
{"id":46374,"date":"2017-09-19T21:29:15","date_gmt":"2017-09-19T20:29:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=46374"},"modified":"2017-09-19T21:29:15","modified_gmt":"2017-09-19T20:29:15","slug":"il-diritto-del-lavoro-nellepoca-di-internet-e-dei-robot","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=46374","title":{"rendered":"IL DIRITTO DEL LAVORO NELL&#8217;EPOCA DI INTERNET E DEI ROBOT"},"content":{"rendered":"<div>\n<h4><span style=\"color: #993300;\">La nuova frontiera del diritto del lavoro non \u00e8 un radicale ridisegno della disciplina inderogabile del rapporto di lavoro tradizionale, ma la costruzione di un diritto soggettivo al sostegno efficace nella transizione da vecchio a nuovo lavoro<\/span><\/h4>\n<p><em><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\nArticolo pubblicato sul sito <a href=\"http:\/\/www.lavoce.info\/archives\/48707\/diritto-del-lavoro-nellepoca-del-web\/\" target=\"_blank\">lavoce.info<\/a>, 19 settembre 2017 &#8211; In argomento v. anche la <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=46233\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">relazione che ho presentato al convegno dell\u2019Associazione dei giuslavoristi italiani<\/a> il 15 settembre 2017 (ivi anche le slides della presentazione) \u00a0\u00a0 <\/em><\/p>\n<p><!--more--><span style=\"color: #ffffff;\"><em>.<\/em><\/span><br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<p><strong><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright size-medium wp-image-46241\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/03\/robot-2-300x168.jpg\" alt=\"robot 2\" width=\"300\" height=\"168\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/03\/robot-2.jpg 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/03\/robot-2-150x84.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/>Promuovere la continuit\u00e0 del reddito da lavoro<br \/>\n<\/strong><\/p>\n<p>Il nostro sistema di protezione del lavoro si \u00e8 strutturato nel secolo scorso in relazione a un tessuto produttivo e a un mercato del lavoro molto diversi rispetto a quelli con cui il sistema delle relazioni industriali dovr\u00e0 confrontarsi nel prossimo futuro.<\/p>\n<p>Nella <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=46233\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">relazione presentata al convegno dell\u2019Associazione dei giuslavoristi italiani<\/a>, che si \u00e8 svolto a Torino nei giorni scorsi, mi sono proposto di mostrare come un tratto che accomuna una parte rilevante dei mutamenti in atto sia costituito dalla drastica riduzione dei costi di transazione conseguente agli sviluppi dell\u2019informatica e della telematica.<\/p>\n<p>Dove l\u2019abbattimento dei costi dell\u2019incontro tra domanda e offerta avviene attraverso le piattaforme digitali, la disintermediazione consente ai lavoratori di offrire i propri servizi direttamente, senza la necessit\u00e0 di un imprenditore che ne organizzi la commercializzazione. Viene meno, cos\u00ec, quella che Ronald Coase indicava nel secolo scorso come ragion d\u2019essere essenziale del rapporto di lavoro nell\u2019impresa, cio\u00e8 l\u2019esigenza dell\u2019imprenditore di abbattere i costi di transazione sostituendo con un solo contratto una miriade di contratti, altrimenti necessari per conformare di volta in volta la prestazione lavorativa alle esigenze nuove.<\/p>\n<p>La piattaforma digitale, da un lato, favorisce l\u2019accesso degli outsider al mercato; e consente alle persone che lavorano un recupero del controllo sull\u2019uso del proprio tempo. Dall\u2019altro lato, per\u00f2, determina una destrutturazione totale delle forme di protezione del lavoro tradizionali: pi\u00f9 precisamente, si assiste a una sostituzione massiva di lavoro subordinato con lavoro giuridicamente qualificato come autonomo. Dove questo accade si rende necessario un nuovo ordinamento protettivo, che favorisca forme di recupero di una continuit\u00e0 del reddito con strumenti mutualistici che gi\u00e0 oggi vengono attivati da organizzazioni costituite espressamente per questo scopo (le cosiddette <em>umbrella companies<\/em>, che fungono da fondo mutualistico per i <em>platform workers<\/em>). Dove questi strumenti non siano disponibili, o i lavoratori interessati non intendano avvalersene, si pu\u00f2 pensare a una norma che imponga il pagamento dei compensi per mezzo della stessa piattaforma Inps istituita per il lavoro occasionale (decreto legge n. 50\/2017, art. 54-<em>bis<\/em>), in modo da assicurare il rispetto di uno standard retributivo minimo e il versamento di un contributo per le assicurazioni previdenziali essenziali per infortuni sul lavoro, invalidit\u00e0 e vecchiaia.<\/p>\n<p><strong>Il diritto al sostegno nella transizione dal vecchio al nuovo<br \/>\n<\/strong><\/p>\n<p>Dove l\u2019attivit\u00e0 lavorativa conserva, invece, il carattere della continuit\u00e0, al servizio di un unico committente, informatica e telematica producono l\u2019effetto di un coordinamento pi\u00f9 facile della prestazione lavorativa individuale con il resto dell\u2019organizzazione aziendale, anche senza necessit\u00e0 di un suo assoggettamento a coordinamento spazio-temporale. Se ciononostante il rapporto conserva la forma del contratto di lavoro subordinato, l\u2019assoggettamento a coordinamento informatico-telematico pu\u00f2 avere l\u2019effetto di una erosione dell\u2019efficacia delle tecniche protettive tradizionali. Pi\u00f9 specificamente:<\/p>\n<p>\u2013 l\u2019emancipazione della prestazione lavorativa dal vincolo dell\u2019orario di lavoro rende necessario introdurre e regolare adeguatamente un \u201cdiritto alla disconnessione\u201d; ma resta aperto il problema di una prestazione lavorativa di cui non \u00e8 pi\u00f9 possibile porre un limite quantitativo massimo;<\/p>\n<p>\u2013 la pi\u00f9 immediata e pi\u00f9 penetrante visibilit\u00e0 dei livelli di produttivit\u00e0 delle prestazioni lavorative individuali svolte in collegamento telematico con l\u2019organizzazione aziendale espone i lavoratori a uno \u201cstress da esame\u201d pi\u00f9 intenso e continuo;<\/p>\n<p>\u2013 il ritmo pi\u00f9 rapido di obsolescenza delle tecniche applicate, dei materiali e degli stessi prodotti vanifica qualsiasi difesa statica della professionalit\u00e0 del lavoratore e rende indispensabile una tutela dinamica fondata su servizi efficaci di formazione e riqualificazione permanente;<\/p>\n<p>\u2013 una pi\u00f9 intensa concorrenza tra lavoratori, anche (ma non solo) residenti in paesi molto distanti tra loro, erode l\u2019efficacia delle tecniche di protezione sulle quali si \u00e8 fondato l\u2019ordinamento giuslavoristico nell\u2019ultimo secolo, ponendo a rischio la \u201cparte bassa\u201d o \u201cmet\u00e0 inferiore\u201d di ciascuna categoria professionale e aumentando le disuguaglianze di reddito.<\/p>\n<p>Per converso, la globalizzazione promossa dalle nuove tecnologie amplia la possibilit\u00e0 per i lavoratori di cercare, sia individualmente sia collettivamente, l\u2019imprenditore pi\u00f9 capace di valorizzare il loro lavoro: donde una concorrenza pi\u00f9 intensa nel mercato sul lato della domanda, dalla quale pu\u00f2 conseguire un rafforzamento del potere contrattuale dei lavoratori. Donde anche un nuovo mestiere che il sindacato deve imparare a svolgere in tutte le situazioni di crisi occupazionale: quello di guidare i lavoratori nella valutazione degli imprenditori disponibili su scala mondiale, dei piani industriali che propongono, e poi nella negoziazione con quello considerato migliore della scommessa comune sulla nuova intrapresa.<\/p>\n<p>L\u2019evoluzione tecnologica pi\u00f9 rapida richieder\u00e0 comunque un drastico miglioramento dell\u2019efficienza dei servizi di istruzione e formazione mirata alle nuove esigenze; in particolare un\u2019accelerazione dei tempi di riconversione delle persone coinvolte nel cambiamento. Terreno, questo, sul quale il nostro Paese accusa un ritardo grave: basti pensare al suo stanziamento per l\u2019assegno di ricollocazione pari a un centesimo di quanto si stanzia per mantenere fittiziamente in vita rapporti di lavoro senza futuro mediante la cassa integrazione straordinaria.<\/p>\n<p>Probabilmente la nuova frontiera del diritto del lavoro del ventunesimo secolo si colloca qui: non tanto in un radicale ridisegno della disciplina inderogabile del rapporto di lavoro tradizionale, quanto nella costruzione di un diritto soggettivo al sostegno efficace nella transizione dal vecchio al nuovo lavoro. Che \u00e8 essenzialmente il diritto alla formazione e alla riqualificazione continua e congrua in relazione all\u2019evoluzione delle esigenze del tessuto produttivo.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La nuova frontiera del diritto del lavoro non \u00e8 un radicale ridisegno della disciplina inderogabile del rapporto di lavoro tradizionale, ma la costruzione di un diritto soggettivo al sostegno efficace nella transizione da vecchio a nuovo lavoro . 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