
{"id":46403,"date":"2017-09-21T08:22:07","date_gmt":"2017-09-21T07:22:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=46403"},"modified":"2017-09-24T22:43:29","modified_gmt":"2017-09-24T21:43:29","slug":"le-poste-sbadate-e-il-giudice-iper-formalista","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=46403","title":{"rendered":"LE POSTE SBADATE E IL GIUDICE IPER-FORMALISTA"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\">Molti giudici del lavoro sono di volta in volta iper-formalisti, o iper-sostanzialisti, a seconda che sia l&#8217;una o l&#8217;altra opzione a consentire la reintegrazione del lavoratore &#8211; Il principio di immediatezza, in materia disciplinare, non \u00e8 una regola <em>formale<\/em>, ma un corollario del principio di correttezza, motivato da esigenze di <em>equit\u00e0 sostanziale<\/em>: che in questo caso sono state gravemente disattese<br \/>\n<\/span><\/h4>\n<p><em><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\nArticolo pubblicato sul quotidiano<\/em> La Notizia <em>il 21 febbraio 2017 &#8211; In argomento v. anche<\/em> <em>la raccolta di casi giudiziali sconcertanti in materia di licenziamento contenuta nel portale <\/em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=33490\" target=\"_blank\">Sentenze anomale in materia di licenziamento<\/a><em>\u00a0\u00a0\u00a0 <\/em><!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright size-medium wp-image-46411\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/Giustizia-del-lavoro-300x157.jpg\" alt=\"Giustizia del lavoro\" width=\"300\" height=\"157\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/Giustizia-del-lavoro-300x157.jpg 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/Giustizia-del-lavoro-150x78.jpg 150w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/Giustizia-del-lavoro.jpg 310w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/>Il titolo potrebbe essere: postino-ladro licenziato dall\u2019azienda, reintegrato dal giudice. Ma, come accade molto frequentemente, il caso \u00e8 molto pi\u00f9 complesso di cos\u00ec. Dalle notizie di stampa si apprende che il dipendente in questione delle Poste Italiane nel 2012 era stato imputato in sede penale di essersi appropriato di 14.500 euro in contanti, sottratti da una cassaforte di cui aveva le chiavi. La datrice di lavoro lo aveva immediatamente trasferito ad altra sede; in seguito, dopo l\u2019adozione di misure cautelari da parte del giudice penale, lo aveva sospeso cautelarmente dal lavoro in attesa dell\u2019esito del procedimento penale, salvo poi, a seguito di impugnazione della sospensione davanti al giudice del lavoro, vederselo reintegrare. Cinque anni dopo, nel 2017, il lavoratore viene finalmente condannato in sede penale: un anno e nove mesi per appropriazione indebita, con la condizionale; la prova principale \u00e8 costituita da una intercettazione telefonica, nella quale lo si sente discutere se restituire o no il mal tolto. A questo punto, la datrice di lavoro procede alla contestazione disciplinare, e, sentite le sue difese, lo licenzia. Ma anche il licenziamento, come gi\u00e0 a suo tempo la sospensione cautelare, viene dichiarato dal giudice nullo; questa volta, per difetto di immediatezza (cio\u00e8 eccessivo ritardo rispetto al fatto). Con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro e condanna dell\u2019azienda a pagargli gli arretrati e il risarcimento del danno: insomma, anche il premio.<\/p>\n<p>Non ho letto gli atti del giudizio, che potrebbero contenere altri dettagli, rilevanti in vario senso. Ma se le cose sono andate cos\u00ec, una cosa \u00e8 certa: la datrice di lavoro ha commesso un errore coll\u2019aspettare cinque anni a effettuare la contestazione disciplinare: sarebbe stato molto pi\u00f9 consigliabile contestare, e poi eventualmente sospendere cautelativamente il dipendente in attesa della sentenza penale (attesa che comunque non sarebbe stata affatto obbligata: la datrice di lavoro, se disponeva gi\u00e0 allora della prova, costituita dall\u2019intercettazione telefonica, ben poteva procedere subito al licenziamento). Errore molto strano, questo, dal momento che le Poste hanno uffici di gestione del personale espertissimi, che conoscono a menadito le leggi e la giurisprudenza in materia di procedimenti disciplinari.<\/p>\n<p>Per\u00f2, da questo ad annullare il licenziamento e reintegrare il postino-ladro coprendolo d\u2019oro, ci corre. Perch\u00e9 il principio di immediatezza non \u00e8 una regola formale, ma una specificazione del principio generale di correttezza, in funzione di tre <em>esigenze sostanziali<\/em>. La prima \u00e8 di evitare che una contestazione tardiva impedisca al lavoratore di difendersi dall\u2019accusa per la lontananza dai fatti; e non \u00e8 certamente questo il caso, dal momento che nel frattempo si \u00e8 svolto un procedimento penale nel quale egli ha potuto difendersi compiutamente. La seconda esigenza sostanziale \u00e8 quella di impedire il licenziamento tardivo, quando l\u2019inerzia della datrice di lavoro possa essere considerata come comportamento concludente nel senso della rinuncia a sanzionare la mancanza; ma nel caso di cui stiamo discutendo la societ\u00e0 aveva mostrato subito in modo inequivoco di voler reagire alla mancanza di cui il dipendente era imputato, sospendendolo cautelarmente in attesa della sentenza penale (salvo commettere l\u2019errore formale di non procedere contestualmente subito anche alla contestazione scritta); \u00e8 stato solo a seguito di un provvedimento giudiziale che la sospensione era stata revocata. La terza esigenza che il principio di immediatezza soddisfa consiste nell\u2019impedire il cosiddetto \u201cindugio malizioso\u201d del datore di lavoro, il quale \u201cconserva in freezer\u201d il licenziamento per tenere il dipendente per lungo tempo sotto la spada di Damocle di un licenziamento per fatti lontanissimi nel tempo; ma in questo caso anche l\u2019intendimento malizioso della datrice di lavoro, considerato il suo comportamento effettivo, pu\u00f2 essere escluso. Dunque, il giudice avrebbe ben potuto ritenere sostanzialmente rispettato il principio di immediatezza: sarebbe bastato dare atto che le Poste hanno avuto piena cognizione della colpa grave del dipendente, e soprattutto della sua prova provata, soltanto con la sentenza penale di primo grado.<\/p>\n<p>A scusante dell&#8217;errore commesso dall&#8217;azienda va anche detto che, se essa avesse proceduto subito al licenziamento, avrebbe potuto sentirsi rimproverare dal giudice del lavoro di non aver rispettato la presunzione di innocenza, aspettando la sentenza del giudice penale; e se avesse proceduto alla contestazione disciplinare subito, aspettando poi la sentenza penale per procedere al licenziamento, avrebbe potuto sentirsi rimproverare l&#8217;eccessivo lasso di tempo tra contestazione e provvedimento.<\/p>\n<p>La verit\u00e0 \u00e8 che troppo spesso il giudizio su di un licenziamento \u00e8 un gioco delle tre carte.\u00a0 Molti nostri giudici del lavoro sono di volta in volta iper-formalisti, oppure iper-sostanzialisti, a seconda che sia l\u2019una o l\u2019altra opzione a consentire la dichiarazione di illegittimit\u00e0 del licenziamento e la reintegrazione del lavoratore. Nel caso del nostro postino, per arrivare a reintegrarlo occorreva essere iper-formalista; e la magistrata non se l\u2019\u00e8 fatto chiedere due volte. Aiutata in ci\u00f2 \u2013 questo va riconosciuto \u2013 dalla scelta procedurale della datrice di lavoro, che non \u00e8 stata la migliore possibile.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Molti giudici del lavoro sono di volta in volta iper-formalisti, o iper-sostanzialisti, a seconda che sia l&#8217;una o l&#8217;altra opzione a consentire la reintegrazione del lavoratore &#8211; Il principio di immediatezza, in materia disciplinare, non \u00e8 una regola formale, ma un corollario del principio di correttezza, motivato da esigenze di equit\u00e0 sostanziale: che in questo [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4,9],"tags":[],"class_list":["post-46403","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-editoriale","category-21-lavoro"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/46403","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=46403"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/46403\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=46403"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=46403"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=46403"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}