
{"id":45692,"date":"2017-06-23T16:21:03","date_gmt":"2017-06-23T15:21:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=45692"},"modified":"2017-06-25T18:05:54","modified_gmt":"2017-06-25T17:05:54","slug":"la-relazione-annuale-del-garante-per-gli-scioperi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=45692","title":{"rendered":"LA RELAZIONE ANNUALE DEL GARANTE PER GLI SCIOPERI"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\">&#8220;Appaiono ormai maturi i tempi per una riflessione, anche in sede legislativa, sull&#8217;opportunit\u00e0 di trovare dei sistemi di governo del conflitto che siano mutuati dai principi della democrazia rappresentativa e collegare, quindi, il potere di proclamazione dello sciopero, nel settore dei servizi pubblici essenziali, al raggiungimento di parametri di rappresentativit\u00e0&#8221;<\/span><\/h4>\n<p><em><br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\nTesto della relazione svolta presso la Camera dei Deputati il 22 giugno 2017 dal Presidente della Commissione di Garanzia per gli scioperi nei servizi pubblici, professor Giuseppe Santoro Passarelli: se ne anticipano qui alcuni stralci particolarmente significativi &#8211; Segue il testo della relazione annuale della Commissione sull&#8217;andamento degli scioperi nei servizi pubblici essenziali e sul proprio operato &#8211; Sul tema dell&#8217;integrazione necessaria della disciplina legislativa della materia, v. anche <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=45603\" target=\"_blank\">la mia intervista al <\/a><\/em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=45603\" target=\"_blank\">Corriere della Sera<\/a><em> del 18 giugno 2017<\/em>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<h4><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/Relazione-del-Presidente-CGSSPE.pdf\" target=\"_blank\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-full wp-image-180\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/04\/icona-dwl8.png\" alt=\"icona-dwl8\" width=\"53\" height=\"53\" \/><\/a><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/Relazione-del-Presidente-CGSSPE.pdf\" target=\"_blank\">Scarica il testo integrale della relazione del Presidente della Commissione, prof. Giuseppe Santoro Passarelli<\/a><\/h4>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h4><\/h4>\n<h4><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/relazione-annuale-2017-CGSSPE.pdf\" target=\"_blank\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-full wp-image-180\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/04\/icona-dwl8.png\" alt=\"icona-dwl8\" width=\"53\" height=\"53\" \/>Scarica la relazione della Commissione di Garanzia<\/a><\/h4>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h4><span style=\"color: #993300;\">DALLA RELAZIONE DEL PRESIDENTE<\/span><\/h4>\n<p><span style=\"color: #000000;\">[&#8230;]<\/span><\/p>\n<h4><a name=\"_Toc482713025\"><\/a>Conflitto e rappresentativit\u00e0 sindacale<\/h4>\n<p>L\u2019eccessivo ricorso allo sciopero, seppur nel rispetto della normativa di riferimento, pone l\u2019esigenza di una riflessione, nel momento in cui, in alcuni servizi essenziali, esso (pi\u00f9 che sanzione dell\u2019ordinamento intersindacale, come lo definiva Gino Giugni) viene riproposto con una scadenza periodica, specie da alcune organizzazioni sindacali dall\u2019incerta rappresentativit\u00e0 che vi ricorrono per avere auto-legittimazione e visibilit\u00e0 piuttosto che in reale funzione di autotutela degli interessi collettivi. Pu\u00f2 cos\u00ec accadere che, oltre ad esservi un utilizzo \u201c<em>distorto<\/em>\u201d del diritto di sciopero, non vi sia proporzionalit\u00e0 fra il disagio causato agli utenti e lo sciopero proclamato senza un diffuso consenso sindacale.<\/p>\n<div id=\"attachment_45702\" style=\"width: 294px\" class=\"wp-caption alignright\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-45702\" class=\" wp-image-45702\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/Pino-Santoro-Passarelli-300x164.jpg\" alt=\"Il professor Giuseppe Santoro Passarelli\" width=\"284\" height=\"155\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/Pino-Santoro-Passarelli-300x164.jpg 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/Pino-Santoro-Passarelli-150x82.jpg 150w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/Pino-Santoro-Passarelli.jpg 303w\" sizes=\"auto, (max-width: 284px) 100vw, 284px\" \/><p id=\"caption-attachment-45702\" class=\"wp-caption-text\">Il professor Giuseppe Santoro Passarelli<\/p><\/div>\n<p>Una possibile soluzione consiste nell\u2019affrontare il problema della verifica della rappresentativit\u00e0 sindacale: problema fondamentale sia per il nostro sistema di relazioni industriali (come dimostra il Testo Unico sulla rappresentanza concluso dalle parti sociali nel 2014 e la continua discussione sul tema nel Parlamento e nel Governo) sia per il governo del conflitto collettivo. Non vi \u00e8 dubbio, infatti, che, indipendentemente da come si voglia configurare la titolarit\u00e0 del diritto di sciopero (individuale o collettiva), le organizzazioni sindacali assumano, nella prassi, l\u2019iniziativa e il governo del conflitto collettivo nei servizi pubblici essenziali, essendo rimessa a loro la proclamazione dello sciopero.<\/p>\n<p>Senza voler pregiudicare, dunque, il diritto costituzionale di tutti i sindacati a poter proclamare lo sciopero, appaiono ormai maturi i tempi per una seria riflessione, anche in sede legislativa, sull\u2019opportunit\u00e0 di trovare dei sistemi di governo del conflitto che siano mutuati dai principi della democrazia rappresentativa e collegare, quindi, il potere di proclamazione dello sciopero, nel settore dei servizi pubblici essenziali, al raggiungimento di parametri di rappresentativit\u00e0 (Bellardi, Carrieri). Utili parametri di riferimento possono, a tal fine, provenire dall\u2019ordinamento intersindacale, quali, ad esempio, le regole previste nel Testo Unico sulla rappresentanza sindacale del 2014, oltre che dal contributo della recente giurisprudenza della Corte Costituzionale (sent. n. 231\/2013).<\/p>\n<p>Si rivela interessante, in proposito l\u2019accordo del 31 luglio 2015 tra il Gruppo delle ferrovie dello Stato e le organizzazioni sindacali pi\u00f9 rappresentative nel settore, per il rinnovo ed il funzionamento delle rappresentanze sindacali aziendali unitarie, con il quale si stabilisce che \u201c<em>la Rsu pu\u00f2 proclamare un\u2019azione di sciopero purch\u00e9 essa sia dichiarata congiuntamente a una o pi\u00f9 delle organizzazioni sindacali stipulanti il C.C.N.L. e la decisione sia assunta dalla maggioranza qualificata del 50% + 1 dei componenti la Rsu<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Il merito di questo accordo, che ha natura privata, e quindi vincola solo i soggetti che lo sottoscrivono, \u00e8 di riconoscere ad un soggetto collettivo effettivamente rappresentativo la legittimazione a proclamare lo sciopero.<\/p>\n<p>Come \u00e8 noto, ad una simile prospettiva fanno riferimento recenti disegni di legge di possibile riforma della 146\/1990 (ci si riferisce ai d.d.l. 550, Sen. Di Biagio; 1286, Sen. Sacconi ed altri; 2006, Sen. Ichino ed altri, allo stato in prima lettura in Commissione), nei quali si sottopone, tra l\u2019altro, la possibilit\u00e0 di proclamare lo sciopero ad una consultazione tra i lavoratori (referendum), possibilit\u00e0, quest\u2019ultima sulla quale si esprime qualche riserva, soprattutto, sotto il profilo logistico della sua realizzazione.<\/p>\n<p>Regole certe in materia di rappresentativit\u00e0 contribuirebbero a rafforzare il senso di responsabilit\u00e0 e di impegno civile del sindacato, che rimane un fondamentale soggetto del pluralismo democratico del Paese, verso un suo pi\u00f9 incisivo esercizio di quel dovere di influenza, nei confronti dei propri iscritti, per l\u2019osservanza delle regole.<\/p>\n<p>Con riferimento ad alcuni settori particolarmente sensibili (quali la scuola o i trasporti locali), all\u2019interno della Commissione si \u00e8 formato un orientamento maggioritario secondo il quale \u00e8 opportuno sollecitare le parti sociali ad inserire negli accordi sulle prestazioni indispensabili, clausole in materia di comunicazione preventiva di partecipazione allo sciopero. Ci\u00f2 contribuirebbe notevolmente ad una pi\u00f9 precisa informazione utile, tanto ai cittadini utenti, quanto alle aziende, rendendo possibile la commisurazione dell\u2019erogazione del servizio all\u2019effettivo numero di adesioni. Diverrebbe cos\u00ec finalmente censurabile e sanzionabile il comportamento di aziende che, allo stato, a fronte di scioperi che raccolgono l\u2019adesione del 5-6%, sospendono il servizio o si limitano a fornirne solamente la soglia minima stabilita nella disciplina di settore, senza adeguarla all\u2019effettiva portata dell\u2019astensione, adducendo a giustificazione il fatto che la non conoscenza preventiva dei dati di adesione alla stessa rende impossibile valutarne con precisione ed affidabilit\u00e0 l\u2019impatto sull\u2019erogazione del servizio.<\/p>\n<p>[&#8230;]<\/p>\n<h4><a name=\"_Toc482713027\"><\/a>Forme di elusione della normativa<\/h4>\n<p>Costituisce un impegno fermo di questa Commissione, adoperarsi per contrastare possibili elusioni della normativa di legge e regolamentare, attraverso l\u2019attuazione di azioni collettive diverse dallo sciopero in senso tradizionale. Ci\u00f2 nella consapevolezza che il \u201c<em>sacrificio<\/em>\u201d dei diritti della persona costituzionalmente garantiti, nel loro contenuto essenziale, possa derivare, oltre che dallo sciopero, da forme anomale di lotta sindacale quando, per entit\u00e0, durata e modalit\u00e0 di esercizio, siano tali da incidere negativamente sulla erogazione e organizzazione del servizio essenziale.<\/p>\n<p>\u00c8 evidente, sotto tale profilo, l\u2019utilizzo dell\u2019assemblea sindacale quale strumento alternativo allo sciopero con il chiaro intento di arrecare pregiudizio alla normale erogazione di alcuni servizi pubblici essenziali (emblematico il recente caso di un\u2019assemblea di sei ore proclamata da un sindacato della polizia municipale di Milano, proprio nella giornata della visita del Papa).<\/p>\n<p>Naturalmente, la Commissione, oltre a ribadire che il diritto di assemblea non pu\u00f2 in alcun modo essere esercitato quale equivalente funzionale del diritto di sciopero, ha sottolineato, coerentemente con l\u2019orientamento della Suprema Corte di Cassazione, il principio che l\u2019esercizio di tutti i diritti sindacali si svolga \u201c<em>nel rispetto dei principi della Costituzione<\/em>\u201d tra i quali \u00e8 da ricomprendere \u201c<em>il diritto dei cittadini a fruire dei servizi pubblici essenziali<\/em>\u201d. L\u2019assemblea che si svolga, dunque, in violazione delle regole per essa stabilite dalla contrattazione collettiva, potr\u00e0 essere attratta nel campo di applicazione della Legge 146.<\/p>\n<h4><a name=\"_Toc482713028\"><\/a>Ridefinire i confini del servizio pubblico<\/h4>\n<p>Una riconsiderazione dinamica dei servizi pubblici si rende necessaria anche con riferimento alla loro effettiva essenzialit\u00e0, che non pu\u00f2 essere stabilita in termini statici, ma \u00e8 soggetta ad evoluzione sotto il profilo della loro rilevanza e fruizione da parte dei cittadini.<\/p>\n<p>L\u2019Autorit\u00e0, da parte sua, sta procedendo ad una ricognizione delle varie discipline che, attualmente, regolamentano i vari settori, per un opportuno aggiornamento di quelle pi\u00f9 datate e per verificare, alla luce dell\u2019evoluzione del sistema di erogazione, se nuovi servizi, precedentemente non considerati, possano rientrare nel campo di applicazione della legge. Un esempio in tal senso \u00e8 il D.L. 20 settembre 2015, n. 146, convertito in legge 12 novembre 2015, n. 182, che ha ricompreso tra i servizi pubblici essenziali la \u201c<em>fruizione del patrimonio storico ed artistico della Nazione<\/em>\u201d, attraverso l\u2019apertura regolamentata al pubblico di musei e luoghi della cultura, di cui all\u2019art. 101 del Codice dei beni culturali (D.lgs. n. 42, del 2004). Un\u2019iniziativa legislativa pienamente recepita dalle parti sociali in appositi accordi.<\/p>\n<p>La Commissione, non pu\u00f2 non richiamare la necessit\u00e0 che l\u2019erogazione dei servizi pubblici, sia informata anche ad un criterio di efficienza con riferimento alla fruibilit\u00e0 da parte dei cittadini dal momento che la stessa erogazione, spesso \u00e8, gi\u00e0 di per s\u00e9, compromessa da carenze tecnico-strutturali e da cattive e non trasparenti gestioni (emblematiche le condizioni del trasporto urbano in alcune importanti citt\u00e0).<\/p>\n<p>[&#8230;]<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&#8220;Appaiono ormai maturi i tempi per una riflessione, anche in sede legislativa, sull&#8217;opportunit\u00e0 di trovare dei sistemi di governo del conflitto che siano mutuati dai principi della democrazia rappresentativa e collegare, quindi, il potere di proclamazione dello sciopero, nel settore dei servizi pubblici essenziali, al raggiungimento di parametri di rappresentativit\u00e0&#8221; . 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