
{"id":45531,"date":"2017-06-14T16:45:50","date_gmt":"2017-06-14T15:45:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=45531"},"modified":"2017-06-15T11:16:41","modified_gmt":"2017-06-15T10:16:41","slug":"ancora-sulla-nuova-disciplina-del-lavoro-occasionale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=45531","title":{"rendered":"ANCORA SULLA NUOVA DISCIPLINA DEL LAVORO OCCASIONALE"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\">Imporre al lavoro occasionale gli stessi costi di transazione, gi\u00e0 troppo elevati, previsti per il lavoro stabile regolare, equivale a impedirne lo svolgimento regolare: questa s\u00ec un&#8217;opzione incostituzionale<\/span><\/h4>\n<p><em><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\nIntervento svolto nel corso della discussione generale del disegno di legge n. 2853\/2017, di conversione del decreto-legge n. 50\/2017 (cosiddetta &#8220;manovrina&#8221;), contenente l&#8217;emendamento aggiuntivo apportato dalla Camera in materia di lavoro occasionale &#8211; In argomento v. anche la <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=45369\" target=\"_blank\">discussione tra me e Franco Scarpelli<\/a>, e gli <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=45451\" target=\"_blank\">interventi successivi dell&#8217;avv. Luciano Belli Paci e del prof. Paolo Tosi<\/a> \u00a0 \u00a0\u00a0<\/em> <!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">..<br \/>\n<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\">PRESIDENTE &#8211; Ha chiesto la parola il senatore Ichino. Ne ha facolt\u00e0.<br \/>\n<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-44042\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/Pietro-Ichino-4.jpg\" alt=\"Pietro Ichino 4\" width=\"269\" height=\"179\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/Pietro-Ichino-4.jpg 192w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/Pietro-Ichino-4-150x100.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 269px) 100vw, 269px\" \/><a href=\"http:\/\/www.senato.it\/leg\/17\/BGT\/Schede\/Attsen\/00011320.htm\" target=\"_blank\">ICHINO<\/a> <em>(Pd)<\/em> &#8211; Intervengo sulla questione che \u00e8 stata posta da pi\u00f9 parti &#8211; in particolare da Sinistra Italiana e dal Movimento Democratici e Progressisti &#8211; circa la correttezza costituzionale del modo in cui il Parlamento sta procedendo alla ridefinizione della disciplina del lavoro occasionale. Mi sia consentito osservare preliminarmente che un grave profilo di incostituzionalit\u00e0 sarebbe ravvisabile non nel fatto che il lavoro occasionale venga ridisciplinato, ma semmai nell\u2019ipotesi in cui esso rimanesse privo di una disciplina adeguata. La Costituzione, all\u2019articolo 35, impone alla Repubblica di tutelare &#8220;il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni&#8221;: non sarebbe dunque consentito che l&#8217;ordinamento, omettendo qualsiasi disciplina della materia, rendesse di fatto impossibile l&#8217;incontro fra domanda e offerta in questo specifico segmento, se non nella forma del lavoro occasionale <em>autonomo<\/em>. Perch\u00e9 \u2013 non dimentichiamolo \u2013 il lavoro occasionale autonomo \u00e8 tuttora riconosciuto dalla disciplina previdenziale e tributaria e non \u00e8 soggetto ad alcun limite, salvo quello dei 5000 euro di reddito annui.<\/span><\/p>\n<p>Vorrei chiedere ai colleghi Lomoro, Barozzino, Cioffi, e agli altri che in questa discussione hanno tuonato contro la nuova disciplina della materia introdotta con un emendamento aggiuntivo a questo decreto: davvero volete che vengano assunti solo come collaboratori occasionali autonomi, senza alcuno standard retributivo minimo, senza alcuna protezione previdenziale, i ragazzi ingaggiati la domenica per fare gli assistenti allo stadio prima durante e dopo la partita, le hostess per un congresso, i camerieri per un banchetto, i commessi assunti in un negozio per le due settimane pre-natalizie nelle quali le vendite si triplicano? Sono tutti rapporti che durano poche ore o pochi giorni e dunque non sopportano il costo degli adempimenti previsti per il lavoro stabile regolare: raccolta dei documenti personali della persona interessata, apertura di una posizione Inps e Inail, iscrizione nel libro paga e matricola, redazione e consegna di una lettera con tutti i crismi, comunicazione di costituzione del rapporto alla Direzione territoriale del lavoro competente; per poi ripetere tutte queste operazioni all\u2019inverso all\u2019atto della cessazione. Per il lavoro occasionale subordinato, anche quando ad avvalersene sono le imprese, questi \u201ccosti di transazione\u201d diventano un ostacolo insormontabile, un vero e proprio diaframma che impedisce l\u2019incontro regolare fra domanda e offerta. Dunque un sostanziale divieto.<\/p>\n<p>Dobbiamo lasciarci alle spalle l\u2019idea sciagurata secondo cui la semplificazione degli adempimenti toglierebbe dignit\u00e0 al lavoro. Cos\u00ec come l\u2019idea che sia socialmente pi\u00f9 pericoloso l\u2019abuso commesso in un caso su cento, rispetto a una norma che per evitare quell\u2019abuso riduca di fatto sensibilmente la possibilit\u00e0 di incontro fra domanda e offerta di lavoro negli altri novantanove casi.<\/p>\n<p>Ma torniamo alla questione di metodo. Tutti sappiamo che quando il referendum viene indetto su materie complesse, come quella del lavoro occasionale, che non si prestano a essere risolte con un taglio netto, la funzione positiva dell\u2019indizione del referendum pu\u00f2 attuarsi soltanto attraverso un intervento legislativo che modifichi incisivamente la vecchia disciplina nel senso voluto dai promotori del referendum. Questo gi\u00e0 avvenne \u2013 per limitare il discorso alla sola materia del lavoro \u2013 nel 1982 con la legge sul trattamento di fine rapporto, e nel 1990 con la legge sui licenziamenti nelle imprese di piccole dimensioni.<\/p>\n<p>Nel 1982 i promotori del referendum volevano reintrodurre l\u2019aggancio dell\u2019intera \u201cindennit\u00e0 di anzianit\u00e0\u201d all\u2019ultima retribuzione; la riforma ristruttur\u00f2 profondamente l\u2019istituto, ma agganci\u00f2 all\u2019ultima retribuzione solo l\u2019ultimo accantonamento annuale e non l\u2019intero trattamento di fine rapporto. Nel 1990 i promotori del referendum volevano estendere l\u2019articolo 18 St. lav. anche alle imprese con meno di 16 dipendenti; la riforma introdusse a carico di queste ultime soltanto una sanzione indennitaria, ma non l\u2019intero apparato sanzionatorio previsto dall\u2019articolo 18. In entrambi i casi la Corte di Cassazione dispose la disattivazione del referendum.<\/p>\n<p>Il quesito che dobbiamo porci oggi \u00e8 dunque questo: il nuovo intervento legislativo ora al nostro esame reca, oppure no, una modifica sufficientemente incisiva rispetto alla disciplina previgente, nella direzione voluta dai promotori del referendum? Questo \u00e8 il quesito sul quale sarebbe stata chiamata a giudicare la Corte di Cassazione se l\u2019intervento legislativo fosse stato contestuale all\u2019abrogazione della norma sottoposta a referendum.<br \/>\nAnche oggi, come allora, Governo e Parlamento sostituiscono alla vecchia disciplina una nuova che muta incisivamente nella direzione voluta dai promotori del referendum, con mutamenti molto incisivi rispetto ai contenuti della norma abrogata:<\/p>\n<p>&#8211; prima i buoni-lavoro erano utilizzabili da parte di qualsiasi soggetto e, di fatto, i cinque sesti dei buoni venivano usati da imprese di dimensioni medio-grandi; ora la soluzione prospettata esclude tutte le imprese con pi\u00f9 di cinque dipendenti;<\/p>\n<p>&#8211; prima era di fatto possibile l\u2019abuso dei buoni per pagare gli straordinari ai dipendenti regolari o allungarne l\u2019orario effettivo; ora si prospetta un meccanismo che lo rende di fatto impossibile;<\/p>\n<p>&#8211; il tetto massimo di utilizzabilit\u00e0 viene abbassato da 7000 a 5000 euro l\u2019anno, e a 2500 per singolo lavoratore ingaggiato;<\/p>\n<p>&#8211; lo standard retributivo minimo orario a carico delle imprese viene aumentato;<\/p>\n<p>&#8211; al fine di garantirne la piena tracciabilit\u00e0, ogni pagamento ora deve avvenire per via telematica, a costo di dotare il lavoratore ingaggiato di una carta pre-pagata.<\/p>\n<p>Cos\u00ec stando le cose, a me sembra che nell\u2019operazione che Governo e Parlamento stanno compiendo non possa neppure lontanamente ravvisarsi la \u201cfrode costituzionale\u201d denunciata dagli oppositori.<br \/>\n\u00c8 ben vero che questa volta, a differenza da quelle del 1982 e del 1990, l\u2019operazione viene compiuta dal Governo e dal Parlamento in due tempi: a marzo l\u2019abrogazione della vecchia disciplina, a giugno il varo della nuova (e <em>pour cause<\/em>: il dibattito in seno alla maggioranza sul da farsi, negli ultimi mesi, \u00e8 stato intensissimo: per molti aspetti non si \u00e8 risolto neppure ora, tanto che una parte della maggioranza oppone alla scelta compiuta il rifiuto di cui si \u00e8 detto all&#8217;inizio). Ma, per un verso, questo modo di procedere non \u00e8 affatto vietato dalla Costituzione; e tanto, piaccia o non piaccia, dovrebbe bastare. Per altro verso, la modifica apportata, che va esattamente nella direzione voluta dai promotori del referendum, \u00e8 molto pi\u00f9 incisiva e drastica rispetto a quelle che vennero apportate alle norme sottoposte a referendum nel 1982 e nel 1990, e che pure vennero ritenute sufficienti dalla Corte di Cassazione per disattivare la consultazione referendaria. In confronto a quanto accadde in quelle due occasioni, oggi la modifica legislativa si avvicina molto di pi\u00f9 all\u2019esito perseguito dai promotori del referendum.<br \/>\n<a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=45294\">La mia critica a questo nuovo intervento legislativo<\/a> \u00e8 semmai un\u2019altra: proprio perch\u00e9 esso interviene in modo cos\u00ec drasticamente incisivo, sottraendo alla totalit\u00e0 delle imprese di dimensioni pi\u00f9 che minime la possibilit\u00e0 di far fronte alle esigenze di lavoro occasionale o accessorio con il vecchio strumento, sarebbe stato doveroso offrire loro un altro strumento appropriato per farvi fronte. Anche uno strumento che comportasse un costo doppio rispetto al precedente, come il contratto di lavoro intermittente; ma pur sempre una possibilit\u00e0 ragionevole di far fronte a un\u2019esigenza reale, che \u00e8 irragionevole ignorare. <em>(Applausi dal Gruppo del Partito Democratico e del senatore Berger)<\/em><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Imporre al lavoro occasionale gli stessi costi di transazione, gi\u00e0 troppo elevati, previsti per il lavoro stabile regolare, equivale a impedirne lo svolgimento regolare: questa s\u00ec un&#8217;opzione incostituzionale . 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