
{"id":46205,"date":"2017-08-31T16:19:38","date_gmt":"2017-08-31T15:19:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=46205"},"modified":"2017-09-10T21:11:06","modified_gmt":"2017-09-10T20:11:06","slug":"sul-diritto-degli-studenti-a-conoscere-preventivamente-gli-effetti-dello-sciopero-dei-professori","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=46205","title":{"rendered":"SUL DIRITTO DEGLI STUDENTI A CONOSCERE PREVENTIVAMENTE GLI EFFETTI DELLO SCIOPERO DEI PROFESSORI"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\">Come pu\u00f2 una professoressa tenere aperta l&#8217;iscrizione a un appello di esame nonostante lo sciopero alla cui proclamazione lei stessa ha partecipato, negando ai propri studenti l&#8217;informazione preventiva circa la propria partecipazione o no all&#8217;agitazione?<\/span><\/h4>\n<p><em><br \/>\nRisposta alla lettera della prof. Clizia Carminati pubblicata sul <\/em>Corriere della Sera<em> il 31 agosto 2017 &#8211; Segue <strong>la replica della prof. Clizia Carminati<\/strong>, cui a mia volta rispondo &#8211; In argomento v. anche <\/em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=37658\" target=\"_blank\">Sul preavviso di adesione individuale allo sciopero nei servizi pubblici essenziali<\/a><em> \u00a0 \u00a0 <\/em><!--more--><br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">. <\/span><br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright size-full wp-image-46210\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/03\/Sciopero-esami.png\" alt=\"Sciopero esami\" width=\"284\" height=\"177\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/03\/Sciopero-esami.png 284w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/03\/Sciopero-esami-150x93.png 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 284px) 100vw, 284px\" \/>Sul <em>Corriere<\/em> di oggi la professoressa Clizia Carminati si propone di convincere i propri studenti e i lettori della correttezza e legittimit\u00e0 del proprio comportamento, consistente nel sottoscrivere la proclamazione di uno sciopero degli esami mantenendo per\u00f2 aperte le iscrizioni a un appello degli stessi esami; e negare agli studenti, che insistentemente gliela chiedono, l\u2019informazione circa la propria partecipazione o no allo sciopero. La professoressa conclude: \u201cIl primo e pi\u00f9 preoccupante esito dello sciopero dei docenti universitari \u00e8 dunque la constatazione che una buona parte degli studenti universitari di oggi non sa neppure che cosa sia uno sciopero\u201d.<\/p>\n<p>La constatazione forse \u00e8 un\u2019altra: cio\u00e8 che \u00e8 la professoressa Carminati a non sapere che cosa sia lo sciopero in un servizio pubblico, che cosa sia la correttezza dovuta agli utenti del servizio stesso e in particolare quale sia il comportamento dovuto da un professore verso i propri studenti. La legge n. 146 del 1990, che regola la materia dello sciopero nei servizi pubblici, agli articoli 2 e 19 obbliga tutte le parti in causa (\u201ci soggetti che promuovono lo sciopero [\u2026], i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi\u201d) a cooperare lealmente perch\u00e9 siano rispettati i diritti degli utenti, tra i quali vi \u00e8 anche quello a essere informati con almeno cinque giorni di anticipo circa gli effetti pratici dello sciopero sull\u2019erogazione del servizio. \u00c8 soltanto una prassi sindacale corrente, non la legge, quella per cui a questo obbligo sarebbero vincolati soltanto i sindacati e i datori di lavoro e non i singoli lavoratori. Sta di fatto, comunque, che nel caso specifico la professoressa Carminati, la quale ha partecipato alla proclamazione dello sciopero, non agisce soltanto come singola lavoratrice, bens\u00ec assume pure la veste di rappresentante dell\u2019organizzazione sindacale; anche secondo la prassi corrente, dunque, \u00e8 tenuta almeno in questa veste ad assicurare agli studenti l\u2019informazione preventiva circa gli effetti dello sciopero, almeno sulla parte del servizio che da lei dipende.<\/p>\n<p>Ma, lasciando da parte per un momento la questione giuridica, pur importante, \u00e8 in grado la professoressa Carminati di spiegarci quale mai possa essere un suo interesse a negare ai propri studenti l\u2019informazione, per loro molto importante, sul punto se l\u2019appello di esami si terr\u00e0 o no? Che senso ha questo riserbo preventivo, dal momento che al dunque la sua partecipazione o no allo sciopero sar\u00e0 conoscibile da parte di tutti? Ipotizziamo che, dopo aver partecipato alla proclamazione dello sciopero, la professoressa cambi idea decidendo di non aderirvi: non sarebbe logico e coerente con questa decisione informarne i propri studenti? E se invece non intende cambiare idea, perch\u00e9 infliggere loro il danno ulteriore del non sapere se l\u2019appello si terr\u00e0 oppure no, alimentando l\u2019incertezza col tenere aperte le iscrizioni? Non le sembra assai poco educativo presentare ai propri studenti il volto del pubblico dipendente del tutto indifferente ai disagi dei cittadini di cui dovrebbe essere al servizio?<\/p>\n<p>Se la professoressa Carminati ritiene \u2013 come par di capire dalla conclusione della sua lettera \u2013 che uno sciopero di insegnanti non sia compiutamente tale senza il danno aggiuntivo per gli studenti derivante dall\u2019incertezza circa i suoi effetti concreti, sar\u00e0 il caso che ella si informi meglio sul contenuto della legge che regola la materia. La quale dice esattamente il contrario.<\/p>\n<h4><span style=\"color: #993300;\">LA REPLICA DELLA PROFESSORESSA CLIZIA CARMINATI<\/p>\n<p><\/span><\/h4>\n<p>Gentile Professore,<br \/>\ninnanzi tutto La ringrazio per l&#8217;interesse mostrato verso la mia lettera al <em>Corriere<\/em>. Potrei risponderLe severamente che la Sua replica mi accusa con toni non pacati di ignoranza e scorrettezza, citando articoli di legge il cui contenuto NON dice quel che Lei afferma, come Lei stesso ammette e come chiaramente si evince dall&#8217;altro articolo Suo cui rinvia. Preferisco invece rispondere nel merito e con semplicit\u00e0.<\/p>\n<p>La Commissione di Garanzia ha approvato le modalit\u00e0 dello sciopero: La invito a leggerle sul sito del Movimento per la Dignit\u00e0 della Docenza Universitaria. Nessun singolo docente \u00e8 tenuto a comunicare alcunch\u00e9 prima di scioperare, perch\u00e9 le particolari modalit\u00e0 del nostro sciopero, comunicate ben pi\u00f9 di 5 giorni prima dell&#8217;inizio del periodo di sciopero, sono chiarissime (se l&#8217;appello salta, gli studenti potranno fare l&#8217;esame al prossimo appello o, se non esiste un secondo appello autunnale, a un appello straordinario che gli scioperanti &#8211; spontaneamente e senza essere obbligati da alcuna legge &#8211; si sono impegnati a fissare dopo 14 giorni, e comunque in tempo utile per i laureandi).<\/p>\n<p>D&#8217;altra parte, chi comunicasse l&#8217;adesione allo sciopero e spingesse dunque gli studenti a rinviare la preparazione si esporrebbe a rischi (persino di citazione in giudizio) nel caso di revoca dello sciopero o se per qualunque ragione decidesse infine di presentarsi all&#8217;appello. Facciamo l&#8217;esempio di un laureando cui io dica che scioperer\u00f2, e che decida dunque di rinviare la preparazione all&#8217;appello straordinario che immagina verr\u00e0 fissato dopo 14 giorni (non si pu\u00f2 chiedere la fissazione di quell&#8217;appello straordinario prima di aver scioperato, ma solo dopo; cos\u00ec come non si pu\u00f2 chiudere l&#8217;accesso alle prenotazioni online per il giorno di presunto sciopero). Se lo sciopero venisse revocato o se io decidessi infine di non scioperare (magari perch\u00e9 dopo 14 giorni non posso fare un altro appello), il laureando perderebbe l&#8217;ultimo appello prima della laurea e non potrebbe pi\u00f9 recuperarlo perch\u00e9 non esisterebbe pi\u00f9 un appello straordinario. O dovrebbe presentarsi all&#8217;ultimo momento, impreparato o meno preparato. E avrebbe pieno diritto di citarmi in giudizio per il danno provocato.<\/p>\n<p>Inoltre, lo sciopero non \u00e8 stato proclamato da un sindacato, dunque io non rappresento nessuna organizzazione; persino il datore di lavoro (nel mio caso, un comunicato del Rettore) ci chiede soltanto di agevolare la raccolta dei dati statistici comunicando l&#8217;adesione DOPO lo sciopero. Un appello di esame su 8, inoltre, non \u00e8 certamente un servizio pubblico essenziale, e non \u00e8 infatti menzionato nella legge 146\/1990, art. 1 comma 2, ove per il comparto istruzione universitaria si fa riferimento soltanto agli esami conclusivi del ciclo di studi, cio\u00e8 alle sessioni di laurea, NON interessate dal nostro sciopero.<\/p>\n<p>Mi sento di sostenere la mia posizione anche sul piano formativo: ritengo molto pi\u00f9 educativo insegnare ai miei studenti a lottare per la propria dignit\u00e0, pur creando disagio, e sensibilizzarli su questa particolare forma di lotta che \u00e8 lo sciopero &#8211; giudicato evidentemente uno strumento invecchiato (l&#8217;ho sentito dire anche a un sindacalista a proposito dello sciopero dei docenti!) -, piuttosto che ridurre la mia protesta a un semplice cambiamento di data di un appello d&#8217;esame, come sarebbe stato se io li avessi informati prima, e come avviene spesso per malattia o impegni di ricerca. Ricordo inoltre che lo sciopero \u00e8 l&#8217;ultima tappa di un lungo percorso di protesta e di ricerca di un dialogo con il Ministero e che entro tale quadro va spiegato agli studenti.<\/p>\n<p>In conclusione, Le dir\u00f2 che mai avrei sospettato una tale replica alla mia letterina, specialmente da parte di una persona che ha alle spalle le Sue esperienze. Si trattava infatti di una bonaria e malinconica constatazione della scomparsa, in larga parte degli studenti, di una sensibilit\u00e0 politica guidata dalla consapevolezza che occorre impegnarsi per cambiare le cose, e non arrendersi alla sensazione di non contare nulla, prima concessione alla deriva autoritaria. Come ho scritto in un&#8217;intervista su questo stesso tema, vedo questa mancanza di fiducia anche negli organi istituzionali dell&#8217;universit\u00e0: per esempio, la &#8220;commissione paritetica docenti-studenti&#8221; dovrebbe servire proprio a manifestare con forza, qualora esistano motivi di disagio, per esempio di incoerenza o povert\u00e0 dei percorsi di studio; ma regolarmente gli studenti in commissione dicono pochissimo, salvo lamentarsi molto nei corridoi. Su questo dovremmo lavorare, con il pensiero al futuro. Cordialmente,<\/p>\n<p>Clizia Carminati<\/p>\n<h4><span style=\"color: #993300;\">CHE COSA HO VERAMENTE SCRITTO SU QUESTO ARGOMENTO DUE ANNI FA E PRIMA ANCORA NEL 2003, E CHE COSA AGGIUNGO OGGI<br \/>\n<\/span><\/h4>\n<p>Nell&#8217;ottobre 2015, rispondendo al messaggio di un lettore, <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=37658\" target=\"_blank\">ho scritto su questo sito<\/a>:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><em>Sono convinto che la legge n. 146\/1990 obblighi non solo i datori di lavoro e i sindacati, ma anche i dipendenti addetti a servizi pubblici, a comportarsi in modo tale da rendere effettivo il diritto degli utenti dei servizi stessi a un preavviso di almeno 5 giorni di anticipo circa la sospensione del servizio per sciopero. Riporto qui quanto ho scritto su questo punto nel terzo volume del trattato <\/em><a href=\"http:\/\/archivio.www.pietroichino.it\/libri\/view.asp?IDArticle=209\" target=\"_blank\">Il contratto di lavoro<\/a> (Giuffr\u00e8, 2003, \u00a7 341):<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">[\u2026] A proposito del diritto degli utenti a essere preavvertiti in tempo utile circa i modi e i tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero, si pone la questione se l\u2019ente erogatore possa chiedere a ciascun singolo lavoratore di manifestare l\u2019adesione o no allo sciopero stesso, e se il lavoratore sia in tal caso tenuto a dichiarare veritieramente le proprie intenzioni con il necessario anticipo, in modo che possano prevedersi con precisione gli effetti dell\u2019agitazione e di questi possa essere informata l\u2019utenza. Io ritengo \u2014 in contrasto con l\u2019unica sentenza italiana edita sul punto (Pretura di Tempio Pausania 8 maggio 1995, in\u00a0<em>Riv. it. dir. lav.<\/em>, 1996, II, p.\u00a0691) \u2014 che a entrambi i quesiti debba darsi risposta positiva: la legge [n. 146\/1990] non obbliga soltanto le associazioni sindacali e gli enti erogatori, ma anche i singoli lavoratori, a garantire un trattamento civile degli utenti in occasione dello sciopero, e in particolare a garantire la conoscibilit\u00e0 di modi e tempi della sua attuazione. Non riesco a vedere alcun motivo per cui dovrebbe considerarsi scorretto il comportamento del datore che chieda al singolo lavoratore di far conoscere in anticipo la propria partecipazione o no allo sciopero, salvo l\u2019ovvio divieto di qualsiasi pressione volta a scoraggiare la scelta di partecipazione; n\u00e9 riesco a vedere alcun interesse meritevole di tutela del lavoratore a mantenere il riserbo sulla propria scelta al riguardo, che comunque non potr\u00e0 restare segreta. Certo, se un\u2019indicazione in questo senso venisse anche dalla Commissione di Garanzia, che ne avrebbe senz\u2019altro la competenza, non guasterebbe; ma le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi non devono aspettare la sollecitazione della Commissione per fare tutto quanto \u00e8 necessario, al fine di ridurre i disagi degli utenti in occasione degli scioperi. [\u2026]<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><em>Come scrivevo allora (2003), non \u00e8 questo l\u2019orientamento oggi prevalente n\u00e9 della dottrina n\u00e9 della giurisprudenza giuslavoristiche; ma resto convinto, oggi pi\u00f9 che mai, della bont\u00e0 della tesi sostenuta.<\/em><\/p>\n<p>Ora la professoressa\u00a0 Carminati ribadisce che, a suo avviso, lo sciopero perderebbe gran parte del suo senso se gli studenti fossero informati preventivamente e precisamente circa il suo effetto sul servizio. Chiarisce, dunque, che il suo non rispondere alla richiesta di informazione da parte degli studenti \u00e8 proprio finalizzato a infliggere loro il danno aggiuntivo dell&#8217;incertezza. Se davvero la professoressa Carminati avesse ragione, perch\u00e9 mai la legge attribuirebbe agli utenti del servizio pubblico il <em><strong>diritto<\/strong> <\/em>all&#8217;informazione circa gli effetti concreti dell&#8217;agitazione sullo svolgimento del servizio stesso? E comunque, indipendentemente da quel che sostengono a questo proposito sindacati, avvocati e giudici del lavoro, non prova imbarazzo la professoressa Carminati nell&#8217;infliggere ai propri studenti quel danno aggiuntivo?\u00a0 \u00a0 p.i.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Come pu\u00f2 una professoressa tenere aperta l&#8217;iscrizione a un appello di esame nonostante lo sciopero alla cui proclamazione lei stessa ha partecipato, negando ai propri studenti l&#8217;informazione preventiva circa la propria partecipazione o no all&#8217;agitazione? Risposta alla lettera della prof. 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