
{"id":46512,"date":"2017-10-02T08:50:26","date_gmt":"2017-10-02T07:50:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=46512"},"modified":"2018-04-13T08:55:46","modified_gmt":"2018-04-13T07:55:46","slug":"una-legge-per-i-platform-workers-e-per-le-umbrella-companies","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=46512","title":{"rendered":"UNA LEGGE PER I PLATFORM WORKERS E PER LE UMBRELLA COMPANIES"},"content":{"rendered":"<h4 style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #993300;\">Un modo per consentire anche ai lavoratori autonomi &#8220;di seconda generazione&#8221; di godere della tutela previdenziale essenziale e di un minimo di sicurezza mutualistica della continuit\u00e0 del reddito<\/span><\/h4>\n<p style=\"text-align: left;\"><em><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\nDisegno di legge presentato alla Presidenza del Senato il 5 ottobre 2017 &#8211; Il contenuto del disegno di legge \u00e8 oggetto di <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=46800\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">una comunicazione<\/a>, le cui diapositive sono\u00a0 <\/em>on line<em> &#8211; In argomento v. anche: la scheda tecnica in tema di qualificazione del rapporto di lavoro dei <\/em>platform workers<em> pubblicata su questo sito il 17 ottobre 2016<\/em><em>: <\/em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=42367\">Sulla questione dei fattorini di Foodora<\/a><em>; la mia relazione al congresso dell&#8217;AGI-Associazione Giuslavoristi Italiani del 15 settembre 2017 su<\/em> <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=46233\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Le conseguenze dell&#8217;evoluzione tecnologica sul diritto del lavoro<\/a><em>;<\/em> <em>i<\/em><em>l <a href=\"http:\/\/www.bollettinoadapt.it\/la-regolazione-giuridica-del-lavoro-su-piattaforma-una-breve-nota-critica-alla-proposta-ichino\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">commento di Emanuele Dagnino sul Bollettino Adapt<\/a> su di una prima versione del disegno di legge, contenente alcune proposte di modifica e integrazione che abbiamo potuto accogliere gi\u00e0 prima della presentazione e che sono<strong>\u00a0<\/strong>evidenziate in colore azzurro<\/em><strong> \u00a0\u00a0 <!--more--><\/strong><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>DISEGNO DI LEGGE n. 2934<br \/>\n<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">presentato alla Presidenza del Senato il 5 ottobre 2017<br \/>\ndai senatori ICHINO, BENCINI, BERGER,<br \/>\nBIGNAMI, BONDI, BUEMI, COLLINA,<br \/>\nD&#8217;ADDA, DALLA ZUANNA, DEL BARBA,<br \/>\nFAVERO, FUCKSIA, GIANNINI, IDEM, LANZILLOTTA,<br \/>\nLEPRI, MARAN, Luigi MARINO, MERLONI, PALERMO,<br \/>\nPUPPATO, REPETTI, Maurizio ROMANI, Lucio ROMANO,<br \/>\nSANGALLI, SANTINI, SUSTA<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><em>Disposizioni in materia di lavoro autonomo mediante piattaforma digitale<\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">RELAZIONE<\/p>\n<p>Onorevoli Colleghi \u2013 Uno degli effetti pi\u00f9 vistosi dell\u2019avvento delle nuove tecnologie \u2013 in particolare dell\u2019informatica e della telematica \u2013 nel campo del lavoro \u00e8 costituito dalla riduzione, in alcuni casi fin quasi all\u2019azzeramento, dei costi di transazione derivanti dalla difficolt\u00e0 che le persone incontrano per trovarsi fra loro e comunicare a distanza. Uno strumento tipico di questo abbattimento dei costi di transazione \u00e8 costituito dalla cosiddetta <em>labour platform<\/em>: un luogo telematico raggiungibile mediante la rete, dove ciascun prestatore pu\u00f2 essere in qualsiasi momento contattato da un soggetto interessato al servizio offerto, ingaggiato e anche retribuito, sulla base di una negoziazione individuale oppure sulla base di una tariffa standard prestabilita dal gestore della piattaforma (a proposito di questo modello di disintermediazione, sperimentato su scala mondiale per la commercializzazione di un servizio di autotrasporto dall\u2019impresa che opera con il marchio <em>Uber<\/em>, si parla ora di <em>uberization<\/em>).<\/p>\n<p><em>Come si configura il lavoro autonomo mediante piattaforma<\/em><br \/>\nLa piattaforma nasce per consentire l\u2019incontro diretto tra prestatore e fruitore del servizio: una disintermediazione &#8211; o, come suggerito da qualche esperto, &#8220;reintermediazione&#8221; senza costo per gli utenti &#8211; che, come vedremo meglio fra breve, produce l\u2019effetto immediato di un miglioramento del servizio e un abbassamento del costo, con beneficio per il fruitore del servizio stesso. Ma pu\u00f2 anche consentire a un\u2019impresa che operi nel segmento del mercato interessato (per esempio: assistenza infermieristica, o di altro genere; oppure interventi a domicilio per manutenzione elettrica, idraulica, antennistica, informatica, ecc.) di reperire in qualsiasi momento le persone disponibili per svolgerlo nel luogo e con le modalit\u00e0 di volta in volta necessarie. Stesso discorso per il caso in cui sia l\u2019impresa a utilizzare direttamente il servizio nell\u2019ambito di un proprio processo produttivo. Si pensi al caso di un&#8217;impresa che fornisca il servizio di consegna di pasti a domicilio <em>just in time<\/em> e che attraverso la piattaforma possa disporre di una platea di fattorini muniti di motorino o bicicletta, pronti a rispondere alle chiamate: essa non \u00e8 pi\u00f9 costretta ad assumerne uno o pi\u00f9 alle proprie dipendenze per poter contare sulla prestazione necessaria per assicurare l&#8217;offerta continuativa del servizio.<\/p>\n<p>Nel campo dell\u2019organizzazione del trasporto di persone, o di presa e consegna di oggetti in area urbana, le piattaforme del tipo descritto \u2013 dove \u00e8 consentito loro di operare in funzione di questo servizio \u2013 consentono oggi una riduzione ulteriore dei costi di transazione rispetto a quanto gi\u00e0 il collegamento via radio con la centrale aveva incominciato a consentire negli anni \u201980, quando nacque la figura del <em>pony express<\/em>. Allora si pose per la prima volta la questione della posizione sostanziale di dipendenza economica in cui si trovavano le persone impegnate in quel lavoro, che pure erano lasciate contrattualmente libere di rispondere o no alla chiamata via radio e quindi vedevano la propria prestazione giuridicamente qualificata come autonoma; oggi la stessa questione si ripropone in un numero di casi molto maggiore e per una gamma di servizi molto pi\u00f9 ampia (basti pensare, oltre che ai servizi offerti dalla gi\u00e0 citata <em>Uber<\/em>, a quelli offerti da imprese come <em>Amazon<\/em>, <em>Foodora,<\/em> <em>Deliveroo<\/em>, e numerose altre).<\/p>\n<p>Si diffonde anche la combinazione di pi\u00f9 mestieri svolti mediante piattaforma digitale dalla stessa persona. Nelle piattaforme questi lavoratori per cos\u00ec dire anfibi \u2013 per esempio, <em>plumber\/driver<\/em>; oppure <em>electrician\/babysitter<\/em> \u2013 sono indicati come <em>slashers<\/em> (da <em>slash<\/em> = barra).<\/p>\n<p><em>Le dimensioni del fenomeno<\/em><br \/>\nIl numero delle persone che lavorano permanentemente per mezzo di una <em>labour platform<\/em> \u00e8 oggetto di stime che vanno dai 600.000 degli U.S.A. indicati da S.D. Harris e A.B. Krueger (2015) alle decine di milioni nel mondo intero indicate da R. Smith, S. Leberstein (2015): comunque una frazione ancora molto modesta rispetto alle forze-lavoro dei Paesi dotati di un tessuto produttivo moderno. Ma quel numero \u00e8 in rapido aumento; si pu\u00f2 dunque ipotizzare che in un futuro non molto lontano l&#8217;erosione dell&#8217;area del lavoro qualificabile come subordinato secondo i criteri tradizionali, e pertanto protette da un sistema di coperture <em>lato<\/em> e <em>stricto sensu<\/em> assicurative, incominci a costituire un problema sociale di importanza non secondaria, imponendo un aggiustamento del sistema di protezione e in particolare della definizione del suo campo di applicazione.<\/p>\n<p><em>La nascita di un nuovo<\/em> tertium genus <em>tra autonomia e subordinazione<\/em><br \/>\nIn riferimento alle nuove figure dei lavoratori della <em>gig economy<\/em> statunitense S.D. Harris e A.B. Krueger (2015) propongono il riconoscimento da parte dell\u2019ordinamento di una figura intermedia tra quella dell\u2019<em>employee<\/em> tradizionale e quella dei <em>self-employed<\/em>, che essi propongono di indicare col termine <em>independent worker<\/em>: una figura che deve, secondo i due economisti, essere esentata dalla disciplina antitrust vedendosi riconosciuti il diritto di coalizione e l\u2019autonomia collettiva al livello aziendale, l\u00e0 dove ci sia una pluralit\u00e0 di fornitori abituali di uno stesso servizio a uno stesso committente. Questa categoria dovrebbe inoltre, secondo i due economisti, essere aiutata dall\u2019ordinamento a dotarsi almeno delle protezioni previdenziali basilari: protezioni, queste, che non si giustificano, come quelle proprie del diritto del lavoro tradizionale, principalmente come correzioni di distorsioni proprie di un mercato monopsonistico, bens\u00ec come sostegno dell\u2019ordinamento a soggetti oggettivamente svantaggiati. Ci\u00f2 che S.D. Harris e A.B. Krueger propongono ha dunque poco a che vedere con le elaborazioni della dottrina giuslavoristica europea in tema di parasubordinazione: la figura che essi individuano non si caratterizza per la posizione di dipendenza sostanziale da un committente in posizione dominante. La debolezza dell\u2019<em>independent worker<\/em> e il conseguente suo bisogno di un intervento protettivo nascono essenzialmente dall\u2019abbondanza dell\u2019offerta di lavoro concorrente e dalla difficolt\u00e0 del soggetto debole di differenziare per qualit\u00e0 la propria offerta. Ed \u00e8 essenzialmente su questo terreno che esso va sostenuto, aiutato a rafforzarsi.<\/p>\n<p>Di <em>tempreneurs<\/em>, cio\u00e8 di imprenditori di s\u00e9 stessi che si offrono per lavori a tempo parla la World Employment Confederation (2016). In Francia la legge 1\u00b0 agosto 2014 n. 176 riferisce un nuovo ordinamento protettivo \u2013 al quale in parte questo disegno di legge si ispira \u2013 agli <em>entrepreneurs salari\u00e9s<\/em>.<\/p>\n<p>Quanto al Regno Unito, recentemente una sentenza della Royal Court of Justice (<em>Pimlico vs. Smith<\/em>, 10 febbraio 2017) e un\u2019altra di un Employment Tribunal (<em>Uber vs. Aslam, Farrar et al.<\/em>, 28 ottobre 2016) hanno qualificato come <em>worker<\/em> a norma dell\u2019<em>Employment Rights Act 1996<\/em>, ma non come <em>employee<\/em>, un idraulico operante con la catena <em>Pimlico<\/em> e alcuni autisti operanti con <em>Uber<\/em>: oltre Manica sembra dunque prendere piede la classificazione di questo tipo di organizzazione del lavoro in un <em>tertium genus<\/em>, distinto sia dal lavoro subordinato tradizionale sia dal lavoro autonomo tradizionale.<\/p>\n<p><em>La questione della protezione minima e la nascita delle c.d. <\/em>umbrella companies<br \/>\nLa <em>labour platform<\/em> consente dunque di trasformare il prestatore, che fino a ieri era un dipendente dell\u2019impresa fornitrice del servizio, in lavoratore autonomo. Un primo problema \u00e8 che in questo modo essa lo priva della copertura assicurativa per malattia, maternit\u00e0, invalidit\u00e0 e vecchiaia; ma lo priva anche di una \u201cprotezione\u201d poco considerata da studiosi e osservatori e tuttavia assai rilevante, di cui nel nostro ordinamento solo il lavoratore subordinato gode: cio\u00e8 l\u2019esenzione pressoch\u00e9 totale da un insieme di numerosi e complessi adempimenti burocratici, dei quali viene fatto carico interamente all\u2019impresa datrice di lavoro.<\/p>\n<p>Per risolvere questo problema in Europa sono nate delle imprese \u2013 del tipo della <em>Smart<\/em>, operante in nove Paesi diversi\u00a0 \u2013 che offrono un contratto di lavoro, anche in forma subordinata, a lavoratori sostanzialmente autonomi dotati di un loro portafoglio-committenti o comunque di una loro capacit\u00e0 di entrare direttamente in contatto con essi, per lo pi\u00f9 mediante una piattaforma digitale, ma interessati a una copertura previdenziale e a essere esentati dalle complicazioni amministrative per l\u2019incasso dei compensi.<\/p>\n<p>Queste imprese \u2013 che per la funzione svolta vengono comunemente indicate come <em>umbrella companies<\/em> \u2013 svolgono per\u00f2 anche una funzione mutualistica, con la costituzione di fondi che consentono di dare continuit\u00e0 ai flussi di reddito ammortizzando i ritardi di pagamento e scontando le inadempienze da parte dei committenti. Talvolta esse svolgono anche una funzione di rappresentanza collettiva per i propri \u201cdipendenti\u201d: in Belgio, per esempio, la <em>Smart<\/em> ha negoziato un accordo con <em>Deliveroo<\/em>, che prevede per i fattorini ciclisti un compenso minimo garantito (una sorta di indennit\u00e0 di disponibilit\u00e0) indipendente dal numero delle consegne compiute, un contributo per l\u2019uso della bicicletta e dello smartphone, e un contributo eventuale per il caso di riparazione di un guasto della bicicletta, tutti versati da <em>Deliveroo<\/em> a <em>Smart<\/em>, che li utilizza per il pagamento di retribuzione e contributi per lo pi\u00f9 nell\u2019ambito di un contratto di lavoro intermittente (cosa che oggi in Italia non \u00e8 consentita, stanti gli spazi strettissimi entro i quali questa forma di contratto \u00e8 utilizzabile). Al fine dell\u2019eliminazione totale degli attriti burocratici, l&#8217;accordo belga prevede \u2013 ed \u00e8 disposizione gi\u00e0 pienamente attuata \u2013 che lo stesso codice attribuito a ciascun ciclista fattorino da <em>Deliveroo<\/em> sia utilizzato per l\u2019apertura della sua posizione presso la <em>Smart<\/em>: col risultato che le due piattaforme sono in grado di dialogare direttamente tra loro, scambiandosi i dati necessari per una gestione che attualmente coinvolge circa duemila giovani.<\/p>\n<p><em>La simulazione del contratto di lavoro subordinato da parte delle <\/em>umbrella companies<br \/>\nNel caso delle organizzazioni di cui si \u00e8 detto, dunque, \u00e8 evidente che lo strumento del contratto di lavoro subordinato \u2013 oltralpe si ricorre per lo pi\u00f9 al sotto-tipo del <em>job on call<\/em>, o lavoro intermittente \u2013 \u00e8 utilizzato principalmente al fine di fornire alla persona interessata un insieme di coperture assicurative, senza che il \u201cdatore di lavoro\u201d abbia alcun interesse diretto n\u00e9 alla prestazione lavorativa n\u00e9 al risparmio di costi di transazione. Al contrario, qui \u00e8 la stessa persona che lavora, e non il datore di lavoro, a perseguire, per mezzo del contratto di lavoro subordinato, la riduzione di costi di transazione che altrimenti su di lei graverebbero per la riscossione del compenso dai soggetti utilizzatori della prestazione, mentre la societ\u00e0 datrice di lavoro si \u00e8 costituita apposta per accollarseli. Il contratto di lavoro che viene utilizzato per questo scopo costituisce dunque una simulazione: in realt\u00e0 l\u2019apparente datore di lavoro non diventa affatto creditore della prestazione lavorativa; e sarebbe simulato anche l\u2019ipotetico contratto di somministrazione di lavoro che l\u2019<em>umbrella company<\/em> stipulasse con l\u2019utilizzatore: l\u2019<em>u.c.<\/em> non viene retribuita per questo servizio e il suo compenso non \u00e8 pagato dall\u2019utilizzatore, bens\u00ec dal lavoratore, che con il finto contratto di lavoro cerca in realt\u00e0 un servizio di gestione del flusso delle proprie retribuzioni, la possibilit\u00e0 di avere una copertura previdenziale per invalidit\u00e0, vecchiaia e infortuni sul lavoro, nonch\u00e9 il pi\u00f9 delle volte anche l\u2019accesso a un fondo mutualistico che garantisce una certa continuit\u00e0 del reddito in caso di fluttuazioni del lavoro e della sua retribuzione, a qualsiasi causa dovute.<\/p>\n<p>Quanto alle piattaforme digitali per l\u2019incontro fra domanda e offerta, esse alterano il quadro tradizionale per un altro aspetto di importanza cruciale: sono molte le organizzazioni produttive nelle quali, quanto pi\u00f9 si riducono i costi di transazione necessari per reperire il lavoro e adattarlo <em>quotidie et singulis momentis<\/em> alle esigenze dell\u2019impresa, tanto pi\u00f9 si riduce l\u2019interesse dell\u2019imprenditore a sostituire il rapporto di mercato con un rapporto gerarchico, cio\u00e8 a incorporare il prestatore nell\u2019organizzazione aziendale ingaggiandolo come lavoratore subordinato.<\/p>\n<p><em>Gli effetti destrutturanti delle piattaforme digitali sul sistema tradizionale delle protezioni<\/em><br \/>\nSi osservi che, in tutti i casi in cui il contratto di lavoro non ha il carattere strutturale di una durata apprezzabile, non \u00e8 pensabile l\u2019imposizione, come parte inderogabile del contratto stesso, di un contenuto assicurativo.<\/p>\n<p>Se dunque la quota di forza-lavoro che si avvale delle \u201cpiattaforme\u201d incomincer\u00e0 a essere misurata con percentuali a due cifre, questo fenomeno metter\u00e0 in discussione, assai pi\u00f9 di quanto sia stata messa in discussione finora, la scelta della subordinazione come fattispecie fondamentale e pressoch\u00e9 esclusiva di riferimento del sistema protettivo. L\u2019area del lavoro subordinato coincider\u00e0 sempre di meno con l\u2019area nella quale la protezione dell\u2019ordinamento \u00e8 necessaria, non solo perch\u00e9 la subordinazione \u00e8 compatibile \u2013 ormai questo si osserva da tempo, soprattutto nell\u2019area dirigenziale \u2013 con posizioni di notevole forza contrattuale del prestatore; ma soprattutto perch\u00e9, viceversa, sar\u00e0 sempre pi\u00f9 ampia l\u2019area dei lavoratori qualificabili come \u201cautonomi\u201d, ma svolgenti funzioni tradizionalmente proprie dell\u2019area della subordinazione, che solo le nuove tecnologie consentono di sottrarre a quell\u2019area.<\/p>\n<p>Dei soggetti sottratti in questo modo all\u2019area della subordinazione, la met\u00e0 professionalmente pi\u00f9 forte avr\u00e0 pochi problemi: anzi, il regime di concorrenza aperta con gli altri consentir\u00e0 loro di porre in evidenza la propria maggiore produttivit\u00e0; ma la met\u00e0 pi\u00f9 debole non sar\u00e0 pi\u00f9 protetta dallo standard collettivo di trattamento che fin qui bene o male si \u00e8 applicato nel settore del lavoro subordinato.<\/p>\n<p><em>La differenza tra il nuovo <\/em>tertium genus<em> e il vecchio, costituito dal lavoro parasubordinato<\/em><br \/>\nLa discussione che si era aperta alla fine degli anni \u201970 (G. Santoro Passarelli, 1979) circa la necessit\u00e0 di ampliare la fattispecie di riferimento del diritto del lavoro si era incentrata soprattutto sulla possibilit\u00e0 di ricomprendervi il lavoro svolto in condizione di sostanziale soggezione nei confronti del committente, ancorch\u00e9 in assenza di un assoggettamento pieno a eterodirezione: il \u201clavoro parasubordinato\u201d. Da allora l\u2019attenzione dei giuslavoristi, nell\u2019area delle collaborazioni continuative e coordinate ma senza i tratti propri della subordinazione, si era concentrata sulla possibile attribuzione di un rilievo giuridico al concetto di \u201cdipendenza economica\u201d; e si \u00e8 sempre registrato un ampio consenso sul punto che dovesse essere considerato come elemento essenziale di questo concetto il carattere della apprezzabile durata nel tempo del rapporto tra creditore e prestatore, senza la quale appariva inconcepibile una qualsiasi posizione di \u201cdipendenza\u201d del secondo dal primo. Ora, invece, gli sviluppi tecnologici di cui si \u00e8 dato sinteticamente conto nella prima parte di questa relazione inducono a mettere a fuoco anche la necessit\u00e0 di protezione di persone che, mediante le piattaforme digitali, entrano direttamente in contatto con gli utilizzatori dei loro servizi: esse non sono, dunque, titolari di un rapporto durevole nel tempo con un unico creditore delle loro prestazioni collocato in posizione dominante, ma vedono la propria attivit\u00e0 lavorativa spezzettata in una miriade di rapporti con singoli committenti.<\/p>\n<p>Qui la ragion d\u2019essere dell\u2019intervento protettivo non \u00e8 evidentemente pi\u00f9 la \u201cdipendenza economica\u201d: questi lavoratori traggono il loro reddito dal rapporto con una pluralit\u00e0 di committenti, operando direttamente in un mercato che \u00e8 concorrenziale tanto sul lato dell\u2019offerta quanto su quello della domanda. La loro debolezza, l\u00e0 dove di questo si tratta, non \u00e8 la conseguenza di una distorsione del mercato, di una sua disfunzione, bens\u00ec la conseguenza diretta di un difetto di produttivit\u00e0 del loro lavoro. Il mercato in cui operano li sottopone a un confronto permanente con quelli che offrono i loro stessi servizi, dunque proprio a quello \u201cstress da esame\u201d che nell\u2019area del lavoro subordinato tradizionale le forme di autotutela collettiva tendono tipicamente a limitare. E il fatto che l\u2019attivit\u00e0 lavorativa sia spezzettata in una miriade di rapporti di breve o brevissima durata, quando non a esecuzione istantanea, rende strutturalmente impossibile collocare all\u2019interno dei rapporti stessi alcune protezioni inderogabili di rilievo costituzionale come la limitazione dell\u2019estensione temporale della prestazione nell\u2019arco della giornata, della settimana o dell\u2019anno, il diritto al riposo quotidiano, settimanale e annuale, la malattia retribuita. Il traduttore, il correttore di bozze, l\u2019elettricista, l\u2019antennista, il fattorino, l\u2019infermiere, quando si fanno \u201cimprenditori di se stessi\u201d offrendo il proprio lavoro direttamente agli utilizzatori attraverso la piattaforma, continuano a fare lo stesso lavoro che fino a ieri facevano per un unico imprenditore capace di valorizzarlo nel mercato, ma perdono le coperture assicurative che solo il rapporto con quell\u2019unico imprenditore pu\u00f2 offrire loro in modo immediato.<\/p>\n<p><em>L\u2019intervento protettivo necessario e le nuove tecniche utilizzabili<\/em><br \/>\nLa disintermediazione consentita dalle piattaforme digitali, dunque, reca un beneficio netto e indiscutibile per l\u2019utente\/consumatore, consentendogli un\u2019informazione precisa sulla qualit\u00e0 del servizio e abbassandone il costo; l\u2019effetto della disintermediazione per il lavoratore, invece, ha due facce. Essa libera il lavoratore appartenente a uno dei molti settori di servizi alla persona o all\u2019impresa dalla necessit\u00e0 di inserirsi in un\u2019organizzazione imprenditoriale capace di organizzare e valorizzare la sua attivit\u00e0; ma, lungi dal liberarlo, lo assoggetta ancor pi\u00f9 di prima al confronto con gli altri lavoratori che svolgono la stessa attivit\u00e0, alla conoscibilit\u00e0 della qualit\u00e0 del lavoro svolto fino a quel momento, quindi a una sua valutazione potenzialmente sempre pi\u00f9 analitica e penetrante da parte dei potenziali utilizzatori. La disintermediazione mediante piattaforma digitale lo premia, cos\u00ec, in modo pi\u00f9 preciso per i suoi meriti; ma anche lo incatena ai suoi difetti, quali che essi siano, rendendoli facilmente conoscibili e facendogliene pagare per intero il costo in modo quasi immediato.<\/p>\n<p>Quando di questo si tratta, l\u2019intervento protettivo, per essere efficace e non generare a sua volta distorsioni, non pu\u00f2 pi\u00f9 concretarsi in una disciplina inderogabile del singolo rapporto di lavoro di breve o brevissima durata, salva l\u2019istituzione di un <em>minimum wage<\/em> universale, purch\u00e9 determinato con accurata prudenza in modo che il suo effetto si limiti alla correzione della distorsione monopsonistica (operante anche nei mercati del lavoro maturi) e non produca disoccupazione.<\/p>\n<p>Nell\u2019ottica della necessaria protezione essenziale di questa forma di lavoro, occorre innanzitutto eliminare \u2013 l\u00e0 dove ce ne sono, come oggi in Italia \u2013 gli ostacoli ordinamentali che impediscono la stipulazione del contratto di lavoro continuativo con le <em>umbrella companies<\/em>: nei Paesi dove questo contratto \u00e8 invece utilizzato correntemente, esso viene per lo pi\u00f9 stipulato, come si \u00e8 visto, nella forma (simulata) del lavoro intermittente, che consente di dimensionare e cadenzare la retribuzione in relazione all\u2019entit\u00e0 e ai tempi del lavoro effettivamente svolto. Appare decisamente pi\u00f9 opportuno mettere a disposizione delle parti un tipo nuovo di contratto, del quale sia esplicitata la sostanziale funzione mutualistica e assicurativa (in senso stretto e in senso lato); un contratto, dunque, che di quello di lavoro subordinato riprenda soltanto la forma di pagamento della retribuzione da parte dell\u2019<em>u.c.<\/em>, l\u2019attivazione delle assicurazioni obbligatorie e la relativa contribuzione previdenziale.<\/p>\n<p>L\u00e0 dove, invece, la persona che lavora per mezzo della piattaforma digitale non si avvalga di una <em>umbrella company<\/em>, la copertura previdenziale per invalidit\u00e0, vecchiaia e infortuni sul lavoro pu\u00f2 essere assicurata mediante un meccanismo analogo, se non identico, a quello istituito dall\u2019articolo 54-<em>bis<\/em> della legge n. 96\/2017, di conversione del d.lgs. n. 50\/2017, per il lavoro occasionale: cio\u00e8 mediante una sorta di voucher virtuale che incorpori la contribuzione previdenziale ed esenti dalla ritenuta fiscale (salvo prevedere la necessit\u00e0 di menzione nella denuncia dei redditi annuale delle retribuzioni percepite in questo modo, quando esse superino una determinata soglia). Si consente cos\u00ec il controllo del rispetto di uno standard retributivo minimo universale, e si assicura la piena trasparenza del rapporto. In questo caso, ovviamente, non deve applicarsi alcuna delle limitazioni della platea degli utilizzatori dei servizi previste per il lavoro occasionale al servizio delle famiglie dal menzionato articolo 54-<em>bis<\/em> della legge n. 96\/2017, n\u00e9 alcun limite massimo di compensi erogabili dal singolo utilizzatore, o di compensi percepibili dai singoli lavoratori.<\/p>\n<p>L\u2019intervento protettivo pi\u00f9 rilevante \u2013 che non richiede nuovi interventi legislativi, ma dovr\u00e0 essere implementato in modo efficace, mediante gli incentivi giusti e con meccanismi di controllo puntuale dei risultati \u2013 \u00e8 comunque quello che consiste nel mettere a disposizione degli interessati servizi personalizzati capaci di individuare i problemi specifici di ciascun appartenente alla \u201cmet\u00e0 inferiore della categoria\u201d, di incrementarne la professionalit\u00e0 e di aumentarne la produttivit\u00e0 del lavoro, ponendolo in condizione di trarre dal lavoro stesso un reddito complessivamente pi\u00f9 alto.<\/p>\n<p>Non deve, invece, essere riaperta la porta alla trasformazione di questo nuovo mercato del lavoro in senso corporativo, con l\u2019istituzione di barriere all\u2019accesso e di \u201ctariffe professionali minime\u201d diverse dallo standard retributivo minimo universale di cui si \u00e8 appena detto. Le quali tariffe di mestiere \u2013 non essendo giustificate da alcuna disfunzione del mercato, cio\u00e8 non correggendo alcuna distorsione di natura monopsonistica o derivante da asimmetrie informative, che la stessa \u201cpiattaforma\u201d si incarica di correggere \u2013 avrebbero il solo effetto di dividere i lavoratori del settore interessato tra insider e outsider, proteggendo l\u2019interesse dei primi contro quello dei secondi.<\/p>\n<p><em>Contenuto del disegno di legge<br \/>\n<\/em>Quanto esposto nelle pagine che precedono \u00e8 necessario per dar conto compiutamente degli intendimenti che ispirano la presente proposta di intervento legislativo e le tecniche protettive cui essa fa ricorso, al fine di evitare che l\u2019abbraccio del vecchio ordinamento protettivo soffochi sul nascere le nuove forme di organizzazione del lavoro sopra descritte.<\/p>\n<p>Il disegno di legge si propone, con l\u2019<strong>articolo 1<\/strong>, di integrare il testo della legge 22 maggio 2017 n. 81, con tre nuovi articoli che appare logico collocare al termine della prima parte della legge, dedicata al lavoro autonomo.<\/p>\n<p>Il nuovo <strong>articolo 17-<em>bis<\/em><\/strong> della legge n. 81\/2017 contiene la definizione della figura del \u201clavoro mediante piattaforme digitali\u201d: quello che nella lingua franca delle scienze sociali viene indicato come <em>platform work<\/em>. La definizione non \u00e8 finalizzata a delimitare il campo di applicazione del nuovo \u201ccontratto di assistenza e protezione mutualistica\u201d che l\u2019articolo successivo pone a disposizione delle <em>umbrella companies<\/em>: quel contratto, infatti deve poter essere stipulato con le <em>u.c.<\/em> da qualsiasi lavoratore autonomo. La definizione \u00e8, invece, indispensabile ai fini dell\u2019applicazione della disposizione contenuta nell\u2019articolo 17-<em>quater<\/em>, riguardante i <em>platform workers<\/em> che non usufruiscono dei servizi di una <em>umbrella company<\/em>.<\/p>\n<p>Il nuovo <strong>articolo 17-<em>ter<\/em><\/strong> introdotto nella legge n. 81\/2017 istituisce il tipo legale del \u201ccontratto di assistenza e protezione mutualistica\u201d, individuandone con precisione l\u2019oggetto e la funzione economico-sociale, al fine precipuo di consentire alle <em>umbrella companies<\/em> di svolgere per intero la propria funzione di \u201cricostruzione\u201d della posizione giuridica del lavoratore autonomo con riguardo al suo interesse alla continuit\u00e0 del reddito e alle coperture previdenziali essenziali.<\/p>\n<p>Il contratto di assistenza e protezione mutualistica produce alcune conseguenze del contratto di lavoro subordinato, in particolare per quel che riguarda la costituzione della posizione previdenziale del lavoratore interessato e il pagamento dei relativi contributi, ma non \u00e8 un contratto di lavoro perch\u00e9 non fa sorgere in capo alla societ\u00e0 un diritto alla prestazione lavorativa, n\u00e9 la configura come somministratrice della prestazione stessa a utilizzatori terzi.<\/p>\n<p>A norma del secondo comma, il contratto stesso pu\u00f2 essere stipulato dalla societ\u00e0 anche con un lavoratore autonomo non rientrante nella fattispecie definita dall&#8217;articolo 17-<em>bis<\/em>. In questo caso, qualora il lavoratore interessato sia assoggettato a un regime previdenziale obbligatorio di categoria, i contributi previdenziali sono versati all&#8217;ente previdenziale competente direttamente dalla societ\u00e0 titolare del contratto.<\/p>\n<p><span style=\"color: #0000ff;\">Il quarto e il quinto comma dell&#8217;articolo estendono al credito del lavoratore nascente dal contratto di assistenza e protezione mutualistica, rispettivamente, la garanzia prevista per i lavoratori subordinati a carico del Fondo di Garanzia dell&#8217;Inps, istituito dalla legge 29 maggio 1982 n. 297, alle stesse condizioni e nelle stesse misure ivi previste, e il primo grado di privilegio in caso di insolvenza della debitrice, a norma dell&#8217;articolo 2751-<em>bis <\/em>del Codice civile, n. 1, al pari di ogni altro credito di lavoro.<\/span><\/p>\n<p>Il nuovo<strong> articolo 17-<em>quater <\/em><\/strong>della legge n. 81\/2017 si propone infine di assicurare le protezioni minime costituzionalmente dovute al lavoratore che, per scelta o per necessit\u00e0, non stipula il contratto di assistenza e protezione mutualistica con una <em>umbrella company<\/em>. Lo strumento di cui ci si pu\u00f2 utilmente avvalere, in questo caso, \u00e8 costituito dalla piattaforma Inps istituita dal comma 54-<em>bis<\/em> del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, come convertito in legge dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, per il pagamento di retribuzione e contribuzione previdenziale del lavoro subordinato occasionale: piattaforma con la quale le piattaforme digitali private non avranno difficolt\u00e0 a interfacciarsi in modo da rendere estremamente semplice questa forma di pagamento del corrispettivo al lavoratore e della relativa contribuzione all\u2019Inps e all\u2019Inail.<\/p>\n<p>Nel contesto di questa disposizione si inserisce anche la regola che impone uno standard retributivo minimo. Confidiamo che questa regola possa agevolmente superare il vaglio di conformit\u00e0 con il diritto europeo, proprio in considerazione degli orientamenti sopra esaminati degli ordinamenti britannico e francese (oltre che di quelli della letteratura statunitense) in materia di estensione ai lavoratori appartenenti a questo nuovo <em>tertium genus<\/em> di alcune delle protezioni minime previste per i lavoratori dipendenti, e di loro esenzione dalla disciplina antitrust. Occorre, per\u00f2, che lo standard minimo venga stabilito prestandosi grande attenzione all\u2019esigenza di evitare che ne consegua un effetto depressivo sui livelli di occupazione nel settore: per questo la norma obbliga il Governo a fissare lo standard curando che esso valga a correggere le distorsioni imputabili a fenomeni di monopsonio dinamico, le quali ben possono prodursi anche nei mercati del lavoro maturi, ma non si collochi al di sopra dello stretto necessario per questo fine.<\/p>\n<p>Il terzo comma dello stesso articolo 17-<em>quater<\/em> disciplina il trattamento fiscale dei compensi pagati nel regime previsto nel comma precedente, disponendo che sui singoli pagamenti non si applichino ritenute d\u2019acconto Irpef, ma che il percettore sia tenuto alla denuncia dei redditi in questo modo percepiti, quando essi, da soli o cumulati con redditi di altra fonte, superino la soglia minima dell\u2019imponibilit\u00e0.<\/p>\n<p>L\u2019<strong>articolo 2<\/strong> del disegno di legge prevede che le nuove norme entrino in vigore soltanto quando sia stato emanato il decreto del ministro del Lavoro di cui al primo comma del nuovo articolo 17-<em>ter<\/em>, ma comunque non oltre il novantunesimo giorno successivo alla pubblicazione della nuova legge. Dilazione necessaria, questa, sia per dare il tempo necessario ai soggetti interessati per informarsi compiutamente sul contenuto della nuova disciplina, sia per evitare che i primi contratti di assistenza e protezione mutualistica vengano stipulati prima che sia regolata la materia della relativa contribuzione previdenziale; ma al tempo stesso \u00e8 necessario il limite massimo della dilazione, per evitare che un ritardo o una omissione dell\u2019emanazione del decreto ministeriale determini una abrogazione di fatto della stessa legge (non sarebbe certo la prima volta che questo accade).<\/p>\n<p>Infine l\u2019<strong>articolo 3<\/strong> contiene la consueta clausola di non onerosit\u00e0 della nuova legge per l\u2019Erario. La verit\u00e0 \u00e8 che, la legge stessa avr\u00e0 un effetto positivo per il bilancio statale, facendo emergere e rendendo trasparente lavoro oggi in gran parte irregolare.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">DISEGNO DI LEGGE<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Articolo 1<\/p>\n<p>Nella legge 22 maggio 2017 n. 81 aggiungere, dopo l&#8217;articolo 17, i seguenti:<\/p>\n<p>Articolo 17-<em>bis<\/em> \u2013 <em>Lavoro per mezzo di piattaforme digitali<\/em><\/p>\n<ol>\n<li>Ai fini del presente articolo, si intende per lavoro autonomo mediante piattaforma digitale l&#8217;attivit\u00e0 svolta da prestatori di lavoro autonomo che, non essendo iscritti ad albi od ordini professionali e non essendo assoggettati a un regime di previdenza obbligatoria, offrono i propri servizi in rete mediante appositi siti specializzati e applicazioni, rispondendo di volta in volta alle richieste di servizi provenienti da uno o pi\u00f9 committenti.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Articolo 17-<em>ter \u2013 Contratto di assistenza e protezione mutualistica<\/em><\/p>\n<ol>\n<li>I lavoratori di cui all\u2019articolo 17-<em>bis, <\/em>quando non appartengano a categorie per le quali sia in vigore un regime di previdenza obbligatoria, possono stipulare con una societ\u00e0 di capitali o cooperativa un contratto che preveda l&#8217;incasso da parte della societ\u00e0 stessa dei compensi relativi all&#8217;attivit\u00e0 di lavoro mediante piattaforma e il pagamento da parte della societ\u00e0 dei compensi stessi ai lavoratori secondo modalit\u00e0 tendenti ad assicurare continuit\u00e0 del reddito, dedotta una quota di servizio contrattualmente determinata, nonch\u00e9 la contribuzione previdenziale, destinata alla Gestione Speciale dell&#8217;Inps<span style=\"color: #0000ff;\">, al Fondo di Garanzia di cui all&#8217;articolo 2 della legge 29 maggio 1982 n. 297, e<\/span> all&#8217;Inail, nelle misure che verranno stabilite con decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge sulla <em>Gazzetta Ufficiale<\/em>.<\/li>\n<li>Lo stesso contratto di cui al comma 1 pu\u00f2 essere stipulato anche da chiunque svolga attivit\u00e0 di lavoro autonomo con modalit\u00e0 diverse da quelle di cui all&#8217;articolo 17-<em>bis<\/em>. In questo caso, se il lavoratore autonomo \u00e8 soggetto a un regime di previdenza obbligatoria di categoria, la societ\u00e0 titolare del contratto di assistenza e protezione mutualistica provvede al pagamento dei contributi all&#8217;ente previdenziale competente, nella misura prevista per la generalit\u00e0 degli appartenenti alla categoria.<\/li>\n<li>Il regime fiscale dei compensi incassati dalla societ\u00e0 in attuazione del contratto di cui al comma 1 \u00e8 lo stesso che si sarebbe applicato se i compensi medesimi fossero stati incassati direttamente dal prestatore di lavoro autonomo.<\/li>\n<li><span style=\"color: #0000ff;\">In caso di insolvenza della societ\u00e0 che ha stipulato il contratto di cui al comma 1, il lavoratore ha diritto alla garanzia prestata dal Fondo di cui all&#8217;articolo 2 della legge 29 maggio 1982 n. 297, nelle forme e alle condizioni di cui alcomma 4-<em>bis<\/em> dell&#8217;articolo 2 della stessa legge, in riferimento a quanto maturato a suo credito nei confronti della societ\u00e0 nei 90 giorni precedenti alla dichiarazione di insolvenza.<br \/>\n<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #0000ff;\">I crediti del lavoratore nascenti dal contratto di cui al comma 1 hanno il grado di privilegio di cui all&#8217;articolo 2751-<em>bis<\/em>, n. 1, del Codice civile.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n<p>Articolo 17-<em>quater<\/em> \u2013 <em>Pagamento dei compensi e della contribuzione previdenziale mediante la apposita piattaforma Inps nei casi in cui non sia stato attivato un<span style=\"color: #0000ff;\"> contratto di assistenza e protezione mutualistica<\/span><br \/>\n<\/em><\/p>\n<ol>\n<li>Qualora i lavoratori di cui all&#8217;articolo 17-<em>bis<\/em> non stipulino il contratto di cui all&#8217;articolo 17-<em>ter<\/em>, e non appartengano a ordini, albi o elenchi professionali per i quali operino apposite Casse di previdenza, i loro compensi sono pagati mediante la piattaforma Inps di cui al comma 54-<em>bis<\/em> del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, come convertito in legge dalla legge 21 giugno 2017 n. 96. Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, con il decreto di cui all\u2019articolo 17-<em>ter<\/em>, comma 1, stabilisce l&#8217;aliquota del compenso lordo destinata alle assicurazioni per vecchiaia, invalidit\u00e0 e contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Lo stesso ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, d&#8217;intesa con il Presidente dell&#8217;Inps, emana le disposizioni relative alle modalit\u00e0 con cui le piattaforme digitali devono interfacciarsi con la piattaforma Inps, ai fini dell&#8217;applicazione della presente disposizione.<\/li>\n<li>Con lo stesso decreto di cui all\u2019articolo 17-<em>ter<\/em>, comma 1, il ministro stabilisce il compenso minimo orario tenendo conto degli accordi collettivi che siano stati stipulati, a tutti i livelli, ma comunque in misura tale da correggere le eventuali distorsioni che alterino il funzionamento corretto del mercato del lavoro nel segmento specifico, senza tuttavia che ne derivi un effetto depressivo sulla domanda di manodopera. Quando la prestazione cui il compenso si riferisce non \u00e8 definita o misurata in ragione del tempo, si tiene conto dell\u2019impegno temporale che normalmente la prestazione stessa richiede.<\/li>\n<li>I compensi di cui ai commi 1 e 2 non sono gravati da ritenuta d\u2019acconto ai fini dell\u2019imposta sul reddito delle persone fisiche. Il percettore \u00e8 tenuto a denunciare i compensi ricevuti, quando essi, cumulati con eventuali redditi di altra fonte, superino la soglia minima di imponibilit\u00e0.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\">Articolo 2<\/p>\n<ol>\n<li>Le disposizioni aggiunte alla legge 22 maggio 2017 n. 81 per effetto dell\u2019articolo 1 entrano in vigore il giorno successivo a quello <span style=\"color: #0000ff;\">della pubblicazione sulla <em>Gazzetta Ufficiale <\/em>del<\/span> decreto del ministero del Lavoro di cui all\u2019articolo 17-ter, comma 1, e comunque nel novantunesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla <em>Gazzetta Ufficiale<\/em> della presente legge.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\">Articolo 3<\/p>\n<ol>\n<li>Le disposizioni contenute nella presente legge non comportano oneri aggiuntivi per l\u2019Erario.<\/li>\n<\/ol>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un modo per consentire anche ai lavoratori autonomi &#8220;di seconda generazione&#8221; di godere della tutela previdenziale essenziale e di un minimo di sicurezza mutualistica della continuit\u00e0 del reddito . Disegno di legge presentato alla Presidenza del Senato il 5 ottobre 2017 &#8211; Il contenuto del disegno di legge \u00e8 oggetto di una comunicazione, le cui [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9,18,31],"tags":[],"class_list":["post-46512","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-21-lavoro","category-progetti-di-legge","category-welfare"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/46512","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=46512"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/46512\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=46512"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=46512"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=46512"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}