e8 compatibile con lo svolgimento di attivit\u00e0 lavorativa secondo i limiti definiti ai sensi dell\u2019articolo 11.<\/li>\n<li>Il progetto personalizzato connesso al ReI prevede impegni a cui i beneficiari sono tenuti ad attenersi, pena l\u2019applicazione delle sanzioni di cui all\u2019articolo 12. Sanzioni sono altres\u00ec applicate ai sensi del medesimo articolo in caso di dichiarazioni mendaci in materia di ISEE o sue componenti, volte ad accedere illegittimamente alla prestazione o ad incrementare il beneficio economico.<\/li>\n<li>All\u2019attuazione territoriale del ReI provvedono i comuni coordinandosi a livello di ambito territoriale, svolgendo le funzioni di cui all\u2019articolo 13. Le regioni e le province autonome adottano specifici atti di programmazione per l\u2019attuazione del ReI con riferimento ai servizi territoriali di competenza nella forma di un Piano regionale per la lotta alla povert\u00e0, di cui all\u2019articolo 14. Le regioni e le province possono rafforzare il ReI con riferimento ai propri residenti a valere su risorse regionali, secondo le modalit\u00e0 di cui al medesimo articolo 14.<\/li>\n<li>Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali \u00e8 responsabile dell\u2019attuazione, del monitoraggio e della valutazione del ReI nelle modalit\u00e0 di cui all\u2019articolo 15.<\/li>\n<li>Al fine di agevolare l\u2019attuazione del ReI, nonch\u00e9 di promuovere forme partecipate di programmazione e monitoraggio, sono istituiti un Comitato per la lotta alla povert\u00e0, che riunisce i diversi livelli di governo, e un Osservatorio sulle povert\u00e0, che, oltre alle istituzioni competenti, riunisce rappresentanti delle parti sociali, degli enti del Terzo settore ed esperti. Le modalit\u00e0 di funzionamento del Comitato e dell\u2019Osservatorio sono definite all\u2019articolo 16.<\/li>\n<li>Il ReI costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell\u2019articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nel limite delle risorse disponibili nel Fondo Povert\u00e0.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Articolo 3 <em>(Beneficiari)<\/em><\/p>\n<ol>\n<li>Il ReI \u00e8 riconosciuto, su richiesta, ai nuclei familiari che risultano, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell\u2019erogazione del beneficio, in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:<\/li>\n<li>con riferimento ai requisiti di residenza e di soggiorno, il componente che richiede la misura deve essere congiuntamente:\n<ul>\n<li>cittadino dell\u2019Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;<\/li>\n<li>residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento di presentazione della domanda;<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:\n<ul>\n<li>un valore dell\u2019ISEE, in corso di validit\u00e0, non superiore ad euro 6.000;<\/li>\n<li>un valore dell\u2019ISRE non superiore ad euro 3.000;<\/li>\n<li>un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad euro 20.000;<\/li>\n<li>un valore del patrimonio mobiliare, non superiore ad una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000;<\/li>\n<li>un valore non superiore alle soglie di cui ai numeri 1 e 2 relativamente all\u2019ISEE e all\u2019ISRE riferiti ad una situazione economica aggiornata nei casi e secondo le modalit\u00e0 di cui agli articoli 10 e 11;<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:\n<ul>\n<li>nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilit\u00e0 di autoveicoli, ovvero motoveicoli immatricolati la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui \u00e8 prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilit\u00e0 ai sensi della disciplina vigente;<\/li>\n<li>nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilit\u00e0 di navi e imbarcazioni da diporto di cui all\u2019articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Oltre ai requisiti di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, ai fini dell\u2019accesso al ReI il nucleo, con riferimento alla sua composizione come risultante nella DSU, deve trovarsi al momento della richiesta in una delle seguenti condizioni:\n<ol>\n<li>presenza di un componente di et\u00e0 minore di anni 18;<\/li>\n<li>presenza di una persona con disabilit\u00e0 e di almeno un suo genitore;<\/li>\n<li>in assenza di figli minori, presenza di una donna in stato di gravidanza accertata. La documentazione medica attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto \u00e8 rilasciata da una struttura pubblica e allegata alla richiesta di beneficio, che pu\u00f2 essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto;<\/li>\n<li>presenza di almeno un lavoratore di et\u00e0 pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell\u2019ambito della procedura di cui all\u2019articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell\u2019intera prestazione per la disoccupazione, ovvero, nel caso in cui non abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li>Per le finalit\u00e0 di cui al presente decreto, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde ad un\u2019imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell\u2019articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.<\/li>\n<li>Il ReI non \u00e8 in ogni caso compatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Articolo 4 <em>(Beneficio economico)<\/em><\/p>\n<ol>\n<li>Il beneficio economico del ReI \u00e8 pari, su base annua, al valore di euro 3.000 moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, al netto delle maggiorazioni di cui all\u2019Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, nonch\u00e9 per un parametro pari, in sede di prima applicazione, al 75 per cento. Il beneficio non pu\u00f2 eccedere, in sede di prima applicazione, il limite dell\u2019ammontare su base annua dell\u2019assegno sociale, di cui all\u2019articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il valore mensile del ReI \u00e8 pari ad un dodicesimo del valore su base annua.<\/li>\n<li>In caso di fruizione di altri trattamenti assistenziali da parte di componenti il nucleo familiare, il valore mensile del ReI di cui al comma 1 \u00e8 ridotto del valore mensile dei medesimi trattamenti, esclusi quelli non sottoposti alla prova dei mezzi. A tal fine, nel caso di erogazioni che hanno periodicit\u00e0 diversa da quella mensile, l\u2019ammontare dei trattamenti considerato \u00e8 calcolato posteriormente all\u2019erogazione in proporzione al numero di mesi a cui si riferisce. In caso di erogazioni in una unica soluzione, incluse le mensilit\u00e0 aggiuntive erogate ai titolari di trattamenti con periodicit\u00e0 mensile, tali trattamenti sono considerati in ciascuno dei dodici mesi successivi all\u2019erogazione per un dodicesimo del loro valore.<\/li>\n<li>Nel valore mensile dei trattamenti di cui al comma 2, non rilevano:\n<ol>\n<li>le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;<\/li>\n<li>le indennit\u00e0 per i tirocini finalizzati all\u2019inclusione sociale, all\u2019autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all\u2019accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;<\/li>\n<li>le specifiche misure di sostegno economico, aggiuntive al beneficio economico del ReI, individuate nell\u2019ambito del progetto personalizzato di cui all\u2019articolo 6 a valere su risorse del comune o dell\u2019ambito territoriale;<\/li>\n<li>le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonch\u00e9 eventuali esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi;<\/li>\n<li>le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li>In caso di percezione di redditi da parte dei componenti il nucleo familiare, il beneficio di cui al comma 1, eventualmente ridotto ai sensi del comma 2, \u00e8 ridotto dell\u2019ISR del nucleo familiare, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nel medesimo indicatore. I redditi eventualmente non gi\u00e0 compresi nell\u2019ISR sono dichiarati all\u2019atto della richiesta del beneficio e valutati secondo le modalit\u00e0 di cui all\u2019articolo 11, comma 3.<\/li>\n<li>Il beneficio economico del ReI \u00e8 riconosciuto per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e, superati tali limiti, non pu\u00f2 essere rinnovato se non trascorsi almeno sei mesi da quando ne \u00e8 cessato il godimento. In caso di rinnovo, la durata \u00e8 fissata, in sede di prima applicazione, per un periodo non superiore a dodici mesi. Il Piano nazionale per la lotta alla povert\u00e0 di cui all\u2019articolo 8, anche in esito a valutazioni sull\u2019efficacia del ReI in termini di fuoriuscita dall\u2019area della povert\u00e0 in relazione alla durata del beneficio, pu\u00f2 prevedere la possibilit\u00e0 di rinnovare ulteriormente il beneficio per le durate e con sospensioni definite dal Piano medesimo, ferma restando la durata massima di cui al primo periodo per ciascun rinnovo e la previsione di un periodo di sospensione antecedente al rinnovo.<\/li>\n<li>In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, fermo restando il mantenimento dei requisiti e la presentazione di una DSU aggiornata entro due mesi dalla variazione, i limiti temporali di cui al comma 5 si applicano al nucleo modificato ovvero a ciascun nucleo formatosi a seguito della variazione.<\/li>\n<li>Nell\u2019ipotesi di interruzione nella fruizione del beneficio, diversa dall\u2019applicazione delle sanzioni di cui all\u2019articolo 12, il beneficio pu\u00f2 essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Articolo 5 <em>(Punti per l\u2019accesso al ReI e valutazione multidimensionale)<\/em><\/p>\n<ol>\n<li>Nel rispetto delle modalit\u00e0 organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano individuano, mediante gli atti di programmazione di cui all\u2019articolo 14, comma 1, punti per l\u2019accesso al ReI, presso i quali in ogni ambito territoriale \u00e8 offerta informazione, consulenza e orientamento ai nuclei familiari sulla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali e, qualora ricorrano le condizioni, assistenza nella presentazione della richiesta del ReI. I punti per l\u2019accesso sono concretamente identificati dai comuni che si coordinano a livello di ambito territoriale e comunicati, entro novanta giorni dall\u2019entrata in vigore del presente decreto, da ciascun ambito territoriale alla regione di competenza e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne d\u00e0 diffusione sul proprio sito istituzionale.<\/li>\n<li>Agli interventi di cui al presente decreto, i nuclei familiari accedono previa valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti, tenuto conto delle risorse e dei fattori di vulnerabilit\u00e0 del nucleo, nonch\u00e9 dei fattori ambientali e di sostegno presenti. In particolare, sono oggetto di analisi:\n<ol>\n<li>condizioni e funzionamenti personali e sociali;<\/li>\n<li>situazione economica;<\/li>\n<li>situazione lavorativa e profilo di occupabilit\u00e0;<\/li>\n<li>educazione, istruzione e formazione;<\/li>\n<li>condizione abitativa;<\/li>\n<li>reti familiari, di prossimit\u00e0 e sociali.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li>La valutazione multidimensionale di cui al comma 2 \u00e8 organizzata in un\u2019analisi preliminare, rivolta a tutti i nuclei beneficiari del ReI, e in un quadro di analisi approfondito, laddove necessario in base alla condizione del nucleo.<\/li>\n<li>In caso di esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti, ai sensi dell\u2019articolo 9, commi 3 e 4, \u00e8 programmata l\u2019analisi preliminare, entro il termine di un mese dalla richiesta del ReI, presso i punti per l\u2019accesso di cui al comma 1 o altra struttura all\u2019uopo identificata, al fine di orientare, mediante colloquio con il nucleo familiare, le successive scelte relative alla definizione del progetto personalizzato. L\u2019analisi preliminare \u00e8 effettuata da operatori sociali opportunamente identificati dai servizi competenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.<\/li>\n<li>Laddove, in esito all\u2019analisi preliminare, la situazione di povert\u00e0 emerga come prioritariamente connessa alla sola dimensione della situazione lavorativa, il progetto personalizzato di cui all\u2019articolo 6 \u00e8 sostituito dal patto di servizio, di cui all\u2019articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015, ovvero dal programma di ricerca intensiva di occupazione, di cui all\u2019articolo 23 del medesimo decreto legislativo, redatti per ciascun membro del nucleo familiare abile al lavoro non occupato. A tal fine, la domanda del ReI equivale a dichiarazione di immediata disponibilit\u00e0 allo svolgimento di attivit\u00e0 lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l\u2019impiego. Possono essere esentati dalla redazione del patto di servizio, previa valutazione del responsabile dell\u2019analisi preliminare, i componenti il nucleo familiare con responsabilit\u00e0 di cura e i frequentanti un regolare corso di studi o di formazione.<\/li>\n<li>Nei casi di cui al comma 5, il responsabile dell\u2019analisi preliminare verifica l\u2019esistenza del patto o del programma e, in mancanza, contatta nel pi\u00f9 breve tempo consentito i centri per l\u2019impiego, affinch\u00e9 gli interessati siano convocati e il patto di servizio venga redatto entro il termine di venti giorni lavorativi dalla data in cui \u00e8 stata effettuata l\u2019analisi preliminare. Entro il medesimo termine, il patto \u00e8 comunicato ai competenti servizi dell\u2019ambito territoriale per le successive comunicazioni all\u2019INPS ai fini della erogazione del ReI, ai sensi dell\u2019articolo 6, comma 1.<\/li>\n<li>Laddove, in esito all\u2019analisi preliminare, emerga la necessit\u00e0 di sviluppare un quadro di analisi approfondito, \u00e8 costituita una <em>\u00e9quipe<\/em> multidisciplinare composta da un operatore sociale identificato dal servizio sociale competente e da altri operatori afferenti alla rete dei servizi territoriali, identificati dal servizio sociale a seconda dei bisogni del nucleo pi\u00f9 rilevanti emersi a seguito dell\u2019analisi preliminare, con particolare riferimento ai servizi per l\u2019impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l\u2019istruzione. Nel caso la persona sia stata gi\u00e0 valutata da altri servizi e disponga di un progetto per finalit\u00e0 diverse, la valutazione e la progettazione sono acquisite ai fini della valutazione di cui al presente comma. Le <em>\u00e9quipe<\/em> multidisciplinari operano a livello di ambito territoriale secondo le modalit\u00e0 di cui all\u2019articolo 14, comma 4<strong>,<\/strong> dalle regioni e dalle province autonome senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.<\/li>\n<li>Non si d\u00e0 luogo alla costituzione di <em>\u00e9quipe <\/em>multidisciplinari, oltre che nei casi di cui al comma 5, anche laddove, in esito all\u2019analisi preliminare e all\u2019assenza di bisogni complessi, non ne emerga la necessit\u00e0. In tal caso, al progetto personalizzato di cui all\u2019articolo 6, eventualmente in versione semplificata, provvede il servizio sociale.<\/li>\n<li>Al fine di assicurare omogeneit\u00e0 nei criteri di valutazione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Comitato per la lotta alla povert\u00e0, di cui all\u2019articolo 16, comma 1, sono approvate linee guida per la definizione degli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale.<\/li>\n<li>I servizi per l\u2019informazione e l\u2019accesso al ReI e la valutazione multidimensionale costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Articolo 6 (<em>Progetto personalizzato<\/em>)<\/p>\n<ol>\n<li>In esito alla valutazione multidimensionale, inclusiva del quadro di analisi approfondito, \u00e8 definito un progetto personalizzato, sottoscritto dai componenti il nucleo familiare entro venti giorni lavorativi dalla data in cui \u00e8 stata effettuata l\u2019analisi preliminare. Entro il medesimo termine la sottoscrizione del progetto, eventualmente nelle forme di cui all\u2019articolo 5, comma 5, \u00e8 comunicata dagli ambiti territoriali all\u2019INPS ai fini dell\u2019erogazione del beneficio economico del ReI. In assenza di sottoscrizione del progetto, il ReI non \u00e8 erogato, fatto salvo quanto previsto in sede di prima applicazione all\u2019articolo 25, comma 2.<\/li>\n<li>Il progetto individua, sulla base dei fabbisogni del nucleo familiare come emersi nell\u2019ambito della valutazione multidimensionale:\n<ol>\n<li>gli obiettivi generali e i risultati specifici che si intendono raggiungere in un percorso volto al superamento della condizione di povert\u00e0, all\u2019inserimento o reinserimento lavorativo e all\u2019inclusione sociale;<\/li>\n<li>i sostegni, in termini di specifici interventi e servizi, di cui il nucleo necessita, oltre al beneficio economico connesso al ReI;<\/li>\n<li>gli impegni a svolgere specifiche attivit\u00e0, a cui il beneficio economico \u00e8 condizionato, da parte dei componenti il nucleo familiare.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li>Gli obiettivi e i risultati di cui al comma 2, lettera a), sono definiti nel progetto personalizzato e devono:\n<ol>\n<li>esprimere in maniera specifica e concreta i cambiamenti che si intendono perseguire come effetto dei sostegni attivati;<\/li>\n<li>costituire l\u2019esito di un processo di negoziazione con i beneficiari, di cui si favorisce la piena condivisione evitando espressioni tecniche, generiche e astratte;<\/li>\n<li>essere individuati coerentemente con quanto emerso in sede di valutazione, con l\u2019indicazione dei tempi attesi di realizzazione.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li>I sostegni di cui al comma 2, lettera b), includono gli interventi e i servizi sociali per il contrasto alla povert\u00e0 di cui all\u2019articolo 7, nonch\u00e9 gli interventi afferenti alle politiche del lavoro, della formazione, sanitarie e socio-sanitarie, educative, abitative, e delle altre aree di intervento eventualmente coinvolte nella valutazione e progettazione, a cui i beneficiari possono accedere ai sensi della legislazione vigente. I beneficiari del ReI accedono, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, all\u2019assegno di ricollocazione, di cui all\u2019articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015. I sostegni sono richiamati nel progetto personalizzato in maniera non generica con riferimento agli specifici interventi, azioni e dispositivi adottati.<\/li>\n<li>Gli impegni a svolgere specifiche attivit\u00e0, di cui al comma 2, lettera c), sono dettagliati nel progetto personalizzato con riferimento almeno alle seguenti aree:\n<ol>\n<li>frequenza di contatti con i competenti servizi responsabili del progetto; di norma la frequenza \u00e8 mensile, se non diversamente specificato nel progetto personalizzato in ragione delle caratteristiche del nucleo beneficiario o delle modalit\u00e0 organizzative dell\u2019ufficio;<\/li>\n<li>atti di ricerca attiva di lavoro e disponibilit\u00e0 alle attivit\u00e0 di cui all\u2019articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2015. A tal fine il progetto personalizzato rimanda al patto di servizio stipulato ai sensi dell\u2019articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015 ovvero al programma di ricerca intensiva di occupazione, di cui all\u2019articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015, e, in caso si rendano opportune integrazioni, \u00e8 redatto in accordo con i competenti centri per l\u2019impiego;<\/li>\n<li>frequenza e impegno scolastico;<\/li>\n<li>comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, individuati da professionisti sanitari.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li>I servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, attivi nel contrasto alla povert\u00e0. L\u2019attivit\u00e0 di tali enti \u00e8 riconosciuta, agevolata e valorizzata da parte dei competenti servizi. Sulla base di specifici accordi di reciproco riconoscimento a livello di ambito territoriale o comunale, le <em>\u00e9quipe<\/em> multidisciplinari includono nella progettazione personalizzata, ove opportuno, attivit\u00e0 svolte dagli enti del Terzo settore o presso i medesimi. Sono in particolare promosse specifiche forme di collaborazione con gli enti attivi nella distribuzione alimentare a valere sulle risorse del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), anche al fine di facilitare l\u2019accesso al ReI dei beneficiari della distribuzione medesima, ove ricorrano le condizioni.<\/li>\n<li>Il progetto \u00e8 definito, anche nella sua durata, secondo principi di proporzionalit\u00e0, appropriatezza e non eccedenza rispetto alle necessit\u00e0 di sostegno del nucleo rilevate, in coerenza con la valutazione multidimensionale e con le risorse disponibili, in funzione della corretta allocazione delle risorse medesime. La durata del progetto pu\u00f2 prescindere dalla durata del beneficio economico.<\/li>\n<li>Il progetto personalizzato \u00e8 definito con la pi\u00f9 ampia partecipazione del nucleo familiare, in considerazione dei suoi desideri, aspettative e preferenze con la previsione del suo coinvolgimento nel successivo monitoraggio e nella valutazione.<\/li>\n<li>Il progetto personalizzato individua, sulla base della natura del bisogno prevalente emergente dalle necessit\u00e0 di sostegni definite nel progetto, una figura di riferimento che ne curi la realizzazione e il monitoraggio, attraverso il coordinamento e l\u2019attivit\u00e0 di impulso verso i vari soggetti responsabili della realizzazione dello stesso.<\/li>\n<li>Il progetto definisce metodologie di monitoraggio, verifica periodica ed eventuale revisione, tenuto conto della soddisfazione e delle preferenze dei componenti il nucleo familiare.<\/li>\n<li>Nel caso il componente del nucleo familiare sia gi\u00e0 stata valutato dai competenti servizi territoriali e disponga di un progetto per finalit\u00e0 diverse da quelle di cui al presente decreto a seguito di precedente presa in carico, la valutazione e la progettazione sono integrate secondo i principi e con gli interventi e i servizi di cui al presente articolo.<\/li>\n<li>Al fine di assicurare omogeneit\u00e0 e appropriatezza nell\u2019individuazione degli obiettivi e dei risultati, dei sostegni, nonch\u00e9 degli impegni, di cui al comma 2, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Comitato per la lotta alla povert\u00e0, di cui all\u2019articolo 16, comma 1, e d\u2019intesa con la Conferenza Unificata, sono approvate linee guida per la definizione dei progetti personalizzati, redatte anche in esito al primo periodo di applicazione del ReI.<\/li>\n<li>Il progetto personalizzato e i sostegni in esso previsti costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Articolo 7 (<em>Interventi e servizi sociali per il contrasto alla povert\u00e0<\/em>)<\/p>\n<ol>\n<li>I servizi per l\u2019accesso e la valutazione e i sostegni da individuare nel progetto personalizzato afferenti al sistema integrato di interventi e servizi sociali, di cui alla legge n. 328 del 2000, includono:\n<ol>\n<li>segretariato sociale, inclusi i servizi per l\u2019informazione e l\u2019accesso al ReI di cui all\u2019articolo 5, comma 1;<\/li>\n<li>servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della valutazione multidimensionale di cui all\u2019articolo 5, comma 2;<\/li>\n<li>tirocini finalizzati all\u2019inclusione sociale, all\u2019autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all\u2019accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;<\/li>\n<li>sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare;<\/li>\n<li>assistenza domiciliare socio-assistenziale;<\/li>\n<li>sostegno alla genitorialit\u00e0 e servizio di mediazione familiare;<\/li>\n<li>servizio di mediazione culturale;<\/li>\n<li>servizio di pronto intervento sociale.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li>Al fine di garantire l\u2019attuazione dei livelli essenziali di cui agli articoli 5 e 6, una quota del Fondo Povert\u00e0 \u00e8 attribuita agli ambiti territoriali delle regioni per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, fermi restando gli interventi afferenti alle politiche del lavoro, della formazione, sanitarie e socio-sanitarie, educative, abitative, nonch\u00e9 delle altre aree eventualmente coinvolte nella valutazione e progettazione previsti a legislazione vigente.<\/li>\n<li>La quota del Fondo Povert\u00e0 destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, di cui al comma 2, \u00e8 pari, in sede di prima applicazione, a 262 milioni di euro nel 2018 e 277 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, inclusivi delle risorse di cui al comma 10. La quota pu\u00f2 essere rideterminata, in esito al monitoraggio sui fabbisogni e sull\u2019utilizzo delle risorse, mediante il Piano nazionale per la lotta alla povert\u00e0 e all\u2019esclusione sociale di cui all\u2019articolo 8. Gli specifici rafforzamenti finanziabili, a valere sulla quota del Fondo Povert\u00e0 attribuita agli ambiti territoriali di ogni regione e nei limiti della medesima, sono definiti nel Piano regionale di cui all\u2019articolo 14, comma 1, sulla base delle indicazioni programmatiche contenute nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povert\u00e0, di cui all\u2019articolo 21, comma 6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede all\u2019erogazione delle risorse spettanti agli ambiti territoriali di ciascuna Regione una volta valutata la coerenza del Piano regionale con le finalit\u00e0 del citato Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povert\u00e0.<\/li>\n<li>Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell\u2019economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all\u2019articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si definiscono i criteri di riparto della quota di cui al comma 2 con riferimento al complesso degli ambiti di ciascuna regione, nonch\u00e9 le modalit\u00e0 di monitoraggio e rendicontazione delle risorse trasferite. Ciascuna regione comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i criteri ai fini della successiva attribuzione delle risorse da parte del Ministero medesimo agli ambiti territoriali di rispettiva competenza.<\/li>\n<li><span style=\"text-decoration: line-through;\">Al fine di garantire i servizi di cui al comma 1, nei limiti dei due terzi delle risorse di cui al comma 3 attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di operatori sociali in deroga ai divieti e alle limitazioni di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l\u2019amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerariet\u00e0 ovvero in condizioni strutturalmente deficitarie o in stato di dissesto ai sensi degli articoli 242 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. <\/span><\/li>\n<li>Le regioni possono integrare per le finalit\u00e0 di cui al presente articolo, a valere su risorse proprie, la quota del Fondo Povert\u00e0 di cui al comma 2. In tal caso, le regioni possono richiedere il versamento della quota medesima sul bilancio regionale per il successivo riparto, integrato con le risorse proprie, agli ambiti territoriali di competenza.<\/li>\n<li>I comuni, coordinandosi a livello di ambito territoriale, concorrono con risorse proprie alla realizzazione dei servizi di cui al comma 1, nell\u2019ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente e nell\u2019ambito degli equilibri di finanza pubblica programmati. I servizi di cui al comma 1 sono programmati nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del presente articolo. Le risorse di cui al primo periodo sono comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell\u2019articolo 15, comma 3.<\/li>\n<li>Alle finalit\u00e0 di cui al presente articolo, in coerenza con quanto stabilito dall\u2019Accordo di Partenariato 2014\u20102020 per l\u2019impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, concorrono altres\u00ec le risorse afferenti ai Programmi operativi nazionali (PON) e regionali (POR) riferite all\u2019obiettivo tematico della lotta alla povert\u00e0 e della promozione dell\u2019inclusione sociale, fermo restando quanto previsto all\u2019articolo 15, comma 6. Le regioni e le province autonome individuano le modalit\u00e0 attraverso le quali i POR rafforzano gli interventi e i servizi di cui al presente decreto, includendo, ove opportuno e compatibile, i beneficiari del ReI tra i destinatari degli interventi, anche con riferimento all\u2019obiettivo tematico della promozione dell\u2019occupazione sostenibile e di qualit\u00e0.<\/li>\n<li>In deroga a quanto stabilito ai commi 3 e 4, per l\u2019anno 2017, al fine di permettere una adeguata implementazione del ReI e di garantirne la <strong>tempestiva <\/strong>operativit\u00e0<span style=\"text-decoration: line-through;\">, a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2018,<\/span> mediante un rafforzamento dei servizi sociali territoriali, inclusi quelli di contrasto alla povert\u00e0 e all\u2019esclusione sociale, sono attribuite alle regioni, a valere sul Fondo Povert\u00e0, risorse pari a 212 milioni di euro, secondo i criteri di riparto e con le medesime modalit\u00e0 adottate per il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all\u2019articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.<\/li>\n<li>Nell\u2019ambito della quota del Fondo Povert\u00e0 di cui al comma 2 viene riservato un ammontare pari a 20 milioni di euro annui, a decorrere dall\u2019anno 2018, per interventi e servizi in favore di persone in condizione di povert\u00e0 estrema e senza dimora. Con il medesimo decreto di cui al comma 4, si stabiliscono i criteri di riparto della quota di cui al presente comma, avuto prioritariamente riguardo alla distribuzione territoriale dei senza dimora, in particolare individuando le grandi aree urbane in cui si concentra il maggior numero degli stessi. In sede di riparto, si definiscono altres\u00ec le condizioni di povert\u00e0 estrema, nonch\u00e9 si indentificano le priorit\u00e0 di intervento a valere sulle risorse trasferite, in coerenza con le \u201cLinee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia\u201d, oggetto di accordo in sede di Conferenza Unificata del 5 novembre 2015, ed eventuali successive iniziative ai sensi dell\u2019articolo 21, comma 8.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Articolo 8 <em>(Piano nazionale per la lotta alla povert\u00e0 e all\u2019esclusione sociale)<\/em><\/p>\n<ol>\n<li>Ai fini della progressiva estensione della platea dei beneficiari e del graduale incremento dell\u2019entit\u00e0 del beneficio economico, nei limiti delle ulteriori risorse eventualmente disponibili a valere sul Fondo Povert\u00e0, il Piano nazionale per la lotta alla povert\u00e0 e all\u2019esclusione sociale, di seguito denominato \u201cPiano\u201d, pu\u00f2 modificare, con cadenza triennale ed eventuali aggiornamenti annuali, i seguenti elementi:\n<ol>\n<li>le soglie degli indicatori della condizione economica, incrementando i valori di cui all\u2019articolo 3, comma 1, lettera b);<\/li>\n<li>gli indicatori del tenore di vita, di cui all\u2019articolo 3, comma 1, lettera c);<\/li>\n<li>l\u2019estensione della platea dei beneficiari oltre i nuclei familiari con le caratteristiche di cui all\u2019articolo 3, comma 2, eventualmente mediante l\u2019utilizzo di una scala di valutazione del bisogno, di cui al comma <strong>2<\/strong>;<\/li>\n<li>il valore di euro 3.000, di cui all\u2019articolo 4, comma 1, in coerenza con le modifiche delle soglie di cui alla lettera a), nonch\u00e9 il parametro per cui tale valore \u00e8 moltiplicato, pari, in sede di prima applicazione, al settantacinque per cento, fino all\u2019unit\u00e0;<\/li>\n<li>la previsione di incremento delle soglie di accesso e del beneficio secondo la misura percentuale prevista per la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici dell\u2019assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;<\/li>\n<li>il massimale del beneficio economico erogabile, di cui all\u2019articolo 4, comma 1, in coerenza con le modifiche di cui alla lettera d), assicurando comunque che il beneficio non sia superiore a due volte l\u2019ammontare, su base annua, dell\u2019assegno sociale per i nuclei familiari con cinque o pi\u00f9 componenti;<\/li>\n<li>l\u2019elenco degli interventi e dei servizi sociali territoriali di contrasto alla povert\u00e0, di cui all\u2019articolo 7, comma 1, e la quota, comunque non inferiore al quindici per cento, delle risorse disponibili a valere sul Fondo Povert\u00e0, di cui all\u2019articolo 7, comma 2, vincolata al finanziamento dei medesimi interventi e dei servizi sociali; deroghe al limite inferiore della quota di cui al primo periodo della presente lettera sono ammesse solo con riferimento agli incrementi della dotazione del Fondo Povert\u00e0 non destinati all\u2019ampliamento del numero dei beneficiari;<\/li>\n<li>la possibilit\u00e0 e le modalit\u00e0 di rinnovo del beneficio, di cui all\u2019articolo 4, comma 5;<\/li>\n<li>i termini temporali per la definizione della valutazione multidimensionale di cui all\u2019articolo 5, della progettazione personalizzata di cui all\u2019articolo 6, per lo scambio dei dati, la verifica dei requisiti e il riconoscimento del beneficio di cui all\u2019articolo 9.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li>Ai fini della progressiva estensione dei beneficiari del ReI, in caso le eventuali risorse aggiuntive non siano sufficienti alla universale copertura di tutti i nuclei nelle condizioni di cui all\u2019articolo 3, comma 1, il Piano pu\u00f2 introdurre una scala di valutazione del bisogno per individuare le caratteristiche dei nuclei che estendono la platea dei beneficiari nei limiti delle risorse disponibili. La scala di valutazione \u00e8 costruita avuto riguardo alla condizione economica, ai carichi familiari e di cura e alla situazione occupazionale.<\/li>\n<li>Il Piano pu\u00f2 procedere all\u2019aggiornamento degli indicatori e degli altri elementi di cui al comma 1, anche in costanza di risorse disponibili a valere sul Fondo Povert\u00e0, laddove in esito al monitoraggio della spesa emerga una certificata e strutturale capienza del Fondo, sulla base della dotazione a legislazione vigente, in relazione all\u2019estensione della platea o all\u2019incremento del beneficio che si produce a seguito dell\u2019aggiornamento.<\/li>\n<li>Il Piano \u00e8 adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell\u2019economia e delle finanze, d\u2019intesa con la Conferenza unificata di cui all\u2019articolo <a href=\"https:\/\/servizi.senato.it\/,DanaInfo=entilocali.leggiditalia.it+#id=10LX0000114903ART9,__m=document\">8<\/a> del <a href=\"https:\/\/servizi.senato.it\/,DanaInfo=entilocali.leggiditalia.it+#id=10LX0000114903ART0,__m=document\">decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281<\/a>.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Articolo 9 <em>(Richiesta, riconoscimento ed erogazione del ReI)<\/em><\/p>\n<ol>\n<li>Il ReI \u00e8 richiesto presso i punti per l\u2019accesso di cui all\u2019articolo 5, comma 1, ovvero presso altra struttura identificata dai comuni ai sensi dell\u2019articolo 13, comma 1, sulla base di apposito modulo di domanda predisposto dall\u2019INPS, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con riferimento alle informazioni gi\u00e0 dichiarate dal nucleo familiare a fini ISEE, il modulo di domanda rimanda alla corrispondente DSU, a cui la domanda \u00e8 successivamente associata dall\u2019 INPS.<\/li>\n<li>Gli ambiti territoriali, eventualmente per il tramite dei comuni che lo compongono, entro dieci giorni lavorativi dalla data della richiesta del ReI e nel rispetto dell\u2019ordine cronologico di presentazione, comunicano all\u2019INPS, anche attraverso il sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGATE), secondo adeguate modalit\u00e0 telematiche predisposte dall\u2019Istituto non oltre i trenta giorni precedenti la data di cui all\u2019articolo 25, comma 1, le informazioni contenute nel modulo di domanda del ReI, inclusive del codice fiscale del richiedente, in assenza del quale le richieste non sono esaminate.<\/li>\n<li>Gli ambiti territoriali e i comuni procedono, contestualmente alle attivit\u00e0 di cui al comma 2, alla verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno di cui all\u2019articolo 3, comma 1, lettera a). L\u2019esito delle verifiche \u00e8 comunicato all\u2019INPS nelle modalit\u00e0 di cui al comma 2 e, comunque, non oltre i quindici giorni lavorativi dalla richiesta del ReI.<\/li>\n<li>L\u2019INPS verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al comma 2, il possesso dei requisiti per l\u2019accesso al ReI sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate. A tal fine l\u2019INPS acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dall\u2019Anagrafe tributaria, dal Pubblico Registro Automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni rilevanti ai fini della concessione del ReI. Il possesso dei requisiti \u00e8 verificato dall\u2019INPS preliminarmente ad ogni successivo accredito, ove non diversamente specificato.<\/li>\n<li>In caso di esito positivo delle verifiche di competenza dei comuni e degli ambiti territoriali, comunicate all\u2019INPS ai sensi del comma 3, nonch\u00e9 delle verifiche effettuate dall\u2019INPS, ai sensi del comma 4, il ReI \u00e8 riconosciuto dall\u2019INPS, condizionatamente alla sottoscrizione del progetto personalizzato di cui all\u2019articolo 6, eventualmente nelle forme del patto di servizio o del programma di ricerca intensiva, ai sensi dell\u2019articolo 5, comma 5. La concessione condizionata del beneficio \u00e8 comunicata dall\u2019INPS agli ambiti territoriali entro il termine di cui al comma 4.<\/li>\n<li>Il versamento del beneficio \u00e8 disposto dall\u2019INPS successivamente alla comunicazione dell\u2019avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato ai sensi dell\u2019articolo 6, comma 1, fatto salvo quanto previsto in sede di prima applicazione all\u2019articolo 25, comma 2, e decorre dal mese successivo alla richiesta del beneficio. Le erogazioni sono disposte mensilmente.<\/li>\n<li>Il beneficio economico \u00e8 erogato per il tramite della Carta acquisti, ridenominata per le finalit\u00e0 del presente decreto \u201cCarta ReI\u201d. Oltre che per l\u2019acquisto dei generi previsti per la Carta acquisti, la Carta ReI garantisce la possibilit\u00e0 di prelievi di contante entro un limite mensile non superiore alla met\u00e0 del beneficio massimo attribuibile. In esito al monitoraggio e alla valutazione del ReI, il limite mensile di prelievo pu\u00f2 essere rideterminato dal Piano nazionale per la lotta alla povert\u00e0, di cui all\u2019articolo 8.<\/li>\n<li>Alla Carta ReI possono essere associate specifiche agevolazioni e servizi definiti mediante convenzioni con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dell\u2019economia e delle finanze.<\/li>\n<li>Al fine di permettere l\u2019erogazione nelle modalit\u00e0 di cui al comma 7, le disponibilit\u00e0 del Fondo Povert\u00e0, al netto della quota di cui all\u2019articolo 7, comma 2, e fatto salvo quanto previsto all\u2019articolo 20, comma 2, affluiscono in un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato, per essere eventualmente trasferite su un conto acceso presso il soggetto incaricato del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui all\u2019articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge n. 112 del 2008, dal quale sono prelevate le risorse necessarie per l\u2019erogazione del beneficio.<\/li>\n<li>I beneficiari del ReI accedono all\u2019assegno per i nuclei familiari con tre o pi\u00f9 figli di et\u00e0 inferiore ai 18 anni, qualora ricorrano le condizioni previste dalla rispettiva disciplina, a prescindere dalla presentazione di apposita domanda.<\/li>\n<li>Le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate, di cui all\u2019articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e quelle relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale, estese ai medesimi soggetti dall\u2019articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono attivate in favore dei beneficiari del ReI, secondo le modalit\u00e0 previste per i beneficiari della Carta acquisti, ai quali \u00e8 parimenti estesa l\u2019agevolazione per la fornitura di gas naturale. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell\u2019economia e delle finanze, sentita l\u2019Autorit\u00e0 per l\u2019energia elettrica, il gas e il sistema idrico, possono essere adottate modalit\u00e0 semplificate di estensione del beneficio.<\/li>\n<li>Le attivit\u00e0 di cui al presente articolo sono svolte dagli ambiti territoriali, dai comuni, dall\u2019INPS e dalle altre amministrazioni interessate nell\u2019ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente e nell\u2019ambito degli equilibri di finanza pubblica programmati.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Articolo 10 <em>(ISEE precompilato e aggiornamento della situazione economica)<\/em><\/p>\n<ol>\n<li>A decorrere dal 2018, l\u2019INPS precompila la DSU cooperando con l\u2019Agenzia delle entrate. A tal fine sono utilizzate le informazioni disponibili nell\u2019Anagrafe tributaria, nel Catasto e negli archivi dell\u2019INPS, nonch\u00e9 le informazioni su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare comunicate ai sensi dell\u2019articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e del comma 2, dell\u2019articolo 11, del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sono scambiati i dati mediante servizi anche di cooperazione applicativa.<\/li>\n<li>La DSU precompilata pu\u00f2 essere accettata o modificata, fatta eccezione per i trattamenti erogati dall\u2019INPS e per le componenti gi\u00e0 dichiarate a fini fiscali, per le quali \u00e8 assunto il valore a tal fine dichiarato. Laddove la dichiarazione dei redditi non sia stata ancora presentata, le relative componenti rilevanti a fini ISEE possono essere modificate, fatta salva la verifica di coerenza rispetto alla dichiarazione dei redditi successivamente presentata e le eventuali sanzioni in caso di dichiarazione mendace<strong>. La DSU precompilata dall\u2019INPS \u00e8 resa disponibile mediante i servizi telematici dell\u2019Istituto direttamente al cittadino,<\/strong> che pu\u00f2 accedervi anche per il tramite del portale dell\u2019Agenzia delle entrate attraverso sistemi di autenticazione federata, o, conferendo apposita delega, tramite un centro di assistenza fiscale di cui all&#8217;articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento congiunto del Direttore dell\u2019INPS e del Direttore dell&#8217;Agenzia delle entrate, sentita l\u2019Autorit\u00e0 Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalit\u00e0 tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall\u2019INPS.<\/li>\n<li>Ferme restando le decorrenze di cui al comma 4, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell\u2019economia e delle finanze, sulla base di quanto previsto nel provvedimento di cui al comma 2, \u00e8 stabilita la data a partire dalla quale \u00e8 possibile, in via sperimentale per un periodo di almeno sei mesi, accedere alla modalit\u00e0 precompilata di presentazione della DSU, anche ai soli fini del rilascio dell\u2019ISEE corrente ai sensi del comma 6. Con il medesimo decreto sono stabilite le componenti della DSU che restano interamente autodichiarate e non precompilate, suscettibili di successivo aggiornamento in relazione alla evoluzione dei sistemi informativi e dell\u2019assetto dei relativi flussi d\u2019informazione<strong>.<\/strong><\/li>\n<li>A decorrere dal 1\u00b0 settembre 2018 la modalit\u00e0 precompilata rappresenta l\u2019unica modalit\u00e0 di presentazione della DSU. A decorrere dalla medesima data, la DSU ha validit\u00e0 dal momento della presentazione fino al successivo 31 agosto. In ciascun anno, all\u2019avvio del periodo di validit\u00e0 fissato al 1\u00b0 settembre, i redditi e i patrimoni presenti in DSU sono aggiornati prendendo a riferimento l\u2019anno precedente.<\/li>\n<li>A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui al comma 3, l\u2019ISEE corrente e la sua componente reddituale ISRE possono essere calcolati, in presenza di un ISEE in corso di validit\u00e0, qualora si sia verificata una variazione della situazione lavorativa, di cui all\u2019articolo 9, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, ovvero una variazione dell\u2019indicatore della situazione reddituale corrente superiore al venticinque per cento, di cui al medesimo articolo 9, comma 2. La variazione della situazione lavorativa deve essere avvenuta posteriormente al 1\u00b0 gennaio dell\u2019anno cui si riferisce il reddito considerato nell\u2019ISEE calcolato in via ordinaria di cui si chiede la sostituzione con l\u2019ISEE corrente. Resta ferma, anteriormente alla data indicata nel decreto di cui al comma 3, la possibilit\u00e0 di richiedere l\u2019ISEE corrente alle condizioni previste dalla disciplina vigente.<\/li>\n<li>L\u2019efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 5 cessa a far data dal giorno successivo all\u2019entrata in vigore delle corrispondenti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, da adottarsi entro il termine di sei mesi dall\u2019entrata in vigore del presente decreto.<\/li>\n<li>Al fine di agevolare la precompilazione della DSU per l\u2019ISEE corrente, nonch\u00e9 la verifica delle comunicazioni di cui all\u2019articolo 11, comma 2, da parte dell\u2019INPS e per la verifica dello stato di disoccupazione di cui all\u2019articolo 3, comma 3, da parte degli organi competenti, le comunicazioni obbligatorie, di cui all\u2019articolo 9-<em>bis<\/em> del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, devono contenere l\u2019informazione relativa alla retribuzione o compenso.<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em>Articolo 11 (<em>Compatibilit\u00e0 con lo svolgimento di attivit\u00e0 lavorativa<\/em>)<\/p>\n<ol>\n<li>Fermi restando i requisiti di cui all\u2019articolo 3, comma 1, lettera b), il ReI \u00e8 compatibile con lo svolgimento di attivit\u00e0 lavorativa da parte di uno o pi\u00f9 componenti il nucleo familiare.<\/li>\n<li>In caso di variazione della situazione lavorativa nel corso dell\u2019erogazione del ReI, i componenti del nucleo familiare per i quali la situazione \u00e8 variata, sono tenuti, a pena di decadenza dal beneficio, a comunicare all\u2019INPS il reddito annuo previsto entro trenta giorni dall\u2019inizio dell\u2019attivit\u00e0 e comunque secondo le modalit\u00e0 di cui all\u2019articolo 9, comma 2, ovvero di cui all\u2019articolo 10, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 22 del 2015.<\/li>\n<li>Le comunicazioni di cui al comma 2 sono effettuate anche all\u2019atto della richiesta del beneficio in caso vi siano componenti del nucleo familiare in possesso di redditi da lavoro non rilevati per l\u2019intera annualit\u00e0 nell\u2019ISEE in corso di validit\u00e0 utilizzato per l\u2019accesso al beneficio.<\/li>\n<li>Nei casi di cui al comma 2, esclusivamente al fine della verifica della permanenza dei requisiti di cui all\u2019articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), il valore dell\u2019ISEE e dell\u2019ISRE \u00e8 aggiornato dall\u2019INPS sostituendo il reddito annuo previsto, oggetto della comunicazione ai sensi del medesimo comma 2, a quello di analoga natura utilizzato per il calcolo dell\u2019ISEE in via ordinaria.<\/li>\n<li>In caso di permanenza dei requisiti ai sensi del comma 3, il valore del beneficio economico connesso al ReI \u00e8 corrispondentemente rideterminato tenuto conto dell\u2019ISR aggiornato.<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em>Articolo 12 (<em>Sanzioni, sospensione e decadenza<\/em>)<\/p>\n<ol>\n<li>I componenti il nucleo familiare beneficiario del ReI sono tenuti ad attenersi ai comportamenti previsti nel progetto personalizzato di cui all\u2019articolo 6.<\/li>\n<li>Oltre che per i contatti previsti nel progetto personalizzato ai sensi dell\u2019articolo 6, comma 5, lettera a), i componenti in et\u00e0 attiva del nucleo beneficiario possono essere convocati nei giorni feriali con preavviso di almeno 24 ore e non pi\u00f9 di 72 ore secondo modalit\u00e0 concordate nel medesimo progetto personalizzato.<\/li>\n<li>In caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni di cui al comma 2 ovvero agli appuntamenti previsti nel progetto, di cui all\u2019articolo 6, comma 5, lettera a), da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:\n<ol>\n<li>la decurtazione di un quarto di una mensilit\u00e0 del beneficio economico del ReI, in caso di prima mancata presentazione;<\/li>\n<li>la decurtazione di una mensilit\u00e0 alla seconda mancata presentazione;<\/li>\n<li>la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li>In caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all\u2019articolo 20, comma 3, lettera a) del decreto legislativo n. 150 del 2015, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:\n<ol>\n<li>la decurtazione di una mensilit\u00e0, in caso di prima mancata presentazione;<\/li>\n<li>la decadenza dalla prestazione e, per gli interessati, la decadenza dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li>In caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, di cui all\u2019articolo 20, comma 3, lettera b) del decreto legislativo n. 150 del 2015, ovvero la mancata accettazione di un\u2019offerta di lavoro congrua, definita ai sensi dell\u2019articolo 25 del decreto legislativo n. 150 del 2015, in assenza di giustificato motivo, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, comporta la decadenza dal beneficio e, per gli interessati, la decadenza dallo stato di disoccupazione.<\/li>\n<li>In caso di mancato rispetto degli impegni di cui all\u2019articolo 6, comma 5, lettere c) e d), ovvero altri impegni specificati nel progetto personalizzato, in assenza di giustificato motivo, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, la figura di riferimento del progetto di cui all\u2019articolo 6, comma 9, richiama formalmente il nucleo familiare al rispetto degli impegni medesimi. Nel caso in cui il richiamo non produca l\u2019adesione agli impegni previsti, la figura di riferimento effettua un nuovo richiamo in cui si esplicitano puntualmente gli impegni e i tempi in cui adeguarsi, a pena di sospensione dal beneficio. In caso sia adottato il provvedimento di sospensione, sono specificati impegni e tempi per il ripristino del beneficio per la durata residua prevista al momento della sospensione. In caso di reiterati comportamenti inconciliabili con gli impegni richiamati, successivi al provvedimento di sospensione, \u00e8 disposta la decadenza dal beneficio.<\/li>\n<li>Nel caso in cui il nucleo abbia percepito il beneficio economico del ReI in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso, non si applica la sanzione di cui all\u2019articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e si applicano le seguenti sanzioni:\n<ol>\n<li>la decurtazione di una mensilit\u00e0, in caso la dichiarazione mendace abbia prodotto un incremento del beneficio su base mensile inferiore a 100 euro;<\/li>\n<li>la decurtazione di due mensilit\u00e0, in caso la dichiarazione mendace abbia prodotto un incremento del beneficio su base mensile da 100 euro a meno di 200 euro;<\/li>\n<li>la decadenza dal beneficio, in caso la dichiarazione mendace abbia prodotto un incremento del beneficio su base mensile pari o superiore a 200 euro.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li>Nel caso in cui il beneficio del ReI sia stato fruito illegittimamente per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU, in assenza della quale il nucleo non sarebbe risultato beneficiario, ferma restando la restituzione dell\u2019indebito e la decadenza dal beneficio, la sanzione di cui all\u2019articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, si applica nei seguenti ammontari:\n<ol>\n<li>nella misura minima, in caso la dichiarazione mendace abbia prodotto un beneficio su base mensile inferiore a 100 euro;<\/li>\n<li>nella misura di 1.000 euro, in caso la dichiarazione mendace abbia prodotto un beneficio su base mensile da 100 euro a meno di 200 euro;<\/li>\n<li>nella misura di 2.000 euro, in caso la dichiarazione mendace abbia prodotto un beneficio su base mensile da 200 euro a meno di 300 euro;<\/li>\n<li>nella misura di 3.000 euro, in caso la dichiarazione mendace abbia prodotto un incremento del beneficio su base mensile pari a 300 euro o superiore;<\/li>\n<li>la sanzione \u00e8 comunque applicata nella misura massima nel caso in cui i valori dell\u2019ISEE, o delle sue componenti reddituali o patrimoniali accertati, siano pari o superiori a due volte le soglie indicate all\u2019articolo 3, comma 1, lettera b).<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li>In caso di variazioni nella composizione del nucleo familiare, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, i nuclei familiari sono tenuti a presentare, entro due mesi dalla variazione una DSU aggiornata, a pena delle sanzioni di cui ai commi 7 e 8.<\/li>\n<li>L\u2019irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo, nonch\u00e9 il recupero dell\u2019indebito, di cui ai commi 7 e 8, avviene ad opera di INPS. Gli indebiti recuperati e le sanzioni irrogate nelle modalit\u00e0 di cui all\u2019articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, al netto delle spese di recupero, sono riversate dall\u2019INPS all\u2019entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo Povert\u00e0. L\u2019INPS dispone altres\u00ec, ove prevista la decadenza dal beneficio, la disattivazione della Carta ReI.<\/li>\n<li>In caso di decadenza dal beneficio ai sensi del presente articolo, il ReI pu\u00f2 essere richiesto solo decorso un anno dalla data del provvedimento di decadenza.<\/li>\n<li>I servizi competenti comunicano all\u2019INPS i fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui ai commi da 3 a 6 nelle modalit\u00e0 stabilite dal medesimo Istituto, entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell\u2019evento da sanzionare e, comunque, in tempo utile ad evitare il versamento della mensilit\u00e0 successiva. L\u2019INPS rende noto agli ambiti territoriali gli eventuali conseguenti provvedimenti di decadenza dal beneficio.<\/li>\n<li>La mancata comunicazione dei fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione o decadenza della prestazione determina responsabilit\u00e0 disciplinare e contabile del funzionario responsabile, ai sensi dell\u2019articolo 1 della legge n. 20 del 1994.<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em>Articolo 13 (<em>Funzioni dei comuni e degli ambiti territoriali per l\u2019attuazione del ReI<\/em>)<\/p>\n<ol>\n<li>I comuni, in forma singola o associata, rappresentano congiuntamente con l\u2019INPS i soggetti attuatori del ReI. I comuni cooperano con riferimento all\u2019attuazione del ReI a livello di ambito territoriale, come identificato dalla regione e dalla provincia autonoma ai sensi dell\u2019articolo 14, comma 2, al fine di rafforzare l\u2019efficacia e l\u2019efficienza della gestione e di agevolare la programmazione e la gestione integrata degli interventi e dei servizi sociali con quelli degli altri enti od organismi competenti per l\u2019inserimento lavorativo, l\u2019istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute.<\/li>\n<li>I comuni, coordinandosi a livello di ambito territoriale, svolgono inoltre le seguenti funzioni:\n<ol>\n<li>favoriscono con la propria attivit\u00e0 istituzionale la conoscenza del ReI tra i potenziali beneficiari, anche mediante campagne informative nell\u2019ambito dell\u2019attivit\u00e0 di comunicazione istituzionale;<\/li>\n<li>assicurano il coinvolgimento degli enti del Terzo settore, di cui alla legge n. 106 del 2016, delle parti sociali, delle forze produttive del territorio e della comunit\u00e0 territoriale, nelle attivit\u00e0 di promozione degli interventi di lotta alla povert\u00e0;<\/li>\n<li>effettuano le verifiche di competenza sul possesso dei requisiti per la concessione del ReI da parte dei nuclei familiari, ai sensi dell\u2019articolo 9, comma 3, nonch\u00e9 ogni altro controllo di competenza, in particolare con riguardo all\u2019effettiva composizione del nucleo familiare rispetto a quanto dichiarato in sede ISEE, atto a verificare l\u2019effettiva situazione di bisogno;<\/li>\n<li>adottano atti di programmazione, ordinariamente nella forma di una sezione specificamente dedicata alla povert\u00e0 nel piano di zona di cui all\u2019articolo 19 della legge n. 328 del 2000, e comunque, in sede di prima applicazione, specificamente in attuazione del Piano regionale per la lotta alla povert\u00e0 di cui all\u2019articolo 14, comma 1, entro sessanta giorni dall\u2019adozione del medesimo, in cui a livello di ambito territoriale si definiscono gli specifici rafforzamenti su base triennale del sistema di interventi e servizi sociali per il contrasto alla povert\u00e0 di cui all\u2019articolo 7, comma 1, finanziabili a valere sulla quota del Fondo Povert\u00e0 di cui al comma 2 del medesimo articolo 7, integrando la programmazione con le risorse disponibili a legislazione vigente e le risorse afferenti ai Programmi operativi nazionali (PON) e regionali (POR) riferite all\u2019obiettivo tematico della lotta alla povert\u00e0 e della promozione dell\u2019inclusione sociale;<\/li>\n<li>favoriscono la pi\u00f9 ampia partecipazione dei nuclei familiari beneficiari del ReI nell\u2019adozione degli interventi che li riguardano, secondo i principi di cui all\u2019articolo 6, comma 8;<\/li>\n<li>operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, secondo le modalit\u00e0 di cui all\u2019articolo 6, comma 6, nell\u2019attuazione degli interventi, favorendo la co-progettazione, avendo cura di evitare conflitti di interesse e assicurando il rispetto dei principi di imparzialit\u00e0, trasparenza e concorrenza;<\/li>\n<li>facilitano e semplificano l\u2019accesso dei beneficiari del ReI alle altre prestazioni sociali di cui il comune ha la titolarit\u00e0, ove ricorrano le condizioni stabilite dalla relativa disciplina.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p>Articolo 14 (<em>Funzioni delle regioni e delle province autonome per l\u2019attuazione del ReI)<\/em><\/p>\n<ol>\n<li>Fatte salve le competenze regionali in materia di normazione e programmazione delle politiche sociali, le regioni e le provincie autonome adottano, entro centoventi giorni dall\u2019entrata in vigore del presente decreto, un Piano regionale per la lotta alla povert\u00e0, quale atto di programmazione dei servizi necessari per l\u2019attuazione del ReI come livello essenziale delle prestazioni, nel rispetto delle modalit\u00e0 di confronto con le autonomie locali e favorendo la consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo settore territorialmente rappresentativi in materia di contrasto alla povert\u00e0. Il Piano regionale \u00e8 comunicato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dalla sua adozione.<\/li>\n<li>Gli ambiti territoriali e i comuni che li compongono, individuati ai sensi dell\u2019articolo 23, comma 2, anche per la gestione associata del ReI, sono comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dall\u2019entrata in vigore della presente legge, anche ai fini del riparto della quota del Fondo Povert\u00e0 di cui all\u2019articolo 7, comma 2. Ogni successiva variazione nella composizione degli ambiti \u00e8 comunicata entro i trenta giorni successivi alla determinazione della variazione.<\/li>\n<li>Nel Piano regionale di cui al comma 1, le regioni definiscono, in particolare, gli specifici rafforzamenti su base triennale del sistema di interventi e servizi sociali per il contrasto alla povert\u00e0 di cui all\u2019articolo 7, comma 1, finanziabili a valere sulla quota del Fondo Povert\u00e0 di cui al comma 2 del medesimo articolo 7, tenuto conto delle indicazioni contenute nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povert\u00e0, di cui all\u2019articolo 21, comma 6, lettera b).<\/li>\n<li>Nel Piano regionale di cui al comma 1, le regioni e le province autonome individuano le modalit\u00e0 di collaborazione e di cooperazione tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l\u2019inserimento lavorativo, l\u2019istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute, necessarie all\u2019attuazione del ReI, disciplinando in particolare le modalit\u00e0 operative per la costituzione delle <em>\u00e9quipe<\/em> multidisciplinari di cui all\u2019articolo 5, comma 7, e per il lavoro in rete finalizzato alla realizzazione dei progetti personalizzati. In caso di ambiti territoriali sociali, sanitari e del lavoro non coincidenti, nelle more dell\u2019adozione dei provvedimenti di cui all\u2019articolo 23, comma 2, le regioni e le province autonome individuano specifiche modalit\u00e0 per favorire la progettazione integrata in favore dei nuclei residenti in comuni appartenenti ad ambiti territoriali non coincidenti.<\/li>\n<li>Nei casi in cui, in esito al monitoraggio di cui all\u2019articolo 15, comma 2, gli ambiti territoriali ovvero uno o pi\u00f9 comuni tra quelli che li compongono siano gravemente inadempienti nell\u2019attuazione del ReI, e non risulti possibile avviare interventi di tutoraggio da parte della regione o provincia autonoma, n\u00e9 da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell\u2019articolo 15, comma 2, lettera d), le regioni e le provincie autonome esercitano i poteri sostitutivi di cui all\u2019articolo 8, comma 3, lettera o), della legge n. 328 del 2000. Le modalit\u00e0 di esercizio dei poteri sostitutivi sono indicate nel Piano regionale di cui al comma 1.<\/li>\n<li>Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con riferimento ai propri residenti, possono richiedere, a valere su risorse regionali, che il ReI sia concesso ad un maggior numero di beneficiari o incrementato nell\u2019ammontare del beneficio economico. A tal fine la regione o la provincia autonoma integra il Fondo Povert\u00e0 con le risorse necessarie all\u2019intervento richiesto. Tali risorse affluiscono in un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato nelle modalit\u00e0 di cui all\u2019articolo 9, comma 9.<\/li>\n<li>Con protocollo d\u2019intesa tra il Presidente della Regione o della Provincia autonoma e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dell\u2019economia e delle finanze, sono stabilite le modalit\u00e0 di utilizzo in favore dei residenti nel territorio di competenza, a cui vincolare le risorse versate ad integrazione del Fondo Povert\u00e0, ai sensi del comma 6. I rapporti finanziari sono regolati con apposito atto tra l\u2019amministrazione regionale e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.<\/li>\n<li>Previa intesa e regolazione dei rapporti finanziari nelle forme previste al comma 7, le province autonome di Trento e Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, possono, in favore dei residenti nei propri territori, permettere l\u2019accesso coordinato al ReI e alle misure locali di contrasto alla povert\u00e0 disciplinate con normativa provinciale, anche mediante un unico modello di domanda e l\u2019anticipazione dell\u2019erogazione del ReI unitariamente alla prestazione provinciale, della quale non si tiene conto in sede di accesso alla misura nazionale. Restano fermi i requisiti stabiliti dal presente decreto e i flussi informativi con l\u2019INPS al fine della verifica degli stessi e del rimborso delle anticipazioni della Provincia autonoma.<\/li>\n<li>Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, nell\u2019ambito delle competenze loro attribuite, ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni contenute nel presente decreto, secondo quanto stabilito dai rispettivi statuti.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Articolo 15 <em>(Funzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l\u2019attuazione del ReI)<\/em><\/p>\n<ol>\n<li>Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono attribuite le competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale, definiti con riferimento al ReI agli articoli da 3 a 6 del presente decreto.<\/li>\n<li>Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali favorisce l\u2019attuazione del ReI attivando, nell\u2019ambito della Direzione generale per la lotta alla povert\u00e0 e per la programmazione sociale di cui all\u2019articolo 22, un servizio di informazione, promozione, consulenza e supporto tecnico per l\u2019attuazione del ReI. Il servizio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:\n<ol>\n<li>\u00e8 responsabile del monitoraggio dell\u2019attuazione del ReI e predispone il Rapporto annuale di cui al comma 4; a tal fine definisce entro la data di avvio del ReI, sentito il Comitato per la lotta alla povert\u00e0 di cui all\u2019articolo 16, comma 1, gli indicatori per il monitoraggio dell\u2019attuazione del ReI con riferimento al rispetto dei livelli essenziali di cui agli articoli da 3 a 6;<\/li>\n<li>favorisce la diffusione delle conoscenze e la qualit\u00e0 degli interventi, anche mediante atti di coordinamento operativo, sentito il Comitato per la lotta alla povert\u00e0 di cui all\u2019articolo 16, comma 1;<\/li>\n<li>predispone protocolli formativi e operativi, previo parere del Comitato per la lotta alla povert\u00e0 di cui all\u2019articolo 16, comma 1, e successiva intesa in sede di Conferenza Unificata;<\/li>\n<li>identifica gli ambiti territoriali che presentino particolari criticit\u00e0 nell\u2019attuazione del ReI, sulla base delle evidenze emerse in sede di monitoraggio e analisi dei dati, segnala i medesimi alle regioni interessate e, su richiesta dell\u2019ambito e d\u2019intesa con la regione, fermi restando i poteri sostitutivi di cui all\u2019articolo 14, comma 5, sostiene interventi di tutoraggio;<\/li>\n<li>fornisce segreteria tecnica al Comitato per la lotta alla povert\u00e0 e all\u2019Osservatorio sulle povert\u00e0, di cui all\u2019articolo 16.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li>Anche al fine di facilitare l\u2019esercizio delle competenza di cui al comma 1, per l\u2019identificazione di ambiti territoriali che presentino particolari criticit\u00e0 di cui al comma 2, lettera d), per la predisposizione del rapporto di cui al comma 4, per il monitoraggio sull\u2019utilizzo delle risorse di cui all\u2019articolo 7, comma 2, \u00e8 costituita una apposita sezione denominata \u201cBanca dati ReI\u201d del Nuovo sistema informativo dei servizi sociali, di cui all\u2019articolo 24, secondo le modalit\u00e0 ivi definite, alimentata dagli ambiti territoriali, eventualmente per il tramite dei comuni che lo compongono, con informazioni, per ciascun nucleo familiare, sulla valutazione multidimensionale, sui progetti personalizzati, sugli esiti dei progetti medesimi, nonch\u00e9, con riferimento all\u2019ambito, informazioni sull\u2019organizzazione e le caratteristiche dei servizi, incluse le professionalit\u00e0 impiegate.<\/li>\n<li>Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato per la lotta alla povert\u00e0 di cui all\u2019articolo 16, comma 1, predispone, sulla base delle informazioni di cui al comma 3 e delle altre informazioni disponibili in materia, un Rapporto annuale di monitoraggio sull\u2019attuazione del ReI, nonch\u00e9 sulle altre prestazioni finalizzate al contrasto alla povert\u00e0, pubblicato sul sito <em>internet <\/em><\/li>\n<li>Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali \u00e8 responsabile della valutazione del ReI. La valutazione \u00e8 operata, anche avvalendosi dell\u2019Istituto nazionale per l\u2019analisi delle politiche pubbliche (INAPP) di cui all\u2019articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2015, secondo un apposito progetto di ricerca redatto in conformit\u00e0 all\u2019articolo 3 del Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici, allegato A4 al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato per la lotta alla povert\u00e0 di cui all\u2019articolo 16, comma 1, \u00e8 individuato un campione di ambiti territoriali, corrispondente a non pi\u00f9 del dieci per cento dei nuclei beneficiari, in cui effettuare la somministrazione di questionari di valutazione, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, in cui predisporre gruppi di controllo, individuati mediante procedura di selezione casuale, unicamente per i quali, in deroga a quanto previsto ordinariamente, l\u2019erogazione del beneficio pu\u00f2 non essere condizionata alla sottoscrizione del progetto personalizzato di cui all\u2019articolo 6. I dati raccolti con i questionari sono acquisiti dalla Banca dati ReI di cui al comma 3 e messi a disposizione, con le modalit\u00e0 di cui al comma 4, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al solo fine di elaborazione statistica per lo svolgimento delle attivit\u00e0 di valutazione previste dal progetto di ricerca. I dati anonimi possono essere altres\u00ec messi a disposizione di universit\u00e0 e enti di ricerca su richiesta motivata, per finalit\u00e0 di ricerca e valutazione.<\/li>\n<li>Ai compiti di cui al presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali gi\u00e0 previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con esclusione di quanto previsto all\u2019articolo 20, comma 5, e con il concorso delle risorse afferenti al Programma operativo nazionale \u201cInclusione\u201d riferito all\u2019obiettivo tematico della lotta alla povert\u00e0 e della promozione dell\u2019inclusione sociale in coerenza con quanto stabilito dall\u2019Accordo di Partenariato 2014\u20102020 per l\u2019impiego dei fondi strutturali e di investimento europei.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Articolo 16 <em>(Comitato per la lotta alla povert\u00e0 e Osservatorio sulle povert\u00e0)<\/em><\/p>\n<ol>\n<li>Al fine di agevolare l\u2019attuazione del ReI, \u00e8 istituito il Comitato per la lotta alla povert\u00e0, di seguito denominato \u201cComitato\u201d, come organismo di confronto permanente tra i diversi livelli di governo. Il Comitato costituisce una specifica articolazione tecnica della Rete della protezione e dell\u2019inclusione sociale di cui all\u2019articolo 21.<\/li>\n<li>Il Comitato \u00e8 presieduto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali \u2013 Direzione generale per la lotta alla povert\u00e0 e alla programmazione sociale, di cui all\u2019articolo 22, ed \u00e8 composto da un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni in seno alla Rete della protezione e dell\u2019inclusione sociale di cui all\u2019articolo 21. La composizione del Comitato \u00e8 definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa designazione dei rappresentanti da parte delle amministrazioni competenti.<\/li>\n<li>Il Comitato svolge le seguenti funzioni:\n<ol>\n<li>rappresenta il principale organismo di condivisione di esperienze, metodi e strumenti di lavoro, adottati a livello locale nel contrasto alla povert\u00e0;<\/li>\n<li>propone per la successiva adozione le linee guida di cui all\u2019articolo 5, comma 9, e all\u2019articolo 6, comma 12;<\/li>\n<li>esprime il proprio parere su atti di coordinamento operativo per l\u2019attuazione del ReI, inclusi protocolli formativi e operativi di cui all\u2019articolo 15, comma 1, lettera c);<\/li>\n<li>collabora al monitoraggio dell\u2019attuazione del ReI e delle altre prestazioni finalizzate al contrasto della povert\u00e0 ed esprime il proprio parere sul Rapporto annuale di monitoraggio sull\u2019attuazione del ReI, di cui all\u2019articolo 15, comma 4.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li>Al fine di promuovere forme partecipate di programmazione e monitoraggio del ReI, nonch\u00e9 degli altri interventi di contrasto alla povert\u00e0 e all\u2019esclusione sociale, \u00e8 istituito un Osservatorio sulle povert\u00e0, di seguito denominato \u201cOsservatorio\u201d, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che costituisce un gruppo di lavoro permanente della Rete della protezione e dell\u2019inclusione sociale di cui all\u2019articolo 21.<\/li>\n<li>L\u2019Osservatorio \u00e8 costituito da rappresentanti delle amministrazioni componenti la Rete della protezione e dell\u2019inclusione sociale di cui all\u2019articolo 21, dell\u2019INPS, dell\u2019ISTAT, delle parti sociali e degli enti del Terzo settore rappresentativi in materia di contrasto alla povert\u00e0, per un numero massimo di venti componenti, inclusi tre esperti eventualmente individuati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La composizione e le modalit\u00e0 di funzionamento dell\u2019Osservatorio sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L\u2019Osservatorio dura in carica tre anni ed \u00e8 rinnovabile.<\/li>\n<li>L\u2019Osservatorio ha i seguenti compiti:\n<ol>\n<li>predispone un Rapporto biennale sulla povert\u00e0, in cui sono formulate analisi e proposte in materia di contrasto alla povert\u00e0, anche con riferimento alla povert\u00e0 educativa, alla povert\u00e0 alimentare e alla povert\u00e0 estrema;<\/li>\n<li>promuove l\u2019attuazione del ReI, evidenziando eventuali problematiche riscontrate, anche a livello territoriale;<\/li>\n<li>esprime il proprio parere sul Rapporto annuale di monitoraggio sull\u2019attuazione del ReI, di cui all\u2019articolo 15, comma 4.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li>Dalla istituzione e dal funzionamento del Comitato e dell\u2019Osservatorio di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato e dell\u2019Osservatorio non spetta alcun compenso, indennit\u00e0, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>\u00a0<\/strong><em>Capo III<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povert\u00e0<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong>Articolo 17 (<em>SIA<\/em>)<\/p>\n<ol>\n<li>A far data dal 1\u00b0 gennaio 2018, il SIA non \u00e8 pi\u00f9 riconosciuto.<\/li>\n<li>Per coloro ai quali il SIA sia stato riconosciuto in data anteriore al 1\u00b0 gennaio 2018, il beneficio continua ad essere erogato per la durata e secondo le modalit\u00e0 stabilite dal decreto di cui all\u2019articolo 1, comma 387, lettera a), della legge n. 208 del 2015, come modificato dal decreto di cui all\u2019articolo 1, comma 239, della legge n. 232 del 2016, fatta salva la possibilit\u00e0 di richiedere il ReI con le modalit\u00e0 di cui al comma 3.<\/li>\n<li><strong>I soggetti di cui al comma 2<\/strong> in possesso dei requisiti per la richiesta del ReI ai sensi dell\u2019articolo 3, possono richiedere la trasformazione del SIA in ReI <strong>secondo le modalit\u00e0 di cui all\u2019articolo 9<\/strong>. Per l\u2019anno 2018 \u00e8 posta a carico del Fondo Povert\u00e0 esclusivamente l\u2019eventuale integrazione del beneficio economico nella trasformazione del SIA in ReI. La durata del beneficio economico del ReI ai sensi dell\u2019articolo 4, comma 5, \u00e8 corrispondentemente ridotta del numero di mesi per i quali si \u00e8 goduto del SIA, fatto salvo l\u2019adeguamento del progetto personalizzato secondo le modalit\u00e0 di cui all\u2019articolo 6, ove necessario. Nei casi in cui non sia stata richiesta la trasformazione del SIA in ReI nel corso di fruizione del beneficio, il ReI pu\u00f2 essere comunque richiesto senza soluzione di continuit\u00e0 nell\u2019erogazione, ove ricorrano i requisiti di cui all\u2019articolo 3 e comunque non prima della data di cui all\u2019articolo 25, comma 1. L\u2019intero periodo di fruizione del SIA \u00e8 comunque dedotto dalla durata del ReI come definita dall\u2019articolo 4, comma 5.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>\u00a0<\/strong>Articolo 18 (<em>ASDI)<\/em><\/p>\n<ol>\n<li>A far data dal 1\u00b0 gennaio 2018, l\u2019ASDI non \u00e8 pi\u00f9 riconosciuto, fatti salvi gli aventi diritto che entro la medesima data hanno maturato i requisiti richiesti.<\/li>\n<li>L\u2019autorizzazione di spesa di cui all\u2019articolo 16, comma 7, del decreto legislativo n. 22 del 2015, e successive modificazioni e integrazioni, confluisce integralmente nel Fondo Povert\u00e0 a decorrere dal 2019.<\/li>\n<li>Per gli effetti delle previsioni di cui al comma 1, nell\u2019anno 2018 \u00e8 accantonata una quota di 15 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo Povert\u00e0. In relazione all\u2019effettivo utilizzo delle risorse di cui al primo periodo, a seguito di comunicazione dell\u2019INPS dell\u2019esaurimento delle erogazioni, nonch\u00e9 dell\u2019ammontare complessivamente erogato, la quota non utilizzata \u00e8 disaccantonata. Ogni altro accantonamento disposto sulle risorse del Fondo Povert\u00e0 a legislazione vigente a partire dall\u2019anno 2018 \u00e8 rimosso.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Articolo 19\u00a0 (<em>Carta acquisti)<\/em><\/p>\n<ol>\n<li>A far data dal 1\u00b0 gennaio 2018, ai nuclei familiari con componenti minorenni beneficiari della carta acquisti che abbiano fatto richiesta del ReI, il beneficio economico connesso al ReI \u00e8 erogato sulla medesima carta, assorbendo integralmente il beneficio della carta acquisti eventualmente gi\u00e0 riconosciuto.<\/li>\n<li>Per effetto delle previsioni di cui al comma 1, <strong>i risparmi a valere sulle risorse attribuite al Fondo carta acquisti dall\u2019articolo 1, comma 156, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, confluiscono nel <\/strong><span style=\"text-decoration: line-through;\">il<\/span> Fondo Povert\u00e0 <strong>che <\/strong>\u00e8 <strong>conseguentemente <\/strong>integrato <span style=\"text-decoration: line-through;\">di<\/span> <strong>per <\/strong>55 milioni di euro nel 2018 e <span style=\"text-decoration: line-through;\">di<\/span> <strong>per <\/strong>93 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. <strong>All\u2019onere derivante dal primo periodo del presente comma pari a 55 milioni di euro nel 2018 e 93 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dell<\/strong>\u2019autorizzazione di spesa di cui all\u2019articolo 1, comma 156, della legge n. 190 del 2014 <span style=\"text-decoration: line-through;\">\u00e8 corrispondentemente ridotta<\/span>.<\/li>\n<li>In relazione all\u2019effettivo numero di beneficiari della carta acquisti, laddove in esito al monitoraggio della spesa<strong>,<\/strong> <strong>effettuato a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell\u2019economia e delle finanze sulla base delle rendicontazioni inviate da INPS, <\/strong>emerga una strutturale e certificata possibilit\u00e0 di far fronte ai relativi oneri con un ammontare di risorse inferiore all\u2019autorizzazione di spesa di cui all\u2019articolo 1, comma 156, della legge n. 190 del 2014, come rideterminata ai sensi del comma 2, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell\u2019economia e delle finanze, \u00e8 rideterminata l\u2019integrazione del Fondo Povert\u00e0 di cui al medesimo comma 2 e i conseguenti limiti di spesa di cui all\u2019articolo 20, comma 1.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Articolo 20 (<em>Disposizioni finanziarie)<\/em><\/p>\n<ol>\n<li>Per gli effetti degli articoli 18 e 19, la dotazione del Fondo Povert\u00e0 \u00e8 rideterminata in 1.759 milioni di euro nel 2018, di cui 15 milioni di euro accantonati ai sensi dell\u2019articolo 18, comma 3, ed in 1.845 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. Ai fini dell\u2019erogazione del beneficio economico del ReI di cui all\u2019articolo 4, i limiti di spesa sono determinati in 1.482 milioni di euro nel 2018, fatto salvo l\u2019eventuale disaccantonamento delle somme di cui all\u2019articolo 18, comma 3, e in 1.568 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.<\/li>\n<li>Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 1, l\u2019INPS accantona, alla concessione di ogni beneficio economico del ReI di cui all\u2019articolo 4, un ammontare di risorse pari alle mensilit\u00e0 spettanti nell\u2019anno, per ciascuna annualit\u00e0 in cui il beneficio \u00e8 erogato. In caso di esaurimento delle risorse disponibili per l\u2019esercizio di riferimento ai sensi del comma 1, secondo periodo e non accantonate, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell\u2019economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall\u2019esaurimento di dette risorse, \u00e8 ristabilita la compatibilit\u00e0 finanziaria mediante rimodulazione dell\u2019ammontare del beneficio. Nelle more dell\u2019adozione del decreto di cui al periodo precedente, l\u2019acquisizione di nuove domande e le erogazioni sono sospese. La rimodulazione dell\u2019ammontare del beneficio opera esclusivamente nei confronti delle erogazioni del beneficio successive all\u2019esaurimento delle risorse non accantonate.<\/li>\n<li>L\u2019INPS provvede al monitoraggio delle erogazioni del beneficio economico del ReI, inviando entro il 10 di ciascun mese la rendicontazione con riferimento alla mensilit\u00e0 precedente delle domande accolte, dei relativi oneri, nonch\u00e9 delle risorse accantonate ai sensi del comma 2, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell\u2019economia e delle finanze, secondo le indicazioni fornite dai medesimi Ministeri. L\u2019INPS comunica, in ogni caso, nel pi\u00f9 breve tempo consentito, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell\u2019economia e delle finanze il raggiungimento da parte dell\u2019ammontare di accantonamenti disposti ai sensi del comma 2 del novanta per cento delle risorse disponibili ai sensi del comma 1, secondo periodo.<\/li>\n<li>Le risorse afferenti al Fondo Povert\u00e0 eventualmente non impegnate nell\u2019esercizio di competenza, possono esserlo in quello successivo, con priorit\u00e0 rispetto a quelle impegnabili nel medesimo esercizio successivo, assicurando comunque il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1.<\/li>\n<li>Nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, le risorse non destinate al beneficio economico del ReI, ai sensi degli articoli 3 e 4, ovvero al rafforzamento degli interventi e dei servizi territoriali per il contrasto alla povert\u00e0, ai sensi dell\u2019articolo 7, possono essere destinate al finanziamento di programmi straordinari volti a rafforzare e a favorire soluzioni innovative nei servizi di presa in carico, in particolare, mediante specifico supporto tecnico e di formazione sulla base dei protocolli formativi e operativi di cui all\u2019articolo 15, comma 2, lettera c), nonch\u00e9 per gli interventi di tutoraggio di cui all\u2019articolo 15, comma 2, lettera d). Le risorse possono altres\u00ec essere utilizzate per agevolare l\u2019implementazione della Banca dati Rei, di cui all\u2019articolo 15, comma 3, per la valutazione degli interventi ai sensi dell\u2019articolo 15, comma 5, nonch\u00e9 per le iniziative di comunicazione e informazione sul ReI. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell\u2019economia e delle finanze, sono individuate le risorse di cui al presente comma e gli specifici utilizzi in ciascun anno.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Capo IV<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali<\/p>\n<p>Articolo 21 <em>(Rete della protezione e dell\u2019inclusione sociale)<\/em><\/p>\n<ol>\n<li>Al fine di favorire una maggiore omogeneit\u00e0 territoriale nell\u2019erogazione delle prestazioni e di definire linee guida per gli interventi, \u00e8 istituita, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Rete della protezione e dell\u2019inclusione sociale, di seguito denominata \u201cRete\u201d, quale organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali di cui alla legge n. 328 del 2000.<\/li>\n<li>La Rete \u00e8 presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e ne fanno parte, oltre ad un rappresentante del Ministero dell\u2019economia e delle finanze e un rappresentante del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri:\n<ol>\n<li>un componente per ciascuna delle Giunte regionali e delle province autonome, designato dal Presidente;<\/li>\n<li>venti componenti designati dall\u2019Associazione nazionale dei comuni d\u2019Italia \u2013 ANCI, in rappresentanza dei comuni e degli ambiti territoriali. Fra i venti componenti, cinque sono individuati in rappresentanza dei comuni capoluogo delle citt\u00e0 metropolitane di cui all\u2019articolo 1, comma 5, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e cinque in rappresentanza di comuni il cui territorio sia coincidente con quello del relativo ambito territoriale.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li>Alle riunioni della Rete partecipa, in qualit\u00e0 di invitato permanente, un rappresentante dell\u2019INPS e possono essere invitati altri membri del Governo, nonch\u00e9 rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.<\/li>\n<li>La Rete consulta le parti sociali e gli organismi rappresentativi del Terzo settore periodicamente e, comunque, almeno una volta l\u2019anno nonch\u00e9 in occasione dell\u2019adozione dei Piani di cui al comma 6 e delle linee di indirizzo di cui al comma 8. Al fine di formulare analisi e proposte per la definizione dei medesimi Piani e delle linee di indirizzo, la Rete pu\u00f2 costituire gruppi di lavoro con la partecipazione dei soggetti di cui al presente comma.<\/li>\n<li>La Rete si articola in tavoli regionali e a livello di ambito territoriale. Ciascuna regione e provincia autonoma definisce le modalit\u00e0 di costituzione e funzionamento dei tavoli, nonch\u00e9 la partecipazione e consultazione dei soggetti di cui al comma 4, avendo cura di evitare conflitti di interesse e ispirandosi a principi di partecipazione e condivisione delle scelte programmatiche e di indirizzo, nonch\u00e9 del monitoraggio e della valutazione territoriale in materia di politiche sociali. Gli atti che disciplinano la costituzione e il funzionamento della Rete a livello territoriale sono comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.<\/li>\n<li>La Rete \u00e8 responsabile dell\u2019elaborazione dei seguenti Piani:\n<ol>\n<li>un Piano sociale nazionale, quale strumento programmatico per l\u2019utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all\u2019articolo 20 della legge n. 328 del 2000;<\/li>\n<li>un Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povert\u00e0, quale strumento programmatico per l\u2019utilizzo delle risorse della quota del Fondo Povert\u00e0 di cui all\u2019articolo 7, comma 2;<\/li>\n<li>un Piano per la non autosufficienza, quale strumento programmatico per l\u2019utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze, di cui all\u2019articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li>I Piani di cui al comma 6, di natura triennale con eventuali aggiornamenti annuali, individuano lo sviluppo degli interventi a valere sulle risorse dei fondi cui si riferiscono nell\u2019ottica di una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale. A tal fine, i Piani individuano le priorit\u00e0 di finanziamento, l\u2019articolazione delle risorse dei fondi tra le diverse linee di intervento, nonch\u00e9 i flussi informativi e gli indicatori finalizzati a specificare le politiche finanziate e a determinare eventuali <em>target <\/em>quantitativi di riferimento. Su proposta della Rete, i Piani sono adottati nelle medesime modalit\u00e0 con le quali i fondi cui si riferiscono sono ripartiti alle regioni.<\/li>\n<li>La Rete elabora linee di indirizzo negli specifici campi d\u2019intervento delle politiche afferenti al sistema degli interventi e dei servizi sociali. Le linee di indirizzo si affiancano ai Piani di cui al comma 6 e costituiscono strumenti operativi che orientano le pratiche dei servizi territoriali, a partire dalla condivisione delle esperienze, dei metodi e degli strumenti di lavoro, al fine di assicurare maggiore omogeneit\u00e0 nell\u2019erogazione delle prestazioni. Su proposta della Rete, le linee di indirizzo sono adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le altre amministrazioni per i profili di competenza.<\/li>\n<li>Ferme restando le competenze della Conferenza unificata di cui all\u2019articolo <a href=\"https:\/\/servizi.senato.it\/,DanaInfo=entilocali.leggiditalia.it+#id=10LX0000114903ART9,__m=document\">8<\/a> del <a href=\"https:\/\/servizi.senato.it\/,DanaInfo=entilocali.leggiditalia.it+#id=10LX0000114903ART0,__m=document\">decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281<\/a>, la Rete pu\u00f2 formulare proposte e pareri in merito ad atti che producono effetti sul sistema degli interventi e dei servizi sociali. La Rete esprime, in particolare, il proprio parere sul Piano nazionale per la lotta alla povert\u00e0, di cui all\u2019articolo 8, prima dell\u2019iscrizione all\u2019ordine del giorno per la prevista intesa.<\/li>\n<li>Le riunioni della Rete sono convocate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Le modalit\u00e0 di funzionamento sono stabilite con regolamento interno, approvato dalla maggioranza dei componenti. La segreteria tecnica della Rete e il coordinamento dei gruppi di lavoro di cui al comma 4 sono assicurate dalla Direzione generale per la lotta alla povert\u00e0 e alla programmazione sociale, di cui all\u2019articolo 22. Dalla costituzione della Rete e della sua articolazione in tavoli regionali e territoriali non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per la partecipazione ai lavori della Rete, anche a livello regionale e territoriale, non spetta alcun compenso, indennit\u00e0, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em>Articolo 22 <em>(Riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)<\/em><\/p>\n<ol>\n<li>In relazione ai compiti attribuiti dal presente decreto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle more di una riorganizzazione del medesimo Ministero ai sensi dell\u2019articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, \u00e8 istituita la Direzione generale per la lotta alla povert\u00e0 e per la programmazione sociale, a cui sono trasferite le funzioni della Direzione generale per l\u2019inclusione e le politiche sociali e i posti di funzione di un dirigente di livello generale e cinque uffici dirigenziali di livello non generale. Alla Direzione generale per la lotta alla povert\u00e0 e per la programmazione sociale \u00e8 altres\u00ec trasferito un ufficio dirigenziale di livello non generale dagli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai fini della costituzione del servizio di informazione, promozione, consulenza e supporto tecnico per l\u2019attuazione del ReI di cui all\u2019articolo 15, comma 2, fermi i limiti della dotazione organica vigente e nei limiti del personale in servizio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. All\u2019atto della costituzione della Direzione generale per la lotta alla povert\u00e0 e per la programmazione sociale \u00e8 contestualmente soppressa la Direzione generale per l\u2019inclusione e le politiche sociali e sono contestualmente trasferite le relative risorse umane, finanziarie e strumentali.<\/li>\n<li>All\u2019individuazione delle funzioni degli uffici dirigenziali di livello non generale di cui al comma 1 si provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Segretario generale, sentita la Direzione generale interessata, previa informativa alle organizzazioni sindacali, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di natura non regolamentare, ai sensi dell\u2019articolo 17, comma 4-<em>bis<\/em>, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell\u2019articolo 4, commi 4 e 4-<em>bis<\/em>, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.<\/li>\n<li>Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assicura, attraverso l\u2019ANPAL sulla base di appositi atti d\u2019indirizzo, nell\u2019ambito dei programmi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, nonch\u00e9 dei programmi cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, la programmazione integrata e il coordinamento tra le politiche per la lotta alla povert\u00e0 e la promozione dell\u2019inclusione sociale, le politiche di promozione dell\u2019occupazione sostenibile e di qualit\u00e0 e le politiche relative agli altri obiettivi tematici.<\/li>\n<li>L\u2019efficacia della disposizione di cui al comma 1, secondo periodo, cessa a far data dall\u2019entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che recepisce le conseguenti modifiche, da emanarsi entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Articolo 23 <em>(Coordinamento dei servizi territoriali e gestione associata dei servizi sociali)<\/em><\/p>\n<ol>\n<li>Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano promuovono con propri atti di indirizzo accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l\u2019inserimento lavorativo, l\u2019istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute finalizzati alla realizzazione di un\u2019offerta integrata di interventi e di servizi.<\/li>\n<li>Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano, in particolare, ove non gi\u00e0 previsto, ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sociale, sanitario e delle politiche per il lavoro, prevedendo che gli ambiti territoriali sociali trovino coincidenza per le attivit\u00e0 di programmazione ed erogazione integrata degli interventi con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari e dei centri per l\u2019impiego.<\/li>\n<li>Sulla base di principi di riconoscimento reciproco, gli accordi di cui al comma 1 a livello di ambito territoriale includono, ove opportuno, le attivit\u00e0 svolte dagli enti del Terzo settore impegnati nell\u2019ambito delle politiche sociali.<\/li>\n<li>L\u2019offerta integrata di interventi e servizi secondo le modalit\u00e0 coordinate definite dalle regioni e province autonome ai sensi del presente articolo, costituisce livello essenziale delle prestazioni.<\/li>\n<li>Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano procedono, ove non gi\u00e0 previsto nei rispettivi ordinamenti, all\u2019individuazione di specifiche forme strumentali per la gestione associata dei servizi sociali a livello di ambito territoriale sulla base della legislazione vigente, inclusa la forma del consorzio ai sensi dell\u2019articolo 1, comma 456, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, finalizzate ad assicurare autonomia gestionale, amministrativa e finanziaria, e continuit\u00e0 nella gestione associata all\u2019ente che ne \u00e8 responsabile, fermo restando che dalla medesima gestione non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica<em>. <\/em><\/li>\n<li>Le regioni e le province autonome individuano altres\u00ec strumenti di rafforzamento della gestione associata nella programmazione e nella gestione degli interventi a livello di ambito territoriale, anche mediante la previsione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse, ove compatibili e riferite all\u2019obiettivo tematico della lotta alla povert\u00e0 e della promozione dell\u2019inclusione sociale, afferenti ai programmi operativi regionali previsti dall\u2019Accordo di partenariato per l\u2019utilizzo dei fondi strutturali europei 2014-2020, nei confronti degli ambiti territoriali che abbiano adottato o adottino forme di gestione associata dei servizi sociali che ne rafforzino l\u2019efficacia e l\u2019efficienza. Analoghi meccanismi premiali possono essere previsti dai programmi operativi nazionali.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Articolo 24 <em>(Nuovo sistema informativo dei servizi sociali)<\/em><\/p>\n<ol>\n<li>A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto \u00e8 istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Nuovo sistema informativo dei servizi sociali, di seguito denominato \u201cNSISS\u201d, per le seguenti finalit\u00e0:\n<ol>\n<li>assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e delle prestazioni erogate dal sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e di tutte le informazioni necessarie alla programmazione, alla gestione, al monitoraggio e alla valutazione delle politiche sociali;<\/li>\n<li>monitorare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni;<\/li>\n<li>rafforzare i controlli sulle prestazioni indebitamente percepite;<\/li>\n<li>disporre di una base unitaria di dati funzionale alla programmazione e alla progettazione integrata degli interventi mediante l\u2019integrazione con i sistemi informativi sanitari, del lavoro e delle altre aree di intervento rilevanti per le politiche sociali, nonch\u00e9 con i sistemi informativi di gestione delle prestazioni gi\u00e0 nella disponibilit\u00e0 dei comuni;<\/li>\n<li>elaborare dati a fini statistici, di ricerca e di studio.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li>Il NSISS integra e sostituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il sistema informativo dei servizi sociali, di cui all\u2019articolo 21 della legge n. 328 del 2000, e il casellario dell\u2019assistenza, di cui all\u2019articolo 13 del decreto-legge n. 78 del 2010, che sono conseguentemente soppressi.<\/li>\n<li>Il NSISS si articola nelle seguenti componenti:\n<ol>\n<li>Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali, a sua volta articolato in:\n<ul>\n<li>Banca dati delle prestazioni sociali;<\/li>\n<li>Banca dati delle valutazioni e progettazioni personalizzate;<\/li>\n<li>Sistema informativo dell\u2019ISEE, di cui all\u2019articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013;<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Sistema informativo dell\u2019offerta dei servizi sociali, a sua volta articolato in:\n<ul>\n<li>Banca dati dei servizi attivati;<\/li>\n<li>Banca dati delle professioni e degli operatori sociali.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Il sistema informativo di cui al comma 3, lettera a), \u00e8 organizzato su base individuale. I dati e le informazioni sono raccolti, conservati e gestiti dall\u2019 INPS e resi disponibili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche attraverso servizi di cooperazione applicativa, in forma individuale ma privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalit\u00e0 che, pur consentendo il collegamento nel tempo delle informazioni riferite ai medesimi individui, rendono questi ultimi non identificabili.<\/li>\n<li>I dati e le informazioni di cui al comma 4 sono trasmessi all\u2019INPS dai comuni e dagli ambiti territoriali, anche per il tramite delle regioni e province autonome, ove previsto dalla normativa regionale, e da ogni altro ente erogatore di prestazioni sociali, incluse tutte le prestazioni erogate mediante ISEE e prestazioni che per natura e obiettivi sono assimilabili alle prestazioni sociali. Il mancato invio dei dati e delle informazioni costituisce illecito disciplinare e determina, in caso di accertamento di fruizione illegittima di prestazioni non comunicate, responsabilit\u00e0 erariale del funzionario responsabile dell\u2019invio.<\/li>\n<li>Le modalit\u00e0 attuative del sistema informativo di cui al comma 3, lettera a), sono disciplinate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell\u2019economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Le prestazioni sociali oggetto della banca dati di cui al comma 3, lettera a), numero 1, sono quelle di cui agli articoli 3 e 4 del decreto 16 dicembre 2014, n. 206, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell\u2019economia e delle finanze. Nelle more dell\u2019adozione del decreto di cui al presente comma, resta ferma, con riferimento alle banche dati di cui al comma 3, lettera a), numeri 1) e 2), la disciplina di cui al citato decreto n. 206 del 2014, e, con riferimento al sistema informativo dell\u2019ISEE, la disciplina di cui all\u2019articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013.<\/li>\n<li>Il sistema informativo di cui al comma 3, lettera b), \u00e8 organizzato avendo come unit\u00e0 di rilevazione l\u2019ambito territoriale e assicura una compiuta conoscenza della tipologia, dell\u2019organizzazione e delle caratteristiche dei servizi attivati, inclusi i servizi per l\u2019accesso e la presa in carico, i servizi per favorire la permanenza a domicilio, i servizi territoriali comunitari e i servizi territoriali residenziali per le fragilit\u00e0, anche nella forma di accreditamento e autorizzazione, nonch\u00e9 le caratteristiche quantitative e qualitative del lavoro professionale impiegato.<\/li>\n<li>I dati e le informazioni sono raccolti, conservati e gestiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sono trasmessi dai comuni e dagli ambiti territoriali, anche per il tramite delle regioni e delle province autonome. Le modalit\u00e0 attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Unificata.<\/li>\n<li>Con riferimento ai beneficiari del ReI, sono identificate specifiche sezioni dei sistemi informativi di cui al comma 3, lettere a) e b), che costituiscono la Banca dati ReI, di cui all\u2019articolo 15, comma 3. Le informazioni sono integrate dall\u2019INPS con le altre informazioni relative ai beneficiari del ReI disponibili nel NSISS, nonch\u00e9 con le informazioni disponibili nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all\u2019articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015, nella banca dati politiche attive e passive di cui all\u2019articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, nella banca dati del collocamento mirato, di cui all\u2019articolo 9, comma 6-<em>bis<\/em>, della legge n. 68 del 1999, e nei sistemi informativi del Ministero dell\u2019istruzione, dell\u2019universit\u00e0 e della ricerca scientifica con riferimento ai dati sulla frequenza e il successo scolastico. Le informazioni integrate ai sensi del presente comma sono rese disponibili dall\u2019INPS al Ministero del lavoro e delle politiche sociali nelle modalit\u00e0 previste al comma 4. Le modalit\u00e0 attuative della Banca dati ReI sono disciplinate, nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell\u2019economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.<\/li>\n<li>Con riferimento alle persone con disabilit\u00e0 e non autosufficienti, le informazioni di cui al comma 3, lettera a), anche sensibili, trasmesse dagli enti pubblici responsabili dell\u2019erogazione e della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari attivati a loro favore sono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, integrate e coordinate dall\u2019INPS con quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo sanitario e dalla banca dati del collocamento mirato, di cui all\u2019articolo 9, comma 6-<em>bis<\/em>, della legge n. 68 del 1999. Le informazioni integrate ai sensi del presente comma sono rese disponibili dall\u2019INPS al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute nelle modalit\u00e0 previste al comma 4. Le modalit\u00e0 attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell\u2019economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.<\/li>\n<li>Per la programmazione dei servizi e per le altre finalit\u00e0 istituzionali di competenza, nonch\u00e9 per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio, le regioni e le province autonome possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le informazioni relative ai beneficiari residenti nel territorio regionale. Le medesime informazioni sono rese disponibili in favore agli ambiti territoriali e ai comuni da parte delle regioni e delle province autonome con riferimento ai residenti nei territori di competenza.<\/li>\n<li>Al fine di migliorare l\u2019efficienza e l\u2019efficacia delle politiche sociali degli enti locali, attesa la complementariet\u00e0 tra le prestazioni erogate dall\u2019INPS e a livello locale, l\u2019Istituto rende disponibili ai comuni che ne facciano richiesta, anche attraverso servizi di cooperazione applicativa e con riferimento ai relativi residenti, le informazioni, corredate di codice fiscale, sulle prestazioni erogate dal medesimo Istituto presenti nel NSISS, oltre a quelle erogate dal comune stesso.<\/li>\n<li>Al fine di una migliore programmazione delle politiche sociali e a supporto delle scelte legislative, sulla base delle informazioni del NSISS, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, un Rapporto sulle politiche sociali, riferito all\u2019anno precedente.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Capo V<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Disposizioni finali<\/p>\n<p>Articolo 25 (<em>Disposizioni transitorie e finali<\/em>)<\/p>\n<ol>\n<li>A far data dal 1\u00b0 dicembre 2017, il ReI pu\u00f2 essere richiesto nelle modalit\u00e0 di cui all\u2019articolo 9.<\/li>\n<li>In sede di avvio del ReI, per l\u2019anno 2018, in deroga a quanto previsto all\u2019articolo 9, comma 6, l\u2019INPS dispone il versamento del beneficio economico pur in assenza della comunicazione dell\u2019avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato prevista all\u2019articolo 6, comma 1. Il beneficio \u00e8 comunque sospeso in assenza della comunicazione di cui al primo periodo decorsi sei mesi dal mese di prima erogazione. Il Piano per la lotta alla povert\u00e0 e all\u2019esclusione sociale, sulla base del monitoraggio dei flussi informativi tra INPS e ambiti territoriali e dei tempi di definizione dei progetti, pu\u00f2 rideterminare il periodo per cui \u00e8 prevista la deroga alle previsioni di cui all\u2019articolo 9, comma 6, nonch\u00e9 prevedere un periodo pi\u00f9 breve decorso il quale, in assenza di comunicazione, il beneficio \u00e8 sospeso ai sensi del secondo periodo.<\/li>\n<li>Ai soggetti che hanno esaurito la fruizione del SIA alla data di cui al comma 1, in possesso dei requisiti per la richiesta del ReI ai sensi dell\u2019articolo 3, comma 1, lettera b), l\u2019INPS dispone il versamento di un bimestre aggiuntivo al fine di permettere ai medesimi soggetti la richiesta del ReI senza soluzione di continuit\u00e0 nelle erogazioni. L\u2019intero periodo di fruizione del SIA \u00e8 comunque dedotto dalla durata del ReI come definita dall\u2019articolo 4, comma 5.<\/li>\n<li>Ai fini della detrazione dei trattamenti assistenziali di cui all\u2019articolo 4, comma 2, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti beneficiari dell\u2019assegno di cui all\u2019articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, \u00e8 dedotto dal ReI il solo incremento dell\u2019assegno previsto per i nuclei familiari in una condizione economica corrispondente a un valore dell\u2019ISEE non superiore a 7.000 euro annui.<\/li>\n<li>Alle attivit\u00e0 previste dal presente decreto, con esclusione di quanto stabilito ai sensi dell\u2019articolo 7, commi 2, 3 e <strong>8<\/strong><span style=\"text-decoration: line-through;\">9<\/span>, e all\u2019articolo 20, comma 1, secondo periodo, le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali gi\u00e0 previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.<\/li>\n<li>Ai fini dell\u2019attuazione del presente decreto, il Ministro dell\u2019economia e delle finanze \u00e8 autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Articolo 26 (<em>Abrogazioni<\/em>)<\/p>\n<ol>\n<li>Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:<\/li>\n<li>articoli 21 e 23 della legge 8 novembre 2000, n. 328;<\/li>\n<li>articolo 16, commi da 1 a 4, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.<\/li>\n<li>A far data dal 1\u00b0 gennaio 2018, fatto salvo quanto disposto all\u2019articolo 18, sono abrogate le seguenti disposizioni:\n<ol>\n<li>articolo 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015;<\/li>\n<li>articolo 21, commi 3 e 8, del decreto legislativo n. 150 del 2015.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p>Articolo 27 (<em>Entrata in vigore<\/em>)<\/p>\n<ol>\n<li>Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.<\/li>\n<li>Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sar\u00e0 inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E\u2019 fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.<\/li>\n<\/ol>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Governo d\u00e0 attuazione alla delega relativa al nuovo strumento per la lotta contro la povert\u00e0 . Testo del decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 6 giugno 2017, che verr\u00e0 ora, prima dell&#8217;emanazione, sottoposto al parere obbligatorio dei due rami del Parlamento &#8211; In argomento v. anche Come si combatte la [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[31],"tags":[],"class_list":["post-45529","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-welfare"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/45529","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=45529"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/45529\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=45529"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=45529"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=45529"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}