
{"id":46277,"date":"2017-09-17T18:20:22","date_gmt":"2017-09-17T17:20:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=46277"},"modified":"2017-09-17T22:59:37","modified_gmt":"2017-09-17T21:59:37","slug":"i-platform-workers-le-umbrella-companies-e-laggiornamento-necessario-del-diritto-del-lavoro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=46277","title":{"rendered":"I PLATFORM WORKERS, LE UMBRELLA COMPANIES E L&#8217;AGGIORNAMENTO NECESSARIO DEL DIRITTO DEL LAVORO"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\">Le organizzazioni che nascono per offrire ai lavoratori autonomi di nuova generazione una maggiore continuit\u00e0 del reddito, le assicurazioni indispensabili e sostegno nel mercato, incontrano diversi ostacoli nell&#8217;ordinamento italiano vigente &#8211; Alcune idee su come eliminarli e offrire a questi lavoratori una protezione utile ma non soffocante<\/span><\/h4>\n<p><em><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\nLettera inviatami l&#8217;11 settembre 2017 <strong>da Donato Nubile<\/strong>, presidente e amministratore delegato della SMartIt, cooperativa sociale che fornisce servizi ai lavoratori delle piattaforme digitali e ai <\/em>free-lance<em>, cui avevo chiesto di controllare alcuni paragrafi della relazione su <\/em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=46233\" target=\"_blank\">Le conseguenze dell&#8217;innovazione tecnologica sul diritto del lavoro<\/a>\u00a0\u00a0 <!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright wp-image-46338\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/SMartIt.jpg\" alt=\"SMartIt\" width=\"399\" height=\"231\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/SMartIt.jpg 295w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/SMartIt-150x87.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 399px) 100vw, 399px\" \/>Caro professore,<\/p>\n<p>senza troppi giri di parole la ringrazio davvero per aver voluto condividere questo documento, che rappresenta per me un\u2019occasione importante per guardare \u201cda fuori\u201d il nostro lavoro e riuscire ad inquadrarlo meglio in una prospettiva generale.\u00a0 [&#8230;]<\/p>\n<p>Ho incrociato il pensiero di Knight [<em>economista citato nella relazione, autore di<\/em> Risk, Uncertainty and Profit<em>, 1921<\/em><em> &#8211; N.d.R.<\/em>] durante i miei studi di economia, ma ne ignoravo le influenze sul diritto del lavoro: considerare il contenuto assicurativo come elemento caratterizzante il rapporto subordinato \u00e8 certo una prospettiva interessante alla luce dei cambiamenti in atto. <strong>Lo stesso contenuto assicurativo \u00e8 l\u2019obiettivo ideale di SMart<\/strong>. Lei scrive che offriamo un\u00a0 rapporto di lavoro \u201canche in forma subordinata\u201d, ma la realt\u00e0 \u00e8 che\u00a0 &#8211; al di l\u00e0 della natura pi\u00f9 o meno autonoma della prestazione lavorativa &#8211; ove possibile preferiamo ricorrere a contratti di lavoro subordinato proprio perch\u00e9 offrono al socio una tutela maggiore. [&#8230;]<\/p>\n<p>Mi consenta una commento, per quanto ci riguarda, sul ruolo della tecnologia: \u00e8 vero che essa permette uno snellimento delle pratiche amministrative, e che la piattaforma SMart in Belgio dialoga con quella di Deliveroo. Ma \u00e8 anche vero che non viene mai meno, nei confronti del socio, l\u2019assistenza di un \u201cconsigliere\u201d: chiamiamo cos\u00ec le persone dello staff di SMart che hanno il compito di svolgere nei confronti dei soci una attivit\u00e0 di informazione, tutoraggio e orientamento.<\/p>\n<p>Come ho gi\u00e0 avuto modo di segnalarle, <strong>un intervento legislativo sui contratti intermittenti <\/strong>consentirebbe a SMart di operare pienamente anche in Italia, come gi\u00e0 in Belgio. Dovrebbe essere conserntito applicarlo al di l\u00e0 dell\u2019ambito ristretto oggi consentito dal <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=37099\" target=\"_blank\">d.lgs. n. 81\/2015<\/a> e dovrebbe esserne consentita anche una versione part-time. Non \u00e8 cos\u00ec, ad esempio, nel settore dello spettacolo in cui la minima sindacale si applica \u201cfino a\u201d 8 ore lavorative.<\/p>\n<p>C\u2019\u00e8 un altro aspetto che, nella pratica quotidiana, trovo rilevante. Traduttori, correttori di bozze, fattorini, guide turistiche, mediatori culturali, attori, tecnici, grafici, formatori, in una grandissima percentuale i soci di SMart sono degli <em><strong>slashers<\/strong><\/em>, ossia <strong>persone che svolgono contemporaneamente almeno due di questi lavori<\/strong>, in molti casi per necessit\u00e0, a volte per scelta. Io stesso sono tra questi.<\/p>\n<p>Al momento, per evitare forzature, un socio che svolge lavori diversi (anche se sempre all\u2019interno di SMart) pu\u00f2 trovarsi contemporaneamente ad avere un contratto intermittente, uno di collaborazione, svolgere prestazioni occasionali e operare in regime di diritto d\u2019autore. Da ci\u00f2 derivano complessit\u00e0 amministrativa, dispersione di contributi previdenziali e incertezza fiscale. Anche estendendo l\u2019applicabilit\u00e0 dei contratti intermittenti, potremmo ritrovarci a doverne stipulare uno per ogni specifica mansione, uno per ogni ambito di attivit\u00e0 del socio.<\/p>\n<p>Sono consapevole della difficile realizzabilit\u00e0 di quanto segue, ma in una realt\u00e0 come la nostra, in cui i soci possono persino compensare i risultati positivi e negativi delle loro diverse attivit\u00e0, sarebbe utile <strong>passare da un contratto fondato sulle mansioni a uno, per cos\u00ec dire, fondato sulle competenze<\/strong>. Un unico contratto, ad esempio, che disciplina il rapporto tra SMart e un socio in grado di realizzare le scene di uno spettacolo, decorare un mobile o concepirne il design.<\/p>\n<p>Sono d\u2019accordo con lei quindi: anche quanto contemplato dall\u2019articolo 3 del Jobs Act rischia di risultare presto obsoleto. Una volta stabiliti degli standard generali sufficientemente tutelanti per il lavoratore, \u00e8 in effetti l\u2019azienda il luogo deputato alla contrattazione. Certo occorre creare le condizioni affinch\u00e8 quella competizione \u201ctra imprenditori\u201d cui lei accenna possa anche realizzarsi cos\u00ec, mediante l\u2019offerta del contratto aziendale migliore per i lavoratori.<\/p>\n<p>Sui fattorini, un pensiero. In questo caso \u00e8 difficile pensare che la loro debolezza nasca da un difetto di produttivit\u00e0. E imparare a pedalare pi\u00f9 velocemente non pu\u00f2 certo rappresentare un modo per migliorare la propria condizione. Come lei scrive, \u00e8 forse necessario da un lato imporre imparzialit\u00e0 e trasparenza del funzionamento della piattaforma e dall\u2019altro pensare in ogni caso ad alcune protezioni basilari che offrano sostegno a soggetti oggettivamente svantaggiati.<\/p>\n<p>Una suggestione infine su quanto da lei argomentato a proposito\u00a0della disciplina dei controlli sulla prestazione lavorativa e della tutela della riservatezza. Mi viene in mente il caso di un\u2019azienda di trasporti su gomma, la *** spa. Un fattore di eccellenza dell\u2019azienda \u00e8 rappresentato dalle applicazioni sviluppate nel campo dell\u2019Intelligent Transport System. La flotta \u00e8 costantemente monitorata, tanto da riuscire a capire anche il modo in cui gli autisti schiacciano l\u2019acceleratore dopo uno stop al semaforo. Il gesto pu\u00f2 fare la differenza per quanto riguarda i consumi. Personalmente, l\u2019aneddoto mi ha fatto riflettere su come uno dei lavori tradizionalmente considerati pi\u00f9 \u201cliberi\u201d, quello del camionista, possa finire con l\u2019essere cos\u00ec monitorato.<\/p>\n<p>Ne approfitto infine per porle una questione, sempre inerente al contratto intermittente. Al momento esso configura un rapporto di lavoro subordinato. Supponiamo che in futuro ci venga consentito di utilizzarlo anche nei confronti dei fattorini che poi lavorano per Deliveroo o Foodora: l\u2019operato di SMart ricadrebbe in quel caso nella <strong>interposizione di manodopera<\/strong>? Voler offrire maggiori tutele ad un lavoro sostanzialmente autonomo come quello dei fattorini assumendoli con un contratto di lavoro subordinato ci esporrebbe paradossalmente ai rischi derivanti da un comportamento ad oggi illecito?<\/p>\n<p>La ringrazio ancora per l\u2019interesse dimostrato nei confronti del nostro progetto. Cordialmente,<\/p>\n<p>Donato Nubile<\/p>\n<p><em>Poich\u00e9 ho gi\u00e0 provveduto a ringraziare di persona D.N. per le osservazioni e informazioni, delle quali ho ovviamente tenuto il debito conto nella <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=46233\" target=\"_blank\">relazione<\/a> presentata al congresso AGI il 15 settembre scorso, mi limito qui a rispondere pubblicamente alla sollecitazione e alla domanda contenute nella sua lettera riguardo all&#8217;applicabilit\u00e0 del contratto di lavoro intermittente per l&#8217;inquadramento e la regolazione del rapporto tra una <\/em>umbrella company<em>, qual \u00e8 SMartIt, e le persone qualificabili come lavoratori autonomi che operano per terzi utilizzatori, tramite le piattaforme digitali o semplicemente come <\/em>free-lance<em>. Mentre in Belgio la SMart pu\u00f2 utilizzare a questo fine la forma del contratto di lavoro intermittente, in Italia questo non \u00e8 consentito, dal momento che il <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=37099\" target=\"_blank\">d.lgs. n. 81\/2015<\/a> contiene in proposito alcune norme molto restrittive. Sto studiando un intervento legislativo <\/em>ad hoc<em>, consistente nell&#8217;istituire un tipo di contratto che produca gli stessi effetti del contratto di lavoro intermittente per quanto riguarda la variabilit\u00e0 della retribuzione, il suo pagamento a mezzo di prospetto-paga, le ritenute contributive necessarie per l&#8217;attivazione delle assicurazioni Inps e Inail, ma non configuri la <\/em>umbrella company<em> come creditore di lavoro nei confronti della persona interessata (perch\u00e9 effettivamente non lo \u00e8), n\u00e9 conseguentemente come soggetto responsabile della sicurezza del lavoro. Questo consentirebbe anche in Italia alle <\/em>umbrella companies<em> come SMartIt di svolgere la loro preziosa funzione consistente nel &#8220;ricostruire&#8221; una continuit\u00e0 del reddito anche quando il lavoro si spezzetta in una miriade di rapporti per committenti diversi, e nel consentire che al reddito stesso si ricolleghi una posizione pensionistica e una assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali. Questa soluzione avrebbe anche il pregio di sgombrare il campo dalla possibile ravvisabilit\u00e0 di una interposizione vietata dell&#8217;<\/em>umbrella company<em> nel rapporto tra il lavoratore e l&#8217;utilizzatore effettivo della prestazione (in realt\u00e0 l&#8217;interposizione non ci sarebbe comunque, perch\u00e9 l&#8217;utilizzo formale del contratto di lavoro nel rapporto tra <\/em>u.c.<em> e persona interessata configura un caso di &#8220;negozio indiretto&#8221;, in una situazione nella quale la <\/em>u.c.<em>, nella sostanza, non \u00e8 affatto creditrice della prestazione lavorativa, n\u00e9 tanto meno la &#8220;fornisce&#8221; all&#8217;utilizzatore effettivo). Torner\u00f2 sul punto per un puntuale aggiornamento, su questo sito, quando il lavoro di elaborazione del disegno di legge avr\u00e0 raggiunto uno stadio pi\u00f9 avanzato \u00a0\u00a0\u00a0 (p.i.)<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le organizzazioni che nascono per offrire ai lavoratori autonomi di nuova generazione una maggiore continuit\u00e0 del reddito, le assicurazioni indispensabili e sostegno nel mercato, incontrano diversi ostacoli nell&#8217;ordinamento italiano vigente &#8211; Alcune idee su come eliminarli e offrire a questi lavoratori una protezione utile ma non soffocante . 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